MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
14 LUGLIO 2003

pagina 6

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INTERNET: SECONDO I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY OCCORRE TUTELARE I DATI DEI RESPONSABILI DEI DOMINI

Secondo il parere n. 2/03, espresso dai Garanti della privacy europei lo scorso 13 giugno (disponibile in lingua inglese) i cosiddetti "database Whois", consultabili sulla rete, che contengono le informazioni per contattare i responsabili dei domini web o delle reti Internet, non possono essere resi pubblici in maniera indiscriminata o resi accessibili a chiunque. Inoltre non è ammissibile l'utilizzazione di tali elenchi per finalità di marketing. Secondo i Garanti non è opportuno rendere indiscriminatamente pubblici ed accessibili a chiunque i dati contenuti in tali elenchi, dovendo necessariamente distinguere fra dati assolutamente necessari e dati opzionali. Gli elenchi, costituiti e gestiti dall'ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers), consultabili attraverso i servizi Whois, infatti, contengono dati personali relativi, in particolare, alla persona da contattare in caso di problemi con i servizi forniti nell'ambito di un determinato dominio (spesso chi ha registrato il dominio oppure le figure tecniche preposte alle gestione dei servizi di rete): numero di telefono, indirizzo e-mail, altri dati personali. Secondo i Garanti europei anche nei confronti di tali elenchi trovano applicazione e devono essere adeguatamente rispettati i normali principi di tutela per cui l'ICANN deve definire chiaramente quali sono le finalità di Whois e quali attività sono compatibili con tali finalità. I dati contenuti in tali elenchi debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento e, conseguentemente è necessario limitare la quantità dei dati personali inseriti nel registro, distinguendo fra la registrazione di nomi di dominio effettuata da singoli e quella effettuata da imprese o altre persone giuridiche. Nel primo caso, infatti, non è necessario che i dati personali (indirizzo, numero di telefono) utili per contattare il titolare del dominio siano resi pubblici. In Francia, ad esempio, attraverso l'AFNIC - Association Française pour le Nommage d'Internet en Coopération, i dati personali del titolare sono noti ai fornitori dei servizi di registrazione, che provvedono eventualmente a contattarlo qualora insorgano problemi relativamente al sito. Il principio di proporzionalità impone, inoltre, di limitare l'accesso ai dati disponibili nel registro attraverso meccanismi di filtro da inserire nelle interfacce con le quali si accede ai singoli registri Whois, in modo che non siano indiscriminatamente di dominio pubblico. L'utilizzazione massiva dei dati contenuti nei registri Whois per finalità di marketing, inoltre, non è compatibile con le finalità di tali registri e non è neppure ammissibile alla luce delle Direttive europee sulla protezione dei dati personali, in quanto non è conforme agli scopi per i quali essi sono stati istituiti.

APPROVATO IL CODICE DELLA PRIVACY
Nell'aggiornamento di lunedì 30 giugno della nostra rubrica avevamo dato notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 27 giugno del testo unico in materia di protezione dei dati personali, denominato "Codice" della privacy, che entrerà i vigore quasi integralmente il prossimo 1° gennaio 2004. Ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione, il provvedimento riunisce in unico contesto la Legge n. 675/96 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti negli anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della Direttiva dell'Unione europea n. 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Il Codice è diviso in tre parti. La prima parte è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato. La seconda parte è dedicata a specifici settori e, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori. La terza parte affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante. Il Codice rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare le innumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla privacy,

CODICE DELLA PRIVACY: I PUNTI PIU' RILEVANTI
Di seguito sintetizziamo alcuni dei punti rilevanti del "Codice" della privacy, che entrerà i vigore quasi integralmente il prossimo 1° gennaio 2004, di cui nel pezzo precedente abbiamo illustrato la struttura. Notificazione Una delle principali semplificazioni riguarda l'adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare. Con l'originale impianto della Legge n. 675/96, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati. Nel testo unico si rovescia l'impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità. Oltre a diminuire le ipotesi di notifica obbligatoria, ne vengono anche snellite le modalità: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante per quanto riguarda l'utilizzo della firma digitale. Consenso L'area del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della Legge n. 675/96), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento all'attività dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti). Informativa Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center). Sanità In ambito sanitario si semplifica l'informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un'unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all'organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali). Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali. Viene introdotta la possibilità di non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute. Lavoro Viene confermata l'elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l'informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70). Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. Tlc Il codice si inserisce nella linea di tendenza europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento e repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a quello attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e necessità del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione dei cellulari. Trattamento in ambito giudiziario Vengono meglio garantite le parti nei processi. Il Codice prevede infatti che l'interessato possa chiedere, nel processo, di apporre sulla sentenza un'annotazione con la quale si avvisa che, nel caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche, devono essere omessi i dati dell'interessato. Con disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo, non solo in quello penale, ma anche nei settori civili e amministrativi. Pubblica amministrazione Il Codice innova anche, accogliendo indicazioni del Garante, nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante. Liste elettorali Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale: solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale. Internet, videosorveglianza, direct marketing Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi codici

VORTICE ELETTROSOCIALI SpA: IL BENESSERE NEGLI AMBIENTI CHIUSI
Anche in questa torrida estate sicuramente abbiamo utilizzato uno dei tanti prodotti di ventilazione o climatizzazione realizzati da Vortice, l'azienda nata, nel cuore di Milano, 45 anni fa con il primo aspiratore che utilizzava un materiale allora innovativo, la plastica. La missione aziendale è sempre stata quella di riscaldare, rinfrescare, depurare, ricambiare, muovere l'aria negli ambienti dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita. Ciò ha permesso sin dall'inizio lo sviluppo della Vortice in campo internazionale, favorito da un processo di continua evoluzione tecnologica, dalla ricerca e dalla sperimentazione. La solidità del marchio, la qualità certificata, il servizio e la capacità di introdurre prodotti innovativi, sono il segreto del suo successo, supportati anche da iniziative di comunicazione pubblicitaria molto diversificate che hanno creato nel consumatore un livello di identificazione molto forte tra "benessere negli ambienti chiusi" e Vortice. Oggi, Vortice occupa circa 180 dipendenti e dispone di tre sedi: la casa madre ed il centro produttivo sono a Zoate di Tribiano, a sud di Milano, mentre le due sedi estere sono a Parigi dal 1974 ed a Londra dal 1978. Vortice produce e distribuisce più di 1.500.000 prodotti all'anno in 64 paesi del mondo ed è leader di mercato nel settore della ventilazione.

BONUS ASSUNZIONI: MODELLO ICO OPERATIVO DAL 16 LUGLIO 2003
Nella Gazzetta ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 è stata pubblicata la delibera Cipe n.16 del 9 maggio 2003, conseguentemente, a decorrere dal 16 luglio 2003 (ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della delibera) sarà reso operativo il modello ICO, per l'attribuzione del credito d'imposta per le nuove assunzioni. Il credito è concesso solamente a seguito di esplicito atto di assenso da parte dell'Agenzia, entro 30 giorni dal ricevimento del modello ICO. Per usufruire del bonus, quindi, è necessario l'atto di assenso dell'Agenzia: se la stessa non risponde entro 30 giorni non si può usufruire del bonus. La ricevuta di ritorno dell'invio del modello, inoltrata dal Centro Operativo di Pescara, non costituisce atto di assenso. E' prevedibile una forte richiesta del credito, con immediato esaurimento dei fondi disponibili.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA: C'E' MOLTO DA RIFARE SULLA RIFORMA SOCIETARIA
Il prossimo 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto delle società, che è stata attuata con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, recante la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 8) e con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, recante la riforma organica delle società di capitali e società cooperative (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 8). L'obiettivo principale della riforma, attuata dal governo con i Decreti legislativi n. 5/03 e n. 6/03, emanati in attuazione della Legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, è quello adeguare le disposizioni del codice civile del '42 e quelle di diritto processuale all'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali. Le nuove norme dovrebbero valorizzare il carattere imprenditoriale delle società, semplificarne la disciplina, tenere conto delle esigenze produttive e del mercato concorrenziale. La possibilità di centrare questi obiettivi, però, è stata posta in seria discussione nei tre giorni di lavoro del VII Ciclo di seminari organizzato all'Hilton Sorrento Palace per iniziativa dell'Ordine Forense di Torre Annunziata. Così come è stata formulata, secondo l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, la riforma non va bene: da ciò la richiesta esplicita di uno slittamento dell'entrata in vigore della riforma, stabilita al 1° gennaio 2004, al fine di risolvere i dubbi interpretativi ed applicare in maniera convinta le nuove norme. "L'assemblea ha valutato la riforma incompleta sia nell'impianto di diritto sostanziale sia in quello di diritto processuale, riscontrando incongruenze e inadeguatezze tali da sconsigliare la sua entrata in vigore dal 1° gennaio nell'attuale formulazione delle nuove norme", ha dichiarato l'avvocato Gennaro Torrese, presidente dell'ordine forense di Torre Annunziata. Torrese non è sceso nei dettagli tecnici, ma ha precisato che "sono tante e tali le incongruenze della riforma da non poterle enumerare in questo momento. Saranno rese note e portate a conoscenza nella sede opportuna a settembre, quando saranno pubblicati gli atti del convegno a cura della Casa Editrice Giappichelli". Nel corso del seminario si sono succeduti, tra gli altri, gli interventi di Bernardino Libonati dell'Università La Sapienza e Giovanni Verde della Luiss di Roma, che hanno sollevato forti annotazioni critiche sulla valenza della riforma del diritto delle società.

FERIE: LE NOVITA'
A decorrere dal 29 aprile 2003, per quanto riguarda la maturazione e la fruizione delle ferie occorre fare riferimento alle norme contrattuali ed alle novità contenute nell'art. 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha introdotto due principi importantissimi. In base al primo comma di tale articolo, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Ai contratti collettivi di lavoro è riconosciuta la facoltà di stabilire condizioni di miglior favore. In base al secondo comma il suddetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, se i contratti collettivi prevedono un numero di giorni di ferie superiori alle 4 settimane, possono essere monetizzati solo i giorni eccedenti il limite minimo di legge,. A partire dalla data del 29 aprile 2003, ogni accordo tra lavoratore e datore di lavoro per monetizzare le ferie non godute è nullo ed impugnabile dallo stesso lavoratore in ogni momento. Per le ferie maturate prima di tale data, invece, è ammissibile l'accordo che prevede la corresponsione al lavoratore della relativa indennità sostitutiva. Secondo la sentenza n. 66/63 della Corte Costituzionale, le ferie devono essere godute entro l'anno, ma, stando a quanto motivato dalla sentenza n. 543/90 della stessa Corte, il diritto al godimento infra-annuale dell'intero periodo di ferie non può ritenersi assoluto e può essere legittimamente compresso quando sussistano esigenze di servizio eccezionali, serie e consistenti, non necessariamente impreviste o imprevedibili, che rendano obiettivamente impossibile la fruizione completa delle ferie nel corso dell'anno. Alla luce di ciò devono ritenersi legittime le clausole contrattuali che consentono il differimento di parte del periodo feriale entro un periodo ragionevole, tale da non pregiudicare la funzione dell'istituto delle ferie, destinate al recupero psico fisico del lavoratore.

DECRETO LEGGE N. 151/03: MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Il Decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, anticipa alcune norme della riforma del Codice della strada: introduzione della patente a punti, controlli a tappeto sul tasso alcolico, patentino obbligatorio per i minorenni sui cinquantini dal 1° luglio 2004, via libera ai 150 all'ora in autostrada, ma solo in alcuni tratti appositamente segnalati, per cui il limite di velocità rimane di 130 km orari su tutto il resto della rete. Il provvedimento è già all'attenzione di Camera e Senato per la sua conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni. La novità più importante del Decreto legge n. 151/03 è rappresentata dalla patente a punti: Ad ogni patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti a scalare a seconda della gravita dell'infrazione commessa. Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Prima di ritrovarsi quota a zero, però, è riconosciuta all'automobilista la possibilità di tornare a scuola guida per frequentare appositi corsi di aggiornamento e recuperare così sei punti (9 punti se titolare di patente C, C+E, D, D+E). Allo stato occorre però attendere che un apposito decreto attuativo chiarisca come debbano essere organizzati questi corsi presso le autoscuole. I corsi dovrebbero essere di 12 ore, con frequenza obbligatoria e rilascio di un attestato di frequenza. Non è previsto alcun esame finale. Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente. Di seguito proponiamo la tabella allegata al Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'art. 126-bis del Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornata dal decreto in esame. 

Art. 141

Comma 8

Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati di notte con scarsa visibilità, ecc.

2

Comma 9, 1° periodo

Gare di velocità su animali o veicoli non a motori; sfide improvvisate tra conducenti che percorrono la stessa strada

4

Comma 9, 3° periodo

Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti ma senza organizzazione esterna (per es. scommesse aperte al pubblico)

10

Art. 142

Comma 8

Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 km/h

2

Comma 9

Eccesso di velocità superiore ai 40 km/h

10

Art. 143

Comma 11

Circolazione contromano

4

Comma 12

Circolazione contromano in curva con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate

10

Comma 13, con rif. al comma 5

Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate)

4

Art. 145

Comma 11

Mancata precedenza

5

Art. 146

Comma 2, ad ecc. segnali stradali, divieto di sosta e fermata

Mancato rispetto della segnaletica

2

Comma 3

Passaggio con semaforo rosso nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico

5

Art. 147

Comma 5

Violazioni commesse ai passaggi a livello

5

Art. 148

Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8

Sorpasso a destra

2

Comma 15 con riferimento al comma 3

Sorpasso a destra di tram e filobus, in fermata al centro, sorpasso doppio in curva o su un dosso

5

Comma 16, 3° periodo

Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti

10

Art. 149

Comma 4

Mancato rispetto della distanza di sicurezza

3

Comma 5

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato danni ai veicoli nel corso di un biennio

5

Comma 6

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato almeno un incidente da cui derivino lesioni gravi

4

Art. 150

Comma 5 con riferimento all'art. 149, comma 5

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie

5

Comma 5 con riferimento all'art. 149, comma 6

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone o veicoli

4

Art. 152

Comma 3

Mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati)

2

Art. 153

Comma 10

Uso improprio degli abbaglianti

3

Comma 11

Uso improprio dei fari

1

Art. 154

Comma 7

Inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni

4

Comma 8

Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia

2

Art. 161

Comma 2

Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare pericolo

4

Comma 4

Mancata esposizione del triangolo in caso di caduta di materiali sulla carreggiata

2

Art. 162

Comma 5

Mancata esposizione del triangolo

2

Art. 164

Comma 8

Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente

3

Art. 165

Comma 3

Mancata segnalazione della fune durante il traino

2

Art. 167

commi 2,5,6 con riferimento a:

a. eccedenza non sup. a 1 t.

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

1

b. eccedenza non sup. a 2 t.

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

2

c. eccedenza non sup. a 3 t.

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

3

d. eccedenza sup. a 3 t.

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

4

Commi 3,5,6 con riferimento a:

a. eccedenza non sup. al 10%

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

1

b. eccedenza non sup. al 20%.

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

2

c. eccedenza non sup. al 30%

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

3

d. eccedenza sup. al 30%

Trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

4

Comma 7

Violazioni comma 4

3

Art. 168

Comma 7

Circolazione con uno o più veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose: massa complessiva sup. a quella indicata nella carta di circolazione

4

Comma 8

Trasporto di merci pericolose senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione

10

Comma 9

Trasporto di merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate da decreto ministeriale in materia

10

Art. 169

Comma 7

Trasporto di persone in sovrannumero e di cose in sovraccarico alla guida di veicoli leggeri diversi dalle autovetture

3

Comma 8

Trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati ad uso proprio

4

Comma 9

Trasporto in sovrannumero o in sovraccarico alla guida di autovetture

2

Comma 10

Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti

1

Art. 170

Comma 6

Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti su veicoli a motore o a due ruote

1

Art. 171

Comma 2

Guida di veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco

3

Art. 172

Comma 8

Mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini

5

Comma 9

Uso irregolare delle cinture di sicurezza

3

Art. 173

Comma 3

Mancato uso delle lenti (se prescritte sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida

4

Art. 174

Comma 4

Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus

2

Comma 5

Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti nell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus

2

Comma 7

Irregolarità nei documenti nell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus

1

Art. 175

Comma 13

Circolazione in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o (se liquido) stivato in contenitori che perdono

4

Comma 14, rif. comma 7, lett. a)

Traino dei veicoli in autostrada

2

Comma 16

In autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta oltre 24 h, soccorso abusivo, ecc.

2

Art. 176

Comma 19

Inversione di marcia in autostrada

10

Comma 20, con rif. co.1, lett. b)

Retromarcia in autostrada

4

Comma 20, con rif. co.1, lett. c) e d)

In autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti)

10

Comma 21

In autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso

2

Art. 177

 Comma 5

Violazione delle norme in tema di circolazione di mezzi adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze

2

Art. 178

Comma 3

Mancato rispetto dei periodi di riposo prescritti per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

2

Comma 4

Irregolarità dei documenti di servizio per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

1

Art. 179

 Commi 2 e 2 bis

Cronotachigrafo e limitatore di velocità (se prescritto per la categoria del veicolo) mancante o manomesso

10

Art. 186

 Commi 2 e 7

Guida in stato di ebbrezza

10

Art. 187

 Commi 7 e 8

Guida sotto l'effetto di droghe

10

Art. 189

Comma 5, se non ricorrono condizioni 2° periodo

Fuga in caso di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se non ricorrono le condizioni del 2° periodo)

4

Comma 5, se ricorrono condizioni 2° periodo

Fuga in caso di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se ricorrono le condizioni del 2° periodo)

10

Comma 6

Fuga in caso di incidente con danno solo persone, causato dal conducente

10

Comma 9

Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare i propri dati ai danneggiati, ecc.

2

Art. 191

Comma 4

Mancata precedenza pedoni e disabili

3

Art. 192

Comma 6

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

3

Comma 7

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato)

4

Mentre noi scriviamo i parlamentari impegnati nella conversione del provvedimento stanno apportando varie modifiche al testo originario del decreto legge. Anche la suddetta tabella è oggetto di discussione e variazione, per cui solo alla fine, quando la legge di conversione sarà stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale, sapremo quali sono le effettive novità in materia di obblighi, divieti, sanzioni pecuniarie ed accessorie. Forse un giorno qualcuno ci spiegherà come mai per un argomento così delicato sia stata scelta la forma del decreto legge, esponendosi così all'assalto parlamentare degli emendamenti tesi a modificare un provvedimento già in corso di applicazione e per il quale c'è stato già un vistoso errore in termini di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, con tutte le relative complicazioni ed incertezze.

I PENSIONATI, CHE HANNO ELETTO DOMICILIO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, DIVERSO DA LORO STATO DI ORIGINE, DEVONO CHIEDERE ALLA CASSA MALATTIA PRESSO CUI SONO ISCRITTI NEL LORO STATO DI RESIDENZA L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER RICEVERE CURE MEDICHE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
La Corte di Giustizia europea nel decidere la causa C-156/01, relativa a R.P. Van der Duin/Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen e Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. Van Wegberg-van Brederode, ha stabilito che i pensionati, che hanno eletto domicilio in uno Stato membro diverso da loro Stato di origine, devono chiedere alla cassa malattia presso cui sono iscritti nel loro Stato di residenza l'autorizzazione preventiva per ricevere cure mediche in un altro Stato membro Tale principio si applica anche ai pensionati che ricevono cure mediche nello Stato debitore della loro pensione o rendita. I giudici hanno preso in esame due casi, quello del Sig. Van der Duin e quella della Sig.ra Van Wegbergvan Brederode. Nel 1989, lasciati i Paesi Bassi, il sig. Van der Duin si è stabilito in Francia e si è iscritto presso la cassa malattia locale. Percepisce prestazioni d'invalidità a carico dell'ente olandese competente. Vittima di un grave incidente, il sig. Van der Duin è stato curato in Francia nell'arco di circa un anno e successivamente ammesso all'ospedale universitario di Rotterdam (Paesi Bassi) per sottoporsi al trattamento di una distrofia post-traumatica alla mano destra. La sig.ra Van Wegbergvan Brederode, invece, nel 1995 lascia i Paesi Bassi per trasferirsi in Spagna con il coniuge, il quale percepisce una pensione olandese a carico delle istituzioni olandesi competenti. Entrambi si sono iscritti presso la cassa malattia spagnola. Dopo aver consultato un medico spagnolo, che ha diagnosticato la necessità di un intervento, la sig.ra Van Wegbergvan Brederode si è recata nei Paesi Bassi per essere ivi operata. L'ANOZ Zorgverzekeringen, cassa malattia olandese, ha respinto le domande di rimborso da parte dei due ospedali olandesi, nonostante il rilascio del modulo E 111 da parte delle casse locali francese e spagnola, in quanto le cure in questione non soddisfacevano i requisiti introdotti nel Regolamento comunitario n. 1408/71, modificato dal Regolamento n. 2001/83 (GU L 230), sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti. Gli interessati avrebbero infatti dovuto ottenere il modulo E 112, richiesto qualora un assicurato intenda ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure mediche e le casse malattia negli Stati di residenza abbiano rifiutato il suo rilascio retroattivo. Il sig. Van der Duin e la sig.ra Van Wegbergvan Brederode hanno entrambi proposto ricorso dinanzi ai giudici olandesi contro il diniego di assunzione degli oneri da parte dell'ANOZ Zorgverzekeringen. Il Centrale Raad van Beroep, a sua volta, ha chiesto alla Corte di giustizia quale Stato membro debba assumersi i costi relativi alle cure mediche e quale cassa malattia sia competente per rilasciare l'autorizzazione preventiva in una tale situazione. La Corte in primo luogo ha constatato che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari si siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza, essi beneficiano, in forza del regolamento comunitario, di un diritto alle prestazioni in natura da parte di tale cassa malattia come qualsiasi titolare residente nel territorio di tale Stato membro. Conseguentemente, secondo la Corte, l'ente competente per autorizzare i suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite prestazioni in natura alle condizioni previste dal regolamento comunitario, è l'ente del luogo di residenza degli interessati. Tale ente è nella situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva.

E-GOVERNMENT: IL PUNTO DEI GARANTI EUROPEI
Dalla Newsletter n. 174 del 9 - 15 giugno 2003 del Garante Privacy abbiamo appreso che secondo i Garanti europei, che hanno analizzato la situazione corrente e le prospettive di sviluppo in tema di e-government, i problemi più importanti sono rappresentati dalle implicazioni in chiave di protezione dei dati personali. Essi hanno ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sui possibili rischi del mancato coordinamento fra governi nazionali e autorità di protezione dati. Il documento dei Garanti prende spunto dalle indicazioni del piano di azione "e-Europe" approvato nel giugno 2000 durante il Consiglio europeo di Feira, in Portogallo. In esso lo sviluppo di forme di e-government era citato fra le priorità di intervento dei governi europei, e si forniva anche una lista di 20 procedure che nei prossimi anni dovranno essere disponibili on line. Fra di esse comparivano in particolare quelle relative alla creazione di portali unificati di accesso alla pubblica amministrazione, alla possibilità di effettuare pagamenti online o ottenere certificati e copie di documenti ufficiali, all'introduzione di veri e propri documenti di identità elettronici. Attraverso un questionario diffuso fra tutte le autorità nazionali di protezione dati, i Garanti hanno cercato di capire quale fosse lo stato dell'arte in Europa, quali di queste iniziative fossero già state realizzate o fossero in via di realizzazione, e quali fossero i principali problemi evidenziati dalle autorità nazionali. In primo luogo essi hanno ritenuto opportuno sottolineare l'attenzione non sempre elevata che i governi dei 15 prestano al tema della protezione dei dati in questo contesto. Per quanto l'obbligo di consultare l'autorità competente sia previsto per legge nella quasi totalità dei Paesi UE (in Italia dall'art. 31 della Legge n. 675/96), la consultazione non appare sistematica. In vari Paesi essi hanno verificato che alcune iniziative di e-government sono state attuate senza avere sentito l'autorità nazionale per la protezione dei dati. Tuttavia, il bilancio tratto è sostanzialmente positivo: attraverso consultazioni pubbliche (come in Francia o nel Regno Unito), procedimenti formali (a livello parlamentare, come in Italia), lettere aperte o altro, su molti temi connessi all'e-government i Garanti europei hanno potuto far sentire la propria voce. Un altro punto fermo è l'esistenza di un grande numero di progetti in via di realizzazione in tutti i Paesi UE, molti dei quali hanno implicazioni significative sui trattamenti di dati personali dei cittadini: citiamo, in particolare, la possibilità di presentare dichiarazioni dei redditi online e di effettuare pagamenti specifici (IVA), notificare cambiamenti di residenza, consultare offerte di lavoro, e tutta una serie di servizi (prestiti bibliotecari, rilascio di permessi edilizi o certificati anagrafici, esami universitari, rimborsi di spese sanitarie, ecc.). In questi casi le autorità consultate hanno sottolineato l'esigenza di specifiche misure di sicurezza (identificazione e autenticazione, cifratura dei dati trasmessi) e di un'adeguata informazione dei cittadini, in particolare, rispetto all'accesso, alla rettifica ed alla cancellazione dei dati.

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