NOTIZIARIO
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ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
12 GENNAIO 2004
pagina 6
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FINANZIARIA
2004: LEGGE N. 350/03
Sul
supplemento n. 196/L alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003 è
stata pubblicata
la Legge
24 dicembre 2003, n. 350,
contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004).
Il
provvedimento, indipendentemente dalla data di pubblicazione in gazzetta, è
entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
Ma per molte norme previste dalla Finanziaria 2004 è richiesta l'adozione
di specifici provvedimenti di dettaglio da adottare nei prossimi mesi: gli
interventi attuativi sono raggruppati in 64 voci, ma tale numero è
destinato a crescere, se si considerano gli effettivi dei provvedimenti che
saranno necessari per mettere in moto i meccanismi previsti dalla manovra di
bilancio per l'anno 2004. Alcune voci, infatti, prevedono più
provvedimenti.
In
particolare, oggi segnaliamo i commi da
49 a
84 dell'art. 4 (sostegno del made in Italy con la tutela penale della
denominazione di origine dei prodotti, la creazione dello sportello unico
doganale ed un inasprimento della lotta alla contraffazione) ed i commi da
181 a
186 dello stesso articolo (riconoscimento alle imprese editrici iscritte al
Registro degli operatori di comunicazione, con un lungo elenco di
esclusioni, di un credito di imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto
della carta utilizzata per la stampa nell'anno 2004).
FINANZIARIA
2004: LEGGE N. 326/03
Ricordiamo
che la prima fase della manovra economica 2004 è contenuta nella Legge
n. 326 del 24 novembre 2003 che ha convertito il Decreto legge n.
269/03, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 181 alla Gazzetta ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003.
Del provvedimento, in vigore dal 26 novembre 2003, segnaliamo in particolare
i seguenti articoli.
L'art. 1 relativo alla detassazione, mediante
variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, delle spese
relative agli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale,
export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti. Una
specifica agevolazione, subordinata alla preventiva approvazione della
Commissione europea, è prevista per i consorzi e altre forme di
collaborazione fra piccole e medie imprese che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, "sostengono spese per realizzare
sinergie nelle innovazioni informatiche").
L’art.
3 destinato a favorire il rientro in Italia dei ricercatori che operano
all'estero: i redditi di lavoro, dipendente o autonomo, dei ricercatori, che
nei prossimi 5 anni verranno a svolgere attività di ricerca nel nostro
Paese, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai
fini dell'Irap e sono imponibili solo per il 10% del loro ammontare, ai fini
delle imposte dirette.
Segnaliamo
anche l'art. 6
(trasformazione della Sace in società per azioni ed ampliamento delle sue
competenze), l’art. 8 (introduzione del ruling
internazionale, forma di interpello (tax
ruling) internazionale, su richiesta del contribuente, che si affianca a
quello ordinario previsto dalla Legge n. 413/91), l'art. 11 (premio
di quotazione in borsa: per le società, le cui
azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato Ue - dopo il
2 ottobre 2003 e prima del 31 dicembre
2004, l
'aliquota Ires è ridotta al 20% nel periodo d'imposta in corso alla data di
ammissione alla quotazione e nei due successivi), l'art. 13 (attività
di garanzia collettiva dei fidi) e l'art. 34 (proroga
al 16 marzo 2004 dei termini per il primo o l'unico versamento delle
sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria 2003).
CASO
PARMALAT: TUTELA VIA INTERNET
Ai
cittadini, che, a suo tempo, hanno sottoscritto bond targati Parmalat, per
circa quindici miliardi di euro, segnaliamo che i comitati creditori
Argentina, Cirio e Parmalat mettono a disposizione la loro assistenza per
tentare di recuperare le somme perse nel crac dell'azienda di Calisto Tanzi.
I
risparmiatori possono, ad esempio, rivolgersi agli studi legali che fanno
capo ai tre comitati nazionali e, in particolare, a quello legato ai
creditori Parmalat.
Il
comitato è rintracciabile su internet digitando uno dei seguenti indirizzi:
www.creditoriargentina.it,
www.creditoricirio.com
o www.creditoriparmalat.com
Non bisogna però farsi facili illusioni: il percorso sarà sicuramente
lungo e difficile.
Accedendo
al sito della Procura
della Repubblica del Tribunale di Milano è possibile inviare una serie
di informazioni per valutare i profili penali delle operazioni di
investimento ai fini della configurazione del reato di aggiotaggio (art.
2637 Cod. Civ.). A tal fine è opportuno precisare la tipologia
dell’investimento (denominazione dello strumento finanziario (acquistato
e/o venduto), data di esecuzione dell’operazione di investimento, quantità
acquistata e prezzo e le modalità dello stesso (iniziativa, trattative,
contatti con singoli operatori di borsa e/o funzionari di banche, etc.).
La
Procura
della Repubblica di Milano,
unitamente alla Guardia di Finanza, sta valutando ulteriori iniziative per
agevolare gli investitori nella presentazione di reclami e segnalazioni.
PRIVACY:
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL DOCUMENTO SULLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
Dal
1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo codice sulla tutela dei dati
personali che, tra l'altro, aggiorna le prescrizioni in materia di misure
minime di sicurezza nel trattamento dei dati, con l'obbligo per le aziende
di darvi adozione entro il prossimo 30 giugno 2004.
Fino al 31 dicembre 2003 erano valide
le regole previste dalla Legge
n. 675/96 e dal D.P.R. n. 318/99, che prevedevano la redazione e
l'aggiornamento, con periodicità annuale, del "Documento programmatico
sulla sicurezza (DPS)", l’adozione entro il 31 dicembre 2000 delle
misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati previste dallo specifico
Regolamento (D.P.R. n. 318/99) ed il loro periodico aggiornamento annuale
entro il mese di dicembre e l’individuazione del complesso di misure di
sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
che, in via preventiva, debbono essere adottate al fine di ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta (art. 15, 1° comma, Legge n. 675/96). Dal
1° gennaio 2004 nella modulistica e nelle dichiarazione occorre fare
riferimento al Decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sulla privacy, che ha sostituito
la Legge
n. 675/96.
Privacy:
Precisazioni in materia di adempimenti
Di seguito
sintetizziamo alcuni chiarimenti relativi agli adempimenti richiesti dalla
nuova normativa sulla privacy, dettata dal Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che dal 1° gennaio
2004 ha
sostituito
la Legge
n. 675/96.
Obbligo
di informativa
L'art. 13 del codice, in aggiunta a quanto
già previsto dalla Legge n. 675/96, individua la necessità di informare
l'interessato anche circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei
dati menzionando gli incaricati al trattamento dei dati.
E'
necessario, pertanto, rivedere la modulistica relativa all'informativa da
fornire all'interessato.
La
norma non riguarda i trattamenti già in corso al momento dell'entrata in
vigore del codice: pertanto non sussiste alcun obbligo di integrazione
rispetto a tali trattamenti.
Documento
programmatico sulla sicurezza
Il
documento programmatico sulla sicurezza (dps) è la misura minima di
sicurezza unicamente in riferimento al trattamento di dati sensibili e
giudiziari effettuato con strumenti elettronici.
Nella relazione di accompagnamento al bilancio, occorre dare notizia
dell'avvenuta adozione o dell'aggiornamento del dps.
Adeguamento
degli strumenti informatici e misure minime di sicurezza
Le
imprese che non dispongono di strumenti elettronici che consentano
l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza debbono descrivere
in un documento a data certa (entro e non oltre il 30 giugno 2004) le
ragioni tecniche che impediscono il rispetto delle nuove misure minime
impegnandosi ad adeguare gli strumenti informatici entro il 1° gennaio
2005.
Il Garante della privacy provvederà ad emanare un vademecum esplicativo
delle principali novità introdotte con l'approvazione del Codice.
memoria
delle comunicazioni telefoniche: NUOVI TERMINI
Sulla
Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 è stato pubblicato il Decreto
legge 24 dicembre 2003 n. 354 riguardante, all'art.
3, l
'obbligo per i gestori di conservare la memoria delle comunicazioni
telefoniche, estendendolo anche alla gestione della posta elettronica e ad
Internet.
Il
testo, che è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal
Ministero della Giustizia, modifica l'art. 132 del Decreto
legislativo n. 196/03
(codice della privacy), prevedendo, per
finalità di accertamento e repressione dei reati,
l'obbligo per i fornitori di accesso ad internet di conservare i dati
relativi alle connessioni, con tutti gli elementi utili ad individuare data,
ora e durata del collegamento, esclusi comunque i contenuti.
Decorso
il suddetto termine i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori
trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale (relativo ai termini di durata massima
delle indagini preliminari), nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
I
dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità
giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini
può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'art.
391-quater del codice di procedura penale (relativo alla richiesta di
documentazione alla pubblica amministrazione).
Dopo
la scadenza del termine dei primi trenta mesi, il pubblico ministero
richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad
acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire
direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con
decreto motivato, anche d'ufficio. Il trattamento dei dati per le finalità
di accertamento e repressione reati è effettuato nel rispetto di
particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene conto
dei seguenti principi: prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del
trattamento; disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati
una volta decorso il primo termine di trenta mesi; individuare le modalità
di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il suddetto termine, l'accesso sia consentito solo nei
casi di cui al comma 4 dello stesso articolo e all'art. 7 (procedure
concorsuali sui contratti di locazione finanziaria); indicare le modalità
tecniche per la periodica distruzione dei dati, una volta decorsi i termini
in esame.
Le
modalità di trattamento dei dati sono individuate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su
conforme parere del Garante.
Lucio
Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, commentando le misure
approvate dal Consiglio dei Ministri, per conciliare le esigenze di tutela
della privacy con quella della sicurezza, ha osservato che "la
conservazione delle informazioni relative al traffico telefonico e internet
per i soli fini di indagini da parte della magistratura è una soluzione
bilanciata tra l’esigenza prioritaria della libertà e della privacy
individuale ed i problemi della sicurezza che, in alcuni momenti critici, è
funzionale all’esercizio della libertà". Con il provvedimento
"si chiede ai provider di conservare più a lungo gli estremi dei dati
delle comunicazioni per consentire la lotta alla criminalità ed al
terrorismo in particolari situazioni e secondo determinate condizioni. Il
conflitto tra libertà e sicurezza non è teorico, ma ci sono circostanze,
come il terrorismo, in cui la sicurezza è fondamentale per la libertà”.
ACCESSIBILITÀ
ALLE NUOVE TECNOLOGIE
Il
17 dicembre 2003 il Parlamento ha definitivamente approvato la "Legge
Stanca", che, in
applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, si propone di
abbattere le barriere virtuali che limitano l'accesso dei disabili alla
società dell'informazione, consentendo ai disabili l'accessibilità alle
nuove tecnologie digitali e informatiche.
Secondo
la legge accessibilità è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari.
La
legge si applica nella pubblica amministrazione. I beni e i servizi forniti
alla pubblica amministrazione dovranno rispettare i requisiti di
accessibilità (art. 4, commi 1 e 2).
Il comma 3 dello stesso art. 4 dispone che la concessione di contributi
pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche
per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla
rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità. I datori
di lavoro debbono porre a disposizione del dipendente disabile la
strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla
specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle
mansioni effettivamente svolte.
Il successivo comma 4 dello stesso articolo ribadisce che ai datori di
lavoro privati si applica l'art. 13, comma 1, lettera c), della Legge n.
68/99, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativo
alla possibilità di ottenere il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro.
E' possibile richiedere al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il rilascio di un apposito
marchio o logo che certifica l'accessibilità di siti internet o di
materiale informatico (art. 6).
Per la completa operatività della legge è prevista l'emanazione di un
regolamento di attuazione e di un decreto ministeriale.
Maggiori
informazioni sono disponibili nel sito del Ministero
per
l'Innovazione
Codice
della Strada: proroga di termini
Il
Decreto
legge 24 dicembre 2003, n.
355 recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2003, ha
previsto anche modifiche al codice della strada.
Infatti
l'art. 5 dispone che all'art. 162, comma 4-ter, del Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1°
aprile 2004", mentre al comma 5-bis dell'art. 7 del Decreto legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°
agosto 2003, n. 214, le parole: "1° luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005". Tradotto
in termini comprensibili significa che l’obbligo di indossare il giubbotto
catarifrangente e le bretelle catarifrangenti nel caso di discesa dal
veicolo in condizioni di scarsa visibilità è slittato al 1° aprile 2004.
Lo slittamento è dovuto al fatto che il disciplinare tecnico per la
produzione di giubbotti è in attesa di ottenere il via libera da Bruxelles:
su indicazione della Commissione europea la scelta cromatica, in una prima
stesura del disciplinare limitata all’uso del colore giallo, è stata
estesa anche ad altri colori, come l’arancione, sulla base di requisiti
fissati dal Regolamento ECE/ONU n. 471, seconda classe, che fa riferimento
agli indumenti da lavoro degli addetti ai cantieri stradali e che pertanto
tiene conto di esigenze di “alta visibilità”.
Per
le bretelle catarifrangenti potranno essere utilizzati il colore giallo e
quello arancione e non è richiesto un abbinamento particolare con altri
colori che pertanto sono ugualmente utilizzati come il grigio ed il bianco.
Gli
indumenti dovranno essere contrassegnati da un’etichetta recante un numero
di identificazione e la marcatura CE.
Ricevuta
l’approvazione da parte della Commissione gli uffici tecnici del MIT
emaneranno una circolare esplicativa, per consentire alle imprese
interessate alla produzione di tali indumenti di confezionare i prodotti.
Slitta,
invece, al 1° gennaio 2005 l’obbligo, previsto dall’art. 72 del CdS,
riguardante l’apposizione di strisce retroriflettenti sul lato posteriore
dei veicoli commerciali.
GUIDA
DELL'AZIONISTA DI PIRELLI RE:
LA PRIMA NEL
MERCATO ITALIANO
Sul
sito della Pirelli
Re è possibile consultare
la Guida
dell'Azionista di Pirelli Re,
uno strumento al servizio degli investitori retail per l'illustrazione dei
meccanismi di funzionamento del mercato azionario e delle modalità di
esercizio dei diritti dell'azionista e per la condivisione delle
informazioni sulla Società.
Attraverso la guida, prima esperienza del genere nel panorama italiano delle
società quotate, Pirelli Re intende stabilire e consolidare nel tempo
relazioni dirette, trasparenti ed efficaci con gli azionisti e gli
investitori retail, prendendo come riferimento analoghe iniziative di
successo che a livello internazionale sono dedicate alla formazione ed
all'informazione dei risparmiatori.
La
prima parte della Guida dell'Azionista è dedicata ad una descrizione
dettagliata dell'attività del Gruppo Pirelli Re: dal modello di business
alla cifre chiave dello stato patrimoniale e del conto economico, con un
dettaglio per divisione, dalla corporate governane all'azionariato, oltre ad
un elenco delle fonti più importanti per accedere alle informazioni
riguardanti
la Società.
La
seconda sezione della guida illustra i meccanismi di base del mercato
azionario, dei diritti (di informazione, di voto, d'opzione e al dividendo)
e della fiscalità dell'azionista e contiene anche un glossario.
La Guida
dell'Azionista di Pirelli Re è
disponibile a chiunque ne faccia richiesta anche presso la società , presso
Borsa Italiana e presso l'Associazione
Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF).
responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione aziendali: Chiarimenti
interpretativi
Sul
sito del Ministero del Lavoro è
possibile consultare la circolare n. 39/03 del 3 dicembre 2003, concernente
chiarimenti interpretativi al Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195,
riguardante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione aziendali.
In
primo luogo risulta che l'elenco dei titoli di studio, individuati al 6°
comma dell'art. 8 bis, che danno diritto all'esenzione dalla frequenza dei
corsi di formazione di cui allo stesso art. 8 bis comma 2 ( corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative) è tassativo e non estensibile, in via
interpretativa.
E'
possibile derogare dal possesso del titolo di studio previsto dal decreto
per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile a favore di
coloro che dimostrino di svolgere tali funzioni da più di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento.
Per
quanto riguarda le condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 3, che
determinano la derogabilità del titolo di studio (gli addetti e i
responsabili devono dimostrare di svolgere da almeno sei mesi la loro
attività), i soggetti in parola, oltre a dimostrare d'aver svolto per
almeno sei mesi le funzioni di competenza, debbono anche risultare in
servizio al 13 agosto 2003.
Il
termine previsto per l'effettuazione della formazione (un anno dall'entrata
in vigore del provvedimento), ha carattere ordinatorio e non perentorio,
conseguentemente la formazione può avvenire anche dopo la sua scadenza. Ciò
anche in considerazione del fatto che il pacchetto formativo deve essere
preventivamente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Se i corsi vengono
attivati prima della scadenza del termine sopra citato, permane l'obbligo
della frequenza entro il predetto anno.
PARMA
CAPITALE EUROPEA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Dopo
una sfida con Helsinki durata quasi tre anni finalmente è stata assegnata a
Parma
la sede dell’Autorità
europea per la sicurezza
alimentare
La base giuridica per l'istituzione
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare è costituita dal
Regolamento n. 178/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 31 del 1
febbraio 2002 - PDF [230KB], adottato il 28
gennaio 2002.
Compito
principale dell'Autorità è di fornire consulenze scientifiche indipendenti
su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la
sicurezza alimentare.
L'Autorità
si occupa di tutte le fasi della produzione e dell'approvvigionamento
alimentare, dalla produzione primaria al consumatore finale, passando per la
sicurezza degli alimenti per gli animali.
L’Autorità,
che raccoglie dati e informazioni provenienti dal mondo intero, segue anche
gli sviluppi della ricerca scientifica.
L'Autorità
riferisce direttamente alla Commissione, ma è a disposizione anche del
Parlamento europeo e dei singoli Stati membri per le questioni di carattere
scientifico.
L'Autorità
può svolgere analisi del rischio sulla catena alimentare ed effettuare
valutazioni scientifiche di tutte le questioni che potrebbero avere un
impatto diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, comprese quelle
attinenti la salute e il benessere degli animali o alla salute delle piante.
L'Autorità inoltre è tenuta a prestare la sua consulenza scientifica anche
sugli OGM non destinati al consumo umano o animale e sulla nutrizione in
relazione alla legislazione comunitaria. Sede
dell’Autorità sarà il Palazzo Ducale, che ospiterà una struttura di
oltre 300 persone con un budget di 40 milioni di euro.
I
tempi del trasferimento da Bruxelles, attuale sede provvisoria, a Parma
dipendono dagli accordi che saranno conclusi tra il governo italiano e la
direzione dell'Autorità.
Nel
frattempo Parma pensa come potenziare le sue infrastrutture (aeroporto,
viabilità) ed adeguare l'accoglienza (alberghi e ristoranti): a tal fine è
stato istituito un tavolo di lavoro tra Governo, Regione, Provincia ed Enti
locali.
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