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GIOVANNI SCOTTI
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LUNEDI'
5 MAGGIO 2003
pagina 6
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DECRETO LEGISLATIVO N. 70/03 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE
Nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003
è stato pubblicato il Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione
della Direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico. Il provvedimento
entrerà in vigore il prossimo 14 maggio 2003. L'art. 7 elenca le informazioni
generali obbligatorie che devono essere rese facilmente accessibili, in modo
diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti:
indicazioni anagrafiche aziendali, estremi che permettono di contattare
rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo
stesso (compreso l'indirizzo di posta elettronica), numero di iscrizione al
repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese, indicazione
in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi
forniti (evidenziando se comprendono le imposte), costi di consegna ed altri
elementi aggiuntivi. Il 3° comma dello stesso art. 7 chiarisce che la
registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente
per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62, contenente le nuove
norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto
1981, n. 416. L'art. 8 indica nuovi obblighi di informazione per le
comunicazioni commerciali. Se costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte integrante, esse debbono contenere, sin dal
primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa diretta
ad evidenziare che si tratta di comunicazione commerciale. Inoltre devono
contenere la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la
comunicazione commerciale. Se si tratta di un'offerta promozionale debbono
essere evidenziati sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso.
Se si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, debbono essere
evidenziate le relative condizioni di partecipazione. Secondo l'art. 9, che si
occupa delle comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse per posta
elettronica, queste devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate
come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere
l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni. La disposizione riconferma gli obblighi previsti
dal D. lgs. n. 185/99, relativo alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza e D. lgs. n. 171/98, relativo alla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni. Il comma 1 dell'art. 12, relativo
alle informazioni dirette alla conclusione del contratto, dispone che, salvo
diverso accordo tra parti che non siano consumatori, devono essere fornite in
modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da
parte del destinatario del servizio, le informazioni relative alle varie fasi
tecniche da seguire per la conclusione del contratto, al modo in cui il
contratto concluso sarà archiviato e relative modalità di accesso, ai mezzi
tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore, ai
codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica, alle lingue
a disposizione per concludere il contratto, oltre all'italiano, e
all'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. Questo comma
non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di
messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Il comma
3 dello stesso articolo prevede che le clausole e le condizioni generali del
contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in
modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Il 1° comma
dell'art. 13 fissa le regole per l'inoltro dell'ordine, prevedendo che le norme
sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il
destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione
inoltri il proprio ordine per via telematica. Il 2° comma dello stesso articolo
precisa che, salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, si
debba, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta
dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e
particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle
caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata
del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei
tributi applicabili. Secondo il 3° comma l'ordine e la ricevuta si considerano
pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di
accedervi. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti. L'art. 21, infine, prevede che le
violazioni agli artt. 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 10.000,00 e precisa che
nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo sono
raddoppiati.
EXTRACOMUNITARI:
CESSAZIONE DELL'ORIGINARIO RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE ED INSTAURAZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 3 aprile 2003 ed il
Ministero del Lavoro con la circolare n. 13 dell'8 aprile 2003 hanno confermato
la possibilità che il percorso di legalizzazione del lavoratore
extracomunitario, iniziato da un datore di lavoro, venga completato da altro
datore di lavoro.Le due circolari prendono in esame la situazione di quei
cittadini extracomunitari, in attesa di regolarizzazione, per i quali si è
interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della
conclusione della procedura di regolarizzazione e che hanno l'opportunità di
instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro. Il
datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario di cui sopra
deve darne comunicazione scritta alla Prefettura secondo le modalità indicate
nella circolare del Ministero dell'Interno e rimanere in attesa della
convocazione da parte della Prefettura medesima. Nelle more della conclusione
della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro non potrà avere
corso, potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro.
ITALDATA:
TECNOLOGIA A SERVIZIO DELLE PMI
Italdata, del Gruppo Siemens Business Services, con il suo Centro di Competenza
e-business PM, è in grado di rispondere alle esigenze delle piccole e medie
imprese con attività di consulenza e soluzioni software. Il Centro di
Competenza e-business, nato dal presupposto che la competitività dipenda
strettamente dal livello di tecnologia raggiunto dalle aziende, rende
disponibili una serie di servizi e soluzioni alla portata di questa tipologia di
aziende: consulenza di processo, automazione dei processi interni all'azienda
(gestione della contabilità, del magazzino, della produzione, della rilevazione
presenze, ecc.), automazione dei processi di "front office"
(indispensabili per gestire in modo più organizzato ed efficace i rapporti con
i clienti ed i fornitori). Italdata, quindi può essere consulente per
l'adeguamento dei processi aziendali alle nuove esigenze di business ovvero
acceleratore tecnologico per le aziende che non considerano più l'apertura alle
nuove tecnologie come qualcosa al di fuori della propria portata, ma come un
indispensabile strumento di ausilio per poter competere, con successo, nel
mercato globale. In particolare, poi, per supportare le aziende nel processo di
miglioramento della relazione con la propria clientela, Italdata propone E.C.I.
(Enterprise Customer Integration), costituita da una serie di moduli,
utilizzabili sia singolarmente che in modo integrato, per la gestione della
forza vendita e del customer service, per la realizzazione di campagne di tele e
web marketing, per l'automazione dei call-center. La forza vendita può
utilizzare dispositivi "mobile" (notebook, palmari) che consentono di
mostrare al cliente, direttamente presso i suoi uffici, tutta una serie di
informazioni relative a prodotti, campagne promozionali, stato degli ordini,
ecc., collegandosi, se necessario, alla sede centrale del fornitore utilizzando
connessioni Internet e/o GPRS per accedere in tempo reale a tutte le
informazioni disponibili. Infine, segnaliamo un'ulteriore novità del Centro di
Competenza di Italdata Siemens: AtYourService, un portale di soluzioni "in
affitto" per restare competitivi abbattendo i costi. Collegandosi a
www.atyourservice.it, in modalità ASP (Application Service Provider), le
aziende possono usufruire dei suoi servizi evitando di investire somme per
l'acquisto e la gestione di software ed hardware specifici e formare nuovo
personale. Il portale, a fronte di un canone periodico, eroga servizi che vanno
dal commercio elettronico all'automazione della forza vendita, dall'e-marketing
all'e-learning, dal customer service per l'interazione con la clientela alla
soluzione ERP per la gestione di tutti i processi interni all'azienda
(contabilità, magazzino, paghe etc.). Le PMI possono usufruirne, anche
integrandole con le soluzioni informatiche di cui sono già in possesso,
delegando a Italdata la gestione del proprio sistema informativo: hardware,
software di base ed applicativo, salvataggio dei dati, sicurezza degli accessi,
garanzia della banda disponibile, help desk, call center contattabile via
telefono, mail. Secondo Andrea Mongillo, responsabile d'Area del Settore PMI di
Italdata, " ... La consulenza e i servizi offerti dal nostro Centro di
Competenza hanno apportato inequivocabili benefici alle PMI nostre clienti.
Negli ultimi anni, per esempio, abbiamo raggiunto ottimi risultati grazie alla
collaborazione con aziende che operano nei settori vitivinicolo, farmaceutico,
servizi, manufatturiero e distribuzione moderna. In particolare per il settore
vitivinicolo è stata realizzata una soluzione che consente la definizione, la
raccolta, l'analisi ed il controllo delle principali grandezze che intervengono
nel processo di vinificazione al fine di consentire la tracciabilità della
produzione dei lotti e per risalire, a partire dalla singola bottiglia,
all'insieme delle variabili intervenute nel processo stesso ...".
DECRETO
LEGISLATIVO N. 297/02: IL NUOVO COLLOCAMENTO
Nella Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante "Disposizioni
modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.
144" Conseguentemente il 30 gennaio 2003 è entrato in vigore il nuovo
sistema del collocamento, più snello del precedente con adempimenti burocratici
semplificati sia per le aziende che per i disoccupati, che, ora, non sono più
coloro che sono iscritti al collocamento, ma chi, privo di occupazione, si rende
immediatamente disponibile alla ricerca di un'occupazione. La maggior parte dei
nuovi adempimenti troveranno applicazione dopo l'emanazione del decreto di
attuazione della nuova modulistica che fisserà anche la data di decorrenza. Il
libretto di lavoro, che veniva rilasciato dal Comune, è sparito e sono state
abolite anche le liste ordinarie di collocamento, tranne quelle del collocamento
obbligatorio (Legge n. 68/99), della mobilità (Legge n. 233/91) e del personale
artistico dello spettacolo (art.1 D.P.R. n. 2053/63). Ora chi cerca lavoro deve
soltanto recarsi al Centro per l'Impiego più vicino dove verrà inserito
nell'anagrafe dei lavoratori, che sostituisce le vecchie liste di collocamento.
Per quanto riguarda l'anagrafe dei lavoratori precisiamo che i Centri per
l'Impiego redigono per ciascun lavoratore inserito nell'elenco anagrafico una
scheda anagrafica ed una scheda professionale, nelle quali, oltre ai dati
contenuti nell'elenco anagrafico (che corrisponde alla vecchia lista di
collocamento soppressa), vengono trascritte nuove informazioni relative alle
esperienze formative e professionali nonché alla disponibilità immediata a
svolgere un'attività lavorativa. Gli operatori dei Centri per l'Impiego
acquisiscono le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale
(che sostituisce il vecchio libretto di lavoro) attraverso il recupero delle
informazioni disponibili negli archivi informativi dei Centri per l'Impiego e
l'annotazione delle dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della
presentazione al Centri per l'Impiego o al momento del colloquio di
orientamento. Su richiesta del lavoratore, il Centro per l'Impiego, è tenuto a
rilasciare la copia della scheda professionale e/o di quella anagrafica.
DECRETO
LEGISLATIVO N. 297/02: LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n.
297 lo stato di disoccupazione si verifica quanto si verificano,
contestualmente, le seguenti tre condizioni, che debbono essere espressamente
dichiarate dall'interessato: non essere impegnato in alcuna attività
lavorativa, essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro e
svolgere o essere pronto a svolgere una qualche azione di ricerca attiva di
lavoro Tutti gli utenti dovranno fare questa dichiarazione entro il 29 luglio
2003. L'immediata disponibilità può essere effettivamente verificata se
l'utente dichiara di essere disponibile ad accettare una proposta di lavoro che
abbia i seguenti requisiti minimi: - rapporto di lavoro a tempo pieno,
indeterminato o determinato, o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a
termine o della missione superiore almeno a otto mesi, ridotti a quattro mesi se
si tratta di giovani fino a venticinque anni compiuti, e ventinove anni se in
possesso di diploma di laurea; - sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta
chilometri o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici, dal domicilio; -
proposta professionalmente congrua, vale a dire riferita ad un profilo
professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e
sottoscritto la propria disponibilità all'atto dell'intervista o del colloquio
di orientamento. La condizione di ricerca attiva del lavoro è attestata dalla
presentazione del lavoratore alle convocazioni del Centro per l'impiego. Lo
stato di disoccupazione si perde in caso di: - mancata presentazione al primo
colloquio di orientamento e/o alle successive interviste periodiche o alle
attività (azioni) concordate in quelle sedi; - rifiuto di un'offerta di lavoro
con le caratteristiche suindicate; - mancata adesione ad una proposta di
formazione e/o riqualificazione formulata dal Centro per l'Impiego. Se il
ritardo è dovuto ad impedimenti oggettivi opportunamente motivati non si
procede alla cancellazione. Lo stato di disoccupazione rimane sospeso quando
viene accettata un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo
di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se trattasi di giovani.
In caso di interruzione entro il termine minimo di otto e quattro mesi di un
rapporto avviato a tempo indeterminato, non si ha un'interruzione dello stato di
disoccupazione, bensì di sospensione.
DECRETO
LEGISLATIVO N. 297/02: ASSUNZIONI
Sempre a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 i datori di lavoro procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di
assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti
pubblici economici. Non è necessario che i lavoratori assunti siano
preventivamente inseriti nell'elenco anagrafico. Se richiesto dal datore di
lavoro, essi dovranno solo autocertificare il loro stato di disoccupazione.
Nulla è cambiato per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori non
comunitari, dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero e delle
categorie protette. Al momento dell'assunzione, i datori di lavoro devono
consegnare ai lavoratori la lettera di assunzione contenente le condizioni
applicabili al contratto e al rapporto di lavoro nonché i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola. In caso di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e anche di socio lavoratore
di cooperativa, i datori di devono dare comunicazione contestuale al Centro per
l'impiego, nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro, indicando nel
modello C/ASS (e nel modello C/ASS/AG, se spettano agevolazioni contributive) i
dati anagrafici del lavoratore, la data di inizio e di risoluzione del rapporto
di lavoro (qualora non sia a tempo indeterminato), la tipologia contrattuale, la
qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo. E' possibile
trasmettere la comunicazione al Centro per l'Impiego anche via fax (per il
rispetto delle scadenze di legge, fa fede la data risultante sul fax di
ricezione e il foglio di conferma dell'avvenuta trasmissione), senza dover poi
trasmettere l'originale. Se l'instaurazione del rapporto avviene in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza la comunicazione
deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. Il Ministero del
Lavoro con la circolare n. 12 del 7 aprile 2003 ha chiarito che tutti i datori
di lavoro, pubblici e privati, devono comunicare, al centro per l'impiego
competente, contestualmente all'instaurazione, i seguenti rapporti: lavoro
subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, tirocini di formazione e
orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata. Solo
nell'ipotesi in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, o
nelle ore serali o notturne ( dopo le ore 18 e dopo le ore 22 ), ovvero in caso
di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata entro il primo giorno
utile successivo. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 bis, comma 3, della Legge n. 608/96
(da 258 a 1.549 euro per ogni lavoratore interessato) L'obbligo di comunicazione
contestuale non trova, però, immediata applicazione, in quanto entra in vigore,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo n. 297/02, a
decorrere dalla data stabilita nel decreto interministeriale con il quale
verranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie e le
modalità di trasferimento dei dati. Fino a tale data, pertanto, i datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici continueranno ad assolvere
l'obbligo di comunicazione dell'assunzione ai centri per l'impiego entro cinque
giorni, e, in caso di inosservanza, trova applicazione la suddetta sanzione
amministrativa. L'obbligo di comunicazione contestuale dell'assunzione trova
applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori delle cooperative, nei casi
in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la cooperativa
stessa.
DECRETO
LEGISLATIVO N. 297/02: TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO E LICENZIAMENTI
Il datore di lavoro, utilizzando il modello C/CRL, deve comunicare entro 5
giorni al Centro per l'Impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede
di lavoro, la proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a termine,
la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione
da orario a tempo parziale a orario pieno, la trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato, la trasformazione da contratto
di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, la trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro
subordinato, la cessazione del rapporto di lavoro, solo se a tempo indeterminato
o qualora la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata
all'atto dell'assunzione.
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