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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Febbraio 2013 |
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COOKIE: DEFINIZIONE E DISCIPLINA EUROPEA |
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La disciplina relativa all´uso dei c.D. "cookie" e di altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear Gif, ecc.) nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata recentemente modificata a seguito dell´attuazione della direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva "e-Privacy" (2002/58/Ce). --- I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall´utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.D. Cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l´uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l´accesso all´home banking e le attività che possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell´estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookie che consentono di identificare l´utente e mantenerne l´identificazione nell´ambito della sessione. I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell´utente all´interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell´utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli quindi pubblicità mirate (c.D. Behavioural Advertising). --- La direttiva e-Privacy (2002/58/Ce) è stata modificata nel 2009 da un´altra direttiva (2009/136) che ha introdotto il principio dell´"opt-in" in tutti i casi in cui si accede a o si registrano "informazioni" (compresi quindi i cookie) sul terminale dell´utente o dell´abbonato. Pertanto, affinché i cookie possano essere archiviati sul terminale dell´utente nel corso della sua navigazione in Internet, è necessario che l´utente stesso sempre sulla base di un´informativa chiara e completa in merito alle modalità e finalità del trattamento dei suoi dati esprima un valido consenso, preliminare al trattamento (cfr. Nuovo art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/Ce). Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare liberamente i cookie (o simili dispositivi) se questi sono utilizzati "al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell´informazione esplicitamente richiesto dall´abbonato o dall´utente a erogare tale servizio". In questo caso, si parla di cookie "tecnici" |
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COOKIE: LA DISCIPLINA IN ITALIA |
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La modifica della disciplina in materia di cookie in Italia appare meno radicale rispetto al resto d´Europa. Già in precedenza vigeva, infatti, la regola dell´opt-in (consenso preventivo) ma soltanto per i cookie "tecnici", sopra citati. Ogni altro accesso ed ogni altra registrazione non autorizzati sul terminale dell´utente/abbonato erano vietati. Pertanto, in precedenza i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica potevano utilizzare solo i cookie "tecnici" e solo nei confronti degli utenti che avessero espresso il proprio consenso sulla base di una idonea informativa sulle finalità e la durata del trattamento. La concreta regolamentazione dell´uso di tali cookie era poi demandata ad un codice di deontologia e di buona condotta. Il nuovo art. 122 (comma 1) prevede oggi, viceversa, che i cookie "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso, ferma restando naturalmente l´informativa. È evidente, quindi, che limitatamente a tali cookie, l´attività degli operatori online risulta semplificata, in quanto essi non devono ottenere un consenso preventivo in tutti quei casi in cui l´utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente a scopi tecnici oppure risponda a specifiche richieste dell´utente o del contraente di un servizio Internet. L´assenza del consenso riduce la consapevolezza dell´interessato, che deve essere necessariamente fondata su una informativa chiara e di immediata comprensione. Come chiarito anche dal Gruppo "Articolo 29" in un recente parere (Wp194) non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell´utente per i seguenti cookie: - i cookie impiantati nel terminale dell´utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito web, se non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per "riempire il carrello" negli acquisti online, di quelli di autenticazione, dei cookie per contenuti multimediali tipo flash player se non superano la durata della sessione, dei cookie di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.; - i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") se perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre però che l´informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si offrano agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi). Esclusi i cookie tecnici, anche nella nuova normativa la regola generale per "L´archiviazione delle informazioni nell´apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l´accesso a informazioni già archiviate" resta quella del consenso preventivo e informato dell´utente (opt-in). Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come "tecnici" che presentano peraltro maggiori criticità dal punto di vista della protezione della sfera privata degli utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione e marketing non possono essere installati sui terminali degli utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso |
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COOKIE: INFORMATIVA E CONSENSO PREVENTIVO |
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L´archiviazione di cookie sui terminali degli utenti deve essere preliminarmente portata a conoscenza degli stessi mediante una chiara informativa, resa con le modalità semplificate di cui all´art. 13, comma 3 del Codice. Ciò vale a prescindere dalla necessità di ottenere il consenso degli utenti o dei contraenti (vedi punto precedente). Secondo la formulazione del nuovo art. 122, comma 1, il Garante, ai fini della determinazione delle suindicate modalità semplificate, "tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l´utilizzo di metodologie che assicurino l´effettiva consapevolezza del contraente o dell´utente". L´autorità, quindi, oltre a predisporre le presenti Faq, ha avviato una consultazione pubblica diretta ai consumatori e ai principali operatori del settore, proprio al fine di acquisirne le proposte e individuare idonee modalità per informare gli utenti con messaggi che siano al tempo stesso chiari e snelli. Pur se resa con modalità semplificate, infatti, l´informativa deve indicare chiaramente quali sono le finalità perseguite mediante il ricorso ai cookie. A titolo esemplificativo, la finalità consistente nel creare profili degli utenti al fine di inviare loro messaggi pubblicitari mirati, non potrà essere indicata nell´informativa con il riferimento alla mera finalità pubblicitaria dell´uso dei cookie, ma occorrerà specificare che gli stessi consentiranno al gestore del sito di realizzare appunto una profilazione finalizzata alla successiva attività di direct marketing. ---- Nell´ottica della semplificazione va letta anche la disposizione secondo la quale, ai fini dell´espressione del consenso dell´utente all´uso dei cookie, possono essere utilizzate "specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l´utente". L´idea è di ricorrere a tali strumenti per permettere agli operatori di acquisire in maniera snella dall´utente il consenso all´uso dei cookie, che però, per poter essere valido, deve avere tutte le caratteristiche previste dalla legge. Deve, cioè, risultare in ogni caso specifico, libero ed espresso, come previsto dall´art. 23 del Codice. Anche la direttiva 2009/136/Ce, del resto, nel prevedere il ricorso a forme alternative di manifestazione del consenso dell´utente, specifica che le stesse debbano essere comunque conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/Ce. In primo luogo, dunque, l´uso di qualunque strumento al fine di acquisire il consenso dell´utente all´installazione di cookie dovrebbe essere preceduto da un´idonea informativa, in modo tale da permettere all´utente di scegliere quali cookie accettare e per quali finalità. Gli strumenti ai quali fa riferimento la previsione sopra richiamata sono, allo stato, diversi e non è escluso che, anche in poco tempo, la creatività dell´industria pubblicitaria e degli operatori della rete ne sviluppino di nuovi. A titolo esemplificativo, si richiamano: • le impostazioni presenti nei comuni browser, che consentono o meno la memorizzazione dei cookie nei terminali usati per la navigazione in Internet e che di norma permettono anche di impostare le regole dei cookie in modo che non vengano accettati quelli di "terze parti". Alcuni consentono anche di bloccare i cookie di alcune terze parti e non di altre, tramite una funzione che permette di indicare da quali domini consentire l´invio di cookie; • gli specifici programmi che possono essere aggiunti al browser (c.D. Plug-in), che specializzano le funzioni comunemente rese disponibili dai software per la navigazione e che possono essere configurati dall´utente per effettuare una selezione dei cookie sulla base dei domini di provenienza; • il c.D. "do not track", che consente all´utente di segnalare a ciascun sito visitato la sua volontà di essere o meno tracciato nel corso della navigazione. Questa modalità tecnica è ancora oggi in fase di discussione all´interno degli organismi di standardizzazione internazionali; inizia ad essere resa disponibile su alcuni browser di ultima generazione, ma, non essendo per l´appunto standardizzata, non vi è la certezza che i segnali che attraverso tale funzionalità l´utente invia ai server siano da questi effettivamente "ascoltati". --- L´obbligo di informare l´utente sull´uso dei cookie e di acquisirne il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di "terze parti" (v. Punto 1), l´informativa e l´acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l´utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale. Non è escluso che, anche sulla base di accordi con i siti terze parti, l´informativa fornita agli utenti dal sito "prima parte" contenga anche le informazioni sui cookie trasmessi automaticamente dalle terze parti. Anche in tal caso, l´informativa dovrà specificare la finalità dei cookie utilizzati e, quindi, indicare se gli stessi siano finalizzati a creare profili degli utenti e a inviare loro pubblicità mirate ovvero a effettuare misure di traffico per la valutazione delle prestazioni del sito. Analogamente, non si può escludere che anche il consenso venga acquisito dalle terze parti per il tramite del sito "prima parte". Occorre tenere presente, infatti, che la richiesta del consenso dell´utente deve essere fatta in stretta relazione all´informativa resa allo stesso, in modo tale da consentirgli di fare scelte realmente consapevoli. Sarà, poi, cura dei diversi gestori coinvolti disciplinare i propri rispettivi ruoli con particolare riguardo ai rapporti tra titolare e responsabile del trattamento conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali |
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LO SPAM DELLA CATEGORIA SESSO/INCONTRI SUPERA QUELLO FARMACEUTICO
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Il Symantec Intelligence Report di dicembre 2012 presenta l’analisi mensile di malware, spam, phishing e altre potenziali minacce. In particolare, tale Report evidenzia che la categoria Sesso/incontri raccoglie la maggiore quantità di traffico di spam a livello mondiale e risulta, spesso, al primo posto, battendo lo spam farmaceutico, ma il margine è raramente così rilevante. Il settore bancario è stato ancora una volta quello più attaccato dal phishing, raccogliendo il 65% di tutti gli attacchi per il mese. Infine, oltre l´80% di tutti gli adware questo mese è stata segnalata da rilevamenti generici. Questo indica generalmente che i creatori adware non stanno tentando qualcosa di nuovo o unico, magari dopo aver preso una pausa durante la stagione di vacanza. Lo spam della categoria sesso/incontri supera quello farmaceutico: Spam: 70,6% (un incremento del 1,8% rispetto al mese di novembre). Phishing: 1 mail su 377.4 è stata identificata come phishing (un incremento di 0,225 punti percentuali rispetto al mese di novembre). Malware: 1 mail su 277.8 conteneva malware (un calo dello 0,03% rispetto al mese di novembre). Siti web fraudolenti: 762 siti bloccati ogni giorno (un calo del 58,7% rispetto al mese di novembre). Il settore bancario è stato ancora una volta quello più attaccato dal phishing, raccogliendo il 65% di tutti gli attacchi per il mese |
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REGIONE SARDEGNA: CIRCA 4 MLN PER DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE GIUDIZIARIE
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La giustizia in Sardegna è sempre più digitale. D’intesa con il Ministero della Giustizia, sono stati forniti a tutti gli uffici giudiziari della Sardegna (Tribunali, Procure, Sezioni distaccate, Giudici di pace, etc.) circa 1.000 nuovi personal computer e stampanti, oltre ad apparati moderni che consentono postazioni di lavoro connesse alla Rete Unitaria della Giustizia. Da più di un anno, inoltre, sono attivi i servizi per il Processo civile telematico che coinvolge sia magistrati, cancellieri e personale amministrativo che avvocati, con le comunicazioni gestite unicamente tramite mail tra le Cancellerie dei Tribunali e i legali. In media, oggi, oltre il 95% di queste comunicazioni viaggia per internet, con punte che raggiungono anche il 98% in alcuni Tribunali.
La roadmap, tracciata dalla Giunta Cappellacci fin dal 2010, punta, infatti, all´implementazione on line progressiva del sistema giudiziario con l’ informatizzazione dei tribunali dell’isola.
Dall´avvio del programma di interventi "Giustizia Digitale", attuato dall´Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, sono stati destinati quasi 4 milioni di euro per il miglioramento dell’efficienza della macchina giudiziaria.
"Il progetto "Giustizia Digitale" - ha spiegato l’assessore Mario Floris - punta al miglioramento del sistema giudiziario sfruttando al meglio le potenzialità dell’innovazione tecnologica che, indubbiamente, rappresenta un fattore di progresso per la società civile e di benessere per l’intero sistema paese. Ma l’aspetto più importante, in questi ultimi due anni, ha riguardato la collaborazione tra la Regione e l’Amministrazione giudiziaria, con benefici immediati per il cittadino e le imprese (riduzione della durata dei procedimenti, risparmio dei costi per le comunicazioni tradizionali) e per l’apparato pubblico in generale che, accorciando i tempi biblici della burocrazia cartacea, ha snellito le procedure che finora hanno intasato i nostri tribunali e rallentato l’operato di giudici e avvocati".
Dallo scorso dicembre, infine, è partita la terza fase del programma di interventi per il consolidamento del Processo civile telematico che consente, a tutti i Tribunali sardi, non solo la consultazione da remoto, nello studio degli avvocati legittimati, di dati, atti e documenti riguardanti i processi cui intervengono, ma anche il deposito telematico degli atti firmati digitalmente da parte di giudici e avvocati e il pagamento telematico del contributo unificato.
Inoltre, sul versante del Processo penale, è prevista la partenza dei nuovi sistemi informatici per la gestione telematica dei registri penali, la creazione del fascicolo elettronico dei processi penali e le notifiche penali elettroniche |
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LA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE TRA DIRITTO DI CRONACA
E TUTELA DELLA PRIVACY
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Mercoledì 30 gennaio, a Roma, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università La Sapienza si è tenuto il convegno Privacy e diritto della collettività a essere informata, a cura dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell’Informazione. Il dibattito, cui hanno partecipato numerosi relatori di primo piano, è stato introdotto dal Prof. Avv. Giorgio Assumma, Presidente dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell’Informazione, e moderato da Andrea Canali, segretario generale del medesimo Istituto. L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Università La Sapienza ed è stato coordinato dall’Avv. Annaluce Licheri. Assumma ha inquadrato l’argomento nelle sue linee generali, ricordando come esso riguardi in primo luogo le produzioni televisive, specie le fiction, che hanno a oggetto le vite di uomini famosi, ma anche il giornalismo politico nonché i casi di personaggi istituzionali che mostrano aspetti della propria vita intima ritenuti non in linea col formalismo cui dovrebbero adeguarsi. Da manuale, in questo senso, la questione della foto in topless della principessa Kate Middleton, per cui la casa editrice che ha pubblicato gli scatti è stata condannata a una forte penale. ---- Andrea Purgatori, che è anche sceneggiatore e conduttore radiofonico, ha stigmatizzato «le “leggi bavaglio”, che ci raccontano del rapporto perverso tra informazione e politica, in forza del quale il giornalismo spesso diventa una clava per arrivare al potere. Negli ultimi anni la querela intimidatoria verso i giornalisti è diventata uso quotidiano, e pensate quali effetti dirompenti ciò abbia verso i 40mila giornalisti precari, che non possono sempre permettersi di sostenere le cause penali e civili che ne sortiscono. E va detto che c’è una quantità industriale di norme a cui i giornalisti devono attenersi (e si attengono). Negli anni Settanta la privacy veniva violata in modo costante e quotidiano. Oggi non si fa più. I giornalisti sanno autoregolamentarsi, e chi inasprisce le regole punta essenzialmente a evitare che essi diano fastidio. Non ha a cuore la privacy». --- Paolo Gambescia, già direttore de L’unità, de Il Mattino e de Il Messaggero, oltre che docente universitario di giornalismo e comunicazione politica, è partito da una ricerca svolta dall’università dell’Ohio, «da cui risulta che, a seguito della pubblicazione di una notizia, per i due terzi dei lettori la successiva smentita non ha più efficacia, in quanto nella loro memoria resta impressa la prima notizia, indipendentemente dall’eventuale rettifica a seguire. A preoccuparmi, pertanto, è il fatto che non ci siano nuove generazioni di professionisti educati al giornalismo d’inchiesta e di denuncia. Occorre che i nuovi adepti ricomincino a pensare a questa professione come a un esercizio di ricerca. Peraltro, se è vero che a noi insegnavano a pensare mille volte prima di scrivere, oggi quanti hanno il tempo per riflettere mille volte? Quante più notizie arrivano in tempo reale, tanto meno tempo c’è per fare le verifiche, e tanto più il danno si fa pressante». --- Il Prof. Adolfo Di Majo, Ordinario di Diritto Civile dell’Università di Roma Tre ha considerato come oggi «si guardi non tanto a diritti pre-definiti ma a beni e interessi tutelati in via oggettiva che possono trovarsi tra di loro in concorrenza o in competizione. Così è avvenuto nel rapporto tra privacy e cronaca, vista come diritto di informare. In questo senso la tutela della privacy è affidata non al cosiddetto “diritto a essere lasciati soli”, che è un diritto naturale e in quanto tale dovrebbe avere la preminenza sul resto, bensì al rispetto di doveri che ne assicurino la liceità e la correttezza. Per questo, inevitabilmente, essa è percepita come limite alla libertà informativa, ed è un po’ meno tutelata di un tempo». --- Ha fatto seguito il Prof. Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università La Sapienza. «I diritti della collettività», ha detto, «sono più importanti rispetto ai diritti delle singole categorie professionali. I giornalisti sono protetti bene da regole che sono sacrosante ma non tutelano dai disastri che una cattiva interpretazione del giornalismo ha dato all’Italia. Mettiamo dunque in equilibrio gli errori, ed è meglio che lo faccia una categoria come i giornalisti piuttosto che i politici». --- Il Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Raffaele Frasca ha affermato che «il Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy introduce un regime a causa del quale spesso il confine tra diffamazione e lesione del diritto alla tutela dei dati personali diventa molto labile, e ciò può provocare dei problemi. Non esiste una regolamentazione che separi nettamente le due fattispecie, e il codice deontologico, steso nel 1998, si riferisce al quadro normativo precedente, quello della legge 675». --- Il Prof. Enrico del Prato, Ordinario di Diritto Privato all’Università di Roma Tre, ha ricordato che secondo la moderna giurisprudenza la conoscenza diviene “bene” solo quando possiede le caratteristiche per fruire della tutela del diritto d’autore o delle “privative” industriali. Ma qui non è solo conoscenza: è idea originale, di cui qualche conoscenza può essere la premessa, non una componente esclusiva. Se si stacca l´idea di “bene” dalla logica della proprietà e dell’esclusività, allora il bene in questione (l’informazione) va valutato secondo due punti di vista: la riservatezza da un lato, l´interesse alla notizia dall’altro. In questa prospettiva non abbiamo due diritti antagonisti, bensì da una parte le componenti di un sistema non presidiato dalla logica dell´esclusività, e dall’altro abbiamo sì i limiti all’intromissione, ma in un ottica di armonico coordinamento di interessi». --- Ha concluso l’Avv. Annaluce Licheri, che ha parlato del diritto all’oblio, «concernente la cancellazione dei dati da Internet se lesivi dell’immagine di una per sona, decorso un certo periodo di tempo. Ciò si scontra col diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e col diritto della collettività di mantenere viva la sua memoria storica. Il problema, peraltro, è di estrema complessità, perché implica anche il diritto al ravvedimento del protagonista della notizia negativa, tanto più in forza del principio della Costituzione che prevede la natura rieducativa della pena. In ambito comunitario il diritto all’oblio si sta definendo come diritto dell’individuo a chiedere la totale cancellazione dei propri dati su Internet. E ciò sta dando il mal di pancia ai giganti del web: in caso di non immediato adempimento della richiesta si rischiano sanzioni o di un milione di euro o addirittura pari al 2% del fatturato dell’azienda. Il meccanismo sanzionatorio pesante riguarda anche i siti che si linkano a quello che funge da principale veicolo alla notizia, senza alcun riguardo alla web popularity (cioè alla quantità di clic che quei siti generano). «Nel testo della norma», ha concluso l’Avv. Licheri, «la direttiva comunitaria pone una clausola di salvaguardia, cioè subordina il diritto all’oblio al diritto all’informazione e alla necessità di serbare fonti che consentano la ricostruzione delle vicende nel corso del tempo». Info: www.Anica.it |
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LA COMMISSIONE EUROPEA SI APPRESTA A ESAMINARE GLI OSTACOLI GIURIDICI AL COMMERCIO TRANSFRONTALIERO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI |
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Con l’invito rivolto agli esperti, la Commissione europea si appresta a esaminare gli ostacoli al commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi dovuti alle differenze nel diritto contrattuale vigente negli Stati membri. Il gruppo di esperti dovrà accertare in che misura tali differenze ostacolano la distribuzione e l’uso transfrontalieri dei prodotti assicurativi da parte delle imprese e dei consumatori europei. Ad esempio, un cittadino che si trasferisce in un altro paese dell’Ue per motivi di lavoro potrebbe essere costretto a stipulare una nuova assicurazione auto, o potrebbe avere difficoltà a far riconoscere i diritti acquisiti nel quadro di un piano pensionistico privato sottoscritto in un altro paese dell’Ue. E le imprese con succursali in diversi paesi dell’Ue potrebbero essere costrette a sottoscrivere varie polizze a condizioni diverse in ogni paese, invece di un’unica polizza a copertura di tutti i loro beni. Il gruppo presenterà i risultati alla fine del 2013, dopodiché la Commissione deciderà in merito a eventuali misure da adottare. “Quest’anno celebriamo il 20° anniversario della creazione del mercato unico che costituisce il fondamento del commercio transfrontaliero. Molto però resta da fare, ad esempio nel settore assicurativo, dove il livello del commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi resta basso: appena lo 0,6% dei premi nel settore delle assicurazioni auto e appena il 2,8% dei premi nel settore delle assicurazioni sugli immobili riguardano clienti di altri paesi dell’Ue” ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia. “Le differenze nella disciplina dei contratti possono ostacolare il commercio transfrontaliero sia delle piccole e medie imprese che dei consumatori che effettuano all’estero i loro acquisti, ma anche di alcune imprese di assicurazione. Trattandosi di una materia estremamente complessa, saranno gli esperti da noi incaricati ad analizzare la situazione e a riferire in merito prima che la Commissione decida sui passi futuri.” Il gruppo di esperti sul diritto dei contratti di assicurazione riunirà i principali portatori di interessi, tra cui imprese di assicurazione, rappresentanti dei consumatori e utenti commerciali, studiosi e professionisti del diritto. Esso assisterà la Commissione nel valutare se effettivamente le divergenze in materia di diritto dei contratti di assicurazione ostacolano la distribuzione e l’uso transfrontalieri di prodotti assicurativi da parte di consumatori e imprese. Se gli ostacoli verranno confermati, il gruppo di esperti dovrà inoltre individuare le tipologie di assicurazioni che ne risentono maggiormente. Probabilmente il gruppo si concentrerà sui prodotti assicurativi di maggiore importanza economica, quali: · assicurazione auto e viaggi, che i consumatori e le imprese hanno maggiore tendenza a sottoscrivere o a utilizzare a livello transfrontaliero; · assicurazione vita, che può servire anche come pensione privata. Questa analisi rientra nel quadro dell’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili annunciata dalla Commissione nel 2012. Il gruppo di esperti terrà riunioni mensili e riferirà in merito ai risultati dell’esame alla fine del 2013. Sulla base della sua relazione, la Commissione deciderà se procedere ad un’ulteriore analisi della questione. Contesto L’11 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato la proposta per un diritto comune europeo della vendita facoltativo al fine di stimolare il commercio e ampliare la scelta dei consumatori in settori diversi da quello dei servizi finanziari (Ip/11/1175, Memo/11/680). Il 21 settembre 2011 la vicepresidente Viviane Reding ha incontrato i dirigenti delle imprese di assicurazione europee per avviare un dialogo con il settore delle assicurazioni sul possibile valore aggiunto di un diritto europeo dei contratti di assicurazione facoltativo (Memo/11/624). L’istituzione del gruppo di esperti fa seguito alla predetta riunione e dà risposta alle preoccupazioni espresse dai portatori di interesse durante la consultazione sul “Libro Verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese”, che ha preceduto la predetta proposta (Ip/10/872). In particolare, i rappresentanti delle imprese di assicurazione hanno sottolineato l’impossibilità di offrire attualmente prodotti assicurativi uniformi in tutta l’Ue basati su un quadro giuridico europeo unico. Essi hanno fatto osservare che le divergenze nella disciplina dei contratti di assicurazione generano costi aggiuntivi e creano incertezza giuridica per il commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi. Successivamente il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a esaminare più in dettaglio la situazione nel settore assicurativo (Risoluzione del Pe 2011/2013/(Ini)). I membri del gruppo di esperti saranno scelti sulla base di una procedura di selezione competitiva, avviata oggi dalla Commissione. Per ulteriori informazioni Commissione europea – diritto dei contratti: http://ec.Europa.eu/justice/contract/index_it.htm |
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PRIVACY: LE REGOLE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - SERVE IL CONSENSO PER TELEFONATE, SMS ED E-MAIL - LIBERI INVECE GLI INDIRIZZI DELLE LISTE ELETTORALI
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L´Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall´informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. Indirizzo, telefono, e- mail etc.). Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. Elenco degli elettori italiani residenti all´estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori. Dati utilizzabili con il previo consenso. E´ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. Referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l´anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali. Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull´uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l´interessato, l´informativa va data all´atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.D. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell´informativa fino al 30 aprile 2013 |
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PRIVACY: RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI - LE NOVITÀ RIGUARDANO L´AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE PRIMARIE E LA MEDIAZIONE CIVILE
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Il Garante per la privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 2013. I provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l´elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. In linea generale le autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, apportando solo le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati. Ma vanno segnalate due novità. La prima riguarda lo svolgimento delle primarie. Il Garante ha ritenuto opportuno esplicitare in via generale le indicazioni finora fornite in occasione di singole competizioni autorizzando, nell´ambito di quella riguardante gli organismi associativi e i partiti, anche il trattamento dei dati personali effettuato in occasioni delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni primarie. La seconda è relativa alla mediazione civile. Nell´ambito delle autorizzazioni generali n. 5 (sul trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari) e n. 7 (sul trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici) sono stati infatti contemplati anche i trattamenti di dati legati all´attività svolta dagli organismi di mediazione, già oggetto di due separate autorizzazioni ad hoc rilasciate dal Garante al momento dell´entrata in vigore della nuova disciplina sulla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si è realizzata in tal modo una semplificazione per gli operatori del settore che dispongono ora di un quadro più organico di riferimento. Il Garante ha rinnovato, inoltre, l´autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch´esse efficaci sino al 31 dicembre 2013. Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 |
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PRIVACY: PRESTO PIÙ TRASPARENZA SUI COOKIE - AVVIATA UNA CONSULTAZIONE PER I CONTRIBUTI DI GESTORI E CONSUMATORI SU INFORMATIVA PER GLI UTENTI |
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Chi naviga on line potrà presto decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo aiuterà un´informativa semplice, chiara e di immediata comprensione sull´uso dei cookie che il Garante sta mettendo a punto. Sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2009/136, recepita di recente in Italia, l´Autorità ha infatti avviato una consultazione pubblica (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2012) diretta a tutti i gestori, grandi e piccoli, dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori allo scopo di acquisire contributi e suggerimenti. Con le nuove regole europee - spiega l´Autorità - i cookie "tecnici" possono essere utilizzati anche senza consenso, ma rimane naturalmente fermo per i gestori dei siti l´obbligo di informare gli utenti della loro presenza in maniera il più possibile semplice, chiara e comprensibile. E´ obbligatorio invece - sottolinea l´Autorità - il consenso preventivo e informato dell´utente per tutti i cookie "non tecnici", quelli cioè che, monitorando i siti visitati, raccolgono dati personali che consentono la costruzione di un dettagliato profilo del consumatore, e che proprio per questo motivo presentano maggiori criticità per la privacy degli utenti. I gestori dei siti non possono, dunque, installare cookie per finalità di profilazione e marketing sui terminali degli utenti senza averli prima adeguatamente informati e aver acquisito un valido consenso. La consultazione avviata dal Garante si concluderà entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le proposte relative all´informativa semplificata potranno essere inviate all´Autorità per posta o in via telematica alla e-mail consultazionecookie@gpdp.It. Il Garante si è riservato di valutare anche eventuali proposte che potrebbero pervenire da università e centri di ricerca |
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GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA): COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D´ARRESTO EUROPEO PER ESERCITARE L´AZIONE PENALE ANCHE SE L´INTERESSATO NON È STATO ANCORA SENTITO (SENTENZA C-396/11, CIPRIAN VASILE RADU )
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Nel 2009 la Corte d’appello di Costanza (Romania) ha ricevuto diverse richieste dalle autorità giudiziarie tedesche per la consegna del sig. Radu, ricercato per rapina nell’ambito di quattro mandati d’arresto europei, emessi ai fini dell’esercizio dell’azione penale nel 2007 e 2008. Questo giudice ha disposto l’esecuzione di tre dei mandati d’arresto europei, ma ha rifiutato l’esecuzione del quarto, per il fatto che il Radu era già sottoposto a procedimento penale in Romania per il medesimo fatto alla base del suddetto mandato. Il giudice ha dunque rinviato la consegna del Radu fino alla conclusione di tale procedimento, pur mantenendo il provvedimento di custodia cautelare adottato nei suoi confronti per una durata di trenta giorni. Nel giugno 2009 la Corte di Cassazione rumena ha cassato tale decisione, ha rinviato la causa dinanzi alla Corte d’appello e ha disposto il rilascio in libertà del Radu, sottoponendolo a una misura cautelare di divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza informare il giudice.
Radu si è opposto all’esecuzione dei mandati d’arresto. Afferma, per opporsi alla propria consegna, che i mandati d’arresto europei sono stati emessi senza che le autorità giudiziarie emittenti lo abbiano sentito , in violazione della Carta dei diritti fondamentali nonché della Convenzione Europea sui Diritti dell´Uomo. La Corte d’appello di Costanza, a cui è stata nuovamente rinviata la causa, chiede alla Corte di giustizia di esprimersi sulla questione. La Corte UE constata anzitutto che il diritto di essere sentito, garantito dalla CEDU, è attualmente sancito nella Carta dei diritti fondamentali. Ricorda che la decisione quadro 2002/584 è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali: gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato soltanto nei casi previsti dalla stessa decisione quadro. La violazione dei diritti della difesa nel corso del processo che ha portato alla condanna in contumacia può, a talune condizioni, costituire un motivo di non esecuzione di un mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Per contro, la circostanza che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale senza che la persona ricercata sia stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti non rientra nel novero dei motivi di non esecuzione. La Corte chiarisce che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell’emissione del mandato vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso della decisione quadro e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, al fine di evitare la fuga dell’interessato, il mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo «effetto sorpresa». In ogni caso, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione, in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo. La Corte conclude quindi che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL VETTORE AEREO DEVE PRESTARE ASSISTENZA AI PASSEGGERI IL CUI VOLO È STATO CANCELLATO A CAUSA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI QUALI LA CHIUSURA DELLO SPAZIO AEREO A SEGUITO DELL’ERUZIONE DEL VULCANO EYJAFJALLAJöKULL - IL DIRITTO DELL’UNIONE NON PREVEDE LIMITAZIONI TEMPORALI O PECUNIARIE A TALE OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA AI PASSEGGERI (ALLOGGIO, PASTI, BEVANDE) |
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In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è tenuto – in base al diritto dell’Unione – a prestare assistenza e a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L’obbligo di prestare assistenza, impone poi al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell’attesa, bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore è tenuto ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il vettore può invece sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a tali circostanze eccezionali. A seguito dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese – è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili. La sig.Ra Mcdonagh era tra i passeggeri del volo Faro-dublino, previsto per il 17 aprile 2010, ma cancellato a seguito dell’eruzione. I voli tra l’Irlanda e l’Europa continentale sono ripresi solo il 22 aprile e la sig.Ra Mcdonagh ha potuto fare ritorno in Irlanda solo il 24 aprile. Durante questo periodo, la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. Pertanto, essa ritiene che la compagnia aerea sia tenuta a rimborsarle un importo di Eur 1130 circa, somma pari alle spese da essa sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. La Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la chiusura dello spazio aereo dovuta ad un’eruzione vulcanica rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, oppure se sia da ricondurre a quelle circostanze che vanno al di là delle «circostanze eccezionali» e lo esimono dall´obbligo di prestare assistenza ai passeggeri. Inoltre, nell’ipotesi in cui la Corte riconosca che simili circostanze rientrano effettivamente nella nozione di «circostanze eccezionali», essa è invitata a anche a decidere se, in una situazione del genere, l’obbligo di prestare assistenza debba essere limitato sotto il profilo temporale e/o pecuniario. La Corte risponde, innanzitutto, che il diritto dell´Unione non riconosce, al di là delle «circostanze eccezionali», una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali» che comporti l´esonero del vettore aereo da tutti i propri obblighi derivanti dal regolamento, compreso quello di prestare assistenza. Infatti, se circostanze come quelle del caso di specie non rientrassero, a causa della loro origine e della loro entità, nell’ambito della nozione di «circostanze eccezionali», da ciò deriverebbe che i vettori aerei sarebbero tenuti a prestare l’assistenza prevista dal regolamento soltanto ai passeggeri che si trovano, a causa della cancellazione del loro volo, in una situazione di disagio limitato. Di contro, i passeggeri che si trovino in una situazione di particolare bisogno in quanto costretti a rimanere per diversi giorni in un aeroporto, verrebbero privati di tale tutela. Di conseguenza, la Corte dichiara che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un’eruzione vulcanica come quella dell’Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, precisa la Corte, il regolamento non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, vittime di una cancellazione del volo per circostanze eccezionali. Dunque, il complesso degli obblighi di assistenza ai passeggeri grava sul vettore aereo per tutto il periodo durante il quale i passeggeri in questione devono attendere di poter proseguire il viaggio. La Corte sottolinea che l’assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l’attesa dovuta alla cancellazione di un volo è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell’attesa. Infine, la Corte rileva che, sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Infatti, l’importanza di tale scopo è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Peraltro, i vettori aerei dovrebbero, in quanto operatori accorti, prevedere i costi legati all’adempimento del loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, essi sono liberi di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei. Peraltro, la Corte sottolinea che, quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest’ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 31 gennaio 2013, Sentenza nella causa C-12/11 Denise Mcdonagh / Ryanair Ltd) |
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GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE): FERRARI NON PUÒ REGISTRARE MARCHIO COMUNITARIO PERLE´ PER VINI E SPUMANTI PER ASSENZA DI CARATTERE DISTINTIVO ACQUISITO IN SEGUITO ALL’USO
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Gnel 2006, la società Ferrari F.lli Lunelli Spa, titolare della registrazione internazionale per il marchio figurativo ha notificato all’Uami la registrazione e ne ha rivendicato la protezione per «Vini, alcolici, liquori, vini spumanti, estratti alcolici» (Classe 33 dell’Accordo di Nizza del 1957). Nel 2010, l’esaminatore dell’Uami negava la protezione del marchio per i vini e vini spumanti. Ferrari ha presentato ricorso contro la suddetta decisione, ma esso è stato respinto. La seconda commissione di ricorso dell’Uami ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto dai commercianti e dai consumatori di vini di lingua inglese e francese, in quanto l’espressione «vin perlé» appartiene al vocabolario francese e inglese: il termine «perlé», associato a un vino, identifica un «vino leggermente frizzante» e di conseguenza era sostanzialmente identico al marchio richiesto. Pertanto, il marchio richiesto è stato considerato descrittivo dei «vini e vini spumanti» e privo di carattere distintivo. Infine, l’Uami ha ritenuto che i dati e i documenti prodotti dalla Ferrari non fossero sufficientemente probanti per dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso. Ferrari ha chiesto allora nel 2011, al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’Uami. Ha fatto valere la violazione di due regole del regolamento 207/2009 sul marchio comunitario: A) Secondo il regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto, o altre caratteristiche (e ciò anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) ossia dei segni non idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, di identificare l’origine commerciale del prodotto, al fine di consentire al consumatore di fare le proprie scelte. Ferrari ha fatto valere che il segno richiesto non ha carattere descrittivo. Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, ricorda che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere unicamente effettuata in relazione ai prodotti interessati e alla percezione di un pubblico di riferimento (i consumatori di tali prodotti). Il Tribunale conferma la decisione dell’esaminatore e della commissione di ricorso secondo cui, poiché l’espressione «vin perlé» appartiene ai vocabolari francese e inglese, occorreva prendere in considerazione la percezione del pubblico di lingua francese e inglese. La conoscenza del vino e l’enologia presentano un aspetto culturale e pertanto una parte del grande pubblico è composta di consumatori amatoriali medi di vini, che hanno nozioni di enologia e conoscono il significato del termine «perlé». Di conseguenza, il Tribunale giudica che [la commissione di ricorso ha giustamente considerato che] il termine «perlé», impiegato in enologia per designare un «vino leggermente frizzante», sostanzialmente identico al marchio richiesto, presenta un carattere descrittivo per quanto riguardava i «vini e vini spumanti». B) Secondo il regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi che non hanno carattere distintivo. Tuttavia, la registrazione è ammessa se il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Ferrari ha sostenuto che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo in seguito all’uso e che la commissione di ricorso non ha valutato correttamente le prove. Il Tribunale ritiene che essendo il pubblico di riferimento costituito da consumatori di lingua francese e inglese, la prova dell’acquisizione del carattere distintivo doveva essere apportata per tutto il territorio di lingua francese e inglese dell’Unione europea (Francia, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e Malta). Esso rileva invece che le prove dell’uso depositate presso l’Uami dalla Ferrari riguardavano soltanto il Regno Unito e la Francia e non tutti gli Stati membri rilevanti. Per tutte queste ragioni, il Tribunale respinge il ricorso. (Tribunale Ue, sentenza T-104/11, Ferrari F.lli Lunelli Spa/ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) |
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