NOTIZIARIO
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GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
27 GENNAIO 2003
pagina 6
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NOMI
DI DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI IN USA
In
un precedente articolo avevamo detto che, in assenza di specifica
legislazione e consolidata giurisprudenza, per regolare il fenomeno internet
si tiene conto anche dei contributi dottrinali e delle elaborazioni
straniere, in particolar modo quelle sviluppate negli USA. Per quanto
riguarda le controversie in materia di nomi di dominio (segni che consentono
l'identificazione e l'accesso ad un determinato computer dalla rete
internet) negli Stati Uniti sono state finora elaborate tre forme di tutela:
violazione del trademark (marchio di fabbrica) per possibilità di
confusione, dilution (sostituzione) e concorrenza sleale. La normativa di
riferimento è l'Anticybersquatting Consumer Protection Act (c.d.
Cyberpiracy Act), approvato il 29 novembre 1999 dal Congresso Federale
Americano ed inserito nella legge federale dei marchi, il Lanham Act, che
risale al 1946. Il Cyberpiracy Act è una forma di tutela rivolta a
prevenire l'attività di chi registra domini corrispondenti a marchi famosi
con l'intenzione di rivenderli a fini di lucro (c.d. cybersquatting). In
base a tale normativa il titolare di un marchio può esercitare un'azione
giudiziaria contro chi, in mala fede e con l'intento di trarre profitto,
registra, negozia o usa un nome di dominio identico o simile ad un marchio
famoso. La Corte Federale, accertato l'illecito, può ordinare la
cancellazione del nome di dominio o il suo trasferimento al titolare del
marchio. Tra le varie decisioni, segnaliamo, in particolare, la decisione
della U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, secondo la quale
"chi registra un domain name fa un uso commerciale di un marchio, anche
quando cerca di estorcere un pagamento al titolare, dietro minaccia di
cedere il dominio a terzi" (caso Panavision).
NOMI
DI DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI: LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA
Dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci e difficilmente
reversibili per quel che riguarda l'uso dei nomi di dominio (domain names) e
la normativa ad essi applicabile. Ricordiamo che il domain name il
"segno" che consente l'identificazione e l'accesso ad un
determinato computer dalla rete internet, è il collegamento tra un
determinato utente e la generalità di tutti gli altri computer ed utenti
connessi in rete. Il nome di dominio può consistere in un nome proprio, in
una ditta, in una denominazione o in una qualunque altra espressione scelta
dall'assegnatario e consente di localizzare il sito ed individuarne il
titolare. Il nome di dominio non è una semplice casella postale o indirizzo
elettronico, in quanto svolge una funzione simile a quella svolta dal
marchio d'impresa. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (27
marzo 1997, n. 4820), ad esempio, ha ritenuto generalmente applicabili le
regole in materia di segni distintivi, che, a loro volta, sono mezzi di
comunicazione d'impresa, in quanto internet costituisce non solo una forma
di comunicazione, anche di impresa, ma anche un veicolo pubblicitario. In
data 24 marzo 1999, il Tribunale di Napoli, a sua volta, ha affermato che
"per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i
servizi di varia natura offerti al pubblico, il domain name assume le
caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può
dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale,
potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre
imprese, anche non presenti sulla rete Internet". Ed il Tribunale di
Milano, in data 10 giugno 1997, n. 3666, ha affermato che "va inibito,
in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo della
denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito internet
destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a
quelli prestati dalla società titolare del marchio predetto".
Conseguentemente l'uso di un domain name, confondibile con un segno
distintivo altrui anteriore, è illecito. Di avviso contrario abbiamo
trovato solo alcune sentenze, che citiamo per puro dovere di cronaca. Il
Tribunale di Firenze, in data 29 giugno 2000, e la sezione staccata di
Emboli dello stesso Tribunale di Firenze, in data 23 novembre 2000, infatti,
hanno sostenuto che "la funzione del domain name system è solo quella
di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo
operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di
violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni
distintivi". Di analogo tenore la sentenza del Tribunale di Bari del 24
luglio 1996. TuttavIA, il domain name è solo tecnicamente un mero indirizzo
(un numero di telefono tradotto in cifre alfabetiche): esso ha le stesse
funzioni dei segni tipici dell'imprenditore, ed è suscettibile di conflitto
con questi ultimi. Il Tribunale di Modena, in data 1° agosto 2000, a sua
volta, ha precisato che il domain name può avere in comune con i segni
"tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica
(denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria
attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa
specifica). Ed ancora ... il valore e la funzione commerciale dei domain
name sta anche nella loro capacità di "catturare" il consumatore
nella rete, orientandone le scelte di consumo, di facilitare
l'individuazione dell'indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a
priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.
LA
BATTAGLIA LEGALE SUL SOFTWARE PER DUPLICARE I DVD
La Motion Picture Association of America (associazione che raggruppa nove
fra i maggiori produttori cinematografici di Hollywood, come MGM, Sony e
Time Warner Entertainment) ha accusato un produttore di software del
Missouri, 321 Studios, di realizzare e vendere DVD X Copy e DVD Copy Plus.
Con i due programmi è possibile copiare i film e creare copie di DVD, che
violano le leggi sul copyright in base al Digital Millennium Copyright Act.
Secondo tale provvedimento, adottato negli USA nel 1998 per definire le
regole relative al diritto d'autore nel mondo dell'informatica, tutti gli
strumenti in grado di aggirare il Contents Scramble System, vale a dire il
meccanismo di criptatura utilizzato nei DVD, sono fuori legge. I produttori
sostengono che 321 Studios fornisce un prodotto che viola le regole del DMCA
e, pertanto, chiedono, come risarcimento dei danni subiti, tutti gli utili
accumulati fino ad ora dalla software house a seguito della vendita di oltre
150.000 copie dei due programmi. Secondo 321 Studio, invece, i suoi software
consentono semplicemente agli utenti di esercitare un loro innegabile
diritto, quello di creare copie di backup di un DVD acquistato legalmente.
DVD X Copy permette di creare copie a bassa qualità dai DVD sui CD (copie
utilizzabili anche sui normali lettori DVD) mentre DVD Copy Plus crea
un'immagine su un altro DVD vergine, mantenendo tutti i menu, le aggiunte e
l'audio supplementare. Secondo 321 Studios il CSS non è violato in quanto
il software intercetta i segnali audio e quello video solo dopo che sono
stati normalmente decrittati da un DVD-player e prima che vengano
renderizzati sul monitor. La società ha anche dichiarato che ha cercato a
lungo ed invano di trovare un accordo con la MPAA per tutelare i diritti dei
produttori e quelli degli utenti. Vedremo quale decisione adotterà la corte
di San Francisco davanti alla quale, nell'aprile 2002, 321 Studios ha citato
la MPPA per sentirsi dire che il suo DVD X Copy non viola il DMCA. Un'altra
causa si discuterà nella primavera 2003. Nel frattempo 321 Studios continua
a vendere i suoi software.
ARCHIVI
AZIENDALI: LA PRIVACY IMPONE DATI AGGIORNATI
Le aziende e gli uffici pubblici devono curare che le informazioni custodite
negli archivi dei loro dipendenti siano aggiornate. La precisazione è del
Garante della privacy, che, in una decisione ha ricordato l'obbligo imposto
dalla Legge n. 675/96 di utilizzare dati esatti e aggiornati. L'Autorità ha
accolto il ricorso di un lavoratore, sul cui curriculum non era stata
registrata una novità professionale (acquisizione di un nuovo titolo di
studio: da diploma di ragioniere a laurea). Nel caso di specie il
lavoratore, assunto con il diploma di ragioniere, aveva conseguito, in
costanza di rapporto di lavoro, la laurea ed aveva perciò richiesto al
datore di lavoro di aggiornare il suo profilo professionale, rettificando
anche la scheda custodita dall'ufficio del personale. L'azienda non
provvedeva in merito. Dopo la chiamata in causa del Garante, la stessa si
dichiarava disponibile ad aggiornare i dati del dipendente e per questo gli
richiedeva il certificato relativo al nuovo titolo di studio. Il lavoratore
segnalava, quindi, all'Authority di aver invIAto subito il diploma di laurea
e il Garante ha accolto le sue rimostranze, assegnando all'azienda un
"tempo congruo" per l'aggiornamento dei dati, ed invitandola a
fornire prova che l'aggiornamento del profilo professionale è stato portato
a conoscenza di tutti coloro ai quali erano stati comunicati i dati del
dipendente.
RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO
Il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, pubblicato sulla
"Gazzetta Ufficiale" 11 del 15 gennaio 2003, ha riscritto la
normativa sul collocamento, ha soppresso le liste di collocamento ordinarie
e speciali (restano quelle di mobilità, del collocamento obbligatorio e di
alcune categorie di lavoratori dello spettacolo), ha modificato le procedure
di assunzione e gli obblighi di comunicazione ai centri per l'impiego. Dal
30 gennaio 2003 il provvedimento entrerà in vigore e contestualmente
risultano abrogate alcune delle disposizioni di legge attualmente in vigore.
TuttavIA, tutte le disposizioni innovative in materia di comunicazione
contestuale di avvenuta assunzione di un dipendente o dell'instaurazione di
un rapporto di collaborazione autonoma in forma coordinata e continuativa,
anche del socio lavoratore di cooperativa, al competente centro per
l'impiego in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché di trasformazione e
di cessazione del rapporto troveranno applicazione solamente dalla data che
sarà poi stabilita con apposito decreto dal Ministero del Lavoro con cui
verranno definiti i modelli per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai
competenti servizi. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni
per comunicare, al centro per l'impiego, l'avvenuta assunzione di
dipendenti. La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, i dati
anagrafici del lavoratore, la tipologia contrattuale, la data di assunzione
e, nel caso in cui il contratto non sia a tempo indeterminato, anche la data
di prevista cessazione. Gli stessi obblighi si applicano anche ai tirocini
formativi e di orientamento. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto
dovesse avvenire in un giorno festivo, o nelle ore serali o notturne o anche
nei casi di emergenza la comunicazione dovrà essere effettuata entro il
primo giorno utile successivo. Il provvedimento prevede altresì, per le
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, che l'assunzione, la proroga o la
cessazione del rapporto dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
dovrà essere fatta entro il 20 del mese successivo. Tutti i datori di
lavoro dovranno comunicare entro cinque giorni al centro per l'impiego le
variazioni contrattuali inerenti: la proroga del termine inizialmente
fissato, la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo
indeterminato, da part time a full time, da apprendistato o da Cfl a tempo
indeterminato. Le comunicazioni saranno valide anche per quanto riguarda gli
obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni del Lavoro, dell'Inps,
dell'Inail e di altre forme previdenziali sostitutive. Sempre entro cinque
giorni dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. L'obbligo sussisterà anche nel caso in cui la cessazione
dovesse avvenire in data diversa rispetto a quella comunicata
contestualmente all'atto dell'assunzione. Il provvedimento, che modifica il
Decreto legislativo n. 181/00 contiene molte altre importanti novità che
saranno operative dal 30 gennaio 2003. Rimane confermata la disposizione, già
contenuta nell'art. 9 bis della Legge n. 608/96, che stabilisce l'obbligo di
consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione
contenente i dati di registrazione nel libro matricola. All'atto
dell'assunzione dovrà essere consegnata al lavoratore la comunicazione
contenente le informazioni obbligatorie introdotte dal D. lgs. n. 152/97
(tra le altre: indicazione delle parti contrattuali, luogo di lavoro, e così
vIA). Tutti i lavoratori saranno assunti direttamente, fatta eccezione per
le assunzioni di lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, di
lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero in Paesi extraUe
nonché quelle in materia di collocamento obbligatorio di disabili. Il
periodo in cui il lavoratore licenziato per riduzione di personale può far
valere il diritto di precedenza alla riassunzione è stato ridotto da 12 a 6
mesi. Contestualmente all'entrata in vigore del Decreto n. 297/02 verranno
abrogate numerose disposizioni tra cui, in particolare, la Legge n. 112/35
in materia di libretto di lavoro, alcune norme dell'art. 25 della Legge n.
223/91 sulla riserva del 12% delle nuove assunzioni a favore dei lavoratori
cosiddetti "riservatari".
E-COMMERCE:
NOVITÀ SUL BANDO DI AGEVOLAZIONE AL COMMERCIO ELETTRONICO E AL COLLEGAMENTO
TELEMATICO "QUICK RESPONSE"
Sul sito del Ministero delle Attività Produttive è stata pubblicata la
circolare n. 946014 del 14 gennaio 2003 che stabilisce alcune rettifiche
alle circolari n. 900501 e n. 900502, contenenti i nuovi bandi per le
incentivazioni in favore del commercio elettronico e della realizzazione del
collegamento telematico "Quick-response", di cui avevamo parlato
la scorza settimana. La circolare ha corretto alcuni errori materiali
contenuti nelle precedenti circolari emanata sull'argomento dal ministero e
sostituito uno degli sportelli abilitati alla ricezione delle domande. In
collaborazione con l'IPI, il Ministero delle Attività Produttive, ha
attivato anche un call center (numero verde 800.388.388) per la risoluzione
dei problemi che si dovessero presentare durante la compilazione delle
domande di agevolazione.
PUBBLICATI
IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI LEGISLATIVI DI RIFORMA DEL DIRITTO
SOCIETARIO
Nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2003 sono stati pubblicati i Decreti legislativi n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e n. 6 (Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) del 17 gennaio 2003 di
attuazione della Legge n. 366/01 di delega per la riforma del diritto
societario.
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