NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
9 GIUGNO 2003
pagina 6
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ESPERTO
LEGALE: I-DOME.COM 5.0 RISPONDE AI DUBBI SULLA NORMATIVA INTERNET
In
collaborazione con Consulentelegaleinformatico.it, i-dome offre ai propri
lettori uno strumento in grado di risolvere i principali dubbi e perplessità
legati alle questioni normative inerenti il mondo Internet. "Capire per
usare meglio", è da sempre la frase che riassume l'obiettivo
principale perseguito da i-dome.com, il Quotidiano on-line dedicato al mondo
dell'e-business per le PMI italiane, ormai punto di riferimento riconosciuto
per i professionisti del comparto dell'Information Technology italiana.
Partendo da questo concetto, i-dome, sulla base delle numerose richieste di
chiarimento a livello normativo giunte alla Redazione, ha accolto l'esigenza
dei propri lettori di ottenere un servizio puntuale a sostegno della già
apprezzata documentazione legislativa consultabile sul portale.
Fondamentali, per accogliere tale esigenza, sono risultate le collaborazioni
con la Dott.ssa Valentina Frediani, titolare dello Studio Legale Frediani di
Montecatini Terme e con il portale Consulentelegaleinformatico.it:
dall'unione di questi soggetti è nato il nuovo servizio "il Vostro
Esperto Legale", al quale è possibile inviare la propria richiesta e
quindi successivamente leggere - online, nella sezione dedicata - il parere
dell'Avvocato. i-dome.com, oltre ad aver fornito contenuti per molti
importanti players della Rete (Giallo.it, SanPaolo-IMI), offre
quotidianamente ai suoi utenti pagine ricche di informazione sul mondo dell'IT
e importanti contributi dei principali giornalisti del settore. L'impegno
costante, risultato di un programma preciso ed attento, ha consentito ad
i-dome di assumere in breve tempo il ruolo di riferimento informativo utile
a chiunque intenda avvicinarsi al nuovo modo di fare business online, ed ha
permesso ad i-dome di ottenenere il prestigioso e spontaneo riconoscimento,
dettato dalla sua community, di diventare "il" punto di raccolta
di competenze per tutte le aziende ed i professionisti che operano davvero
con successo nel mondo di Internet e della comunicazione interattiva.
"La costante attenzione alle esigenze espresse dai nostri lettori - ha
commentato Luca De Nardo, Amministratore Unico di i-dome S.r.l - ha portato
management e Redazione a maturare la decisione di offrire un ulteriore
servizio rivolto ai professionisti che, avvicinandosi all'e-business,
avvertono la necessità di ottenere risposte chiare e qualificate sui tanti
piccoli dubbi che, a livello normativo, rendono spesso più difficile la
gestione della propria attività online". "Siamo molto soddisfatti
di questa collaborazione - ha aggiunto la Dott.ssa Frediani titolare di
Consulentelegaleinformatico.it - che riteniamo molto significativa e che
permetterà di avvicinare i professionisti del Web ad una maggiore
consapevolezza a livello normativo, pur senza entrare nell'ambito della
consulenza vera e propria, senza trascurare che riteniamo il flusso di
informazione un utile strumento di monitoraggio anche per la nostra attività;
per questo abbiamo scelto i-dome e la sua community come partner nel nostro
progetto".
CAMERA
DI COMMERCIO DI MILANO: INIZIATIVA A SUPPORTO DELLE PMI INDUSTRIALI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CHECK UP FINANZIARIO
Entro e non oltre il 15 gennaio 2004, data di chiusura del bando, le piccole
e medie imprese industriali con sede legale nella provincia di Milano
possono presentare domanda alla Camera di Commercio per il finanziamento di
un check up finanziario. Lo stanziamento disponibile è pari ad Euro 77.400.
Il contributo per ogni impresa è pari al 50% delle spese ammissibili al
netto di IVA, fino ad un massimo di Euro 3900. Sono ammesse al finanziamento
le spese per la realizzazione di un'analisi economico-finanziaria sostenute
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003. La domanda e la relativa
documentazione possono essere presentate alla Camera di Commercio di Milano,
Ufficio Protocollo Generale, Via Meravigli 9/B oppure presso le sedi
decentrate della Camera di Commercio tramite lettera raccomandata a.r. (in
questo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale). I
moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso la Camera
di Commercio di Milano e le sue sedi decentrate ed il Portale della Camera
di Commercio di Milano.
LA
CERTIFICAZIONE DEI SITI ON LINE
La Direttiva comunitaria 2000/31/CE, recepita con la legge comunitaria 2001,
invitava il governo a regolamentare il settore del commercio elettronico,
raccomandando l'emanazione di codici di condotta, ossia regolamenti in grado
di garantire il rispetto di standard qualitativi durante tutta la
transazione commerciale e-commerce. I codici devono prevedere criteri,
raccomandazioni ed obblighi, adottati direttamente dall'operatore
commerciale, relativi alle impostazioni dei siti di commercio elettronico,
idonei ad elevare il grado di affidabilità delle transazioni telematiche.
Nel tempo sono state sviluppate anche varie forme di certificazioni dei siti
che svolgono attività di e-commerce per attestarne l'attendibilità. Tra
questi, per le sue elevate qualità, si segnala il programma WebTrustSM già
ratificato a livello internazionale da 20 Paesi.
WEBTRUST:
OPERATIVITÀ IN ITALIA
Nel mese di gennaio 2001, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ha sottoscritto un apposito accordo, con l'AICPA e il CICA, per la
concessione della licenza d'uso esclusivo del programma e del marchio
Webtrust. Pertanto nel nostro Paese le verifiche necessarie ed il rilascio
del certificato elettronico WebTrust sono riservati, in via esclusiva, a
coloro che sono iscritti agli ordini professionali dei dottori
commercialisti e sono stati appositamente abilitati con la frequenza di uno
specifico corso formativo, alla fine del quale viene loro attribuito un
codice identificativo ed una chiave accesso. L'internazionalità del marchio
e delle norme WebTrust consentono al dottore commercialista, certificatore,
di beneficiare del riconoscimento di questa particolare qualifica
professionale in tutti i Paesi aderenti. Al Dr. Alessandro Delle Cese,
commercialista milanese già abilitato al ruolo di verificatore, abbiamo
chiesto quali passi occorre fare per la certificazione e la consulenza che
la precede, al fine di attestare la corrispondenza delle specifiche
impostazioni tecniche e giuridiche del sito internet alle norme definite dal
progetto WebTrust e permettono al cliente di esser certo dell'elevato grado
di affidabilità dell'operatore contattato per la transazione on line.
"L'azienda proprietaria del sito di e-commerce, interessata ad ottenere
la certificazione, deve inoltrare apposita richiesta scritta della
consulenza ad un dottore commercialista appositamente abilitato, cui affiderà
poi l'incarico, precisando e concordando la scelta dei moduli e le aree di
certificazione." Il marchio Webtrust certifica tutto il sito? Delle
Cese ci precisa che "il servizio WebTrust prevede un insieme di norme
tecniche organizzate per moduli, a seconda dell'ambito di interesse e di
verifica. Ogni impresa, in base alla zona geografica e relativa legislazione
di riferimento, al settore merceologico, al posizionamento nella catena
distributiva, può scegliere se procedere ad una certificazione completa del
suo sito oppure limitare la certificazione solo alle aree più critiche, in
relazione alle esigenze della propria utenza. La certificazione quindi può
riguardare le pratiche commerciali/giuridiche, i meccanismi atti a garantire
la privacy informatica, la disponibilità di accesso alla rete internet e
altri servizi di rete (ASP e ISP), la disponibilità del server, l'integrità
della trasmissione telematica ed originalità del documento informatico, i
meccanismi atti ad assicurare la corrispondenza tra il messaggio inviato ed
il messaggio ricevuto dal destinatario, la disponibilità e la facile
rintracciabilità dei dati necessari per contattare la controparte, la
disciplina giuridica applicabile al settore e particolari regimi di
esenzione, l'autenticità e paternità della documentazione
informatica". Dr. Delle Cese, come procederà il professionista nel suo
incarico? "Ricevuta la scheda informativa debitamente compilata
dall'impresa, il certificatore compirà una serie di verifiche on line, in
merito ai requisiti del sito dell'impresa ed agli acquisti attraverso il
sito, ed off line attraverso colloqui con i responsabili dell'impresa.
Completata la fase di analisi e verifica il professionista procedere alla
redazione della check list finale". Se tutte le verifiche sono positive
cosa succede? "Il commercialista attesta che il comportamento
commerciale del sito rispetta i parametri minimi definiti dalle normative
europee, rilascia la relazione conclusiva e - prosegue Delle Cese - richiede
al server canadese di inviare il sigillo elettronico WebTrust da apporre sul
sito". Qualunque consumatore o semplice visitatore del sito di
e-commerce, posizionandosi sul sigillo WebTrust, che si presenta come un
pulsante, potrà attivarlo on line per accedere alla relazione di
certificazione ed alla lettura delle aree verificate e degli elementi
oggetti di verifica. Come è garantito nel tempo il consumatore? "Per
poter continuare a mantenere nel tempo il sigillo elettronico l'impresa deve
superare verifiche semestrali, per rispondere all'esigenza di affidabilità
del sito e di continuità delle condizioni proposte all'utente, e rinnovare
annualmente il marchio. Naturalmente il sigillo viene ritirato nel caso in
cui l'impresa non risponda più ai requisiti richiesti da WebTrust. Ad
ulteriore garanzia del consumatore è previsto che i dottori commercialisti
accettano di sottoporre, una volta l'anno, la certificazione da loro
eseguita ad un controllo di qualità affidato ad un collega, creando, così,
un controllo a catena". Quali sono i costi dell'operazione?
"L'impresa titolare del sito di e-commerce deve sostenere il costo per
l'apposizione ed il mantenimento del sigillo, remunerando il servizio del
server canadese. L'apposizione del sigillo richiede un pagamento annuale.
Oltre a ciò l'impresa deve sostenere il costo della consulenza
professionale fornita dal dottore commercialista, sulla base di libera
determinazione tra le parti in relazione a parametri dimensionali
vari".
IL
SETTORE PUBBLICO È UNO DEI TRE MERCATI SUI QUALI SIEMENS BUSINESS SERVICES
STA MAGGIORMENTE FOCALIZZANDO LE SUE ENERGIE
Gli analisti di Gartner Group hanno affermato che, per la seconda volta
consecutiva, Siemens Business Services si riconferma numero uno nelle
soluzioni di e-government in Europa sia a livello nazionale sia tra le
agenzie pan-europee. Contemporaneamente, uno studio. Gli analisti della
Pierre Audoin Consultants (PAC), dal canto loro, hanno affermato che, ad
aprile di quest'anno, la società si posiziona al primo posto in Germania
nel settore dell'e-government. Tali risultati non meravigliano se si pensa
che il settore pubblico è uno dei tre mercati sui quali Siemens Business
Services sta maggiormente focalizzando le sue energie: nel 2002, il 15% del
fatturato della società a livello mondiale proveniva da questo comparto, e
nei primi dei mesi del 2003 la percentuale ha raggiunto circa il 20%. Le
attività di Siemens Business Services si focalizzano nell'Ovest europeo,
dove l'azienda occupa una solida posizione di mercato in Paesi come
Germania, Regno Unito, Italia e Austria. Ma la società ha concluso numerosi
ordini per il settore pubblico anche a Macao (460.000 carte d'identità
elettronica) e in Sud Africa. Siemens Business Services detiene, anche, una
significativa posizione di mercato nei futuri Stati membri della Comunità
Europea dell'Est europeo, che attribuiscono un'importanza sempre crescente
ad aree come la modernizzazione del comparto pubblico o l'introduzione di
nuovi sistemi di controllo alle frontiere.
VIDEOTERMINALISTI:
NORMATIVA ITALIANA E SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-455/00 del 24
ottobre 2002, ha condannato l'Italia in quanto l'ordinamento italiano non
pone tutte le condizioni necessarie a garantire la salute dei lavoratori che
usano i videoterminali. Secondo gli eurogiudici il nostro Paese ha recepito
in modo incompleto la Direttiva 90/270/CEE, art. 9, n. 3, relativo alla
protezione degli occhi e della vista dei lavoratori ed ai dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività svolta. La disciplina
comunitaria, infatti, prevede che i lavoratori siano sottoposti ad un esame
degli occhi e della vista prima di iniziare attività su videoterminale,
periodicamente e allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro
su VDT. I lavoratori, inoltre, se necessario, e se non è possibile
utilizzare gli strumenti ordinari, devono ricevere dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta. Secondo la Corte di Giustizia
Europea, queste disposizioni non sono state recepite in maniera esaustiva
dall'art. 56, comma 3, del Decreto legislativo n. 626/94, che si limita a
regolamentare i controlli e ad assegnarne la spesa al datore di lavoro. Gli
stessi giudici europei non hanno ritenute sufficienti neppure le modifiche
apportate dal Decreto ministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, contenente le nuove linee guida d'uso
dei videoterminali. Con l'occasione ricordiamo che la mancata tutela e la
non adeguata attività di informazione e formazione, che il datore di lavoro
deve svolgere in favore dei propri dipendenti, sono punite con l'arresto da
tre a sei mesi o l'ammenda da tre a otto milioni. Secondo la normativa in
vigore è videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali. Lo stesso lavoratore, se svolge la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale
ove il medico competente ne evidenzi la necessità. Non è possibile
cumulare le interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, se il lavoratore non può abbandonare il posto di
lavoro. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata
dal medico competente, per accertare preventivamente l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, per la
valutazione della sua idoneità alla mansione specifica, ed per accertare
periodicamente il suo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono gli esami clinici e
biologici e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico
competente. Prima di essere addetto all'attività che prevede l'uso di
attrezzature munite di videoterminali, il lavoratore è sottoposto ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici se l'esito della visita
medica ne evidenzia la necessità. In base alle risultanze di tali
accertamenti il lavoratore è dichiarato idoneo, con o senza prescrizioni,
ovvero non idoneo. La periodicità delle visite di controllo, di norma, è
biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è
quinquennale negli altri casi.
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