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GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
22 APRILE 2002
pagina 6
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LEGGE
SU PROVIDER
Sulla
Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002 è stata pubblicata la Legge 8
aprile 2002, n. 59 relativa alla disciplina relativa alla fornitura di
servizi di accesso ad Internet. Con la pubblicazione del provvedimento gli
internet provider (isp) sono stati, a tutti gli effetti, equiparati agli
operatori telefonici (olo), per quanto riguarda le norme relative alla
disciplina sulla fornitura di servizi di accesso alla rete. Secondo quanto
previsto dall'art. 1 della Legge n. 59/02 gli operatori autorizzati ai
servizi di trasmissione dati ed accesso ad internet hanno diritto '' ... di
fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di
interconnessione ... '' per accedere alla rete di telefonia, " ...
secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della legge ... ''.
Entro lo stesso termine l'Authority, presieduta da Enzo Cheli, provvederà
anche ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di
mercato dell'accesso ad internet per avere un quadro completo della
situazione in atto nel settore del web. Il 2° comma dell'art. 1 precisa che
gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi internet (provider)
e un organismo avente significativo potere di mercato '' ... sono stipulati
in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Il 4° comma dello stesso articolo precisa che
quanto previsto dalla legge si applicherà per un periodo di tre anni
dall'entrata in vigore del provvedimento.
FIERA
GENOVA: DA ENTE A S.p.A.
La Fiera di Genova, nata nel 1956 con lo scopo di favorire lo sviluppo
dell'economia del territorio cui fanno riferimento l'intera Liguria ed il
basso Piemonte, ha avviato il processo per trasformarsi in società per
azioni. La Fiera, oltre a promuovere e sostenere alcuni settori produttivi
strategici, rappresenta da sempre un punto di riferimento per manifestazioni
sportive di carattere internazionale, grazie alla sua struttura
polifunzionale e di notevolissime dimensioni (Palasport, concerti, convegni
e convention). In ambito fieristico sono stati individuati come settori
preminenti la nautica da diporto e il comparto marittimo più in generale,
la logistica ed il sistema dei trasporti, il turismo e, più di recente,
alcune branche dell'alta tecnologia e della ricerca. In tale contesto il
quartiere fieristico di Genova si è sviluppato, in un quadro di forte
connessione con il territorio cittadino, alternando la realizzazione di
eventi fieristici "consumer" di livello internazionale (Salone
Nautico Internazionale ed Euroflora) a mostre specializzate, "business
to business" (Tecnhotel Hospitality, European Logistics Forum, Seatrade
Mediterranean Cruise & Ferry Convention, Venditalia), diverse mostre
"itineranti" organizzate da operatori ed appuntamenti dedicati al
grande pubblico. Negli ultimi esercizi Fiera di Genova ha avviato un
rilevante programma di investimenti per una riqualificazione delle strutture
fieristiche tale da consentire il raggiungimento di standard qualitativi e
funzionali di livello elevato accentuando quelle peculiarità che rendono il
quartiere espositivo unico nel suo genere, direttamente affacciato sul mare,
all'imbocco del maggior porto del Mediterraneo e con una Marina attrezzata
in grado di ospitare attualmente 150 posti barca, destinati a diventare 600
entro il 2004.
UNICREDITO
ITALIANO HA PRESENTATO 1CITY.BIZ
UniCredito Italiano ha presentato il nuovo progetto per la costruzione di
comunità virtuali di imprese, denominato 1city.biz, la città dell'impresa,
che è stato realizzato con la collaborazione di partner industriali e
tecnologici come ERG Petroli, primo gruppo petrolifero indipendente
italiano, e Oracle, leader mondiale nella fornitura di soluzioni software
per l'e-business. Con 1city.biz, in sostanza, è possibile creare e gestire
mercati elettronici nei quali le imprese pubbliche o private possono
organizzare i propri rapporti commerciali ottimizzando i processi di
business e riducendo tempi e costi del processo di acquisto e vendita di
beni e servizi. Digitando l'indirizzo internet http://www.1city.biz/ è
possibile constatare che 1city.biz si rivolge alle medie e grandi imprese,
offrendo strumenti in grado di garantire ottimizzazione ed efficienza nei
processi di negoziazione tra imprese e servizi finanziari, di scouting e di
system integration correlati. Alessandro Profumo, amministratore delegato di
UniCredito Italiano, nel corso della presentazione di 1city.biz ha affermato
che " ... si tratta di una modalità di business per molti versi ancora
in costruzione, con ampi spazi di sviluppo e trend di crescita previsti
estremamente interessanti ...". "Grazie all'esperienza maturata
con i-Faber, UniCredito è oggi in una posizione unica per contribuire alla
definitiva affermazione dei mercati virtuali. In questo ambito - ha
proseguito Profumo - abbiamo scelto di rivolgerci a un target diverso da
quello identificato da molti marketplace operanti attualmente in Italia, che
hanno costruito i loro progetti sulle esigenze della piccola impresa. Le
medie e grandi realtà del tessuto imprenditoriale italiano sono quelle più
pronte all'utilizzo di strumenti che non cambiano il modo di fare business,
ma lo supportano velocizzando i processi e spesso generando consistenti
benefici economico-finanziari". Paolo Cederle, amministratore delegato
di i-Faber, ha, a sua volta, precisato che "... abbiamo scelto la
parola chiave 'City' perché il progetto è strutturato come una vera e
propria "città dell'impresa": aperta, democratica, dinamica e
soprattutto attraversata da una molteplicità di soggetti e percorsi diversi
che, incrociandosi, accrescono le potenzialità di ognuno". "Nella
1city.biz di UniCredito Italiano è possibile fruire di servizi finanziari
mirati come il factoring oppure utilizzare strumenti avanzati di qualifica e
ricerca della controparte sempre come supporto alle negoziazioni".
"Il futuro di questo modello di business vede all'interno dei mercati
virtuali una sempre maggiore presenza di grandi attori che, pur con un
numero relativamente ridotto di transazioni, muoveranno grandi quantità di
denaro", ha precisato Fabio Bolognini, responsabile Direzione Corporate
di UniCredito Italiano. In 1city.biz, gli utenti potranno operare in due
tipologie fondamentali di mercati: la compravendita di beni e servizi
indiretti, quali forniture per ufficio (informatica, arredi, consumabili,
ecc.) e servizi generali (marketing, trasporti, sicurezza, ecc.), mercato
direttamente promosso da UniCredit, e la compravendita di beni e servizi per
la manutenzione e la riparazione dell'impiantistica industriale, promosso e
gestito da Erg. Due mercati orizzontali, quindi, che vanno a coprire le
esigenze di acquisto di più settori industriali, ai quali verranno forniti
servizi mirati di supporto alle transazioni.
INAIL:
OBBLIGO ASSICURATIVO PER I SOCI E GLI AMMINISTRATORI
LInail con la circolare n. 22 del 28 marzo 2002, consultabile sul sito
dell'Istituto assicuratore all'indirizzo internet www.inail.it, ha fornito
alcune precisazioni in merito all'obbligo assicurativo per soci ed
amministratori di società. Di seguito sintetizziamo la posizione
dell'istituto in merito alle varie casistiche in essere A decorrere dal 16
marzo 2000, l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/00 ha esteso l'obbligo
assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sostanzialmente
coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale", e che
prestano una delle attività rischiose previste dall'art. 1 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 1124/65, alle quali va aggiunta la conduzione
personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento
delle proprie mansioni. Il socio amministratore è da assicurare ai sensi
dell'art. 4, n. 7), T.U. cit., se esercita, in qualità di socio
"dipendente funzionale" della società, un'attività rischiosa
prevista dall'art. 1, T.U., a nulla rilevando ai fini descritti, lo
svolgimento delle funzioni di amministratore, in presenza di attività già
assicurata. Come previsto dalla circolare dell'Inail 11 aprile 2000, n. 32,
in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, è
ritenuta sufficiente l'apertura del solo rapporto assicurativo derivante
dall'attività di socio che intrattiene un rapporto di "dipendenza
funzionale" a norma dell'art. 4, n. 7), T.U., con il conseguente
assorbimento dell'attività di amministratore. Anche il socio amministratore
unico che presta, altresì, una delle attività rischiose previste dall'art.
1 del Testo Unico citato, è tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail ai
sensi dell'art. 4, n. 7), T.U. Naturalmente deve essere accertata in
concreto l'esistenza del predetto rapporto di "dipendenza
funzionale" fra socio ed organismo sociale. In linea generale, allorché
una stessa persona svolga attività rischiosa protetta sotto il profilo
infortunistico sia in veste di socio unico, sia di amministratore unico, è
da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo, salvo verifiche in
concreto dell'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale".
L'amministratore non socio è da assicurare in qualità di lavoratore
parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche
attività rischiose richiamate dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/00.
Tuttavia, come chiarito con circolare n.105/E del 12 dicembre 2001
dell'Agenzia delle Entrate, gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori
commercialisti in qualità di amministratori di società od enti non danno
luogo ad obbligo assicurativo nella forma della
"parasubordinazione", rientrando i compensi nell'ambito del lavoro
autonomo. L'amministratore unico che non svolge attività lavorativa in
qualità di socio non è soggetto all'obbligo assicurativo previsto
dall'art. 4, n. 7), T.U. cit.. Al riguardo, in considerazione della sua
peculiare posizione di vertice dell'organismo sociale, nemmeno è
applicabile la tutela prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n.
38/2000, a meno che egli debba attenersi ad un mandato conferitogli
dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in
ordine all'attività svolta ed in presenza dello svolgimento di una
specifica attività rischiosa. I soci che prestano collaborazioni coordinate
e continuative nell'interesse della società di cui sono soci rientrano
nella previsione dell'art. 4, n. 7), T.U., allorché svolgano attività
protette sotto il profilo infortunistico in conformità all'art. 1, stesso
T.U.
INPS:
AGGIORNAMENTO CODICI DA INDICARE SUI QUADRI B, C E D DELLA DENUNCIA MENSILE
DM 10/2
L'Inps con la circolare n. 73 del 10 aprile 2002 ha provveduto a redigere
l'elenco, aggiornato al 31 marzo u.s. dei codici da utilizzare per la
compilazione dei quadri B,C e D della denuncia mensile DM 10/2.Gli
aggiornamenti riguardano tutte le circolari emesse dall'Inps, comprese tra
la circolare n. 175 del 24 settembre 2001 fino alla circolare n. 63 del 27
marzo 2002. Il testo della circolare n. 73/02 è consultabile sul sito
dell'Istituto previdenziale all'indirizzo internet www.inps.it
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