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SENTENZE SUI DOMINI INTERNET Dal Tribunale di Modena, in attesa di procedere al giudizio di merito, con ordinanza depositata l'8 settembre u.s. è stato vietato alla Discovogue di utilizzare i termini "bancoposta", "vaglia" e "raccomandata" come domain name, disponendo contestualmente la chiusura dei siti corrispondenti. Nel caso di specie, che riguarda non l'utilizzo del nome di un'azienda, bensì di un suo servizio, la Corte ha affermato che, dovendosi applicare le normativa e quindi la tutela prevista per i marchi d'impresa, è vietato utilizzare marchi privi del requisito della novità, richiesto dall'art. 17 di tale disciplina. Da Crema, con un'altra ordinanza relativa all'utilizzo del nome di un'azienda, è stato precisato che il nome del dominio è un carattere distintivo dell'azienda, assimilabile all'insegna, a prescindere anche dall'avvenuta registrazione di tale dominio. Il provvedimento del giudice ha chiuso un sito che reindirizzava automaticamente gli utenti al sito dell'azienda concorrente.
BUSSINES TO BUSSINES E BUSSINES TO CONSUMER Nell'ambito del commercio elettronico sempre più spesso si usano le seguenti due espressioni, che caratterizzano due tipi di rapporti ben distinti: - bussines to bussines, che viene indicato anche con le sigle BtoB o B2B. Questo tipo di e-commerce è relativo alle transazioni fra azienda ed azienda. - bussines to consumer, che viene indicato anche con le sigle BtoC o B2C. Questo tipo di e-commerce, invece, è relativo alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi on line al pubblico.
DIRITTO D'AUTORE: APPROVATA LA LEGGE SULL'ANTIPIRATERIA Sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000 è stata pubblicata la Legge 18 agosto 2000, n. 248, avente ad oggetto nuove norme di tutela del diritto d'autore, che riforma la precedente normativa contenuta nella Legge n. 633/41. E' possibile leggere il testo del provvedimento sul sito Internet www.senato.it/parlam/leggi/00248l.htm All'indirizzo www.dirittodautore.it/doc/LDA633-41.pdf , invece, è possibile leggere il testo integrale della Legge n. 633/41 sul diritto d'autore e successive modifiche, aggiornata con la Legge n. 248/00. Il provvedimento rafforza la tutela per le opere protette dal diritto d'autore, aggravando le sanzioni previste per i casi di pirateria musicale, audiovisiva e multimediale e riconoscendo ad editori ed autori di opere protette un compenso per le fotocopie. L'art. 2, riformando l'art. 68 della Legge n. 633/41, consente la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Se tali limiti vengono superati è previsto il pagamento di un compenso a favore degli autori ed editori delle opere riprodotte. I compensi vengono versati annualmente alla SIAE e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. Gli stessi limiti valgono per le opere esistenti nelle biblioteche, salvo che si tratti di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali. In caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le attività di fotocopia è prevista la sanzione della sospensione dell'attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire. L'art. 181bis prevede l'apposizione da parte della SIAE di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali o suoni, voci o immagini in movimento, destinato ad essere commercializzato o ceduto in uso a qualsiasi titolo a scopo di lucro. Il bollino è un segno distintivo di opera dell'ingegno ed ha lo scopo di attestare l'originalità del supporto su cui è apposto, vale a dire la provenienza dal titolare dei diritti di autore sull'opera incorporata nel supporto. Il bollino deve non essere trasferibile su altro supporto, contenere elementi per identificare il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore e del titolare del diritto d'autore, deve riportare l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata, della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. La nuova legge contiene una serie di norme volte a rafforzare contro la copiatura non autorizzata ed a potenziare i meccanismi sanzionatori a presidio di tale tutela. La legge regolamenta poi le possibilità di riproduzione delle opere protette da parte delle biblioteche, prevedendo, oltre a limiti quantitativi, un compenso a favore degli autori e degli editori le cui opere siano fotocopiate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di vigilare sulle attività e sui comportamenti illeciti. I funzionari dell'Autorità possono, per l'esercizio delle attività ispettive, agire in collaborazione con gli ispettori della SIAE. Per quanto riguarda le sanzioni il provvedimento ha aggravato quelle già previste dalla normativa vigente e ne ha introdotte di nuove. Sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e non) e penali a carico dei produttori delle opere contraffatte e dei distributori e rivenditori ed acquirenti: sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato (non inferiore a L. 200.000), sospensione da parte del questore dell'esercizio o dell'attività dell'autore dell'illecito per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. In caso di condanna, sanzione accessoria della cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva specifica, revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette, la reclusione è innalzata nel minimo da tre a sei mesi e la multa è elevata nel minimo da L: 500.000 a L. 5.000.000 e nel massimo da L. 6.000.000 a L. 30.000.000. In caso di duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore sono previste la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
RIFIUTI SANITARI: NUOVA DISCIPLINA Sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, emanato con il Decreto ministeriale n. 219 del 26 giugno 2000. Il Governo ha, così, dato attuazione all'art. 45, 4° comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogando il Decreto ministeriale sull'assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani del 25 maggio 1989. Il Regolamento definisce: - i rifiuti sanitari, che comprendono i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca; - le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, sia a rischio infettivo che senza rischio infettivo; - i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; - le norme tecniche per la gestione dei rifiuti cimiteriali.
EUROTASSA: LEGITTIMITA' La Corte costituzionale con ordinanza del 24 luglio 2000, n. 341, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità posta nei confronti dell'eurotassa. La Corte delle Leggi, come era scontato, ha affermato che l'art. 3, commi da 193 a 203 della Legge n. 662/96, che ha introdotto, a carico di determinate fasce di reddito, l'addizionale straordinaria Irpef tecnicamente denominata contributo straordinario per l'Europa non è in contrasto gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. Il tributo è stato considerato legittimo per i seguenti motivi: - è un'imposizione straordinaria, seguita dall'impegno politico di parziale futuro rimborso - è coerente con la possibilità per il legislatore di introdurre disposizioni differenziate in merito alle imposte sul reddito e di escludere dall'imposizione i contribuenti che percepiscono redditi al di sotto di una determinata soglia, anche se diversa da quella prevista per l'imposizione generale.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE Sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio u. s. è stata pubblicata, dopo una lunghissima gestazione, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, emanata allo scopo di tentare di migliorare i rapporti fra il fisco e i contribuenti. Il testo è consultabile anche sul sito del Ministero delle Finanza www.minfinanze.it Il provvedimento è caratterizzato dal fatto di essere la prima legge generale in materia tributaria, che contiene un insieme di disposizioni, che non riguardano in maniera specifica questa o quell'imposta, ma costituiscono un corpo unico di principi generali che devono guidare l'operato del legislatore e dell'amministrazione finanziaria. Al legislatore si impone che, in fase di introduzione di nuovi tributi o modifica di tributi esistenti, le formulazioni siano chiare, trasparenti e comprensibili e le disposizioni tributarie non abbiano efficacia retroattiva, ma si applichino solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. All'amministrazione finanziaria si chiede di assumere tutte le iniziative necessarie per una completa ed agevole informazione e guida sulle norme e sugli adempimenti fiscali, nonché in merito alla corretta e logica motivazione degli atti impositivi, che debbono essere portati, effettivamente, a conoscenza del contribuente. Il provvedimento contiene in buona sostanza principi di buon senso e civiltà giuridica e tributaria che il nostro legislatore ha, addirittura, ritenuto doveroso scrivere in una legge.
TUTELA DELLA PRIVACY: ANCORA IN SOSPESO LE MISURE MINIME DI SICUREZZA Il disegno di legge, recante la proroga dei termini per l'adozione delle misure di sicurezza disposte dal D.P.R. n. 318/99 è ancora in sospeso. La Camera, infatti, non ha approvato il progetto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Pur se l'eventuale proroga è prevista fino al 31 dicembre 2000, è opportuno, per evitare di trovarsi nuovamente inadempienti, che chi non ha ancora provveduto si attivi nell'adottare le misure di sicurezza. Fino all'eventuale definitiva approvazione della proroga rimangono confermati il termine originariamente fissato al 29 marzo 2000 e le previste sanzioni in caso di inadempimento.
NORMATIVA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (NUOVI FONDI) Il 1°giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, relativo al riordino del sistema fiscale dei fondi pensione, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000. Il provvedimento ha modificato le disposizioni preesistenti ed ha inserite nuove disposizioni nel provvedimento istitutivo dei fondi pensione (Legge n. 124/93) e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), per la parte relativa alla normativa tributaria dei fondi in esame. In particolare si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal Decreto legislativo n. 124/93, sono da considerare oneri deducibili (art. 10, 1° comma, lett. e-bis del Tuir) per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a L. 10 milioni. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del Decreto legislativo n. 124/93 e, comunque, entro il limite del 12% del reddito complessivo e quello di L. 10 milioni. La disposizione in esame non si applica quando la fonte istitutiva è costituita da accordi tra aziende e lavoratori. La disposizione non si applica neppure agli iscritti entro il 28 aprile 1993 ai fondi costituiti entro e non oltre la data del 15 novembre 1992. Ai fini del computo del limite di L. 10 milioni si tiene conto: - delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, 1° comma, del Tuir; - dei contributi versati ex art. 2 della Legge n. 335/95 eccedenti il massimale contributivo stabilito dal Decreto legislativo n. 579/95. Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di Tfr alle forme pensionistiche complementari. Se gli oneri in esame sono sostenuti nell'interesse delle persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6
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