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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail

scottigio@tin.it

 

LUNEDI'
15 LUGLIO  2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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IL PORTALE ITALIANO AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

Digitando l'indirizzo internet www.italia.gov.it  si accede al portale italiano al servizio del cittadino. Il sito è una iniziativa del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, in collaborazione con le Amministrazioni e gli Enti che erogano servizi ai cittadini, per realizzare un punto unitario di accesso intuitivo e rapido alle informazioni e ai servizi disponibili in rete. Il sito si articola sostanzialmente in tre aree. La prima, "eventi della vita", offre tutte le informazioni e i servizi pubblici organizzati intorno al visitatore, alla sua famiglia, alla vita di tutti i giorni, per studiare, lavorare, viaggiare, divertirsi e mantenersi in salute. La seconda, "L'amministrazione dalla a alla z" permette di trovare facilmente il servizio e le informazioni che servono, con i passi da fare, i documenti da presentare, l'ufficio in cui andare, gli indirizzi, gli orari e i riferimenti giusti. La terza, "Le tue guide", presenta l'intero mondo dei servizi pubblici organizzati per temi: tanti vademecum a disposizione del visitatore per conoscere meglio i diritti e doveri di cittadino. 

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: 232.405,00 EURO PER LO SVILUPPO DELL'INFORMATIZZAZIONE E DEI SITI WEB/E-BUSINESS. 
A richiesta di un nostro lettore ritorniamo su questo argomento, già trattato. Possono usufruire dell'agevolazione le piccole e medie imprese del settore del commercio con sede e/o unità operativa nella provincia di Milano. Sono ammesse al contributo le spese sostenute dalle aziende nel corso del corrente anno relative a per l'informatizzazione e per la realizzazione Siti Web/e-business. Per quanto riguarda l'informatizzazione sono riconoscibili le spese sostenute per acquisti di sistemi informatici di gestione nuovi di fabbrica (hardware e software), acquisti per l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo per la gestione di impresa, licenze d'uso, costi per la connessione in rete locale di personal computer e server, costi per la connessione ad Internet (escluso il mero abbonamento), formazione di operatori appartenenti al personale interno sull'utilizzo di sistemi informatici. Precisiamo che sono considerati operatori: il titolare, i soci di società di persone, i coadiutori familiari degli stessi e i dipendenti, le cui qualifiche funzionali all'interno dell'azienda siano adeguatamente documentate. Le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a Euro 3.000,00 al netto di Iva. Per quanto riguarda, invece, la realizzazione Siti Web/e-business sono riconoscibili le spese sostenute per l'acquisto di hardware dedicato, l'acquisto e sviluppo di software dedicato, i costi per la connessione ad Internet (escluso il mero abbonamento) e per la fornitura di servizi di housing, hosting ecc solo per il 1° anno, per la registrazione del dominio Web, per l'iscrizione del sito su motori di ricerca, per i servizi Internet di e-business (Shopping cart, transazioni on line con carte di credito, realizzazione di listini e proposte di prodotti e servizi la cui transazione può anche non avvenire on line, ecc...) nonché le spese sostenute per la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'aggiornamento del sito web e la progettazione di cataloghi on line collegati al sito Web e per la formazione di operatori appartenenti al personale interno sull'utilizzo di Internet e delle applicazioni di e-business. Anche in questo caso sono considerati operatori il titolare, i soci di società di persone, i coadiutori familiari degli stessi e i dipendenti, le cui qualifiche funzionali all'interno dell'azienda siano adeguatamente documentate. Le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a Euro 5.000,00 al netto di Iva. Ciascuna impresa può presentare domanda solo ed esclusivamente ad uno dei due interventi sopra indicati. L'agevolazione della camera di commercio è un contributo pari al 35% delle spese riconosciute ammissibili, comprese le spese per la formazione del personale, al netto di IVA, con un limite massimo Euro 4.000,00 per ciascuna impresa, per quanto riguarda l'intervento per l'informatizzazione e pari al 40%, delle spese riconosciute ammissibili, comprese le spese per la formazione del personale, al netto di IVA, con un limite massimo di Euro 8.300,00 per ciascuna impresa, per quanto riguarda l'intervento per i "Siti Web/E-business". I contributi assegnati sulla base del presente bando sono concessi secondo le modalità del regime de minimis. Le domande, redatte su apposito modulo reperibile nel sito della Camera di Commercio di Milano www.mi.camcom.it/prom_int, devono essere inoltrate alla Camera stessa entro il 31 dicembre 2002. 

SICUREZZA 2002: LA SICUREZZA DOMESTICA 
Con il prestigioso patronato della Regione e il patrocinio del Comune (è in corso analoga richiesta anche al Ministero) dal 20 al 23 novembre 2002 a Fiera Milano si svolgerà SICUREZZA 2002, la manifestazione, organizzata da INTEL S.r.l. e promossa da ANCISS, l'Associazione Italiana Sicurezza e Automazione Edifici che aderisce a Federazione ANIE. L'edizione di quest'anno dedicherà particolare attenzione, oltre che ai tradizionali settori della security e dell'antincendio, anche alla sicurezza dei dati, ai servizi di intelligence (con prodotti per lo spionaggio e il controspionaggio) ed alla sicurezza domestica. Nel corso dell'undicesima edizione di SICUREZZA 2002 INTEL S.r.l. e ANIE-ANCISS presenteranno "Dai sicurezza alla tua casa", una guida pratica alla protezione anticrimine dell'abitare. La guida illustra le tecnologie elettroniche, le difese passive, i servizi e i comportamenti di prevenzione del crimine e si propone di fornire agli utenti finali le prime informazioni sulle soluzioni che possono consentire di vivere con più tranquillità nella propria abitazione. Il manuale, con un linguaggio divulgativo e mediante l'ausilio di disegni, spiega quali sono i più efficaci dispositivi anticrimine e quali procedure seguire per tenere sempre alto il livello della protezione domestica. "Dai sicurezza alla tua casa" fornisce utili suggerimenti anche relativi alla scelta di impianti ANti intrusione, dispositivi di invio dell'allarme, impianti di videosorveglianza, collegamenti alle forze dell'ordine e agli istituti di vigilanza, polizze assicurative, tapparelle, inferriate, porte blindate, serrature di sicurezza, casseforti. Suggerisce, inoltre, di utilizzare solo prodotti e installatori certificati, che garantiscano qualità e affidabilità. "Dai sicurezza alla tua casa" è stato realizzato in collaborazione con ACICA (Associazione Costruttori Italiani Casseforti), ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), AssVigilanza (Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), ERSI (Esperti Riferme e Serrature Italia), IMQ (Istituto Italiano Marchio di Qualità), Unione Nazionale Consumatori. 

ACCORDO TRA LA SVIZZERA E L'UNIONE EUROPEA IN MATERIA PREVIDENZIALE 
L'Inps con la circolare n. 118 del 25 giugno 2002, consultabile sul sito dell'Istituto previdenziale all'indirizzo internet www.inps.it, ha fornito le istruzioni per le prestazioni applicative in merito all'accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002, fra la Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro lato, sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'approvazione della Legge n. 364/00. L'accordo ha lo scopo di garantire la parità di trattamento, la determinazione della legislazione applicabile, la totalizzazione, per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti e la reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa fra le autorità e le istituzioni. Con decorrenza dal 1° giugno 2002 per quanto il diritto e il calcolo delle pensioni si applicano tutte le norme comunitarie amministrative ed operative. In particolare, per quanto riguarda le domande di pensione a favore di persone che possono far valere periodi contributivi svizzeri, già presentate, ma non ancora definite all'entrata in vigore dell'accordo, viene effettuata una doppia liquidazione, vale a dire in base alla preesistente convenzione italo - svizzera ed in base alla normativa comunitaria per i periodi successivi al giugno 2002. Le norme di trasferimento di contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana, poi, potranno essere accolte, in presenza dei requisiti previsti, solo se presentate prima del 1° giugno 2002. La modulistica attuale sarà, naturalmente, rivista, ma per le domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002 saranno ancora utilizzati anche per i rapporti con la Svizzera i formulari in uso. 

SOLTANTO I MARCHI AVENTI CARATTERE DISTINTIVO PER LA LORO NATURA O PER L'USO CHE NE E' STATO FATTO SONO ADATTI A DISTINGUERE I PRODOTTI CUI SI RIFERISCONO DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE E POSSONO QUINDI ESSERE REGISTRATI 
La Corte di giustizia con la sentenza del 18 giugno 2002 pronunciata nella causa C-299/99 tra Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd ha affermato che soltanto i marchi aventi carattere distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto sono adatti a distinguere i prodotti cui si riferiscono da quelli di altre imprese e possono quindi essere registrati. La Corte ha anche affermato che un segno può essere, tuttavia, escluso dalla registrazione quando si dimostri che le caratteristiche essenziali del prodotto sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Nel 1966 la Philips ha creato un nuovo tipo di rasoio elettrico con tre testine rotanti, disposte a triangolo equilatero. Nel 1985 essa ha depositato, conformemente alla legge britannica, un marchio consistente nella rappresentazione grafica della forma e della configurazione della parte superiore di tale rasoio. La Remington, una società concorrente, ha iniziato a fabbricare e a commercializzare nel Regno Unito, nel 1995, un rasoio con una configurazione simile a quella utilizzata dalla Philips. La controversia ha avuto origine dall'azione per violazione del diritto di marchio promossa dalla Philips contro la Remington. Quest'ultima ha sollecitato l'annullamento del marchio registrato dalla Philips per il motivo che il segno ivi incorporato non aveva carattere distintivo. La Court of Appeal (England & Wales) ha adito la Corte di giustizia con riguardo all'interpretazione della direttiva in materia di marchi di impresa. Tale direttiva elenca, tra l'altro, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dei marchi. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva su tre aspetti. Primo aspetto Se esista una categoria di marchi la cui registrazione possa essere rifiutata in quanto non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese, anche se hanno un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso. La Corte ha ricordato che la direttiva fissa due condizioni affinché un segno possa costituire un marchio di impresa: occorre che, da un lato, esso possa essere riprodotto graficamente e che, dall'altro, sia adatto a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Secondo la direttiva sono esclusi dalla registrazione, o possono essere dichiarati nulli, tra l'altro, i marchi di impresa privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio. Tuttavia tale regola è attenuata dal fatto che un segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo che inizialmente non possedeva. E' dunque l'uso ad attribuire al segno il carattere distintivo, condizione della sua registrazione. Tuttavia la direttiva prevede anche il divieto di registrazione dei segni che non possono costituire un marchio. La Corte ha rilevato che, con tale divieto, la direttiva mira ad escludere dalla registrazione i segni che non soddisfano la seconda condizione per la registrazione di un marchio. Ne consegue che soltanto i marchi aventi carattere distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto sono adatti a distinguere i prodotti cui si riferiscono dai prodotti di altre imprese e possono dunque essere registrati. Secondo aspetto Se il fatto che il pubblico interessato associ la forma del prodotto ad un preciso fabbricante credendo che tutti i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo che ne permetterebbe allora la registrazione in quanto marchio. La Corte, in merito, ha ricordato che il giudice nazionale, qualora ritenga che almeno una frazione significativa dei consumatori o del pubblico interessato identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione per la sua registrazione è soddisfatta. Tuttavia, conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte ha precisato che tali circostanze non possono essere dimostrate sulla base di dati generali ed astratti, ma devono tener conto dell'aspettativa di un consumatore medio della categoria dei prodotti in questione. Inoltre, l'identificazione del prodotto come proveniente da un'impresa determinata dev'essere effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio. Terzo aspetto Se sia possibile escludere un segno dalla registrazione qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma del prodotto sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, o, al contrario, se sia possibile accettare tale registrazione quando vi siano altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico. La Corte ha sottolineato che la direttiva enumera esaurientemente gli impedimenti alla registrazione dei segni relativi alla forma di un prodotto. Scopo di siffatti impedimenti è evitare che il diritto di marchio finisca per conferire al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche utilizzabili da parte di concorrenti. Pertanto, la direttiva è intesa a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e, quindi, a non impedire ai concorrenti di offrire un prodotto incorporante detta funzione, o, almeno, di scegliere una soluzione tecnica incorporante tale funzione. La norma comunitaria persegue dunque una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma di questo tipo possa essere liberamente utilizzata da tutti. Quanto all'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico che condurrebbe ad accettare la registrazione del segno, la Corte ha rilevato che nessun elemento letterale della direttiva consente di raggiungere detta conclusione. Trattandosi di questioni pregiudiziali, ora spetta al giudice nazionale di applicare al caso di specie l'interpretazione della legislazione comunitaria operata dalla Corte di giustizia. 

PER RAGIONI DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DI GARANZIA DI UNA CONCORRENZA LEALE, IL "FALSO" PARMIGIANO PRODOTTO IN ITALIA NON PUO' GODERE DELLA PROTEZIONE AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI DENOMINAZIONI D'ORIGINE 
La Corte di giustizia con la sentenza del 25 giugno 2002 pronunciata nel procedimento penale C-66/00 a carico di Dante Bigi ha affermato che al formaggio prodotto dal sig. Bigi in Italia non si applica il regime transitorio di deroga di cui al regolamento sulle DOP, il quale riguarda unicamente i prodotti originari di Stati membri diversi da quello che ha chiesto la registrazione della DOP interessata. Il sig. Bigi, rappresentante dell'impresa Nuova Castelli S.p.A., è stato sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Parma, su denuncia del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per avere prodotto un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con una miscela di vari tipi di formaggi, che non rispetta il disciplinare della denominazione d'origine protetta (DOP) "Parmigiano Reggiano" (in vigore dal 1996) e la cui vendita è vietata in Italia. Questo formaggio, destinato ad essere venduto esclusivamente al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia, reca un'etichetta che mette in evidenza la parola "parmesan" e che indica con chiarezza la sua vera origine. Il regime di protezione comunitaria delle denominazioni d'origine, istituito con regolamento del Consiglio del 1992, prevede che, dal momento in cui una DOP è stata registrata, è vietato in linea di principio qualsiasi uso di tale denominazione per prodotti non conformi al relativo disciplinare. Questo regime prevede parimenti alcune misure transitorie di deroga: gli Stati membri possono consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per prodotti non conformi: l'impresa che ha legalmente posto in commercio detti prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni precedenti la data della registrazione può ancora farlo per altri 5 anni, purché l'etichetta indichi con chiarezza la vera origine del prodotto. Ciò al fine di permettere ai produttori che utilizzano denominazioni siffatte da lungo tempo di disporre di un periodo di adattamento che eviti loro danni, pur tutelando nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale. Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina l'ambito dei prodotti non conformi. Oltre all'Italia, la Germania, la Grecia, l'Austria, nonché la Francia e il Portogallo hanno presentato osservazioni in questo procedimento. In risposta ad un'obiezione sollevata dalla Germania, la Corte di giustizia ha sottolinea che è tutt'altro che evidente che la denominazione "parmesan" sia divenuta generica. La Corte ha quindi esaminato se il regime transitorio possa essere applicato ai prodotti non conformi alla DOP, originari dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione. Essa si basa sullo scopo del regime di deroga e ricorda che la sua attuazione dipende dalla volontà di ciascuno Stato membro di mantenere, sul suo territorio, per un periodo limitato e a determinate condizioni, il regime nazionale precedente alla protezione comunitaria. La Corte ha dichiarato che questo regime di deroga riguarda unicamente le DOP ottenute mediante procedura semplificata (la quale presuppone che i prodotti fossero già protetti legalmente nello Stato, anche prima della protezione comunitaria) e ne godano solamente i prodotti originari di Stati diversi da quello che ne ha chiesto la registrazione. Una volta che uno Stato membro ha chiesto la registrazione di una denominazione DOP, i prodotti non conformi al disciplinare relativo a tale denominazione non possono essere legalmente immessi sul mercato nazionale. Non solo: essi non possono nemmeno essere posti in commercio in altri Stati membri, poiché ciò pregiudicherebbe la protezione del consumatore e una concorrenza leale. Infatti, la semplice indicazione della vera origine del prodotto non conforme alla DOP potrebbe comunque indurre in errore il consumatore. Il prodotto, posto in commercio in uno Stato diverso da quello che ha chiesto la registrazione della DOP da un'impresa dello Stato d'origine del prodotto DOP, apparirebbe come un prodotto coperto dalla registrazione, ma non corrisponderebbe alla DOP. Tale indicazione dell'origine potrebbe anche generare, a vantaggio del fabbricante del prodotto non conforme, su un mercato diverso da quello del prodotto DOP, condizioni di concorrenza sleale a svantaggio di altri produttori. Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizia il sig. Bigi non può avvalersi del regime transitorio di deroga. Per i prodotti non conformi, elaborati in paesi diversi da quello d'origine della DOP ed entro i limiti del regime di deroga, il regime transitorio di deroga non può portare a porli liberamente in commercio nello Stato membro che ne ha chiesto la registrazione ed essi potrebbero eventualmente essere posti in commercio negli altri Stati, purché ciascuno lo consenta e vengano rispettate le altre condizioni indicate nel regolamento relativo alla etichettatura ed ai termini. 

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: PRESENTATO IL PIANO DI LEGISLATURA 
Sul sito Internet del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, digitando l'indirizzo internet www.innovazione.gov.it/ita/news/linneguida.shtml  è possibile consultare il testo integrale della "Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell'Informazione nella legislatura", che il Ministro Stanca ha presentato al Consiglio dei Ministri. Il documento si concentra su due linee di azione, l'una finalizzare al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, facendo leva sull'innovazione tecnologica, e l'altra allo stimolo dello sviluppo, diffondendo le nuove tecnologie. Per quanto riguarda l'e-government, il piano del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie prevede azioni nel campo della pubblica amministrazione centrale, nel campo degli enti locali e nel campo delle infrastrutture. Nel settore dell'amministrazione centrale sono stati identificati i seguenti obiettivi: - 37 servizi prioritari delle amministrazioni centrali disponibili online, accessibili in maniera sicura attraverso 30 milioni di carta d'identità elettronica/carta nazionale dei servizi, e con sistemi predisposti al riconoscimento della firma digitale; - incremento significativo dell'efficienza interna alla pubblica amministrazione, con 4 miliardi di euro di acquisti realizzati via eProcurement, e mandati completamente automatizzati; - risorse umane valorizzate in maniera efficiente, attraverso una massiccia diffusione dell'alfabetizzazione informatica e dell'eLearning. Nel settore delle amministrazioni locali, le principali direttrici di intervento sono due: - lancio di bandi di gara, utilizzando il fondo straordinario di 250 milioni di euro derivante dalle licenze UMTS, focalizzati sul finanziamento dei servizi prioritari e dell'infrastruttura necessaria; - promozione dei 10 obiettivi di legislatura presso le amministrazioni locali. Le iniziative nel campo delle infrastrutture riguardano, tra le altre: - realizzazione di un'infrastruttura integrata di pagamento elettronico, che permetta di effettuare transazioni con la pubblica amministrazione secondo modalità tecniche (carte di debito/credito, addebiti su conti correnti o postali) sicure e certificate; - valorizzazione del patrimonio informativo (disponibilità di banche dati); - definizione piano di sicurezza ICT, con iniziative di individuazione standard di sicurezza, modalità di certificazione e responsabilità. Per quanto riguarda gli interventi sul sistema Paese, le iniziative individuate nel documento sono le seguenti: - sviluppo del capitale umano attraverso azioni specifiche di alfabetizzazione digitale che riguardano, tra le altre, diffusione delle nuove tecnologie nelle scuole e nelle università, corsi per la patente informatica e adozione del programma PC per i dipendenti; - diffusione delle infrastrutture di banda larga per la connessione ad alta velocità alle reti di telecomunicazione attraverso: un piano di sostegno della domanda pubblica per la creazione di reti ad alta velocità in tutti gli edifici pubblici e le scuole; interventi di incentivazione fiscale e finanziaria agli operatori privati (tra questi la creazione di un fondo di cofinanziamento, finanziamenti a tasso agevolato, detassazione degli investimenti, compensazione dei crediti d'imposta, soppressione progressiva del contributo ex canone di concessione, diminuzione delle aliquote iva); - diffusione della firma digitale; - introduzione di strumenti di finanza innovativa per sostenere l'high tech e l'utilizzo della leva fiscale per favorire la ricerca e l'innovazione nel settore dell'information and communication technology; - elaborazione di un codice per la società dell'informazione con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la normativa di settore; - sostegno alle piccole e medie imprese e ai distretti industriali impegnati nell'introduzione di nuove tecnologie attraverso azioni di: supporto alla formazione delle professionalità informatiche; promozione sul territorio di nuove applicazioni e servizi digitali di eGovernment (eProcurement, firma digitale); facilitazione dell'accesso al mercato della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi; ottimizzazione del circuito dei pagamenti; sviluppo di sistemi logistici; adozione di politiche per la sicurezza delle transazioni; promozione di un sistema nazionale di autocertificazione dei siti; definizione di codici di condotta di concerto con le associazioni imprenditoriali; realizzazione di un servizio per la risoluzione tempestiva delle controversie on line. 

MANGIO SANO, INFORMATO E SODDIFATTO 
Questo è stato lo slogan della Campagna "Educare alla Sicurezza Alimentare", promossa dall'Unione europea in tutti i 15 Paese membri, le cui attività in Italia si sono svolte a partire dal dicembre 2001 e si concluderanno ufficialmente il 31 luglio 2002. Digitando l'indirizzo internet www.mangiosano.org è possibile trovare tutte le informazioni ed i contenuti della Campagna, che, svolta nell'ambito delle scuole italiane, ha coinvolto i ragazzi da 6 a 18 anni ed è stata apprezzata dal 95% dei docenti, di cui ben l'82% intende svolgere il prossimo anno programmi di educazione alimentare. MANGIO SANO, INFORMATO E SODDIFATTO sottolinea il valore assertivo e di coinvolgimento diretto del destinatario della comunicazione ed esprime l'esigenza primaria del consumatore che, innanzitutto, deve essere garantito sulla sicurezza degli alimenti. Tale slogan evidenzia il ruolo attivo del consumatore, che condivide, con gli altri attori della filiera, la responsabilità della sicurezza alimentare (da un'adeguata informazione derivano, infatti, consapevolezza e conoscenza) e significa anche che il piacere, il gusto e la soddisfazione di quanto si mangia sono elementi fondamentali del processo di educazione ad una corretta alimentazione ed alla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda il nostro Paese la campagna è stata curata dall'Associazione Consumatori Utenti (ACU), che è fondata nel 1984 con la sigla Agrisalus per dar seguito ad un'attività di informazione tecnico scientifica avviata nel 1976 da un comitato nazionale di esperti. Dal gennaio 1998 l'ACU è iscritta nell'anagrafe nazionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e dal 14 ottobre 1999 è un'associazione legalmente riconosciuta per la difesa dei consumatori e degli utenti. L'ACU, che non ha scopo di lucro, persegue, infatti, solo ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, con divieto di svolgere attività diverse. L'Associazione è stata la prima organizzazione italiana ad aderire a Consumers International, l'associazione mondiale che rappresenta i consumatori organizzati presso l'ONU e gli altri organismi internazionali. 

E-GOVERNMENT: PUBBLICATO IL SECONDO STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ON LINE 
Sul sito web della Dg Information Society della Commissione Europea può essere consultato l'ultimo studio (aprile 2002) sulle amministrazioni on line, realizzato da Cap Gemini per conto della Commissione Europea, che mostra un sensibile miglioramento rispetto alla prima rilevazione (ottobre 2001). La percentuale di servizi interattivi disponibili on line, infatti, è salita dal 45% al 55%. Lo studio ha preso in esame 20 servizi pubblici di base (12 servizi rivolti al cittadino e 8 alle imprese) nei 15 stati membri dell'Unione europea, nonché in Islanda, Norvegia e Svizzera. In generale, i servizi svolti a favore delle imprese sono più sviluppati rispetto a quelli effettuati a favore del cittadino (68% contro 47%). Tra le categorie analizzate figurano i servizi legati alla remunerazione (fisco, contributi sociali) sono i più sviluppati (79%), seguiti dai servizi di registrazione (es. per auto e imprese) e da quelli di rimborso (es. previdenza sociale). Tra i servizi meno disponibili sul web figurano quelli di rilascio di documenti e autorizzazioni (es. patente, passaporto), che sono il 41%). L'Italia, con il suo 51% dei servizi on line, contro il 39% della rilevazione precedente, si colloca ora circa a metà classifica tra i Paesi europei, dopo Irlanda, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia e prima di Islanda, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera e Lussemburgo. Secondo il documento, la sfida principale è ancora quella di passare dall'uso del web come sistema informativo a sistema transazionale, orientato alla soddisfazione degli utenti, sia cittadini che imprese. Per realizzare ciò è richiesto un maggiore coordinamento tra le amministrazioni dei Governi, sia a livello nazionale che europeo, che si può realizzare, ad esempio, attraverso la semplificazione delle procedure e le riforme del back office. 

STELLE AL MERITO DEL LAVORO PER L'ANNO 2003 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare con cui ha fornito le necessarie istruzioni per il conferimento delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2003, in base alla disciplina normativa prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143. Le domande debbono essere presentate alle Direzioni Regionali del Lavoro entro il 31 ottobre 2002, corredate dall'autocertificazione di nascita ed autocertificazione di cittadinanza italiana (Legge 15 maggio 1997, n. 127, attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda, curriculum vitae. Le proposte eventualmente presentate negli anni precedenti debbono essere rinnovate. La data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° Maggio 2003. XXX

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