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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
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TELECOM: TUTELARE I MINORI DAL WEB |
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Umberto Rapetto, consulente strategico di Franco Bernabè, presidente di Telecom Italia, ha presentato la mission di Telecom: difendere i minori dalle insidie del web. Rapetto ha previsto la convocazione di una sorta di Stati Generali della tutela dei minori online, un incontro assembleare con la partecipazione di tutti quelli che hanno lavorato e vogliono fare qualcosa su questo fronte. Due, in particolare, le iniziative. L’iniziativa "Vantati di qualcosa di bello!" ha l´obiettivo di contrastare il bullismo: una campagna informativa invoglierà i giovanissimi a filmare una buona azione e ad inviarla su un apposito portale che si contrapporrà ai video di teppisti e baby-criminali postati su Youtube ed altri siti. L’iniziativa "Anch´io ho qualcosa da dire", invece, permetterà docenti, avvocati, psicologi, pediatri di presentare relazioni nell´ambito dell’evento che si svolgerà a Genova a metà ottobre con la collaborazione di scuole, associazioni di tutela dei minori, enti di categoria, albi professionali |
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BUG SU FACEBOOK: PRIVACY A RISCHIO |
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Facebbok ha confermato che sei milioni di indirizzi email e numeri di telefono sono stati condivisi a causa di un possibile bug su Facebook. Il social network ha allertato le autorità negli Usa, in Canada e in Europa. La compagnia di Zuckerberg, dopo aver ammesso di essere "imbarazzata e arrabbiata" per quanto accaduto, ha precisato che "… ora lavoreremo il doppio per assicurarci che questo non accada più". Il baco, diffusosi tramite il tool che consente di aggiornare la propria lista di contatti o di indirizzi su Facebook, è stato eliminato in 24 ore, ma … comunque troppo tardi per evitare la dispersione dei dati personali |
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AUDIOLIBRI IN SPIAGGIA RIVIERA ROMAGNOLA - SUI 9 KM DEL LITORALE CERVESE, INTERAMENTE ZONA WI-FI |
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Anche quest’anno, sui 9 km di spiaggia tra Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata prende il via “Audiobook sotto il sole di Cervia”. Ideata da Goodmood edizioni sonore e dalla Cooperativa Bagnini di Cervia, l´iniziativa consente di scaricare gratuitamente e ascoltare su smartphone e tablet un audiolibro in riva al mare. Il catalogo comprende oltre 400 titoli, pari a quasi la metà degli audiolibri complessivamente distribuiti in Italia |
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IL FISCO METTE LE RUOTE A SAN BENEDETTO PO (MN) -
DAL 2 AL 4 LUGLIO L’UFFICIO MOBILE DELL’AGENZIA IN PIAZZA FOLENGO
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Un camper dell’Agenzia delle Entrate, attrezzato come un front office di un ufficio territoriale, per offrire assistenza ai contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012: prosegue con la tappa di San Benedetto Po (Mn) il tour dell’ufficio mobile dell’Agenzia delle Entrate. Grazie alla collaborazione avviata tra il Comune e l’Agenzia, il camper sosterà infatti anche a San Benedetto Po, in piazza T. Folengo, dal 2 al 4 luglio dalle ore 10 alle 17. Il camper è attrezzato come un vero e proprio ufficio itinerante e i funzionari saranno disponibili per offrire tutti i servizi di informazione e assistenza fiscale abitualmente disponibili presso gli uffici. Sarà possibile ad esempio richiedere il rilascio del codice fiscale o della partita Iva, registrare un contratto di locazione, richiedere assistenza nella compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi, richiedere il codice Pin per l’abilitazione ai servizi telematici, o ancora ricevere informazioni sui rimborsi, comunicazioni di irregolarità, iscrizioni a ruolo, ma anche su agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. Da quest’anno, in seguito all’accorpamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, presso l’ufficio mobile sono disponibili anche i servizi di consultazione delle quotazioni immobiliari, le visure catastali e le ispezioni ipotecarie. “L’iniziativa - afferma il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Eduardo Ursilli - quest’anno è dedicata a quei cittadini colpiti dal sisma nel 2012 che più di altri hanno difficoltà a recarsi nei nostri uffici. Con il camper attrezzato a ufficio portiamo i nostri servizi di informazione assistenza direttamente sul territorio. Ringrazio il Sindaco che ha accolto con favore questa opportunità”. “Siamo molto lieti di accogliere l’iniziativa “Il Fisco mette le ruote” nella nostra straordinaria piazza, accanto all’ingresso del Complesso Monastico Polironiano, perché è un segno di apertura, vicinanza e possibilità di confronto con i cittadini – commenta il sindaco di San Benedetto Po - La presenza di un camper in piazza è estremamente significativa per la nostra amministrazione: ci riporta ad un anno fa quando per molti degli abitanti di queste terre il camper rappresentava l’abitazione usuale, è inoltre, da sempre, un mezzo di trasporto, una passione, un modo di viaggiare all’insegna della libertà e della semplicità; ciò sta a rappresentare l’impegno e la volontà della Pubblica Amministrazione di mettersi sempre al servizio del cittadino con forme di comunicazione dirette e semplici”. |
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PRIVACY: CONTROLLI SULLA TOSSICODIPENDENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA |
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Gli organismi sanitari che per accertare l’assenza
di tossicodipendenza intendono usare sistemi di videosorveglianza all’interno
dei propri servizi igienici dovranno adottare cautele e accorgimenti a tutela
della riservatezza di lavoratori e pazienti sottoposti alla raccolta dei
campioni di urina. Lo ha deciso l’Autorità
per la privacy intervenuta a seguito di istanze pervenute dagli organismi
sanitari, tra i quali i Sert, ma anche dagli stessi lavoratori e pazienti.
Nei Sert e in altre strutture sanitarie i
lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi vengono sottoposti per legge, prima
dell’assunzione in servizio e poi con cadenza periodica, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza attraverso l’esame dell’urina. L’occhio di un
operatore sanitario garantisce che a ciascun soggetto sottoposto al controllo
corrisponda esattamente il suo campione di urina. Stessa procedura viene
prevista per i soggetti affetti da dipendenze per finalità di cura. Ora, sulla
base dell’esperienza maturata e delle richieste degli interessati le strutture sanitarie hanno proposto, in
luogo dell’osservazione diretta,
l’impiego di telecamere in grado
di assicurare la corretta raccolta - sotto il profilo dell’inalterabilità e
della provenienza - del campione urinario.
Con un provvedimento a valenza generale, il
Garante ha dunque prescritto le misure
da rispettare. All’interessato
deve essere data innanzitutto la facoltà di scegliere se avvalersi della
osservazione diretta di un operatore sanitario o della rilevazione delle
immagini attraverso l’occhio
elettronico. Le immagini rilevate non
devono essere registrabili. Il servizio igienico dotato di telecamere, inoltre, deve essere dedicato in
via esclusiva a tali controlli, se ciò non è possibile, devono essere
introdotti opportuni accorgimenti per evitare di riprendere soggetti diversi
da quelli da controllare. Infine, il
personale sanitario preposto ai controlli, il solo abilitato a visionare
le immagini e preferibilmente dello stesso sesso della persona da controllare,
deve essere designato per iscritto incaricato del trattamento e gli deve essere
preclusa la possibilità di registrare le immagini che appaiono sullo
schermo, anche tramite telefoni
cellulari o altri dispositivi elettronici
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PRIVACY: AGENZIE PER IL LAVORO - SENZA NORME, NO ALLE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ
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Le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui
conoscitivi, possono acquisire e
conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per identificare le
persone, solo se previsto da specifiche norme.
Lo ha precisato il Garante, a seguito della
segnalazione di un uomo che lamentava una violazione dei principi di pertinenza
e non eccedenza posti a tutela dei suoi dati personali. In occasione di un
colloquio conoscitivo, infatti, l’agenzia per il lavoro presso cui si era
presentato aveva acquisito copia del suo documento di identità. L’autorità,
dopo aver valutato le attività della società, ha osservato che, mentre è lecito
per l’agenzia procedere alla corretta identificazione degli aspiranti
lavoratori chiedendo l’esibizione di un documento di identità ed eventualmente
annotandone gli estremi, deve invece ritenersi eccedente acquisire copia del
documento stesso. Le copie dei documenti di identità contengono dati personali,
come le fotografie dell’interessato, le caratteristiche fisiche e lo stato
civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti (presentazione
del curriculum e colloquio conoscitivo). L’autorità, ha peraltro, richiamato
l’attenzione sui rischi che l’acquisizione e la conservazione di copie di
questi documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità.
Il Garante ha perciò vietato alla società di conservare le copie dei
documenti di identità dei candidati e ha prescritto che l’identificazione degli
aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna
conservazione di documenti identificativi |
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TELECAMERE “INTELLIGENTI“ PER IMPIANTI IN ZONE ISOLATE |
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Il Garante per la privacy ha accolto le richieste
avanzate da un gruppo industriale di installare un sistema di videosorveglianza
“intelligente”, dotato di riconoscimento
dei movimenti, per proteggere cinque complessi fotovoltaici posizionati in zona
isolate.
Le domande di verifica preliminare presentate
traggono origine dalle peculiari esigenze organizzative e di sicurezza dei siti
produttivi che si trovano in ampie aree lontano da centri abitati e solitamente
non richiedono la presenza di personale sul posto. Le società che gestiscono
gli impianti hanno quindi chiesto di poter abbinare al normale sistema di
videosorveglianza, dotato di telecamere fisse e “speed-dome” (brandeggiabili e
dotate di zoom), una funzione di “motion control” in grado di rilevare
automaticamente eventuali movimenti all’interno dell’area ripresa e di
allertare immediatamente il personale di controllo. Le nuove funzionalità
consentirebbero alle imprese di garantire la sicurezza delle infrastrutture da
intrusioni e danneggiamenti, nonché di monitorare costantemente il corretto
funzionamento degli impianti in modo da richiedere l’intervento di addetti sul
posto solo in caso di eventi anomali.
L’autorità ha riconosciuto le specifiche necessità
del gruppo e ha autorizzato l’attivazione delle nuove tecnologie con l’obbligo,
però, di adottare adeguate tutele per la privacy. Le telecamere dovranno essere
opportunamente segnalate e potranno inquadrare solo le aree interne
dell’impianto e l’area immediatamente attigua la recinzione. L’accesso via
internet alle immagini conservate nei computer degli impianti potrà avvenire
solo tramite connessioni protette (con rete Vpn) e trasmissioni criptate. Tali
dati, inoltre, potranno essere consultati solo da personale appositamente
incaricato e dotato di utenze di accesso individuale.
Il
Garante ha infine sottolineato che, siccome le telecamere potrebbero riprendere
l’attività del personale inviato a operare sul posto, le aziende coinvolte
dovranno comunque operare nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. Prima di
avviare l’attività di videosorveglianza, le società dovranno quindi attendere
l’apposito nulla osta già richiesto alle competenti Direzioni provinciali del
lavoro. In ogni caso, le riprese
potranno essere utilizzate solo per finalità connesse alla tutela del
patrimonio aziendale e non per il controllo a distanza dei lavoratori o per
altri scopi non previsti |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LA REPUBBLICA CECA È CONDANNATA A PAGARE UNA SOMMA FORFETTARIA PER L’IMPORTO DI EUR 250 000 PER LA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE RIGUARDANTE LA PENSIONE AZIENDALE O PROFESSIONALE |
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Poiché nel regime pensionistico ceco è assente il secondo pilastro
(pensione complementare sottoscritta da taluni datori di lavoro per il loro
personale), la Corte considera che tale infrazione ha avuto un impatto limitato
sul mercato interno
Gli Stati membri sono liberi di organizzare i loro regimi pensionistici e
di decidere riguardo al ruolo svolto da ciascuno dei tre «pilastri classici» dei
sistemi pensionistici nel loro territorio. Il primo pilastro comprende le
pensioni previste dalla legge versate dallo Stato e finanziate dai contributi
riscossi presso datori di lavoro e lavoratori, il secondo organizza le
prestazioni pensionistiche aziendali o professionali finanziate con i
contributi dei datori di lavoro e il terzo rappresenta le pensioni
complementari individuali.
Gli Stati membri
dispongono della libertà di disciplinare tale settore. L’unione ha peraltro adottato
una direttiva sugli enti pensionistici
aziendali o professionali, in particolare per consentire loro di operare in
modo transfrontaliero.
La Repubblica ceca
– il cui sistema pensionistico non comprende un secondo pilastro e che vieta
agli enti pensionistici aziendali o professionali di stabilirsi nel suo
territorio – inizialmente non aveva trasposto talune disposizioni della
direttiva, in quanto queste ultime imponevano obblighi agli Stati membri nel
cui territorio sono stabiliti enti siffatti. La Corte di giustizia, adita dalla
Commissione con un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro, nella
sentenza pronunciata il 14 gennaio 2010,
ha dichiarato che la Repubblica ceca era venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti a norma della direttiva. Secondo la Corte, ancorché il regime
pensionistico ceco non preveda il secondo pilastro, tale Stato membro era
tenuto a riprodurre tutte le disposizioni della direttiva in un quadro legale
preciso e trasparente affinché tutti i soggetti giuridici in tale Stato membro
e nell’Unione europea sappiano quali sono i loro diritti e i loro obblighi nell’ipotesi
in cui la Repubblica ceca decidesse di completare il proprio regime
pensionistico con un secondo pilastro.
Successivamente, la
Commissione ha constatato che la Repubblica ceca non aveva dato esecuzione alla
sentenza della Corte e l’ha invitata a conformarvisi entro il 28 gennaio 2011.
Non avendo la Repubblica ceca adottato le disposizioni necessarie entro tale
data, la Commissione ha adito nuovamente la Corte. Nel corso del procedimento
dinanzi a quest’ultima la Repubblica ceca ha infine dato esecuzione alla
sentenza, con la pubblicazione e l’entrata in vigore, il 31 agosto 2011, di una
legge che recepisce integralmente la direttiva nel diritto nazionale. Nondimeno,
la Commissione ha mantenuto la sua domanda di condannare tale Stato membro al
pagamento di una somma forfettaria per un importo leggermente superiore a 3,3
milioni di euro per il periodo di mancata esecuzione compreso tra la data di
pronuncia della sentenza del 2010 e l’entrata in vigore di tale legge.
La Corte ricorda
che gli Stati membri hanno l’obbligo di mettere immediatamente in atto l’esecuzione
di una sentenza che constata un inadempimento e che tale esecuzione deve
concludersi nel termine più breve possibile. Ciò vale, a maggior ragione,
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha eliminato una delle
tappe del procedimento che la Commissione può avviare in caso di mancata
esecuzione di una sentenza siffatta (il parere motivato). Nella fattispecie,
tra la data di pronuncia della prima sentenza (il 14 gennaio 2010) e la data di
pubblicazione e entrata in vigore della legge ceca (il 31 agosto 2011), che ha
reso la normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione europea, sono
trascorsi 19 mesi.
Di conseguenza, la
Corte considera giustificato condannare la Repubblica ceca al pagamento di una
somma forfettaria.
Per quanto riguarda l’importo, la Corte rileva che, in assenza del secondo
pilastro nel regime pensionistico ceco, l’infrazione ha avuto un impatto
limitato sul mercato interno dei regimi pensionistici aziendali o
professionali. Pertanto, giacché la Repubblica ceca ha dato prova di leale
cooperazione con la Commissione e ha trasposto la direttiva, la Corte fissa a
Eur 250 000 l’importo che tale Stato membro deve essere condannato a
pagare.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 25 giugno 2013, Sentenza nella causa C-241/11, Commissione / Repubblica ceca)
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GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DIPLOMI :- ILLEGITTIMO ESCLUDERE NELLO STATO OSPITANTE ACCESSO PARZIALE SE LA PROFESSIONE È ESERCITABILE IN FORMA AUTONOMA NELLO STATO DI FORMAZIONE (C-575/11) |
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Escludere il riconoscimento di un titolo di massaggiatore-idroterapista
che consente di esercitare una professione autonoma nello Stato che lo ha
rilasciato comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento non giustificato
dalla tutela dei consumatori o della salute
Quanto alla professione di fisioterapista, la tutela dei consumatori
potrebbe essere realizzata, per esempio, obbligando a portare il titolo
professionale originale nella lingua dello Stato della formazione oltre che in
quella dello Stato ospitante
Il sig. Nasiopoulos, cittadino greco, ha
ottenuto in Germania, dopo avervi seguito una formazione della durata di due
anni e mezzo, un titolo che gli consente di esercitare la professione di
massaggiatore-idroterapista («Masseur und medizinischer Bademeister»).
Tale professione non è regolamentata in
Grecia. La professione maggiormente affine è quella di fisioterapista, con una
formazione di almeno tre anni. Per tale motivo il Ministero della salute greco
ha respinto la domanda del sig. Nasiopoulos di accesso in detto Stato alla
professione di fisioterapista.
Il Symvoulio tis
Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) chiede alla Corte di giustizia se i
principi relativi alla libertà di stabilimento ammettano una normativa
nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista a un
cittadino di uno Stato membro che abbia ottenuto in un altro Stato membro un
titolo – come quello di massaggiatore-idroterapista – che gli consente di
esercitarvi una parte delle attività riconducibili alla professione di
fisioterapista.
Nella sentenza odierna la Corte ricorda
che l’esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni
definite dal paese ospitante per i propri cittadini. Nel caso della professione
di fisioterapista, a tutt’oggi non armonizzata a livello dell’Unione, gli Stati
membri restano competenti a definire le condizioni di accesso, nel rispetto
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
La Corte considera che il diniego di
qualsivoglia accesso parziale a una professione regolamentata può ostacolare o
rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento ed è
giustificato solo se risponde a ragioni imperative di pubblico interesse, come
la tutela dei consumatori e della salute, senza eccedere quanto necessario alla
realizzazione di tali obiettivi.
Infatti, i consumatori non devono essere
esposti al rischio di confusione quanto all’estensione delle qualifiche del
fisioterapista. A tal fine potrebbero essere applicate condizioni meno
restrittive del diniego di accesso parziale alla professione, per esempio
l’obbligo di utilizzare il titolo professionale sia nella forma originale nella
lingua in cui è stato ottenuto che nella lingua ufficiale dello Stato membro
ospitante.
Peraltro, se è vero che la tutela della
salute impone una vigilanza particolare, nondimeno la professione di
fisioterapista, o di massaggiatore, rientra nel settore paramedico e le sue
prestazioni consistono semplicemente nell’esecuzione di una terapia prescritta,
di regola, da un medico, dal quale il massaggiatore-idroterapista viene scelto
e con il quale quest’ultimo agisce in stretto collegamento, in un rapporto di
dipendenza e cooperazione.
La Corte ne conclude che il diniego di
accesso parziale alla professione di fisioterapista eccede quanto necessario
per tutelare i consumatori e la salute.
La Corte precisa che, nel caso le due
professioni risultino comparabili,
nello Stato membro della formazione e in quello ospitante, le lacune nella
formazione del professionista rispetto a quella necessaria nello Stato membro
ospitante possono essere colmate applicando provvedimenti di compensazione.
Al contrario, quando le differenze negli ambiti di attività sono così rilevanti
che sarebbe in realtà necessario per il professionista seguire una formazione
completa per poter svolgere, in un altro Stato membro, le attività per le quali
è qualificato, si configura un elemento in grado di scoraggiare l’esercizio di
tali attività nello Stato membro ospitante.
Spetta alle competenti autorità
nazionali, soprattutto giurisdizionali, dello Stato membro ospitante (nella
fattispecie, la Grecia) determinare in quale misura, in ogni caso concreto, il
contenuto della formazione richiesta da questo stesso Stato sia differente dal
contenuto della formazione conseguita nello Stato della formazione (nella
fattispecie, la Germania).
La Corte indica che uno dei criteri
decisivi che le autorità nazionali devono esaminare anzitutto è se l’attività
di massaggiatore-idroterapista sia oggettivamente separabile dall’insieme delle
attività riconducibili alla professione corrispondente nello Stato ospitante.
Infatti, qualora
nello Stato della formazione (Germania) la professione di
massaggiatore-idroterapista possa essere esercitata in forma indipendente o
autonoma, l’esclusione del riconoscimento parziale di tale titolo nello Stato
ospitante (Grecia) sortisce un effetto dissuasivo sulla libertà di stabilimento
che non può essere giustificato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei
destinatari dei servizi.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nella
causa C-575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias kai Proneias)
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GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SU MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (C-492/11) |
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La domanda pregiudiziale verte
sull’interpretazione della direttiva 2008/52/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale.
Il sig. Di Donna ha citato in giudizio la Simsa
per il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura da un carrello
elevatore appartenente a tale società. La Simsa non ha contestato i fatti, ma
ha chiesto lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in
garanzia della sua compagnia assicuratrice. Essa ha inoltre sostenuto che
prima di chiamare in garanzia tale compagnia assicuratrice occorreva sottoporre
la controversia al procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal decreto
legislativo n. 28/2010.
Il d.Lgs. N. 28/2010, in attuazione dell’articolo
60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, è stato comunicato alla
Commissione europea in quanto misura nazionale di trasposizione della direttiva
2008/52.
Con sentenza n. 272/2012, del 24 ottobre 2012, la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di taluni
articoli del decreto legislativo n. 28/2010 (articoli 5, comma 1, 8, comma 5,
nonché 13): il previo esperimento della mediazione non è più una condizione di
procedibilità della domanda giudiziale e le parti ormai non sono più tenute a
ricorrere ad esso.
Il contesto giuridico
nazionale nel quale si inserisce la controversia principale non è più quello
descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio.
Di conseguenza, ai fini della decisione nel
procedimento principale, dette questioni hanno perso la loro rilevanza.
Per questi motivi, la Corte Ue dichiara:
Non vi è più luogo a
rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Giudice di pace di
Mercato San Severino con ordinanza del 21 settembre 2011 nella causa C 492/11.
Corte di Giustizia europea, Lussemburgo, giovedì 27 giugno 2013,
Sentenza nella causa
C-492/11,
Ciro Di Donna /Società
imballaggi metallici Salerno srl (Simsa)
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GIUSTIZIA EUROPA: COMUNICAZIONE ELETTRONICA E TELEFONIA MOBILE - LEGITTIMI GLI ONERI NON AMMINISTRATIVI SUGLI OPERATORI |
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La direttiva autorizzazioni non osta né alla tassa speciale imposta in
Francia agli operatori di comunicazione elettronica né all’accisa maltese sui
servizi di telefonia mobile
Detta direttiva non restringe la competenza degli Stati membri a imporre
oneri non amministrativi sulla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica
La direttiva
autorizzazioni consente agli Stati membri
di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica diritti
amministrativi al fine di finanziare le attività dell´autorità nazionale di
regolamentazione competente per la gestione del regime di autorizzazione della
fornitura di detti servizi nonché per la concessione dei diritti d´uso dei numeri o delle
frequenze radio. Tali diritti sono intesi solo a copertura dei costi effettivi
causati dai servizi amministrativi forniti dall’autorità di regolamentazione
agli operatori di comunicazione elettronica.
Causa C-485/11 Commissione/francia
In Francia una
tassa speciale, gravante sugli operatori di comunicazione elettronica, è
calcolata sull´importo degli abbonamenti e delle altre somme versate dagli utenti
agli operatori come remunerazione di servizi di comunicazione elettronica.
La Commissione
ritiene che tale tassa speciale sia in contrasto con la direttiva in quanto
costituisce un diritto amministrativo riscosso sulla base di elementi collegati
all´attività o al fatturato dell´operatore e non in funzione dei costi reali
sostenuti dal regime di autorizzazione. Inoltre, secondo la Commissione,
contrariamente ai requisiti posti dalla direttiva, tale tassa non è destinata a
finanziare le attività dell´autorità nazionale di regolamentazione. Ritenendo
la tassa speciale non conforme alla direttiva, la Commissione ha presentato un
ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della
Francia.
Nella sua sentenza
odierna la Corte ricorda, innanzitutto, che i diritti amministrativi previsti
nella direttiva hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo
la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione,
il controllo e l´applicazione del sistema di autorizzazione generale nel
settore della comunicazione elettronica. Pertanto, una tassa il cui fatto
generatore
sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di
accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica costituisce un
diritto amministrativo ai sensi della direttiva e può essere imposta solo alle
condizioni da questa enunciate.
Tuttavia, la Corte
constata che il fatto generatore della tassa francese non è collegato né alla
procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei
servizi di comunicazione elettronica né alla concessione di un diritto d´uso
delle frequenze radio o dei numeri. Infatti, essa è in rapporto con l´attività
dell´operatore, che consiste nel fornire servizi di comunicazione elettronica
agli utenti finali in Francia.
A tal proposito, la
Corte rileva che la tassa contestata non viene fatta gravare su tutti gli
operatori di comunicazione elettronica titolari di un´autorizzazione generale o
di un diritto d´uso delle frequenze radio e dei numeri, ma solo sugli operatori
titolari di un’autorizzazione generale che forniscano già i loro servizi sul
mercato dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Essa non
viene dunque imposta sulla base della semplice detenzione di un´autorizzazione
generale o della concessione di un diritto d´uso delle frequenze radio o dei
numeri, ma è collegata all´attività dell´operatore consistente nel prestare
servizi di comunicazione.
Ciò premesso, la
Corte afferma che la tassa contestata non costituisce un diritto amministrativo
ai sensi della direttiva e non rientra dunque nell´ambito di applicazione della
medesima. Essa respinge pertanto il ricorso della Commissione.
Causa C-71/12 Vodafone Malta
A Malta, taluni
operatori nel settore delle telecomunicazioni contestano, dinanzi ai giudici
maltesi, la compatibilità di un’accisa sui servizi di telefonia mobile con la
direttiva autorizzazioni. Tale accisa, che ammonta al 3% del prezzo dei
servizi, viene versata dagli utenti agli operatori che la trasferiscono
successivamente all´autorità fiscale. La Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale, Malta)
chiede alla Corte se la direttiva ammetta l´accisa maltese.
La Corte risponde
che un’accisa il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di
autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di
comunicazione elettronica, ma all´uso dei servizi di telefonia mobile forniti
dagli operatori, e che sia sopportata dagli utenti di tali servizi, non
costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva. Infine, la
Corte ricorda che spetta al giudice maltese verificare tutte le caratteristiche
dell´accisa e che quest’ultima, se si avvicinasse effettivamente ad un´imposta
sul consumo, non sarebbe incompatibile con la direttiva.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenze nelle
cause C-485/11 e C-71/12, Commissione/francia e Vodafone Malta Limited
e a./L-avukat Ġenerali e a.)
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GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO D´AUTORE - EQUO COMPENSO SU RIPRODUZIONE PUÒ ESSERE PRELEVATO SU COMMERCIO PC O STAMPANTE |
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Il diritto per la riproduzione di opere protette può essere prelevato
sulla commercializzazione di una stampante o di un computer.
Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire
il debitore di tale prelievo volto ad indennizzare gli autori per la
riproduzione della loro opera effettuata senza il loro consenso
Ai sensi del
diritto dell’Unione, gli Stati membri
riconoscono, in linea di principio, agli autori e ai titolari di diritti
connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle
loro opere o degli altri materiali protetti. Tuttavia, gli Stati membri possono
disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto esclusivo. Pertanto, essi
possono autorizzare, segnatamente: i) la realizzazione di copie private e ii)
di riproduzioni effettuate su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti
analoghi. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia,
assicurare che i titolari del diritto d’autore ricevano un «equo compenso».
Quest’ultimo mira ad indennizzare gli autori per la riproduzione delle loro
opere protette effettuata senza il loro consenso.
Il
Bundesgerichtshof (Corte federale, Germania) è chiamato a risolvere delle
controversie concernenti l’equo compenso per la riproduzione di opere protette
realizzata mediante una catena di dispositivi comprendenti una stampante e un
personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati
tra loro.
Nell’ambito di tali
controversie, la Vg Wort, società di gestione collettiva di diritti d’autore
che rappresenta gli autori e gli editori di opere letterarie in Germania,
chiede che le società Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-packard, Kyocera e Xerox
siano condannate a fornirle informazioni sulla quantità e la natura delle
stampanti che esse hanno venduto a partire dal 2001. Inoltre, la Vg Wort chiede
che sia dichiarato che le società Kyocera, Epson e Xerox devono corrisponderle
una remunerazione, sotto forma di un diritto prelevato sui personal computer,
le stampanti e/o i plotter immessi in commercio in Germania tra il 2001 e il 2007. In tale contesto, il
Bundesgerichtshof si è rivolto alla Corte di giustizia affinché essa interpreti
le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
Con la sua odierna
sentenza, la Corte risponde che la nozione di «riproduzioni effettuate mediante
uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente
effetti analoghi» ingloba riproduzioni effettuate mediante una stampante o un
personal computer, nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.
In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema nel quale
l’equo compenso è corrisposto dai soggetti titolari di un dispositivo che
contribuisce in modo non autonomo al procedimento unico di riproduzione
dell’opera o di qualsiasi altro materiale protetto sul supporto interessato.
Tali persone possono infatti ripercuotere il costo del prelievo sui loro
clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto
come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto
procedimento unico non deve essere, in sostanza diverso da quello stabilito per
la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
Peraltro, la Corte
dichiara che un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia
autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non
incide sull’equo compenso.
La Corte precisa,
altresì, che la mancata applicazione di misure tecnologiche destinate a
impedire o limitare la riproduzione non autorizzata non fa venir meno l’equo
compenso per copie private. Infatti, l’applicazione di tali misure da parte dei
titolari dei diritti è volontaria. Tuttavia, lo Stato membro interessato può
far dipendere il livello concreto del compenso dall’applicazione o meno di
siffatte misure tecnologiche, affinché i titolari dei diritti siano
effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi,
volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata.
Infine, la Corte
risponde che la normativa pertinente – la direttiva che è entrata in vigore il
22 giugno 2001 e che gli Stati membri dovevano attuare nel diritto interno
entro il 22 dicembre 2002 – non si applica agli atti di utilizzazione delle
opere e degli altri materiali protetti avvenuti prima di tale data.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nelle
cause riunite da C-457/11 a C-460/11, Verwertungsgesellschaft Wort (Vg Wort) / Kyocera, Epson Deutschland Gmbh, Xerox Gmbh, Canon Detschland Gmbh e Fujitsu Technology Solutions
Gmbh, Hewlett-packard Gmbh / Vg Wort)
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