MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
12  GENNAIO 2004

pagina 6

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FINANZIARIA 2004: LEGGE N. 350/03

Sul supplemento n. 196/L alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Il provvedimento, indipendentemente dalla data di pubblicazione in gazzetta, è entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Ma per molte norme previste dalla Finanziaria 2004 è richiesta l'adozione di specifici provvedimenti di dettaglio da adottare nei prossimi mesi: gli interventi attuativi sono raggruppati in 64 voci, ma tale numero è destinato a crescere, se si considerano gli effettivi dei provvedimenti che saranno necessari per mettere in moto i meccanismi previsti dalla manovra di bilancio per l'anno 2004. Alcune voci, infatti, prevedono più provvedimenti. In particolare, oggi segnaliamo i commi da 49 a 84 dell'art. 4 (sostegno del made in Italy con la tutela penale della denominazione di origine dei prodotti, la creazione dello sportello unico doganale ed un inasprimento della lotta alla contraffazione) ed i commi da 181 a 186 dello stesso articolo (riconoscimento alle imprese editrici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, con un lungo elenco di esclusioni, di un credito di imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa nell'anno 2004).

FINANZIARIA 2004: LEGGE N. 326/03
Ricordiamo che la prima fase della manovra economica 2004 è contenuta nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003  che ha convertito il Decreto legge n. 269/03, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicata nel supplemento ordinario n. 181 alla Gazzetta ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003. Del provvedimento, in vigore dal 26 novembre 2003, segnaliamo in particolare i seguenti articoli.
L'art. 1 relativo alla detassazione, mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, delle spese relative agli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti. Una specifica agevolazione, subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea, è prevista per i consorzi e altre forme di collaborazione fra piccole e medie imprese che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, "sostengono spese per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche").
L’art. 3 destinato a favorire il rientro in Italia dei ricercatori che operano all'estero: i redditi di lavoro, dipendente o autonomo, dei ricercatori, che nei prossimi 5 anni verranno a svolgere attività di ricerca nel nostro Paese, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'Irap e sono imponibili solo per il 10% del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette.
Segnaliamo anche l'art. 6 (trasformazione della Sace in società per azioni ed ampliamento delle sue competenze), l’art. 8 (introduzione del ruling internazionale, forma di interpello (tax ruling) internazionale, su richiesta del contribuente, che si affianca a quello ordinario previsto dalla Legge n. 413/91), l'art. 11 (premio di quotazione in borsa: per le società, le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato Ue - dopo il 2 ottobre 2003 e prima del 31 dicembre 2004, l 'aliquota Ires è ridotta al 20% nel periodo d'imposta in corso alla data di ammissione alla quotazione e nei due successivi), l'art. 13 (attività di garanzia collettiva dei fidi) e l'art. 34 (proroga al 16 marzo 2004 dei termini per il primo o l'unico versamento delle sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria 2003).

CASO PARMALAT: TUTELA VIA INTERNET
Ai cittadini, che, a suo tempo, hanno sottoscritto bond targati Parmalat, per circa quindici miliardi di euro, segnaliamo che i comitati creditori Argentina, Cirio e Parmalat mettono a disposizione la loro assistenza per tentare di recuperare le somme perse nel crac dell'azienda di Calisto Tanzi. I risparmiatori possono, ad esempio, rivolgersi agli studi legali che fanno capo ai tre comitati nazionali e, in particolare, a quello legato ai creditori Parmalat. Il comitato è rintracciabile su internet digitando uno dei seguenti indirizzi: www.creditoriargentina.it, www.creditoricirio.com o www.creditoriparmalat.com
Non bisogna però farsi facili illusioni: il percorso sarà sicuramente lungo e difficile.
  Accedendo al sito della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano è possibile inviare una serie di informazioni per valutare i profili penali delle operazioni di investimento ai fini della configurazione del reato di aggiotaggio (art. 2637 Cod. Civ.). A tal fine è opportuno precisare la tipologia dell’investimento (denominazione dello strumento finanziario (acquistato e/o venduto), data di esecuzione dell’operazione di investimento, quantità acquistata e prezzo e le modalità dello stesso (iniziativa, trattative, contatti con singoli operatori di borsa e/o funzionari di banche, etc.). La Procura della Repubblica di Milano, unitamente alla Guardia di Finanza, sta valutando ulteriori iniziative per agevolare gli investitori nella presentazione di reclami e segnalazioni.

PRIVACY: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL DOCUMENTO SULLE MISURE MINIME DI SICUREZZA 
Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo codice sulla tutela dei dati personali che, tra l'altro, aggiorna le prescrizioni in materia di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati, con l'obbligo per le aziende di darvi adozione entro il prossimo 30 giugno 2004. Fino al 31 dicembre 2003 erano valide le regole previste dalla Legge n. 675/96 e dal D.P.R. n. 318/99, che prevedevano la redazione e l'aggiornamento, con periodicità annuale, del "Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)", l’adozione entro il 31 dicembre 2000 delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati previste dallo specifico Regolamento (D.P.R. n. 318/99) ed il loro periodico aggiornamento annuale entro il mese di dicembre e l’individuazione del complesso di misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che, in via preventiva, debbono essere adottate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 15, 1° comma, Legge n. 675/96). Dal 1° gennaio 2004 nella modulistica e nelle dichiarazione occorre fare riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla privacy, che ha sostituito la Legge n. 675/96.

Privacy: Precisazioni in materia di adempimenti
Di seguito sintetizziamo alcuni chiarimenti relativi agli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla privacy, dettata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che dal 1° gennaio 2004 ha sostituito la Legge n. 675/96.
Obbligo di informativa
L'art. 13 del codice, in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge n. 675/96, individua la necessità di informare l'interessato anche circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati menzionando gli incaricati al trattamento dei dati.
E' necessario, pertanto, rivedere la modulistica relativa all'informativa da fornire all'interessato. La norma non riguarda i trattamenti già in corso al momento dell'entrata in vigore del codice: pertanto non sussiste alcun obbligo di integrazione rispetto a tali trattamenti.
Documento programmatico sulla sicurezza
Il documento programmatico sulla sicurezza (dps) è la misura minima di sicurezza unicamente in riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato con strumenti elettronici. Nella relazione di accompagnamento al bilancio, occorre dare notizia dell'avvenuta adozione o dell'aggiornamento del dps.
Adeguamento degli strumenti informatici e misure minime di sicurezza
Le imprese che non dispongono di strumenti elettronici che consentano l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza debbono descrivere in un documento a data certa (entro e non oltre il 30 giugno 2004) le ragioni tecniche che impediscono il rispetto delle nuove misure minime impegnandosi ad adeguare gli strumenti informatici entro il 1° gennaio 2005.
Il Garante della privacy provvederà ad emanare un vademecum esplicativo delle principali novità introdotte con l'approvazione del Codice.

memoria delle comunicazioni telefoniche: NUOVI TERMINI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 è stato pubblicato il Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 354 riguardante, all'art. 3, l 'obbligo per i gestori di conservare la memoria delle comunicazioni telefoniche, estendendolo anche alla gestione della posta elettronica e ad Internet. Il testo, che è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Giustizia, modifica l'art. 132 del Decreto legislativo n. 196/03 (codice della privacy), prevedendo, per finalità di accertamento e repressione dei reati, l'obbligo per i fornitori di accesso ad internet di conservare i dati relativi alle connessioni, con tutti gli elementi utili ad individuare data, ora e durata del collegamento, esclusi comunque i contenuti. Decorso il suddetto termine i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale (relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari), nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. I dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art. 391-quater del codice di procedura penale (relativo alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). Dopo la scadenza del termine dei primi trenta mesi, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio. Il trattamento dei dati per le finalità di accertamento e repressione reati è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene conto dei seguenti principi: prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento; disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il primo termine di trenta mesi; individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il suddetto termine, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo e all'art. 7 (procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria); indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, una volta decorsi i termini in esame. Le modalità di trattamento dei dati sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante. Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, commentando le misure approvate dal Consiglio dei Ministri, per conciliare le esigenze di tutela della privacy con quella della sicurezza, ha osservato che "la conservazione delle informazioni relative al traffico telefonico e internet per i soli fini di indagini da parte della magistratura è una soluzione bilanciata tra l’esigenza prioritaria della libertà e della privacy individuale ed i problemi della sicurezza che, in alcuni momenti critici, è funzionale all’esercizio della libertà". Con il provvedimento "si chiede ai provider di conservare più a lungo gli estremi dei dati delle comunicazioni per consentire la lotta alla criminalità ed al terrorismo in particolari situazioni e secondo determinate condizioni. Il conflitto tra libertà e sicurezza non è teorico, ma ci sono circostanze, come il terrorismo, in cui la sicurezza è fondamentale per la libertà”.

ACCESSIBILITÀ ALLE NUOVE TECNOLOGIE
Il 17 dicembre 2003 il Parlamento ha definitivamente approvato la "Legge Stanca", che, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, si propone di abbattere le barriere virtuali che limitano l'accesso dei disabili alla società dell'informazione, consentendo ai disabili l'accessibilità alle nuove tecnologie digitali e informatiche. Secondo la legge accessibilità è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. La legge si applica nella pubblica amministrazione. I beni e i servizi forniti alla pubblica amministrazione dovranno rispettare i requisiti di accessibilità (art. 4, commi 1 e 2).
Il comma 3 dello stesso art. 4 dispone che la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità. I datori di lavoro debbono porre a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Il successivo comma 4 dello stesso articolo ribadisce che ai datori di lavoro privati si applica l'art. 13, comma 1, lettera c), della Legge n. 68/99, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativo alla possibilità di ottenere il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro. E' possibile richiedere al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il rilascio di un apposito marchio o logo che certifica l'accessibilità di siti internet o di materiale informatico (art. 6). Per la completa operatività della legge è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione e di un decreto ministeriale.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero per l'Innovazione 

Codice della Strada: proroga di termini
Il Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, ha previsto anche modifiche al codice della strada. Infatti l'art. 5 dispone che all'art. 162, comma 4-ter, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2004", mentre al comma 5-bis dell'art. 7 del Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: "1° luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005". Tradotto in termini comprensibili significa che l’obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente e le bretelle catarifrangenti nel caso di discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità è slittato al 1° aprile 2004. Lo slittamento è dovuto al fatto che il disciplinare tecnico per la produzione di giubbotti è in attesa di ottenere il via libera da Bruxelles: su indicazione della Commissione europea la scelta cromatica, in una prima stesura del disciplinare limitata all’uso del colore giallo, è stata estesa anche ad altri colori, come l’arancione, sulla base di requisiti fissati dal Regolamento ECE/ONU n. 471, seconda classe, che fa riferimento agli indumenti da lavoro degli addetti ai cantieri stradali e che pertanto tiene conto di esigenze di “alta visibilità”. Per le bretelle catarifrangenti potranno essere utilizzati il colore giallo e quello arancione e non è richiesto un abbinamento particolare con altri colori che pertanto sono ugualmente utilizzati come il grigio ed il bianco. Gli indumenti dovranno essere contrassegnati da un’etichetta recante un numero di identificazione e la marcatura CE. Ricevuta l’approvazione da parte della Commissione gli uffici tecnici del MIT emaneranno una circolare esplicativa, per consentire alle imprese interessate alla produzione di tali indumenti di confezionare i prodotti. Slitta, invece, al 1° gennaio 2005 l’obbligo, previsto dall’art. 72 del CdS, riguardante l’apposizione di strisce retroriflettenti sul lato posteriore dei veicoli commerciali.

GUIDA DELL'AZIONISTA DI PIRELLI RE: LA PRIMA NEL MERCATO ITALIANO
Sul sito della Pirelli Re è possibile consultare la Guida dell'Azionista di Pirelli Re, uno strumento al servizio degli investitori retail per l'illustrazione dei meccanismi di funzionamento del mercato azionario e delle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista e per la condivisione delle informazioni sulla Società. Attraverso la guida, prima esperienza del genere nel panorama italiano delle società quotate, Pirelli Re intende stabilire e consolidare nel tempo relazioni dirette, trasparenti ed efficaci con gli azionisti e gli investitori retail, prendendo come riferimento analoghe iniziative di successo che a livello internazionale sono dedicate alla formazione ed all'informazione dei risparmiatori. La prima parte della Guida dell'Azionista è dedicata ad una descrizione dettagliata dell'attività del Gruppo Pirelli Re: dal modello di business alla cifre chiave dello stato patrimoniale e del conto economico, con un dettaglio per divisione, dalla corporate governane all'azionariato, oltre ad un elenco delle fonti più importanti per accedere alle informazioni riguardanti la Società. La seconda sezione della guida illustra i meccanismi di base del mercato azionario, dei diritti (di informazione, di voto, d'opzione e al dividendo) e della fiscalità dell'azionista e contiene anche un glossario. La Guida dell'Azionista di Pirelli Re è disponibile a chiunque ne faccia richiesta anche presso la società , presso Borsa Italiana e presso l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF).

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendali: Chiarimenti interpretativi
Sul sito del Ministero del Lavoro è possibile consultare la circolare n. 39/03 del 3 dicembre 2003, concernente chiarimenti interpretativi al Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, riguardante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendali. In primo luogo risulta che l'elenco dei titoli di studio, individuati al 6° comma dell'art. 8 bis, che danno diritto all'esenzione dalla frequenza dei corsi di formazione di cui allo stesso art. 8 bis comma 2 ( corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) è tassativo e non estensibile, in via interpretativa. E' possibile derogare dal possesso del titolo di studio previsto dal decreto per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile a favore di coloro che dimostrino di svolgere tali funzioni da più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Per quanto riguarda le condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 3, che determinano la derogabilità del titolo di studio (gli addetti e i responsabili devono dimostrare di svolgere da almeno sei mesi la loro attività), i soggetti in parola, oltre a dimostrare d'aver svolto per almeno sei mesi le funzioni di competenza, debbono anche risultare in servizio al 13 agosto 2003. Il termine previsto per l'effettuazione della formazione (un anno dall'entrata in vigore del provvedimento), ha carattere ordinatorio e non perentorio, conseguentemente la formazione può avvenire anche dopo la sua scadenza. Ciò anche in considerazione del fatto che il pacchetto formativo deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Se i corsi vengono attivati prima della scadenza del termine sopra citato, permane l'obbligo della frequenza entro il predetto anno.

PARMA CAPITALE EUROPEA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Dopo una sfida con Helsinki durata quasi tre anni finalmente è stata assegnata a Parma la sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare La base giuridica per l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare è costituita dal Regolamento n. 178/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 31 del 1 febbraio 2002 - PDF [230KB], adottato il 28 gennaio 2002. Compito principale dell'Autorità è di fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare. L'Autorità si occupa di tutte le fasi della produzione e dell'approvvigionamento alimentare, dalla produzione primaria al consumatore finale, passando per la sicurezza degli alimenti per gli animali. L’Autorità, che raccoglie dati e informazioni provenienti dal mondo intero, segue anche gli sviluppi della ricerca scientifica. L'Autorità riferisce direttamente alla Commissione, ma è a disposizione anche del Parlamento europeo e dei singoli Stati membri per le questioni di carattere scientifico. L'Autorità può svolgere analisi del rischio sulla catena alimentare ed effettuare valutazioni scientifiche di tutte le questioni che potrebbero avere un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, comprese quelle attinenti la salute e il benessere degli animali o alla salute delle piante. L'Autorità inoltre è tenuta a prestare la sua consulenza scientifica anche sugli OGM non destinati al consumo umano o animale e sulla nutrizione in relazione alla legislazione comunitaria. Sede dell’Autorità sarà il Palazzo Ducale, che ospiterà una struttura di oltre 300 persone con un budget di 40 milioni di euro. I tempi del trasferimento da Bruxelles, attuale sede provvisoria, a Parma dipendono dagli accordi che saranno conclusi tra il governo italiano e la direzione dell'Autorità. Nel frattempo Parma pensa come potenziare le sue infrastrutture (aeroporto, viabilità) ed adeguare l'accoglienza (alberghi e ristoranti): a tal fine è stato istituito un tavolo di lavoro tra Governo, Regione, Provincia ed Enti locali.

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