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contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
13 OTTOBRE 2003
pagina 6
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
COMUNITARIE: BANCA DATI ON LINE
Il Dipartimento per le Politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, che ha
sede a Roma, in Piazza Nicosia n. 20 - cap 00186 (telefono 0667791 - fax
0667795342/5326) ha una banca dati sul recepimento delle direttive
comunitarie. La finestra di interrogazione è corredata da una semplice
guida all'uso, che permette di visualizzare la direttiva mediante
l'inserimento di una chiave di lettura anche in uno solo dei campi presenti
nella maschera: numero della direttiva, oggetto, data della Guce, data di
recepimento. Ogni direttiva europea è contrassegnata da tre dati anno di
adozione/numero progressivo/sigla comunitaria (Cee - Ce - Euratom o Ceea).
Per quanto riguarda l’oggetto, digitando anche una sola delle parole
presenti nel titolo della Direttiva, sono visualizzate tutte le direttive
nel cui titolo è contenuta tale parola. Se si inserisce la data, anche non
completa della Guce (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) sono
visualizzate tutte le direttive pubblicate sulla Guce della data digitata.
Inserendo anche parzialmente una qualsiasi data sarà possibile visualizzare
gli atti normativi adottati e/o pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della
Repubblica Italiana nel periodo indicato. Attraverso la selezione effettuata
in uno dei campi a tendina (es. Anno 1999) è possibile limitare la ricerca
ad un periodo circoscritto (es. Tutte le direttive adottate dopo il 1°.1.1999).
DIRITTO D'AUTORE: LA NORMATIVA
A richiesta di un lettore precisiamo che la normativa fondamentale sul
diritto d'autore è contenuta nella Legge n. 633/41. Questa è stata rivista
dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.
206 del 4 settembre 2000. Ricordiamo anche che il Decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile
2003, ed entrato in vigore il 29 aprile 2003, ha dato attuazione alla
Direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione,
modificando, ancora una volta, la legge fondamentale nel nostro ordinamento
giuridico in materia di diritto d'autore, la Legge n. 633/41.
COPIATURA NON AUTORIZZATA
La Legge 18 agosto 2000, n. 248, che contiene una serie di norme volte a
rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d'autore, detta anche
specifiche disposizioni in materia di copiatura non autorizzata. L'art. 2,
infatti, consente la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, previa corresponsione di un compenso a favore degli autori ed
editori delle opere riprodotte. Al di sopra del limite del 15% la
fotocopiatura non è consentita, neanche a pagamento, e, pertanto, è
considerata attività illecita. I compensi sono versati annualmente alla
Siae e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. La violazione delle
disposizioni sulle attività di fotocopia è sanzionata con la sospensione
dell'attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032,91 a 5.164,57 euro (due - dieci milioni
di lire).
DIRITTO D'AUTORE: LE SANZIONI
La Legge 18 agosto 2000, n. 248, nel rafforzare la tutela per le opere
protette dal diritto d'autore, ha anche aggravato le sanzioni già previste
dalla Legge n. 633/41 ed ha introdotto nuove sanzioni amministrative e
penali a carico dei produttori delle opere contraffatte, dei distributori,
dei rivenditori e degli acquirenti. Per quanto riguarda le sanzioni
amministrative la legge prevede, in primo luogo, una sanzione pecuniaria
pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente
riprodotto o commercializzato. La sanzione, comunque, non può essere
inferiore a 103 euro. Il questore può, anche, predisporre la sospensione
dell'esercizio o dell'attività dell'autore dell'illecito per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Nel caso di condanna
è sempre disposta la sanzione accessoria della cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In
caso di recidiva specifica, poi, è disposta la revoca della licenza di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. La legge
aggrava le pene edittali, previste dall'art. 171-ter della Legge n. 633/41
per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette,
innalzandone il minimo da tre a sei mesi ed elevando la multa, nel minimo,
da 258,23 a 2.582,28 euro (500.000 - 5.000.000 di lire) che nel massimo da
3.098,74 a 15.493,71 euro (da 6.000.000 - 30.000.000). A sua volta il
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che ha dato attuazione alla
Direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione,
modificando ancora una volta la Legge n. 633/41, ha introdotto il cosiddetto
"equo compenso", cioè una percentuale sul prezzo di supporti
vergini (cd, dvd, ecc.) ed apparecchiature (masterizzatori,
videoregistratori) da corrispondere alla Siae per combattere il fenomeno
della pirateria ed assicurare agli autori una rimunerazione per la
riproduzione privata delle loro opere. E' possibile, quindi, proteggere le
opere tutelate del diritto d'autore con blocchi digitali, cioè con misure
tecnologiche preordinate ad impedire o rendere più difficile la
duplicazione o l'utilizzazione abusiva. La rimozione di tali blocchi è
sanzionata penalmente. L'utilizzo e la duplicazione di opere o materiali
protetti, oppure l'acquisto di supporti pirata, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 154 euro e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
CAMPAGNA DEL GRUPPO EDITORIA
UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE):
“COMPLIMENTI! OGGI HAI UCCISO UN LIBRO"
Il Gruppo Editoria Universitaria e Professionale dell’Associazione
Italiana Editori ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro la
riproduzione illegale dei libri: “Complimenti! Oggi hai ucciso un libro”
è il messaggio provocatorio contro i “pirati del sapere” della nuova
campagna nazionale contro le fotocopie illegali. La sfida, aperta, alla
reprografia libraria illecita, è supportata, in modo compatto, da tutti gli
editori italiani. Secondo gli ultimi dati disponibili dell’Ufficio studi
di Aie, supera i 300 milioni di euro, pari a circa 3 miliardi di pagine di
libri (equivalenti a oltre 10 milioni di volumi) annualmente riprodotte non
solo nei copy center ma anche nelle biblioteche o all’interno di aziende.
Tali numeri testimoniano il danno provocato non solo agli autori e agli
editori, ma a tutta la “filiera” del libro: “La fotocopia illegale –
ha spiegato Lorenzo Enriques, presidente del Gruppo Editoria Universitaria e
Professionale dell’Aie - sottrae il compenso (e perciò in definitiva
occasioni di lavoro) a tutti coloro nei libri trovano la loro fonte di
sussistenza: traduttori, revisori, redattori, illustratori, impaginatori,
tipografi, promotori, distributori e librai. Si può valutare che le
fotocopie illegali sottraggano il lavoro nel nostro Paese a 12mila
persone”. Per questo si tratta di una “campagna di civiltà – ha
sottolineato Ferruccio de Bortoli, presidente del Gruppo Editoria di varia
di Aie – una campagna a protezione del diritto d’autore,
dell’industria del libro e della sua occupazione. Ma anche una campagna a
difesa della ricerca scientifica perché continui a pubblicare in italiano.
Una legge che consente le fotocopie per uso personale entro il limite del
15% c’è: oltre è un atto di pirateria, come per Cd e film. Ma in questo
caso si uccidono soprattutto la cultura e gli autori italiani”. La
campagna, firmata da Caleidos - Teen Agency, si strutturerà in 3.780
manifesti affissi nelle vicinanze delle università di 32 città italiane,
in 5000 poster situati all’interno delle università, in 2.100 poster
affissi all’interno delle biblioteche, in 800 poster e 120.000 segnalibri
esposti e a disposizione del pubblico in 400 librerie italiane. E ancora in
un’attività di mailing diretta alle copisterie. Non solo. A supporto,
nascerà anche una vera e propria carta di credito per consentire agli
studenti universitari l’acquisto dei libri a rate: “E’ in fase di
definizione, infatti, – ha chiarito Enriques - in convenzione con una
istituzione finanziaria e collegata a una banca nazionale, l’emissione di
una carta di credito che consenta l’acquisto di libri con una
rateizzazione a condizioni prefissate. Per il resto sarà una normale carta
di credito di un circuito internazionale, utilizzabile sia in Italia che
all’estero per ogni tipo di pagamento. L’obiettivo della campagna è
infatti quello di sensibilizzare sul tema, provocando l’opinione pubblica
ma al tempo stesso fornendo gli strumenti per il rispetto della legge e del
nostro lavoro”.
PHILOSOPHY: NUOVA UNIT LINKED CON
OBIETTIVO TOTAL RETURN (RITORNO ASSOLUTO)
Rasbank ha lanciato Philosophy, realizzata da Darta Saving, la compagnia
irlandese del gruppo Ras: il nuovo prodotto prevede due linee multimanager,
senza il vincolo del benchmark e con ampia delega gestionale per sfruttare
al massimo i rialzi del mercato e tutelarsi dalle eventuali discese dei
corsi, con l'obiettivo di ricercare un rendimento assoluto positivo. I premi
sono investiti in quote di un fondo assicurativo sottostante, che investe a
sua volta, secondo una logica multimanager, in fondi e Sicav di primarie
società di gestione internazionali, con l'obiettivo di assicurare la
massima diversificazione di portafoglio. La unit linked è a premio unico e
prevede un versamento minimo iniziale pari a 20.000 euro, oltre alla
possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi - del valore minimo di
5.000 euro - a partire dal terzo mese dalla decorrenza della polizza. Al
momento della sottoscrizione il cliente, in base alla propria propensione al
rischio, può scegliere tra la linea Total Return 50 e la Total Return 100.
La differenza tra le due linee sta nella componente azionaria massima in cui
il portafoglio può investire: rispettivamente 50 e 100%. E' però possibile
cambiare linea in qualsiasi momento (decorsi 6 mesi dalla decorrenza della
polizza) e il primo switch di ogni anno solare è gratuito. Il prodotto non
ha scadenza (tecnicamente si definisce prodotto “a vita intera”) e il
cliente può decidere di uscire in qualsiasi momento dall’investimento,
decorsi i primi 6 mesi. Non sono previste commissioni di ingresso né di
uscita, a patto che questa avvenga dopo almeno quattro anni dalla
sottoscrizione. Se il riscatto avviene prima dei 4 anni, sono applicate
penali decrescenti dal 6% al 2% in funzione degli anni di permanenza. Le
commissioni di gestione annuali sono pari al 2,50% per la linea Total Return
50 e al 2,85% per Total Return 100.
TASSAZIONE DI SOMME EROGATE AD EREDI
DI DIPENDENTI DECEDUTI: CRITERI
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 ha
ridefinito i criteri di tassazione che i sostituti d'imposta devono seguire
per pagare le somme dovute agli eredi di lavoratori dipendenti deceduti. La
precisazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 2 della Legge n. 289/02, che ha introdotto il primo modulo della
riforma dell'Irpef, con la previsione che l'aumento dell'aliquota
applicabile al primo scaglione di reddito non trova applicazione agli
arretrati di lavoro dipendente di cui all'art. 16, 1° comma, lett. B), del
Tuir, se corrisposti entro il 31 dicembre 2004. Con la circolare n. 15/E era
stato precisato che la disposizione poteva essere applicata anche con
riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente ed a quelli ad
essi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto. Secondo
l'Agenzia delle Entrate se tale forma agevolativa poteva essere applicata
agli arretrati percepiti dagli eredi in funzione del subentro nei diritti
del lavoratore dipendente deceduto, questa conclusione non si poteva
estendere a tutte le somme percepite per effetto della successione
ereditaria in quanto non ricomprendibili nella definizione di arretrati di
cui all'art. 16, lett. B), del Tuir. In considerazione del fatto che il
sostituto è tenuto ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito in relazione a somme, diverse da Tfr, corrisposte agli eredi del
lavoratore dipendente deceduto, lo stesso dovrà operare la ritenuta
applicando l'aliquota del 18% per gli arretrati di lavoro dipendente,
corrisposti entro il 2004, e l'aliquota del 23% per le somme che non
avrebbero costituito arretrati in capo all'avente diritto. Le imprese che
corrispondono emolumenti arretrati ai lavoratori dipendenti o ai loro eredi
fino al 31 dicembre 2004 devono continuare ad applicare le aliquote Irpef
vigenti al 31 dicembre 2002. Le nuove aliquote in vigore dal 2003 hanno
effetto per gli arretrati percepiti dal 2005. Secondo la risoluzione n.
158/E del 25 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione riguarda
solo gli arretrati di lavoro dipendente e i redditi assimilati (redditi di
lavoro dipendente comprensivi, ad esempio, di ratei di mensilità
aggiuntive, ferie non godute, indennità di residenza o alloggio) e si
applica anche in caso di morte dell'avente diritto, in quanto i redditi sono
tassati separatamente in capo agli eredi con le stesse regole previste per
la categoria a cui appartengono.
RISARCIMENTO DANNI PER ESCLUSIONE DA
GARA D'APPALTO PER FORNITURA DI SOFTWARE
Il Consiglio di Stato, Vi sezione, con la sentenza 7 agosto 2003 n. 4567 (Pres.
Schinaia, Est. De Nictolis) ha enunciato alcuni importanti principi in
merito al risarcimento danni per esclusione da gara d'appalto per fornitura
di software In primis ha chiarito che sulle domande di risarcimento del
danno proposte in via autonoma dopo il 30 giugno 1998, ancorché
consequenziali a giudizi impugnatori pendenti a detta data, sussiste la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33
e 45 del Decreto legislativo n. 80/98. Quindi ha precisato che il criterio
legale che quantifica l’utile di impresa nella misura del 10%, da un lato
si riferisce al settore degli appalti di lavori e non a quelli di fornitura,
e dall’altro lato è un criterio meramente presuntivo, suscettibile di
essere disatteso, caso per caso, se l’utile risulti provato in una misura
differente, superiore o inferiore. Conseguentemente il giudice non è tenuto
a quantificare l’utile di impresa nella misura del 10%, ma può fare
riferimento alle risultanze delle eventuali perizie. Ed ancora, il danno
emergente, consistente nei costi di partecipazione a gara di appalto, è
risarcibile autonomamente rispetto al lucro cessante (mancato utile) in caso
di illegittima esclusione da gara di appalto. Tale voce di danno è
risarcibile solo se specificamente provata. Infine, in sede di illegittima
esclusione da appalto, il danno all’immagine professionale dell’impresa
è risarcibile solo se vi sia la prova specifica che l’esclusione ha
recato un nocumento all’immagine, alla professionalità, all’esperienza
dell’impresa, ad esempio precludendo all’impresa ulteriori appalti in
cui occorre dimostrare una specifica esperienza nell’ambito della quale
non si può sfoggiare l’appalto non aggiudicato, e senza tralasciare che
l’annullamento giurisdizionale dell’esclusione è già di per sé una
forma di ristoro in forma specifica di tale danno all’immagine.
TELEFONO
BLU VINCE CONTRO LO STATO
Dopo
molti mesi, ma grazie alla loro tenacia, i collegi legali di Telefono Blu
hanno ottenuto un’importante vittoria presso il Tribunale di Roma in una
causa che riguardava turisti di Ancona e Telefono Blu contro lo Stato, a
seguito della mancata attuazione della direttiva europea che consente di
avere per ogni paese membro un fondo di garanzia in grado di rimborsare i
turisti dal fallimento della agenzia di viaggi.
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