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LUNEDI'

 15 GENNAIO  2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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FINANZE: NORME ON-LINE

Digitando l'indirizzo internet www.finanze.it  si accede al sito del Ministero delle Finanze ove è possibile consultare on line tutta la normativa fiscale approvata dal 1972 ad oggi (leggi, decreti, regolamenti), provvedimenti comunitari, circolari, risoluzioni, interpretazioni, decisioni giurisprudenziali, nazionali e comunitarie, tutti collegati fra di loro. Per la giurisprudenza e per le circolari esiste anche un servizio di sintesi che facilita l'accesso al contenuto del documento.

L'iniziativa è stata attuata in quanto lo Statuto del Contribuente, nel definire i diritti dei cittadini nei confronti del fisco, ha impegnato il ministero ad assumere tutte le possibili iniziative al fine di agevolare i contribuenti nella conoscenza delle norme in campo tributario.

L'amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti il proprio servizio di documentazione tributaria, che è attivo da lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, mentre il sabato funziona solo dalle 8.00 alle 14.00.

Le ricerche sono possibili digitando il numero del provvedimento o impostando, come criteri, informazioni significative del documento (parole contenute nel testo o nel titolo del provvedimento).

Un'apposita sezione consente la ricerca dei dati più recenti (es. ultime 10 circolari).

E' possibile saltare da un documento all'altro con un semplice click: partendo da un articolo di una legge è possibile risalire a tutti i rimandi normativi contenuti nel testo, alle modifiche apportate a quel singolo articolo nel corso degli anni e richiedere tutte le circolari e le risoluzioni che lo rendono applicabile.

 

ASSOTRAVEL: IL SITO

Digitando l'indirizzo Internet www.assotravel.it  è possibile accedere ad un vero e proprio centro informativo al servizio dei viaggiatori in generale e delle agenzie di viaggio, in particolare, che sono associate ad Assotravel.

Sul sito si possono già consultare notizie aggiornate sulla sicurezza nei vari paesi di destinazione, sugli eventi culturali (mostre, fiere, ecc.) e sulle opportunità di lavoro nel settore.

I servizi proposti sono sia Business to Business per favorire un punto d'incontro tra mondo turistico e mondo industriale sia Business to Consumer per fornire un canale di comunicazione tra mondo turistico e consumatori.

In particolare segnaliamo per la sua importanza il Servizio Sicurezza Clienti, che fornisce in tempo reale informazioni, via email, sulle situazioni di emergenza in tutto il mondo, ed il servizio di consulenza gratuita, on line, nell'area dell'information technology fornito da Assotravel alle aziende aderenti.

 

BENI CULTURALI: NUOVI NUCLEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

Sfogliando la Gazzetta ufficiale n. 280/00 abbiamo letto il decreto con cui il Ministro per i Beni e le attività culturali ha istituito nuovi nuclei di Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico a Genova, Torino, Cosenza e Sassari.

Tali nuclei si aggiungono a quelli già esistenti a Milano, Monza, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo.

Secondo quanto previsto dal decreto l'istituzione dei nuovi nuclei ha lo scopo di ''rendere più efficace l'azione di salvaguardia e di recupero dei beni culturali'' affidata all'Arma dei Carabinieri.

I nuclei di tutela del patrimonio artistico sono alle dipendenze del Ministro per i Beni e le attività culturali, e, se necessario, nell'ambito delle direttive del ministro, procedono anche a dirette intese con gli organi centrali e periferici del dicastero.

 

ASCENSORI: COLLAUDI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 14 dicembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Presidente della Repubblica n. 369, entrato in vigore il 29 dicembre 2000.

Il provvedimento ha dato attuazione al Decreto Presidente della Repubblica n. 162/99, che prevede l'attivazione di collaudi per gli ascensori installati prima del 1° luglio 1999, per tali impianti l'installatore è tenuto a redigere la dichiarazione di conformità alle norme di legge.

Il collaudo può essere affidato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispel), alle aziende installatrici con sistema di qualità certificato, organismi certificati ed installatore con autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Chi ha in impianto installato prima del 1° luglio 1999, ancora da collaudare, deve assolutamente richiedere il collaudo entro il prossimo 30 giugno 2001. In caso contrario, dovrà adeguare l'impianto alle prescrizioni, più pesanti ed onerose, prevista per gli impianti installati dopo tale data.

 

MOTO: CALENDARIO PER REVISIONE DUE RUOTE

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 200 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti relativo al calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per il 2001, per accertare la sussistenza delle condizioni di silenziosità e di sicurezza per la circolazione stradale.

La revisione interessa:

- i ciclomotori per i quali sia stato rilasciato il certificato entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi del nuovo codice della strada

- motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o da noleggio con conducente

Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate nel corso del 2001 secondo il seguente calendario:

- entro marzo i ciclomotori per i quali il certificato sia stato rilasciato tra il primo gennaio e il 31 marzo

- entro giugno per i ciclomotori per i quali il certificato sia stato rilasciato tra il primo aprile e il 30 giugno

- entro settembre per i ciclomotori il cui certificato sia stato rilasciato tra il primo luglio e il 30 settembre

- entro novembre per i ciclomotori per i quali il certificato sia stato rilasciato tra il primo ottobre e il 31 dicembre.

Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti, invece, saranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2002, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione.

 

CODICE DELLA STRADA: IMPORTI NUOVE DELLE MULTE

Anche le multe previste dal codice della strada aumentano nel 2001.

Lo stabilisce il Decreto interministeriale del 29 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 30 dicembre 200, scorso, che aggiorna le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada, approvato con il Decreto legislativo n. 285/92.

L'art. 195, 3° comma, del citato decreto legislativo, infatti, prevede che, con cadenza biennale, gli importi delle sanzioni vengono allineati alla variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat per i due anni precedenti. L'adeguamento, calcolato in base all'indice Istat di novembre 2000 rispetto a novembre 1998, è pari al 4,8%.

Rispetto al 1992, anno in cui fu varato il Codice della strada in vigore, l'importo delle multe è aumentato complessivamente di oltre un quarto.

E così, diventa di L. 63.510 l'importo minimo della multa prevista per divieti di sosta (davanti ad un cassonetto, allo sbocco di un passo carrabile, negli spazi riservati ad autobus o taxi), ma, attenzione, può arrivare anche a L. 127.010 se si parcheggia a meno di cinque metri dagli incroci, sui marciapiedi, sugli attraversamenti e sui passaggi pedonali o piste ciclabili.

Per il passaggio con il semaforo rosso la sanzione minima, ora, è di L. 127.020, per l'uso del cellulare durante la guida la sanzione è di L. 254.030, mentre per l'eccesso di velocità (da 10 a 40 chilometri oltre il limite consentito) è di L. 254.030 e di L. 635.090 se supera di oltre 40 Km/h il limite consentito.

Se il veicolo è sprovvisto di assicurazione, la multa è invece di L. 1.270.180.

Abbiamo citato solo dell'importo della sanzione minima di alcune delle più frequenti infrazioni perché questa è la misura che viene applicata in fase di contestazione dell'infrazione o di notificazione del verbale.

L'importo della sanzione da versare raddoppia dopo 60 giorni, termine entro il quale il trasgressore può pagare l'importo minimo oppure presentare ricorso al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione.

 

DOMANDE FINANZIAMENTI PER AREE DEPRESSE

Le imprese industriali, che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla Legge n. 488/92, concernente lo sviluppo imprenditoriale locale per il periodo 2000-2006 possono presentare le domande per il 2001 entro il termine del 30 giugno.

Il relativo decreto del Ministero Industria datato 21 dicembre 2000.

Con tale provvedimento vengono fissati per il bando 2001 del settore Industria (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali), il 4 gennaio 2001 quale termine iniziale di presentazione di tutte le domande delle regioni meridionali Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché, di quelle relative ai soli grandi progetti delle regioni Abruzzo e Molise. Per le domande di tutte le restanti regioni e province autonome del Centro Nord (comprese quelle relative ai programmi diversi dai grandi progetti delle regioni Abruzzo e Molise), invece, il termine iniziale del bando 2001 è stato individuato nel 1° febbraio 2001, giorno successivo alla chiusura dei termini di domanda del bando 2000 del settore Industria per le aree del Centro Nord (31 gennaio 2001).

Il termine finale del nuovo bando Industria 2001, invece, uguale per tutte le domande e per tutte le regioni e province autonome, è fissato nel 30 giugno 2001.

Per quanto riguarda le domande relative alle industrie alimentari sono ammissibili solo ad alcune tipologie di investimento. Sono ammissibili alle agevolazioni anche alcuni servizi complementari alla distribuzione come le attività di gestione dei centri commerciali, le attività degli intermediari di commercio e alcune attività di informatica, contabilità, studi di mercato e pubblicità.

 

DOMANDE FINANZIAMENTI PER SETTORE TURISMO

Sempre sulla Gazzetta ufficiale n. 3/01 è stato pubblicato anche il decreto del 21 dicembre 2000, con il quale sono fissati i termini di presentazione delle domande del bando 2000 per il settore Turismo.

Le imprese, che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla Legge n. 488/92, concernente lo sviluppo imprenditoriale locale per il periodo 2000-2006 possono presentare le domande per il 2001 entro il termine del 31 marzo.

 

FINANZIAMENTI LEGGE N. 488/92: DOCUMENTAZIONE

Digitando l'indirizzo Internet del Ministro dell'Industria, www.minindustria.it, è possibile consultare:

- la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, contenente le indicazioni necessarie per l'accesso alle agevolazioni con riferimento ai settori estrattivo, manifatturiero, servizi, produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, costruzioni

- la circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999, concernente l'estensione delle agevolazioni al settore turistico-alberghiero.

Sempre dallo stesso sito, www.minindustria.it, è possibile scaricare il software per la presentazione delle domande, per la compilazione della scheda tecnica e per la redazione del business plan.

 

AL VIA L'EQUALIZZATORE

Lunedì 15 gennaio parte l'equalizzatore, il meccanismo messo a punto dal Ministero delle Finanze e gestito dall'Ufficio italiano cambi per rendere omogenei tra di loro i diversi regimi di tassazione delle rendite finanziarie.

L'equalizzatore consente di equiparare, mediante l'applicazione di un moltiplicatore alla tassazione del risparmio amministrato, la tassazione tra i due diversi regimi delle rendite finanziarie: il risparmio gestito, cui si applica il criterio della tassazione annuale sul maturato con una anticipazione del prelievo, e quello del risparmio amministrato, per il quale la tassazione si effettua solo al momento della vendita del titolo.

L'equalizzatore si applica, a partire dal 1° gennaio del 2001, a chi ha scelto il regime del risparmio amministrato o quello della dichiarazione dei redditi ed è in possesso dei titoli da almeno 12 mesi.

I criteri di funzionamento dell'equalizzatore sono contenuti nella convenzione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2001, che il Ministero delle Finanze ha stipulato con l'Uic che provvede a gestire la rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati sui mercati regolamentati. L'aggiornamento dei dati sarà quindicinale.

Le banche e le Sim, tramite la rete nazionale interbancaria, in base alle variazioni delle quotazioni dei titoli su ben 57 mercati borsistici (es. Australia, Messico, Germania Usa, Francia, Ungheria, Corea), sono ora in grado di calcolare la tassazione da applicare sui capital gain maturati con azioni detenute da più di un anno.

 

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