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Giovanni Scotti

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LUNEDI'
 11 settembre 2000


pagina 5

 

 

 

 

 

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TRASFERIBILITA' DEI SITI

Dal 28 luglio u.s. sono entrate in vigore le nuove regole aggiornate dalla naming authority (Na).

Le novità riguardano, essenzialmente, la libertà di trasferimento dei nomi a dominio (gli indirizzi dei siti internet) e una nuova procedura di risoluzione dei conflitti.

L'art. 10 delle regole naming, versione 3.3, prevede la trasferibilità del nome a dominio, mediante una semplice dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario e l'invio da parte del cessionario alla Registration authority di copia di tale documento e di una sua lettera di assunzione di responsabilità.

La nuova procedura amministrativa, e non giurisdizionale, per la risoluzione dei conflitti sui nomi permette a chi si sente danneggiato (dal nome di un altrui dominio identico o simile al proprio marchio o nome) di chiedere ed ottenere la riassegnazione del nome a suo favore, in quanto dimostra che l'assegnatario non ha alcun diritto sul nome in discussione e ha ottenuto il dominio in malafede.

La risoluzione della controversia sarà affidata a mediatori che saranno individuati dalla Naming authority.

L'auspicio è che il sistema possa divenire quanto prima operativo anche in Italia, dove non sono mancate le controversie e neppure le soluzioni, contrastanti, anche per casi simili, della giurisprudenza.

 

E-COMMERCE: GLI ADEMPIMENTI

Chi intende intraprendere, in via non occasionale, la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, tramite mezzo elettronico deve non solo fare riferimento al Decreto legislativo n. 114/98, ma anche al Decreto n. 3487 del 1° giugno 2000 con cui il Ministero dell'Industria ha fornito i primi chiarimenti in merito.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento per gli adempimenti formali, si precisa che se si intende vendere sia all'ingrosso che al dettaglio e si utilizza un solo sito occorre creare due distinte aree di vendita (l'una per l'ingrosso e l'altra per il dettaglio) ben differenziata di modo che l'acquirente potenziale possa agevolmente individuare l'area cui è interessato.

 

 

Ampliamento Unione Europea

Il Consiglio europeo ha approvato le nuove disposizioni conseguenti alla chiusura dei negoziati della Commissione europea con 9 Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECOS) candidati all'adesione all'Unione per la liberalizzazione parziale degli scambi agricoli (in preparazione della liberalizzazione totale e dell'applicazione della Pac).

Con decorrenza retroattiva dal 1° luglio i prodotti agricoli risultano divisi in tre categorie:

- prodotti non sensibili, vale adire i prodotti dei PECOS ai quali l'Unione europea applica un dazio inferiore al 10% ed i prodotti comunitari non coltivati nei PECOS (agrumi, olio di oliva). Per questi prodotti, circa 400, la liberalizzazione è immediata.

- prodotti sensibili, peri quali la liberalizzazione può essere anticipata all'interno di contingenti, fissati sulla base degli scambi attuali. I contingenti saranno aumentati annualmente. Per l'Unione europea si tratta di prodotti per i quali la Pac prevede una protezione doganale senza meccanismi d'intervento. Si tratta essenzialmente di carni suine e di volatili, formaggi, patate e pomodori. L'Unione Europea sopprime i dazi all'import e le restituzioni all'export di questi prodotti.

- prodotti ai quali vengono applicate concessioni ad hoc sulla base di richieste specifiche e caso per caso. Le concessioni tendono ad equilibrare ciascun accordo nel suo insieme, tenendo conto del fatto che per i PECOS la riscossione dei dazi all'import rappresenta una entrata di bilancio significativa.

Sono stati parafati i primi tre accordi tra l'Unione Europea ed Ungheria, Lettonia e Repubblica Ceca sul riconoscimento reciproco dei prodotti industriali.

Negoziati analoghi sono in corso con Estonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia. In attesa dell'adesione, le due Parti si impegnano ad accettare sui rispettivi mercati i prodotti industriali (specificati negli allegati agli accordi) che sono stati ammessi in via preliminare alla commercializzazione sul mercato domestico dell'altra parte, senza la necessità di una nuova procedura di certificazione sul mercato di destinazione.

 

Il progetto TTHEnet benchmark del settore

All’indirizzo Internet www.tthenet.it è possibile consultare il progetto comunitario TTHEnet (Tourism Travel Hospitality Europe in Internet), realizzato da Federturismo.

Eta Meta, che ha condotto un’indagine riguardante i siti delle principali organizzazioni del settore turistico (Assoturismo/Confesercenti, Confturismo/Confcommercio, Federturismo/Confindustria), ha indicato TTHEnet come benchmark del settore turistico.

Punti di forza del sito citato sono l’agevole possibilità d’accesso all’offerta turistica delle sette regioni considerate dal progetto (Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo), l'integrazione tramite link con altri siti, l'attenzione alle esigenze del navigatore (possibilità di fruizione dei messaggi in rete e continuo aggiornamento).

Il progetto è stato uno dei tre progetti indicati come emblematici dalla Commissione dell'Unione europea nel corso della prima conferenza sulla IST, l'Information Society Technology, tenuta a Bruxelles il 12 novembre 1999.

Alla IST è dedicato anche il Forum dell’11 settembre c.a. a Budapest dal titolo "Intelligent Systems for Improved Tourism and Travel Services", con il proposito di valutare gli ultimi sviluppi in materia da parte dell'Unione europea.

 

 

CARNE ETICHETTATA

Da venerdì scorso, per effetto del regolamento dell'Unione europea n. 1760/00, è diventata obbligatoria l'etichetta per la carne bovine e macinate, prima tappa di un sistema d'identificazione teso a garantire il consumatore sull'origine di ciò che ha acquistato.

Il venditore, infatti, è tenuto a specificare, per le carni, il luogo di macellazione, sezionamento e codice di tracciabilità (che garantisce il legame tra carne ed animale), e per il macinato il codice di tracciabilità, il paese di macellazione e il luogo di preparazione.

Nessuno ha trovato tali dati.

Per una sottile interpretazione il sistema di identificazione dovrebbe diventare operativo solo per le carni macellate dall'altro venerdì.

 

 

MATERNITA' FLESSIBILE

Prima concreta applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo u.s., contenente disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

L'Inps con la circolare n. 152 del 4 settembre u.s., consultabile nel sito Internet www.inps.it, dopo aver letto la circolare n. 43 del 7 luglio u.s. del Ministero del Lavoro, consultabile nel sito Internet www.minlavoro.it, ha fornito le prime indicazione in materia di fruizione dell'assenza obbligatoria per maternità, che rimane sempre di cinque mesi.

Fino ad ora la lavoratrice doveva necessariamente astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto, ora ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

La lavoratrice che ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto e vuole, pertanto, esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente tale data, deve presentare idonea domanda al suo datore di lavoro con allegato un certificato medico del ginecologo della Asl e un altro del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 (il cosiddetto medico competente).

Allo stato la domanda deve essere presentata su carta libera, ma presto l'Inps predisporrà un apposito modulo.

 

 

Direttiva UE sui ritardi d pagamento

Sul sito Interne http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html è possibile consultare la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 200 dell'8 agosto 2000, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'8 agosto 2002.

 

 

MeetMed 2000 a Bari

Sul sito Internet www.meetmed.com è possibile trovare tutte le informazioni relative alla prima edizione di MeetMed 2000, borsa internazionale del turismo mediterraneo, patrocinato dall’Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali della Regione Puglia, dall’Assessorato alla Cultura e Turismo per il Mediterraneo del Comune di Bari, dall’Enit e dal Touring Club Italiano.

La manifestazione si terrà dal 30 settembre al 1°ottobre, a Bari, presso la Fiera del Levante.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza e lo sviluppo del turismo e della cultura enogastronomica del Mediterraneo.

Nel corso della manifestazione di terranno due convegni internazionali: Gastronomia e turismo nel Mediterraneo e Turismo e cultura nel Mediterraneo: ipotesi per uno sviluppo sostenibile.

 

 

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per lavoratori stranieri

Sul sito Internet del Ministero del Lavoro, www.minlavoro.it, è possibile consultare la circolare n. 55/2000, che ha fornito una serie di precisazioni in merito alla disciplina dell'avviamento dei lavoratori stranieri, con particolare riguardo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni al lavoro, previste dagli artt. 22 e 24 del Decreto Legislativo n. 286/1998, vale dire il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e dall'art. 30 del successivo Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99, che reca le relative norme di attuazione.

I datori di lavoro, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadini stranieri, debbono presentare alle Direzioni provinciali del Lavoro una preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro. Se la richiesta è relativa ad un lavoro a tempo determinato o stagionale, devono sussistere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi o dai contratti collettivi.

In caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata alla Questura locale e alla Direzione provinciale del Lavoro, per la revoca della autorizzazione al lavoro a suo tempo concessa. L'originale dell'autorizzazione dovrà essere restituito alla Direzione provinciale del Lavoro a cura del datore di lavoro.

Nella domanda di autorizzazione al lavoro devono essere sempre indicate, come previsto dall'art. 30, 2° comma, del D.P.R. n. 394/99, le modalità di alloggio, la sua ubicazione, il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato e la capienza, in metri quadri di superficie, dell'abitazione. In caso di alloggio presso alberghi o di ospitalità presso terzi, occorre allegare una specifica dichiarazione del titolare dell'alloggio.

La stessa circolare ricorda anche gli adempimenti a carico del datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà, tempestivamente, restituire il libretto di lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro e comunicare l'evento, entro 5 giorni dal suo verificarsi, alla Direzione provinciale del Lavoro, al competente Centro per l'impiego ed alla competente sede Inps.

Ai sensi dell'art. 7, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 286/98, il datore di lavoro che assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze un cittadino straniero è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

 

 

Lavoratori stranieri: aggiornamento dei Flussi di ingresso per lavoro stagionale per il 2000

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 60/2000 del 7 agosto scorso, completando la distribuzione delle nuove quote di ingresso per lavoro stagionale, disposte dal Decreto ministeriale 8 giugno 2000, ha attribuito alla Regione Piemonte l'ulteriore quota di 2000 ingressi di lavoratori extracomunitari.

La Direzione regionale ripartirà tali unità a livello provinciale in base alle esigenze rilevate.

 

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