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COMMERCIO
ELETTRONICO: LA DISCIPLINA ATTUALE AI FINI DELL'IVA Per
quanto riguarda il commercio elettronico, al fine di comprendere la portata
della direttiva di cui tratteremo nel pezzo successivo, ricordiamo che, nel
nostro ordinamento giuridico, non esiste una disciplina specifica che
regolamenta gli aspetti fiscali relativi all'applicazione dell'IVA. Per
quel che riguarda il commercio elettronico cosiddetto indiretto (in cui
internet è solo il mezzo di conclusione del contratto, ma la consegna del
bene oggetto della transazione deve avvenire fisicamente), occorre, invece,
distinguere fra tre diverse casistiche e le disposizioni ad esse
applicabili: cessioni
effettuate in Italia Sono
soggette all'obbligo di certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale
o scontrino e neppure all'obbligo di emissione della fattura, salvo che non
sia richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento della
effettuazione dell'operazione. Il
venditore ha comunque l'obbligo di annotare sul registro dei corrispettivi
l'ammontare globale delle vendite effettuate in ciascun giorno. Per
questa fattispecie occorre fare riferimento all'art. 2, 1° comma, lettera
oo) del Decreto Presidente della Repubblica n. 696/96, relativo alle vendite
a distanza o per corrispondenza; cessioni
intracomunitarie Sono
soggette all'IVA nel nostro Paese se i beni debbono essere spediti o
trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato
membro, se i cessionari non sono tenuti all'applicazione di tale imposta
sugli acquisti intracomunitari (esempio i privati), se le vendite in
ciascuno stato membro non superano l'importo annuo di € 79.534, 36 (o il
minore importo previsto da ciascuno stato). Per
questa fattispecie occorre fare riferimento all'art. 41 del Decreto legge n.
331/93, convertito nella Legge n. 427/93; esportazioni Sono
non imponibili ai fini IVA in quanto riguardano la vendita di beni in Paesi
non appartenenti all'Unione europea. Per
esse occorre fare riferimento al Decreto ministeriale 22 gennaio 1977, se
viene utilizzato il servizio postale al fine di rispettare le modalità in
esso previste. Per
quanto riguarda il commercio elettronico cosiddetto diretto (in cui internet
non è solo il mezzo di conclusione del contratto, ma anche il mezzo di
consegna del bene oggetto della transazione), infatti, occorre fare
riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 14/E del 14
febbraio 2002. Le
operazioni sono considerate ai fini IVA come prestazioni di servizi, sia che
si tratti di prestazioni di servizi in senso stretto che di cessione di beni
virtuali. Per
individuare il luogo di tassazione di tali operazioni si fa riferimento
all'art. 7, 3° comma, del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72 ed
il luogo di imposizione ai fini IVA è diversificato in funzione del luogo
di residenza o di domicilio del committente (utente) o del prestatore. Le
operazioni di consultazione di banche dati, cessione di programmi
informatici, trasmissione di beni virtuali, l'elaborazione e fornitura di
dati o i servizi finanziari on line, ad esempio, sono assoggettate alla
tassazione IVA quando sono utilizzate, comunque, nell'ambito dell'Unione
europea tra prestatore e committente entrambi italiani, tra prestatore
extraeuropeo e committente italiano, tra prestatore italiano e committente
privato europeo e viceversa fra prestatore europeo e committente italiano
soggetto d'imposta. Al contrario lo stesso tipo di operazioni non sono
assoggettate alla tassazione IVA quando sono utilizzate fuori dell'Unione
europea, oppure quando il prestatore è italiano e il committente è europeo
soggetto d'imposta ovvero il prestatore è europeo ed il committente è
italiano privato. Ed
ancora, le telecomunicazioni e gli accessi ad internet ovvero le
trasmissioni on line di un avvenimento o di uno spettacolo sono soggette
all'IVA quando la prestazione è effettuata nell'ambito dell'Unione europea
ed entrambi i soggetti sono italiani, quando il prestatore è italiano ed il
committente è un privato europeo, quando il prestatore è europeo, ma il
committente è un italiano soggetto d'imposta ed infine quando il prestatore
è extraeuropeo, ma l'utilizzazione avviene nel nostro Paese. Infine
possiamo così sintetizzare gli adempimenti posti a carico dei soggetti che
effettuano il commercio elettronico: obbligo
di emissione di fattura quando la prestazione di servizi, soggetta all'IVA,
è effettuata da un residente in Italia verso altro residente in Italia,
soggetto all'IVA non
obbligo di emissione di fattura, ma certificazione del corrispettivo, quando
la prestazione di servizi, soggetta all'IVA, è effettuata da un residente
in Italia verso un privato residente in Italia o in altro Paese dell'Unione
europea non
obbligo di emissione di fattura e neppure obbligo di certificazione del
corrispettivo, quando la prestazione di servizi, non soggetta all'IVA (art.
7 D.P.R. N. 633/72), è effettuata da un residente in Italia verso un
privato extraeuropeo ovvero verso un soggetto IVA residente in altro Paese
dell'Unione europea o extraeuropeo. COMMERCIO
ELETTRONICO: LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DIRETTIVA EUROPEA Nella
Gazzetta ufficiale, serie L n. 128 del 15 maggio 2002 è stata pubblicata la
Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che, modificando la VI Direttiva
IVA, armonizza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in ambito
comunitario. Scopo
del provvedimento è di eliminare i trattamenti differenziati che sono causa
di distorsioni ed evasioni di imposta nella commercializzazione di merci e
servizi per via elettronica, nella distribuzione on line di prodotti
virtuali e nelle attività finanziarie (trasferimento di fondi e
compravendita di azioni). Il
provvedimento dovrà essere recepito, con la prossima legge comunitaria
2002, nel nostro ordinamento ed attuata con apposito decreto legislativo per
integrare nell'ambito del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72, che
costituisce la nostra legge IVA, l'attuale formulazione dell'art. 7, 4°
comma, che si occupa del requisito della territorialità ai fini
dell'applicazione di tale imposta. La
direttiva non prevede alcuna nuova tassa per il commercio elettronico, ma
solo l'applicazione della legislazione IVA ai servizi prestati a titolo
oneroso ed utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità europea, di
conseguenza essa non si applica ai servizi resi gratuitamente oppure
utilizzati fuori dalla Comunità. La
nuova regolamentazione dell'IVA riguarda i prodotti digitali, elencati, in
maniera generica, nell'allegato L della direttiva e relativi alle seguenti 5
tipologie di servizi prestati tramite mezzi elettronici: fornitura di siti
web e web-hosting, gestione a distanza di programmi ed attrezzature,
fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi
ed informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica,
film, giochi, compresi quelli di sorte o d'azzardo, programmi e
manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di
intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. In
sostanza, quando la direttiva europea sarà stata recepita, in caso di
operazioni on line business to business (B2B), vale a dire di transazioni
fra operatori economici entrambi soggetti passivi all'IVA, si applicherà
sempre l'aliquota IVA del paese del cliente comunitario sia che il
prestatore sia comunitario che extracomunitario; Sempre
e solo quando la direttiva europea sarà stata recepita, in caso di
operazioni on line business to consumer (B2C), vale a dire transazioni fra
operatori economici soggetti all'IVA e consumatori finali, invece, si
applicherà l'aliquota IVA del paese del cliente comunitario quando il
prestatore è extracomunitario e l'aliquota IVA del paese del prestatore
quando sia questo che il cliente sono entrambi comunitari. Le
disposizioni contenute nella direttiva europea si applicheranno per il
periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2006 e, successivamente, le norme
potranno essere riviste alla luce dell'esperienza conseguita nel primo
triennio. E-GOVERNMENT:
PUBBLICATO IL SECONDO STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE P.A. ON LINE Sul
sito web della Direzione generale Information Society della Commissione
Europea può essere consultato l'ultimo studio (aprile 2002) sulle
amministrazioni on line, realizzato da Cap Gemini per conto della
Commissione Europea, che mostra un sensibile miglioramento rispetto alla
prima rilevazione, che era stata effettuata nell'ottobre 2001. La
percentuale di servizi interattivi disponibili on line, infatti, è salita
dal 45% al 55%. Lo
studio ha preso in esame 20 servizi pubblici di base (12 servizi rivolti al
cittadino e 8 alle imprese) nei 15 stati membri dell'Unione europea, nonché
in Islanda, Norvegia e Svizzera. In
generale, i servizi svolti a favore delle imprese sono più sviluppati
rispetto a quelli effettuati a favore del cittadino (68% contro 47%). Tra
le categorie analizzate figurano i servizi legati alla remunerazione (fisco,
contributi sociali) sono i più sviluppati (79%), seguiti dai servizi di
registrazione (es. per auto e imprese) e da quelli di rimborso (es.
previdenza sociale). Tra
i servizi meno disponibili sul web figurano quelli di rilascio di documenti
e autorizzazioni (es. patente, passaporto), che sono il 41%). L'Italia,
con il suo 51% dei servizi on line, contro il 39% della rilevazione
precedente, si colloca ora circa a metà classifica tra i Paesi europei,
dopo Irlanda, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo e
Grecia e prima di Islanda, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera e
Lussemburgo. Secondo
il documento, la sfida principale è ancora quella di passare dall'uso del
web come sistema informativo a sistema transazionale, orientato alla
soddisfazione degli utenti, sia cittadini che imprese. Per realizzare ciò
è richiesto un maggiore coordinamento tra le amministrazioni dei Governi,
sia a livello nazionale che europeo, che si può realizzare, ad esempio,
attraverso la semplificazione delle procedure e le riforme del back office. STELLE
AL MERITO DEL LAVORO PER L'ANNO 2003 Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare con
cui ha fornito le necessarie istruzioni per il conferimento delle
"Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2003, in base alla
disciplina normativa prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143. Le
domande debbono essere presentate alle Direzioni Regionali del Lavoro entro
il 31 ottobre 2002, corredate dall'autocertificazione di nascita ed
autocertificazione di cittadinanza italiana (Legge 15 maggio 1997, n. 127,
attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino
alla data della proposta o del pensionamento, attestato di perizia,
laboriosità e condotta morale in azienda, curriculum vitae. Le
proposte eventualmente presentate negli anni precedenti debbono essere
rinnovate. La
data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° Maggio 2003. IL
SITO DEI CARABINIERI Digitando
l'indirizzo internet www.carabinieri.it
si accede al sito, rinnovato, dell'Arma dei Carabinieri' , in cui è
possibile trovare informazioni di cronaca, banche dati informatiche,
compresa quella delle opere d'arte rubate del Comando Tutela patrimonio
culturale. L'utente
per accedere al sito deve superare un test di ingresso con tanto di primo
corso e secondo con missione speciale sull'elicottero Utilizzando
un apposito servizio di corrispondenza è possibile chiedere consigli e
spiegazioni. CCNL
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE A
seguito di una richiesta pervenuta in redazione precisiamo che Confindustria
e Federmanager hanno convenuto che le aziende proseguano nella
corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale. Dal
mese di luglio 2002 essa passa da € 17,41 a € 29,01 mensili, in
applicazione di quanto previsto dal Protocollo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Le
parti hanno concordato di rincontrarsi entro il mese di settembre per
esaminare la situazione fino ad allora determinatasi ed assumere ogni
conseguente decisione. EDITORIA:
I DECRETI ATTUAZIONE RIFORMA Nella
Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i decreti contenenti i regolamenti
per il nuovo credito agevolato e per l'introduzione del credito d'imposta. Con
tali documenti è stata completata l'attuazione della legge di riforma
dell'editoria, la n. 62/01. Il
primo regolamento, contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n.
142/02, riguarda le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel
settore editoriale ed aggiorna un istituto già contenuto nella precedente
legge di settore, la n. 416/81. Al
credito agevolato possono accedere, in particolare, le agenzie di stampa, le
imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e
libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informativo od
elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva. Con
il secondo regolamento, contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio
n. 143/02, è stato introdotto per le imprese editoriali un credito
d'imposta pari al 3% delle spese sostenute per investimenti in beni
strumentali fatti entro il 2004. Per
far fronte alle novità introdotte dalla riforma dell'editoria, è stata
rinnovata l'organizzazione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
della Presidenza del Consiglio. Nell'ambito del Dipartimento è stata creata
una struttura apposita che si occuperà del servizio per le agevolazioni di
credito, del servizio per gli interventi a favore della mobilità e della
riqualificazione dei giornalisti, del servizio per gli studi, le ricerche,
la documentazione e la consulenza giuridico normativa. IMMIGRAZIONE:
LA NUOVA LEGGE Sul
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto
2002 è stata pubblicata la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 in materia di
immigrazione e di asilo. Il
provvedimento è consultabile sul sito del Parlamento italiano, digitando
l'indirizzo internet http://www.parlamento.it/parlam/leggi/messaggi/S0795a.htm,
oppure sul sito del Ministero del Lavoro, digitando in questo caso
l'indirizzo internet http://www.minlavoro/norme/L_30072002_189.htm. Il
provvedimento entrerà in vigore il prossimo 10 settembre, ma nel frattempo
occorre già predisporre gli atti necessari. Presso
i singoli uffici postali è possibile ritirare, gratuitamente, la busta
bianca (dallo scorso 28 agosto) e la celeste (dal prossimo 9 settembre), che
contengono la modulistica necessaria per regolarizzare gli extracomunitari
che lavorano in nero (istruzioni per la compilazione e la presentazione
della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, modulo per la
presentazione della dichiarazione, busta prestampata in cui inserire la
documentazione da presentare allo sportello postale, cedola della
raccomandata assicurata per inviare la documentazione alle rispettive
prefetture, tabella con i codici di Stato. La
busta bianca serve per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di
extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza, mentre la busta
celeste, serve per la dichiarazione per la legalizzazione di lavoro
irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato. Il
materiale contenuto nelle due buste è lo stesso. Per
la regolarizzazione del proprio dipendente il datore di lavoro dovrà pagare
290 euro per colf e badanti più 40 euro di spese postali e 700 euro per il
lavoro subordinato più 100 euro per le spese. Dopo
aver compilato il modulo, il bollettino e la cedola occorrerà ritornare
all'ufficio postale per effettuare il pagamento, inserire il relativo
attestato nella busta insieme con il modulo ed il certificato medico, nel
caso delle badanti, chiudere e consegnare la busta allo sportello postale e
pagare le suddetta spese relative alla presentazione della domanda. |