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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'
22 APRILE 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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LEGGE SU PROVIDER 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002 è stata pubblicata la Legge 8 aprile 2002, n. 59 relativa alla disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet. Con la pubblicazione del provvedimento gli internet provider (isp) sono stati, a tutti gli effetti, equiparati agli operatori telefonici (olo), per quanto riguarda le norme relative alla disciplina sulla fornitura di servizi di accesso alla rete. Secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 59/02 gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati ed accesso ad internet hanno diritto '' ... di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione ... '' per accedere alla rete di telefonia, " ... secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della legge ... ''. Entro lo stesso termine l'Authority, presieduta da Enzo Cheli, provvederà anche ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato dell'accesso ad internet per avere un quadro completo della situazione in atto nel settore del web. Il 2° comma dell'art. 1 precisa che gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi internet (provider) e un organismo avente significativo potere di mercato '' ... sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il 4° comma dello stesso articolo precisa che quanto previsto dalla legge si applicherà per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento. 

FIERA GENOVA: DA ENTE A S.p.A. 
La Fiera di Genova, nata nel 1956 con lo scopo di favorire lo sviluppo dell'economia del territorio cui fanno riferimento l'intera Liguria ed il basso Piemonte, ha avviato il processo per trasformarsi in società per azioni. La Fiera, oltre a promuovere e sostenere alcuni settori produttivi strategici, rappresenta da sempre un punto di riferimento per manifestazioni sportive di carattere internazionale, grazie alla sua struttura polifunzionale e di notevolissime dimensioni (Palasport, concerti, convegni e convention). In ambito fieristico sono stati individuati come settori preminenti la nautica da diporto e il comparto marittimo più in generale, la logistica ed il sistema dei trasporti, il turismo e, più di recente, alcune branche dell'alta tecnologia e della ricerca. In tale contesto il quartiere fieristico di Genova si è sviluppato, in un quadro di forte connessione con il territorio cittadino, alternando la realizzazione di eventi fieristici "consumer" di livello internazionale (Salone Nautico Internazionale ed Euroflora) a mostre specializzate, "business to business" (Tecnhotel Hospitality, European Logistics Forum, Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry Convention, Venditalia), diverse mostre "itineranti" organizzate da operatori ed appuntamenti dedicati al grande pubblico. Negli ultimi esercizi Fiera di Genova ha avviato un rilevante programma di investimenti per una riqualificazione delle strutture fieristiche tale da consentire il raggiungimento di standard qualitativi e funzionali di livello elevato accentuando quelle peculiarità che rendono il quartiere espositivo unico nel suo genere, direttamente affacciato sul mare, all'imbocco del maggior porto del Mediterraneo e con una Marina attrezzata in grado di ospitare attualmente 150 posti barca, destinati a diventare 600 entro il 2004. 

UNICREDITO ITALIANO HA PRESENTATO 1CITY.BIZ 
UniCredito Italiano ha presentato il nuovo progetto per la costruzione di comunità virtuali di imprese, denominato 1city.biz, la città dell'impresa, che è stato realizzato con la collaborazione di partner industriali e tecnologici come ERG Petroli, primo gruppo petrolifero indipendente italiano, e Oracle, leader mondiale nella fornitura di soluzioni software per l'e-business. Con 1city.biz, in sostanza, è possibile creare e gestire mercati elettronici nei quali le imprese pubbliche o private possono organizzare i propri rapporti commerciali ottimizzando i processi di business e riducendo tempi e costi del processo di acquisto e vendita di beni e servizi. Digitando l'indirizzo internet http://www.1city.biz/ è possibile constatare che 1city.biz si rivolge alle medie e grandi imprese, offrendo strumenti in grado di garantire ottimizzazione ed efficienza nei processi di negoziazione tra imprese e servizi finanziari, di scouting e di system integration correlati. Alessandro Profumo, amministratore delegato di UniCredito Italiano, nel corso della presentazione di 1city.biz ha affermato che " ... si tratta di una modalità di business per molti versi ancora in costruzione, con ampi spazi di sviluppo e trend di crescita previsti estremamente interessanti ...". "Grazie all'esperienza maturata con i-Faber, UniCredito è oggi in una posizione unica per contribuire alla definitiva affermazione dei mercati virtuali. In questo ambito - ha proseguito Profumo - abbiamo scelto di rivolgerci a un target diverso da quello identificato da molti marketplace operanti attualmente in Italia, che hanno costruito i loro progetti sulle esigenze della piccola impresa. Le medie e grandi realtà del tessuto imprenditoriale italiano sono quelle più pronte all'utilizzo di strumenti che non cambiano il modo di fare business, ma lo supportano velocizzando i processi e spesso generando consistenti benefici economico-finanziari". Paolo Cederle, amministratore delegato di i-Faber, ha, a sua volta, precisato che "... abbiamo scelto la parola chiave 'City' perché il progetto è strutturato come una vera e propria "città dell'impresa": aperta, democratica, dinamica e soprattutto attraversata da una molteplicità di soggetti e percorsi diversi che, incrociandosi, accrescono le potenzialità di ognuno". "Nella 1city.biz di UniCredito Italiano è possibile fruire di servizi finanziari mirati come il factoring oppure utilizzare strumenti avanzati di qualifica e ricerca della controparte sempre come supporto alle negoziazioni". "Il futuro di questo modello di business vede all'interno dei mercati virtuali una sempre maggiore presenza di grandi attori che, pur con un numero relativamente ridotto di transazioni, muoveranno grandi quantità di denaro", ha precisato Fabio Bolognini, responsabile Direzione Corporate di UniCredito Italiano. In 1city.biz, gli utenti potranno operare in due tipologie fondamentali di mercati: la compravendita di beni e servizi indiretti, quali forniture per ufficio (informatica, arredi, consumabili, ecc.) e servizi generali (marketing, trasporti, sicurezza, ecc.), mercato direttamente promosso da UniCredit, e la compravendita di beni e servizi per la manutenzione e la riparazione dell'impiantistica industriale, promosso e gestito da Erg. Due mercati orizzontali, quindi, che vanno a coprire le esigenze di acquisto di più settori industriali, ai quali verranno forniti servizi mirati di supporto alle transazioni. 

INAIL: OBBLIGO ASSICURATIVO PER I SOCI E GLI AMMINISTRATORI 
LInail con la circolare n. 22 del 28 marzo 2002, consultabile sul sito dell'Istituto assicuratore all'indirizzo internet www.inail.it, ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligo assicurativo per soci ed amministratori di società. Di seguito sintetizziamo la posizione dell'istituto in merito alle varie casistiche in essere A decorrere dal 16 marzo 2000, l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/00 ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sostanzialmente coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale", e che prestano una delle attività rischiose previste dall'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento delle proprie mansioni. Il socio amministratore è da assicurare ai sensi dell'art. 4, n. 7), T.U. cit., se esercita, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, un'attività rischiosa prevista dall'art. 1, T.U., a nulla rilevando ai fini descritti, lo svolgimento delle funzioni di amministratore, in presenza di attività già assicurata. Come previsto dalla circolare dell'Inail 11 aprile 2000, n. 32, in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, è ritenuta sufficiente l'apertura del solo rapporto assicurativo derivante dall'attività di socio che intrattiene un rapporto di "dipendenza funzionale" a norma dell'art. 4, n. 7), T.U., con il conseguente assorbimento dell'attività di amministratore. Anche il socio amministratore unico che presta, altresì, una delle attività rischiose previste dall'art. 1 del Testo Unico citato, è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail ai sensi dell'art. 4, n. 7), T.U. Naturalmente deve essere accertata in concreto l'esistenza del predetto rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio ed organismo sociale. In linea generale, allorché una stessa persona svolga attività rischiosa protetta sotto il profilo infortunistico sia in veste di socio unico, sia di amministratore unico, è da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo, salvo verifiche in concreto dell'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale". L'amministratore non socio è da assicurare in qualità di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attività rischiose richiamate dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/00. Tuttavia, come chiarito con circolare n.105/E del 12 dicembre 2001 dell'Agenzia delle Entrate, gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti in qualità di amministratori di società od enti non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della "parasubordinazione", rientrando i compensi nell'ambito del lavoro autonomo. L'amministratore unico che non svolge attività lavorativa in qualità di socio non è soggetto all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 4, n. 7), T.U. cit.. Al riguardo, in considerazione della sua peculiare posizione di vertice dell'organismo sociale, nemmeno è applicabile la tutela prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, a meno che egli debba attenersi ad un mandato conferitogli dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all'attività svolta ed in presenza dello svolgimento di una specifica attività rischiosa. I soci che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell'interesse della società di cui sono soci rientrano nella previsione dell'art. 4, n. 7), T.U., allorché svolgano attività protette sotto il profilo infortunistico in conformità all'art. 1, stesso T.U. 

INPS: AGGIORNAMENTO CODICI DA INDICARE SUI QUADRI B, C E D DELLA DENUNCIA MENSILE DM 10/2 
L'Inps con la circolare n. 73 del 10 aprile 2002 ha provveduto a redigere l'elenco, aggiornato al 31 marzo u.s. dei codici da utilizzare per la compilazione dei quadri B,C e D della denuncia mensile DM 10/2.Gli aggiornamenti riguardano tutte le circolari emesse dall'Inps, comprese tra la circolare n. 175 del 24 settembre 2001 fino alla circolare n. 63 del 27 marzo 2002. Il testo della circolare n. 73/02 è consultabile sul sito dell'Istituto previdenziale all'indirizzo internet www.inps.it

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