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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Settembre 2010
DIGITALIZZAZIONE: CONSULTAZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI RIFLESSIONE PER AUMENTARE LA PRESENZA ONLINE DEI CONTENUTI DELL´EREDITÀ CULTURALE EUROPEA  
 
Il Gruppo di riflessione sulla digitalizzazione della Commissione Europea ha lanciato una consultazione per l´incremento della presenza online dei contenuti dell´eredità culturale europea. Lo scopo è trovare soluzioni innovative per raccogliere i benefici sociali ed economici dell´evoluzione tecnologica, che porta il settore culturale verso una transizione rivoluzionaria nell´ambiente digitale. La Commissione si pone anche l´obiettivo di raccogliere le opinioni di tutti gli interessati, in merito agli argomenti chiave della transizione, quali le fonti per il finanziamento della digitalizzazione, i modelli di utilizzazione dei contenuti digitali con i fondi pubblici e i patti relativi alle partnership pubbliche e private per la digitalizzazione. I commenti devono essere inviati entro il prossimo 30 settembre. Per maggiori informazioni: http://ec.Europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=comitedessages&lang=en    
   
   
SEMPLIFICAZIONE: SIGLATO ACCORDO COMUNE-NOTAI PER L’ACCESSO TELEMATICO ALL’ANAGRAFE  
 
I cittadini non dovranno più procurarsi certificati per gli atti pubblici. Novità anche per le convenzioni matrimoniali che verranno trasmesse per via telematica. Primo esperimento sul territorio nazionale. L’assessorato ai Servizi civici del Comune e il Consiglio Notarile di Milano hanno siglato oggi un protocollo d’intesa destinato a regolamentare e semplificare l’accesso alla banca dati anagrafica da parte dei professionisti. L’accordo si inserisce nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comune e dal Consiglio Notarile per fornire informazioni e servizi di qualità ai cittadini. In base all’accordo, i notai potranno accedere gratuitamente per via telematica alla banca dati dell’Anagrafe e stampare i certificati attraverso un’apposita applicazione web realizzata dal settore Servizi al Cittadino e dalla Direzione Specialistica Sistemi Informativi del Comune. Il nuovo servizio permetterà ai 480 notai del distretto di Milano - che comprende oltre al capoluogo anche i comuni di Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese - di avere accesso diretto, per la consultazione e la stampa dei certificati, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione degli atti notarili: indirizzo, stato di famiglia, esistenza in vita, cittadinanza e stato libero. La novità comporterà benefici anche per i cittadini, che non dovranno più procurarsi da soli i certificati necessari agli atti notarili. Sotto il profilo della tutela della riservatezza, il sistema - che è stato ideato e sarà gestito dalla Direzione Specialistica Sistemi Informativi del Comune -, garantisce i più elevati standard di sicurezza informatica, permettendo l’accesso solo a soggetti qualificati. Il protocollo d´intesa prevede, inoltre, l´avvio della collaborazione del Consiglio Notarile di Milano con il Comune per quanto riguarda la trasmissione delle convenzioni matrimoniali da annotare sui registri degli atti di matrimonio (comunione o separazione dei beni, ecc.) In via sperimentale, per la prima volta, i notai del distretto invieranno al Comune copia delle convenzioni matrimoniali - gli accordi in merito alla gestione patrimoniale della famiglia, che devono necessariamente essere stipulati con atto pubblico - in formato e sottoscrizione digitale, utilizzando la posta elettronica certificata. L’invio consentirà l’annotazione della convenzione stipulata dal notaio a margine dell’atto di matrimonio, evitando la trasmissione al Comune della copia autentica in formato cartaceo, con notevoli vantaggi in termini di tempo e costi anche per la Pubblica amministrazione. Il Comune dialogherà poi con i notai, sempre per via telematica, per comunicare l’avvenuta annotazione. “L’accordo con i notai – ha affermato l’assessore ai Servizi civici Stefano Pillitteri - è un ulteriore passo sulla strada della semplificazione. Condividere le banche dati e utilizzare le stesse tecnologie di comunicazione ci consente di dare una maggiore celerità ed efficienza all’erogazione dei servizi”. Domenico de Stefano, Presidente del Consiglio Notarile di Milano, ha così commentato l’iniziativa: “Sono estremamente soddisfatto di questo accordo, che permetterà ai cittadini e all’Amministrazione notevoli risparmi di tempo e, auspicabilmente, di risorse. Il Comune di Milano è diventato per noi in questi anni un interlocutore fondamentale per l’ideazione e realizzazione di iniziative e servizi innovativi che vanno nell’interesse della collettività. Voglio comunque ricordare che il notariato ha svolto negli ultimi quindici anni un significativo sforzo di innovazione dei propri processi di gestione dei documenti in forma elettronica per rendere efficiente ed efficace l’interazione con la Pubblica Amministrazione, il tutto con risorse proprie e senza aggravio per lo Stato"  
   
   
RAPPORTO ASSINFORM: ANTICIPAZIONE DEL SUI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO - PER L’IT È ANCORA CRISI, 2,5% A FINE GIUGNO 2010, MA CI SONO SEGNALI DI RISVEGLIO  
 
Rispetto al 1° semestre 2009 (-9,0%), il recupero è di 6,5 punti percentuali. In ripresa la domanda delle imprese di Pc e server con + 10,3%; recupero di 3 punti percentuali del software (-1,2%, rispetto al -4,1% del 2009); mercato consumer a + 21% Indagine congiunturale su aziende It a luglio 2010: positiva (+0,5%), per la prima volta da un anno (-14,9% nel luglio 2009), la valutazione sui budget dedicati dalle imprese clienti allo sviluppo di nuovi progetti informatici. Angelucci: “Per la crescita competitiva e occupazionale occorre sostenere la ripresa degli investimenti in innovazione. Da parte della politica ci aspettiamo atti di coraggio: incentivi stabili per le imprese che innovano e che si aggregano, anche tramite acquisizioni; una riforma fiscale che metta fine all’iniquità dell’Irap sui settori “labour intensive” come l’It; la modifica delle regole delle gare, che vanno centrate sulla qualità dei servizi informatici e non sul puro ribasso delle tariffe”. Milano, 14/9/2010 - “Per l’It l’emergenza non è finita, anche se si riscontra un’inversione di tendenza. Il bilancio di fine giugno 2010 è ancora in rosso e il trend negativo penalizzerà il settore fino alla fine dell’anno. L’informatica italiana continua a patire gli effetti della crisi, della totale assenza di una politica per l’innovazione e del clima di incertezza che vive il Paese. Pur nella consapevolezza che molte imprese, soprattutto quelle esposte alla competizione internazionale, non hanno gettato la spugna e stanno tornando a investire nelle tecnologie informatiche e nell’innovazione dei processi, il settore It manifesta nel suo complesso grande fatica a beneficiare della piccola ripresa in atto.” E’ l’esordio di Paolo Angelucci, Presidente di Assinform, nell’aprire la conferenza stampa di anticipazione dei dati sull’andamento dei settori It e Tlc nel primo semestre 2010. Un andamento che ha visto l’It chiudere il primo semestre di quest’anno a - 2,5% e le Tlc fermarsi a – 2,3%, rispetto allo stesso periodo del 2009. “Oggi, tuttavia, la nostra preoccupazione non riguarda tanto le performance dell’anno in corso, che già prevedevamo ridotte, date le condizioni di oggettiva difficoltà del mercato – ha continuato Angelucci – quanto le iniziative da prendere ora, affinché le grandi potenzialità dell’It, quarto settore industriale italiano con oltre 380.000 addetti, motore dell’innovazione e di occupazione qualificata, possano essere colte dal Paese, per avviare una fase di crescita competitiva nel 2011”. “Se vogliamo che l’informatizzazione infrastrutturale da parte delle imprese - ha sottolineato il Presidente di Assinform - fenomeno importante emerso nei primi sei mesi dell’anno, evolva verso un utilizzo pervasivo dell’It nell’economia italiana generando nuova occupazione qualificata, soprattutto tra i giovani, sono necessari atti di coraggio da parte delle istituzioni, del Governo, della classe politica tutta, per introdurre nuove regole e condizioni quadro capaci di creare un clima che premi l’innovazione a tutti i livelli. Per questo occorrono provvedimenti di politica industriale stabili, che agiscano sul fronte del credito fiscale e degli incentivi, accompagnati da misure che facilitino l’accesso a finanziamenti bancari. La finalità deve essere quella di sostenere sia la domanda It, premiando le aziende italiane che usano la leva tecnologica per migliorare la propria efficienza/produttività, sia l’offerta di Made in Italy tecnologico. In questo contesto vanno favorite fusioni e acquisizioni aziendali con un programma straordinario di ammortizzazione fiscale. Al contempo, le addizionali dall’Irap vanno spostate sull’Ire per stemperare il peso sull’occupazione di questa tassa, particolarmente iniqua per un settore ad alto utilizzo di risorse professionali qualificate quale l’It. Infine vanno cambiate le regole delle gare: i servizi informatici non possono essere acquistati al massimo ribasso, ma per la loro qualità, nell’ambito di un giusto rapporto costi/benefici”. I dati Assinform, evidenziano come per la prima volta dall’avvio della crisi, si sia manifestata una tendenza all’attenuazione del calo di mercato. Con il -2,5% segnato a fine giugno 2010, l’It italiana ha recuperato oltre 6 punti percentuali rispetto al -9,0% registrato a fine giugno 2009 (sul 1° semestre dell’anno precedente). Il recupero ha interessato tutte le componenti informatiche, dall’hardware, al software, ai servizi, ma con notevoli differenziazioni e prospettive. Il fenomeno nuovo, oggi potenzialmente più significativo, riguarda la crescita della domanda di Pc e server da parte delle imprese. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, il mercato dei Pc portatili, desktop e server ha registrato, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un incremento in volume di + 12,9%, pari a oltre 400.000 unità, assorbite per l’80% dalle imprese, la cui domanda è passata da -2,5% del 2009 all’attuale +10,3%. In particolare la domanda di server è salita del 12,3% (era stata -29% nello stesso periodo 2009), quella di desktop del + 13,4% (-21,5% nel 2009), mentre l’incremento dei Pc portatili è stato del 12,7% (simile al +14,8% dell’anno precedente). “Questi dati – ha commentato Angelucci - segnalano l’avvio di processi di rinnovamento delle tecnologie aziendali, di maggior informatizzazione delle imprese italiane, di investimenti in infrastrutture innovative. Processi che la crisi aveva quasi del tutto bloccato e che oggi appaiono sempre più indispensabili a quelle imprese che intendono affrontare la ripresa dei mercati”. I riflessi positivi di questo tipo di strategie aziendali si ritrovano anche nell’andamento del segmento Software, che a fine giugno si è attestato a -1,2% a fronte della perdita di -4,1% raggiunta nello stesso periodo del 2009. Si attende quindi un’amplificazione positiva nei prossimi mesi verso la domanda di nuove applicazioni, spinta anche dalla novità delle scelte che le imprese stanno compiendo, privilegiando per oltre la metà della propria domanda l’acquisto di Pc portatili e quindi portando il focus verso le nuove frontiere tecnologiche e organizzative dettate dalla mobilità. Il segmento dei Servizi, che costituisce la metà dell’intero mercato informatico italiano (pari a 4.215 milioni di euro per i primi sei mesi dell’anno, a fronte di un valore totale di 8.918 mln), passato dal -7,3% del primo semestre 2009, all’attuale -3,7%, continua, al contrario, a essere fortemente penalizzato dalla tendenza sempre più accentuata al calo delle tariffe professionali. “Se è evidente che nella maggioranza delle imprese e della Pa prevalgono tutt’ora le strategie di razionalizzazione finalizzate alla riduzione dei costi – ha concluso il presidente di Assinform - , il ribasso delle tariffe non può rappresentare un percorso sostenibile, ma una semplice valvola di sfogo che comprime i margini dei fornitori, rischia di incidere pesantemente sulla qualità dei servizi dei clienti e preclude lo sviluppo di nuova occupazione”. Anche dalla Vii indagine congiunturale condotta a luglio di quest’anno su un campione significativo di imprese associate Assinform, si ricavano segnali contrastanti, fra potenziali opportunità di ripresa, oscurate da previsioni ancora fosche sull’occupazione. In generale emerge un clima di ripresa di fiducia, con previsioni di crescita dei fatturati per il 43% delle imprese partecipanti (contro il 24% di luglio 2009 e il 27,6% di aprile 2010). Ma le Pmi prevedono, nella maggioranza dei casi, un andamento in calo degli ordinativi e degli utili. Il dato più interessante, che conferma le rilevazioni di mercato, riguarda le valutazioni sull’andamento dei budget da parte delle aziende clienti. Per la prima volta dal luglio 2009 il tasso di crescita medio della spesa destinata allo sviluppo di nuovi progetti informatici raggiunge una valutazione positiva (+ 0,5%, a luglio 2009 era di -14,9%), mentre le spese correnti e per manutenzione guadagnano in stabilità, sebbene ancora in calo (-1,6%, valutazione di -6,1% nel luglio 2009). Sul fronte dell’occupazione, dall’indagine congiunturale non emerge ancora alcuna previsione di ripresa. Continua l’emorragia dei consulenti, soprattutto da parte delle grandi imprese, sebbene in leggera attenuazione . Per i dipendenti sparisce la fascia di valutazione “molto peggiorato”, ma il 15% delle imprese continua a considerare la situazione in peggioramento, tendenza che nelle medie arriva al 33% e nelle grandi al 21%  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL MATTONCINO GIOCATTOLO LEGO NON PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO COMUNITARIO  
 
Si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, quali le parole, i disegni, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Il 1° aprile 1996 la Lego, società danese che produce giocattoli, ha presentato all´Uami (l´Ufficio per l´armonizzazione nel mercato interno) una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso. Inizialmente l´Uami ha registrato il marchio in parola. Tuttavia, su istanza della Mega Brands, che produce mattoncini giocattolo aventi le stesse forme e dimensioni di quelli della Lego, la divisione di annullamento dell´Uami ha dichiarato nullo detto marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non a fini di identificazione. L´elemento più significativo del segno costituito dal mattoncino Lego consiste infatti in due file di sporgenze sulla superficie superiore di tale mattoncino, necessarie per ottenere il risultato tecnico cui è destinato il prodotto, ossia l´incastro di mattoncini stessi. A seguito della conferma dell´annullamento del marchio da parte della commissione di ricorso allargata dell´Uami, la Lego ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all´annullamento della decisione di detta commissione. Nella sentenza 12 novembre 2008 il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che il diritto dell´Unione osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite, nelle loro caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente. La Lego ha allora impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte afferma innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Pertanto, le imprese non possono avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche. Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, secondo il diritto dell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. La Corte dichiara inoltre che circoscrivendo il divieto di registrazione ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente conto della circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», il legislatore ha voluto garantire che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese. Per quanto attiene alla condizione secondo cui è vietata la registrazione ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, la Corte afferma che tale condizione è soddisfatta qualora, come nella fattispecie, tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di uno o più elementi arbitrari minori e privi di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante. Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte dichiara che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato. In determinati casi il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Ad esempio, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico. Tuttavia, di per sé questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora. La Corte dichiara inoltre che la situazione di un’impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti di concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa, attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, questo tipo di esame non costituiva l’oggetto della presente causa. Di conseguenza, la Corte respinge l´impugnazione della Lego. (Sentenza del 14 settembre nella causa C-48/09 P, Lego Juris / Uami)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NEL CAMPO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA, GLI SCAMBI NELL´AMBITO DI UN´IMPRESA CON UN AVVOCATO INTERNO NON BENEFICIANO DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI TRA CLIENTI ED AVVOCATI  
 
Con una decisione in data 10 febbraio 2003, la Commissione ha ordinato ad Akzo Nobel Chemicals e alla sua filiale Akzo Chemicals di sottoporsi ad accertamenti diretti alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali. Tale accertamento è stato effettuato da funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell´Office of Fair Trading (Oft, autorità britannica garante della concorrenza) nei locali di Akzo Nobel e di Akcros nel Regno Unito. Durante l´esame dei documenti raccolti, è sorta una controversia relativamente a due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale e il coordinatore dell´Akzo Nobel competente per il diritto della concorrenza, un avvocato iscritto all´ordine forense olandese e membro del servizio giuridico di Akzo Nobel e dunque dipendente di tale impresa. Dopo aver analizzato questi documenti, la Commissione ha considerato che essi non erano tutelati dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Con decisione 8 maggio 2003, la Commissione ha respinto la domanda presentata dalle due imprese diretta ad ottenere la tutela dei documenti controversi a titolo del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Contro queste due decisioni Akzo Nobel e Akcros hanno presentato due ricorsi dinanzi al Tribunale, che quest´ultimo ha respinto con sentenza 17 settembre 2007. Le imprese hanno allora impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte. A sostegno della loro impugnazione, Akzo Nobel e Akcros fanno valere in sostanza che il Tribunale di primo grado della Comunità europea (ora Tribunale dell’Unione europea) ha erroneamente negato ai due messaggi di posta elettronica scambiati con il loro avvocato interno la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. La Corte ha avuto l´occasione di pronunciarsi sull´estensione di questa tutela nella sentenza Am & S Europa / Commissione dichiarando che questa è subordinata a due condizioni cumulative. Da un lato, lo scambio con l´avvocato deve essere connesso all´esercizio del «diritto alla difesa del cliente» e, dall´altro, si deve trattare di uno scambio proveniente da «avvocati indipendenti», vale a dire «avvocati non legati al cliente da un rapporto d´impiego». Per quanto riguarda questa seconda condizione, la Corte, nella sua sentenza in data odierna, osserva che il requisito relativo alla qualità di avvocato indipendente deriva dalla concezione della funzione di quest´ultimo come collaborazione all´amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell´interesse superiore della giustizia, l´assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Ne deriva che il requisito di indipendenza implica l´assenza di qualsiasi rapporto d´impiego tra l´avvocato e il suo cliente, e che pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi all´interno di un´impresa o di un gruppo con avvocati interni. La Corte considera che l´avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all´ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Nonostante la disciplina professionale applicabile, l´avvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode l´esercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova. Questa per sua stessa natura, non consente all´avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale. Peraltro, l´avvocato interno può essere chiamato a svolgere altri compiti, (come nella fattispecie, quello di coordinatore per il diritto della concorrenza, che possono incidere sulla politica commerciale dell´impresa. Orbene, simili funzioni non possono che rafforzare gli stretti legami dell´avvocato con il suo datore di lavoro. In tale contesto, la Corte dichiara che, tanto per la sua dipendenza economica quanto per i suoi stretti legami con il suo datore di lavoro, l´avvocato interno non gode di un´indipendenza professionale paragonabile a quella di un avvocato esterno. Ne deriva che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto relativamente al secondo requisito del principio della riservatezza enunciato nella sentenza Am & S Europa / Commissione. Inoltre, la Corte considera che questa interpretazione non viola il principio di parità di trattamento in quanto l´avvocato interno si trova in una posizione sostanzialmente diversa da quella di un avvocato esterno. Peraltro, la Corte, rispondendo all´argomento dell´Akzo Nobel e dell´Akcros secondo cui i diritti nazionali in materia sarebbero evoluti, ritiene che nessuna tendenza preponderante a favore di una tutela della riservatezza delle comunicazioni nell´ambito di un´impresa o di un gruppo con avvocati interni possa essere rilevata per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione giuridica attuale nell´ambito degli Stati membri non giustifica un´evoluzione della giurisprudenza nel senso di un riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza. Inoltre, l´evoluzione dell´ordinamento giuridico dell´Unione e la modifica delle norme di procedura in materia di diritto della concorrenza, non può fondare un capovolgimento della giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza Am & S Europa / Commissione. Poiché l´Akzo Nobel e l´Akcros hanno fatto inoltre valere che l´interpretazione effettuata dal Tribunale abbassa il livello della tutela dei diritti della difesa delle imprese. La Corte considera che ogni soggetto che intende avvalersi della consulenza di un avvocato deve accettare le restrizioni e condizioni associate all´esercizio della professione. Le modalità della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti rientrano tra queste restrizioni e condizioni. Infine per quanto riguarda il mancato rispetto del principio della certezza del diritto, fatto valere da Akzo Nobel e Akcros, la Corte ritiene che quest´ultimo non impone il ricorso, per i procedimenti d´indagine a livello nazionale e per quelli condotti dalla Commissione, a criteri identici per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Di conseguenza, il fatto che, nell´ambito di un accertamento condotto dalla Commissione, la tutela è limitata agli scambi con gli avvocati esterni non determina alcuna lesione di tale principio. Di conseguenza, la Corte respinge l´impugnazione proposta da Akzo e Akcros. Sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd / Commissione del 14.9.2010  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO DA TF1 INTESO AD ANNULLARE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2006 CHE APPROVA GLI AIUTI FRANCESI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA  
 
Tf1 non ha dimostrato di essere individualmente interessata da tale decisione. La normativa francese prevede misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva. Si tratta, da un lato, di meccanismi di sostegno ai produttori posti in esecuzione dal Centre national de la cinématographie (Cnc), il cui finanziamento è garantito, in particolare, da un´imposta sul fatturato degli editori di servizi televisivi. Dall´altro, si tratta di obblighi, imposti agli editori di servizi televisivi, di effettuare investimenti per importi determinati applicando una percentuale sul loro fatturato, nella produzione cinematografica e audiovisiva. Tali obblighi d´investimento devono essere finalizzati, perlomeno i due terzi di quelli relativi al settore audiovisivo e i tre quarti di quelli relativi al settore cinematografico, alla produzione indipendente. Tale nozione di «produzione indipendente» è caratterizzata dall´indipendenza del produttore dell´opera rispetto all´editore dei servizi televisivi ed è definita secondo determinati criteri. Tra questi criteri figurano la reciproca detenzione del capitale sociale o di diritti di voto da parte del produttore e da parte dell´editore dei servizi interessati e la partecipazione dell´editore nell´attività recente di detto produttore. Inoltre, delle misure di sostegno alla produzione audiovisiva del Cnc devono beneficiare le imprese di produzione indipendenti, definendosi la figura di produttore indipendente negli stessi termini utilizzati nel settore degli obblighi d´investimento. Il regime francese di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva è stato approvato dalla Commissione a più riprese, nel 1992 e nel 1998. Con la decisione 22 marzo 2006, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune le nuove misure di sostegno finanziario concesse per il tramite del Cnc nella produzione cinematografica e audiovisiva in Francia, mentre ha considerato che gli obblighi d´investimento non coinvolgevano risorse statali e non costituivano quindi aiuti di stato. Ritenendo che le modifiche apportate ai regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva costituissero aiuti di stato illegittimi, Tf1 ha adito il Tribunale chiedendo l´annullamento della decisione della Commissione. Con la sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso presentato dal Tf1 e verifica se, nel caso di specie, la ricorrente possa essere considerata come individualmente interessata dalla decisione della Commissione. Il Tribunale constata che Tf1 non ha dimostrato in modo concreto e preciso come la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata in modo sostanziale rispetto ai suoi concorrenti, editori di servizi televisivi e grandi gruppi di comunicazione audiovisiva, beneficiari delle misure contestate. In primo luogo, Tf1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in modo sostanziale rispetto agli altri editori di servizi televisivi. Per quanto riguarda innanzitutto gli obblighi d´investimento, Tf1 non ha presentato alcun argomento secondo cui gli altri editori di servizi televisivi sarebbero sottoposti a condizioni diverse da quelle imposte ad essa e tali da provocare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione concorrenziale. Se, come essa sostiene, le sue spese a titolo di obblighi d´investimento eccedono quelle dei suoi concorrenti, quali in particolare France 2, France 3 e M6, il Tribunale constata tuttavia che questi editori sono tenuti ad obblighi d´investimento nelle stesse proporzioni a causa dell´applicazione della stessa percentuale a loro fatturato. Peraltro, il fatto che, secondo la normativa francese, l´importo degli obblighi d´investimento sia calcolato con riferimento al fatturato dell´editore di servizi televisivi e non in funzione del bilancio destinato alla programmazione, come sarebbe previsto dalla direttiva 89/552, non consente di concludere che questa modalità di calcolo porrebbe Tf1 in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi. Infine, Tf1 non ha dimostrato come la definizione di «produzione indipendente» inserita nella normativa francese – che comporta in particolare che il produttore sia indipendente dall´editore di servizi televisivi che ha finanziato l´opera – possa porla in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi, relativamente alla possibilità di sviluppare la sua attività di produzione. Inoltre, per quanto riguarda le misure di sostegno del Cnc, finanziate in particolare con l´imposta versata dagli editori di servizi televisivi e calcolata in funzione di una percentuale del loro fatturato, Tf1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in maniera sostanziale rispetto ai suoi concorrenti. In secondo luogo, Tf1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata rispetto a grandi gruppi di comunicazione televisiva, in quanto Tf1 non ha definito con precisione tali gruppi e non ha indicato in modo sufficientemente preciso in quale rapporto di concorrenza essa si collochi rispetto a quest´ultimi. Di conseguenza il Tribunale respinge il ricorso presentato da Tf1. (Sentenza 13 settembre 2010 nella causa T-193/06, Télévision française 1 Sa (Tf1) / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L´ITALIA HA CHIESTO AL TRIBUNALE UE DI ANNULLARE DUE BANDI DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE DI ASSUNZIONE A 125 POSTI DI AMMINISTRATORE E A 110 POSTI DI ASSISTENTE (AST3) NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL´INFORMAZIONE  
 
Gli avvisi sono stati pubblicati unicamente nelle versioni della Guue in inglese, francese e tedesco. Fra i requisiti relativi alle «Conoscenze linguistiche», si prevedeva che per essere ammessi alle prove scritte, i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. Le prove scritte si sarebbero svolte «in tedesco, in inglese o in francese ([seconda] lingua […])». Successivamente l’Epso pubblicava due modifiche ai bandi di concorso controversi in tutte le versioni linguistiche della Guue. L´italia considera che la Commissione ha violato il regolamento del Consiglio n. 1/58 sull´utilizzo delle lingue ufficiali e lo statuto del personale Ue, che prevede la pubblicazione nella Guue dei bandi di concorso generale nelle 23 lingue ufficiali. Non contesta l’omessa pubblicazione nella Guue in tutte le lingue ufficiali, di un’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi di concorso controversi (l’Epso ha posto rimedio all’errore amministrativo costituito dalla pubblicazione dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, pubblicando per ciascuno di detti bandi una modifica nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali), ma contesta l’omessa pubblicazione integrale dei bandi di concorso nelle lingue ufficiali diverse dal francese, l’inglese e il tedesco. Il Tue considera che la pubblicazione integrale nella Guue dei bandi di concorso controversi in sole tre lingue, seguita da una pubblicazione succinta nella Guue, in tutte le lingue ufficiali, di modifiche di detti bandi, non costituisce una discriminazione basata sulla lingua. Dal momento che la pubblicazione integrale nella Guue in tre sole lingue, seguita dalla pubblicazione delle due modifiche, non incide sull’accesso degli interessati – che soddisfino i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche – al testo integrale dei bandi, il Tue non condivide la circostanza invocata dall´Italia, che una siffatta pubblicazione privilegerebbe un gruppo limitato di lingue. Per il Tue, tale forma di pubblicazione non è inadeguata rispetto alle finalità organizzative che persegue e non è contraria al principio di proporzionalità. In pratica, nel caso di specie, qualsiasi candidato ai concorsi in possesso delle competenze linguistiche richieste dai bandi di concorso controversi ha potuto accedere e partecipare, alle stesse condizioni, ai procedimenti di assunzione. Inoltre, il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi comunitari può obiettivamente giustificare una scelta limitata di lingue di comunicazione interna. Il Tue rigetta quindi il ricorso dell´Italia. (Sentenza 13 settembre 2010, cause riunite T-166/07 e T-285/07)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONGEDO PARENTALE E PARTO GEMELLARE  
 
La Corte di giustizia Ue ha dichiarato che l´accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces nel 1995 (direttiva del Consiglio 96/34/Ce) non conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale. La nascita di gemelli non conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all’occorrenza, fornire un’interpretazione di tale normativa nazionale quanto più possibile conforme al diritto dell’Unione. La controversia tra la sig.Ra Chatzi e il suo datore di lavoro, Ministero delle Finanze ellenico, era sorta in merito alla decisione di quest´ultimo di negarle il congedo parentale supplementare per la nascita di gemelli. Il giudice adito si è rivolto alla Corte di giustizia con una domanda pregiudiziale. La causa, a causa dell´urgenza della questione, è stata trattata con procedura accelerata e si è conclusa in circa 5 mesi. (sentenza del 16 settembre 2010 nella causa C‑149/10, Zoi Chatzi / Ypourgos Oikonomikon)  
   
   
I CALL CENTER NON POSSONO PARTECIPARE AL TELEVOTO  
 
A seguito di numerose segnalazioni di consumatori relative a numerose telefonate per votare sul Festival di Sanremo e il Grande Fratello fatte da operatori specializzati del settore, secondo l´Antitrust, Rai e Mediaset debbono escludere le utenze business dal meccanismo del televoto se vogliono evitare le sanzioni. Le due società hanno 20 giorni di tempo per comunicare all´Autorità le misure adottate. Enzo Mazza, Presidente di Fimi, federazione che rappresenta le maggiori case discografiche, ha accolto positivamente l’intervento dell’antitrust sul televoto: "già nel 2009, con l’evento per i giovani Sanremo59, avevamo chiesto un intervento degli organi di vigilanza sul televoto, meccanismo che consentiva, secondo quanto da noi rilevato, potenziali abusi atti a falsare la competizione, ma Rai aveva proseguito, senza svolgere alcuna verifica preventiva, nell’utilizzo del servizio anche nei Festival di Sanremo" ha affermato Enzo Mazza, aggiungendo che "mi auguro che Rai ottemperi senza indugio ai richiami del garante introducendo i meccanismi richiesti che impediscono l’utilizzo dei call center"  
   
   
VLADIMIR NANUT È IL NUOVO PRESIDENTE DI ASFOR  
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (Asfor), riunitosi per nominare il nuovo Presidente, a seguito della prematura scomparsa del Prof. Luigi Pieraccioni, ha affidato la Presidenza dell’Associazione a Vladimir Nanut, Direttore Scientifico del Mib School of Management di Trieste. Vladimir Nanut, dopo aver conseguito nel 1969 la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti, ha iniziato la sua carriera accademica presso lo stesso ateneo. Dal 1986 è Professore ordinario di Strategie d’impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trieste, dove ha ricoperto anche la carica di Presidente del Corso di Laurea, di Direttore del Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale e di membro del Senato accademico. Nell’ambito della sua attività di ricerca scientifica ha pubblicato numerose opere sugli aspetti organizzativi e gestionali delle imprese. Oltre alle attività accademiche, ha ricoperto vari incarichi professionali ed operativi: è stato, tra l’altro, Vicepresidente della Finanziaria regionale Friulia S.p.a., Presidente di Friulia – Factor S.p.a., Presidente della L.a. Vita (Gruppo Allianz). E’ stato inoltre anche amministratore e sindaco di istituti di credito, di società industriali e di servizi, nonché consulente di varie imprese nelle aree della gestione strategica. Oltre ad essere il rappresentante italiano nell’associazione europea Efmd (European Foundation for Management Development) e in Equal (European Quality Link), che raggruppa tutti gli organismi nazionali delle Business School, è membro del Board di Ceeman (Central and East European Management Development Association). Ma è soprattutto nella sua veste di fondatore e Direttore Scientifico di Mib School of Management che Nanut ha svolto un importante ruolo all’interno dell’Asfor, portando nell’Associazione anche il contributo delle esperienze maturate alla guida della scuola triestina. Consigliere di Asfor sin dal 1994, dal 1999 Nanut è stato Vice Presidente Vicario di Asfor, con la delega all’area internazionalizzazione e la Presidenza della Commissione di Accreditamento Master, attività che egli ha saputo sviluppare negli anni, allineando progressivamente i criteri e gli standard del processo di accreditamento a quelli definiti a livello europeo e introducendo le nuove categorie “eLearning Executive Master” e dei “Corporate Master”. Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, Nanut, dopo aver ricordato la figura e l’opera del Presidente Luigi Pieraccioni, immaturamente scomparso, ha sottolineato che “tra gli obiettivi prioritari della sua presidenza, oltre alla promozione del ruolo e dell’importanza della formazione manageriale quale leva per lo sviluppo economico del paese, vi sarà il rafforzamento a tutti i livelli della qualità della formazione stessa, puntando a far sì che Asfor rappresenti sempre di più un riferimento fondamentale per tutte le realtà che intendano muoversi in una prospettiva di eccellenza. Si tratta di un obiettivo non facile in un contesto come quello italiano in cui, a differenza di quanto avviene negli altri paesi evoluti, si tende frequentemente a sottovalutare l’importanza strategica degli investimenti immateriali per elevare le competenze e le capacità delle risorse umane in funzione di una migliore efficienza e competitività”  
   
   
MODENA: FONDAZIONE MODENA GIUSTIZIA  
 
Difficoltà del sistema giudiziario, lungaggini processuali, carenze di personale sono problematiche presenti su tutto il territorio nazionale. Modena, però, in questo caso si distingue per come ha scelto di affrontare il problema e sostenere la giustizia. La risposta è stata quella di creare un ente trasversale, partecipato da istituzioni diverse, capace di mettere nuove risorse a disposizione del sistema giudiziario modenese, fornendo gli strumenti necessari per programmare gli interventi utili ad una modernizzazione dello stesso. È nata così, primo caso in Italia, la “Fondazione Modena Giustizia” tenuta a battesimo il 21 giugno 2010 dai sei soci fondatori (Camera di commercio, Banca Popolare dell’Emilia Romagna scarl, Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero spa, Unicredit Banca spa, Ordine degli Avvocati di Modena, Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena), che ne hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito registro prefettizio l’8 luglio e presentata oggi alla stampa presso la sede dell´Ente Camerale Modenese. A conferma dell’unicità dell’esempio a livello nazionale, all’iniziativa verrà riservato ampio spazio in occasione della “convention” delle Camere di Commercio italiane che si terrà in provincia di Salerno nei giorni 20, 21 e 22 settembre p.V. Ove si tratterà, tra gli altri, del tema della legalità alla presenza del Procuratore Generale Antimafia, Dott. Piero Grasso. La Fondazione, che ha sede presso la Camera di Commercio di Modena e che ha richiesto un investimento di 410mila euro, per gli obiettivi che si prefigge ha ottenuto l’apprezzamento della Presidenza della Repubblica. Un plauso ufficializzato nella lettera dello scorso 30 luglio, in cui la Presidenza della Repubblica ha espressamente dichiarato di condividere “lo sforzo di assicurare efficienza, tempestività e funzionalità al <sistema giustizia>”. Risultati che possono essere conseguiti solo mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e che passano, dunque, attraverso un processo obbligato di modernizzazione e informatizzazione. La fornitura di apparecchiature informatiche e l’adeguata preparazione degli addetti rappresentano le prime iniziative messe in atto dal Tribunale grazie alla fondazione, che tra le sue finalità, si prefigge, tra l’altro, di bandire borse di studio e di consentire l´utilizzo del programma Pct (Processo Civile Telematico). La collaborazione fra gli enti coinvolti si propone di fornire il supporto necessario per dare avvio ad un circolo virtuoso, in cui nuove possibilità di investimento consentiranno di razionalizzare i processi e modernizzare i servizi, rendendoli più efficienti ed efficaci nell’interesse di tutti, cittadini ed imprese: perché la difesa della “giustizia” implica necessariamente una difesa della libertà, la libertà di tutelare e sostenere i diritti di ciascuno