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GIURIDICA
ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
14 LUGLIO 2003
pagina 6
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INTERNET:
SECONDO I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY OCCORRE TUTELARE I DATI DEI
RESPONSABILI DEI DOMINI
Secondo
il parere n. 2/03, espresso dai Garanti della privacy europei lo scorso 13
giugno (disponibile in lingua inglese) i cosiddetti "database Whois",
consultabili sulla rete, che contengono le informazioni per contattare i
responsabili dei domini web o delle reti Internet, non possono essere resi
pubblici in maniera indiscriminata o resi accessibili a chiunque. Inoltre
non è ammissibile l'utilizzazione di tali elenchi per finalità di
marketing. Secondo i Garanti non è opportuno rendere indiscriminatamente
pubblici ed accessibili a chiunque i dati contenuti in tali elenchi, dovendo
necessariamente distinguere fra dati assolutamente necessari e dati
opzionali. Gli elenchi, costituiti e gestiti dall'ICANN (International
Corporation for Assigned Names and Numbers), consultabili attraverso i
servizi Whois, infatti, contengono dati personali relativi, in particolare,
alla persona da contattare in caso di problemi con i servizi forniti
nell'ambito di un determinato dominio (spesso chi ha registrato il dominio
oppure le figure tecniche preposte alle gestione dei servizi di rete):
numero di telefono, indirizzo e-mail, altri dati personali. Secondo i
Garanti europei anche nei confronti di tali elenchi trovano applicazione e
devono essere adeguatamente rispettati i normali principi di tutela per cui
l'ICANN deve definire chiaramente quali sono le finalità di Whois e quali
attività sono compatibili con tali finalità. I dati contenuti in tali
elenchi debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
del trattamento e, conseguentemente è necessario limitare la quantità dei
dati personali inseriti nel registro, distinguendo fra la registrazione di
nomi di dominio effettuata da singoli e quella effettuata da imprese o altre
persone giuridiche. Nel primo caso, infatti, non è necessario che i dati
personali (indirizzo, numero di telefono) utili per contattare il titolare
del dominio siano resi pubblici. In Francia, ad esempio, attraverso l'AFNIC
- Association Française pour le Nommage d'Internet en Coopération, i dati
personali del titolare sono noti ai fornitori dei servizi di registrazione,
che provvedono eventualmente a contattarlo qualora insorgano problemi
relativamente al sito. Il principio di proporzionalità impone, inoltre, di
limitare l'accesso ai dati disponibili nel registro attraverso meccanismi di
filtro da inserire nelle interfacce con le quali si accede ai singoli
registri Whois, in modo che non siano indiscriminatamente di dominio
pubblico. L'utilizzazione massiva dei dati contenuti nei registri Whois per
finalità di marketing, inoltre, non è compatibile con le finalità di tali
registri e non è neppure ammissibile alla luce delle Direttive europee
sulla protezione dei dati personali, in quanto non è conforme agli scopi
per i quali essi sono stati istituiti.
APPROVATO
IL CODICE DELLA PRIVACY
Nell'aggiornamento di lunedì 30 giugno della nostra rubrica avevamo dato
notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 27 giugno
del testo unico in materia di protezione dei dati personali, denominato
"Codice" della privacy, che entrerà i vigore quasi integralmente
il prossimo 1° gennaio 2004. Ispirato all'introduzione di nuove garanzie
per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla
semplificazione, il provvedimento riunisce in unico contesto la Legge n.
675/96 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici
che si sono succeduti negli anni, e contiene anche importanti innovazioni
tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della Direttiva
dell'Unione europea n. 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche. Il Codice è diviso in tre parti. La prima parte è dedicata
alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli
adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico
e privato. La seconda parte è dedicata a specifici settori e, oltre a
disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni
di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la
disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella
dei controlli sui lavoratori. La terza parte affronta la materia delle
tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni
amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del
Garante. Il Codice rappresenta il primo tentativo al mondo di conformare le
innumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla privacy,
CODICE
DELLA PRIVACY: I PUNTI PIU' RILEVANTI
Di seguito sintetizziamo alcuni dei punti rilevanti del "Codice"
della privacy, che entrerà i vigore quasi integralmente il prossimo 1°
gennaio 2004, di cui nel pezzo precedente abbiamo illustrato la struttura.
Notificazione Una delle principali semplificazioni riguarda l'adempimento
della notificazione al Garante, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il
professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i
trattamenti di dati che si intendono effettuare. Con l'originale impianto
della Legge n. 675/96, e le successive modificazioni, dovevano notificare
tutti i soggetti non esplicitamente esentati. Nel testo unico si rovescia
l'impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va
effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di
trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità
d'uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con
strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure
in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing,
nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla
solvibilità. Oltre a diminuire le ipotesi di notifica obbligatoria, ne
vengono anche snellite le modalità: solo per via telematica, seguendo le
indicazioni del Garante per quanto riguarda l'utilizzo della firma digitale.
Consenso L'area del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già
esistenti (artt. 11, 12 e 20 della Legge n. 675/96), con la previsione di
alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra le
altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare
con particolare riferimento all'attività dei gruppi bancari e per i
trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e
aderenti). Informativa Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli
interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può, comunque,
individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico (call center). Sanità In ambito
sanitario si semplifica l'informativa da rilasciare ai pazienti e si
consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un'unica
dichiarazione resa al medico di famiglia o all'organismo sanitario (il
consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute
erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più
strutture ospedaliere e territoriali). Per il settore sanitario vengono
inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze
di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa,
certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui
malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli
operatori sanitari non tenuti al segreto professionali. Viene introdotta la
possibilità di non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli
intestatari di ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di
un'apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della
salute. Lavoro Viene confermata l'elaborazione di un codice di deontologia e
buona condotta che dovrà fissare regole per l'informativa ed il consenso
anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e
della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche la questione dei
controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall'art. 4
dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70). Il lavoratore domestico è
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare. Tlc Il codice si inserisce nella linea di tendenza
europea e stabilisce un nuovo e più ridotto termine massimo per la
conservazione dei dati del traffico telefonico per ragioni di accertamento e
repressione reati, prescrivendo un termine di trenta mesi rispetto a quello
attuale di 5 anni, secondo modalità che dovranno essere stabilite con
decreto ministeriale. Ridotto periodo di conservazione, anonimato e necessità
del consenso per il trattamento dei dati sulla localizzazione dei cellulari.
Trattamento in ambito giudiziario Vengono meglio garantite le parti nei
processi. Il Codice prevede infatti che l'interessato possa chiedere, nel
processo, di apporre sulla sentenza un'annotazione con la quale si avvisa
che, nel caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su
supporti elettronici o in caso di diffusione mediante reti telematiche,
devono essere omessi i dati dell'interessato. Con disposizione espressa si
attribuisce maggiore tutela ai minori nel processo, non solo in quello
penale, ma anche nei settori civili e amministrativi. Pubblica
amministrazione Il Codice innova anche, accogliendo indicazioni del Garante,
nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti
amministrativi e impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica
effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita espressamente
la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i
trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.
Liste elettorali Le liste elettorali non possono essere più usate per
promozione commerciale: solo per scopi collegati alla disciplina elettorale
e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica o a
carattere socio assistenziale. Internet, videosorveglianza, direct marketing
Per settori così delicati il codice conferma la previsione di appositi
codici
VORTICE
ELETTROSOCIALI SpA: IL BENESSERE NEGLI AMBIENTI CHIUSI
Anche in questa torrida estate sicuramente abbiamo utilizzato uno dei tanti
prodotti di ventilazione o climatizzazione realizzati da Vortice, l'azienda
nata, nel cuore di Milano, 45 anni fa con il primo aspiratore che utilizzava
un materiale allora innovativo, la plastica. La missione aziendale è sempre
stata quella di riscaldare, rinfrescare, depurare, ricambiare, muovere
l'aria negli ambienti dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita.
Ciò ha permesso sin dall'inizio lo sviluppo della Vortice in campo
internazionale, favorito da un processo di continua evoluzione tecnologica,
dalla ricerca e dalla sperimentazione. La solidità del marchio, la qualità
certificata, il servizio e la capacità di introdurre prodotti innovativi,
sono il segreto del suo successo, supportati anche da iniziative di
comunicazione pubblicitaria molto diversificate che hanno creato nel
consumatore un livello di identificazione molto forte tra "benessere
negli ambienti chiusi" e Vortice. Oggi, Vortice occupa circa 180
dipendenti e dispone di tre sedi: la casa madre ed il centro produttivo sono
a Zoate di Tribiano, a sud di Milano, mentre le due sedi estere sono a
Parigi dal 1974 ed a Londra dal 1978. Vortice produce e distribuisce più di
1.500.000 prodotti all'anno in 64 paesi del mondo ed è leader di mercato
nel settore della ventilazione.
BONUS
ASSUNZIONI: MODELLO ICO OPERATIVO DAL 16 LUGLIO 2003
Nella Gazzetta ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 è stata pubblicata la
delibera Cipe n.16 del 9 maggio 2003, conseguentemente, a decorrere dal 16
luglio 2003 (ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
gazzetta ufficiale della delibera) sarà reso operativo il modello ICO, per
l'attribuzione del credito d'imposta per le nuove assunzioni. Il credito è
concesso solamente a seguito di esplicito atto di assenso da parte
dell'Agenzia, entro 30 giorni dal ricevimento del modello ICO. Per usufruire
del bonus, quindi, è necessario l'atto di assenso dell'Agenzia: se la
stessa non risponde entro 30 giorni non si può usufruire del bonus. La
ricevuta di ritorno dell'invio del modello, inoltrata dal Centro Operativo
di Pescara, non costituisce atto di assenso. E' prevedibile una forte
richiesta del credito, con immediato esaurimento dei fondi disponibili.
ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA: C'E' MOLTO DA RIFARE SULLA RIFORMA
SOCIETARIA
Il prossimo 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto delle
società, che è stata attuata con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.
5, recante la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 8) e con il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, recante
la riforma organica delle società di capitali e società cooperative
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 8). L'obiettivo principale della riforma, attuata dal governo
con i Decreti legislativi n. 5/03 e n. 6/03, emanati in attuazione della
Legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, è quello adeguare le disposizioni
del codice civile del '42 e quelle di diritto processuale all'obiettivo
prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle
imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed
internazionali dei capitali. Le nuove norme dovrebbero valorizzare il
carattere imprenditoriale delle società, semplificarne la disciplina,
tenere conto delle esigenze produttive e del mercato concorrenziale. La
possibilità di centrare questi obiettivi, però, è stata posta in seria
discussione nei tre giorni di lavoro del VII Ciclo di seminari organizzato
all'Hilton Sorrento Palace per iniziativa dell'Ordine Forense di Torre
Annunziata. Così come è stata formulata, secondo l'Ordine degli Avvocati
di Torre Annunziata, la riforma non va bene: da ciò la richiesta esplicita
di uno slittamento dell'entrata in vigore della riforma, stabilita al 1°
gennaio 2004, al fine di risolvere i dubbi interpretativi ed applicare in
maniera convinta le nuove norme. "L'assemblea ha valutato la riforma
incompleta sia nell'impianto di diritto sostanziale sia in quello di diritto
processuale, riscontrando incongruenze e inadeguatezze tali da sconsigliare
la sua entrata in vigore dal 1° gennaio nell'attuale formulazione delle
nuove norme", ha dichiarato l'avvocato Gennaro Torrese, presidente
dell'ordine forense di Torre Annunziata. Torrese non è sceso nei dettagli
tecnici, ma ha precisato che "sono tante e tali le incongruenze della
riforma da non poterle enumerare in questo momento. Saranno rese note e
portate a conoscenza nella sede opportuna a settembre, quando saranno
pubblicati gli atti del convegno a cura della Casa Editrice Giappichelli".
Nel corso del seminario si sono succeduti, tra gli altri, gli interventi di
Bernardino Libonati dell'Università La Sapienza e Giovanni Verde della
Luiss di Roma, che hanno sollevato forti annotazioni critiche sulla valenza
della riforma del diritto delle società.
FERIE:
LE NOVITA'
A decorrere dal 29 aprile 2003, per quanto riguarda la maturazione e la
fruizione delle ferie occorre fare riferimento alle norme contrattuali ed
alle novità contenute nell'art. 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, che ha introdotto due principi importantissimi. In base al primo
comma di tale articolo, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Ai contratti
collettivi di lavoro è riconosciuta la facoltà di stabilire condizioni di
miglior favore. In base al secondo comma il suddetto periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, se i contratti collettivi prevedono un numero di giorni di ferie
superiori alle 4 settimane, possono essere monetizzati solo i giorni
eccedenti il limite minimo di legge,. A partire dalla data del 29 aprile
2003, ogni accordo tra lavoratore e datore di lavoro per monetizzare le
ferie non godute è nullo ed impugnabile dallo stesso lavoratore in ogni
momento. Per le ferie maturate prima di tale data, invece, è ammissibile
l'accordo che prevede la corresponsione al lavoratore della relativa
indennità sostitutiva. Secondo la sentenza n. 66/63 della Corte
Costituzionale, le ferie devono essere godute entro l'anno, ma, stando a
quanto motivato dalla sentenza n. 543/90 della stessa Corte, il diritto al
godimento infra-annuale dell'intero periodo di ferie non può ritenersi
assoluto e può essere legittimamente compresso quando sussistano esigenze
di servizio eccezionali, serie e consistenti, non necessariamente impreviste
o imprevedibili, che rendano obiettivamente impossibile la fruizione
completa delle ferie nel corso dell'anno. Alla luce di ciò devono ritenersi
legittime le clausole contrattuali che consentono il differimento di parte
del periodo feriale entro un periodo ragionevole, tale da non pregiudicare
la funzione dell'istituto delle ferie, destinate al recupero psico fisico
del lavoratore.
DECRETO
LEGGE N. 151/03: MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Il Decreto legge n. 151 del 27 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 ed entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, anticipa alcune norme della riforma del Codice
della strada: introduzione della patente a punti, controlli a tappeto sul
tasso alcolico, patentino obbligatorio per i minorenni sui cinquantini dal 1°
luglio 2004, via libera ai 150 all'ora in autostrada, ma solo in alcuni
tratti appositamente segnalati, per cui il limite di velocità rimane di 130
km orari su tutto il resto della rete. Il provvedimento è già
all'attenzione di Camera e Senato per la sua conversione in legge, che deve
avvenire entro 60 giorni. La novità più importante del Decreto legge n.
151/03 è rappresentata dalla patente a punti: Ad ogni patente sarà
attribuito un valore iniziale di 20 punti a scalare a seconda della gravita
dell'infrazione commessa. Per le violazioni commesse entro i primi cinque
anni dal rilascio della patente di guida, i punti, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati. La mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro
il limite dei venti punti. Prima di ritrovarsi quota a zero, però, è
riconosciuta all'automobilista la possibilità di tornare a scuola guida per
frequentare appositi corsi di aggiornamento e recuperare così sei punti (9
punti se titolare di patente C, C+E, D, D+E). Allo stato occorre però
attendere che un apposito decreto attuativo chiarisca come debbano essere
organizzati questi corsi presso le autoscuole. I corsi dovrebbero essere di
12 ore, con frequenza obbligatoria e rilascio di un attestato di frequenza.
Non è previsto alcun esame finale. Alla perdita totale del punteggio il
conducente deve sottoporsi a revisione della patente. Di seguito proponiamo
la tabella allegata al Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i
punteggi previsti dall'art. 126-bis del Decreto legislativo 20 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, aggiornata dal decreto in esame.
Art. 141
Comma 8
|
Velocità
pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati di notte con
scarsa visibilità, ecc.
|
2
|
Comma 9, 1° periodo
|
Gare di
velocità su animali o veicoli non a motori; sfide improvvisate tra
conducenti che percorrono la stessa strada
|
4
|
Comma 9, 3° periodo
|
Gare di
velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i
conducenti ma senza organizzazione esterna (per es. scommesse aperte
al pubblico)
|
10
|
Art. 142
Comma 8
|
Eccesso di
velocità compreso tra gli 11 e i 40 km/h
|
2
|
Comma 9
|
Eccesso di
velocità superiore ai 40 km/h
|
10
|
Art. 143
Comma 11
|
Circolazione
contromano
|
4
|
Comma 12
|
Circolazione
contromano in curva con scarsa visibilità o su strada con carreggiate
separate
|
10
|
Comma 13, con rif. al comma 5
|
Circolazione
al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è
libera (strada a carreggiate separate)
|
4
|
Art. 145
Comma
11
|
Mancata precedenza
|
5
|
Art. 146
Comma 2, ad ecc. segnali stradali,
divieto di sosta e fermata
|
Mancato rispetto della segnaletica
|
2
|
Comma 3
|
Passaggio con
semaforo rosso nonostante il vigile stia facendo passare prima altri
flussi di traffico
|
5
|
Art. 147
Comma 5
|
Violazioni commesse ai passaggi a livello
|
5
|
Art. 148
Comma 15 con riferimento ai commi
2 e 8
|
Sorpasso a destra
|
2
|
Comma 15 con riferimento al comma
3
|
Sorpasso a
destra di tram e filobus, in fermata al centro, sorpasso doppio in
curva o su un dosso
|
5
|
Comma 16, 3° periodo
|
Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti
|
10
|
Art. 149
Comma 4
|
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
|
3
|
Comma 5
|
Mancato
rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato danni ai
veicoli nel corso di un biennio
|
5
|
Comma 6
|
Mancato
rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato almeno un
incidente da cui derivino lesioni gravi
|
4
|
Art. 150
Comma 5 con riferimento all'art.
149, comma 5
|
Comportamento
irregolare o pericoloso nelle strettoie
|
5
|
Comma 5 con riferimento all'art.
149, comma 6
|
Comportamento
irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni
a persone o veicoli
|
4
|
Art. 152
Comma 3
|
Mancata
accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno
della carreggiata in luoghi non illuminati)
|
2
|
Art. 153
Comma 10
|
Uso improprio degli abbaglianti
|
3
|
Comma 11
|
Uso improprio dei fari
|
1
|
Art. 154
Comma 7
|
Inversione di
marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni
|
4
|
Comma 8
|
Svolte o
cambi di corsia irregolari o senza freccia
|
2
|
Art. 161
Comma 2
|
Caduta o
spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare
pericolo
|
4
|
Comma 4
|
Mancata
esposizione del triangolo in caso di caduta di materiali sulla
carreggiata
|
2
|
Art. 162
Comma 5
|
Mancata esposizione del triangolo
|
2
|
Art. 164
Comma 8
|
Irregolare
sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del
conducente
|
3
|
Art. 165
Comma 3
|
Mancata
segnalazione della fune durante il traino
|
2
|
Art. 167
commi 2,5,6 con riferimento a:
|
a. eccedenza non sup. a 1 t.
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
1
|
b. eccedenza non sup. a 2 t.
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
2
|
c. eccedenza non sup. a 3 t.
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
3
|
d. eccedenza sup. a 3 t.
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
4
|
Commi 3,5,6 con riferimento a:
|
a. eccedenza non sup. al 10%
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
1
|
b. eccedenza non sup. al 20%.
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
2
|
c. eccedenza non sup. al 30%
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
3
|
d. eccedenza sup. al 30%
|
Trasporto di
cose su veicoli a motore o su rimorchi
|
4
|
Comma 7
|
Violazioni
comma 4
|
3
|
Art. 168
Comma 7
|
Circolazione
con uno o più veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose: massa
complessiva sup. a quella indicata nella carta di circolazione
|
4
|
Comma 8
|
Trasporto di
merci pericolose senza rispettare i limiti e le condizioni dettate
nell'autorizzazione
|
10
|
Comma 9
|
Trasporto di
merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate da decreto
ministeriale in materia
|
10
|
Art. 169
Comma 7
|
Trasporto di
persone in sovrannumero e di cose in sovraccarico alla guida di
veicoli leggeri diversi dalle autovetture
|
3
|
Comma 8
|
Trasporto a
pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati ad
uso proprio
|
4
|
Comma 9
|
Trasporto in
sovrannumero o in sovraccarico alla guida di autovetture
|
2
|
Comma 10
|
Trasporto
irregolare di persone, animali od oggetti
|
1
|
Art. 170
Comma 6
|
Trasporto
irregolare di persone, animali od oggetti su veicoli a motore o a due
ruote
|
1
|
Art. 171
Comma 2
|
Guida di
veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco
|
3
|
Art. 172
Comma 8
|
Mancato
allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso
dei seggiolini per bambini
|
5
|
Comma 9
|
Uso irregolare delle cinture di sicurezza
|
3
|
Art. 173
Comma 3
|
Mancato uso
delle lenti (se prescritte sulla patente), uso del telefonino senza
vivavoce durante la guida
|
4
|
Art. 174
Comma 4
|
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di
camion e autobus
|
2
|
Comma 5
|
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti
nell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus
|
2
|
Comma 7
|
Irregolarità nei documenti nell'orario di servizio per gli autisti di
camion e autobus
|
1
|
Art. 175
Comma 13
|
Circolazione
in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o (se
liquido) stivato in contenitori che perdono
|
4
|
Comma 14, rif. comma 7, lett. a)
|
Traino dei
veicoli in autostrada
|
2
|
Comma 16
|
In
autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta
oltre 24 h, soccorso abusivo, ecc.
|
2
|
Art. 176
Comma 19
|
Inversione di
marcia in autostrada
|
10
|
Comma 20, con rif. co.1, lett. b)
|
Retromarcia
in autostrada
|
4
|
Comma 20, con rif. co.1, lett. c)
e d)
|
In
autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di
accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non
essendovi diretti)
|
10
|
Comma 21
|
In
autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata
in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti
sulla corsia di sorpasso
|
2
|
Art. 177
Comma 5
|
Violazione
delle norme in tema di circolazione di mezzi adibiti a servizi di
polizia o antincendio e delle autoambulanze
|
2
|
Art. 178
Comma 3
|
Mancato
rispetto dei periodi di riposo prescritti per gli autisti di camion e
autobus muniti di cronotachigrafo
|
2
|
Comma 4
|
Irregolarità
dei documenti di servizio per gli autisti di camion e autobus muniti
di cronotachigrafo
|
1
|
Art. 179
Commi 2 e 2 bis
|
Cronotachigrafo
e limitatore di velocità (se prescritto per la categoria del veicolo)
mancante o manomesso
|
10
|
Art. 186
Commi 2 e 7
|
Guida in stato di ebbrezza
|
10
|
Art. 187
Commi 7 e 8
|
Guida sotto l'effetto di droghe
|
10
|
Art. 189
Comma 5, se non ricorrono
condizioni 2° periodo
|
Fuga in caso
di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se non
ricorrono le condizioni del 2° periodo)
|
4
|
Comma 5, se ricorrono condizioni 2°
periodo
|
Fuga in caso
di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se
ricorrono le condizioni del 2° periodo)
|
10
|
Comma 6
|
Fuga in caso
di incidente con danno solo persone, causato dal conducente
|
10
|
Comma 9
|
Comportamento
irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare
i propri dati ai danneggiati, ecc.
|
2
|
Art. 191
Comma 4
|
Mancata precedenza pedoni e disabili
|
3
|
Art. 192
Comma 6
|
Obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti
|
3
|
Comma 7
|
Obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato)
|
4
|
Mentre
noi scriviamo i parlamentari impegnati nella conversione del provvedimento
stanno apportando varie modifiche al testo originario del decreto legge.
Anche la suddetta tabella è oggetto di discussione e variazione, per cui
solo alla fine, quando la legge di conversione sarà stata pubblicata sulla
gazzetta ufficiale, sapremo quali sono le effettive novità in materia di
obblighi, divieti, sanzioni pecuniarie ed accessorie. Forse un giorno
qualcuno ci spiegherà come mai per un argomento così delicato sia stata
scelta la forma del decreto legge, esponendosi così all'assalto
parlamentare degli emendamenti tesi a modificare un provvedimento già in
corso di applicazione e per il quale c'è stato già un vistoso errore in
termini di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, con tutte le relative
complicazioni ed incertezze.
I
PENSIONATI, CHE HANNO ELETTO DOMICILIO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE
EUROPEA, DIVERSO DA LORO STATO DI ORIGINE, DEVONO CHIEDERE ALLA CASSA
MALATTIA PRESSO CUI SONO ISCRITTI NEL LORO STATO DI RESIDENZA
L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER RICEVERE CURE MEDICHE IN UN ALTRO STATO
MEMBRO
La Corte di Giustizia europea nel decidere la causa C-156/01, relativa a
R.P. Van der Duin/Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen e
Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. Van
Wegberg-van Brederode, ha stabilito che i pensionati, che hanno eletto
domicilio in uno Stato membro diverso da loro Stato di origine, devono
chiedere alla cassa malattia presso cui sono iscritti nel loro Stato di
residenza l'autorizzazione preventiva per ricevere cure mediche in un altro
Stato membro Tale principio si applica anche ai pensionati che ricevono cure
mediche nello Stato debitore della loro pensione o rendita. I giudici hanno
preso in esame due casi, quello del Sig. Van der Duin e quella della Sig.ra
Van Wegbergvan Brederode. Nel 1989, lasciati i Paesi Bassi, il sig. Van der
Duin si è stabilito in Francia e si è iscritto presso la cassa malattia
locale. Percepisce prestazioni d'invalidità a carico dell'ente olandese
competente. Vittima di un grave incidente, il sig. Van der Duin è stato
curato in Francia nell'arco di circa un anno e successivamente ammesso
all'ospedale universitario di Rotterdam (Paesi Bassi) per sottoporsi al
trattamento di una distrofia post-traumatica alla mano destra. La sig.ra Van
Wegbergvan Brederode, invece, nel 1995 lascia i Paesi Bassi per trasferirsi
in Spagna con il coniuge, il quale percepisce una pensione olandese a carico
delle istituzioni olandesi competenti. Entrambi si sono iscritti presso la
cassa malattia spagnola. Dopo aver consultato un medico spagnolo, che ha
diagnosticato la necessità di un intervento, la sig.ra Van Wegbergvan
Brederode si è recata nei Paesi Bassi per essere ivi operata. L'ANOZ
Zorgverzekeringen, cassa malattia olandese, ha respinto le domande di
rimborso da parte dei due ospedali olandesi, nonostante il rilascio del
modulo E 111 da parte delle casse locali francese e spagnola, in quanto le
cure in questione non soddisfacevano i requisiti introdotti nel Regolamento
comunitario n. 1408/71, modificato dal Regolamento n. 2001/83 (GU L 230),
sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti. Gli interessati avrebbero
infatti dovuto ottenere il modulo E 112, richiesto qualora un assicurato
intenda ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in un altro Stato membro al
fine di ricevervi cure mediche e le casse malattia negli Stati di residenza
abbiano rifiutato il suo rilascio retroattivo. Il sig. Van der Duin e la
sig.ra Van Wegbergvan Brederode hanno entrambi proposto ricorso dinanzi ai
giudici olandesi contro il diniego di assunzione degli oneri da parte dell'ANOZ
Zorgverzekeringen. Il Centrale Raad van Beroep, a sua volta, ha chiesto alla
Corte di giustizia quale Stato membro debba assumersi i costi relativi alle
cure mediche e quale cassa malattia sia competente per rilasciare
l'autorizzazione preventiva in una tale situazione. La Corte in primo luogo
ha constatato che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i
loro familiari si siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro
di residenza, essi beneficiano, in forza del regolamento comunitario, di un
diritto alle prestazioni in natura da parte di tale cassa malattia come
qualsiasi titolare residente nel territorio di tale Stato membro.
Conseguentemente, secondo la Corte, l'ente competente per autorizzare i
suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello
debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite
prestazioni in natura alle condizioni previste dal regolamento comunitario,
è l'ente del luogo di residenza degli interessati. Tale ente è nella
situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni
di rilascio dell'autorizzazione preventiva.
E-GOVERNMENT:
IL PUNTO DEI GARANTI EUROPEI
Dalla Newsletter n. 174 del 9 - 15 giugno 2003 del Garante Privacy abbiamo
appreso che secondo i Garanti europei, che hanno analizzato la situazione
corrente e le prospettive di sviluppo in tema di e-government, i problemi più
importanti sono rappresentati dalle implicazioni in chiave di protezione dei
dati personali. Essi hanno ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sui
possibili rischi del mancato coordinamento fra governi nazionali e autorità
di protezione dati. Il documento dei Garanti prende spunto dalle indicazioni
del piano di azione "e-Europe" approvato nel giugno 2000 durante
il Consiglio europeo di Feira, in Portogallo. In esso lo sviluppo di forme
di e-government era citato fra le priorità di intervento dei governi
europei, e si forniva anche una lista di 20 procedure che nei prossimi anni
dovranno essere disponibili on line. Fra di esse comparivano in particolare
quelle relative alla creazione di portali unificati di accesso alla pubblica
amministrazione, alla possibilità di effettuare pagamenti online o ottenere
certificati e copie di documenti ufficiali, all'introduzione di veri e
propri documenti di identità elettronici. Attraverso un questionario
diffuso fra tutte le autorità nazionali di protezione dati, i Garanti hanno
cercato di capire quale fosse lo stato dell'arte in Europa, quali di queste
iniziative fossero già state realizzate o fossero in via di realizzazione,
e quali fossero i principali problemi evidenziati dalle autorità nazionali.
In primo luogo essi hanno ritenuto opportuno sottolineare l'attenzione non
sempre elevata che i governi dei 15 prestano al tema della protezione dei
dati in questo contesto. Per quanto l'obbligo di consultare l'autorità
competente sia previsto per legge nella quasi totalità dei Paesi UE (in
Italia dall'art. 31 della Legge n. 675/96), la consultazione non appare
sistematica. In vari Paesi essi hanno verificato che alcune iniziative di
e-government sono state attuate senza avere sentito l'autorità nazionale
per la protezione dei dati. Tuttavia, il bilancio tratto è sostanzialmente
positivo: attraverso consultazioni pubbliche (come in Francia o nel Regno
Unito), procedimenti formali (a livello parlamentare, come in Italia),
lettere aperte o altro, su molti temi connessi all'e-government i Garanti
europei hanno potuto far sentire la propria voce. Un altro punto fermo è
l'esistenza di un grande numero di progetti in via di realizzazione in tutti
i Paesi UE, molti dei quali hanno implicazioni significative sui trattamenti
di dati personali dei cittadini: citiamo, in particolare, la possibilità di
presentare dichiarazioni dei redditi online e di effettuare pagamenti
specifici (IVA), notificare cambiamenti di residenza, consultare offerte di
lavoro, e tutta una serie di servizi (prestiti bibliotecari, rilascio di
permessi edilizi o certificati anagrafici, esami universitari, rimborsi di
spese sanitarie, ecc.). In questi casi le autorità consultate hanno
sottolineato l'esigenza di specifiche misure di sicurezza (identificazione e
autenticazione, cifratura dei dati trasmessi) e di un'adeguata informazione
dei cittadini, in particolare, rispetto all'accesso, alla rettifica ed alla
cancellazione dei dati.
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