NOTIZIARIO
MARKETPRESS
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GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
15 LUGLIO 2002
pagina 6
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IL
PORTALE ITALIANO AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Digitando
l'indirizzo internet www.italia.gov.it
si accede al portale italiano al servizio del cittadino. Il sito è una
iniziativa del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, in
collaborazione con le Amministrazioni e gli Enti che erogano servizi ai
cittadini, per realizzare un punto unitario di accesso intuitivo e rapido
alle informazioni e ai servizi disponibili in rete. Il sito si articola
sostanzialmente in tre aree. La prima, "eventi della vita", offre
tutte le informazioni e i servizi pubblici organizzati intorno al
visitatore, alla sua famiglia, alla vita di tutti i giorni, per studiare,
lavorare, viaggiare, divertirsi e mantenersi in salute. La seconda,
"L'amministrazione dalla a alla z" permette di trovare facilmente
il servizio e le informazioni che servono, con i passi da fare, i documenti
da presentare, l'ufficio in cui andare, gli indirizzi, gli orari e i
riferimenti giusti. La terza, "Le tue guide", presenta l'intero
mondo dei servizi pubblici organizzati per temi: tanti vademecum a
disposizione del visitatore per conoscere meglio i diritti e doveri di
cittadino.
CAMERA
DI COMMERCIO DI MILANO: 232.405,00 EURO PER LO SVILUPPO
DELL'INFORMATIZZAZIONE E DEI SITI WEB/E-BUSINESS.
A richiesta di un nostro lettore ritorniamo su questo argomento, già
trattato. Possono usufruire dell'agevolazione le piccole e medie imprese del
settore del commercio con sede e/o unità operativa nella provincia di
Milano. Sono ammesse al contributo le spese sostenute dalle aziende nel
corso del corrente anno relative a per l'informatizzazione e per la
realizzazione Siti Web/e-business. Per quanto riguarda l'informatizzazione
sono riconoscibili le spese sostenute per acquisti di sistemi informatici di
gestione nuovi di fabbrica (hardware e software), acquisti per l'adeguamento
strumentale e tecnologico del sistema informativo per la gestione di
impresa, licenze d'uso, costi per la connessione in rete locale di personal
computer e server, costi per la connessione ad Internet (escluso il mero
abbonamento), formazione di operatori appartenenti al personale interno
sull'utilizzo di sistemi informatici. Precisiamo che sono considerati
operatori: il titolare, i soci di società di persone, i coadiutori
familiari degli stessi e i dipendenti, le cui qualifiche funzionali
all'interno dell'azienda siano adeguatamente documentate. Le spese sostenute
per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a Euro 3.000,00
al netto di Iva. Per quanto riguarda, invece, la realizzazione Siti
Web/e-business sono riconoscibili le spese sostenute per l'acquisto di
hardware dedicato, l'acquisto e sviluppo di software dedicato, i costi per
la connessione ad Internet (escluso il mero abbonamento) e per la fornitura
di servizi di housing, hosting ecc solo per il 1° anno, per la
registrazione del dominio Web, per l'iscrizione del sito su motori di
ricerca, per i servizi Internet di e-business (Shopping cart, transazioni on
line con carte di credito, realizzazione di listini e proposte di prodotti e
servizi la cui transazione può anche non avvenire on line, ecc...) nonché
le spese sostenute per la progettazione, la realizzazione, la gestione,
l'aggiornamento del sito web e la progettazione di cataloghi on line
collegati al sito Web e per la formazione di operatori appartenenti al
personale interno sull'utilizzo di Internet e delle applicazioni di
e-business. Anche in questo caso sono considerati operatori il titolare, i
soci di società di persone, i coadiutori familiari degli stessi e i
dipendenti, le cui qualifiche funzionali all'interno dell'azienda siano
adeguatamente documentate. Le spese sostenute per questo tipo di intervento
non devono risultare inferiori a Euro 5.000,00 al netto di Iva. Ciascuna
impresa può presentare domanda solo ed esclusivamente ad uno dei due
interventi sopra indicati. L'agevolazione della camera di commercio è un
contributo pari al 35% delle spese riconosciute ammissibili, comprese le
spese per la formazione del personale, al netto di IVA, con un limite
massimo Euro 4.000,00 per ciascuna impresa, per quanto riguarda l'intervento
per l'informatizzazione e pari al 40%, delle spese riconosciute ammissibili,
comprese le spese per la formazione del personale, al netto di IVA, con un
limite massimo di Euro 8.300,00 per ciascuna impresa, per quanto riguarda
l'intervento per i "Siti Web/E-business". I contributi assegnati
sulla base del presente bando sono concessi secondo le modalità del regime
de minimis. Le domande, redatte su apposito modulo reperibile nel sito della
Camera di Commercio di Milano www.mi.camcom.it/prom_int, devono essere
inoltrate alla Camera stessa entro il 31 dicembre 2002.
SICUREZZA
2002: LA SICUREZZA DOMESTICA
Con il prestigioso patronato della Regione e il patrocinio del Comune (è in
corso analoga richiesta anche al Ministero) dal 20 al 23 novembre 2002 a
Fiera Milano si svolgerà SICUREZZA 2002, la manifestazione, organizzata da
INTEL S.r.l. e promossa da ANCISS, l'Associazione Italiana Sicurezza e
Automazione Edifici che aderisce a Federazione ANIE. L'edizione di
quest'anno dedicherà particolare attenzione, oltre che ai tradizionali
settori della security e dell'antincendio, anche alla sicurezza dei dati, ai
servizi di intelligence (con prodotti per lo spionaggio e il
controspionaggio) ed alla sicurezza domestica. Nel corso dell'undicesima
edizione di SICUREZZA 2002 INTEL S.r.l. e ANIE-ANCISS presenteranno
"Dai sicurezza alla tua casa", una guida pratica alla protezione
anticrimine dell'abitare. La guida illustra le tecnologie elettroniche, le
difese passive, i servizi e i comportamenti di prevenzione del crimine e si
propone di fornire agli utenti finali le prime informazioni sulle soluzioni
che possono consentire di vivere con più tranquillità nella propria
abitazione. Il manuale, con un linguaggio divulgativo e mediante l'ausilio
di disegni, spiega quali sono i più efficaci dispositivi anticrimine e
quali procedure seguire per tenere sempre alto il livello della protezione
domestica. "Dai sicurezza alla tua casa" fornisce utili
suggerimenti anche relativi alla scelta di impianti ANti intrusione,
dispositivi di invio dell'allarme, impianti di videosorveglianza,
collegamenti alle forze dell'ordine e agli istituti di vigilanza, polizze
assicurative, tapparelle, inferriate, porte blindate, serrature di
sicurezza, casseforti. Suggerisce, inoltre, di utilizzare solo prodotti e
installatori certificati, che garantiscano qualità e affidabilità.
"Dai sicurezza alla tua casa" è stato realizzato in
collaborazione con ACICA (Associazione Costruttori Italiani Casseforti),
ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), AssVigilanza
(Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza), CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano), ERSI (Esperti Riferme e Serrature Italia), IMQ (Istituto Italiano
Marchio di Qualità), Unione Nazionale Consumatori.
ACCORDO
TRA LA SVIZZERA E L'UNIONE EUROPEA IN MATERIA PREVIDENZIALE
L'Inps con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002, consultabile sul sito
dell'Istituto previdenziale all'indirizzo internet www.inps.it, ha fornito
le istruzioni per le prestazioni applicative in merito all'accordo, entrato
in vigore il 1° giugno 2002, fra la Unione europea e i suoi Stati membri,
da un lato, e la Svizzera, dall'altro lato, sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'approvazione della Legge n. 364/00. L'accordo ha lo
scopo di garantire la parità di trattamento, la determinazione della
legislazione applicabile, la totalizzazione, per l'acquisizione e il
mantenimento del diritto alle prestazioni, il pagamento delle prestazioni
alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti e la
reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa fra le autorità e le
istituzioni. Con decorrenza dal 1° giugno 2002 per quanto il diritto e il
calcolo delle pensioni si applicano tutte le norme comunitarie
amministrative ed operative. In particolare, per quanto riguarda le domande
di pensione a favore di persone che possono far valere periodi contributivi
svizzeri, già presentate, ma non ancora definite all'entrata in vigore
dell'accordo, viene effettuata una doppia liquidazione, vale a dire in base
alla preesistente convenzione italo - svizzera ed in base alla normativa
comunitaria per i periodi successivi al giugno 2002. Le norme di
trasferimento di contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana,
poi, potranno essere accolte, in presenza dei requisiti previsti, solo se
presentate prima del 1° giugno 2002. La modulistica attuale sarà,
naturalmente, rivista, ma per le domande di pensione con decorrenza dal 1°
giugno 2002 saranno ancora utilizzati anche per i rapporti con la Svizzera i
formulari in uso.
SOLTANTO
I MARCHI AVENTI CARATTERE DISTINTIVO PER LA LORO NATURA O PER L'USO CHE NE
E' STATO FATTO SONO ADATTI A DISTINGUERE I PRODOTTI CUI SI RIFERISCONO DA
QUELLI DI ALTRE IMPRESE E POSSONO QUINDI ESSERE REGISTRATI
La Corte di giustizia con la sentenza del 18 giugno 2002 pronunciata nella
causa C-299/99 tra Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer
Products Ltd ha affermato che soltanto i marchi aventi carattere distintivo
per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto sono adatti a
distinguere i prodotti cui si riferiscono da quelli di altre imprese e
possono quindi essere registrati. La Corte ha anche affermato che un segno
può essere, tuttavia, escluso dalla registrazione quando si dimostri che le
caratteristiche essenziali del prodotto sono attribuibili esclusivamente al
risultato tecnico. Nel 1966 la Philips ha creato un nuovo tipo di rasoio
elettrico con tre testine rotanti, disposte a triangolo equilatero. Nel 1985
essa ha depositato, conformemente alla legge britannica, un marchio
consistente nella rappresentazione grafica della forma e della
configurazione della parte superiore di tale rasoio. La Remington, una
società concorrente, ha iniziato a fabbricare e a commercializzare nel
Regno Unito, nel 1995, un rasoio con una configurazione simile a quella
utilizzata dalla Philips. La controversia ha avuto origine dall'azione per
violazione del diritto di marchio promossa dalla Philips contro la Remington.
Quest'ultima ha sollecitato l'annullamento del marchio registrato dalla
Philips per il motivo che il segno ivi incorporato non aveva carattere
distintivo. La Court of Appeal (England & Wales) ha adito la Corte di
giustizia con riguardo all'interpretazione della direttiva in materia di
marchi di impresa. Tale direttiva elenca, tra l'altro, gli impedimenti alla
registrazione o i motivi di nullità dei marchi. Il giudice nazionale ha
chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva su tre aspetti.
Primo aspetto Se esista una categoria di marchi la cui registrazione possa
essere rifiutata in quanto non sono adatti a distinguere i prodotti del
titolare del marchio da quelli di altre imprese, anche se hanno un carattere
distintivo acquisito attraverso l'uso. La Corte ha ricordato che la
direttiva fissa due condizioni affinché un segno possa costituire un
marchio di impresa: occorre che, da un lato, esso possa essere riprodotto
graficamente e che, dall'altro, sia adatto a distinguere i prodotti di
un'impresa da quelli di altre imprese. Secondo la direttiva sono esclusi
dalla registrazione, o possono essere dichiarati nulli, tra l'altro, i
marchi di impresa privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i
marchi composti esclusivamente da indicazioni divenute di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio. Tuttavia
tale regola è attenuata dal fatto che un segno può, a seguito dell'uso che
ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo che inizialmente non
possedeva. E' dunque l'uso ad attribuire al segno il carattere distintivo,
condizione della sua registrazione. Tuttavia la direttiva prevede anche il
divieto di registrazione dei segni che non possono costituire un marchio. La
Corte ha rilevato che, con tale divieto, la direttiva mira ad escludere
dalla registrazione i segni che non soddisfano la seconda condizione per la
registrazione di un marchio. Ne consegue che soltanto i marchi aventi
carattere distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto
sono adatti a distinguere i prodotti cui si riferiscono dai prodotti di
altre imprese e possono dunque essere registrati. Secondo aspetto Se il
fatto che il pubblico interessato associ la forma del prodotto ad un preciso
fabbricante credendo che tutti i prodotti aventi tale forma provengano da
quest'ultimo sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere
distintivo che ne permetterebbe allora la registrazione in quanto marchio.
La Corte, in merito, ha ricordato che il giudice nazionale, qualora ritenga
che almeno una frazione significativa dei consumatori o del pubblico
interessato identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da
un'impresa determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione per
la sua registrazione è soddisfatta. Tuttavia, conformemente alla sua
giurisprudenza, la Corte ha precisato che tali circostanze non possono
essere dimostrate sulla base di dati generali ed astratti, ma devono tener
conto dell'aspettativa di un consumatore medio della categoria dei prodotti
in questione. Inoltre, l'identificazione del prodotto come proveniente da
un'impresa determinata dev'essere effettuata grazie all'uso del marchio in
quanto marchio. Terzo aspetto Se sia possibile escludere un segno dalla
registrazione qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma
del prodotto sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, o, al
contrario, se sia possibile accettare tale registrazione quando vi siano
altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico. La
Corte ha sottolineato che la direttiva enumera esaurientemente gli
impedimenti alla registrazione dei segni relativi alla forma di un prodotto.
Scopo di siffatti impedimenti è evitare che il diritto di marchio finisca
per conferire al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche
utilizzabili da parte di concorrenti. Pertanto, la direttiva è intesa a
rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali
svolgono una funzione tecnica e, quindi, a non impedire ai concorrenti di
offrire un prodotto incorporante detta funzione, o, almeno, di scegliere una
soluzione tecnica incorporante tale funzione. La norma comunitaria persegue
dunque una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma di
questo tipo possa essere liberamente utilizzata da tutti. Quanto
all'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato
tecnico che condurrebbe ad accettare la registrazione del segno, la Corte ha
rilevato che nessun elemento letterale della direttiva consente di
raggiungere detta conclusione. Trattandosi di questioni pregiudiziali, ora
spetta al giudice nazionale di applicare al caso di specie l'interpretazione
della legislazione comunitaria operata dalla Corte di giustizia.
PER
RAGIONI DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DI GARANZIA DI UNA CONCORRENZA
LEALE, IL "FALSO" PARMIGIANO PRODOTTO IN ITALIA NON PUO' GODERE
DELLA PROTEZIONE AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI DENOMINAZIONI
D'ORIGINE
La Corte di giustizia con la sentenza del 25 giugno 2002 pronunciata nel
procedimento penale C-66/00 a carico di Dante Bigi ha affermato che al
formaggio prodotto dal sig. Bigi in Italia non si applica il regime
transitorio di deroga di cui al regolamento sulle DOP, il quale riguarda
unicamente i prodotti originari di Stati membri diversi da quello che ha
chiesto la registrazione della DOP interessata. Il sig. Bigi, rappresentante
dell'impresa Nuova Castelli S.p.A., è stato sottoposto a procedimento
penale dinanzi al Tribunale di Parma, su denuncia del Consorzio del
Parmigiano Reggiano, per avere prodotto un formaggio grattugiato, essiccato,
pastorizzato e in polvere, preparato con una miscela di vari tipi di
formaggi, che non rispetta il disciplinare della denominazione d'origine
protetta (DOP) "Parmigiano Reggiano" (in vigore dal 1996) e la cui
vendita è vietata in Italia. Questo formaggio, destinato ad essere venduto
esclusivamente al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia, reca
un'etichetta che mette in evidenza la parola "parmesan" e che
indica con chiarezza la sua vera origine. Il regime di protezione
comunitaria delle denominazioni d'origine, istituito con regolamento del
Consiglio del 1992, prevede che, dal momento in cui una DOP è stata
registrata, è vietato in linea di principio qualsiasi uso di tale
denominazione per prodotti non conformi al relativo disciplinare. Questo
regime prevede parimenti alcune misure transitorie di deroga: gli Stati
membri possono consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per
prodotti non conformi: l'impresa che ha legalmente posto in commercio detti
prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni
precedenti la data della registrazione può ancora farlo per altri 5 anni,
purché l'etichetta indichi con chiarezza la vera origine del prodotto. Ciò
al fine di permettere ai produttori che utilizzano denominazioni siffatte da
lungo tempo di disporre di un periodo di adattamento che eviti loro danni,
pur tutelando nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale.
Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in
merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina
l'ambito dei prodotti non conformi. Oltre all'Italia, la Germania, la
Grecia, l'Austria, nonché la Francia e il Portogallo hanno presentato
osservazioni in questo procedimento. In risposta ad un'obiezione sollevata
dalla Germania, la Corte di giustizia ha sottolinea che è tutt'altro che
evidente che la denominazione "parmesan" sia divenuta generica. La
Corte ha quindi esaminato se il regime transitorio possa essere applicato ai
prodotti non conformi alla DOP, originari dello Stato membro che ne ha
ottenuto la registrazione. Essa si basa sullo scopo del regime di deroga e
ricorda che la sua attuazione dipende dalla volontà di ciascuno Stato
membro di mantenere, sul suo territorio, per un periodo limitato e a
determinate condizioni, il regime nazionale precedente alla protezione
comunitaria. La Corte ha dichiarato che questo regime di deroga riguarda
unicamente le DOP ottenute mediante procedura semplificata (la quale
presuppone che i prodotti fossero già protetti legalmente nello Stato,
anche prima della protezione comunitaria) e ne godano solamente i prodotti
originari di Stati diversi da quello che ne ha chiesto la registrazione. Una
volta che uno Stato membro ha chiesto la registrazione di una denominazione
DOP, i prodotti non conformi al disciplinare relativo a tale denominazione
non possono essere legalmente immessi sul mercato nazionale. Non solo: essi
non possono nemmeno essere posti in commercio in altri Stati membri, poiché
ciò pregiudicherebbe la protezione del consumatore e una concorrenza leale.
Infatti, la semplice indicazione della vera origine del prodotto non
conforme alla DOP potrebbe comunque indurre in errore il consumatore. Il
prodotto, posto in commercio in uno Stato diverso da quello che ha chiesto
la registrazione della DOP da un'impresa dello Stato d'origine del prodotto
DOP, apparirebbe come un prodotto coperto dalla registrazione, ma non
corrisponderebbe alla DOP. Tale indicazione dell'origine potrebbe anche
generare, a vantaggio del fabbricante del prodotto non conforme, su un
mercato diverso da quello del prodotto DOP, condizioni di concorrenza sleale
a svantaggio di altri produttori. Di conseguenza, secondo la Corte di
Giustizia il sig. Bigi non può avvalersi del regime transitorio di deroga.
Per i prodotti non conformi, elaborati in paesi diversi da quello d'origine
della DOP ed entro i limiti del regime di deroga, il regime transitorio di
deroga non può portare a porli liberamente in commercio nello Stato membro
che ne ha chiesto la registrazione ed essi potrebbero eventualmente essere
posti in commercio negli altri Stati, purché ciascuno lo consenta e vengano
rispettate le altre condizioni indicate nel regolamento relativo alla
etichettatura ed ai termini.
SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE: PRESENTATO IL PIANO DI LEGISLATURA
Sul sito Internet del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
digitando l'indirizzo internet www.innovazione.gov.it/ita/news/linneguida.shtml
è possibile consultare il testo integrale della "Linee guida del
Governo per lo sviluppo della Società dell'Informazione nella
legislatura", che il Ministro Stanca ha presentato al Consiglio dei
Ministri. Il documento si concentra su due linee di azione, l'una
finalizzare al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica
amministrazione, facendo leva sull'innovazione tecnologica, e l'altra allo
stimolo dello sviluppo, diffondendo le nuove tecnologie. Per quanto riguarda
l'e-government, il piano del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
prevede azioni nel campo della pubblica amministrazione centrale, nel campo
degli enti locali e nel campo delle infrastrutture. Nel settore
dell'amministrazione centrale sono stati identificati i seguenti obiettivi:
- 37 servizi prioritari delle amministrazioni centrali disponibili online,
accessibili in maniera sicura attraverso 30 milioni di carta d'identità
elettronica/carta nazionale dei servizi, e con sistemi predisposti al
riconoscimento della firma digitale; - incremento significativo
dell'efficienza interna alla pubblica amministrazione, con 4 miliardi di
euro di acquisti realizzati via eProcurement, e mandati completamente
automatizzati; - risorse umane valorizzate in maniera efficiente, attraverso
una massiccia diffusione dell'alfabetizzazione informatica e dell'eLearning.
Nel settore delle amministrazioni locali, le principali direttrici di
intervento sono due: - lancio di bandi di gara, utilizzando il fondo
straordinario di 250 milioni di euro derivante dalle licenze UMTS,
focalizzati sul finanziamento dei servizi prioritari e dell'infrastruttura
necessaria; - promozione dei 10 obiettivi di legislatura presso le
amministrazioni locali. Le iniziative nel campo delle infrastrutture
riguardano, tra le altre: - realizzazione di un'infrastruttura integrata di
pagamento elettronico, che permetta di effettuare transazioni con la
pubblica amministrazione secondo modalità tecniche (carte di
debito/credito, addebiti su conti correnti o postali) sicure e certificate;
- valorizzazione del patrimonio informativo (disponibilità di banche dati);
- definizione piano di sicurezza ICT, con iniziative di individuazione
standard di sicurezza, modalità di certificazione e responsabilità. Per
quanto riguarda gli interventi sul sistema Paese, le iniziative individuate
nel documento sono le seguenti: - sviluppo del capitale umano attraverso
azioni specifiche di alfabetizzazione digitale che riguardano, tra le altre,
diffusione delle nuove tecnologie nelle scuole e nelle università, corsi
per la patente informatica e adozione del programma PC per i dipendenti; -
diffusione delle infrastrutture di banda larga per la connessione ad alta
velocità alle reti di telecomunicazione attraverso: un piano di sostegno
della domanda pubblica per la creazione di reti ad alta velocità in tutti
gli edifici pubblici e le scuole; interventi di incentivazione fiscale e
finanziaria agli operatori privati (tra questi la creazione di un fondo di
cofinanziamento, finanziamenti a tasso agevolato, detassazione degli
investimenti, compensazione dei crediti d'imposta, soppressione progressiva
del contributo ex canone di concessione, diminuzione delle aliquote iva); -
diffusione della firma digitale; - introduzione di strumenti di finanza
innovativa per sostenere l'high tech e l'utilizzo della leva fiscale per
favorire la ricerca e l'innovazione nel settore dell'information and
communication technology; - elaborazione di un codice per la società
dell'informazione con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la
normativa di settore; - sostegno alle piccole e medie imprese e ai distretti
industriali impegnati nell'introduzione di nuove tecnologie attraverso
azioni di: supporto alla formazione delle professionalità informatiche;
promozione sul territorio di nuove applicazioni e servizi digitali di
eGovernment (eProcurement, firma digitale); facilitazione dell'accesso al
mercato della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi;
ottimizzazione del circuito dei pagamenti; sviluppo di sistemi logistici;
adozione di politiche per la sicurezza delle transazioni; promozione di un
sistema nazionale di autocertificazione dei siti; definizione di codici di
condotta di concerto con le associazioni imprenditoriali; realizzazione di
un servizio per la risoluzione tempestiva delle controversie on line.
MANGIO
SANO, INFORMATO E SODDIFATTO
Questo è stato lo slogan della Campagna "Educare alla Sicurezza
Alimentare", promossa dall'Unione europea in tutti i 15 Paese membri,
le cui attività in Italia si sono svolte a partire dal dicembre 2001 e si
concluderanno ufficialmente il 31 luglio 2002. Digitando l'indirizzo
internet www.mangiosano.org è possibile trovare tutte le informazioni ed i
contenuti della Campagna, che, svolta nell'ambito delle scuole italiane, ha
coinvolto i ragazzi da 6 a 18 anni ed è stata apprezzata dal 95% dei
docenti, di cui ben l'82% intende svolgere il prossimo anno programmi di
educazione alimentare. MANGIO SANO, INFORMATO E SODDIFATTO sottolinea il
valore assertivo e di coinvolgimento diretto del destinatario della
comunicazione ed esprime l'esigenza primaria del consumatore che,
innanzitutto, deve essere garantito sulla sicurezza degli alimenti. Tale
slogan evidenzia il ruolo attivo del consumatore, che condivide, con gli
altri attori della filiera, la responsabilità della sicurezza alimentare
(da un'adeguata informazione derivano, infatti, consapevolezza e conoscenza)
e significa anche che il piacere, il gusto e la soddisfazione di quanto si
mangia sono elementi fondamentali del processo di educazione ad una corretta
alimentazione ed alla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda il nostro
Paese la campagna è stata curata dall'Associazione Consumatori Utenti (ACU),
che è fondata nel 1984 con la sigla Agrisalus per dar seguito ad un'attività
di informazione tecnico scientifica avviata nel 1976 da un comitato
nazionale di esperti. Dal gennaio 1998 l'ACU è iscritta nell'anagrafe
nazionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e dal 14
ottobre 1999 è un'associazione legalmente riconosciuta per la difesa dei
consumatori e degli utenti. L'ACU, che non ha scopo di lucro, persegue,
infatti, solo ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
della tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, con divieto
di svolgere attività diverse. L'Associazione è stata la prima
organizzazione italiana ad aderire a Consumers International, l'associazione
mondiale che rappresenta i consumatori organizzati presso l'ONU e gli altri
organismi internazionali.
E-GOVERNMENT:
PUBBLICATO IL SECONDO STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ON LINE
Sul sito web della Dg Information Society della Commissione Europea può
essere consultato l'ultimo studio (aprile 2002) sulle amministrazioni on
line, realizzato da Cap Gemini per conto della Commissione Europea, che
mostra un sensibile miglioramento rispetto alla prima rilevazione (ottobre
2001). La percentuale di servizi interattivi disponibili on line, infatti,
è salita dal 45% al 55%. Lo studio ha preso in esame 20 servizi pubblici di
base (12 servizi rivolti al cittadino e 8 alle imprese) nei 15 stati membri
dell'Unione europea, nonché in Islanda, Norvegia e Svizzera. In generale, i
servizi svolti a favore delle imprese sono più sviluppati rispetto a quelli
effettuati a favore del cittadino (68% contro 47%). Tra le categorie
analizzate figurano i servizi legati alla remunerazione (fisco, contributi
sociali) sono i più sviluppati (79%), seguiti dai servizi di registrazione
(es. per auto e imprese) e da quelli di rimborso (es. previdenza sociale).
Tra i servizi meno disponibili sul web figurano quelli di rilascio di
documenti e autorizzazioni (es. patente, passaporto), che sono il 41%).
L'Italia, con il suo 51% dei servizi on line, contro il 39% della
rilevazione precedente, si colloca ora circa a metà classifica tra i Paesi
europei, dopo Irlanda, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Francia, Spagna,
Portogallo e Grecia e prima di Islanda, Austria, Germania, Belgio, Olanda,
Svizzera e Lussemburgo. Secondo il documento, la sfida principale è ancora
quella di passare dall'uso del web come sistema informativo a sistema
transazionale, orientato alla soddisfazione degli utenti, sia cittadini che
imprese. Per realizzare ciò è richiesto un maggiore coordinamento tra le
amministrazioni dei Governi, sia a livello nazionale che europeo, che si può
realizzare, ad esempio, attraverso la semplificazione delle procedure e le
riforme del back office.
STELLE
AL MERITO DEL LAVORO PER L'ANNO 2003
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare
con cui ha fornito le necessarie istruzioni per il conferimento delle
"Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2003, in base alla
disciplina normativa prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143. Le
domande debbono essere presentate alle Direzioni Regionali del Lavoro entro
il 31 ottobre 2002, corredate dall'autocertificazione di nascita ed
autocertificazione di cittadinanza italiana (Legge 15 maggio 1997, n. 127,
attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino
alla data della proposta o del pensionamento, attestato di perizia,
laboriosità e condotta morale in azienda, curriculum vitae. Le proposte
eventualmente presentate negli anni precedenti debbono essere rinnovate. La
data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° Maggio 2003. XXX
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