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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Ottobre 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
SATA HTS: UN PROGRAMMA PER LA PRIVACY  
 

Il prossimo 30 dicembre 2004 scade il termine per adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali introdotte dagli articoli 31 e seguenti del Codice della privacy, approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'allegato B al codice stesso, ossia il disciplinare tecnico, che illustra le modalità tecniche che debbono essere adottate dal titolare, dal responsabile, se designato, e dall'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici. La scadenza riguarda tutte le nuove misure minime tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali volte a ridurre i rischi che incombono sui dati trattati. Martedì 12 ottobre 2004, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l’atrio della Fast, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, in piazzale Morandi 2 a Milano, è possibile provare "Pandora" creato da Sata HTS tech Service S.p.a., azienda produttrice, dal 2001, di hardware e software, specializzata, in particolare, nella sicurezza informatica. Il nuovo software, Pandora, molto facile da usare e creato per adempiere alla normativa dettata dalla legge sulla privacy: il programma, permette di organizzare tutte le procedure necessarie per i vari adempimenti previsti dalla normativa in vigore e produrre, in modo corretto e completo, tutta la documentazione richiesta, inclusa la stesura del documento programmatico sulla sicurezza. Il prodotto contiene anche una chiave USB crypto+access per crittare i dati personali e sensibili in modo semplice, rapido, con una autenticazione "forte" per l’accesso al computer. Attraverso il software MIA, i dati crittati vengono trascinati nell’hard disc, nella memoria USB o presso un server remoto residente nella camera blindata certificata di classe A. In questo modo, anche se la chiave viene smarrita, i dati custoditi nel caveau elettronico sono immediatamente recuperabili.

 
   
   
NUOVI ELENCHI TELEFONICI: PRONTO IL MODELLO DA SOTTOPORRE AGLI ABBONATI  
 
Per prima in Europa l’Italia introdurrà negli elenchi telefonici, che verranno distribuiti a partire dalla seconda metà del 2005, le novità richieste da recenti direttive europee. Gli abbonati, in particolare, potranno, per la prima volta, scegliere, per iscritto, se e come comparire nell'elenco (solo cognome, cognome e nome oppure cognome e sola iniziale del nome, ed eventuali altri dati riguardanti la professione, il titolo di studio, l'indirizzo e-mail etc.), se inserire o meno il numero di cellulare (previo espresso consenso dell'abbonato o degli acquirenti di carte pre-pagate) e se ricevere o meno pubblicità (l'indirizzo o il numero telefonico di colui che sceglierà di ricevere informazioni commerciali o promozionali sarà segnalato con uno speciale simbolo). Il Garante per la protezione dei dati personali , con il parere del 15 luglio, che riprende il provvedimento del 23 maggio 2002, ha emesso un proprio provvedimento ed ha varato il modello per informare gli abbonati dei nuovi diritti che l’art. 129 del Codice della privacy  riconosce loro in occasione della compilazione degli elenchi telefonici, che potranno essere stampati su carta o riprodotti su supporti magnetici, ottici oppure consultabili on line. Il modello è stato predisposto in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sarà trasmesso a tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile, che provvederanno ad inviarli agli abbonati. Il modello dovrà essere utilizzato anche per i nuovi abbonati. Alla redazione del modello hanno collaborato anche le associazioni dei consumatori.  
   
   
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI PER LA DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI: DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL MEDIOCREDITO CENTRALE  
 
Il Mediocredito Centrale, con la circolare n. 367 del 23 settembre 2004, ha approvata le disposizioni operative del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150/04, che istituisce una sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito con la Legge n. 662/96, presso il Mediocredito Centrale spa riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali. Le garanzie possono essere concesse alle Pmi su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di investimento finalizzati a introdurre innovazioni di prodotti, di servizi e di processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione), attraverso applicazioni tecnologiche digitali. I finanziamenti possono essere concessi a fronte di due tipologie di investimenti: investimenti materiali (qualsiasi investimento fisso in tecnologie digitali finalizzato all'introduzione di innovazioni di prodotti e di servizi e alla integrazione dei processi aziendali quali organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione) e investimenti immateriali (per l'acquisizione di: servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività, servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche innovative a supporto dell'azione di reingegnerizzazione di processi critici aziendali quali Erp (Enterprise Resource Planning), Crm (Customer Relationship Management), Scm (Supply Chain Management), E-marketplace; Ebanking e servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisizione di software, licenze e brevetti la cui utilità sia strettamente connessa con l'utilizzazione dei suddetti beni e/o servizi. Le Pmi possono essere ammesse alla garanzia fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, di 200.000 euro per singola impresa. La garanzia diretta è gratuita e può coprire fino all’80% dell’importo di ciascuna operazione. I Confidi ed i fondi di garanzia bancari possono concedere una controgaranzia.  
   
   
FOGGIA: PRATICA FORENSE ON LINE  
 
L'Ordine degli Avvocati di Foggia,  in procinto di ospitare l’Assemblea della Federazione degli Ordini Forensi di Europa presenterà il 5 ottobre, nel corso di un Convegno patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, l'esclusivo progetto innovativo denominato "Libretto Elettronico della Pratica Forense". Lucio Stanca, Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha dichiarato che "nella Giustizia nel corso di molti anni e anche con risorse apprezzabili sono state promosse iniziative di innovazione tecnologica. Grazie anche ad iniziative come questa, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e da Studiocelentano.it, l’Italia sta crescendo nel suo percorso di innovazione tecnologica della Giustizia". Secondo l'Avv. Guido de Rossi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, dell'Unione Ordini Forensi di Puglia e Componente della Commissione Formazione della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa "il Libretto Elettronico sarà, per un periodo di transizione, succedaneo a quello cartaceo: successivamente potrebbe sostituirlo del tutto. Gli adempimenti cartacei, sia della segreteria che dello studio legale, nonché di deposito e di trasmissione, saranno telematici, mentre la sottoscrizione e l'autenticazione avverranno a mezzo firma digitale". Il progetto, ad oggi in fase sperimentale, e che vede l'Ordine degli Avvocati di Foggia pilota nella iniziativa, è verosimile che sarà in seguito adottato anche da altri Ordini Forensi o comunque professionali. L'adozione del Libretto Elettronico, ideato dall’Avv. Francesco Celentano, Editor StudioCelentano.it  e realizzato e prodotto da Di Clemente Software e Irnerio, comporterà un rilevante risparmio di risorse economiche (carta, segreteria) e di tempo: "Non ci saranno più code per le domande ed i depositi" - ha aggiunto Giancarlo Di Clemente, C.o. Di Di Clemente Software . "Sarà possibile adempiere a quanto previsto dal regolamento prescritto per la pratica", secondo Di Clemente, "senza che sia più necessario essere presenti fisicamente in segreteria dell'Ordine, con ulteriori vantaggi per quanti risiedono nelle distanti province". Non da ultimo, il Libretto Elettronico della Pratica Forense costituirà un rilevante incentivo alla diffusione della firma digitale, propedeutica di per sé al processo elettronico.  
   
   
BANCA ETRURIA: BILANCIO SOCIALE 2003  
 
Banca Etruria ha presentato l’edizione 2003 del Bilancio Sociale: il valore aggiunto prodotto e distribuito è stato di 137,1 milioni di euro (+ 16,34% rispetto al 2002) distribuiti tra i pubblici serviti. La Banca, infatti, persegue l’obiettivo di creare valore e ricchezza per l’intera comunità, a testimonianza della propria responsabilità sociale, che dal 1998 trova una sintesi chiara nel Bilancio Sociale. Banca Etruria esprime, volontariamente, in un documento le ricadute delle proprie azioni sulla società civile, andando così oltre le semplici cifre presenti nel Bilancio tradizionale e dando una dimensione dell’apporto qualitativo fornito dall’impresa, sotto forma di dividendi per i soci, elargizioni per la Collettività, retribuzioni per le Risorse Umane, accantonamenti per il Sistema Impresa ed imposte per Enti e Stato. "Con il Bilancio Sociale esprimiamo la volontà di raccontarci e di offrire una chiave di lettura della vita della Banca che illustri le attività intraprese ed i suoi effetti sulla società in cui operiamo da oltre centoventi anni" ha dichiarato il Presidente Elio Faralli. "Un documento che consente al lettore di formarsi un giudizio sulla coerenza tra i nostri principi e i comportamenti posti in essere quotidianamente da ciascuno di noi." La struttura e i contenuti del Bilancio Sociale 2003 rispecchiano anche la scelta intrapresa lo scorso anno di investire ulteriormente sul dialogo con gli interlocutori, diffondendo i valori tradizionali attraverso una rinnovata attività di comunicazione. "Il percorso di sviluppo, cui abbiamo affiancato un Piano di Comunicazione, ci ha permesso di perseguire una crescita autonoma e sostenibile di evidente valore sociale. Soddisfare le aspettative di chi ci circonda è un fattore distintivo di successo per una Banca Popolare come la nostra e testimonia l’attenzione verso una gestione responsabile ed attenta ai dettagli e alle sfumature" ha sottolineato il Direttore Generale Luca Simoni. Il Bilancio Sociale 2003 inaugura una nuova linea grafica che completa i contenuti prediligendo una trattazione simbolica delle immagini finalizzata ad evocare i concetti di crescita e raccolta, così come rappresentati in natura. Dal seme all’albero attraverso un percorso evolutivo in cui la Banca stessa si sviluppa in piena sintonia con il contesto di riferimento.  
   
   
FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 
Il Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, come illustrato dalla circolare n. 18098 dell’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, prevede l’emissione di un documento integralmente immateriale senza la necessità di procedere, successivamente al suo invio, all’operazione di stampa. La possibilità di emettere la fattura elettronica senza la materializzazione del documento, è subordinata all’osservanza di determinate condizioni. Il documento non deve contenere macroistruzioni né codice eseguibile: il documento formato elettronicamente, infatti, non deve essere modificabile, il suo contenuto non deve essere alterabile né in fasi di accesso né in fase di conservazione. Nel documento deve essere apposto il riferimento temporale, cioè la data e l’ora della sua trasmissione. Per una maggiore garanzia sulla data di effettiva trasmissione del documento è opportuno apporre una "marca temporale", che consiste in una procedura informatica che consente di ottenere una data certa opponibile ai terzi. E’ sempre necessario il consenso del destinatario, in quanto l’emissione di una fattura elettronica costringe colui che la riceve ad effettuarne l’archiviazione in forma elettronica. In mancanza del consenso l’emittente può procedere alla formazione elettronica del documento, ma deve consegnarlo o spedirlo in forma cartacea. Debbono essere garantiti l’autenticità dell’origine del documento e l’integrità del contenuto con l’apposizione della firma elettronica qualificata dell’emittente.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA: L’EMITTENTE  
 
Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 la fattura elettronica deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, dal cessionario o committente (in sostanza dal cliente) ovvero, per suo conto, da un soggetto terzo. Il cedente o prestatore del servizio è sempre responsabile anche se ha incaricato il cliente o un terzo di procedere alla fatturazione dell’operazione per suo conto. Se il cliente, o un soggetto terzo, residenti in Paesi extra Ue con i quali non esiste alcuno strumento di assistenza reciproca, intendono emettere la fattura in luogo del cedente o del prestatore, è necessario che sia fornita, preventivamente, comunicazione all’Amministrazione finanziaria, che il cedente o il prestatore esercitino l’attività da almeno cinque anni, e che i medesimi soggetti non abbiano ricevuto, negli ultimi cinque anni, la notifica di atti impositivi o di irrogazione di sanzioni in materia di Iva.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA: L’EMISSIONE  
 
Sempre, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 l’emissione della fattura elettronica si considera effettuata all’atto della consegna o spedizione del documento (in formato cartaceo) all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica (per il formato elettronico). Mentre è espressamente previsto che la fattura cartacea deve essere compilata in duplice esemplare, di cui uno consegnato o spedito all’altra parte, nulla dice l’art. 21 del decreto Iva in merito alla fattura elettronica: riteniamo, pertanto, che il documento elettronico possa essere emesso in un unico originale.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA: LA FIRMA ELETTRONICA  
 
In base al Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 è possibile emettere la fattura in formato elettronico solo se sussistono specifici requisiti in grado di garantire la data, l’autenticità dell’origine del documento e l’integrità del suo contenuto. Oltre al riferimento temporale, quindi, occorre apporre su ciascuna fattura, o lotto, anche la firma elettronica qualificata dell’emittente. Entrambi i requisiti possono essere garantiti utilizzando sistemi Edi (electronic data interchange) per la trasmissione elettronica dei dati. Inoltre, il nuovo art. 21, secondo comma, lettera a, del decreto Iva prevede che la fattura debba riportare il numero di partita Iva relativamente al cedente o prestatore.  
   
   
FATTURA ELETTRONICA: EMISSIONE DI PIÙ FATTURE PER UN SOLO DESTINATARIO  
 
Se diverse fatture fanno parte del medesimo lotto, da trasmettere allo stesso destinatario, le indicazioni comuni ai diversi documenti elettronici possono essere inserite una sola volta. La semplificazione è possibile, però, solo nel caso in cui per ogni documento sia disponibile la totalità delle informazioni.  
   
   
FATTURAZIONE ELETTRONICA: ARCHIVIAZIONE  
 
Le fatture trasmesse o ricevute in forma elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 devono essere archiviate nella medesima forma. Le fatture elettroniche, consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea, in quanto il destinatario non ha fornito il consenso, possono essere archiviate in forma elettronica. In questo caso l’archiviazione nel formato elettronico non è obbligatoria, ma la parte interessata, se lo ritiene opportuno, vi può ricorrere. Il procedimento di archiviazione elettronica delle fatture deve essere tenuto distinto da quello di conservazione con l’utilizzo di supporti informatici, che regolamentato nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. L’archiviazione delle fatture, infatti, rappresenta un processo istantaneo, mentre la conservazione si prolunga nel tempo. Per effettuare correttamente la conservazione dei documenti secondo le nuove modalità, utilizzando supporti ottici, pertanto, sono necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per l’archiviazione elettronica. Il luogo di archiviazione delle fatture può essere situato anche in un altro Stato, se con lo stesso esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.  
   
   
FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONTROLLO DELL’ARCHIVIAZIONE  
 
La fattura elettronica e le modalità elettroniche di archiviazione hanno reso necessario un intervento per modificare anche la normativa in tema di conservazione e dei controlli. L’ultima parte dell’art. 39, lett. A) del D.p.r. N. 633/72 prevede che il soggetto passivo residente nel territorio dello Stato assicuri l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi i certificati idonei a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Pertanto, in caso di richiesta dei verificatori il soggetto interessato deve essere in grado di stampare le fatture archiviate e, successivamente conservate, nella forma elettronica. Inoltre, le eventuali ispezioni possono essere estese a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.