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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 18 Ottobre 2010 |
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SISTRI: LE NOVITÀ ANCHE ON LINE |
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Il Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato il Decreto 28 settembre 2010 contenente le modifiche ed integrazioni al Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante l´istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le modifiche riguardano la distribuzione dei dispositivi informatici e black box e il periodo in cui le imprese devono gestire i rifiuti con un doppio binario (cartaceo e informatico). Fermo restando la data di operatività di Sistri dell´1 ottobre 2010, il provvedimento proroga al 30 novembre 2010 il termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi informatici e dell´installazione delle black box. Il termine di un mese, previsto dall´art. 12, comma 2, del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro il quale i soggetti erano tenuti al doppio adempimento del registro/formulario, previsti agli artt. 190 e 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006) e a quello di Sistri, è prorogato al 31 dicembre 2010. Fino al 31 dicembre, quindi, le imprese devono compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti, i relativi formulari, il Registro Cronologico e l´Area Movimentazione di Sistri. Sul sito internet di Sistri (http://www.Sistri.it/ ) è consultabile la nota con la quale il Ministero fornisce informazioni su: utilizzo dei dispositivi elettronici; soggetti iscritti al Sistri che alla data dell´1 ottobre 2010 sono o non sono in possesso dei dispositivi elettronici; regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010. La nota precisa che fino al 31 dicembre 2010 è applicabile il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del Decreto legislativo n. 152/2006 (registro di carico e scarico e formulario): solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantisce l´adempimento degli obblighi di legge . Manuale Operativo e Guide Sempre sul sito internet di Sistri (http://www.Sistri.it/ ) sono consultabili il nuovo Manuale operativo e ben 4 Guide: Guida Utente Produttori; Guida Utente Trasportatori; Guida Utente Recuperatori/smaltitori; Guida all´utilizzo del dispositivo Usb |
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PRIVACY: INFORMAZIONI COMMERCIALI - AL VIA I LAVORI DEL CODICE |
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Al via i lavori preparatori del codice deontologico per le imprese che offrono servizi di informazione commerciale. Con un provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, il Garante per la protezione dei dati personali ha invitato le associazioni di categoria interessate (operatori del settore, imprenditori, consumatori) a fornire il loro contributo in vista dell´adozione del codice che disciplinerà un ambito informativo di particolare rilievo per il sistema economico. I dati registrati dalle imprese che operano nel settore delle informazioni commerciali, infatti, possono riguardare aspetti organizzativi, finanziari o patrimoniali dell´attività svolta dagli operatori economici, ma possono anche fare riferimento a persone fisiche che svolgono ruoli di particolare responsabilità nelle società. Il Codice di deontologia e buona condotta dovrà, in particolare, fissare le regole per la raccolta, l´elaborazione e la conservazione di tali informazioni, individuando anche idonei meccanismi per favorire la qualità e l´esattezza dei dati utilizzati. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice, sono dunque chiamati a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell´invito formulato a suo tempo dall´Autorità. Ai fini dell´ammissione ai lavori che porteranno all´adozione del Codice deontologico, il Garante, oltre a valutare la effettiva appartenenza alle categorie interessate alla sottoscrizione del codice, verificherà l´organizzazione e l´articolazione sul territorio dei soggetti che si ritengono rappresentativi, le attività da loro svolte in concreto anche con riferimento alla protezione dei dati personali, il numero dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria. Comunicazioni e documentazione potranno essere inoltrate, entro il 5 novembre 2010, al Garante per la protezione dei dati personali anche mediante e-mail: codiceinfocommerciali@garanteprivacy.It |
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PRIVACY: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PIÙ PROTETTA |
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La giustizia amministrativa dovrà rafforzare le misure di sicurezza a protezione dei dati giudiziari. In particolare, dovrà garantire comunicazioni telematiche provenienti dall´esterno criptate e accessi alla rete interna sempre tracciati. Lo ha stabilito il Garante privacy al termine del recente ciclo di verifiche svolte in collaborazione con il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio dalle quali, pur in un quadro confortante di rispetto delle regole, sono emerse alcune criticità. Gli organi della giustizia amministrativa avranno al massimo dodici mesi di tempo per adottare tutte le prescrizioni dettate dal Garante per proteggere con maggiore cura i fascicoli processuali e "blindare" gli accessi informatici che provengono dall´esterno - la cd. "scrivania del magistrato" - alla rete informatica interna. Particolare attenzione è stata infatti posta alla messa in sicurezza del Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa (Nsiga) che gestisce i documenti e i processi lavorativi dell´intero sistema, costituito dal Consiglio di Stato e dai 29 Tribunali amministrativi regionali. A completamento delle misure di sicurezza già adottate, la Giustizia amministrativa dovrà garantire che per le comunicazioni gestite da Nsiga fra le sedi del sistema giudiziario amministrativo e per gli accessi dei magistrati a Nsiga da postazioni esterne agli uffici, sia adottato un protocollo che cifri i dati in transito. E dovranno essere tracciate tutte le operazioni compiute sul Nsiga da magistrati e personale amministrativo, compresi gli accessi in sola lettura. Misura, questa, adottata finora solo per le operazioni di scrittura. La Giustizia amministrativa dovrà adottare, inoltre, delle policy che specifichino agli utenti di non utilizzare password banali per accedere al Nsiga (ad es. Quelle contenenti il nome stesso dell´utente). L´accesso alla sala server e alla sala dove sono collocati i gruppi di continuità dovrà essere registrato (tramite log) e consentito solo con badge nominativi. Questi locali, inoltre, dovranno essere costantemente monitorati, eventualmente anche attraverso un impianto di videosorveglianza interno |
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PRIVACY: CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO E INDAGINI DI POLIZIA - UE IN ORDINE SPARSO
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Il Gruppo che riunisce le Autorità europee di protezione dati (Gruppo Articolo 29) ha di recente adottato il rapporto sullo stato di attuazione della direttiva 2006/24 (la cosiddetta "Direttiva Frattini") che riguarda la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di polizia e giudiziarie (http://ec.Europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp172_en.pdf ). Dal rapporto emerge un quadro complessivamente disarmonico, sia sul recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, sia sulle specifiche disposizioni nazionali, che in alcuni casi risultano contrarie ai principi della direttiva stessa o gravemente manchevoli con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate. La direttiva 2006/24 introduce, come noto, disposizioni che derogano a quelle della direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58) in materia di dati di traffico telefonico e telematico, consentendo di conservare tali dati oltre il periodo eventualmente necessario "ai fini della fatturazione per l´abbonato e dei pagamenti di interconnessione" quando ciò sia indispensabile per l´accertamento e la prevenzione di reati. L´analisi del Gruppo Articolo 29, coordinata dall´Autorità italiana, ha preso le mosse da un questionario congiunto che è stato inviato dalle Autorità di protezione dati dei Paesi membri ai principali provider nazionali. I risultati mostrano che il periodo di conservazione nei diversi Paesi dell´Unione varia fra 6 mesi e 10 anni a seconda delle legislazioni nazionali; le categorie di dati conservati eccedono spesso quelle indicate nella direttiva, soprattutto per quanto riguarda i dati di traffico telematico che in taluni casi comprendono anche dati relativi ai contenuti delle comunicazioni (cosa espressamente vietata dalla direttiva stessa): ad esempio, alcuni provider conservano gli Url (indirizzi) delle pagine web visitate e le intestazioni (header) dei messaggi di posta elettronica. Le misure di sicurezza adottate, inoltre, non sempre sono idonee e, soprattutto per i provider di minori dimensioni, mostrano numerose lacune. Alla luce delle risultanze dell´analisi, i Garanti hanno dunque elaborato una serie di raccomandazioni. Per quanto riguarda il periodo di conservazione, si chiede alla Commissione di fissare un periodo unico e preferibilmente più breve, anche considerando che in molti Paesi il termine massimo di conservazione risulta inferiore al limite previsto dalla direttiva (24 mesi), che appare quindi inutilmente ampio. Rispetto alle categorie di dati conservati, ai legislatori nazionali si ricorda di non imporre obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla direttiva. Riguardo alle misure di sicurezza, il Gruppo raccomanda ai provider di adottare alcuni ulteriori accorgimenti (sistemi di "strong authentication", registro dettagliato dei log di accesso, ecc.) e propone uno schema pan-europeo per la consegna dei dati da parte dei provider alle autorità di polizia e giudiziarie così da facilitare e armonizzare gli interscambi ed anche le analisi statistiche (quanti accessi, quali dati, richiesti da quali autorità, ecc.). Va ricordato, infine, che sullo stato di attuazione della direttiva 2006/24 è atteso anche il rapporto della Commissione europea |
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“ITALIACAMP”: CONCORSO ON LINE “LA TUA IDEA PER IL PAESE” |
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77Agency – agenzia new media marketing nata a Londra e con sedi a Milano, Riga, Madrid, Amsterdam e New York – ha annunciato la collaborazione con l’Associazione Italiacamp per promuovere on line e sui social mediail concorso “La tua idea per il Paese”, progetto articolato in una serie di 4 eventi (da ottobre 2010 a marzo 2011). Nelle 2 settimane antecedenti al primo evento di Italiacamp - che si è tenuto a Roma alla Luiss, in Viale Romania il 16 ottobre 2010 alle ore 9.30 - www.Italiacamp.it - 77Agency ha attuato una campagna online per contattare e coinvolgere gli opinion leader onlinee i blogger, oltre a fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti il progetto su Facebook e Twitter, sviluppando dei canali e degli strumenti innovativi di interazione tra utenti e partecipanti. Il progetto è stato per la prima volta annunciato dall’Associazione Italia Camp in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giugno di quest’anno. “La tua idea per il Paese” è un concorso nazionale e internazionale, aperto a tutti e la cui partecipazione è gratuita. L’obiettivo è realizzare il maggior numero di idee per contribuire alla crescita del paese. I vincitori del concorso non saranno premiati con un cellulare o una borsa di studio, ma avranno l’opportunità di realizzare concretamente la propria idea. Italiacamp ha organizzato il concorso con una serie di 4 conferenze Barcamp, che avranno luogo in 4 città universitarie: Roma, Lecce, Bruxelles e Milano, (da ottobre 2010 a marzo 2011). Gli eventi sono aperti a tutti e si sviluppano su sei aree di interesse: Ricerca, Scienza e Tecnologia; Energia, Infrastrutture e Ambiente; Economia, Finanza e Mercati; Politica, Istituzioni e Pubblica Amministrazione; Lavoro e Impresa; Cultura e Società. Ogni evento è basato sulla metodologia della non-conferenza collaborativa Barcamp. Sviluppatasi per la prima volta all‘Università di Stanford, Barcamp è una metodologia innovativa di confronto che mutua nel reale le più innovative logiche della rete. Viene definita come una non-conferenza collaborativa (un-conference) in cui nessuno è spettatore e tutti contribuiscono alla riuscita dell’evento, esponendo la propria idea e ascoltando l’opinione degli altri partecipanti, con la finalità di promuovere e valorizzare le migliori progettualità presentate. Chi sceglierà di partecipare avrà l’opportunità di presentare un argomento a scelta (tra le sei aree di interesse) per cinque minuti, con un successivo dibattito alimentato da domande e commenti del pubblico. Chiunque voglia partecipare può semplicemente registrarsi online o registrarsi il giorno dell’evento. Le dieci idee più innovative presentate in ognuna delle quattro conferenze, selezionate da un Comitato Scientifico, saranno promosse al girone finale. Il Comitato Strategico selezionerà dieci idee tra le quaranta finaliste, che verranno implementate sotto la supervisione di appositi gruppi di progetti “Italia Units” e dai potenziali soggetti finanziatori e/o investitori interessati alle idee. Marco Corsaro, Managing Director di 77Agency, ha commentato “Siamo entusiasti di collaborare con l’Associazione Italiacamp su un progetto così aperto e propositivo. Oltre a gestire la comunicazione online sulle conferenze, noi di 77Agency vogliamo proporre una nostra idea per la competizione. Si tratta di un progetto per l´innovazione della Pubblica Amministrazione, per renderla quanto più vicina possibile ai cittadini. Pensiamo di aver trovato qualcosa che potrebbe avere un impatto positivo sulla vita di molti italiani, ed ovviamente c’entrano i new media.” Le idee vincitrici saranno presentate nell’ambito di un evento conclusivo che si terrà a Palazzo Chigi nel maggio 2011. Per partecipare alla conferenza di Roma o agli eventi di Lecce, Bruxelles o Milano, è possibile iscriversi online su www.Italiacamp.it . Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha assegnato il premio di Alta Rappresentanza, all’Italiacamp e al concorso “La tua Idea per il paese”, per l’alto valore sociale ed innovativo del progetto |
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GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATA AMMENDA A DEUTSCHE TELEKOM PER ABUSO POSIZIONE DOMINANTE |
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La Corte conferma l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione alla Deutsche Telekom per abuso della sua posizione dominante sui mercati della telefonia fissa in Germania. Il diritto dell’Unione europea vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri. Prima della liberalizzazione completa dei mercati delle telecomunicazioni in Germania, intervenuta il 1º agosto 1996, la Deutsche Telekom godeva di un monopolio legale sulla prestazione di servizi di telecomunicazioni agli abbonati sulla rete fissa. A seguito di denunce presentate da imprese concorrenti della Deutsche Telekom, la Commissione ha constatato, in data 21 maggio 2003, che la Deutsche Telekom aveva abusato, sin dal 1998, della propria posizione dominante sui mercati per l’accesso diretto alla sua rete di telefonia fissa. Tale abuso sarebbe consistito nella fatturazione di tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso dei concorrenti alla rete («servizi di accesso all’anello locale») superiori alle tariffe al dettaglio fatturate per i servizi di accesso agli abbonati della Deutsche Telekom. Tale sistema tariffario avrebbe obbligato i concorrenti a fatturare ai rispettivi abbonati tariffe superiori a quelle fatturate dalla Deutsche Telekom ai propri abbonati. Conseguentemente, la Commissione ha inflitto alla Deutsche Telekom un’ammenda dell’importo di 12,6 milioni di euro. Quest’ultima ha proposto quindi dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta. Con sentenza 10 aprile 2008, il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando, in sostanza, che la Commissione le aveva correttamente inflitto tale ammenda in considerazione dell’attuazione di una pratica tariffaria non equa, produttiva di una compressione dei margini, risultante da uno scarto inadeguato tra i prezzi all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale e i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati. Avverso la sentenza del Tribunale la Deutsche Telekom ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sentenza odierna la Corte, esaminati i motivi dedotti dalla Deutsche Telekom a sostegno dell’impugnazione, ritiene, in conclusione, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel respingere il ricorso della Deutsche Telekom proposto avverso la decisione della Commissione. Per quanto attiene all’imputabilità dell’infrazione, la Corte rileva che, per quanto le tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale fossero fissate dalle autorità di regolamentazione nazionali, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la pratica di compressione dei margini fosse imputabile alla Deutsche Telekom, considerato che essa disponeva di un margine di manovra sufficiente per modificare le tariffe al dettaglio fatturate ai propri abbonati, ancorché queste costituissero oggetto di una determinata regolamentazione. È certamente vero che non può escludersi che le autorità di regolamentazione nazionali stesse abbiano violato il diritto dell’Unione, ragion per cui la Commissione avrebbe potuto proporre, a tal titolo, ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania. Tuttavia, tale circostanza risulta irrilevante, a parere della Corte, per quanto attiene al margine di manovra di cui disponeva la Deutsche Telekom per modificare le proprie tariffe al dettaglio. Per quanto riguarda la natura abusiva della pratica di compressione dei margini, la Corte conferma che tale pratica ricade, in quanto tale, nelle fattispecie di abuso di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione, senza necessità di dimostrare che le tariffe all’ingrosso o le tariffe al dettaglio siano di per sé abusive. Infatti, comprimendo il margine dei suoi concorrenti quantomeno altrettanto efficienti e estromettendoli in tal modo dal mercato, la Deutsche Telekom rafforzava la propria posizione dominante causando, conseguentemente, un danno ai consumatori, limitando le loro possibilità di scelta nonché le loro prospettive di beneficiare di una riduzione, a più lungo termine, delle tariffe al dettaglio per i servizi di accesso agli abbonati, per effetto della concorrenza esercitata sul mercato. Per quanto attiene al metodo utilizzato per accertare se una compressione dei margini sia abusiva, la Corte ritiene che il Tribunale e la Commissione abbiano correttamente fatto ricorso al criterio del «concorrente altrettanto efficiente», consistente nell’esaminare se le pratiche tariffarie di un’impresa dominante rischino di estromettere dal mercato un operatore economico altrettanto efficiente, basandosi unicamente sulle tariffe e sui costi dell’impresa dominante e non sulla situazione specifica dei suoi concorrenti. Infatti, tale criterio consente di verificare se la Deutsche Telekom sarebbe stata in grado di offrire i propri servizi al dettaglio agli abbonati senza operare in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare le proprie tariffe all’ingrosso per i servizi di accesso all’anello locale. Inoltre, tale criterio risulta conforme al principio della certezza del diritto, consentendo alle imprese dominanti, che sono necessariamente a conoscenza dei loro costi e delle loro tariffe, di valutare la legittimità della propria condotta. Infine, per quanto attiene agli effetti della condotta censurata, la Corte, al pari del Tribunale, ritiene che, per poter essere considerata abusiva, una pratica di compressione dei margini deve aver reso più difficile l’accesso dei concorrenti della Deutsche Telekom al mercato interessato. La sussistenza di taluni effetti concorrenziali deve quindi risultare provata. Nella specie, la Corte ha ritenuto che la prova di tali effetti sia stata correttamente accertata dal Tribunale. Infatti, atteso che i servizi di accesso all’anello locale forniti dalla Deutsche Telekom sono indispensabili ai suoi concorrenti per penetrare in modo efficace sui mercati di fornitura al dettaglio di servizi agli abbonati, una compressione dei margini ostacola, in linea di principio, lo sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi al dettaglio agli abbonati, in quanto, così stando le cose, un concorrente altrettanto efficiente della ricorrente non può esercitare le sue attività sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso agli abbonati, se non operando in perdita. Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione e conferma l’ammenda di 12,6 milioni di euro inflitta dalla Commissione. (Sentenza del 14 ottobre 2010 nella causa C 280/08 P, Deutsche Telekom Ag / Commissione) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: REGIME DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AREE DEPRESSE DELL’ITALIA |
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La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale 2 dicembre 2008, cause riunite T-362/05 e T-363/05, con cui sono state respinte le loro domande di risarcimento dei danni subiti a causa della decisione della Commissione (12 luglio 2000) di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia, nonché a causa del comportamento della Commissione nel corso del procedimento. Con la legge n. 488/1992, il legislatore italiano ha previsto misure finanziarie per agevolare lo sviluppo delle imprese di talune attività produttive nelle aree depresse del Paese. Nel 1995 e 1997 la Commissione ha adottato due decisioni di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti successivi, basati su detta legge. Le modalità del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1997 prevedevano che: – le spese ammissibili erano quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente rispetto a quello cui si riferiva la domanda, – le imprese la cui domanda era stata inserita in una graduatoria regionale, ma che non avevano potuto essere agevolate, potevano ripresentare lo stesso progetto, senza modificare gli elementi («inserimento automatico»), oppure rinunciare ad esso e ripresentare lo stesso progetto, in base al primo bando utile, modificando gli elementi in modo da rendere la domanda più competitiva («riformulazione» della domanda). Nel 1999 l´Italia ha notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il Mica (Ministero industria commercio e artigianato) ha chiesto che la retroattività delle spese ammissibili dalla data di chiusura del bando precedente formasse oggetto di una norma transitoria. Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti (il «regime di aiuti 2000 2006»). La decisione controversa contiene una disposizione di transizione rispetto al regime di aiuti 1997 1999: le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando organizzato in base al regime di aiuti 1997 1999 che sono state considerate ammissibili all’aiuto sarebbero state eccezionalmente ammesse. Nell’ambito del regime di aiuti 1997 1999, il Mica, nel 1997, ha pubblicato il terzo bando di presentazione delle domande. Le imprese interessate potevano presentare le domande entro il 16 marzo 1998, per le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuti formulate in base al bando precedente. La Nuova Agricast e la Cofra presentavano entrambe una domanda per un progetto di investimento a titolo del terzo bando. Entrambi questi importi comprendevano le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la chiusura dei termini del bando precedente. Tali domande, ritenute ammissibili, sono state inserite nella graduatoria regionale della Puglia ma, data la mancanza di fondi sufficienti, non hanno ottenuto l’aiuto richiesto. Ciononostante, esse sarebbero state inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al quarto bando di presentazione delle domande di aiuti. Nel frattempo, veniva pubblicato il quarto bando. La Nuova Agricast e la Cofra hanno rinunciato all’inserimento automatico, al fine di poter presentare nuovamente una domanda riformulata. Tuttavia, le autorità italiane non hanno pubblicato alcun bando utile prima del 31 dicembre 1999. Nel 2000 hanno pubblicato l’ottavo bando, ma le domande riformulate dalle ricorrenti sono state giudicate irricevibili. La Nuova Agricast ha allora agito dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna del Ministero delle Attività produttive a risarcire il danno subito a causa della mancata percezione dell’aiuto richiesto. Il Tribunale ordinario di Roma ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione controversa con riferimento al principio di parità di trattamento. La Corte, con sentenza 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, ha risposto nel senso che l’esame della questione non rivelava alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione. La Corte ha constatato che la Commissione doveva conoscere l’esistenza sia delle imprese, come la Nuova Agricast, la cui domanda di aiuto era stata inserita nella graduatoria del terzo bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto e che avevano quindi rinunciato all’inserimento automatico, sia di quelle la cui domanda era stata inserita nella graduatoria del quarto bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi disponibili. Tuttavia, la Corte ha concluso che la Commissione, autorizzando il regime di aiuti 2000-2006 in forza del quale solo le imprese della seconda categoria potevano beneficiare della disposizione transitoria, non ha violato il principio di parità di trattamento, poiché le imprese di questa seconda categoria e quelle della prima categoria non si trovavano in una situazione analoga. Nel 2005, la Nuova Agricast e la Cofra hanno proposto ciascuna un ricorso per la condanna della Commissione al risarcimento del danno da esse subito. Il 2/12/2008 il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato le ricorrenti alle spese (Sentenza T-362/05 e T-363/05). Con la presente impugnazione, le ricorrenti sostengono che la decisione del 1997 è illegittima. Un regime di aiuti che fornisca precise rassicurazioni in ordine alla possibilità che un’impresa ripresenti una domanda di aiuto, ma che venga interpretato ed applicato in modo da rendere la presentazione di quest’ultima logicamente impossibile, non è conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il semplice fatto che detta decisione, senza ulteriori precisazioni, sottolinei che la data di scadenza dell’autorizzazione data al regime di aiuti 1997-1999 è il 31 dicembre 1999 non era sufficiente ad eliminare qualsiasi ambiguità riguardo alla questione se le imprese che hanno ottenuto nell’ambito di quest’ultimo la garanzia di poter presentare la loro domanda per una seconda volta, tramite inserimento automatico o riformulazione, potessero esercitare tale diritto nel contesto di un bando indetto successivamente a tale data nel caso in cui non ci fosse stato in precedenza alcun bando utile. Le ricorrenti fanno valere in sostanza che il Tribunale era tenuto ad interpretare la decisione del 1997 nel senso che questa autorizzava il lancio di un bando di presentazione di domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999, di modo che le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate autorizzate a presentare la loro domanda riformulata per il primo bando utile sotto il regime di aiuti 2000 2006, vale a dire l’ottavo bando. La Corte constata che la decisione del 1997 indicava sotto il titolo «Durata» la data del 31 dicembre 1999. Un operatore economico prudente ed accorto, che si presume essere a conoscenza di detta decisione, poteva dedurre da detta indicazione che la possibilità di poter partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo a quello nell’ambito del quale la domanda di aiuto è stata presentata, era limitata dalla durata dell’autorizzazione accordata a tale regime. Non poteva ragionevolmente attendersi che detta decisione avrebbe autorizzato l’attribuzione di aiuti anche dopo la data indicata. Anche se le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di detto regime e gli atti adottati nell’ambito del terzo bando non segnalavano espressamente una data di scadenza per l’esercizio della possibilità di una nuova partecipazione ad un bando successivo, le ricorrenti non potevano nutrire un legittimo affidamento nel fatto di poter ricorrere a tale possibilità dopo il 31 dicembre 1999. A causa dell’indicazione di una data di scadenza, era prevedibile per le imprese in grado di poter beneficiare del regime di aiuti 1997 1999 che, dopo detta data, nessun bando di presentazione delle domande di aiuti poteva essere indetto in applicazione di detto regime. Siffatta disparità di trattamento fra le imprese che hanno avuto l’occasione di esercitare la detta possibilità e quelle che non hanno più avuto tale occasione è oggettivamente giustificata. Qualora una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, costituisca una deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti, la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo. La Corte dichiara quindi che il Tribunale non ha violato i principi di certezza di diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento giudicando che la decisione della Commissione del 1997 non poteva essere considerata nel senso che autorizzava le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando di presentazione di domande di aiuti pubblicato dopo la data di scadenza di detta decisione. Pertanto, il ricorso è respinto. (Sentenza del 14 ottobre 2010 nella causa C-67/09 Nuova Agricast Srl e Cofra Srl/commissione europea) |
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ESENZIONE CONTRIBUTIVA STOCK OPTION E PIANI AZIONARI |
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Con la circolare n. 123 dell’11 dicembre 2009 l’Inps aveva analizzato il regime di esenzione contributiva introdotto dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 per quanto riguarda l’imponibilità delle stock option e aveva precisato che il regime di esenzione contributiva si applica anche ai piani azionari non generalizzati che prevedano l’assegnazione delle azioni a titolo gratuito, in quanto nella legislazione italiana non c’è una definizione legale di stock option. Ora con il messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010 l’Inps ha precisato le condizioni che devono essere rispettate perché vi sia un’esenzione contributiva dei piani azionari: non devono essere generalizzati; l’attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi di una o più condizioni come, ad esempio, un periodo minimo decorso il quale il lavoratore matura il diritto di ricevere le azioni, la permanenza in servizio alla scadenza del periodo predetto, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati da piano; devono prevedere solo l’assegnazione di titoli azionari e non la corresponsione in denaro del loro valore. Le imprese possono recuperare i contributi versati ma non dovuti tramite le modalità operative indicate dall’Istituto |
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