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GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'

  9 APRILE 2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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MALATTIA E SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA'

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15827 del 15 dicembre 2000, ha ribadito il suo orientamento in merito allo svolgimento di altra attività da parte del lavoratore subordinato durante l'assenza per malattia.

Secondo la Corte tale comportamento viola i doveri di correttezza e buona fede e, quindi, può legittimare il licenziamento del lavoratore quando ricorrono le seguenti ipotesi:

- l'attività esterna, resa a favore di terzi, è tale da far ritenere inesistente la malattia

- l'attività esterna è incompatibile con lo stato di malattia o tale da ritardare o impedire il celere recupero della capacità di lavoro.

E' irrilevante se l'attività viene resa a titolo gratuito o oneroso.

In entrambi i casi sopra indicati l'onere della legittimità del licenziamento ricade sul datore di lavoro.

 

 

COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE

Secondo la consolidata giurisprudenza è lecito distaccare dei lavoratori da un'azienda ad un'altra, anche se collegate, quando sussistono i seguenti requisiti:

- assegnazione temporanea al diverso posto di lavoro, intesa non come brevità, ma come non definitività

- sussistenza di un interesse del datore di lavoro distaccante a che la prestazione lavorativa del proprio dipendente sia resa a favore di un terzo

- persistenza in capo al datore di lavoro distaccante sia del potere di determinare la cessazione del distacco sia del potere direttivo.

L'unico riferimento normativo in merito è rintracciabile nell'art. 8, 3° comma, della Legge n. 236/93, il quale prevede che gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando e/o distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad un'altra per una durata temporanea.

 

 

DETRAZIONE FISCALE ANCHE PER GLI INTERVENTI IN GRADO DI EVITARE GLI INFOTURNI DOMESTICI

L'art. 2 della Legge n. 388/00 ha ampliato la categoria degli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, che vengono agevolati attraverso la detrazione ai fini Irpef del 36%, includendo anche gli interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Nel concetto rientrano sia le opere realizzare per adeguare gli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza sia le installazioni di dispositivi non prescritti dalla normativa in vigore, ma finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Ulteriori chiarimenti si possono desumere dalla lettura della circolare n. 13/E del 7 febbraio 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet www.minfinanze.it 

 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando almeno uno di due coniugi si trova nella condizione di utilizzare il mod. 730 e gli stessi possiedono esclusivamente i seguenti redditi:

• redditi di lavoro dipendente;

• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

• redditi dei terreni e dei fabbricati;

• redditi di capitale;

• redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali;

• alcuni dei redditi diversi;

• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.

 

 

DIRITTO D'AUTORE

A seguito di alcune richieste pervenute in redazione di chiarisce che si ha diritto d'autore ogni volta che, in base ad un contratto scritto ex artt. 2581 cod. civ. e Legge n. 633/41, viene ceduta una qualsiasi opera originale dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il relativo compenso è da qualificare come uno dei redditi di lavoro autonomo rientrante nella casistica prevista dall'art. 49, 2° comma, lettera b) del Testo Unico delle Imposte Dirette.

Quanto percepito dall'autore è ridotto, a titolo di costi forfettari, di una quota del 25%. Il rimanete 75% diventa la base imponibile su cui l'autore paga le imposte. L'editore, acquirente del diritto alla pubblicazione del pezzo, effettua versa la ritenuta d'acconto nella misura del 20%.

Il reddito, che deriva dall'utilizzazione da parte dell'autore di un'opera dell'ingegno, non rientra tra i redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla Legge n. 395/95. Questi redditi sono soggetti all'obbligo previdenziale integrativo e, ai fini fiscali, sono equiparati a reddito da lavoro dipendente.

 

 

FAMILIARE E FISCO

Secondo quanto previsto dall'art. 13-bis, lettera b) del TUIR la detrazione per interessi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale spetta per i familiari individuati dal 5° comma dell'art. 5 dello stesso TUIR.

Ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Nell'ipotesi di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato 5° comma dell'art. 5.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).

Ovviamente, tra i familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge.

Ulteriori chiarimenti si possono desumere dalla lettura della circolare n. 7/E, punto 2, del 26 gennaio 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet www.minfinanze.it 

 

 

INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2001 il tasso degli interessi legali deve essere calcolato nella misura del 3,5%.

A richiesta si conferma l'evoluzione della misura di tale tasso.

- 5% dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (R.D. del 16 marzo 1942, n. 262, art. 1284 cod. civ.

- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (Legge n. 353/90)

- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (art. 2, comma 185, Legge n. 662/62)

- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al dicembre 2000 (Decreto Ministero del Tesoro 10 dicembre 1998, Gazzetta ufficiale n. 281 dell’11 dicembre 1998

- 3,5 dal 1° gennaio 2001 (Decreto del Ministro del Tesoro 11 dicembre 2000, Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000).

 

 

LA Nuova disciplina fiscale per il Trattamento di fine rapporto e LA previdenza complementare

Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 29 del 20 marzo 2001, consultabile sul sito internet www.minfinanze.it  ha provveduto a fornire chiarimenti in merito alle modifiche della disciplina tributaria della previdenza complementare, delle forme di previdenza individuale, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, di cui al Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, integrato e corretto con effetto dal 1° gennaio 2001, dal Decreto legislativo 15 marzo 2001.

Consigliamo la lettura della circolare, in particolare, per le problematiche relative alla transizione dal vecchio al nuovo sistema, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a concedere una sanatoria che esclude le sanzioni a carico dei sostituti d'imposta per gli errori commessi nel periodo antecedente l'emanazione delle istruzioni.

 

 

UNIONE EUROPEA:ELENCO INTERNET DEGLI AIUTI DI STATO

All'indirizzo internet http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html   cui corrisponde il sito dell'Unione europea, è possibile consultare il repertorio pubblico degli aiuti di Stato, che contiene informazioni sui casi di sovvenzioni statali posti sotto esame dall'esecutivo dell'Unione.

Secondo il Commissario europeo alla Concorrenza, Mario Monti, il repertorio è destinato a "incoraggiare gli Stati membri a fare pressione gli uni sugli altri'' suscitando ''un vivo dibattito sugli aiuti di Stato'' al fine di ridurre il livello generale degli aiuti di Stato e di mettere l'accento non più sul sostegno a singole società o settori, ma, piuttosto, sulla realizzazione di obiettivi orizzontali, quali ad esempio l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente, la formazione o la ricerca.

Il registro è composto da due parti.

La prima parte presenta i dati aggregati di tutti i casi sotto esame registrati dopo il primo gennaio 2000.

Per l'Italia, ad esempio, a tutto il mese di febbraio 2001, ce ne sono ben 108 di cui 47 nel settore dell'agricoltura, 14 in quello della concorrenza, 11 nel settore dell'energia e trasporti ed 8 in quello della pesca.

La seconda parte consente di effettuare delle ricerche scegliendo fra otto criteri: numero del caso, strumento di aiuto, tipo di decisione, base giuridica, stato membro, obiettivo principale, settore o attività.

Per chi lo volesse il sito offre anche collegamenti a comunicati e decisioni pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

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