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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 18 GIUGNO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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I NOMI DI DOMINIO INTERNET: I SUFFISSI A seguito di vari quesiti pervenuti alla redazione, ribadiamo che per dominio Internet si intende un indirizzo del tipo www.nome.it, o altri suffissi, che viene registrato presso un'apposita Autorità, dietro pagamento di un modesto canone annuo, al fine di impedirne la titolarità e l'uso ad altri soggetti: si tratta in altre parole di una registrazione simile, nei modi e nelle finalità, a quella di marchi commerciali o industriali. Il suffisso identifica: - la nazionalità del sito, quale ad esempio .it per l'Italia, .us per gli Usa, .de per la Germania, e via dicendo - il settore di attività, quale ad esempio .com per siti commerciali, .org per organizzazioni, .edu per istituzioni scolastiche, e via dicendo. Nel nostro Paese non esiste, allo stato, una normativa specifica in materia di nomi di dominio con suffisso ".it". Pertanto si utilizzano le regole e le procedure fissate dagli Organismi competenti, che sono da un lato la Naming Authority (l'organismo che stabilisce le procedure operative e il regolamento in base al quale opera la Registration Authority nazionale) e la Registration Authority (l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio, della gestione dei registri e del nameserver primario per il Top Level Domain .it). Per quanto riguarda i domini con suffisso di altro tipo (quali ad esempio .org, .com, ed altri), invece, la competenza spetta agli omologhi enti internazionali. Per questi domini è possibile consultare l'elenco degli organismi responsabili all'indirizzo internet www.nic.it/RA/siti/siti.html. L'Icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'Autorità internazionale competente per l'assegnazione dei nomi di dominio Internet ha annunciato l'attivazione delle procedure per la registrazione di domini contraddistinti da due nuovi, aggiuntivi, suffissi di tipo "merceologico" (.biz e .info). Il suffisso .biz servirà a contraddistinguere i siti internet delle Aziende che svolgono attività commerciali o di business in senso generale. Il suffisso .info può essere utilizzato senza alcuna limitazione. Pare comunque che vi sia una specie di precedenza per le richieste provenienti da soggetti proprietari di trademark. E' già stato annunciato che in futuro saranno attivati altri cinque tipi di suffissi merceologici: .aero, .coop, .museum, .name, .pro. PRODOTTI EDITORIALI SU SUPPORTO INFORMATICO: EFFETTI FISCALI Per quanto riguarda gli aspetti fiscali dei prodotti editoriali occorre distinguere se gli stessi sono editi su supporto cartaceo ovvero se on line. La commercializzazione del tradizionale prodotto cartaceo rappresenta, ai fini Iva, una cessione di beni regolata dal regime speciale monofase di cui al 1° comma, lettera c) dell'art. 74 del Dpr n. 633/72 che consente la forfetizzazione della resa e l'esaurimento degli obblighi di registrazione e versamento dell'imposta in capo all'editore. Secondo la risoluzione n. 14/E del 14 febbraio 2000 del Ministero delle Finanze, la cessione virtuale degli stessi prodotti, invece, è una normale prestazione di servizi e come tale trattata. Secondo il punto 18 della Parte II della Tabella A allegata al Dpr n. 633/72 il prodotto editoriale cartaceo gode di un'aliquota Iva agevolata, pari al 4 per cento. Lo stesso bene fruito, invece, per via telematica sconta l'aliquota del 20 per cento. L'art. 3, 7° comma, del Decreto legge n. 90/90 prevede la non assoggettabilità a Iva delle cessioni e delle importazioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie. Tali agevolazioni non sono applicabili nel caso di acquisto tramite Internet. AVELLINO, BENEVENTO, CAMPOBASSO E FOGGIA IN UN UNICO SITO COMUNE DI GENOA e G8 INFORMATIVA DI SISTEMA ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI I NOMI DI DOMINIO INTERNET: INTESA INFOCAMERE E IAT CAMERA DI COMMERCIO: DIRITTO ANNUALE Da quest'anno tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, comprese le società che hanno cessato l'attività e quelle in liquidazione, per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio non debbono più aspettare l'arrivo dell'apposito bollettino, come avveniva negli anni passati, ma debbono attivarsi utilizzando il modello F24. Nella Sezione "Regione ed enti locali", l'impresa deve indicare la sigla automobilistica della Camera di Commercio cui il pagamento è indirizzato (nello spazio riservato a "Codice ente locale"), il codice tributo (3850), l'anno (2001), l'importo del diritto (nello spazio riservato agli "Importi a debito versati"). Se l'attività è esercitata in più province, l'impresa deve indicare l'importo per ciascuna Camera di Commercio cui il diritto annuale è dovuto. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro mercoledì 20 giugno. Se effettuato successivamente, ma entro il 20 luglio, occorre maggiorare l'importo del diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interessi. A partire dal 21 luglio si applicano le sanzioni previste per tardivo o omesso versamento del diritto annuale (sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto). Le imprese individuali: debbono pagare L. 152.000 per la sede e L. 31.000 per ciascuna eventuale unità locale. Le S.n.c., S.a.s., società semplici non agricole debbono pagare L. 276.000 per la sede e L. 56.000 per ciascuna eventuale unità locale. Ciascuna delle unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. deve pagare L. 212.000. Le società di capitale, invece, pagano il diritto annuale in rapporto al fatturato complessivo conseguito nell'anno precedente, sommando gli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ del modello Unico 2001 – IRAP. Il diritto da versare è calcolato secondo le seguenti aliquote:
Per le eventuali unità locali delle società di capitali il diritto fisso è pari al 20% del diritto pagato per la sede, con un massimo di L. 200.000 per ciascuna unità locale. Per il solo anno 2001 l'importo da versare non può essere né inferiore né superiore del 6% rispetto a quello dovuto per l'anno 2000. Conseguentemente, se l'importo del diritto derivante dall'applicazione delle suddette aliquote è inferiore o uguale all'importo dovuto per il 2000, la società deve versare la stessa cifra versata l'anno scorso, se è superiore all'importo dovuto per il 2000 maggiorato del 6%, la società deve versare l'importo del 2000 aumentato del 6%, se, infine è superiore a quello pagato l'anno scorso, ma non oltrepassa il 6% in più di quanto versato nel 2000, la società deve pagare la cifra risultante dall'applicazione della tabella. |