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4 SETTEMBRE 2000
pagina 5
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BCE:AUMENTO DEI TASSI
Il 31 agosto u.s. il Consiglio direttivo della Banca
centrale europea ha deciso l'aumento dal 4,25 al 4,50% del tasso di
riferimento dell'Euro. La Bce ha deciso di alzare di un quarto di punto
percentuale anche il tasso sui depositi, che passa dal 3,25 al 3,50%, e il
tasso marginale di finanziamento, che sale dal 5,25 al 5,50%.
CARNE ETICHETTATA
Da venerdì scorso, per effetto del regolamento dell'Unione europea n.
1760/00, è diventata obbligatoria l'etichetta per la carne bovine e
macinate, prima tappa di un sistema d'identificazione teso a garantire il
consumatore sull'origine di ciò che ha acquistato. Il venditore, infatti,
è tenuto a specificare, per le carni, il luogo di macellazione,
sezionamento e codice di tracciabilità (che garantisce il legame tra carne
ed animale), e per il macinato il codice di tracciabilità, il paese di
macellazione e il luogo di preparazione. A partire dal 2002 il consumatore
potrà anche sapere da dove proviene con esattezza la carne: da allora
sull'etichetta sarà stampato anche il paese di origine.
UNIONE EUROPEA: AMPLIAMENTO
La Commissione Europea ha concluso i negoziati con 9 Paesi dell'Europa
Centrale ed Orientale (PECOS) candidati all'adesione per la liberalizzazione
parziale degli scambi agricoli (in preparazione della liberalizzazione
totale e dell'applicazione della Pac). I negoziati continuano invece con la
Polonia che, su pressione dei propri agricoltori, ha aumentato i dazi
doganali all'importazione, a livello proibitivo in alcuni casi, di prodotti
comunitari. Le nuove disposizioni saranno approvate dal Consiglio europeo
nel prossimo mese di settembre ed entreranno in vigore con effetto
retroattivo dal 1° luglio c.a. Dopo la firma torneremo sull'argomento, per
illustrarne gli aspetti più significati.
AMMINISTRATORI DI SOCIETA': ASSICURAZIONE ALL'INAIL
Gli amministratori di società sono assoggettati all'assicurazione contro
gli infortuni, gestita dall'Inail, quando esistono i seguenti presupposti: -
sussistenza dei requisiti distintivi della parasubordinazione
(collaborazione, coordinamento, continuità, natura prevalentemente
personale della prestazione) - svolgimento da parte del soggetto di
un'attività rientrante tra quelle soggette alla tutela assicurativa
antinfortunistica. Conseguentemente non ricorre l'obbligo assicurativo nei
seguenti casi: - se l'amministratore è dotato dei pieni poteri di gestione
con sostanziale corrispondenza al ruolo dell'imprenditore; - se conduce
veicoli a motore solo per il percorso di andata e ritorno dall'abitazione al
luogo di lavoro ovvero per il percorso che collega due o più luoghi di
lavoro senza alcun collegamento con l'esercizio delle sue mansioni; - se
conduce veicoli a motore per l'esercizio delle sue mansioni solo
occasionalmente; - se utilizza solo occasionalmente apparecchiature
elettriche, come pc, stampanti, videoterminali, ecc. - se frequenta ambienti
in cui altri utilizzano apparecchiature elettriche.
MAESTRI DI SCI: NO ALL'ASSICURAZIONE INAIL
I maestri di sci, anche se associati in scuole, non sono tenuti all'obbligo
assicurativo con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Inail, con la circolare
n. 53 del 12 luglio 2000 ha precisato che la loro attività non rientra fra
quelle soggette all'obbligo previsto dall'art. 1 del Testo unico sugli
infortuni. I maestri di sci associati sono infatti dei lavoratori autonomi,
con una specifica partita IVA, iscritti, dal punto di vista previdenziale,
alla gestione commercianti presso l'Inps.
STELLE AL MERITO DEL LAVORO PER L'ANNO 2001
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 31447 ha fornito le istruzioni
per il conferimento dell'onorificenza denominata Stella al Merito del
Lavoro, disciplinata dalla Legge n. 143/52. Le relative domande debbono
essere presentate direttamente dai lavoratori interessati, oppure per loro
conto dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali alle
Direzioni Regionali del Lavoro entro e non oltre 31 ottobre 2000. Le domande
debbono riportare la corretta residenza dei candidati con il corrispondente
numero di codice di avviamento postale ed essere corredate dal certificato
di nascita (o relativa autocertificazione), certificato di cittadinanza
italiana (o relativa autocertificazione), attestato di servizio o dei
servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o
del pensionamento, attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in
azienda e curriculum vitae. La data prevista per la consegna delle
decorazioni è il 1° Maggio 2001.
PENSIONI D'ORO:CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
I Ministri del Lavoro e del Tesoro hanno firmato il decreto che, come
previsto dall'ultima finanziaria, introduce, con effetto retroattivo dal 1°
gennaio del corrente anno e per un triennio, il contributo di solidarietà
che si applica sulle pensioni superiori al massimale annuo contributivo e
pensionistico, che secondo la Legge n. 335/95 è rivalutabile annualmente.
Per il 2000 il tetto è pari a 144 milioni e 236mila lire annui. A
pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta ufficiale, gli enti previdenziali
potranno trattenere un importo pari al 2% della sola quota di pensione
eccedente il suddetto limite. In caso di più pensioni, l'Inps fornirà agli
altri istituti previdenziali gli elementi necessari per l'applicazione del
contributo e preciserà anche quale ente dovrà operare la trattenuta
contributiva. Le risorse finanziarie ricavate da questo contributo,
quantificato in circa 20 miliardi annui, concorreranno alla copertura
assicurativa di particolari categorie, quali i lavoratori a termine, quelli
impegnati in attività formative e i collaboratori coordinati e
continuativi.
DECRETO LEGISLATIVO N. 84/00 IN MATERIA DI INDICAZIONE
DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI
Il Ministero dell'Industria ha emanato una circolare esplicativa del Decreto
legislativo n. 84/00, con il quale è stata data attuazione della Direttiva
n. 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi ed all'obbligo per i commercianti
di indicare, oltre al prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di
misura. Dalla circolare riportiamo le seguenti definizioni relative a
prezzo, prodotto, commerciante e consumatore. Il prezzo di vendita è quello
finale valido per un'unità di prodotto o per una determinata quantità
dello stesso, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, mentre il prezzo
per unità di misura è quello finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una
singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e
abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici. Il prodotto
commercializzato sfuso è un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna
confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore, mentre
il prodotto venduto al pezzo è un prodotto che non può essere frazionato
senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà. Il
prodotto venduto a collo è un insieme di pezzi omogenei contenuti in un
imballaggio ed il prodotto preconfezionato è l'unità di vendita destinata
ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che
il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta
o alterata. E' commerciante qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o
mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività
commerciale o professionale, mentre è consumatore qualsiasi persona fisica
che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera
della sua attività commerciale o professionale. Il provvedimento decreto
non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di
servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti
offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e d'antiquariato. Il
commerciante che omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo
indica correttamente è soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, 3°
comma, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Fino al 1° marzo 2002
l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi
dai prodotti commercializzati sfusi non si applica alle attività di vendita
sulle aree pubbliche ed agli esercizi di vicinato, come definiti da Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei
prodotti con modalità di libero servizio, nei quali il commerciante, o
altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del
prodotto, nonché all'attività di vendita per asporto effettuata da
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE E DIMISSIONI DEL
LAVORATORE
La cessazione del rapporto di lavoro, se avviene a seguito di dimissioni
presentate dal lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non dà titolo
per la concessione dell'indennità di disoccupazione. L'indennità ordinaria
di disoccupazione, tuttavia, spetta in caso di dimissioni per giusta causa,
forza maggiore, licenziamento in tronco o giusta causa o dimissioni per
maternità (presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento
della lavoratrice madre).
CALL CENTER: CONTRATTO NAZIONALE
Anche gli operatori di call center, vale a dire i collaboratori non
dipendenti, addetti ai centri di assistenza e smistamento chiamate, hanno il
loro contratto collettivo nazionale. Valido fino al 31 marzo 3003, è stato
sottoscritto fra la Answers, una net company, e le organizzazioni sindacali
nazionali CGIL, CISL e UIL. Sulla falsariga del provvedimento Smuraglia sui
lavori atipici, in discussione alla Commissione Lavoro della Camera,
l'accordo affronta i problemi dalla copertura assicurativa durante i periodi
di assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità, della formazione.
TUTELA DEL CONSUMATORE SUL WEB
Il Ministero dell'Industria con la circolare n. 3487/C del 1° giugno 2000
ha chiarito che occorre rispettare le norme di tutela del consumatore
connesse al rapporto contrattuale a distanza anche nelle vendite di beni e
di servizi effettuate via Internet, utilizzando uno spazio Web. Anche in
questo caso si applicano le norme contenute nel Decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali. Se le vendite sono sia all'ingrosso che al dettaglio occorre
che sul sito figurino due aree distinte in modo che il consumatore possa
sempre e facilmente distinguere i due tipi di vendita effettuati. Per quanto
riguarda le vendite al dettaglio occorre anche rispettare le condizioni
previste, per tale tipo di attività, dal Decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto u.s. il decreto
correttivo del Decreto legislativo n. 345/99 sulla protezione dei giovani
sul lavoro. Il provvedimento modifica la normativa del 1999 sui minori per
coniugare la sicurezza e la salute dei giovani con la loro esigenza di
inserimento nelle varie realtà lavorative. In particolare è stato
riscritto l'allegato I contenente l'elenco delle mansioni per le quali vige
il divieto di adibizione dei giovani al lavoro ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo corretto. E' stato introdotto un nuovo limite di
esposizione media giornaliera al rumore di 90 dBA, invece di 80 dBA. Il
provvedimento trova applicazione a partire dal 21 ottobre 2000.
REDDITI DI CAPITALE: EQUALIZZATORE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 è possibile consultare
il testo del Decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le formule in esso
contenute con cui viene data attuazione all'equalizzatore, che avrà effetto
dalle cessioni dell'anno 2001. In sintesi esso è la formula che aumenta la
tassazione del capital-gain nel regime amministrato o della dichiarazione,
in funzione del tempo (pluriennale) tra l'acquisto e la vendita del titolo,
per assimilarne la tassazione a quella del risparmio gestito.
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