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26 MARZO 2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo www.minfinanze.it  è possibile consultare e scaricare le immagini di tutti i modelli per le dichiarazioni fiscali, con i vari quadri e le relative istruzioni.Andando alla voce dichiarazioni si possono trovare i fascicoli 1, 2 e 3 del modello UNICO/2001 per le persone fisiche e il modello 730/2001

 

Imposta sugli immobili: novità sui versamentiIl Ministero delle Finanze ha pubblicato sul suo sito, www.minfinanze.it, la circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili (Ici) contenute negli artt. 18 e 19 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per l’anno 2001), che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei versamenti del tributo.

Rispetto al sistema precedentemente in vigore, la norma lascia immutati i termini di versamento, ma innova per quanto riguarda:

- la percentuale dell’imposta da corrispondere con la prima rata.

In questa maniera si facilita il computo dell’Ici nella fase in cui potrebbero non essere ancora conosciute l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso

- i parametri di riferimento sui quali calcolare il tributo.

I soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:

- l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;

- l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno, è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata e deve essere versato dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno.Il contribuente ha la facoltà di versare l’Ici complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno: in questo caso è tenuto ad effettuare il calcolo dell’imposta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.A seguito dell'accordo stipulato fra l'Associazione dei Comuni e i Centri autorizzati di assistenza fiscali, comunemente noti come Caaf, questi ultimi saranno a fianco dei cittadini per la predisposizione dei bollettini per il pagamento dell'Ici.

ICI: modificazioni della soggettività passivaIl 3°comma dell’art. 18 della Legge n. 388/00 integra il testo dell’art. 3, 2° comma, del Dlgs n. 504/92, aggiungendo alla fattispecie della locazione finanziaria quella degli immobili insistenti su aree demaniali e stabilendo che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell’Ici è il concessionario.Tale disposizione trova applicazione solo dal 1º gennaio 2001.Fino al 31 dicembre 2000 il concessionario in questione non poteva essere considerato soggetto passivo dell’Ici perché, anche se di fatto possedeva l’immobile, il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria, che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso l’obbligo di assolvere il pagamento del tributo comunale. Dal 1º gennaio 2001, tale soggetto è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del Dlgs n. 504/92. 

 

FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (FIP)

Sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, all'indirizzo internet www.isvap.it  è possibile consultare integralmente la circolare n. 434 del 12 febbraio 2001 che ha individuato le caratteristiche contrattuali delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, stipulati ai sensi dell'art.9 ter, del Decreto legislativo n. 124/93.Tale provvedimento è stato modificato dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 47/00, che, a sua volta, ha integrato e modificato la disciplina delle previdenza complementare di cui al Decreto legislativo n. 124/93.Il provvedimento citato ha previsto che, dal 1° gennaio 2001, le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate non solo attraverso l'adesione a fondi pensione aperti, ma anche mediante contratti di assicurazione sulla vita.Le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita solo se questi corrispondono alle caratteristiche indicate nella citata circolare dell'ISVAP. In presenza di tali caratteristiche i premi versati non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni ed inoltre sono deducibili per un importo complessivo non superiore al 12% del reddito complessivo dell'aderente, con il limite di L. 10.000.000 annui.

 

 

REALE MUTUA E LA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE "CENTO STELLE"

Abbiamo esaminato il mercato alla luce della circolare dell'ISVAP del 12 febbraio 2001 ed abbiamo constatato che, ad esempio, la Reale Mutua Assicurazioni ha un prodotto che corrisponde alle caratteristiche espressamente richieste per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

La Reale Mutua Assicurazioni, infatti, ha presentato CENTO STELLE, la nuova forma individuale previdenziale che permette di integrare la pensione pubblica e mantenere "la qualità della tua vita per tutta la vita", contribuendo a far trascorrere una vita post lavorativa agiata e serena.Con il suo Fip, Reale Mutua completa il "Programma Spazio" ed unisce le caratteristiche ed i vantaggi propri delle nuove forme alla struttura dinamica e innovativa di un prodotto cosiddetto "Unit Linked", vale a dire agganciate (Linked) a quote (Unit) di fondi di investimento. Il cliente può scegliere fra Reale Linea Futuro, Reale Linea Equilibrio e Reale Linea Consolida. Reale Linea Futuro e Reale Linea Equilibrio costituiscono le due linee di accumulo del capitale e si differenziano per la diversa componente azionaria e per i diversi orizzonti temporali, Reale Linea Consolida ha lo scopo invece di garantire, attraverso una gestione moderna degli attivi/passivi, il capitale e le performances maturate sulle altre due linee di accumulo. Secondo i criteri voluti dal legislatore CENTO CELLE realizza una forma individuale di previdenza, gestendo, in un contratto assicurativo,1 i premi versati dall'aderente per costituire una prestazione finale che potrà essere erogata al raggiungimento dell'età pensionabile stabilità dal regime obbligatorio di appartenenza. CENTO STELLE assicura il valore della rendita a scadenza, garantendo coefficienti di conversione per periodi prefissati, con versamenti flessibili, tenendo conto delle variazioni della disponibilità finanziaria nel tempo e della situazione fiscale. CENTO STELLE tutela la famiglia di ciascun cliente attraverso la garanzia beneficiari (vale a dire la copertura in caso di decesso) e la garanzia, accessoria e facoltativa, dell'impegno della Reale Mutua, in caso di sinistro invalidante, a completare il piano dei versamenti fino alla scadenza contrattuale convenzionale.Ulteriori informazioni sono reperibili presso gli agenti della compagnia assicuravita o sul suo sito all'indirizzo internet www.realemutua.it

 

 

MUCCA PAZZA: I SITI PER LE INFORMAZIONI

Nel 1986 nel Regno Unito sono stati scoperti i primi casi encefalopatia spongiforme bovina, la malattia neurodegenerativa che colpisce alcuni animali, alterandone la struttura fino a farla assomigliare ad una spugna (da cui il termine spongiforme).

Nel 1996, poi, sono stati descritti i primi casi nell'uomo. Da allora è scattato l'allarme della mucca pazza.Di seguito segnaliamo alcuni siti in cui è possibile trovare informazioni utili su cos'è la malattia, da cosa è causata, sulle eventuali forme di trasmissione, sugli alimenti più a rischio: www.sanità.it  www.europa.eu.int/comm/dgs/health.consumer/index.it  www.fda.gov/cber/BSE/BSE.htm     www.cdc.gov   www.who.int   www.iss.it  www.politicheagricole.it  www.oev.org   

 

ETICHETTATURA CARNI

Sulla Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2000 è possibile leggere integralmente il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2000, che reca le indicazioni e le modalità applicative del regolamento CE n. 1796/00 sulla etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carne bovine fresche e congelate e dei prodotti a base di carni bovine.Il provvedimento riporta quanto già previsto dalla Direttiva europea n. 1769/00, entrata in vigore il 1° settembre scorso.Per quanto riguarda i capi macellati le etichette debbono riportare il codice di riconoscimento, che è composto da due lettere, una per la categoria (A per vitellone, B per toro, C per manzo, D per vacca, E per giovenca) ed una per la qualità della carne (S se superiore, E se eccellente, U per ottima, R per buona, O per abbastanza buona, P per mediocre), e da un numero che indica il tenore del grasso (1 se molto scarso, 2 se scarso, 3 se medio, 4 se abbondante, 5 se molto abbondante).Per quanto riguarda carne macellata le etichette debbono riportare il luogo di macellazione, il luogo in cui la carne è stata tagliata o tritata, un codice a barre (leggibile solo dagli operatori e non dai consumatori) che consente di ricostruire le tappe della vita dell'animale.Il regolamento esclude dall'obbligo di etichettatura il fegato e le carni bovine trasformate in bresaola, carne in scatola e salumi.

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001 ha chiarito le regole per l'applicazione dei benefici prima casa e credito di imposta relativo al riacquistoIl credito per riacquisto spetta in caso di immobile acquistato tra il 24 aprile 1982, data di entrata in vigore della Legge n. 168/82 e il 22.5.1993, venduto da costruttore che applicava l'aliquota ridotta, se sussistevano i requisiti "prima casa".

Il credito può essere attribuito anche se il riacquisto avviene mediante appalto, con effetto dalla consegna dell'immobile.Ulteriori chiarimenti si possono desumere dalla lettura della circolare n. 19/E, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet www.minfinanze.it

INFORTUNIO IN ITINERE: USO DELLA BICICLETTA

Segnaliamo due interessanti sentenze della Corte di Cassazione in merito all'infortunio in itinere occorso nel tragitto casa – lavoro in sella alla propria bicicletta.

La Corte con la sentenza n. 14681 del 13 novembre 2000 ha affermato che non è risarcibile l'infortunio occorso al lavoratore quando la particolare vicinanza dell'abitazione al luogo di lavoro escluda la necessità di fare ricorso alla bicicletta. La stessa Corte con la sentenza n. 14715 del 14 novembre 2000 ha precisato che il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro solo se il dipendente sia comunque costretto, per la lunghezza del tragitto da percorrere, a fare uso di un mezzo di trasporto e l'orario di lavoro presenti notevole variabilità rispetto a quello dei mezzi pubblici. 

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE NOVITA'

La dichiarazione dei redditi Mod. 730 presenta quest’anno alcune novità, tra cui in particolare segnaliamo:• l’incremento delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e per familiari a carico;

• l’introduzione di un’ulteriore detrazione, pari a L. 240.000 8euro 123,95) per i figli minori di tre anni.

Nella nuova casella "minore di tre anni" posta nella sezione del "coniuge e familiari a carico" deve essere indicato il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore ai 3 anni;• la revisione dei primi due scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote Irpef.

Il primo scaglione è stato elevato da L. 15.000.000 (euro 7.746,85) a L. 20.000.000 (euro 10.329,14).Il secondo è stato elevato da L. 15.000.000 (euro 7.746,85) a L. 20.000.000 (euro 10.329,14). E' rimasto invariato l'importo massimo che è di L. 30.000.000 (euro 15.493,71);• la riduzione dal 26,5 per cento al 25,5 per cento dell’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito;

• la riduzione per l’anno 2001, dal 98 al 95 per cento, della misura dell’acconto IRPEF (che sarà determinato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale);• il riconoscimento dell’ulteriore detrazione per i pensionati che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale, possiedono redditi di terreni per un importo non superiore a L. 360.000, pari a Euro 185,92;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per alcune spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico, affetti da particolari patologie;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per l’acquisto di cani guida per non vedenti;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per spese veterinarie;

• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari;• il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche;

• l’introduzione di un nuovo onere deducibile concernente i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

• il riconoscimento di una detrazione di un milione, pari a euro 516,46, per il mantenimento dei cani guida per non vedenti;

• la restituzione dell’80 per cento della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base (c.d. tassa sul medico di famiglia);

• il riconoscimento della deduzione per l’abitazione principale fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;• l’incremento della detrazione per canoni di locazione per alcune tipologie di contratto.

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