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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Marzo 2004 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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FONDAZIONE FIERA MILANO: PRESENTATO IL PRIMO BILANCIO SOCIALE |
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Il primo bilancio sociale di Fondazione Fiera Milano racconta il percorso di trasformazione del Gruppo e la volontà di riqualificare il sistema fieristico secondo logiche imprenditoriali e nello spirito dell’interesse pubblico. I principali punti di attenzione che emergono dal primo bilancio sociale di Fondazione Fiera Milano, presentato dal presidente Luigi Roth, sono u n’importante ricaduta economica, ambientale e sociale sul territorio e una metodologia innovativa di condivisione delle responsabilità tra pubblico e privato. Il bilancio sociale è una fotografia che racconta prevalentemente in termini qualitativi un periodo unico (gennaio 2001 - giugno 2003) per Fondazione Fiera Milano e per coloro che l’hanno accompagnata nel percorso. Due anni e mezzo di attività che ruotano, principalmente, intorno a un obiettivo concreto: la trasformazione del sistema espositivo milanese a favore di una crescita economica sia per il gruppo Fiera Milano, di cui Fondazione è alla guida, sia per l’economia dell’intero Paese. Il bilancio sociale, inoltre, fotografa Fondazione Fiera Milano in termini quantitativi, di distribuzione di valore aggiunto ai propri stakeholder. La dimensione più evidente del valore generato è quantificata attraverso il calcolo del valore aggiunto globale netto. Questa grandezza – pari alla somma algebrica tra valore della produzione, costi intermedi, saldi delle gestioni accessoria e straordinaria e ammortamenti – evidenzia la ricchezza creata dall’attività di impresa che l’azienda ridistribuisce su chi ha contribuito a generarla: risorse umane, pubblica amministrazione, finanziatori e azienda stessa. Sul fronte della ricaduta economica sul territorio si stima che, con l’avvio dell’attività del Nuovo Polo fieristico, l’indotto arriverà a oltre 4 miliardi di euro (oggi sono 2 miliardi) attivando circa 42.000 posti di lavoro complessivi. "Redigere un bilancio sociale, consuntivo di due anni e mezzo di impegno febbrile, era per tutti noi un dovere morale oltre che un momento di riflessione", ha spiegato Roth. "Le nostre azioni non producono solo conseguenze all’interno del nostro Gruppo ma, come è ben chiaro, hanno un impatto sulla nostra comunità di riferimento e producono effetti diretti (ricadute economiche, attivazione di nuovi posti di lavoro) e indiretti, che coinvolgono e inducono all’azione anche altre entità (imprese, istituzioni locali e nazionali, sistema economico)". Il bilancio sociale – ha ribadito Roth - è certamente un impegno oneroso per le aziende, non soltanto in termini economici e di energie, ma anche in termini di credibilità, perché espone a una valutazione esterna i risultati conseguiti e l’impegno sugli obiettivi. Impone inoltre, all’interno dell’azienda, uno sforzo di verifica della coerenza della propria missione rispetto agli obiettivi raggiunti e ai valori di base che ne hanno mosso le azioni. Insieme al bilancio sociale, Fondazione Fiera Milano ha presentato anche il codice etico, che definisce le linee guida che devono ispirare il comportamento delle persone, che operano al suo interno e per suo conto, e contribuisce alla diffusione della cultura dell’etica all’interno dell’azienda. |
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DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE AL 42° CONGRESSO NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
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Dal 18 al 20 marzo prossimi, a Cernobbio, si terrà la 42^ edizione del Congresso dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, dedicata alla riforma del diritto fallimentare. Il Congresso Nazionale sarà un importante momento di dibattito e di confronto, al contempo un'opportunità di informazione e di divulgazione, intorno a una tematica complessa e articolata quale quella della riforma del diritto fallimentare che, al momento, è ancora un progetto di legge in via di definizione. Al Congresso presenzieranno e porteranno il proprio contributo, nelle diverse sessioni del dibattito, tra gli altri, Bruno Inzitari, docente universitario e rappresentante degli obbligazionisti Parmalat, Bartolomeo Quatraro, Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Franco Michelotti, Presidente della Commissione Nazionale "Riforma delle procedure concorsuali" del Cndc, Laura Bordoli, Presidente Nazionale Anrev. Al Congresso parteciperanno anche il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, l'On. Guido Podestà e l'On. Mauro Agostini. Nel corso dei lavori saranno esaminati lo status della riforma, delle possibilità e degli scenari futuri in Italia ed in Europa, i punti fondamentali di cambiamento e le novità introdotte in termini di procedura di allerta, prevenzione e crisi d'impresa. Il convegno sarà l'occasione per un dibattito articolato e approfondito sul ruolo dei "protagonisti" della riforma, (Magistrato/giudice, Consiglio dei Creditori, Professionista/curatore/organo di gestione delle procedure), dei controlli preventivi, dei sindaci e dei revisori e dei dottori commercialisti nella tutela della fede pubblica. "Il Congresso vuole essere un'occasione seria di riflessione e soprattutto di informazione su un tema di importanza cruciale, quale quello della riforma del diritto fallimentare" – ha affermato il Dottor Marco Piemonte, Presidente dell'U.n.g.d.c. - "In qualità di maggiore organizzazione sindacale di categoria, l'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti si rende così interprete di un urgente bisogno di chiarezza e di approfondimento su un tema tanto complesso quanto prioritario e attuale. Il Congresso conferma il nostro impegno non solo di professionisti, ma anche di interlocutori attivi e propositivi nei confronti di una riforma che avrà risvolti ed effetti significativi sul nostro paese e sulla scena internazionale." |
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PACKAGING AND PACKAGING WASTE |
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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2004 è stato pubblicato il testo della nuova Direttiva 2004/12/Ce su imballaggi e rifiuti da imballaggi che modifica la Direttiva 94/62/Ce, che era stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto n. 22/197 sui rifiuti, il famoso "decreto Ronchi". Gli Stati membri dovranno, quindi, recepire i principi di tale direttiva all’interno dei propri contesti legislativi nazionali entro il 18 agosto 2005. Il processo di revisione della direttiva 94/62/Ce era iniziato nel dicembre del 2001. Il nuovo obiettivo globale minimo di recupero è ora del 60% (oggi: 50 – 65%). I nuovi obiettivi globali di riciclaggio sono stati fissati tra il 55% e l’80% (oggi: 25 – 45%). Gli obiettivi minimi di riciclaggio per materiale sono stati così definiti: carta e vetro = 60%, acciaio e alluminio = 50%, plastica = 22,5%, legno = 15%. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 2008 (2011 per Grecia, Irlanda e Portogallo). La nuova direttiva comprende l’incenerimento dei rifiuti con ricupero energetico tra le opzioni valide al raggiungimento degli obiettivi globali di ricupero. Sono state, inoltre, in particolare, rafforzate le misure di prevenzione per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi post-consumo. Gli Stati membri dovranno "incoraggiare" l’utilizzo di materiali ottenuti da operazioni di riciclaggio, cercando di migliorare le condizioni di mercato anche attraverso specifiche normative. |
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INQUINAMENTO ACUSTICO |
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L’art. 14 della Legge n. 306/03, contenente le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003) delega il Governo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico. L’articolo prevede che il Governo debba adottare, entro il 30 giugno 2004, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia. Pertanto il Governo deve adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/Ce, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute, salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e delle imprese per l’attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti, e in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d’azione destinanti a ridurre nel territorio i problemi dell’inquinamento acustico. |
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ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI CONTABILI |
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A richiesta di un lettore, precisiamo che il Decreto ministeriale 23 gennaio 2004, relativo alla possibilità di procedere all'archiviazione ottica dei documenti contabili a fini fiscali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. Il decreto presenta un contenuto estremamente tecnico. Pertanto ci riserviamo di commentarlo dopo che il Ministero dell'Economia avrà diramato la circolare esplicativa. |
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NUOVE REGOLE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO |
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, del 3 febbraio 2004, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, che reca disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 626/1994. Il provvedimento, adottato dai Ministri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Funzione Pubblica e delle Attività Produttive introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individua le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale, specifica le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. Il provvedimento definisce il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, è prevede che lo stesso venga aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. |
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN FUNZIONE DEL RISCHIO |
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Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, secondo il Decreto ministeriale n. 388/03, le aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre gruppi. Gruppo A: I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di bdichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Ii) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno; Iii) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. |
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ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A E DI GRUPPO B |
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Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima sotto indicata, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi; Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3); Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); Teli sterili monouso (2); Pinzette da medicazione sterili monouso (2); Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio pronto uso (due confezioni); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Termometro; Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. B) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature precedentemente elencate, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche. |
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ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO C |
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Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima sotto indicata, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; Guanti sterili monouso (2 paia); Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1); Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1); Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3); Pinzette da medicazione sterili monouso (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1); Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1); Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1); Un paio di forbici; Un laccio emostatico; Confezione di ghiaccio pronto uso (1); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1); Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. B) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; |
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FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO |
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Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende o unità produttive di gruppo A, i tempi minimi del corso di formazione sono di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e gruppo C, i tempi minimi del corso di formazione sono di 12 ore complessive. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data di entrata in vigore del decreto, prevista sei mesi dopo la pubblicazione sulla G.u. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico con un modulo formativo di 4 ore. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda, essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego, essere custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. |
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