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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Settembre 2008 |
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INTERNET: DOMINI .EU |
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Le registrazioni libere dei nomi a dominio . Eu, secondo il metodo del “first come first served” sono in corso dal 7 aprile 2006. Il testo di riferimento è il Regolamento (Ce) n. 874/2004 della Commissione, contenente Disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello . Eu e i principi relativi alla registrazione. In precedenza, durante il periodo di "sunrise" ("registrazione per fasi"), iniziato il 7 dicembre 2005, la registrazione poteva essere richiesta solo dagli enti pubblici e dalle imprese con diritto riconosciuto su un dato nome, come, ad esempio, i detentori di marchi registrati. Applicando il criterio "first come first served", se vengono ricevute più richieste valide per uno stesso nome, le stesse vengono valutate secondo tale metodo, che attribuisce priorità in base all´ora/data di arrivo della domanda nella nostra banca dati, dal momento in cui questa è stata aperta dopo il periodo di "sunrise". La registrazione di un nome a dominio . Eu deve rispettare i seguenti requisiti: minimo 2 caratteri compresi tra "a e z", i numeri da "0 a 9" e il trattino "-", massimo 63 caratteri, non deve iniziare né finire con un trattino, non può contenere un trattino "-" nella terza e quarta posizione. |
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DIRITTO D’AUTORE: BANCA DATI DELLE OPERE MUSICALI TUTELATE ON LINE |
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Sul sito internet della Siae (www. Siae. It) è attivo il servizio di consultazione on line delle opere musicali tutelate dalla Società, comprese le opere straniere amministrate in Italia. La banca dati, continuamente aggiornata, può essere consultata da chiunque, previa accettazione delle condizioni di utilizzo. I dati presenti sono stati forniti alla Siae dai propri associati e mandanti e dalle Società di autori straniere e costituiscono un immenso archivio sulla produzione musicale contemporanea. Per la ricerca si può seguire uno dei seguenti criteri: titolo, anche incompleto, del brano, nominativi degli aventi diritto, vale a dire compositori della musica, autori del testo, editori. Alla fine della ricerca viene visualizzata una schermata che riepiloga i dati disponibili, compresi i codici internazionali Iswc e Ipi. Gli associati Siae, tramite l’iscrizione al Portale Associati, possono fruire di un ulteriore servizio con maggiori dettagli compresa la posizione individuale, le quote di proprietà delle opere e i relativi incassi per diritti d’autore. Per accedere alla banca dati occorre cliccare il seguente indirizzo internet: http://www. Siae. It/utilizzaopere. Asp?link_page=utilizzatori_ricercaoperemusicali. Htm&open_menu=yes. |
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DIRITTO D’AUTORE: IMMAGINI DEGRADATE IN INTERNET |
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A richiesta di un lettore riportiamo di seguito il testo aggiornato dell’art. 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, contenente disposizioni per la protezione del diritto d´autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, a seguito della introduzione di un comma 1bis, peraltro già integralmente sostituita dall´articolo 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/29/Ce sull´armonizzazione di taluni aspetti del diritto d´autore e dei diritti connessi nella società dell´informazione. La Legge 9 gennaio 2008 n. 2, contenente disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, all´articolo 2 (Usi liberi didattici e scientifici), infatti, ha introdotto il comma 1-bis all´articolo in esame. Pertanto la nuova formulazione dell’art. 70 è la seguente: 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all´utilizzazione economica dell´opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l´utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell´università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all´uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell´equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell´opera, dei nomi dell´autore, dell´editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull´opera riprodotta. |
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AGCOM: NUOVO SITO |
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L´autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha on line un nuovo sito web (http://www2. Agcom. It/) che, grazie a nuove e più dettagliate modalità di classificazione per ciascun ambito di competenza, a un motore di ricerca dinamico ed a un´interfaccia grafica semplice, consentirà l´accesso immediato ed efficace alle informazioni ufficiali. |
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APPALTI PUBBLICI: DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI |
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Lo scorso 1° agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il terzo decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega attribuita al Governo con la Legge comunitaria 2004, a seguito del parere negativo della Corte dei Conti sullo schema di Regolamento attuativo e della la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea. Il decreto è attualmente alla firma del Capo dello Stato e sarà successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. |
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APPALTI PUBBLICI: NUOVI CODICE CPV |
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Da lunedì 15 settembre sono in vigore i nuovi codici Cpv (Vocabolario comune per gli appalti pubblici, Common Procurement Vocabulary), approvati con il Regolamento Ce del 28 novembre 2007 n. 213, pubblicato nella Guue del 15 marzo 2008. Il Regolamento n. 213/08 modifica il regolamento n. 2195/02 (Gazzetta ufficiale. Il Cpv è un sistema di classificazione unitario dell´oggetto degli appalti pubblici, che mira ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di gara . |
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COMMERCIO ELETTRONICO: DEFINIZIONE |
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A richiesta di un lettore precisiamo che la definizione “commercio elettronico” (e-commerce) è utilizzata per indicare le transazioni realizzate tramite internet per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda). All´inizio il termine in esame indicava il supporto alle transazioni commerciali in forma elettronica: si usava la tecnologia denominata Electronic Data Interchange (Edi) per inviare documenti commerciali come ordini d´acquisto o fatture in formato elettronico. Successivamente furono aggiunte delle funzioni che possono essere denominate come "e-commerce": l´acquisto di beni e servizi attraverso il World Wide Web ricorrendo a server sicuri (caratterizzati dall´indirizzo Https, un apposito protocollo che crittografa i dati sensibili dei clienti contenuti nell´ordine di acquisto allo scopo di tutelare il consumatore), e servizi di pagamento on line, come le autorizzazioni per il pagamento con carta di credito. |
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PROTOCOLLO INFORMATICO CNIPA ESEMPIO DI “BUONA AMMINISTRAZIONE” |
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Il progetto del Cnipa “Servizio di protocollo e gestione documentale erogato in modalità Asp” (Application service provider) è tra le 100 storie di “buona amministrazione” scelte dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. Nell’ambito dell’iniziativa “Non solo fannulloni”, il sito del dicastero ha inserito tra le innovazioni più significative, vale a dire quelle che hanno ottenuto miglioramenti nel servizio o riduzione dei costi e razionalizzazione della spesa, anche il progetto del Cnipa. Il Servizio di protocollo e gestione documentale erogato in modalità Asp, basato sul riuso di un prodotto già realizzato per una grande amministrazione, in particolare, ha consentito di ottenere grandi benefici in termini di razionalizzazione e di condivisione delle esperienze lavorative. Il progetto, avviato nel 2003, si è sviluppato nel corso degli ultimi 5 anni grazie anche al grande lavoro congiunto di tutte le amministrazioni aderenti per apportare le migliorie ritenute necessarie ad un lavoro collaborativo ottimale. Si tratta della prima grande esperienza di riuso di software applicato ad un campione così vasto, che corrisponde ad una utenza pari a 17. 000 utilizzatori ordinari, con un patrimonio di almeno 20 milioni di registrazioni di protocollo effettuate e oltre 1,5 milioni di documenti residenti nell’archivio digitale centralizzato. La stessa formula è stata poi replicata al Dipartimento delle Politiche fiscali Ministero dell’Economia e Finanze, cui il prodotto è stato a sua volta ceduto in riuso gratuito, allo scopo di essere poi diffuso all’interno della multiforme realtà delle Agenzie fiscali. In questo modo si è generato un circolo virtuoso in cui la Pubblica Amministrazione spende una sola volta e, poi, mette a disposizione di tutti le competenze acquisite nel campo di servizi trasversali a tutti i processi e, quindi, come tali generalizzabili. L’adozione del protocollo informatico ha determinato anche una razionalizzazione degli interventi e la possibilità per le amministrazioni aderenti di interoperare e di scambiarsi in tempo reale documenti, azzerando i tempi di trasmissione e di lavorazione, senza avere sostenuto investimenti onerosi in termini di infrastrutture. Il risultato per l’utente finale è che ogni documento inviato all’amministrazione è archiviato e reperibile in modalità semplificata da parte di tutti gli uffici competenti, permettendo così agli impiegati delle amministrazioni di dare tempestiva risposta alle richieste pervenute. Consente, inoltre, ai dirigenti responsabili di monitorare l’operato dei propri uffici, riscontrando in via continuativa ed informatizzata i tempi di giacenza delle pratiche e, pertanto, di identificarne con certezza le cause di eventuali rallentamenti. |
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PRIVACY: INDICAZIONI SUL MARKETING TELEFONICO E SULL´ACQUISTO E UTILIZZO DI BANCHE DATI |
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Il Garante della privacy ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati l´ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società. Il divieto è scattato anche per alcune aziende del settore della telefonia che hanno acquistato da queste società i database allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center. Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni effettuati sia presso le società che avevano formato i database e venduto i dati, sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i database è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling) non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla privacy, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali. Già con provvedimento del 29 maggio 2003 l´Autorità ha infatti stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano validamente acconsentito alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: COMMERCIO PARALLELO DI FARMACI |
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La sentenza della Corte di giustizia 16 settembre 2008 nelle cause riunite da C-468/06 a C-478/06 (Sot. Lélos kai Sia Ee e a. /Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton ) afferma che un’impresa farmaceutica sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante qualora, al fine di impedire le esportazioni parallele, rifiuti di evadere ordinativi normali e dEi grossisti. Il carattere normale degli ordinativi deve essere determinato in considerazione del fabbisogno del mercato nazionale di riferimento nonché delle relazioni commerciali precedenti. Glaxosmithkline Aeve è la filiale greca della Glaxosmithkline plc, una società di ricerca e fabbricazione di prodotti farmaceutici con sede nel Regno Unito, che provvede all’importazione, allo stoccaggio e alla distribuzione in Grecia dei prodotti farmaceutici forniti dal gruppo Gsk. Tale società è quindi titolare, sul territorio nazionale, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di taluni medicinali soggetti a prescrizione medica. Nel novembre 2000, la Glk Aeve ha cessato di evadere gli ordinativi dei grossisti greci che acquistavano i detti medicinali per distribuirli sul mercato nazionale ed esportarli in altri Stati membri. La società ha addotto una situazione di penuria dei prodotti, in ordine alla quale ha peraltro declinato la propria responsabilità; modificando il proprio sistema di distribuzione, ha quindi iniziato a fornire essa stessa tali medicinali agli ospedali e alle farmacie greche. Nel febbraio del 2001, ritenendo che l’approvvigionamento di medicinali del mercato greco si fosse in una certa qual misura normalizzato e che le scorte fossero state ripristinate, la Gsk Aeve ha ripreso a rifornire i grossisti di quantità limitate di medicinali. Successivamente, detti grossisti nonché alcune associazioni greche di farmacisti e di grossisti, si sono rivolte all’Autorità greca per la concorrenza (Epitropi Antagonismou) al fine di far accertare che la politica di vendita dei medicinali applicata dalla Gsk Aeve e dalla Gsk plc costituiva un abuso di posizione dominante sui mercati dei medicinali in questione. Con sentenza 31 maggio 2005, Syfait e altri, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’Epitropi Antagonismou, in quanto quest’ultima non ha natura giurisdizionale. Nel frattempo, i grossisti hanno proposto ricorsi giurisdizionali, sostenendo che la politica di vendita della Gsk Aeve violava il diritto greco e comunitario della concorrenza. Ritenendo necessario ottenere la soluzione delle stesse questioni sollevate dall’Epitropi Antagonismou, la Corte di appello di Atene, dinanzi alla quale la causa è ora pendente, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità delle pratiche in oggetto con le norme comunitarie. La Corte rammenta anzitutto che è fatto divieto ad un’impresa di sfruttare in maniera abusiva la propria posizione dominante, poiché tale pratica è incompatibile con il mercato comune, potendo il commercio tra gli Stati membri risultarne pregiudicato. Tali pratiche abusive possono consistere, in particolare, nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori. La Corte ha rilevato che, nella specie, rifiutando di evadere gli ordinativi dei grossisti greci, la Gsk Aeve mira a limitare le esportazioni parallele effettuate da questi ultimi verso i mercati di altri Stati membri nei quali i prezzi di vendita dei medicinali sono più elevati. Successivamente, la Corte ha esaminato l’eventuale esistenza, nel settore dei prodotti farmaceutici, delle circostanze particolari che potrebbero, in linea generale, giustificare il rifiuto di soddisfare gli ordinativi. La Corte ha rilevato anzitutto che le esportazioni parallele di medicinali da uno Stato membro in cui i prezzi sono bassi verso altri Stati membri nei quali i prezzi sono più elevati consentono, in linea di principio, agli acquirenti dei detti medicinali in tali ultimi Stati di disporre di una fonte alternativa di approvvigionamento a prezzi inferiori a quelli praticati delle imprese farmaceutiche. Non si può quindi sostenere che le esportazioni parallele presentino solo un’utilità minima per i consumatori finali. La Corte ha quindi analizzato l’eventuale impatto della normativa statale relativa ai prezzi dei medicinali sulla valutazione del carattere abusivo del rifiuto di fornitura. Essa ha rilevato che il controllo esercitato da alcuni Stati membri sui prezzi di vendita o sulle tariffe di rimborso dei medicinali non sottrae integralmente tali prezzi alle legge della domanda e dell’offerta. Se il grado di regolamentazione dei prezzi nel settore dei prodotti farmaceutici non può quindi escludere l’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, è pur vero che, per gli Stati membri dotati di un sistema di fissazione dei prezzi, l’intervento statale costituisce un fattore idoneo a creare opportunità per il commercio parallelo. Inoltre, le norme sulla concorrenza non possono essere interpretate nel senso che, per difendere i propri interessi commerciali, l’unica scelta che un’impresa farmaceutica in posizione dominante possa operare sia quella di non commercializzare affatto i propri medicinali in uno Stato membro nel quale i prezzi di questi ultimi siano fissati ad un livello relativamente basso. Ne consegue che, se il grado di regolamentazione non può escludere il carattere abusivo del rifiuto di un’impresa in posizione dominante di evadere gli ordinativi inoltrateli da grossisti operanti nelle esportazioni parallele, tale impresa deve poter adottare misure ragionevoli e proporzionate alla necessità di tutelare i propri interessi commerciali. Per valutare il carattere ragionevole e proporzionato occorre accertare se gli ordinativi inoltrati dai grossisti presentino un carattere anormale. Infine, la Corte ha analizzato l’impatto della normativa statale relativa all’approvvigionamento di medicinali e, più in particolare, l’argomento - addotto dalla Gsk Aeve - secondo cui le imprese che effettuano esportazioni parallele non sarebbero soggette agli stessi obblighi di distribuzione e di stoccaggio delle imprese farmaceutiche, e rischierebbero, quindi, di alterare la pianificazione della fabbricazione e della distribuzione dei medicinali. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, nel caso in cui il commercio parallelo portasse ad una situazione di penuria di medicinali su un mercato nazionale, spetterebbe alle autorità nazionali, e non alle imprese in posizione dominante, risolvere tale situazione, applicando misure adeguate e proporzionate. Tuttavia, un produttore deve essere in grado di tutelare i propri interessi commerciali, qualora gli siano ordinati quantitativi anormali. La Corte lascia al giudice nazionale il compito di accertare il carattere normale degli ordinativi, in considerazione delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dall’impresa farmaceutica con i grossisti interessati, nonché dell’entità degli ordinativi rispetto al fabbisogno del mercato dello Stato membro in questione. La Corte dichiara che un’impresa che detenga una posizione dominante sul mercato dei medicinali, la quale, al fine di impedire le esportazioni parallele, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante. |
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