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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Settembre 2007
INTERNET: DEFINIZIONE DI BLOG  
 
Il termine blog, contrazione creata da Peter Merholz nel 1999 del termine weblog, creato da Barger nel dicembre 1997, ovvero "traccia su rete", è un neologismo con il quale si indica una pagina web personale, aggiornata frequentemente e regolarmente, che contiene commenti, osservazioni e link ad altre pagine internet. Sostanzialmente è un diario pubblicato in rete, dove chiunque può pubblicare – postare - pensieri e riflessioni aperti alla lettura di tutti. Nato nel 1997 in America: come data di nascita simbolica del blog è stato individuato il 18 luglio 1997, in riferemento allo sviluppo, da parte dello statunitense Dave Winer del software che ne permette la pubblicazione. Il blog nel 2001 è diventato una moda anche in Italia, con la nascita dei primi servizi gratuiti dedicati alla sua gestione. In genere la struttura di un blog, che può essere pubblico o privato (solo utenti autorizzati alla lettura), è costituita da un programma di pubblicazione guidata che consente di creare automaticamente una pagina web, anche senza conoscere il linguaggio Html. Il blog permette a chiunque sia in possesso di una connessione internet di creare facilmente un sito in cui pubblicare storie, informazioni e opinioni in completa autonomia. Ogni pezzo è generalmente legato ad un thread, in cui i lettori possono scrivere i loro commenti e lasciare messaggi all´autore. Il blogger è colui che scrive e gestisce un blog, mentre l´insieme di tutti i blog viene detto blogsfera o blogosfera (in inglese, blogsphere). All´interno del blog ogni pezzo viene numerato e può essere indicato univocamente attraverso un permalink, ovvero un link che punta direttamente all´articolo .  
   
   
INTERNET: NEGLI USA IL BLOG È UN MEDIA  
 
La commissione elettorale federale degli Stati Uniti, nel respingere il ricorso di un blogger conservatore contro The Daily Kaos ha affermato che il blog è un media a tutti gli effetti. Nel caso di specie John C. A. Bambenek aveva accusato il sito liberal di sponsorizzare i democratici e di violare le leggi sul finanziamento ai partiti durante la campagna elettorale. Markos Moulitsas Zuniga, che gestisce il Daily Kaos, oltre ad appoggiare il partito d´opposizione nei suoi post, aveva offerto ai candidati dell´elefantino spazi pubblicitari gratuiti. Una scelta che Bambenek aveva giudicato una forma occulta di finanziamento. La contesa era sul seguente punto: il blog può essere considerato alla stregua di un media e come tale essere esentato dal rispetto della legge sui finanziamenti ai partiti. La Commissione si è espressa in tale senso, affermando che esso gode di tutte le libertà che una democrazia gli può offrire, anche quella di appoggiare un partito politico. La Commissione ha accertato che “non è controllato ne di proprietà di nessun partito o candidato” e che il sito agisce a tutti gli effetti come “un organo di stampa”. Ricordiamo che negli Stati Uniti, i media sono esentati dal rispetto del Federal Election Campaign Act fin dal 1974 e che dall´anno scorso l’esenzione opera anche per i media online. Con la sentenza in esame la Fec ha ufficialmente riconosciuto ai blog lo status di “media online”.  
   
   
COMMERCIO ELETTRONICO: NORMATIVA ED ADEMPIMENTI PER L’EDITORE  
 
Ai sensi dell´art. 18 del Decreto Legislativo n. 114/98 l´editore che intende intraprendere l´attività di commercio elettronico dei propri prodotti editoriali è tenuto ad presentare una comunicazione preventiva al Comune presso il quale ha stabilito la sede legale. L´attività potrà essere esercitata solo dopo 30 giorni dall´inoltro di tale comunicazione. Ai sensi dell´art. 35, comma 2, del Dpr n. 633/72, ai fini Iva, l’editore deve comunicare all´Agenzia delle Entrate l´indirizzo del sito web che ospita l´attività di commercio elettronico e i dati identificativi dell´internet service provider.  
   
   
COPYRIGHT: IN USA AZIONE LEGALE PER AVERE LA CERTEZZA DI OPERARE IN ASSOLUTO RISPETTO DELLA NORMATIVA  
 
Veoh. Com, network televisivo online che permette di effettuare upload di filmati nel formato originale senza limitazioni di durata e lunghezza ed offre agli utenti la possibilità di installare un video player gratuito per visualizzare i contenuti scaricati, a fronte alle minacce avanzate da Universal Music Group, che riconosceva nell´attività di questo network una violazione dei propri diritti, ha presentato una azione legale contro la casa discografica per ottenere il riconoscimento della correttezza del proprio operato Veoh ritiene infatti di agire in totale aderenza al Digital Millennium Copyright Act (Dmca) e di offrire innovativi contenuti audiovisivi on line nel pieno rispetto della normativa sul diritto d´autore. Veoh. Com sta attualmente lavorando in collaborazione con la Motion Picture Association of America (l´associazione che rappresenta gli interessi degli studios cinematografici americani) per implementare alcuni strumenti tecnologici di filtraggio dei contenuti . Secondo Veoh, l´atteggiamento della Umg è "soffocante l´innovazione dei mercati". .  
   
   
TELECOMUNICAZIONI: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA BOLLETTA TELEFONICA E SBARRAMENTO SELETTIVO DI CHIAMATA  
 
Proseguendo nell´azione mirata a rafforzare la tutela dell´utenza, l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la delibera 418/07/Cons del 2 agosto 2007, contenente disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell´utenza. Il provvedimento prevede nuove misure in materia di: a) attivazione gratuita di un sistema efficiente e completo di sbarramento delle chiamate in uscita - sia in modalità permanente, sia con codice Pin - impedendo le intrusioni di eventuali dialers che potrebbero autoinstallarsi nel computer durante la navigazione Internet; b) possibilità, per gli utenti, di ricevere una bolletta separata per il pagamento dei servizi a sovrapprezzo e un avviso telefonico gratuito in caso di traffico anomalo. Oltre a questi strumenti innovativi che permettono agli utenti un maggiore e più razionale controllo della spesa sostenuta, il provvedimento prevede: a) una maggiore trasparenza della documentazione di fatturazione; b) una modalità rapida che consenta agli utenti la disattivazione degli abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una semplice telefonata al numero di assistenza clienti del proprio operatore; c) la rateizzazione in caso di fatturazione tardiva. Gli operatori della telefonia dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 120 giorni a partire dal 16 agosto 2007, data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n. 189. L´autorità ha adottato anche una diffida agli operatori di telefonia mobile affinché attuino, senza ulteriore ritardo, il riconoscimento del diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in caso di recesso e alla portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell´utenza presso altro operatore, come previsto dalla legge 40/2007 (decreto Bersani). In concreto, la delibera prevede che agli utenti di telefonia fissa vengano offerte gratuitamente le opzioni dello sbarramento selettivo di chiamata verso determinate numerazioni (a sovrapprezzo, verso l´estero o reti mobili) mediante Pin o blocco permanente. La possibilità di avvalersi di tali opzioni dovrà essere adeguatamente comunicata agli utenti. La delibera introduce poi un elemento del tutto nuovo, la possibilità cioè di ricevere insieme alla fattura due distinti bollettini di conto corrente, uno per il pagamento di eventuali servizi a sovrapprezzo e l´altro per il pagamento del rimanente traffico e dei servizi supplementari. Sempre in tema di trasparenza e controllo dei costi, la delibera prevede inoltre che gli operatori forniscano, a richiesta e gratuitamente, un servizio di immediato avviso telefonico o Sms al superamento, per presumibile traffico anomalo, di una determinata soglia di spesa scelta dall´utente tra più valori proposti dall´operatore; gli operatori disattivino immediatamente i servizi a sovrapprezzo in abbonamento e interrompano i conseguenti addebiti a decorrere dalla semplice richiesta telefonica dell´utente mediante chiamata al numero di assistenza clienti, nonché mediante eventuali ulteriori modalità telematiche messe a disposizione dall´operatore; in caso di richiesta telefonica, gli operatori possono chiedere all´utente una registrazione vocale della richiesta o un Sms di conferma. La delibera 418 può essere consultata nel sito internet dell´Autorità, digitando l’indirizzo www. Agcom. It.  
   
   
DISEGNO INDUSTRIALE: DUE REGOLAMENTI EUROPEI PER RACCORDARE IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE COMUNITARIO CON IL SISTEMA INTERNAZIONALE  
 
La Commissione Europea ha recentemente emanato due regolamenti Regolamento (Ce) N. 876/2007 e Regolamento (Ce) N. 877/2007 per raccordare il sistema comunitario del Disegno Industriale con il sistema di registrazione internazionale Wipo, gestito dall´Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ompi) nell´ambito dell´Atto di Ginevra per l´accordo dell´Aia. L´accesso della Comunità Europea (Ce) all´Atto di Ginevra è stato già approvato dal Consiglio. I due Regolamenti consentiranno agli utenti di far richiesta per la protezione dei disegni industriali non soltanto nel territorio dell´Unione europea, ma anche nei paesi aderenti all´Atto di Ginevra. I due Regolamenti entreranno in vigore non appena l´Atto di Ginevra sarà applicato alla Comunità europea. Il nuovo sistema sarà disponibile a partire dal prossimo 1 gennaio 2008. Il testo del regolamento n. 876 può essere consultato digitando l’indirizzo internet http://eur-lex. Europa. Eu/lexuriserv/site/it/oj/2007/l_193/l_19320070725it00130015. Pdf, mentre il testo del regolamento n. 877 è consultabile digitando l’indirizzo internet http://eur-lex. Europa. Eu/lexuriserv/site/en/oj/2007/l_193/l_19320070725en00160017. Pdf.  
   
   
LEGGE FALLIMENTARE: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE  
 
Il Governo ha approvato definitivamente un decreto legislativo recante integrazioni e correzioni alla legge fallimentare come modificata con Decreto legislativo n. 5/08, contenente la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell´articolo 1, comma 5, della Legge n. 80/05. Il provvedimento è stato predisposto nell’esercizio della delega “correttiva” prevista dall’art. 5-bis della Legge n. 80/05 e vuole superare una serie di punti critici evidenziati nei primi mesi di applicazione delle nuove norme, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, migliorando alcune disposizioni della legge fallimentare. L’intervento modificatore, la cui entrata in vigore è prevista per la data del 1 gennaio 2008, investe diversi istituti della legge fallimentare apportando integrazioni e correzioni che ne consentiranno una più agevole ed efficace applicazione. I punti di maggiore interesse del provvedimento riguardano: la ridefinizione dell’area della fallibilità; la razionalizzazione dei riti fallimentari; la reclamabilità e non più l’appellabile della sentenza di fallimento; i compiti degli organi fallimentari; l’attenuazione del regime di responsabilità del comitato dei creditori; l’introduzione del pagamento in percentuale dei crediti privilegiati anche nel concordato preventivo; la definizione delle maggioranze per l’approvazione dei concordati; l’esdebitazione anche dei vecchi fallimenti, benché chiusi; la possibilità per il fallito di iscriversi con una nuova attività nel registro delle imprese; l’applicazione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il testo del provvedimento è consultabile all’indirizzo internet http://www. Giustizia. It.  
   
   
GIURISPRUDENZA: LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER UTILIZZO IMPROPRIO DEL CELLULARE AZIENDALE  
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15334 del 9 luglio 2007 ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore per l´utilizzo del telefono cellulare aziendale, da cui erano stati inviati migliaia di Sms, per fini personali. Il lavoratore licenziato si era difeso sostenendo che il cellulare era stato usato dal figlio, contro il quale il datore aveva presentato un esposto, costituendosi nei suoi confronti parte civile. I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza d´appello, che, valutata la condotta del lavoratore sotto il profilo soggettivo (colpa per non aver adeguatamente sorvegliato sull´uso dello strumento aziendale fornitogli in dotazione o dolo) e oggettivo (il telefono aziendale era stato utilizzato per l´invio di un numero spropositato di Sms) e l´entità del danno arrecato all´azienda, aveva accertato che il comportamento sanzionato fosse stato tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nell´operato del suo dipendente. La Cassazione ha così applicato all´uso della nuova tecnologia (Sms) principi che, in passato, aveva affermato in casi di indebito utilizzo di strumenti aziendali dati in dotazione ai dipendenti per ragioni di servizio e, in particolare, del telefono.