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WEB GIURIDICA
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LUNEDI'

 27 NOVEMBRE  2000


pagina 5

 

 

 

 

 

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BIGLIETTI FERROVIARI: ACQUISTO ON LINE E POSSIBILITA' DI RIMBORSO

Martedì 14 novembre avevamo dato notizia dell'entrata in funzione del servizio di vendita di biglietti ferroviari on line tramite il sito delle Ferrovie dello Stato all'indirizzo www.fs-on-line.com.

Il servizio della Divisione Passeggeri di Trenitalia, si chiama Biglietteria on-line, consente l'acquisto via Internet dei biglietti degli Intercity e degli Eurostar e prevede il pagamento con carta di credito, protetta dai più avanzati sistemi di sicurezza.

Il cliente sceglie, oltre al treno e alla classe, anche il tipo di posto, fumatori o non, finestrino o corridoio, poltrona singola o affiancata o vis-a-vis.

Il cliente può farsi consegnare il biglietto a domicilio, in tutta Italia tramite corriere (con un sovrapprezzo di L. 6.500), oppure può scegliere di ritirare gratuitamente il biglietto presso una qualsiasi delle 280 emettitrici automatiche (self-service) presenti in 120 stazioni italiane digitando il codice assegnato al momento dell'acquisto telematico e comunicatogli via e-mail.

Cogliamo l'occasione per ricordare è possibile richiedere il rimborso dei biglietti ferroviari. Dalla lettura della Carta dei Servizi, elaborata dalle Ferrovie dello Stato, che è un riassunto di tutti i diritti e i doveri degli utenti, ne abbiamo colto i criteri e le modalità.

Se l'utente rinuncia al viaggio per suoi motivi personali, le Ferrovie dello Stato corrispondono il rimborso del biglietto, non convalidato (o convalidato da non più di trenta minuti), con una trattenuta del 20%, con un minimo di L. 10.000.

Quando l'utente non parte perché il treno è stato soppresso o c'è un ritardo di almeno un'ora, le Ferrovie dello Stato corrispondono il rimborso totale del biglietto, senza alcuna trattenuta.

Se l'utente utilizza in parte il biglietto, scendendo prima della stazione di arrivo e facendo constatare immediatamente al personale della stazione in cui scende la rinuncia al proseguimento, le Ferrovie dello Stato corrispondono il rimborso, con trattenuta, della quota parte del biglietto che non è stata utilizzata.

Le Ferrovie dello Stato, comunque, non corrispondono alcun rimborso quando il costo del biglietto è inferiore a L. 4.000, quando il biglietto è relativo ad una distanza inferiore a 100 chilometri o si tratta di biglietti definiti a fascia chilometrica o di prenotazione dei posti a sedere.

Dalla stessa Carta dei Servizi è confermato il rimborso del biglietto in caso di ritardo di oltre 30 minuti, non dovuto a "cause di forza maggiore", di Eurostar, Intercity diurni ed Eurocity in servizio interno, a condizione che l'utente abbia non solo fatto la prenotazione, ma anche convalidato il biglietto. In questo caso il rimborso non è corrisposto in lire, ma con un bonus differenziato da utilizzare entro sei mesi per ottenere gratis altri biglietti di viaggio: per gli Eurostar il bonus è pari al 50% del prezzo del biglietto e della prenotazione, per Intercity e Eutocity il bonus è pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione. Per chiedere il bonus occorre inserire sia il biglietto che la prenotazione nella busta, appositamente predisposta dalle Ferrovie dello Stato, e consegnare la busta o spedirla, entro 15 giorni, debitamente compilata, alla stazione. Le Ferrovie debbono provvedere al rilascio del bonus entro 30 giorni.

 

SUCCESSIONI E DONAZIONI: RIFORMA DELLE IMPOSTE

Di seguito precisiamo gli aspetti più significativi della riforma, precisando che la stessa si applica alle donazioni, che saranno stipulate a partire dal 1° gennaio 2001, ed alle dichiarazioni di successione, se il relativo termine di presentazione scade dopo il 1° gennaio 2001 (si tratta, di norma, delle successioni di chi è deceduto dopo il 1° luglio scorso).

Debbono pagare l'imposta di successione gli eredi, i legatari, i beneficiari.

L'imposta di successione, che colpisce i beni ed i diritti appartenuti al defunto (anche quelli situati all'estero) e trasferiti per causa di morte agli aventi diritto, non si applica più sull'intero asse ereditario netto (differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti, che costituiscono l'attivo ereditario, ed il totale delle passività e degli oneri deducibili), ma sulle singole attribuzioni ai vari beneficiari.

E' stato annullato l'attuale sistema di tassazione, con scaglioni di valore imponibile colpiti da aliquote via via più elevate, e sono state introdotte le seguenti aliquote, che colpiscono valori superiori a 350 milioni:

- per il coniuge e i parenti in linea retta l'aliquota del 4% in successione e del 3% in donazione;

- per i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota del 6% in successione e del 5% in donazione;

- per gli altri soggetti l'aliquota dell'8% in successione e del 7% in donazione.

Per quanto riguardi i minori e gli handicappati, sia in caso di successione che in caso di donazione le tasse si applicano solo per la parte del valore che eccede il miliardo.

In caso di donazione indiretta, l'aliquota è del 7% e viene applicata a valori superiori a 350 milioni. L'aliquota scende al 3 o al 5% se c'è stata la volontaria registrazione dell'atto che integra l'indiretta liberalità o al 3% se viene fatta l'autodenuncia entro il 31 dicembre 2001. Quando l'atto, che integra una liberalità indiretta, riguarda immobili o aziende si applicano l'imposta proporzionale di registro o l'Iva e non si applica l'imposta di donazione. Per l'accertabilità di donazioni indirette valgono solo due condizioni: l'attestazione dell'esistenza della liberalità da parte dell'interessato nel corso di un procedimento tributario e l'incremento patrimoniale del beneficiario di oltre 350 milioni.

Chi si assoggetta volontariamente al pagamento della propria imposta di successione durante la sua vita, gode di un'aliquota inferiore di un punto (3, 5 o 7%) con la conseguenza che i beni, per cui si è pagato in anticipo, non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario. Gli stessi beni, per i quali è stato pagata l'imposta di successione in anticipo, se sono anche oggetto di successiva donazione, non concorrono a formare il valore tassabile in sede di atto gratuito.

Il versamento dei tributi deve essere effettuato con il mod. F23 presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio dove la successione è prestata.

Nel modulo per la dichiarazione di successione, disponibile presso gli uffici finanziari, devono essere indicati gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidati.

L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio del Registro del luogo dell'ultima residenza del defunto. Se l'ultima residenza del defunto era all'estero oppure è ignota, competente a ricevere la dichiarazione è l'ufficio del registro di Roma.

 

LE IMPOSTE SULLA PRIMA CASA

Il trasferimento a titolo oneroso di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di casa di abitazione "non di lusso" è soggetta alle seguenti imposte:

- imposta di registro: 3% (anziché 4%)

- imposta ipotecaria o di trascrizione: 250mila lire (anziché 2%)

- imposta catastale: 250mila lire (anziché 1%)

- imposta sull'Invim: riduzione del 50 per cento.

Se l'atto è soggetto ad Iva, per lo stesso tipo di trasferimento si applicano le seguenti imposte:

- Iva: 4% (anziché 10%)

- imposta di registro, ipotecaria e catastale: L. 750.000

- imposta sull'Invim: riduzione del 50 per cento.

Secondo quanto espressamente previsto nella circolare ministeriale 1/E del 2 marzo 1994, che ha interpretato il Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, tali agevolazioni spettano anche quando l'acquisto è effettuato da minori.

Dalle agevolazioni sono esclusi gli immobili di lusso, descritti nel Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, vale a dire ville, case con giardini pari a sei volte l'area coperta, abitazioni di oltre 240 metri quadrati, ecc. Nelle case di lusso, di norma non rientrano, salvo verifica, le abitazioni censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (ville).

Le agevolazioni fiscali competono anche quando la casa è ancora in corso di costruzione o ristrutturazione.

Le agevolazioni fiscali sono riconosciute se l'immobile si trova nel comune in cui l'acquirente ha la sua residenza, nel comune in cui l'acquirente stabilirà, entro un anno dall'acquisto, la sua residenza (dichiarandolo nell'atto di acquisto), nel comune in cui l'acquirente svolge la sua attività, nel comune ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente, se questo è all'estero per lavoro ovvero in qualunque comune, purché si tratti dell'unica casa in Italia e l'acquirente è italiano emigrato all'estero.

L'acquirente, inoltre, non deve essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare né titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale), su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge (ovviamente con il quale vigesse il regime della comunione) con le agevolazioni in esame. L'eventuale abitazione già posseduta deve essere stata alienata, in modo definitivo, prima della stipula dell'atto di acquisto.

Non è necessario che l'acquirente adibisca a propria abitazione la casa acquistata (l'immobile potrebbe essere già locato a terzi)

Non è necessario che l'acquirente trasferisca la propria residenza nell'abitazione acquistata, essendo sufficiente che l'abbia (o la trasferisca) nel territorio del comune ove è sita la casa. L'abitazione può, successivamente, essere locata a terzi o mutata nella destinazione. L'attività svolta può essere anche sportiva, di volontariato, di studio o di perfezionamento, e che non occorre più sia l'attività "prevalente" Il datore di lavoro da cui si dipende può non essere un imprenditore.

 

Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

Il Parlamento ha approvato la legge che ha disposto il ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica.

A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica avrà nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno e pertanto tale data viene ripristinata come giorno festivo.

Per curiosità, nel 2001 la festa coinciderà con la giornata del sabato.

Si vedrà, poi, come conciliare questa nuova disposizione con la Legge n. 54/77, che, per contenere la dinamica del costo globale del lavoro ed aumentare la produttività, aveva spostato tale ricorrenza alla prima domenica di giugno e con le relative disposizioni contrattuali.

 

EVENTI ALLUVIONALI: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI PREMI INAIL

Anche la Direzione generale dell'Inail ha diramato le istruzioni, consultabile nel sito Internet www.inail.it, per dare attuazione alle ordinanze del Ministero dell'Interno n. 3092 del 27 ottobre e 3090 del 18 ottobre u.s.., relative, rispettivamente, agli eventi alluvionali della Calabria ed a quelli di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e ai territori della regione Veneto.

Come anticipato in altri precedenti aggiornamenti della Web, le suddette ordinanze dispongono la sospensione dei termini per il versamento dei premi fino alla data del 31 dicembre 2001, con decorrenza dal 9 settembre 2000 per la Calabria e dal 13 ottobre 2000 per le altre regioni interessate.

Secondo le istruzione dell'Inail la sospensione riguarda:

la quarta rata dell'autoliquidazione 1999/2000, con scadenza in data odierna;

la regolazione del premio 2000 e il versamento del premio anticipato 2001;

i piani di rateazione in corso;

le posizioni assicurative di nuova emissione;

le eventuali integrazioni di premio.

 

EVENTI ALLUVIONALI: VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nel corso delle alluvioni verificatesi di recente in varie province del Nord Italiasi sono mobilitate, ancora una volta, molte Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile per prestare soccorso alle popolazioni coinvolte.

I lavoratori dipendenti, membri delle associazioni di Volontariato Civile, espressamente mobilitate con specifici provvedimenti dell'autorità prefettizia, che si sono legittimamente assentati dal posto di lavoro, per la durata della mobilitazione, hanno il diritto di ricevere il trattamento economico previsto dalla Legge n. 255 del 24 febbraio 1992, che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile dal Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, contenente il relativo regolamento di attuazione.

In sostanza i lavoratori interessati hanno diritto alla conservazione del posto e al mantenimento della retribuzione sia in caso di operazioni di pubblico soccorso (nel limite di 30 giorni consecutivi per un massimo di 90 giorni l'anno) che in caso di richiamo per operazioni di addestramento (nel limite di 10 giorni consecutivi con un massimo di 30 giorni l'anno).

Per il rimborso ai datori di lavoro della retribuzione corrisposta ai propri dipendenti provvedono le Prefetture. A tal fine il datore di lavoro, dopo aver regolarmente versato all'Inps i contributi assicurativi e previdenziali relativi alle retribuzioni delle suddette giornate, ne richiede la restituzione nell'ambito dei rimborsi previsti a carico dei Dipartimento della Protezione civile.

 

EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2000 è stato pubblicato il DPCM 10 novembre 2000 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nei territori del Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli ulteriori eventi alluvionali della prima decade di novembre 2000, nonchè per i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte nei mesi di aprile e maggio 2000.

 

GERMANIA: VOTO VIA INTERNET

Nonostante quanto avvenuto negli USA, anche la Germania sta pensando di autorizzare il voto dei cittadini via internet.

Se il progetto decolla già alle prossime elezioni nel 2002 gli elettori non dovrebbero più avere la scheda cartacea per esprimere le proprie intenzioni di voto elettronico, non solo per elezioni locali, manche per quelle legislative o per il rinnovo del parlamento europeo.

Il rapporto predisposto dal Ministero degli Interni, intitolato "Stato moderno, amministrazione moderna", infatti, incoraggia l'esercizio del voto elettronico attraverso il personal computer o il telefonino.

 

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La Direzione Centrale dell'Inps, con proprio messaggio n. 343 del 10 ottobre u.s., consultabile sul sito Internet all'indirizzo www.inps.it , ha diramato le istruzioni alle proprie strutture in merito alle transazioni in materia di prestazioni pensionistixhe.

In particolare, la Direzione dell'Inps ha precisato e ribadito che la procedura di conciliazione non è applicabile alla materia previdenziale gestita dall'Istituto, anche quando risulti coinvolto il datore di lavoro su istanza dei lavoratori interessati.

L'articolo 410 c.p.c, come modificato dall'art. 36 del Decreto legislativo n.80/98 limita espressamente il proprio ambito di applicazione alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., le quali non sono comprese quelle previdenziali che sono oggetto, invece, della specifica normativa dettata dal capo II dello stesso codice di procedura civile.

L'Istituto previdenziale ha quindi confermato che le conciliazioni ex art. 410 c.p.c. riguardano solo le controversie individuali di lavoro.

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