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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
26 MAGGIO 2003
pagina 6
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A
richiesta di un lettore di seguito riepiloghiamo gli estremi dei principali
provvedimenti normativi, emessi a livello comunitario e nazionale, per
ridurre al minimo il rischio implicito nelle transazioni commerciali on line
ed accrescere la fiducia di consumatori ed aziende. Per quanto riguarda la
normativa europea precisiamo che occorre fare riferimento alle seguenti
direttive: Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico Direttiva 97/7/CE relativa
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Direttiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. Questa direttiva dovrà essere
recepita con decreto legislativo entro il 9 ottobre 2004. Per quanto
riguarda la normativa italiana precisiamo che occorre fare riferimento ai
seguenti decreti legislativi. Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di
attuazione della direttiva 2000/31/CE Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185 di attuazione della direttiva 97/7/CE Decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 che riforma la disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Decreto legislativo 9
aprile 2003 n. 70 di attuazione della Direttiva 2000/31/CE in materia di
commercio elettronico, in vigore dal 14 maggio 2003
DISPOSIZIONI
SULLA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
Il Decreto legislativo n. 185/99 definisce il quadro dei diritti,
irrinunciabili, attribuiti al consumatore nei contratti stipulati a distanza
e dichiara nulla ogni pattuizione contraria alle garanzie previste a suo
favore. Il provvedimento deve essere coordinato con le disposizioni di
tutela del consumatore già previste dal Decreto legislativo n. 50/92,
relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e Decreto
legislativo n. 114/98 di riforma del commercio. L'oggetto della tutela è il
contratto a distanza, che viene stipulato mediante tecniche di comunicazione
(posta elettronica, fax, lettera circolare, catalogo, radio, televisione,
videotelefono, telefono, con o senza intervento di operatore), che
prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore (persona fisica
o giuridica che agisce nel quadro della propria attività professionale) e
del consumatore. Secondo il provvedimento, il fornitore è tenuto a inviare
al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare,
comprensibili e rispondenti ai principi di buona fede e di lealtà nelle
transazioni commerciali in merito alla sua identità, alle caratteristiche
del bene o del servizio ed alle condizioni contrattuali. Il consumatore, a
sua volta, ha il diritto di recesso, che può essere esercitato, senza
penalità e senza doverne specificare il motivo, con l'invio, entro 10
giorni o 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se la comunicazione
è inviata mediante telegramma, telex o fax, il consumatore deve confermarla
entro 48 ore con lettera raccomandata. In caso di recesso al consumatore
spetta il rimborso delle somme versate, senza ulteriori oneri, nel minor
tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il
fornitore ha conosciuto il recesso del consumatore. Il diritto di recesso è
escluso in caso di forniture il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario o il cui oggetto sia costituito da beni
personalizzati o confezionati su misura, da prodotti audiovisivi o software
sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali, periodici e riviste. Salvo
diverso accordo fra le parti, il contratto deve essere eseguito entro 30
giorni dalla trasmissione dell'ordine. Se il bene o il servizio non è
disponibile il fornitore deve informare il consumatore e rimborsare le somme
eventualmente già riscosse. Al consumatore devono essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dalla legge italiana, ma le parti possono
anche scegliere di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana.
E-LEARNING:
ECCO IL NUOVO PORTALE EUROPEO
La Commissione europea ha messo a punto un apposito portale dedicato
all'informazione e alla promozione di progetti comunitari in materia di
e-learning. In occasione della presentazione del portale, avvenuta nel corso
della conferenza Learntec 2003, tenutasi a Karlsruhe, il Commissario europeo
per l'educazione e la cultura, Viviane Reding, ha indicato gli obiettivi del
programma per i prossimi anni messo in atto per rafforzare i legami fra gli
sforzi comunitari di ricerca e le politiche di ricerca nazionali e
regionali. Il programma si concentra su quattro aree. La prima area di
intervento riguarda la lotta contro la demarcazione digitale (Digital
Divide) per migliorare l'alfabetizzazione digitale, incentivare la
presentazione di progetti finalizzati all'impiego dell'e-learning e
supportare i network, le associazioni e le autorità pubbliche, le
partnership pubblico-private e tutte le altre forme di cooperazione volte a
diffondere l'uso dell'ICT nella società. La seconda area di intervento è
rivolta allo sviluppo di campus-università virtuali a livello europeo ed ha
lo scopo di incentivare lo sviluppo di schemi e strutture nuove di
collaborazione a livello europeo tra le varie università, che vadano ad
aggiungersi al programma Erasmus e al "Bologna & Bruges processes",
già attivi da tempo. Il programma ha lo scopo di favorire la conclusione di
gemellaggi virtuali attraverso lo sviluppo di una rete che colleghi le
scuole di ogni parte d'Europa, per favorire un dialogo didattico
interculturale a livello comunitario. La Commissione europea intende anche
supportare attività che aiutino a raggiungere i risultati emergenti dai
progetti e-learning esistenti nei vari Stati membri. Infine il programma
tende a migliorare lo sviluppo di strumentidi previsione e di analisi, in
modo da favorire una migliore comprensione dello sviluppo e dell'uso dell'e-learning
in Europa.
CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: SIEMENS INFORMATICA
FIRMA IL PROTOCOLLO D'INTESA
Siemens Informatica, società del Gruppo Siemens Business Services, ha
sottoscritto con il Ministero dell'Innovazione Tecnologica ed il Ministero
dell'Interno il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di carte a
microcircuito destinate ad essere impiegate nei progetti di Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) e di Carta d'Identità Elettronica (CIE) e nrgli altri
progetti basati sugli stessi standard (accesso a vari tipi di informazione,
richiesta di documenti, prenotazione di visite ai musei, pagamento di ticket
sanitari, multe e tasse). Il protocollo impegna Siemens Informatica e a
tutte le altre aziende che sosterranno la diffusione delle carte a
microcircuito sul mercato europeo, a cooperare per garantire la totale
interoperabilità fra i servizi accessibili e le diverse carte e a istituire
un Gruppo di lavoro per sviluppare le regole comuni che assicurino
l'indipendenza tra le varie applicazioni e i sistemi operativi della carte.
"Grazie alla firma odierna sarà possibile evitare di vincolare
sviluppatori ed utenti all'impiego di specifici dispositivi tecnologici - ha
dichiarato Valentino Bravi, amministratore delegato di Siemens Business
Services e direttore generale di Siemens Informatica - incoraggiando
maggiormente la diffusione e l'utilizzo effettivo dei sistemi di
identificazione in rete e di tutti i servizi basati su carte a microcircuito.
Su questo fronte Siemens Informatica è già impegnata da tempo". I
risultati e le decisioni del gruppo di lavoro istituito dal Protocollo
d'Intesa terranno conto dello stato dell'arte della tecnologia e degli
orientamenti propri di altri progetti europei e potranno essere utilizzati
per definire ulteriori specifiche relative ai progetti
CIE
e CNS. PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI E TERMINI DI PAGAMENTO NELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI
Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del Decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, di attuazione della Direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, il 13 maggio scorso il Ministro delle Attività Produttive, ha
emanato il decreto che individua i prodotti alimentari deteriorabili. In
particolare, sono definiti tali tutti i tipi di latte, i prodotti agricoli,
ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni, i prodotti
agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche,
anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo
superiore a 60 giorni, prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5. La lista dei
prodotti è aggiornata sulla base dell'evoluzione dei mercati. Tali prodotti
rientrano nella disciplina prevista dall'art. 4, comma 3, del citato Decreto
legislativo n. 231/02 in base al quale che il pagamento del corrispettivo
relativo ai contratti aventi ad oggetto la cessione di beni alimentari
deteriorabili deve avvenire entro il termine legale di 60 giorni dalla
consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. L'art. 5,
comma 1, del Decreto legislativo n. 231/02 prevede espressamente che per
questi prodotti il saggio d'interesse è determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea maggiorato di sette punti, è maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed è inderogabile.
REGISTRO
DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 109 del 13 Maggio 2003 è stata pubblicata la
delibera n. 130/03 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che
modifica il regolamento del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.),
a suo tempo approvato con la delibera n. 236/01. Per effetto della modifica
sono obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione
tutti gli editori di periodici, indipendentemente dal fatto che per la loro
pubblicazione sia previsto o meno il conseguimento di ricavi da attività
editoriale. Pertanto sono obbligati all'iscrizione anche gli editori che
editano periodici ceduti gratuitamente Sul sito internet dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni possono essere consultate anche le altre
delibere riguardanti il R.O.C. e può essere prelevata la relativa
modulistica.
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