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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 12 MARZO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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APPROVATA LA LEGGE DI RIFORMA DEL TURISMO L'aspetto fondamentale della nuova legge di riforma del turismo, attesa da oltre 17 anni, è il riconoscimento del ruolo dell’impresa e dell’industria turistica, che risultano parificate a quelle degli altri comparti industriali, per il contributo apportato allo sviluppo e all’occupazione. La legge definisce tra i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo: - lo sviluppo turistico sostenibile, con la valorizzazione delle specificità dei territori e del patrimonio artistico e culturale - il sostegno per il turismo dei giovani, degli anziani, dei disabili - la promozione turistica integrata; i servizi al turista e al consumatore.
LEGGE DI RIFORMA DELL'EDITORIA Sul sito Internet del Senato della Repubblica, all'indirizzo internet www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=13&id=00007178&tipodoc=Ddlpres&modo=PRODUZIONE, può essere consultato il testo definitivo della legge recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
PRIVACY: DIPENDENTI POSSONO CAMBIARE PASSWORD COMPUTER L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad un quesito rivolto da alcuni dipendenti di una società privata, ha affermato che i dipendenti possono cambiare in piena autonomia le password loro assegnate a protezione dei dati conservati nei computer che usano in ufficio. L'Autorità ha ricordato che la Legge n. 675/96 sulla privacy ha previsto l'obbligo di custodire e controllare i dati utilizzati mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, che debbono essere individuate alla luce dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, in relazione alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione delle informazioni, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. La mancata predisposizione di tali misure comporta la responsabilità per i danni che si dovessero eventualmente causare. Il regolamento sulle misure minime di sicurezza, che è stato emanato con il Decreto presidente della Repubblica n.318/99, richiede l'adozione di una parola chiave per l'accesso ai dati, la quale deve essere fornita al personale incaricato di trattare i dati quando questo trattamento viene effettuato con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. Per le disposizioni sopra richiamate è consentito al dipendente di procedere, liberamente, alla sostituzione della parola chiave, nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile in base alle caratteristiche degli elaborati. Naturalmente deve esserci la preventiva comunicazione ai soggetti preposti alla custodia delle password. La comunicazione al personale addetto alla custodia delle chiavi deve essere fatta con modalità che non consentano la facile conoscibilità della password, ma che sia accessibile da parte dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, per interventi consentiti, dalla legge (esempio: assenza o impedimento del dipendente). La comunicazione può essere effettuata in busta chiusa. Con tale modalità i dati personali sono protetti dalla possibile intrusione da parte di soggetti non legittimati all'accesso, ma permettendo al titolare del trattamento di accedere in caso di necessità e di urgenza alle informazioni contenute nella memoria del computer per utilizzi consentiti dalla legge.
DAL 1°MARZO SI PUO' OMETTERE LO "0" INIZIALE PER LE CHIMATE AI CELLULARI Dal 1° marzo le chiamate ai numeri telefonici cellulari si possono effettuare omettendo la cifra "0" iniziale del prefisso. Dal prossimo 30 giugno la cifra "0" iniziale dovrà essere necessariamente omessa per il buon esito della chiamata. A seguito della Deliberazione 8 giugno
2000 n. 6/00/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
prosegue in questa maniera l'adozione del piano di numerazione nazionale,
che a regime assumerà la seguente configurazione:
La deliberazione può essere consultata sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet www.agcom.it.
CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DA LAVORO A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della Legge n. 388/00, relativo al cumulo fra pensione e reddito di lavoro, è cambiato il relativo regime. Il primo comma di tale articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Il secondo comma dello stesso articolo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2001, prevede che le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Pertanto, mentre da un lato risulta stabilita la piena cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, dall'altro lato risulta ridotta la quota di pensione incumulabile delle pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni con il reddito da lavoro autonomo. Infatti, lo ribadiamo, è prevista la cumulabilità del 70 per cento della quota di pensione, liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La relativa trattenuta non può, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo. Ulteriori chiarimenti si possono avere consultando sul sito internet dell'Inps, all'indirizzo www.inps.it la circolare appositamente emanata dall'istituto previdenziale.
LAVORATORI ESTRACOMUNITARI: ANTICIPAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER LE ATTIVITA' STAGIONALI Sul sito nternet www.minlavoro.it può essere consultata la circolare n. 25/01 del 23 febbraio scorso con cui il Ministero del Lavoro ha disposto l'anticipazione di 12.500 ingressi, esclusivamente destinati a soddisfare esigenze di lavoro stagionale. La ripartizione per territorio delle 12.500 unità, indicata in una tabella allegata alla circolare, è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
NOVITA' FISCALI Il Ministero delle Finanze ha modificato la legislazione fiscale vigente per adattarla alle novità introdotte dallo Statuto del Contribuente. Le modifiche sono contenute nel Decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo u.s. e riguardano le misure per l'accertamento delle imposte sui redditi, sull'Iva, l'imposta di registro, le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e le disposizioni in materia di fiscalità locale. In particolare si segnala che se il contribuente o il sostituto di imposta, se rileva eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi ha tempo 30 giorni, da quando ha ricevuto la comunicazione, per i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. Ed ancora, in caso di errore, c'è un mese di tempo per "dialogare" e spiegarsi con gli uffici che hanno contestato gli errori. Inoltre, se la motivazione della contestazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Tali regole valgono non solo per le imposte sui redditi, ma anche per l'Iva, l'imposta di registro, le successioni e donazioni, e in caso di non rispetto della disposizione sulle motivazioni, producono la nullità dell'accertamento. Il provvedimento in esame prevede, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Infine, per quanto riguarda la riscossione dei tributi il decreto legislativo prevede che nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, l'eventuale precedente atto di accertamento.
Il REATO DI FORWARD Segnaliamo un episodio avvenuto in Australia. Una persona aveva inoltrato una e-mail ad un destinatario ben individuato, magnificando le sue doti amatorie. Costui a sua volta aveva inoltrato l'e-mail ai suoi amici, che a loro volta avevano inoltrato la comunicazione ad altre persone. L'originaria mittente del messaggio si era così trovata in rete. Il giudice australiano, investito del problema, ha sentenziato che colui che inoltra una e-mail ad un terzo senza il permesso dell'autore originario del messaggio incorre nel reato di forward, vale a dire di inoltro postale lesivo del copyright della persona che ha scritto la missiva elettronica. L'autore del messaggio, infatti, ha la proprietà intellettuale di quanto ha scritto ed è solo lui che ha la facoltà di decidere chi ne deve venire a conoscenza. In Australia per tale reato è prevista una pena variabile da 60 mila dollari, circa L. 120 milioni) a cinque anni di carcere.
X.OBJECTS X Objects è un'applicazione del gruppo Siemens Business Services, basata su tecnologia web, per la condivisione sicura di informazioni di diversa natura e provenienza quali, per esempio, file di qualsiasi formato, dati strutturati residenti su database, pagine web, collegamenti a documenti residenti su altri siti e via discorrendo. L'architettura modulare di X-Objects si basa sul concetto di "oggetto", che rappresenta un contenitore vuoto in grado di assumere caratteristiche diverse a seconda dell'uso che se ne fa, scambiato o condiviso (da cui il prefisso "X"), attraverso la rete TCP/IP (Intranet o Extranet). Per quanto riguarda la raccolta e l'organizzazione delle informazioni che si trovano sparse sia nelle Intranet aziendali, sia in Internet, X-Objects mette a disposizione una soluzione innovativa, permettendo la condivisione e diffusione di URL anche molto complesse. Il prodotto è dotato di una potente bacheca elettronica.
INAIL: FINANZIAMENTI A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2001 del relativo bando dell’Inail le aziende possono presentare, dal 17 aprile al 16 maggio 2001, le richieste di contributo per le attività di formazione e prevenzione degli incidenti sul lavoro. L'Inail interviene per coprire il 75% del costo dei progetti di informazione e di formazione, con un limite massimo di L. 100 milioni e di un contributo massimo di L. 300 milioni per la produzione di prodotti a sostegno della sicurezza. Sul sito Internet dell’Inail, all'indirizzo http://servizi.inail.it/isi/index.html è possibile prendere visione di un’ampia scheda informativa e della modulistica predisposta dall'Istituto assicuratore.
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