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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 12 FEBBRAIO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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INAIL:
AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO Il
Consiglio dei Ministri del 7 febbraio u.s. ha dato una "conforme
deliberazione" per l'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro
nel quale si dà il via alla delibera n. 5 del 7 febbraio 2001 del
Presidente dell'Istituto assicuratore per la proroga per il pagamento dell'autoliquidazione
Inail dal 16 febbraio al 23 marzo prossimo. Però,
insieme alla proroga, è stato deciso anche il versamento di un anticipo
entro il 20 febbraio 2001 nella misura 60% di quanto versato il 16 marzo
dell'anno scorso per l'autoliquidazione 1999/2000. A
marzo, invece, sarà effettuata la definizione di quanto effettivamente
dovuto con la riorganizzazione delle nuove tariffe previste dal Decreto
legislativo di riordino dell'Inail. In quell'occasione i datori di lavoro
dovranno inviare, alla sede competente dell'Istituto, il modello 10 SM
contenente la denuncia dei salari corrisposti nel 2000 e calcolare, sulla
base dei dati retributivi dichiarati e dei tassi applicabili per gli anni
2000 e 2001, la regolazione a saldo del premio assicurativo per il 2000 e il
premio anticipato per il 2001, applicando l'eventuale diverso tasso
comunicato dall'Istituto con il modello 20 SM entro lo scorso 31 dicembre
2000. NORMATIVA
RELATIVA ALL'USO DEI VIDEOTERMINALI: CAMPO DI APPLICAZIONE La
Legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità
Europea (legge comunitaria 2000), introduce, fra l'altro, consistenti
modifiche alla normativa in materia di videoterminali, contenuta nel Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'art.
21 riscrive l'art. 51, 1° comma, lettera c), l'art. 54, commi 3 e 4, e
sostituisce totalmente l'art. 58 del Decreto legislativo n. 626/94. Il
provvedimento è entrato in vigore il 5 febbraio u.s. L'art.
21 estende la tutela a tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura
munita di videoterminale, in modo sistematico ed abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, a prescindere
dall'uso continuato dell'attrezzatura di lavoro per almeno quattro ore
giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come previsto in precedenza. A
seguito della ridefinizione del campo di applicazione soggettivo è
necessario adeguare il documento di valutazione del rischio, programmazione
e l'attuazione degli adempimenti previsti nei confronti dei lavoratori
interessati (accertamenti sanitari, informazione e formazione), fornire, se
del caso, dispositivi speciali di correzione ed adeguare la strutturale dei
posti di lavoro nei casi necessari.
NORMATIVA
RELATIVA ALL'USO DEI VIDEOTERMINALI: SORVEGLIANZA SANITARIA La
nuova normativa introduce un obbligo generalizzato di sorveglianza sanitaria
preventiva e periodica per tutti i lavoratori addetti al V.D.T. Mentre, prima le visite di controllo, con periodicità almeno biennale, erano previste per i soli lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori di età superiore ai 45 anni, ora, con la modifica apportata dalla legge comunitaria, il controllo è esteso anche ai lavoratori idonei di età inferiore ai 50 anni, con periodicità almeno quinquennale. Rimane biennale la periodicità della visita per i lavoratori idonei con prescrizioni e per quelli di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente
UNA
SCATOLA NERA CONTRO GLI HACKERS Segnaliamo
che in Israele è stata inventata una scatola nera che disconnette
automaticamente il collegamento fra la rete e la memoria dei computer nel
momento in cui qualcuno tenta di forzare i codici di accesso. L'E-Gap
dovrebbe essere l'ostacolo elettronico, lo strumento più idoneo per
impedire agli hackers di continuare a fare scorribande nelle banche dati,
bloccando loro l'accesso al sistema interno.
CARTELLINI
IDENTIFICATIVI: TROPPE INFORMAZIONI VIOLANO LA PRIVACY DEI LAVORATORI Continuando
a leggere il sito www.garanteprivacy.it
abbiamo preso in esame un'altra decisione del Garante per la protezione dei
dati personali. Quella
odierna riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati ed è relativa
ai dati identificativi o anagrafici contenuti nel badge. In
proposito il Garante ha ricordato ancora una volta che il trattamento dei
dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
Conseguentemente, i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alla finalità perseguita e la loro diffusione deve sempre
rispettare precise condizioni. La
diffusione di dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro,
ha precisato il garante, può avvenire, al di là del consenso espresso e
volontario degli interessati, solamente per adempiere ad un obbligo previsto
da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Nell'ambito
del rapporto di lavoro privato, ad esempio, se l'obbligo di portare il
cartellino deriva da accordi sindacali o da regolamenti aziendali ed è
finalizzato a controlli sulle
entrate e sulle uscite, riconoscimento da parte dei colleghi o dirigenti,
accessi ad aree riservate ovvero a rapporti con gli utenti o i clienti, non
risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino dati personali
identificativi diversi dall'immagine fotografica, dal ruolo professionale
svolto ed eventualmente da un nome, un numero o una sigla.
LEGGE
COMUNITARIA 2000: NOVITA' PER I RAPPORTI DI LAVORO Sul
supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio
2001 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee, la cosiddetta Legge comunitaria 2000. Il
provvedimento introduce nel nostro ordinamento giuridico alcune norme, che
sono immediatamente efficaci, e conferisce al Governo la delega ad emanare
una serie di provvedimenti normativi al fine di recepire diverse direttive
comunitarie. Tra
le norme immediatamente efficaci segnaliamo l'art. 23, che modifica, con
decorrenza dal 1° giugno 2001, l'art. 1751 bis del Codice civile, relativo
al patto di non concorrenza (a fronte dell'accettazione del patto, l'agente
ha diritto ad un'indennità di natura non provvigionale, da corrispondersi
in occasione della cessazione del rapporto, senza determinarne la misura) e
l'art. 21 relativa all'uso dei videoterminali (la normativa si applica ai
lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo
sistematico ed abituale, per venti ore settimanali). Entro
un anno dall'entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è
delegato ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive, in materia di rapporto di lavoro, sotto
elencate: direttiva
del Consiglio, del 23 novembre 1993, 93/104/CE, relativa ad alcuni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro direttiva
del Consiglio, del 22 settembre 1994, 94/45/CE, che riguarda l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie direttiva
del Consiglio, del 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva
86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza
sociale direttiva
del Consiglio, del 21 giugno 1999, 1999/63/CE, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) direttiva
del Consiglio, del 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato direttiva
del Consiglio, del 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), relativamente
alla quale, invece, non è previsto il summenzionato passaggio alle
commissioni parlamentari
NORMATIVA
COMUNITARIA ANCHE SUL SITO DEL MINISTERO DEL TESORO Digitando
l'indirizzo internet http://www.dbtesoro.it/guce/
del Ministero del Tesoro è possibile consultare e prelevare in formato PDF
i principali testi della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
riguardanti temi di interesse per il nostro Paese. Dalla
home page si seleziona a sinistra, nella parte Banche Dati, Selezione
Normativa Comunitaria e, successivamente, si seleziona una delle quattro
aree di ripartizione:
- istituzionale e giuridica (adesione di
nuovi stati, aiuti di stato, concorrenza, concorsi, istituzioni comunitarie,
trattati)
- dei diritti (diritti dei consumatori,
dei lavoratori, pari opportunità, lotta alla criminalità, tutela dei dati
personali)
- dell'economia, dello sviluppo e
dell'ambiente (principali atti normativi riguardanti i fondi strutturali,
testi di direttive e regolamenti comunitari riguardanti la BCE, formazione,
occupazione, PMI, reti transeuropee, turismo)
- della cultura, della scienza e
dell'informazione (istruzione, società dell'informazione, statistica).
CONFRONTO
TRA LA GIUNTA MILANESE E I GESTORI UMTS Milano
è la prima città in cui nascono le prime difficoltà per il
supertelefonino Umts. Già altre città (Roma, Firenze, Napoli, Palermo)
sono in stato di allerta. La
giunta Albertini ha risposto alla "comunicazione preventiva" fatta
dai cinque gestori assegnatari delle licenze (Tim, Omnitel, Wind, Andala e
Ipse) che le mille antenne da loro preannunciate non possono essere
installate. Per garantire un minimo di tutela della salute e dell'ambiente,
secondo Maurizio Lupi, assessore allo sviluppo del territorio della giunta
milanese, dovranno essere al massimo 200. La
posizione milanese appare in linea con le delibere emanate dall'Authority
per le comunicazioni, presieduta da Enzo Cheli (ci riferiamo alle delibere
n. 410/99 e nn. 367, 388 e 544/00 consultabili sul sito dell'Authority
all'indirizzo internet www.agcom.it )
pertanto i gestori dovranno mettersi d'accordo per realizzare il cosiddetto
co-siting, un accordo di condivisione delle infrastrutture per cui viene
installato un solo impianto con il segnale di più gestori.
INDENNITA
DI MOBILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI L'Inps
con la circolare n. 31 del 6 febbraio u.s., consultabile sul sito internet
dell'Istituto previdenziale all'indirizzo www.inps.it
ha reso noti i nuovi valori, valevoli per tutto il 2001, degli importi
massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, sia ordinario sia
straordinario, dell'indennità iniziale di mobilità e della retribuzione
mensile di riferimento per l'attribuzione del massimale di misura più
elevata. Gli importi in questione, a decorrere dal 1° gennaio scorso, sono L. 1.471.235, al netto della ritenuta del 5,54%, o L. 1.768.283, al netto della ritenuta d'acconto del 5,54%, per retribuzioni mensili superiori a L 3.182.908. |