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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Dicembre 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
 

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 novembre 2004, dello uno schema di Decreto legislativo recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", il nostro è il primo Paese al mondo che si dota di tale strumento normativo. Il provvedimento da attuazione alla delega contenuta all’art. 10, della Legge 29 luglio 2003, n. 229, secondo cui il Governo avrebbe dovuto adottare uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento ed il riassetto delle norme in materia di società dell'informazione", decreti aventi ad oggetto, in particolare, "il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; i procedimenti amministrativi informatici; le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni. Il Codice, che adesso è al vaglio delle Commissioni della Camera, ricomprende tutte le norme di natura legislativa del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (DPR n. 445/00). L'avvocato De Giovanni, capo dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento, ha precisato che "lo schema logico utilizzato per la redazione del codice è questo: fissazione del principio con una norma di rango primario, e posizione delle regole tecniche ed applicative con lo strumento, estremamente elastico, del decreto ministeriale. Nella fascia intermedia, in ogni caso, è chiaro che dovranno intervenire dei regolamenti attuativi, là dove risultino necessari."

 
   
   
CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA SU INFORMATICA E CONFLITTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI  
 

La Corte Costituzionale con la sentenza 21 ottobre 2004 n. 307 (presidente Onida, estensore Marini) ha affermato che è legittimo l’intervento statale destinato ad incentivare, mediante l'erogazione di contributi economici, l'acquisto e l'utilizzo di personal computer, da parte di giovani (progetto "PC ai giovani") o di soggetti aventi determinati requisiti reddituali (progetto "PC alle famiglie"), in quanto lo Stato può prevedere incentivi all’uso del computer senza invadere la sfera di competenza delle regioni. Tale intervento, non coinvolgendo alcuna potestà regionale, non risulta idoneo a violare i principi di leale collaborazione. Lo sviluppo della cultura, inoltre, anche attraverso l'uso dello strumento informatico, è previsto dall’art. 9 della Costituzione, e prescinde dal riparto di competenze Stato-Regioni di cui all’art. 117 Cost. (Corte Cost., decisioni nn. 276/91, 348/90, 829 e 562/88). Di conseguenza, la Corte ha respinto i ricorsi presentati dalla regione Emilia Romagna, che aveva denunziato, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, le norme nazionali istitutive di fondi speciali destinati a tale incentivazione. La Regione aveva sostenuto che le norme impugnate, che istituiscono fondi settoriali in una materia appartenente alla competenza esclusiva regionale e attribuiscono poteri normativi al Ministro dell'economia e delle finanze ed a quello per l'innovazione e le tecnologie e poteri amministrativi, relativamente alla gestione dei fondi, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, violerebbero la autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa delle Regioni. Secondo la Regione Emilia Romagna sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione, in quanto i poteri statali disciplinati dalle norme contestate verrebbero esercitati senza la previsione di alcuna forma di coordinamento con le Regioni. La Corte Costituzionale, invece, ha chiarito che la normativa impugnata si sostanzia nella semplice previsione di contributi finanziari, da parte dello Stato, erogati con carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito e finalizzati all'acquisto di personal computer abilitati alla connessione ad internet, per favorire la diffusione, tra i giovani e nelle famiglie, della cultura informatica. Secondo la Corte, tale intervento non risulta invasivo di competenze legislative regionali, perchè non è accompagnato da una disciplina sostanziale riconducibile a specifiche materie, e si inserisce all’interno di finalità di interesse generale, quale è "lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico", il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione.

 
   
   
TUTELA DELLA PRIVACY: ASSEGNI BANCARI E AGGIORNAMENTO DATI  
 

Il Garante della privacy ha sbloccato l'attività di un imprenditore iscritto nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di credito (cosiddetta CAI) e privato dell'autorizzazione ad emettere assegni per non essere riuscito a dimostrare alla banca, seguendo una certa forma, di aver pagato un assegno. Nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni presso fornitori e dipendenti, si era rivolto con procedura d'urgenza al Garante, il quale ha riconosciuto la legittimità delle sue richieste e ha ordinato l'immediata cancellazione del nominativo dall'archivio informatizzato. L'archivio, chiamato Centrale d'allarme interbancario, è stato costituito a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista. È successo al titolare di due società con oltre 200 dipendenti, che dopo aver emesso un assegno di 12 mila euro veniva contattato dalla banca che gli comunicava il mancato pagamento per mancanza di fondi e, nel contempo, lo informava della facoltà di poter provvedere al pagamento tardivo per evitare l'iscrizione nell'archivio CAI e il conseguente divieto di emettere assegni. Nel giro di pochi giorni l'imprenditore, dopo aver ripianato la situazione, consegnava alla banca una dichiarazione del creditore che attestava l'avvenuto pagamento. L'istituto di credito però eccepiva la regolarità della dichiarazione e, dopo una serie di vicende burocratiche (legate soprattutto all'autenticità di una firma e alla consegna di atti in copia anziché in originale) decorsi ormai i termini di legge per regolarizzare la situazione (60 giorni), iscriveva l'imprenditore nell'archivio degli assegni bancari e contestualmente gli revocava l'autorizzazione ad emettere assegni. L'Autorità, pur riconoscendo che l'inserimento del nominativo dell'imprenditore nell'archivio informatizzato è avvenuto lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell'archivio, i quali documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori dell'archivio l'imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell'assegno. Pagamento che era stato invece effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata accettata ed era giunta con lieve ritardo. Vari riferimenti normativi del Codice sulla protezione dei dati e la stessa disciplina di settore prevedono espressamente, infatti, l'eventualità di una correzione o l'eliminazione di informazioni inesatte o inserite illecitamente. Non appare quindi giustificata la tesi sostenuta dai titolari del trattamento di conservare i dati nel CAI per il periodo di efficacia del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni (sei mesi) sulla base di un regolamento, norma peraltro di rango secondario rispetto al Codice, che disciplina la conservazione dei dati in archivio in termini generali. L'Autorità avvierà una nuova forma di cooperazione con gli enti interessati per esaminare organicamente il futuro sviluppo di queste tematiche.

 
   
   
PRIVACY: POSSIBILE DEFINIZIONE DI "DATO PERSONALE"  
 

Uno studio dell’Università di Sheffield, condotto per l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito, ha proposto alcuni modelli teorici per un’applicazione armonica della Direttiva 95/46/CE sulla privacy ed ha cercato di definire che cosa costituisca un "dato personale". Lo studio propone alcuni modelli teorici di "dato personale", utili, soprattutto, alle autorità di protezione dati, per applicare la normativa nazionale e valutare la natura personale o meno di un determinato elemento informativo. Lo studio sottolinea, anche, che ogni dato personale è inscindibilmente connesso alla dignità umana: "è dato personale ogni informazione relativa alla dignità della persona, per cui qualsiasi vulnus di tale informazione è arrecato ai diritti ed alle libertà fondamentali della persona". Lo studio ha seguito tre filoni di indagine: un’analisi della letteratura sull’argomento, una rassegna delle definizioni formali di "dato personale" presenti nelle legislazioni nazionali e sopranazionali ed un’analisi delle prassi seguite dalle autorità di protezione dati dei Paesi UE e non-UE sulla base delle risposte fornite ad un questionario fatto circolare all’inizio del 2004, da cui è emersa un’assenza sostanziale di univocità sul concetto di "dato personale" alla luce della definizione di cui alla Direttiva 95/46/CE ("qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile"), non solo fra diversi Paesi, ma anche all’interno dello stesso Paese. L’analisi ha permesso di evidenziare che, nel definire il dato personale, si utilizzano tre criteri principali, spesso intercambiabili: la capacità del dato di identificare una persona fisica, la capacità del dato di avere effetti su una persona fisica e la capacità del dato di identificare ed avere effetti su una persona fisica.

 
   
   
PRIVACY: TRE MODELLI TEORICI PER LA DEFINIZIONE DI "DATO PERSONALE"  
 

Lo studio dell’Università di Sheffield, condotto per l’Autorità per la protezione dei dati del Regno Unito, ha proposto i seguenti tre modelli teorici (in base allo studio della letteratura specializzata, della legislazione e di approcci empirici) per un’applicazione armonica della Direttiva 95/46/CE sulla privacy in tema di "dato personale". Il modello "identificatore univoco": dato personale = informazione univocamente identificativa di una persona fisica, per cui nel valutare la natura di un dato si prescinde da ogni considerazione contestuale. Ciò comporta una considerevole riduzione delle categorie di dati classificabili come personali, a meno di stabilire una sorta di gerarchia sulla base della rispondenza al criterio ideale dell’identificazione univoca (vertice = DNA e, a seguire, tutti gli altri dati). Il modello "effetti indipendenti dal contesto": dato personale = informazione in grado di avere effetti su una persona fisica a prescindere dal contesto di riferimento. Ciò comporta il problema di capire quale sia il contesto sociale di riferimento per la singola persona, e quali categorie di informazione abbiano necessariamente effetti sulla privacy di tale persona all’interno del contesto sociale di riferimento. Il modello "strategie dipendenti dal contesto": dato personale = informazione in grado di identificare o avere effetti su una persona fisica in base al contesto di riferimento. In questo caso, il rischio è di ritenere tutti i dati come potenzialmente personali, in quanto qualunque informazione è in grado di identificare e/o avere effetti su una persona fisica nelle idonee circostanze. Ciò porterebbe alla definizione di un elenco di dati che sarebbero classificati come personali per la probabilità del verificarsi di condizioni contestuali propizie. A giudizio degli autori nessuno dei tre modelli teorici sembrerebbe essere sufficiente, in forma isolata, a garantire un’idonea strategia di classificazione del dato personale, propendendo per un approccio composito che tragga spunto da più modelli per costruire una strategia decisionale maggiormente affidabile.

 
   
   
PRIVACY: SANZIONI A 11 ASL PER TRATTAMENTI NON TRASPARENTI  
 

Al termine di un nuovo ciclo di ispezioni disposte dall’Autorità e curato dal Nucleo funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza nei confronti di aziende sanitarie locali, laboratori di analisi e società di lavoro interinale sono state contestate per omessa o ritardata notificazione di trattamenti di dati particolarmente delicati sedici sanzioni amministrative. Sono in fase di adozione anche alcuni provvedimenti di blocco del trattamento affinché i trattamenti di dati non proseguano fino a quando non saranno regolarizzati. Le contestazioni potrebbero aumentare perché per altri casi si stanno ancora svolgendo accertamenti. Entro il 30 aprile 2004, tutte le società e gli organismi pubblici che effettuano trattamenti di dati genetici, biometrici, dati sullo stato di salute, sulla vita sessuale, sulle adesioni politiche, convinzioni religiose, etnia, avrebbero dovuto inoltrare al Garante per la Privacy, per via telematica, la notifica di tali trattamenti. Chi non ha provveduto agli adempimenti che il Codice prescrive al fine di trasparenza nei confronti degli interessati rischia di essere sanzionato anzitutto con il pagamento di una somma che va da un minimo di diecimila a sessanta mila euro e con la pubblicazione su uno o più giornali del provvedimento. Le società che hanno ricevuto la contestazione possono avvalersi della possibilità dell’oblazione, prevista dalla legge, versando il doppio del minimo della sanzione pari a ventimila euro, estinguendo in questo modo l’illecito amministrativo, oppure contestarla inviando memorie difensive al Garante. In questo ultimo caso, però, se l’Autorità ritiene comunque fondato l’accertamento determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese. Resta comunque ferma la necessità che i trattamenti siano pienamente regolarizzati per essere proseguiti.

 
   
   
CAMERE DI COMMERCIO: DIRITTI DI SEGRETERIA  
 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto 29 novembre 2004, con il quale sono state aggiornate le tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio, di cui alle tabelle A (diritti per il Registro imprese) e B (importi di registri, albi, ruoli, elenchi ed atti), allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997. Il provvedimento modifica gli importi per la sesta volta: l’ultima variazione dei diritti previsti dalla Legge n. 580/93 risale al giugno 2003.

 
   
   
MONDIAL ASSISTANCE GROUP: PRIMA VALUTAZIONE DI 800 CLINICHE E OSPEDALI IN 108 PAESI NEL MONDO  
 
Mondial Assistance Group , leader internazionale nell'assistenza e nell'assicurazione viaggi e nei servizi ai clienti (oltre 7.500 dipendenti che parlano oltre 40 lingue e lavorano in tutto il mondo con una rete di 400.000 fornitori di servizi e 240 corrispondenti, presente in 5 continenti in 28 paesi, operativo tramite i suoi tre marchi internazionali: Elvia, Mondial Assistance e World Access e membro del Gruppo Allianz tramite i suoi due azionisti, Agf e Ras) tratta quasi 200.000 casi di assistenza medica ed effettua circa 27.000 rimpatri all'anno. Per ottimizzare le cure offerte ai pazienti in base alle patologie, Mondial Assistance Group ha realizzato una valutazione sistematica su cliniche ed ospedali in Paesi caratterizzati da forti flussi turistici e Paesi dotati di livelli dei servizi medici bassi o irregolari. L'obiettivo è quello di fornire al team medico tutti i dati e le informazioni necessarie per prendere, nel minor tempo possibile, la migliore decisione in caso di problema medico o incidente dell’assicurato in una zona con copertura medica scarsa o inesistente. Fino ad ora sono state valutate 800 strutture mediche, cliniche ed ospedali, in 108 Paesi da parte dei 15 medici responsabili di Mondial Assistance Group. Le informazioni raccolte sui Paesi e sulle strutture sanitarie sono disponibili sul sito Intranet di Mondial Assistance Group ad uso esclusivo dei propri 500 medici e coordinatori addetti alla gestione dei casi clinici. Il database include dati estremamente precisi: ogni struttura viene valutata accuratamente ogni anno (qualità delle cure, igiene, attrezzature, personale, contatti con i medici locali, dati amministrativi, lingue…), e alla fine viene stilata una classifica che riporta da 1 a 5 stetoscopi accanto al nome della struttura per renderne più facile l’identificazione qualitativa. L’analisi è completata con commenti e fotografie scattate dal medico del Gruppo che effettua la valutazione. Questo strumento permette ai medici di Mondial Assistance Group di individuare rapidamente e a distanza la struttura più indicata per ciascuna patologia: ovunque si trovi il paziente, Mondial Assistance Group è in grado di individuare gli ospedali e le cliniche migliori per trattare la specifica patologia o trovare quelle specializzate in traumi, incidenti neurologici o gravi malattie infettive. "Il nostro compito come società di assistenza ed assicurazione viaggi è di permettere ai nostri 250 milioni di clienti di viaggiare in piena fiducia, sicuri che riceveranno la migliore soluzione possibile a un problema medico in base alle condizioni locali", ha detto Alain Demissy, Presidente di Mondial Assistance Group. "Questo strumento contribuisce a raggiungere questo obiettivo perché permette ai nostri medici, a seconda della condizione e della patologia del paziente e dell'ambiente medico locale, di determinare molto rapidamente se siano in grado di curarlo sul posto, o se il paziente debba essere trasferito in una struttura più adeguata o essere rimpatriato". Dei 108 paesi valutati, 58 possiedono strutture mediche di buona o ottima qualità. L' Africa in generale rimane un continente sottomedicalizzato con molte grandi città dotate di strutture affidabili. Il Medio Oriente è caratterizzato da livelli di assistenza sanitaria molto contrastanti, con buone strutture in alcune città visitate dai turisti. A parte i paesi in difficoltà economica, l'America Latina sta vedendo progressi nel settore sanitario nonostante standard generali non uniformi. L'asia ha un livello qualitativo più vicino agli standard occidentali, ma presenta debolezze al di fuori delle grandi città. L'europa rimane un continente a due livelli, situazione che probabilmente cambierà nel prossimo futuro. L'8% delle strutture valutate da Mondial Assistance Group ha un livello insufficiente di assistenza medica e richiede il trasferimento o rimpatrio immediato dei pazienti (1 stetoscopio). Il 22 % è in grado di trattare patologie semplici (2 stetoscopi). Il 32 % ha un livello considerato buono o adeguato a seconda della patologia (3 stetoscopi). Il 29% è considerato un buon centro di riferimento (4 stetoscopi). Infine, il 9% è considerato in grado di trattare tutte le patologie nelle migliori condizioni possibili (5 stetoscopi). Nel nostro Paese opera Mondial Assistance Italia S.p.a., che nasce dalla fusione per incorporazione di Cea in Elvia Italia, entrambe società del Gruppo Ras.  
   
   
CITTADINI EXTRACOMUNITARI: REVISIONE FLUSSI D’INGRESSO 2004  
 

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 44 del 15 novembre 2004 ha provveduto a rideterminare le quote di lavoratori extracomunitari subordinati non stagionali per l’anno 2004. La revisione è stata effettuata a seguito del mancato utilizzo a livello nazionale della parte di quota (1400 unità) riservata ai lavoratori nigeriani. L'incremento delle quote privilegiate riguarda cittadini albanesi (450 unità aggiuntive), marocchini (450 unità aggiuntive) e moldavi (500 unità aggiuntive).

 
   
   
FESTIVITÀ RELIGIOSE EBRAICHE: DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO PER IL 2005  
 

Con Decreto 11 ottobre 2004 il Ministero dell'Interno ha provveduto a rideterminare il calendario delle festività religiose ebraiche per il 2005. Pertanto il calendario delle festività religiose ebraiche, per il 2005, è il seguente: tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato); 23, 24, 25 e 30 aprile 1° maggio - Pesach (Pasqua); 13 e 14 giugno - Shavuoth (Pentecoste); 14 agosto - Digiuno del 9 di Av; 4 e 5 ottobre - Rosh Ha Shana' (Capodanno); 12 e 13 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); 18, 19 e 25 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne); 26 ottobre - Simchat Tora' (Festa della legge).

 
   
   
SETTORE COMUNICAZIONE E TERZIARIO: SIGLATA UN'INTESA TRA LAVORATORI E IMPRESE  
 

Un nuovo sistema di classificazione, articolato in sei gruppi professionali e otto livelli retributivi, oltre ai Quadri, che può applicarsi, non solo alle imprese del settore della comunicazione, ma anche alle altre imprese del terziario innovativo. Molte declaratorie ed esemplificazioni (sia generali, sia specifiche) per ciascun livello contrattuale che mettono a disposizione delle imprese e dei lavoratori una tabella riassuntiva di corrispondenze fra livelli e "parole chiave". Varie forme di flessibilità contrattuali come flessibilità dell'orario di lavoro, possibilità di ricorso al tempo determinato, tempo parziale, staff leasing e così via. Sono queste le principali novità contenute nel Contratto collettivo, che copre quattro anni di validità (1° gennaio 2004 / 31 dicembre 2007) per la parte normativa e due anni (fino al 31 dicembre 2005) per la parte economica, che è stato siglato a Milano, grazie a un'intesa tra il Gruppo Comunicazione d'Impresa di Assolombarda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL. Andrea Forti, Presidente del Gruppo Comunicazione d'Impresa di Assolombarda, che riunisce 180 aziende con oltre 3.000 dipendenti, ha chiarito che "il denominatore che abbiamo condiviso è stato quello di cercare, nei limiti del possibile, di venire incontro a necessità e domande oggettive e offrire soluzioni che corrispondessero al necessario equilibrio degli interessi, in assenza del quale possono indebolirsi, con svantaggio di tutti, le condizioni di progresso in un mercato libero e molto difficile all'interno di un quadro di competitività sempre più internazionale"."Questo contratto collettivo", ha aggiunto Forti, "delinea definitivamente le direttrici del primo, contratto pilota che firmammo nel 1998 con lo scopo di dare al nostro settore una disciplina più specifica e tagliata su misura rispetto a quella offerta dai grandi contratti contenitore. Il nuovo contratto appena siglato, tra l'altro, non solo si adatta più correttamente ai vari comparti del nostro settore, che è la comunicazione, ma si offre anche per essere adottato da parte di altre realtà del terziario innovativo in genere, essendo in pratica il primo esempio effettivo di una disciplina collettiva specifica per le imprese del terziario del sistema Confindustria". "In effetti stiamo valutando, a livello nazionale, la possibilità di estendere ad altri il campo di applicazione del contratto firmato a Milano", ha detto Willi Proto, Vicepresidente di Assocomunicazione e Presidente del Gruppo Comunicazione di FITA, la Federazione di Confindustria, "una impresa del settore terziario, fino ad oggi costretta per mancanza di alternative a utilizzare, con grandi criticità, i contratti collettivi convenuti per settori non specificamente coincidenti con il proprio, può ora considerare l'opzione di adottare questo nuovo strumento se lo valuta migliore".

 
   
   
NATALE CON ATM: FACCIAMO RESPIRARE LA NOSTRA CITTÀ. USIAMO I MEZZI PUBBLICI.  
 

Come di consueto, nel periodo natalizio ATM potenzia il numero di vetture in servizio sulla rete urbana e interurbana e promuove la vendita dei biglietti giornalieri di Natale per circolare liberamente sui mezzi pubblici e, quindi, contribuire al miglioramento della vivibilità della città in un periodo caratterizzato da intenso traffico. I biglietti giornalieri (validi nella sola giornata in cui è effettuata la timbratura per un numero illimitato di viaggi nell’area prescelta) sono disponibili, presso tutte le rivendite autorizzate dal 7 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005. Ma non è tutto. Nel mese più festoso dell’anno, ATM ha deciso di regalare alla città un pizzico di dolcezza e di simpatia in più, distribuendo mini-colazioni a migliaia di clienti. La promozione è stata pensata e organizzata con la collaborazione di Latte Milano e di Panem Italia SpA che hanno messo a disposizione un loro prodotto. Dal 15 al 24 dicembre 2004, due squadre composte da tre Babbo Natale si presenteranno ‘a sorpresa’ in alcuni punti della rete di superficie e metropolitana (principali capilinea, stazioni e parcheggi di corrispondenza) e distribuiranno sacchetti personalizzati contenenti una confezione di latte fresco e una di brioche. Per comunicare l’operazione e invitare la città a muoversi con i mezzi, è stata scelta una campagna semplice e colorata, dove tram bus e metrò, da protagonisti del nostro comune vissuto, diventano testimonial di un momento di festa e di allegria.

 
   
   
PROMOZIONE VIDEOFONINI ‘TRE’ PER GLI ABBONATI ANNUALI ATM  
 

A seguito ad un accordo siglato tra ATM e Gruppo Omnia Network, dal 4 dicembre 2004 e fino al 31 marzo 2005, gli abbonati annuali ATM avranno la possibilità di acquistare un videofonino Tre, modello NEC e616 di ultima generazione, al prezzo di 156,20 euro (più 10 euro di spese postali), comprensivi di 100 euro di traffico prepagato. L’offerta comprende anche 3 batterie, un auricolare e un carnet di 10 biglietti ATM. Usufruire di questa promozione è semplice: chiamare il 02.23.15.50.91, comunicando il proprio numero di abbonamento all’operatore e fornendo le informazioni riguardo al recapito e alla modalità di pagamento scelta, oppure connettersi al sito www.atm-mi.it e cliccare sull’apposita icona dedicata alla promozione. Le modalità di pagamento sono tre: contrassegno al ricevimento del telefonino a casa, carta di Credito VISA, Master Card, Diners, Amex o Aura, al momento dell’ordine, in 11 rate da 15 euro mensili, pagando gli interessi pari a TAEG 11,68% e TAN 11,10% (salvo approvazione della finanziaria). L’acquisto può essere effettuato una volta sola, con al massimo due pezzi per acquisto.