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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Maggio 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
PRIVACY: IL GARANTE HA INDIVIDUATO LE GARANZIE PER I CITTADINI IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 
A seguito delle numerose segnalazioni e dei continui reclami pervenuti all'Autorità, che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relativi a persone identificabili, il Garante della privacy ha adottato, sulla base delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria, un provvedimento generale, al fine di proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza. Il provvedimento riguarda il settore pubblico e quello privato e sostituisce le prime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre del 2000 Il Garante ha affermato che l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire e che gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. Il cittadino ha il diritto di essere informato se un’area è sottoposta a videosorveglianza. L’informativa deve essere chiaramente visibile e deve indicare il soggetto che effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. L’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.  
   
   
UNIONE EUROPEA: DIRETTIVA SULLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO  
 
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 142/12 del 30 aprile 2004 è stata pubblicata la Direttiva 2004/25/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto, che era stata approvata il 21 aprile 2004. La direttiva è entrata in vigore lo scorso 20 maggio. Il provvedimento ha lo scopo di definire gli orientamenti minimi per lo svolgimento delle procedure di acquisto assicurando un'adeguata tutela ai possessori di titoli in tutta la Comunità.  
   
   
PRIVACY: PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 

Di seguito sintetizziamo i principi generali relativi all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza valevoli per soggetti pubblici e privati.

I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per quelli privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. Il Garante ha messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata.

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

Deve essere rigorosamente limitata la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

Naturalmente continua ad essere efficace il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili sono anche le telecamere in luoghi non destinati all’attività lavorativa: bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi.

Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Negli istituti scolastici l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

 
   
   
DECRETO URBANI: CONVERSIONE IN LEGGE, SITI GOVERNATIVI OSCURATI, MODIFICHE FUTURE  
 
Il Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, meglio noto come decreto Urbani, è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 21 maggio 2004, n. 128 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004 Il testo contiene disposizioni per contrastare la pirateria on line, vale a dire la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, e prevede sanzioni per chi incorrerà in tale reato sia se commesso a scopo di lucro sia se perpetrato senza tale fine. L’art. 1 prevede che, al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, deve essere corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tale avviso, che, lo ribadiamo, informa gli utenti dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore, vale come il bollino argentato Siae, che già compare su cd e dvd in commercio. I navigatori possono scaricare il file contenente l'opera dell'ingegno per farne una copia privata. Chi scarica per uso personale un prodotto privo di tale avviso, invece, rischia sanzioni amministrative pari a 154 euro, elevabile fino a 1.032 euro in caso di recidiva. Se l'utente immette in rete per uso non personale un'opera protetta dal diritto d'autore rischia sanzioni penali e amministrative: Lo scambio di brani musicali e audiovisivo è consentito solo a condizione che si tratti di file dotati degli appositi avvisi informativi, previsti dalla legge sul diritto d'autore. In questo modo viene riconosciuta la liceità dell'uso personale. Il comma 8 dello stesso articolo introduce un prelievo del 3% per i produttori, destinato alla Siae, sul prezzo di listino dei masterizzatori. L'autorità giudiziaria ha il compito di intervenire in caso di violazioni per via telematica, come previsto dall’art. 15 della Costituzione. In occasione della conversione in legge alcuni utenti della rete si sono ribellati alla norma antipirateria, mettendo ko alcuni siti istituzionali: i portali del Governo, del Senato, del Parlamento, della Camera, della Gazzetta ufficiale e della Siae. La tecnica utilizzata per la protesta virtuale è quella del "netstrike", una sorta di sitin telematico, con migliaia di utenti che si collegano contemporaneamente allo stesso sito rendendolo, di fatto, non più visibile. Per molti tale tecnica è al limite della legalità. Il Ministro dei Beni culturali, Urbani, ha assicurato una sostanziale revisione delle nuove disposizioni: entro due settimane dovrebbe iniziare l'iter di una nuova legge che dovrebbe abolire le disposizioni sanzionatorie previste nell'art. 1 del provvedimento in esame, eliminare la citata tassa sui masterizzatori e sui programmi di masterizzazione e sopprimere l'obbligo di apporre "il bollino" su tutti i materiali immessi su internet e protetti dalle norme sul diritto d'autore.  
   
   
CAMERE DI COMMERCIO: MODULISTICA ELETTRONICA PER LE PRATICHE  
 

Nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 maggio è stata pubblicata la circolare 7 aprile 2004, n. 3574 con la quale il Ministero delle Attività Produttive ha emanato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 2003.

 
   
   
DEPOSITO LEGALE OBBLIGATORIO PER SITI WEB E PUBBLICAZIONI DIFFUSE PER VIA TELEMATICA: DEFINIZIONI  
 
Lunedì scorso avevamo dato la notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 della Legge 15 aprile 2004, n. 106  che contiene le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Contro la legge si scagliata, ad esempio, l’Unione Nazionale del Consumatori, secondo la quale "centinaia di migliaia di utenti con un sito internet dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche nazionale di Firenze e Roma, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. A seguito di taluni quesiti pervenuti in redazione riprendiamo l’argomento. Il deposito legale, si legge nella legge, è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, per conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana, e a realizzare servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Il provvedimento precisa che dalla normativa in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’art. 1 del provvedimento prevede l’obbligo del deposito per tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. L’obbligo del cosiddetto deposito legale riguarda anche i siti web e le pubblicazioni diffuse per via telematica, come le newsletter o le mailing list. Vedremo in proposito cosa dirà in merito il regolamento, che ha la facoltà di stabilire i casi di esonero totale o parziale dal deposito. Al momento il Ministero dei Beni Culturali non ha commentato la possibilità di prescrizioni specifiche per i siti internet. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato. Per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. I documenti sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e presso gli istituti individuati dal regolamento di attuazione che deve essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.  
   
   
A.I.A.: TRENT’ANNI DI ATTIVITA’  
 
Trent’anni fa a Milano fu fondata da uno sparuto, ma eccellente gruppetto di artisti Associazione Italiana Acquerellisti (A.i.a.) per diffondere e promuovere la conoscenza della pittura ad acquerello. L’associazione da allora è cresciuta: da un ambito prettamente territoriale passa a quello nazionale e tesse contatti con analoghe associazioni straniere: Spagna, Usa, Messico, Colombia, Belgio, Russia, Svezia, Spagna, Ungheria, Irlanda sono solo alcuni dei Paesi in cui l’Associazione italiana partecipa a mostre internazionali e ad workshop. La stessa A.i.a. Organizza convegni e mostre in Italia con la partecipazione di numerosi artisti stranieri. Nel 1998, con l’Associazione Belga, l’A.i.a. Firma l’atto di fondazione dell’Associazione Europea dell’Acquerello (Ecws) che oggi comprende una decina di Paesi. Per festeggiare il trentennale della sua nascita, quest’anno l’A.i.a. Ha organizzato un convegno ad Arezzo, dal 27 giugno al 3 luglio, con la partecipazione di numerose associazioni straniere. La manifestazione, tra le varie attività in programma, consentirà ad Artisti italiani e stranieri di confrontarsi in lavori estemporanei, stimolati dalle bellezze della città e dei dintorni. Durante il convegno saranno proiettati filmati o diapositive sulle attività delle diverse associazioni Sarà inoltre allestita una grande mostra di acquerelli nella locale Galleria di Arte Moderna in piazza San Francesco, alla quale parteciperanno quasi 120 artisti di cui metà stranieri provenienti da Spagna, Russia, Svezia, Norvegia, Islanda, Finlandia. Danimarca, Irlanda, Belgio, Brasile, Messico, Colombia, Austria. E’ un’occasione per tutti quelli che amano la pittura di vedere differenti modi di usare questa tecnica ad acqua duttile ed affascinante. La mostra sarà aperta al pubblico dal 29 Giugno al 1° Agosto 2004.  
   
   
ASSOLOMBARDA REGALA A CENTINAIA DI PICCOLE IMPRESE MILANESI UN KIT CONNETTIVITÀ  
 
L’Assolombarda ha deciso di investire oltre 250 mila euro per aiutare concretamente le piccole imprese milanesi a crescere col web: con l'aiuto di Telecom Italia, delle altre aziende del Gruppo Servizi di Telecomunicazione e di Microsoft, ha messo a punto 500 "kit connettività" che saranno regalati alle aziende che ne hanno i requisiti e che ne faranno richiesta. "Quella dell'innovazione tecnologica è la vera priorità del Paese – ha affermato Michele Perini, Presidente di Assolombarda - "connettività, accessibilità e integrazione in rete sono essenziali per competere con successo sui mercati e invece in Italia la quota di investimenti in tecnologia dell'informazione e della comunicazione è ancora vergognosamente inferiore a quella media europea". Oggi, pur vivendo nell'era della globalizzazione e dell'economia della rete, tante piccole aziende continuano a perdere opportunità di business perché non riescono a sfruttare come dovrebbero il web: oggi è necessario partecipare a gare d'acquisto effettuando transazioni in tempo reale nei marketplace di tutto il mondo e sfruttando ogni opportunità di business, trovare clienti e partner conoscendo immediatamente i prodotti e le offerte di tutti i competitor, reperire e trasmettere dati a velocità elevata usufruendo di programmi di gestione aziendale disponibili in rete e di corsi di formazione on-line. Per una piccola impresa la parola connettività significa tutto questo. A Milano, vera capitale dell'economia italiana, la percentuale di aziende minori sprovviste di tecnologie adeguate è sorprendente: tra le 5.700 aziende associate all’Assolombarda, ad esempio, più di un migliaio non utilizza appieno il portale e le news letter on-line dell'associazione perché dotate magari solo di un modem lentissimo. "Abbiamo deciso di destinare a questa iniziativa l'intero budget di questo anno per il marketing associativo – ha spiegato Roberto Polli, Direttore Generale di Assolombarda - perché pensiamo che questo sia il modo più tangibile per dimostrare in concreto che l'associazione è sempre al fianco delle imprese. Tra l'altro, in un momento economico non facile come l'attuale, questa nostra iniziativa può rappresentare un segnale anche per le autorità di governo: i soldi per investire nell'innovazione devono essere trovati a tutti i costi, perché in gioco c'è il futuro del Paese". Giuseppe Sala, Direttore Generale di Telecom Italia, ha chiarito che "Telecom ha voluto contribuire concretamente alla realizzazione di questo significativo progetto di Assolombarda, puntando, in particolare, su innovative infrastrutture di rete a banda larga e Wi Fi in grado di aiutare le piccole e medie imprese italiane a competere sui mercati di tutto il mondo". Marco Comastri, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, a sua volta, ha sottolineato che "siamo lieti di apportare il nostro contributo all'iniziativa di Assolombarda, che ci consente di confermare la nostra attenzione e il nostro impegno verso le piccole e medie imprese. La formazione sulle tecnologie più innovative è infatti un elemento fondamentale per aiutare le Pmi italiane ad utilizzare al meglio e a trarre il massimo beneficio dagli strumenti tecnologici".  
   
   
ASSOLOMBARDA IL CONTENUTO DEL KIT CONNETTIVITÀ  
 
Il pacchetto che l’Assolombarda metterà a disposizione delle piccole imprese milanesi prevede: 500 linee Adsl aziendali gratuite per un anno per collegarsi alla rete e trasmettere dati con la velocità della banda larga. Le linee verranno installate gratuitamente presso le aziende dagli operatori che fanno parte del Gruppo Merceologico Servizi di Telecomunicazione di Assolombarda; 500 schede prepagate Wi-fi offerte da Telecom Italia per l’accesso ad Internet da palmari e Pc portatili senza fili. Il servizio Wi-fi (Wireless Fidelity) permette di navigare in Internet, leggere e inviare e-mail, accedere alle reti aziendali con una connessione a banda larga senza fili quando ci si trova nei cosiddetti "hotspot", vere e proprie bolle wireless realizzate nei maggiori aeroporti, stazioni, alberghi, centri congressuali. Con l’occasione il palazzo di Assolombarda è ora diventato una Wi-fi Area e i molti imprenditori che lo frequentano per riunioni e convegni possono già utilizzare questa tecnologia d’avanguardia; 500 posti aula complessivi messi a disposizione dei dipendenti delle piccole imprese da Microsoft per partecipare a tre corsi sull’utilizzo di Office 2003, Windows Xp e Small Business Server; corsi on line, creati in collaborazione con Telecom Italia, su due temi di grande attualità quali la tutela della privacy e la sicurezza al videoterminale che permette di assolvere agli obblighi di informazione ai lavoratori previsti dalla normativa. Obiettivo del corso sui videoterminali è quello di fornire a tutti coloro che durante la propria attività lavorativa utilizzano il videoterminale una formazione specifica in merito a un corretto impiego delle attrezzature di lavoro. Il corso sulla privacy, invece, vuole offrire una conoscenza approfondita del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, conosciuto anche come Testo Unico sulla privacy, che, come vista in altri nostri articoli, ha introdotto molte novità e doveri rispetto alla precedente Legge n. 675/96; un sistema di autovalutazione denominato Risk Self Assessment che consente alle imprese di simulare autonomamente il proprio rating, e di comprendere a fondo quali sono i punti di forza e di debolezza che maggiormente influiscono su di esso. Obiettivo finale è quello di individuare velocemente le aree di ottimizzazione e poter meglio dialogare, in vista di Basilea 2, con le banche riuscendo così ad ottenere condizioni economiche migliori. Una finestra informativa sui mercati di tutto il mondo, per aiutare le piccole imprese, ora che paesi come Cina e India crescono tumultuosamente e l’Unione Europea si allarga, disponibile sul portale (argomento internazionalizzazione). Il kit connettività è offerto gratuitamente e può essere ottenuto telefonando in Assolombarda (02.58370364) d'azienda a vincere le diffidenze psicologiche e culturali create dal nuovo strumento.  
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: PUBBLICITÀ PER FAX SOLO CON IL CONSENSO DEL DESTINATARIO  
 
Dopo la segnalazione di un dipendente di una società privata, che aveva ricevuto al numero di fax del proprio ufficio, un'offerta di una società con sede legale all'estero, di abbonamento ad un servizio di invio di fax pubblicitari e di trattenimento gratuiti per cinque anni, è intervenuto il Garante della Privacy che ha affermato che è illecito inviare tax indesiderati e subordinare l’interruzione della pubblicità ad una chiamata fax a pagamento. Quindi è possibile inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se il suo numero telefonico compare in un elenco pubblico o viene reperito sulla rete internet. Inoltre, non si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all'interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa. Nella segnalazione il dipendente chiedeva di sapere se era lecito l'invio tramite fax di materiale avente carattere commerciale senza che vi fosse stato il suo preventivo consenso e se era corretta la formula, proposta dalla società per interrompere "immediatamente il ricevimento di fax pubblicitari", di rispedire il modulo ricevuto ad un numero di fax a tariffazione speciale specificando di non essere interessato al servizio e quindi pregandoli di cancellare i dati personali in loro possesso. L'autorità ha fornito all'interessato il quadro di riferimento normativo riconoscendo la fondatezza della sua lamentela, eh ha interessato il Garante inglese competente per le iniziative da intraprendere nei confronti della società sulla base della legislazione vigente in quel Paese. L’art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali e l’art. 10, comma 1, del Decreto legislativo n. 185/99  sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza, infatti, prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente l'interessato e, dall'altro, che nella stessa informativa sia previsto che l'utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell'interessato. All'interessato il Codice della privacy riconosce il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin dall'inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati personali che lo riguardano senza particolari formalità, dunque anche verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all'invio della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale. Nella risposta il Garante ha specificato che la grave violazione dei diritti dell'interessato riconosciuti dal Codice prevede espressamente l'applicazione, per chi opera sul territorio italiano, della sanzione penale della reclusione fino a 2 anni.