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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 5 MARZO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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RIMBORSI FISCALI ON LINE Il Decreto ministeriale 29 dicembre 2000 aveva previsto che le persone fisiche, che sono in attesa di un rimborso a seguito della liquidazione della loro dichiarazione dei redditi, potessero chiedere al servizio internet del Ministero delle Finanze l’abilitazione per ottenere l’accredito direttamente sul conto corrente. Per ciò occorre notificare, sempre via Internet all’Agenzia delle Entrate, gli estremi del conto corrente su cui potrà essere effettuato l’accredito della somma da rimborsare (art. 6, 1° comma, lettera b). La procedura automatizzata è stata poi rivisitata in base all’art. 75 della Legge n. 342/00 (collegato alla Finanziaria). Il contribuente, che ha diritto al rimborso, è invitato con una lettera a recarsi presso un ufficio postale, che provvede a pagare a vista nelle mani dello stesso contribuente l’importo massimo di L. 3 milioni, comprensivi di interessi. Se l’importo è superiore, l’interessato deve recarsi presso l’ufficio postale per indicare il numero di conto corrente bancario o postale presso cui l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l’accredito. Per evitare il fastidio di andare di persona presso lo sportello postale, il contribuente deve verificare che la banca presso cui ha acceso il suo conto corrente personale sia compresa nell’elenco delle banche che sono convenzionate con le Finanze per espletare questo servizio. L’elenco è consultabile sul sito Internet del ministero delle Finanze, www.minfinanze.it nella sezione della home page intestata ai servizi telematici, sottosezione relativa al “pagamento F24 online per tutti i contribuenti”. Il "pincode", il codice d’accesso che va richiesto una sola volta, permette anche la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, l’accesso via Internet ai dati della propria posizione anagrafica (per controllare se le informazioni risultanti nell’Anagrafe tributaria siano aggiornate e prive di eventuali errori), il versamento di tributi e contributi propri (risultanti dalle dichiarazioni fiscali tramite mod. F24 online).
UNA LEGGE CONTRO I PIRATI DEI MARCHI Torniamo ancora una volta sul problema della registrazione dei domini per sottolineare che, presso la Camera dei Deputati, è stata presentata da 44 onorevoli dell’opposizione una proposta di legge che vieta la registrazione di domini Internet che non sono nella disponibilità di chi la effettua. Secondo le intenzioni dei presentatori i pirati informatici che hanno registrato domini Internet, con marchi di grandi imprese o nomi di personaggi famosi, anticipando i diretti interessati solo per poter poi chiedere somme ingenti per cederli, dovranno risarcire i danni. Il provvedimento, se approvato, prevederà in particolare. REGISTRO DEI DOMINI: tutti i domini dovranno essere registrati presso una commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche. Sarà istituita presso la presidenza del consiglio (entro quattro mesi dall'approvazione della legge) e dovrà definire regole e procedure. Nel frattempo il registro sarà tenuto dall'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR. REGOLE: non si possono registrare nomi propri o di aziende e imprese che non siano di proprietà' di chi li registra, nomi d'arte o insegne di altri, nomi che identificano istituzioni dello Stato, di comuni, province e regioni, titoli di opere d'arte, nomi ingannevoli. CANCELLAZIONE: chi ha registrato domini di frodo si vedrà cancellare dal registro, dovrà farlo sparire dalla rete a sue spese e dovrà pagare i danni. SANZIONI: variano da 5 mila a 30 mila Euro.
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: NUOVO REGOLAMENTO Per dare attuazione alle disposizioni del Decreto legislativo n. 112/98 è entrato in vigore il nuovo regolamento sullo sportello unico per gli impianti produttivi che prevede tempi più stretti e adempimenti semplificati. Il nuovo regolamento abbrevia quasi tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti, tenendo conto delle esperienze maturate dagli sportelli unici già operativi. Un'importante novità è rappresentata dal fatto che i diritti di istruttoria, prima versati dall'impresa alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, vengano ora riscossi dalla struttura comunale, che provvede poi a riversarli alle amministrazioni, che hanno svolto attività istruttoria, a condizione che le stesse abbiano rispettato i tempi previsti.
I PERIODI DI RIPOSO NON USUFRUITI IN CORSO D'ANNO POSSONO NON ESSERE MONETIZZATI La Cassazione con la sentenza n. 2569 del 21 febbraio u.s. ha affermato che i periodi di riposo non usufruiti in corso d’anno possono non essere monetizzati e che al lavoratore dipendente spetta il diritto di scegliere tra l’indennità sostitutiva e i giorni di vacanza. Secondo la suprema corte, pertanto, il periodo di riposo maturato e non praticato, per ragioni non imputabili alla volontà del lavoratore, non si trasforma automaticamente in denaro. Spetta al dipendente scegliere fra l'effettuazione della vacanza e la percezione dell’indennità sostitutiva. Il lavoratore che, per motivi che non dipendono da lui, non riesce a usufruire del periodo di recupero psico fisico maturato nell’anno, può conservarlo per avvalersene in un momento successivo. Sempre che il datore non sia concretamente impossibilitato a far recuperare i giorni di riposo, a causa di un'effettiva difficoltà dell’azienda. Il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale, non goduto nell’anno di riferimento per fatto imputabile al datore, trova il suo fondamento nell'art. 2058 cod. civ., che disciplina il risarcimento in forma specifica: devono considerarsi nulle tutte le clausole collettive che, a fronte di tale evento, prevedano in via esclusiva l’indennità sostitutiva. Il lavoratore ha diritto al risarcimento in forma specifica che, solo quando risulti eccessivamente oneroso per il datore, può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente.
DICHIARAZIONI FISCALI ON LINE Sul sito internet del Ministero delle Finanze, all'indirizzo www.minfinanze.it, è possibile trovare i nuovi modelli 730 per la dichiarazione dei redditi 2000. Gli stessi possono essere scaricati.
ENEL: DA DOMANI POSSIBILE PAGARE BOLLETTA ANCHE SU INTERNET Dal 1° marzo 2001, accedendo al sito www.enel.it è possibile pagare la bolletta della luce on line con la carta di credito. Il nuovo servizio dell'Enel consente non solo di pagare la propria bolletta bimestrale on-line, ma anche di effettuare via internet tutti i servizi per i quali prima era necessario recarsi allo sportello, come, ad esempio, la modifica dell'indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura, le richieste di aumento di potenza, la comunicazione della lettura del contatore, la visualizzazione delle bollette in scadenza. Tramite il nuovo servizio i soli clienti domestici con potenza impegnata fino a 6 kw possono richiedere interventi di verifica delle proprio contatore e scegliere il miglior profilo contrattuale sulla base della propria composizione familiare, degli elettrodomestici posseduti e delle abitudini di consumo. Al termine di ogni operazione il cliente può stampare un promemoria riassuntivo delle operazioni effettuate. Entro l'anno l'Enel estenderà il servizio anche a tutti ai clienti business. La novità non riguarda i clienti che, grazie ai loro alti consumi, possono scegliere il proprio fornitore: essi, infatti, hanno già da tempo la possibilità di acquistare energia elettrica e gas direttamente on line e usufruire dei servizi personalizzati via Internet.
ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI:
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2001 Con decorrenza dal 1° marzo 2001 sono obbligati ad assicurarsi presso l'Inail tutti coloro, uomini o donne, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimorano. Sono esclusi coloro che svolgono un'attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di prevenzione sociale. Per assicurarsi occorre pagare il premio annuale di L. 25.000 (euro 12,91) entro il 31 marzo 2001. Chi ha fatto la preiscrizione deve pagare L. 25.000 utilizzando il bollettino già compilato che riceve direttamente a casa. Chi non riceve a casa il bollettino già compilato deve ritirare presso gli uffici postali, le sedi dell'Inail, le associazioni delle casalinghe o i patronati gli appositi moduli di pagamento. I versamenti debbono essere tutti effettuati sul conto corrente postale n. 30621049 intestato a: I.N.A.I.L. Assicurazione infortuni domestici, Piazzale G. Pastore, 6 - 00144 ROMA. Il premio non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera L. 9 milioni annui (euro 4.648,11) e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera L. 18 milioni (9.296,22). In questo caso l'interessato deve iscriversi presentando un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione è reperibile presso le associazioni delle casalinghe, i patronati, le sedi dell'Inail. Una volta compilato, il modello può essere consegnato direttamente all'Inail o ad uno dei soggetti sopra indicati. Coloro che maturano i requisiti per iscriversi dopo il marzo 2001 debbono effettuare il versamento del premio o la presentazione del modello di autocertificazione di esonero alla data di maturazione dei requisiti stessi. I successivi versamenti annuali debbono essere sempre effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno.
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