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GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'
2 SETTEMBRE  2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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COMMERCIO ELETTRONICO: LA DISCIPLINA ATTUALE AI FINI DELL'IVA

Per quanto riguarda il commercio elettronico, al fine di comprendere la portata della direttiva di cui tratteremo nel pezzo successivo, ricordiamo che, nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una disciplina specifica che regolamenta gli aspetti fiscali relativi all'applicazione dell'IVA.

Per quel che riguarda il commercio elettronico cosiddetto indiretto (in cui internet è solo il mezzo di conclusione del contratto, ma la consegna del bene oggetto della transazione deve avvenire fisicamente), occorre, invece, distinguere fra tre diverse casistiche e le disposizioni ad esse applicabili:

cessioni effettuate in Italia

Sono soggette all'obbligo di certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino e neppure all'obbligo di emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento della effettuazione dell'operazione.

Il venditore ha comunque l'obbligo di annotare sul registro dei corrispettivi l'ammontare globale delle vendite effettuate in ciascun giorno.

Per questa fattispecie occorre fare riferimento all'art. 2, 1° comma, lettera oo) del Decreto Presidente della Repubblica n. 696/96, relativo alle vendite a distanza o per corrispondenza;

cessioni intracomunitarie

Sono soggette all'IVA nel nostro Paese se i beni debbono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro, se i cessionari non sono tenuti all'applicazione di tale imposta sugli acquisti intracomunitari (esempio i privati), se le vendite in ciascuno stato membro non superano l'importo annuo di € 79.534, 36 (o il minore importo previsto da ciascuno stato).

Per questa fattispecie occorre fare riferimento all'art. 41 del Decreto legge n. 331/93, convertito nella Legge n. 427/93;

esportazioni

Sono non imponibili ai fini IVA in quanto riguardano la vendita di beni in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Per esse occorre fare riferimento al Decreto ministeriale 22 gennaio 1977, se viene utilizzato il servizio postale al fine di rispettare le modalità in esso previste.

Per quanto riguarda il commercio elettronico cosiddetto diretto (in cui internet non è solo il mezzo di conclusione del contratto, ma anche il mezzo di consegna del bene oggetto della transazione), infatti, occorre fare riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 14/E del 14 febbraio 2002.

Le operazioni sono considerate ai fini IVA come prestazioni di servizi, sia che si tratti di prestazioni di servizi in senso stretto che di cessione di beni virtuali.

Per individuare il luogo di tassazione di tali operazioni si fa riferimento all'art. 7, 3° comma, del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72 ed il luogo di imposizione ai fini IVA è diversificato in funzione del luogo di residenza o di domicilio del committente (utente) o del prestatore.

Le operazioni di consultazione di banche dati, cessione di programmi informatici, trasmissione di beni virtuali, l'elaborazione e fornitura di dati o i servizi finanziari on line, ad esempio, sono assoggettate alla tassazione IVA quando sono utilizzate, comunque, nell'ambito dell'Unione europea tra prestatore e committente entrambi italiani, tra prestatore extraeuropeo e committente italiano, tra prestatore italiano e committente privato europeo e viceversa fra prestatore europeo e committente italiano soggetto d'imposta. Al contrario lo stesso tipo di operazioni non sono assoggettate alla tassazione IVA quando sono utilizzate fuori dell'Unione europea, oppure quando il prestatore è italiano e il committente è europeo soggetto d'imposta ovvero il prestatore è europeo ed il committente è italiano privato.

Ed ancora, le telecomunicazioni e gli accessi ad internet ovvero le trasmissioni on line di un avvenimento o di uno spettacolo sono soggette all'IVA quando la prestazione è effettuata nell'ambito dell'Unione europea ed entrambi i soggetti sono italiani, quando il prestatore è italiano ed il committente è un privato europeo, quando il prestatore è europeo, ma il committente è un italiano soggetto d'imposta ed infine quando il prestatore è extraeuropeo, ma l'utilizzazione avviene nel nostro Paese.

Infine possiamo così sintetizzare gli adempimenti posti a carico dei soggetti che effettuano il commercio elettronico:

obbligo di emissione di fattura quando la prestazione di servizi, soggetta all'IVA, è effettuata da un residente in Italia verso altro residente in Italia, soggetto all'IVA

non obbligo di emissione di fattura, ma certificazione del corrispettivo, quando la prestazione di servizi, soggetta all'IVA, è effettuata da un residente in Italia verso un privato residente in Italia o in altro Paese dell'Unione europea

non obbligo di emissione di fattura e neppure obbligo di certificazione del corrispettivo, quando la prestazione di servizi, non soggetta all'IVA (art. 7 D.P.R. N. 633/72), è effettuata da un residente in Italia verso un privato extraeuropeo ovvero verso un soggetto IVA residente in altro Paese dell'Unione europea o extraeuropeo.

 

 

COMMERCIO ELETTRONICO: LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DIRETTIVA EUROPEA

Nella Gazzetta ufficiale, serie L n. 128 del 15 maggio 2002 è stata pubblicata la Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che, modificando la VI Direttiva IVA, armonizza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in ambito comunitario.

Scopo del provvedimento è di eliminare i trattamenti differenziati che sono causa di distorsioni ed evasioni di imposta nella commercializzazione di merci e servizi per via elettronica, nella distribuzione on line di prodotti virtuali e nelle attività finanziarie (trasferimento di fondi e compravendita di azioni).

Il provvedimento dovrà essere recepito, con la prossima legge comunitaria 2002, nel nostro ordinamento ed attuata con apposito decreto legislativo per integrare nell'ambito del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72, che costituisce la nostra legge IVA, l'attuale formulazione dell'art. 7, 4° comma, che si occupa del requisito della territorialità ai fini dell'applicazione di tale imposta.

La direttiva non prevede alcuna nuova tassa per il commercio elettronico, ma solo l'applicazione della legislazione IVA ai servizi prestati a titolo oneroso ed utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità europea, di conseguenza essa non si applica ai servizi resi gratuitamente oppure utilizzati fuori dalla Comunità.

La nuova regolamentazione dell'IVA riguarda i prodotti digitali, elencati, in maniera generica, nell'allegato L della direttiva e relativi alle seguenti 5 tipologie di servizi prestati tramite mezzi elettronici: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi ed attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi ed informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o d'azzardo, programmi e manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

In sostanza, quando la direttiva europea sarà stata recepita, in caso di operazioni on line business to business (B2B), vale a dire di transazioni fra operatori economici entrambi soggetti passivi all'IVA, si applicherà sempre l'aliquota IVA del paese del cliente comunitario sia che il prestatore sia comunitario che extracomunitario;

Sempre e solo quando la direttiva europea sarà stata recepita, in caso di operazioni on line business to consumer (B2C), vale a dire transazioni fra operatori economici soggetti all'IVA e consumatori finali, invece, si applicherà l'aliquota IVA del paese del cliente comunitario quando il prestatore è extracomunitario e l'aliquota IVA del paese del prestatore quando sia questo che il cliente sono entrambi comunitari.

Le disposizioni contenute nella direttiva europea si applicheranno per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2006 e, successivamente, le norme potranno essere riviste alla luce dell'esperienza conseguita nel primo triennio.

 

 

E-GOVERNMENT: PUBBLICATO IL SECONDO STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE P.A. ON LINE

Sul sito web della Direzione generale Information Society della Commissione Europea può essere consultato l'ultimo studio (aprile 2002) sulle amministrazioni on line, realizzato da Cap Gemini per conto della Commissione Europea, che mostra un sensibile miglioramento rispetto alla prima rilevazione, che era stata effettuata nell'ottobre 2001.

La percentuale di servizi interattivi disponibili on line, infatti, è salita dal 45% al 55%.

Lo studio ha preso in esame 20 servizi pubblici di base (12 servizi rivolti al cittadino e 8 alle imprese) nei 15 stati membri dell'Unione europea, nonché in Islanda, Norvegia e Svizzera.

In generale, i servizi svolti a favore delle imprese sono più sviluppati rispetto a quelli effettuati a favore del cittadino (68% contro 47%).

Tra le categorie analizzate figurano i servizi legati alla remunerazione (fisco, contributi sociali) sono i più sviluppati (79%), seguiti dai servizi di registrazione (es. per auto e imprese) e da quelli di rimborso (es. previdenza sociale).

Tra i servizi meno disponibili sul web figurano quelli di rilascio di documenti e autorizzazioni (es. patente, passaporto), che sono il 41%).

L'Italia, con il suo 51% dei servizi on line, contro il 39% della rilevazione precedente, si colloca ora circa a metà classifica tra i Paesi europei, dopo Irlanda, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia e prima di Islanda, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera e Lussemburgo.

Secondo il documento, la sfida principale è ancora quella di passare dall'uso del web come sistema informativo a sistema transazionale, orientato alla soddisfazione degli utenti, sia cittadini che imprese. Per realizzare ciò è richiesto un maggiore coordinamento tra le amministrazioni dei Governi, sia a livello nazionale che europeo, che si può realizzare, ad esempio, attraverso la semplificazione delle procedure e le riforme del back office.

 

 

STELLE AL MERITO DEL LAVORO PER L'ANNO 2003

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare con cui ha fornito le necessarie istruzioni per il conferimento delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2003, in base alla disciplina normativa prevista dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143.

Le domande debbono essere presentate alle Direzioni Regionali del Lavoro entro il 31 ottobre 2002, corredate dall'autocertificazione di nascita ed autocertificazione di cittadinanza italiana (Legge 15 maggio 1997, n. 127, attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda, curriculum vitae.

Le proposte eventualmente presentate negli anni precedenti debbono essere rinnovate.

La data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° Maggio 2003.

 

 

IL SITO DEI CARABINIERI

Digitando l'indirizzo internet www.carabinieri.it  si accede al sito, rinnovato, dell'Arma dei Carabinieri' , in cui è possibile trovare informazioni di cronaca, banche dati informatiche, compresa quella delle opere d'arte rubate del Comando Tutela patrimonio culturale.

L'utente per accedere al sito deve superare un test di ingresso con tanto di primo corso e secondo con missione speciale sull'elicottero

Utilizzando un apposito servizio di corrispondenza è possibile chiedere consigli e spiegazioni.

 

 

CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

A seguito di una richiesta pervenuta in redazione precisiamo che Confindustria e Federmanager hanno convenuto che le aziende proseguano nella corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Dal mese di luglio 2002 essa passa da € 17,41 a € 29,01 mensili, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Le parti hanno concordato di rincontrarsi entro il mese di settembre per esaminare la situazione fino ad allora determinatasi ed assumere ogni conseguente decisione.

 

 

EDITORIA: I DECRETI ATTUAZIONE RIFORMA

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i decreti contenenti i regolamenti per il nuovo credito agevolato e per l'introduzione del credito d'imposta.

Con tali documenti è stata completata l'attuazione della legge di riforma dell'editoria, la n. 62/01.

Il primo regolamento, contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 142/02, riguarda le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale ed aggiorna un istituto già contenuto nella precedente legge di settore, la n. 416/81.

Al credito agevolato possono accedere, in particolare, le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informativo od elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Con il secondo regolamento, contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio n. 143/02, è stato introdotto per le imprese editoriali un credito d'imposta pari al 3% delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali fatti entro il 2004.

Per far fronte alle novità introdotte dalla riforma dell'editoria, è stata rinnovata l'organizzazione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio. Nell'ambito del Dipartimento è stata creata una struttura apposita che si occuperà del servizio per le agevolazioni di credito, del servizio per gli interventi a favore della mobilità e della riqualificazione dei giornalisti, del servizio per gli studi, le ricerche, la documentazione e la consulenza giuridico normativa.

 

 

IMMIGRAZIONE: LA NUOVA LEGGE

Sul supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 è stata pubblicata la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 in materia di immigrazione e di asilo.

Il provvedimento è consultabile sul sito del Parlamento italiano, digitando l'indirizzo internet http://www.parlamento.it/parlam/leggi/messaggi/S0795a.htm, oppure sul sito del Ministero del Lavoro, digitando in questo caso l'indirizzo internet http://www.minlavoro/norme/L_30072002_189.htm.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 10 settembre, ma nel frattempo occorre già predisporre gli atti necessari.

Presso i singoli uffici postali è possibile ritirare, gratuitamente, la busta bianca (dallo scorso 28 agosto) e la celeste (dal prossimo 9 settembre), che contengono la modulistica necessaria per regolarizzare gli extracomunitari che lavorano in nero (istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, modulo per la presentazione della dichiarazione, busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale, cedola della raccomandata assicurata per inviare la documentazione alle rispettive prefetture, tabella con i codici di Stato.

La busta bianca serve per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza, mentre la busta celeste, serve per la dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro subordinato.

Il materiale contenuto nelle due buste è lo stesso.

Per la regolarizzazione del proprio dipendente il datore di lavoro dovrà pagare 290 euro per colf e badanti più 40 euro di spese postali e 700 euro per il lavoro subordinato più 100 euro per le spese.

Dopo aver compilato il modulo, il bollettino e la cedola occorrerà ritornare all'ufficio postale per effettuare il pagamento, inserire il relativo attestato nella busta insieme con il modulo ed il certificato medico, nel caso delle badanti, chiudere e consegnare la busta allo sportello postale e pagare le suddetta spese relative alla presentazione della domanda.

L'addetto postale rilascerà il tagliando della cedola da conservare a dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

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