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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Luglio 2011
FINANZIARIA 2011: DECRETO LEGGE N. 98 6 LUGLIO 2011. IL TESTO INTEGRALE DELLA MANOVRA ECONOMICA  
 
Dopo la firma del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e la presentazione alla stampa da parte del ministro dell’economia Tremonti, è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 155, il Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. Grazie al rientro di 48 miliardi di euro, la manovra economica dovrebbe portare al pareggio del bilancio statale entro il 2014  
   
   
AGCOM: MELONI, BENE FAIR USE E PROMOZIONE OFFERTA LEGALE SU INTERNET. DA RIVEDERE MECCANISMO RIMOZIONE CONTENUTI  
 
«Sono lieta della sensibilità che Agcom ha dimostrato scegliendo di mantenere aperto il dibattito pubblico sul nuovo regolamento da adottare per la tutela del diritto d’autore su internet» dichiara il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. «Ci sono aspetti molto positivi – prosegue il ministro Meloni - nel regolamento appena approvato e in particolare la promozione dell’offerta legale di contenuti on line e il riconoscimento del cosiddetto “fair use” che garantisce la libertà di espressione. Mentre ritengo che meriti un approfondimento il complesso meccanismo individuato per indurre la rimozione dei contenuti coperti da diritto d’autore. Nessuno mette in dubbio che sia indispensabile remunerare i diritti collegati alla creatività nel mondo contemporaneo. Il problema – prosegue Meloni - è che il diritto d´autore ovvero la Legge che il Regno d´Italia ci ha tramandato dal secolo scorso, non funziona più. Le dimensioni del fenomeno della cosiddetta pirateria ci dimostrano che occorre affrontare il problema. E’ anche colpa della pigrizia della politica se oggi Agcom è chiamata a trovare soluzioni veloci, quasi emergenziali. Deve essere chiaro però che queste soluzioni non possono in alcun modo ledere i diritti di espressione del libero pensiero che oggi, almeno per i giovani, si esercitano soprattutto attraverso internet. La decisione di rimuovere contenuti dalla Rete è una decisione rilevante per la libertà di espressione. Trovo perciò giusta la scelta dell’Agcom di rinviare in ultima istanza decisioni del genere solo all’autorità giudiziaria. Credo però che il meccanismo per ora individuato rischi di essere farraginoso e sia suscettibile di miglioramenti che, sono certa, verranno nel corso del dialogo futuro». Poi aggiunge: «Vorrei intanto sottolineare uno dei punti qualificanti del regolamento approvato dall’Agcom che riguarda, proprio come avevamo chiesto, la promozione dell’offerta legale online. La nostra industria di contenuti, specie quella cinematografica e audiovisiva, è in forte ritardo rispetto agli altri paesi occidentali. Noleggiare o acquistare un film su internet è semplice quotidianità all´estero, pratica difficilissima in Italia, limitata da un´offerta pressoché inesistente. La pirateria si combatte anzitutto togliendole il carburante della “scarsità”, in un mercato aperto e trasparente. La musica lo ha già capito e i modelli di business oggi sono profondamente diversi da quelli di dieci anni fa, con nuove opportunità proprio per i giovani autori». «Sono ancora più soddisfatta – dichiara ancora il ministro Meloni - per il riconoscimento del cosiddetto fair use che risolve un nodo importante e allontana lo spettro della censura delineando un sistema in cui il diritto di cronaca e comunicazione è garantito e rimane intatto il diritto di ricorrere a un giudice per chiedere la rimozione dei contenuti scorretti. Credo – conclude il ministro della Gioventù - che ora si debba lavorare, sulla scia di questo regolamento, per adeguare il nostro ordinamento giuridico e consentire anche ai semplici cittadini della Rete (blogger, utenti di social network, gestori di siti personali) quelle prerogative in termini utilizzo parziale dei materiali coperti da diritto d’autore oggi riconosciute per prassi solo all’attività giornalistica in senso stretto»  
   
   
AGCOM: APPROVATO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL DIRITTO D´AUTORE - 60 GIORNI PER LA CONSULTAZIONE  
 
Nella riunione del 6 luglio 2911 il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato a larghissima maggioranza uno schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Ora il provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un’occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo. Il presidente Calabrò ha dichiarato: "Abbiamo messo a punto un testo attentamente riconsiderato, dal quale sono state eliminate ambiguità e possibili criticità, fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell’Autorità e sul rapporto tra l’intervento amministrativo e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria. L’articolato verrà ora sottoposto a una nuova consultazione pubblica che prevede un ampio termine per far pervenire osservazioni e suggerimenti. E’ nostra intenzione stimolare un dibattito approfondito e aperto a tutti i contributi e a tutte le voci della società civile, del mondo web e di quello produttivo, della cultura e del lavoro. In questo spirito ho anche dato la mia disponibilità a un’audizione presso le competenti Commissioni parlamentari sullo schema di regolamento qualora il Parlamento lo ritenga opportuno"  
   
   
AGCOM: LO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL DIRITTO D´AUTORE  
 
Lo schema del provvedimento sul diritto d’autoresi divide in due parti. La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l’offerta legale e la promozione effettiva dell’accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: promozione dell’offerta legale tramite l’individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative; elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici; promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti; promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l’accesso ai contenuti premium; individuazione di criteri e procedure per l’adozione di accordi collettivi di licenza; realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti; osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell’offerta legale di contenuti digitali. Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l’istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti. La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d’autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità. Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down). Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. La procedura dinanzi all’Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti. Inoltre, come tutti i provvedimenti dell’Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d’autore potranno essere impugnati dinanzi al Tar del Lazio. La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use): i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro; l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione; l’uso didattico e scientifico; la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa. La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie: non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer; non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti; non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell’interesse di tutte le parti coinvolte; differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l’upoloader riceverà l’avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica. Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all’attività istruttoria, l’Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza  
   
   
SIAE: SI A UN REGOLAMENTO NON DEPOTENZIATO  
 
In merito allo schema di regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni in materia di diritto d’autore on-line, Gaetano Blandini, Direttore generale della Siae ha dichiarato: "Abbiamo preso atto che l’Agcom ha deliberato lo ‘schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica’. Tuttavia, poiché lo stesso presidente Calabrò ha dichiarato che il testo è stato ‘attentamente riconsiderato’, ci riserviamo ogni definitiva valutazione alla lettura dello stesso, lavorando d’intesa e in stretto contatto con tutte le Associazioni di categoria rappresentative della nostra base associativa e con l’augurio che lo schema di regolamento, nella versione approvata, non sia stato depotenziato. Va da sé che parteciperemo alla consultazione pubblica formulando osservazioni e proposte che consentano ai nostri autori ed editori di vedere riconosciuti i loro diritti e le loro legittime aspettative. Come abbiamo già detto e scritto siamo strenui difensori della libertà, ma siamo anche fortemente determinati a non cadere nelle trappole della facile demagogia e di singolari campagne populiste che confondono la libertà con l’anarchia"  
   
   
TV: PUBBLICATI BANDO E DISCIPLINARE PER BEAUTY CONTEST​  
 
L’8 luglio 2011 sono stati pubblicati i documenti - bando e disciplinare di gara - per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre conformemente a quanto previsto dal Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/Cons. Le frequenze messe a gara, cinque in Dvb – T e una in Dvb – H (o T2) per la creazione di altrettante reti equivalenti, sono state individuate dall’Autorità nel Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera 300/10/Cons.​ Come noto, tali atti sono stati definiti in esito ad un approfondito processo di confronto con la Commissione europea che ne ha pienamente condiviso il contenuto e il conseguente regime di allocazione delle frequenze televisive.​ Il Ministero ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati l’immediata decadenza delle autorizzazioni alla sperimentazione su alcuni dei canali oggetto della gara.​ Si tratta di una gara che, nel rispetto dei princìpi e delle regole dell’ordinamento europeo, consentirà di aprire ulteriormente il mercato televisivo italiano a nuovi soggetti e di chiudere la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese avviata nel 2006  
   
   
GUIDA ALLE INVESTOR RELATIONS  
 
Scritto a 10 anni dalla fondazione, per iniziativa di Anna Lambiase, di Ir Top, la società italiana leader nella consulenza specialistica sulle Investor Relations e lo sviluppo di strumenti innovativi di comunicazione finanziaria per gli investitori, il libro “Guida alle Investor Relations” fornisce da un lato le chiavi di interpretazione del sistema finanziario italiano e internazionale e, dall’altro, gli strumenti più efficaci di disclosure della “story line”, del “valore” e dei “valori” di un’impresa”. Il volume, edito da Edizioni Maggioli, con la prefazione di Daniela Biagi, Head of Academy - London Stock Exchange Group, rappresenta la prima guida pratica all’attività di Investor Relations in Italia e fornisce, attraverso l’analisi delle best practice internazionali e gli approfondimenti della più recente normativa in materia di informazione price sensitive, un quadro completo dello stato dell’arte e dei possibili sviluppi della professione. Le Investor Relations rappresentano, infatti, la nuova frontiera della finanza destinata a ricoprire un ruolo sempre più importante nelle società quotate in materia di trasparenza informativa per la corretta valutazione del titolo in Borsa. L’efficienza dei mercati finanziari dipende dalla fiducia degli investitori, che a sua volta è legata alla disponibilità di informazioni caratterizzate da adeguati livelli di disclosure. Borsa Italiana e Consob sono costantemente impegnate ad assicurare che il flusso informativo prodotto dagli emittenti sia sempre pienamente rispondente alle esigenze conoscitive degli investitori e consenta un regolare e ordinato processo di formazione dei prezzi e l’adozione di scelte consapevoli di investimento. La ricerca del capitale per finanziare lo sviluppo d’impresa e accrescerne il valore non può prescindere dal dialogo costante con il mercato utilizzando le più sofisticate tecniche di comunicazione finanziaria. L’autrice Anna Lambiase - Dottore Commercialista e Analista finanziario, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio, con master in Finanza conseguito presso il Centro Studi Post Universitari dell’Università di Pavia e master sulle nuove tecnologie conseguito presso il Politecnico di Milano - illustra in modo chiaro ed esauriente tutti gli aspetti di una corretta comunicazione finanziaria e del ruolo strategico svolto dalle Investor Relations alla luce della normativa primaria e secondaria vigente. L’opera è completata da indicazioni operative per la redazione di una corretta Ir Policy, dalla Ir Checklist e da schemi di comunicati price sensitive  
   
   
COMUNICAZIONI TELEMATICHE SUPERIORI A EURO 3.000,00  
 
L´articolo 21 del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto l´obbligo della comunicazione telematica di importi non inferiori a Euro 3.000,00 ossia superiori a Euro 3.001,00. La circolare ministeriale n. 24/E del 30 maggio 2011 ne ha finalmente specificato nei dettagli la relativa attuazione: 1) Soglia per la comunicazione telematica: devono essere comunicate tutte le operazioni che hanno un imponibile superiore a Euro 3.000,00 ovvero per i corrispettivi superiore a Euro 3.600,00. 2) Soggetti obbligati: sono obbligati alla comunicazione telematica tutti i soggetti passivi Iv A, ossia tutte le aziende in possesso della Partita Iv A. In particolare, i predetti contribuenti hanno l´obblìgo di presentare, esclusivamente in via telematica, all´Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini Iva: rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iv A (clienti); ricevute da soggetti titolari di partita Iv A, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell´applicazione dell´imposta (fornitori); rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iv A (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell´attività d´impresa o di lavoro autonomo). Si aggiunga altresì che sono obbligati anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell´esercizio di attività commerciali. Sono altresì obbligate altre categorie, ma di ambito molto ristretto. 3) Oggetto della comunicazione: le operazioni da segnalare sono: a) le operazioni imponibili; b) le operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni aH´ esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma l, lettere a) e b», operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto); c) le operazioni esenti, di cui all´articolo lO del decreto. Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell´Iv A quelle fuori campo di applicazione dell´Iv A perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Rientrano comunque nell´obbligo comunicativo sia le operazioni soggette al regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge. 4) Operazioni escluse dalla comunicazione; sono escluse dalla comunicazione le informazioni relative: a) alle importazioni; b) alle esportazioni di cui all´articolo 8, comma l, lettere a) e b) del decreto (in quanto soggette all´obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall´Amministrazione finanziaria). L´obbligo di comunicazione sussiste, invece, come già innanzi evidenziato, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell´ambito delle C.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell´articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle C.d. Htriangolazioni comunitarien, di cui all´articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile Iv A, alle esportazioni; c) alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell´imposta sul valore aggiunto (privati), qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all´obbligo di comunicazione previsto dall´art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come previsto dall´articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (per l´individuazione dei detti operatori finanziari si fa rinvio al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell´Agenzia del 19 gennaio 2007 ed ali´ elenco degli stessi allegato al provvedimento del Direttore dell´ Agenzia del 22 dicembre 2005). Si evidenzia che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l´obbligo di comunicazione dell´ operazione). 5) Termine di comunicazione: entro il 31 ottobre 2011. Sono da segnalare le operazioni rese e ricevute nel periodo d´imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l´obbligo di emissione della fattura. Per il 2010 è previsto che il limite delle operazioni sia pari o superiore a Euro 25.000,00 (e non Euro 3.000,00). Entro il 30 aprile 2012 vanno segnalate le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 come imponibile, rese e ricevute nel periodo di imposta 2011, per le quali è obbligatoria l´emissione della iattura. Entro il 30 aprile 2012 le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600,00 per i corrispettivi con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dall´ luglio 2011. Dal 30 aprile 2013 in poi devono essere comunicate tutte le operazioni imponibili a Iv A di Euro 3.000,00 ovvero superiori a Euro 3.600,00 per i corrispettivi resi e ricevuti nel 2012, e quindi entro il 30 aprile dell´anno successivo dovranno essere segnalate le operazioni interessate relative all´anno precedente.