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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Dicembre 2004 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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GARANTI UE: NON SI POSSONO CONSERVARE TUTTI I DATI DI TRAFFICO INTERNET |
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Il Gruppo che riunisce a Bruxelles le Autorità europee per la protezione dei dati dei 25 Paesi europei ha espresso il seguente parere: imporre la conservazione preventiva a tutti i provider, in maniera indiscriminata e per un certo periodo di tutti i dati di traffico (telefonico, internet, posta elettronica), è contrario ai principi fondamentali della protezione dei dati e alla Convenzione europea dei diritti umani. La conservazione è legittima se c’è proporzione o l’esigenza concreta motivata da specifiche indagini giudiziarie e di polizia. Il parere ribadisce principi più volte affermati e riguarda la valutazione della proposta di decisione-quadro del Consiglio Ue presentata da quattro Paesi europei (Francia, Irlanda, Regno Unito, Svezia - doc. 8958/04 del 28 aprile 2004), volta ad obbligare i Paesi europei a conservare obbligatoriamente, per un periodo di 12-36 mesi, tutti i dati di traffico utilizzati dai provider per fornire servizi di comunicazione, a prescindere dal fatto che ne sia stata richiesta copia a fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati, compresi atti di natura terroristica. Contro la proposta dei quattro paesi si erano già levate numerose critiche da più parti, che avevano evidenziato la sostanziale inutilità ai fini di un’efficace azione di contrasto del crimine (forze dell’ordine e magistratura chiedono solo di rado di accedere a dati di traffico risalenti a periodi superiori a sei mesi) e i problemi ed i costi considerevoli che essa comporterebbe per tutti i gestori e fornitori di servizi telefonici o telematici. Tali critiche acquistano ulteriore significato alla luce del documento dalle autorità di protezione dei dati le quali hanno sottolineato, in primo luogo, di essersi espresse numerose volte, attraverso puntuali prese di posizione tese ad evidenziare la necessità di rispettare i principi di protezione dei dati (proporzionalità, pertinenza, finalità specifica) nel gestire la conservazione dei dati di traffico anche per finalità giudiziarie o di polizia. Tuttavia, nell’utilizzare i dati di traffico per le finalità indicate, è necessario rispettare l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo il quale un’interferenza nella vita privata delle persone (come quella che si verrebbe a configurare sulla base della proposta dei quattro Paesi Ue) è ammissibile solo se ha un adeguato fondamento giuridico, se risponde a criteri di necessità nel quadro di una società democratica, e se è conforme agli scopi legittimi previsti dalla Convenzione stessa. Secondo i Garanti introducendo questa disposizione si trasformerebbe quella che deve restare un’eccezione (la sorveglianza delle comunicazioni) in una regola: tutti gli utenti, e non solo i potenziali sospetti o i criminali, ne verrebbero investiti secondo un approccio chiaramente sproporzionato. I Garanti hanno fatto notare, anche, che la proposta di decisione-quadro è avanzata quando molti Paesi dell’UE non hanno ancora ratificato la Convenzione sul cybercrime che avevano firmato nel 2001, la quale prevede un approccio radicalmente diverso rispetto alla conservazione dei dati di traffico: solo i dati riferiti a specifiche utenze oggetto di indagini e/o ragionevoli sospetti sarebbero da conservare, per poi essere cancellati immediatamente al termine dei relativi accertamenti. L’Unione europea non può permettersi di adottare uno strumento che contraddice i principi di una Convenzione alla quale ha aderito la quasi totalità degli Stati membri. |
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INDAGINI E DIRITTO DI CRONACA |
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In occasione di un caso recente, di cui hanno dato notizia alcuni giornali locali del Veneto, relativo all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi, dopo una perquisizione, di detenere materiale pedo-pornografico, il Garante ha affermato che il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate potrebbe mettere a rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell’indagine giudiziaria. Il Garante ha richiamato, ancora una volta, l’attenzione di giornalisti e forze di polizia sulla necessità di adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che attengono al pudore e alla vita sessuale. L’Autorità ha sottolineato come la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili. Particolare attenzione deve essere prestata nella divulgazione di informazioni da parte delle forze di polizia, chiamate a selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, in particolare riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato. |
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INPS: MENSILIZZAZIONE DEI FLUSSI RETRIBUTIVI
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L’art. 44 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), debbono trasmettere, mensilmente, agli enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna l’Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni. Tale disposizione pone all’Inps i seguenti tre obiettivi: tenere un continuo aggiornamento dell'archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa anagrafe dei lavoratori dipendenti e occupati, realizzare una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni e rilasciare tempestivamente l’estratto conto ai lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione. A seguito di ciò l’Inps, con la circolare n. 152 del 22 novembre 2004, ha fornito i necessari chiarimenti per i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione tenuti ad inviare, dal 1 gennaio 2005, mensilmente i dati retributivi e le informazioni, utilizzando il modello di denuncia telematica, denominato "EMens". Tale modello riguarderà i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli associati in partecipazione di cui all’art. 43 del Decreto legge n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326. I dati che debbono essere forniti all’Inps si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei modelli DM10/2. I soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati sono: i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato, i committenti che hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione. Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico. Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. I datori di lavoro, che rivestono anche la figura di committenti e/o associanti, debbono inviare i dati congiuntamente. In occasione della prima scadenza di presentazione, il termine sarà differito al 30 aprile 2005 data entro la quale saranno inviati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Poiché il termine scade di giorno non lavorativo, esso si intende prorogato al 2 maggio 2005, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza. |
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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: MODIFICA DELLA DISCIPLINA |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004 è sta pubblicata la Legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Diventano così definitive le modifiche alla disciplina sull’immigrazione contenuta nel Decreto legislativo n. 286/98, già modificato dalla Legge n. 189/02. In particolare il provvedimento di espulsione passa alla competenza del giudice di pace e sono riviste le sanzioni penali per il reato di permanenza clandestina e per quelli relativi all’espulsione. |
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REATO DI DIFFAMAZIONE |
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Il reato di diffamazione, identificato nel capo secondo del codice penale, intitolato "delitti contro l'onore", all'art. 595, consiste nel recare offesa all'altrui reputazione. L’articolo indica le persone che possono incorrere in questo delitto e le relative sanzioni. La diffamazione è un reato perseguibile a querela della parte offesa secondo quanto previsto dall’art. 597 cod. pen. La querela, secondo l'art. 336 cod. proc. pen., può essere presentata per iscritto in carta semplice o proposta oralmente, con conseguente redazione di un un verbale, al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Secondo l'art. 333 cod. proc. pen. il termine per proporre la querela è di 3 mesi dalla notizia del fatto. Il reato di diffamazione, se posto in essere tramite internet, può essere equiparabile alle ipotesi di diffamazione aggravata previsto dal 3° comma dell’art 595 per la grande diffusività del mezzo telematico, e, secondo alcuni, la pubblicazione della notizia offensiva su una bacheca elettronica è riconducibile a una specie di pubblicazione su un giornale telematico. Alcuni commentatori hanno chiarito che la responsabilità del fatto illecito commesso da un navigatore in internet potrebbe ricadere sui gestori di servizi telematici per effetto degli art. 57 e 57 bis cod. pen., anche se a parere di molti, i gestori dei servizi telematici sarebbero protetti dall'art. 14 della disposizione della legge in generale, secondo il quale opera il divieto di analogia in mala parte delle norme penali. Per il reato di diffamazione, posto in essere a mezzo stampa, è prevista la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1.032 euro. |
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EDITORIA ON LINE: LA DISCIPLINA VIGENTE |
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Sulla base della Legge n. 62/01 ha natura editoriale qualunque sito i cui contenuti siano destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico. In virtù dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 62/01 tutti i prodotti editoriali, anche quelli diffusi per via telematica, dovrebbero riportare le informazioni relative al luogo ed anno della pubblicazione, nome e domicilio dell'editore o dello stampatore, pena la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 250 euro (art. 16, l. n. 47/1948). Ma la norma, per quel che si vede navigando, è sostanzialmente disapplicata. Sempre in base alla Legge n. 62/01, il prodotto editoriale diffuso al pubblico per via telematica con regolare periodicità e contraddistinto da una testata è soggetto alla registrazione presso il tribunale del luogo in cui ha sede la testata medesima. L'art. 7, ultimo comma, del Decreto Legislativo n. 70/03 ha successivamente chiarito che la registrazione delle testate telematiche ha l'unico scopo di consentire l'accesso del titolare alle agevolazioni ed alle provvidenze riservate agli editori dalla legge. Coloro che non intendono procedere alla registrazione della testata debbono solamente inserire nel sito il colophon. Allo stato, nel nostro Paese, esistono due tipi di registrazione: la registrazione di tipo oggettivo, che riguarda le testate ed è effettuata presso il tribunale in cui c’è la sede del giornale o del periodico (Legge n. 47/48) e quella di tipo soggettivo, che riguarda gli editori ed è effettuata presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) (Legge n. 249/97). Secondo la Legge n. 62/01 gli iscritti nel ROC sono esonerati dalla registrazione dei loro periodici presso il tribunale. Anche i giornali telematici devono essere diretti da un giornalista iscritto all'albo professionista o pubblicista. |
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EDITORIA ON LINE: NOVITÀ NEI DISEGNI DI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO |
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Alcuni lettori ci hanno chiesto informazioni sui contenuti del disegno di legge relativo alla diffamazione a mezzo stampa e sulla proposta di riforma dell'art. 1 della Legge n. 47/48, che dovrebbe reintrodurre alcuni obblighi per i siti internet aventi natura editoriale. Il disegno di legge n. 3176, che disciplina solo i siti internet aventi natura editoriale e non le testate editoriali telematiche. ripropone la questione sulla obbligatorietà della registrazione dei giornali e dei periodici on line, abrogando parzialmente, per incompatibilità, l’art. 7, ultimo comma, del Decreto legislativo n. 70/03. Conseguentemente un sito di informazione dovrebbe essere soggetto alla nuova disciplina, mentre una newsletter rimarrebbe soggetta alle norme vigenti. Il disegno di legge n. 3176 intende eliminare la pena detentiva per il reato della diffamazione e limitare il tetto massimo del risarcimento del danno morale, per i soli reati commessi a mezzo stampa, a 30.000 euro, abbreviando il termine di prescrizione per l'azione civile risarcitoria da cinque anni ad un anno. Il disegno di legge n. 4163, dedicato, espressamente, ai siti internet aventi natura editoriale ed agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, prevede che gli uni e gli altri sono soggetti all'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa. Il disegno di legge n. 4163, quindi, richiederebbe l'iscrizione nel ROC sia dei siti aventi natura editoriale sia degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale e, conseguentemente i siti e testate, già registrate nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), non dovrebbero più registrarsi presso il tribunale. Le nuove regole si applicheranno solo alla stampa tradizionale, ai siti internet aventi natura editoriale ed agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale regolarmente iscritti nel ROC. Non si applicheranno, invece, ai non iscritti nel ROC, che non potranno giovarsi né del tetto dei 30.000 euro per il risarcimento del danno morale, né del termine di prescrizione breve (da 5 a 1 anno). Se i due disegni di legge commentati dovessero essere approvati nella loro formulazione attuale e diventare legge dello stato tutti coloro che, senza essere editori professionisti, possiedono un sito avente natura editoriale dovranno registrarsi presso il Tribunale e rispettare la Legge n. 47/48 sulla stampa. Coloro che, senza essere editori professionisti, gestiscono una testata giornalistica o altro strumento di informazione periodica in via telematica, in assenza di un sito internet avente natura editoriale, non saranno tenuti ad alcuna registrazione. Gli iscritti al ROC non saranno tenuti alla registrazione presso il tribunale e potranno giovarsi delle limitazioni di responsabilità previste in caso di reati commessi a mezzo stampa. |
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PRIVACY: FAMILIARI SPIATI NELLE CAMERE ARDENTI |
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Gli ispettori del Garante della Privacy hanno scoperto, in Toscana. l'installazione di telecamere che violavano la riservatezza dei familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi intimità e rispetto. Ben 32 telecamere, alcune delle quali erano state installate anche all'interno delle stesse camere ardenti, in modo che fossero celate alla vista del pubblico, registravano delle immagini, che venivano conservate per 15 giorni. Il sistema di videosorveglianza non era segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Rifacendosi al proprio provvedimento generale del 29 aprile 2004, il Garante ha chiarito che non è lecito installare un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, che registra immagini e controlla familiari ed amici che, ignari, vegliano i defunti nelle camere ardenti. In base all'art. 143 del Codice, su invito dell'Autorità formulato prima della definizione del procedimento, il comune ha provveduto a sospendere tutte le attività di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione.Adesso si è in attesa che il Garante si esprima sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni. |
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ITALIA UTILE: PRIMO PORTALE TELEVISIVO NAZIONALE PER INTERAGIRE CON LA P.A. |
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A seguito di un accordo di collaborazione tra RAI e CNIPA-Centro Nazionale per informatica nella Pubblica Amministrazione è nato "Italia Utile", il primo portale televisivo nazionale di servizio istituzionale disponibile con la televisione digitale terrestre. Il presidente del CNIPA, Livio Zoffoli, e il direttore generale della RAI, Flavio Cattaneo, in presenza del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, hanno firmato il relativo protocollo d’intesa con cui si rende disponibile sul televisore parte dei servizi della Pubblica Amministrazione on line presenti sul Portale dei cittadini, che, con oltre 10 mila link a siti di enti locali e altre amministrazioni dello stato, offre a cittadini e imprese la possibilità di accedere ai principali servizi pubblici da casa, evitando code agli sportelli e inutili perdite di tempo. "Si tratta di una iniziativa da inserire in un contesto più ampio", ha detto il ministro Stanca, ricordando "l’enorme sforzo in atto per portare i servizi pubblici sempre più vicini ai cittadini e alle imprese. La piattaforma della tv digitale è quindi una nuova tecnologia che si affianca a quelle già esistenti. Se consideriamo che in Italia circa il 57% delle famiglie possiede un personal computer domestico, di cui il 42% collegato in Rete ma che quasi tutte hanno almeno un televisore in casa, con l’accordo appena ratificato aumentiamo il bacino di utenza dei servizi multimediali, riducendo sensibilmente il numero delle persone che devono recarsi fisicamente presso gli uffici pubblici". Il CNIPA ha già effettuato un bando per la sperimentazione di servizi interattivi della Pubblica Amministrazione sulla tv digitale terrestre, il primo in Europa a livello di Sistema Paese, con una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro messi a disposizione, a titolo di co-finanziamento, dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie. |
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SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE: ISTRUZIONI PER L'ADESIONE |
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Dal 3 novembre 2004, secondo quanto indicato dalla circolare n. 63/D, è disponibile la nuova procedura di adesione al Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane. Lo strumento sostituisce definitivamente il procedimento cartaceo e consente agli utenti di richiedere l’adesione compilando un formulario elettronico disponibile sul sito internet dell’Agenzia. Il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni all’utilizzo del Sistema Telematico Doganale avviene in tempo reale ed è decentrato presso circa 180 uffici territoriali. E’ possibile utilizzare i nuovi modelli elettronici anche per inoltrare le richieste di modifiche alle autorizzazioni già rilasciate, direttamente via e-mail alla casella dogane.edi@agenziadogane.it. Ogni informazione ed istruzione di carattere generale sul nuovo servizio è disponibile nell’area dedicata al Servizio Telematico Doganale del sito dell'Agenzia. |
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