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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
13  OTTOBRE 2003

pagina 6

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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE: BANCA DATI ON LINE

Il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, che ha sede a Roma, in Piazza Nicosia n. 20 - cap 00186 (telefono 0667791 - fax 0667795342/5326) ha una banca dati sul recepimento delle direttive comunitarie. La finestra di interrogazione è corredata da una semplice guida all'uso, che permette di visualizzare la direttiva mediante l'inserimento di una chiave di lettura anche in uno solo dei campi presenti nella maschera: numero della direttiva, oggetto, data della Guce, data di recepimento. Ogni direttiva europea è contrassegnata da tre dati anno di adozione/numero progressivo/sigla comunitaria (Cee - Ce - Euratom o Ceea). Per quanto riguarda l’oggetto, digitando anche una sola delle parole presenti nel titolo della Direttiva, sono visualizzate tutte le direttive nel cui titolo è contenuta tale parola. Se si inserisce la data, anche non completa della Guce (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) sono visualizzate tutte le direttive pubblicate sulla Guce della data digitata. Inserendo anche parzialmente una qualsiasi data sarà possibile visualizzare gli atti normativi adottati e/o pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana nel periodo indicato. Attraverso la selezione effettuata in uno dei campi a tendina (es. Anno 1999) è possibile limitare la ricerca ad un periodo circoscritto (es. Tutte le direttive adottate dopo il 1°.1.1999).

DIRITTO D'AUTORE: LA NORMATIVA
A richiesta di un lettore precisiamo che la normativa fondamentale sul diritto d'autore è contenuta nella Legge n. 633/41. Questa è stata rivista dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000. Ricordiamo anche che il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, ed entrato in vigore il 29 aprile 2003, ha dato attuazione alla Direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, modificando, ancora una volta, la legge fondamentale nel nostro ordinamento giuridico in materia di diritto d'autore, la Legge n. 633/41.

COPIATURA NON AUTORIZZATA
La Legge 18 agosto 2000, n. 248, che contiene una serie di norme volte a rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d'autore, detta anche specifiche disposizioni in materia di copiatura non autorizzata. L'art. 2, infatti, consente la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, previa corresponsione di un compenso a favore degli autori ed editori delle opere riprodotte. Al di sopra del limite del 15% la fotocopiatura non è consentita, neanche a pagamento, e, pertanto, è considerata attività illecita. I compensi sono versati annualmente alla Siae e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. La violazione delle disposizioni sulle attività di fotocopia è sanzionata con la sospensione dell'attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,91 a 5.164,57 euro (due - dieci milioni di lire).

DIRITTO D'AUTORE: LE SANZIONI
La Legge 18 agosto 2000, n. 248, nel rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d'autore, ha anche aggravato le sanzioni già previste dalla Legge n. 633/41 ed ha introdotto nuove sanzioni amministrative e penali a carico dei produttori delle opere contraffatte, dei distributori, dei rivenditori e degli acquirenti. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative la legge prevede, in primo luogo, una sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 103 euro. Il questore può, anche, predisporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività dell'autore dell'illecito per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Nel caso di condanna è sempre disposta la sanzione accessoria della cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva specifica, poi, è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. La legge aggrava le pene edittali, previste dall'art. 171-ter della Legge n. 633/41 per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette, innalzandone il minimo da tre a sei mesi ed elevando la multa, nel minimo, da 258,23 a 2.582,28 euro (500.000 - 5.000.000 di lire) che nel massimo da 3.098,74 a 15.493,71 euro (da 6.000.000 - 30.000.000). A sua volta il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, modificando ancora una volta la Legge n. 633/41, ha introdotto il cosiddetto "equo compenso", cioè una percentuale sul prezzo di supporti vergini (cd, dvd, ecc.) ed apparecchiature (masterizzatori, videoregistratori) da corrispondere alla Siae per combattere il fenomeno della pirateria ed assicurare agli autori una rimunerazione per la riproduzione privata delle loro opere. E' possibile, quindi, proteggere le opere tutelate del diritto d'autore con blocchi digitali, cioè con misure tecnologiche preordinate ad impedire o rendere più difficile la duplicazione o l'utilizzazione abusiva. La rimozione di tali blocchi è sanzionata penalmente. L'utilizzo e la duplicazione di opere o materiali protetti, oppure l'acquisto di supporti pirata, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

CAMPAGNA DEL GRUPPO EDITORIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI (AIE): “COMPLIMENTI! OGGI HAI UCCISO UN LIBRO"
Il Gruppo Editoria Universitaria e Professionale dell’Associazione Italiana Editori ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro la riproduzione illegale dei libri: “Complimenti! Oggi hai ucciso un libro” è il messaggio provocatorio contro i “pirati del sapere” della nuova campagna nazionale contro le fotocopie illegali. La sfida, aperta, alla reprografia libraria illecita, è supportata, in modo compatto, da tutti gli editori italiani. Secondo gli ultimi dati disponibili dell’Ufficio studi di Aie, supera i 300 milioni di euro, pari a circa 3 miliardi di pagine di libri (equivalenti a oltre 10 milioni di volumi) annualmente riprodotte non solo nei copy center ma anche nelle biblioteche o all’interno di aziende. Tali numeri testimoniano il danno provocato non solo agli autori e agli editori, ma a tutta la “filiera” del libro: “La fotocopia illegale – ha spiegato Lorenzo Enriques, presidente del Gruppo Editoria Universitaria e Professionale dell’Aie - sottrae il compenso (e perciò in definitiva occasioni di lavoro) a tutti coloro nei libri trovano la loro fonte di sussistenza: traduttori, revisori, redattori, illustratori, impaginatori, tipografi, promotori, distributori e librai. Si può valutare che le fotocopie illegali sottraggano il lavoro nel nostro Paese a 12mila persone”. Per questo si tratta di una “campagna di civiltà – ha sottolineato Ferruccio de Bortoli, presidente del Gruppo Editoria di varia di Aie – una campagna a protezione del diritto d’autore, dell’industria del libro e della sua occupazione. Ma anche una campagna a difesa della ricerca scientifica perché continui a pubblicare in italiano. Una legge che consente le fotocopie per uso personale entro il limite del 15% c’è: oltre è un atto di pirateria, come per Cd e film. Ma in questo caso si uccidono soprattutto la cultura e gli autori italiani”. La campagna, firmata da Caleidos - Teen Agency, si strutturerà in 3.780 manifesti affissi nelle vicinanze delle università di 32 città italiane, in 5000 poster situati all’interno delle università, in 2.100 poster affissi all’interno delle biblioteche, in 800 poster e 120.000 segnalibri esposti e a disposizione del pubblico in 400 librerie italiane. E ancora in un’attività di mailing diretta alle copisterie. Non solo. A supporto, nascerà anche una vera e propria carta di credito per consentire agli studenti universitari l’acquisto dei libri a rate: “E’ in fase di definizione, infatti, – ha chiarito Enriques - in convenzione con una istituzione finanziaria e collegata a una banca nazionale, l’emissione di una carta di credito che consenta l’acquisto di libri con una rateizzazione a condizioni prefissate. Per il resto sarà una normale carta di credito di un circuito internazionale, utilizzabile sia in Italia che all’estero per ogni tipo di pagamento. L’obiettivo della campagna è infatti quello di sensibilizzare sul tema, provocando l’opinione pubblica ma al tempo stesso fornendo gli strumenti per il rispetto della legge e del nostro lavoro”.

PHILOSOPHY: NUOVA UNIT LINKED CON OBIETTIVO TOTAL RETURN (RITORNO ASSOLUTO)
Rasbank ha lanciato Philosophy, realizzata da Darta Saving, la compagnia irlandese del gruppo Ras: il nuovo prodotto prevede due linee multimanager, senza il vincolo del benchmark e con ampia delega gestionale per sfruttare al massimo i rialzi del mercato e tutelarsi dalle eventuali discese dei corsi, con l'obiettivo di ricercare un rendimento assoluto positivo. I premi sono investiti in quote di un fondo assicurativo sottostante, che investe a sua volta, secondo una logica multimanager, in fondi e Sicav di primarie società di gestione internazionali, con l'obiettivo di assicurare la massima diversificazione di portafoglio. La unit linked è a premio unico e prevede un versamento minimo iniziale pari a 20.000 euro, oltre alla possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi - del valore minimo di 5.000 euro - a partire dal terzo mese dalla decorrenza della polizza. Al momento della sottoscrizione il cliente, in base alla propria propensione al rischio, può scegliere tra la linea Total Return 50 e la Total Return 100. La differenza tra le due linee sta nella componente azionaria massima in cui il portafoglio può investire: rispettivamente 50 e 100%. E' però possibile cambiare linea in qualsiasi momento (decorsi 6 mesi dalla decorrenza della polizza) e il primo switch di ogni anno solare è gratuito. Il prodotto non ha scadenza (tecnicamente si definisce prodotto “a vita intera”) e il cliente può decidere di uscire in qualsiasi momento dall’investimento, decorsi i primi 6 mesi. Non sono previste commissioni di ingresso né di uscita, a patto che questa avvenga dopo almeno quattro anni dalla sottoscrizione. Se il riscatto avviene prima dei 4 anni, sono applicate penali decrescenti dal 6% al 2% in funzione degli anni di permanenza. Le commissioni di gestione annuali sono pari al 2,50% per la linea Total Return 50 e al 2,85% per Total Return 100.

TASSAZIONE DI SOMME EROGATE AD EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI: CRITERI
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 ha ridefinito i criteri di tassazione che i sostituti d'imposta devono seguire per pagare le somme dovute agli eredi di lavoratori dipendenti deceduti. La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della Legge n. 289/02, che ha introdotto il primo modulo della riforma dell'Irpef, con la previsione che l'aumento dell'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito non trova applicazione agli arretrati di lavoro dipendente di cui all'art. 16, 1° comma, lett. B), del Tuir, se corrisposti entro il 31 dicembre 2004. Con la circolare n. 15/E era stato precisato che la disposizione poteva essere applicata anche con riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente ed a quelli ad essi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto. Secondo l'Agenzia delle Entrate se tale forma agevolativa poteva essere applicata agli arretrati percepiti dagli eredi in funzione del subentro nei diritti del lavoratore dipendente deceduto, questa conclusione non si poteva estendere a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria in quanto non ricomprendibili nella definizione di arretrati di cui all'art. 16, lett. B), del Tuir. In considerazione del fatto che il sostituto è tenuto ad applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in relazione a somme, diverse da Tfr, corrisposte agli eredi del lavoratore dipendente deceduto, lo stesso dovrà operare la ritenuta applicando l'aliquota del 18% per gli arretrati di lavoro dipendente, corrisposti entro il 2004, e l'aliquota del 23% per le somme che non avrebbero costituito arretrati in capo all'avente diritto. Le imprese che corrispondono emolumenti arretrati ai lavoratori dipendenti o ai loro eredi fino al 31 dicembre 2004 devono continuare ad applicare le aliquote Irpef vigenti al 31 dicembre 2002. Le nuove aliquote in vigore dal 2003 hanno effetto per gli arretrati percepiti dal 2005. Secondo la risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione riguarda solo gli arretrati di lavoro dipendente e i redditi assimilati (redditi di lavoro dipendente comprensivi, ad esempio, di ratei di mensilità aggiuntive, ferie non godute, indennità di residenza o alloggio) e si applica anche in caso di morte dell'avente diritto, in quanto i redditi sono tassati separatamente in capo agli eredi con le stesse regole previste per la categoria a cui appartengono.

RISARCIMENTO DANNI PER ESCLUSIONE DA GARA D'APPALTO PER FORNITURA DI SOFTWARE
Il Consiglio di Stato, Vi sezione, con la sentenza 7 agosto 2003 n. 4567 (Pres. Schinaia, Est. De Nictolis) ha enunciato alcuni importanti principi in merito al risarcimento danni per esclusione da gara d'appalto per fornitura di software In primis ha chiarito che sulle domande di risarcimento del danno proposte in via autonoma dopo il 30 giugno 1998, ancorché consequenziali a giudizi impugnatori pendenti a detta data, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 45 del Decreto legislativo n. 80/98. Quindi ha precisato che il criterio legale che quantifica l’utile di impresa nella misura del 10%, da un lato si riferisce al settore degli appalti di lavori e non a quelli di fornitura, e dall’altro lato è un criterio meramente presuntivo, suscettibile di essere disatteso, caso per caso, se l’utile risulti provato in una misura differente, superiore o inferiore. Conseguentemente il giudice non è tenuto a quantificare l’utile di impresa nella misura del 10%, ma può fare riferimento alle risultanze delle eventuali perizie. Ed ancora, il danno emergente, consistente nei costi di partecipazione a gara di appalto, è risarcibile autonomamente rispetto al lucro cessante (mancato utile) in caso di illegittima esclusione da gara di appalto. Tale voce di danno è risarcibile solo se specificamente provata. Infine, in sede di illegittima esclusione da appalto, il danno all’immagine professionale dell’impresa è risarcibile solo se vi sia la prova specifica che l’esclusione ha recato un nocumento all’immagine, alla professionalità, all’esperienza dell’impresa, ad esempio precludendo all’impresa ulteriori appalti in cui occorre dimostrare una specifica esperienza nell’ambito della quale non si può sfoggiare l’appalto non aggiudicato, e senza tralasciare che l’annullamento giurisdizionale dell’esclusione è già di per sé una forma di ristoro in forma specifica di tale danno all’immagine.

TELEFONO BLU VINCE CONTRO LO STATO
Dopo molti mesi, ma grazie alla loro tenacia, i collegi legali di Telefono Blu hanno ottenuto un’importante vittoria presso il Tribunale di Roma in una causa che riguardava turisti di Ancona e Telefono Blu contro lo Stato, a seguito della mancata attuazione della direttiva europea che consente di avere per ogni paese membro un fondo di garanzia in grado di rimborsare i turisti dal fallimento della agenzia di viaggi.

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