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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
10 MARZO 2003
pagina 6
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DIRETTIVA
MIT: LINEE GUIDA PER IL 2003
Con
la Direttiva del 20 dicembre 2002 il Ministro per l'Innovazione e le
Tecnologie, Lucio Stanca, ha indicato le priorità che dovranno essere
recepite nelle direttive dei vari Ministri per l'anno 2003, individuando per
ciascuno dei 10 obiettivi da realizzare nel corso della legislatura, un
indicatore di risultato "verificabile" e da raggiungere già nel
corso del corrente anno. Mercoledì 13 febbraio, nel corso del Comitato
interministeriale per la Società dell'Informazione, il Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie ha esposto le linee di azione che, entro fine
legislatura, dovrebbero portare alla modernizzazione del Paese attraverso un
nuovo modello di Stato digitalizzato. I dieci obiettivi della attuale
legislatura sono: fornitura on line di tutti i servizi prioritari; emissione
di 30 milioni di Carte d'Identità elettroniche; diffusione (entro il 2003)
di un milione di firme digitali; approvvigionamento tramite e-procurement di
beni e servizi della Pubblica. Amministrazione per il 50% della spesa -
totalità delle comunicazioni interne alla PA tramite posta elettronica;
gestione on line di tutti gli impegni e mandati di pagamento;
alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili;
erogazione tramite e-learning di 1/3 della formazione dei dipendenti
pubblici; accesso on line all'iter delle pratiche in 2/3 degli uffici della
PA; sistema per valutare la soddisfazione del "cliente" in tutti
gli uffici che erogano servizi. Le amministrazioni, in conformità alla
Direttiva 8 novembre 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
detta gli indirizzi di programmazione strategica e le direttive generali per
l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003, dovranno
realizzare gli obiettivi secondo un piano esecutivo che si basi su uno
specifico "progetto misurazione". E' anche prevista la
formulazione di un piano di formazione per lo sviluppo di competenze nel
campo dell'innovazione tecnologica.
RIFIUTI:
RETTIFICATO IL MUD
Sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2003 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003 relativo
alla rettifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
dicembre 2002, recante approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2003. Il nuovo DPCM integra il precedente, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2003, con le schede che risultavano omesse. Dopo la pagina 24 del modello
Mud sono state inserite le schede riportate all'allegato A e dopo la pagina
26 sono inserite le schede riportate all'allegato B: Ed ancora, in calce
alla pagina 25 è riportata la sigla RU 1/2 ed in calce alla pagina 26 è
riportata la sigla RU 2/2.
I
CONDONI DEL 2003
La Legge 21 marzo 2003 n. 27, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 29
della Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003 ed entrata in vigore il
23 febbraio u.s. ha modificato, profondamente, i condoni delineati nella
Legge finanziaria 2003. Il nuovo assetto normativo deriva dalla conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282,
recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di riscossione e di procedure di contabilità. Al provvedimento dovranno
fare riferimento le persone, i professionisti, le aziende eventualmente
interessati alla applicazione dei condoni. Ogni informazione necessaria per
l'eventuale utilizzo dei condoni può essere trovata nella circolare 21
febbraio 2003 n. 12/E emanata dall'Agenzia delle Entrate. La circolare
sostituisce quelle in precedenza emanate sull'argomento. La circolare,
pertanto, al momento, è l'unico chiarimento ufficiale valido per la
gestione dei condoni 2003. Nella sezione Speciale sanatorie, cui si accede
digitando l'indirizzo internet http://www.agenziaentrate.it/documentazione/finanziaria_
2003/sanatoria/index.htm è possibile prendere tutti i modelli
delle istanze di condono (Istanza, Istruzioni, Specifiche tecniche per la
trasmissione telematica, Provvedimento di approvazione), la normativa e le
circolari ( la circolare n. 13 del 24 febbraio 2003, la circolare n. 12/E
del 21/02/2003 in formato html e in formato pdf con in allegato la tabella
Studi di Settore, la risoluzione n. 32 del 12 febbraio 2003, la circolare n.
7 del 5 febbraio 2003, sostituita dalla circolare n. 12/E, la circolare n. 4
del 20 gennaio 2003, la circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, anch'essa
sostituita dalla circolare n. 12/E e l'elenco delle varie sanatorie
(definizione automatica per gli anni pregressi - "Condono
Tombale", definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione -
"Concordato", definizione dei ritardati o omessi versamenti,
emersione delle attività detenute all'estero - "Scudo fiscale",
integrazione degli imponibili per gli anni pregressi - "Dichiarazione
integrativa semplice", definizione dei carichi di ruolo pregressi,
chiusura delle liti fiscali pendenti, definizione agevolata ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull'incremento di valore degli immobili, definizione degli accertamenti,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione
"Condono liti potenziali", regolarizzazione delle inadempienze in
materia di servizio pubblico televisivo (canone Rai). Nella stessa sezione
sono contenuti anche i codici tributo per le sanatorie, l'elenco indirizzi
e-mail riservato agli intermediari e gli strumenti software per la verifica
dei ricavi e dei compensi: Gerico - Parametri.
IL
SITO E LE REGATE DELLO YACHT CLUB ITALIANO
Digitando l'indirizzo internet http://www.yci.it
si accede al sito dello Yacht Club Italiano, con sede è a Genova (l'attuale
risale al 1929), con circa 1200 soci, che ha presentato alla stampa, ai soci
milanesi ed a numerosissimi ospiti i programmi sportivi per l'anno 2003
Nella suggestiva cornice della Sede di Banca Intesa in Piazza Belgioioso, il
Presidente Carlo Croce ha presentato le tante novità del programma, che
sono tutte esposte nel sito. Gli appassionati e i curiosi possono navigare
nel sito non solo per vedere il calendario delle varie regate, corredato dei
bandi di gara e della modulistica per l'iscrizione, ma anche per
ripercorrere la storia del Club e per approfondire le notizie e i programmi
della scuola di mare Beppe Croce. Lo Yacht Club Italiano, già Regio Yacht
Club Italiano, è il più antico club velico del Mediterraneo, fu fondato a
Genova nel 1879 per iniziativa di un gruppo di appassionati di vela, con
l'adesione anche di Re Umberto I, ed è divenuto, fin dai primi anni, il
principale punto di riferimento della vela e della nautica italiana. Scopi
principali del Club sono la diffusione dello yachting, l'organizzazione
delle regate e crociere nazionali ed internazionali e l'istruzione dei
giovani nello sport velico. A partire dagli anni '30 presso lo Yacht Club
Italiano è cominciato il processo di associazione di altri Circoli (Napoli,
Palermo, Trieste, Venezia), che ha portato nel dopoguerra alla nascita della
Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Legami di gemellaggio e reciprocità
uniscono lo Yacht Club Italiano con alcuni dei principali Circoli europei:
Royal Thames Yacht Club of London, Real Club Nautico de Barcelona, Yacht
Club de Monaco di Monte Carlo, Société Nautique de Geneve a Cologny e
Yacht Club of Greece nel Piraeus. La Scuola di Mare Beppe Croce, fondata
dallo YCI nell'anno 2000, ha lo scopo di creare, attraverso l'insegnamento e
la pratica di sport attinente al mare, coscienza ed educazione marinare,
radicando nei partecipanti un profondo senso di responsabilità verso se
stessi, gli altri e l'ambiente che ci circonda.
FIRME
ELETTRONICHE: LE MODALITA' ED IL VALORE PROBATORIO
Il 31 gennaio 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica, che introduce il regolamento
contenente disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche,
così come previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 1999/93/CE, relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche. Il Decreto legislativo n.
10/02, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, ha
introdotto tre diverse modalità di sottoscrizione elettronica dei documenti
informatici (documento informatico con firma digitale, documento
sottoscritto con firma elettronica, semplice documento informatico),
caratterizzate da un diverso regime giuridico in grado di garantire diversi
livelli di sicurezza. La sottoscrizione del documento informatico con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, infatti, fa
piena prova fino a querela di falso, per quanto riguarda la provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. Il documento sottoscritto con
firma elettronica, invece, è liberamente valutabile, tendendo conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità e di sicurezza. Infine, il
semplice documento informatico, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., fa
piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentate, come ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti o cose, se la persona contro la quale il
documento è prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose
medesime.
FIRME
ELETTRONICHE: TIPI DI FIRME ELETTRONICHE
Il provvedimento approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 91 del 31
gennaio 2003 ha adeguato il quadro normativo italiano delle disposizioni
sulla firma elettronica al dettato comunitario, modificando alcune parti del
testo unico in materia di documentazione amministrativa. Per quanto riguarda
la firma elettronica, il regolamento definisce quattro tipi di firme.
Secondo l'art. 1 per firma digitale si deve intendere un particolare tipo di
firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, che consente al titolare (tramite la chiave privata) e al
destinatario (tramite la chiave pubblica) di rendere chiara e di verificare
la provenienza e l'integrità del documento informatico o dell'insieme di
documenti informatici, che intende porre in essere. Non solo ma lo stesso
articolo prosegue affermando che per firma elettronica si deve intendersi
l'insieme dei dati in forma elettronica, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica. Ed ancora, per firma elettronica avanzata si
deve intendere la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua
univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo. Infine per firma elettronica qualificata
si deve intendere una firma elettronica simile a quella avanzata, ma basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma.
FIRME
ELETTRONICHE: I CERTIFICATORI
Proseguiamo nell'analisi del provvedimento approvato nel corso del Consiglio
dei Ministri per adeguare il quadro normativo italiano delle disposizioni
sulla firma elettronica al dettato comunitario, modificando alcune parti del
testo unico in materia di documentazione amministrativa. E passiamo, ora,
alla parte relativa all'attività dei certificatori, che è libera e non
soggetta ad autorizzazione preventiva, e loro accreditamento per ottenere il
riconoscimento dei requisiti più elevati di qualità e di sicurezza. L'art.
10 del Decreto legislativo n. 10/02, che ha sostituito l'art. 26 del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto
Presidente della Repubblica n. 445/00, ribadisce che l'attività dei
certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione
europea non necessita più dell'autorizzazione preventiva, come già
previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 10/02. I certificatori,
quando si tratti di persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all'amministrazione, dovranno possedere i requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli istituti di credito, così come previsto
dall'art. 26 del Decreto legislativo n. 385/93. Secondo quanto previsto dal
nuovo art. 27 bis del Testo Unico i certificati qualificati dovranno
contenere le seguenti informazioni: indicazione di certificato qualificato
numero di serie o altro codice identificativo nome, ragione o denominazione
sociale del certificatore, codice fiscale o, in mancanza, un analogo codice
identificativo e Stato nel quale quest'ultimo svolge la sua attività nome,
cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo dati
utili alla verifica della firma indicazione dei termini iniziale e finale
del periodo di validità del certificato firma elettronica avanzata del
certificatore che ha rilasciato il certificato. Su domanda del titolare o
del terzo interessato, il certificato qualificato può contenere le
qualifiche specifiche del titolare (appartenenza ad ordini o collegi
professionali, iscrizione ad albi, possesso di altre abilitazioni
professionali, ecc.), i limiti d'uso del certificato stesso e i limiti del
valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può
essere usato. Tutte le informazioni relative al certificato qualificato
debbono essere registrate, anche elettronicamente, per dieci anni ed hanno
valore di prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari.
Il valore probatorio del documento informatico vele finché la firma sia
verificabile (eventualmente anche dopo la scadenza del certificato). Al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è affidato il compito di
vigilare sul corretto svolgimento delle attività di certificazione e di
controllare periodicamente i certificatori accreditati.
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