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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'

4 GIUGNO  2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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AGENTI: PATTO DI NON CONCORRENZA

Il prossimo 1° giugno acquistano piena efficacia le norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1751 bis del codice civile, concernente la disciplina del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, norme introdotte dall'art. 23 della Llegge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000". Tali norme sono applicabili dal 1° giugno anche ai contratti già in atto. In pratica da tale data l'agente ha diritto ad una specifica indennità, di natura non provvigionale, a fronte dell'accettazione del patto di non concorrenza. Tale indennità va corrisposta in occasione della cessazione del rapporto e il suo ammontare, concordato direttamente fra le parti interessate, è commisurato ad alcuni parametri indicati dalla norma stessa (alcuni dei quali piuttosto generici): - la durata del patto di non concorrenza (che non può comunque eccedere i due anni); - la natura del contratto di agenzia; - l'indennità di fine rapporto. Conseguentemente le aziende interessate, per i contratti di agenzia in atto, se ritengono necessario conservare la clausola sul patto di non concorrenza, dovranno concordare direttamente con l'agente, possibilmente prima della data del 1° giugno, la misura dell'indennità per il patto stesso o i criteri per il suo calcolo. Tale indennità non ha natura provvigionale e va corrisposta alla cessazione del rapporto. L'indennità per il patto di non concorrenza, non trova comunque applicazione nel caso di contratti di agenzia stipulati con società di capitali composte da più di un socio.

 

PAGAMENTO DELL'ICI
Entro il 30 giugno il contribuente è tenuto a versare l'importo corrispondente all'intera imposta, oppure un acconto pari all'imposta comunale sugli immobili dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per l'anno precedente, se il relativo comune non ha deliberato delle variazioni. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta. L'imposta comunale sugli immobili è dovuta: - dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato; - dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; - dal locatario nei contratti di leasing; - dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. In caso di contitolarità (comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Per le parti comuni dell'edificio (l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta a nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso ed a nome suo o degli eredi, calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita). Costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato per sentenza o convenzionalmente sulla casa adibita a residenza familiare. Per i fabbricati la base imponibile è data dall'intera rendita catastale moltiplicata per: - 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1 - 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, posti barca ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale - 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Dall'anno 1997 le rendite catastali dei fabbricati sono aumentate del 5%. Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Dall'anno 1997 i redditi dominicali dei terreni agricoli sono aumentati del 25%: In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento. I contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta, ma solo l'acconto pari al 50%, dovranno effettuare il pagamento della quota a saldo dal 1° al 20 dicembre prossimi.

 

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER L’ANNO 2001
Sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che ha stabilito, per l'anno in corso, il tetto massimo di ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Il provvedimento prevede una quota massima di 83.000 autorizzazioni di ingresso, così suddivise: - fino a un massimo di 50.000 quote per ingressi di cittadini extracomunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo - fino a un massimo di 33.000 quote per ingressi di cittadini extracomunitari residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale, chiamati e autorizzati nominativamente. Nell'ambito del predetto totale di 50. 000 autorizzazioni, è prevista l'autorizzazione all'ingresso per: a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all’art. 3 del provvedimento; b) 3000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui al successivo art. 3 del provvedimento; c) 2000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia ovvero ai quali il Ministero della Sanità ha riconosciuto il titolo conseguito all’estero; d) 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Con decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM, saranno stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione di cui alla lettera d). L'art. 3 prevede che, nell’ambito della quota massima di 83.000 unità, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro, ad una quota di 6000 cittadini albanesi, 3000 cittadini tunisini,1500 cittadini marocchini, nonché di 4000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all’Unione europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione all’estero, da sviluppare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministero del lavoro se non proponente, ed in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro. Inoltre, tenuto conto della situazione politica e sociale della Somalia, viene consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro, di 500 cittadini somali. Sempre nell’ambito della quota massima di 83.000 unità, l'art. 4 prevede l’ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell’art. 23, commi 1, 2 e 3 nonché, in via residuale, del comma 4 del Decreto Legislativo n. 286/98, Testo Unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione. L'art. 5 del decreto in esame prevede la possibilità di rideterminare, in base alle effettive richieste ed in presenza di significativi residui delle quote, le ripartizioni numeriche stabilite, ferma restando la quota massima di 83.000 unità.

 

DIRITTO E INTERNET
All'indirizzo internet www.netjus.it è possibile contattare una associazione che riunisce, attorno ad un sito Web e ad una comunità giuridica, numerosi esperti di diritto dell'informatica e di informatica giuridica. Lo scopo di una simile iniziativa, senza fini di lucro o pubblicitari, è quello di condividere il più possibile le conoscenze in un settore, quale quello del diritto delle nuove tecnologie, in continua evoluzione. La partecipazione alle attività di Net Jus, che sono numerose ed in costante espansione, è aperta a tutti coloro che pensano di poter dare un contributo scientifico valido ai numerosi progetti in corso. Net Jus conta, oggi, oltre 150 membri, tutti professionisti del diritto italiani e stranieri.

 

INTERNET ALL'UNIVERSITA'
Il prossimo ottobre presso il Dipartimento di informatica della facoltà di Scienze matematiche e naturali dell’Università di Bologna inizierà il primo corso di laurea su internet. Il corso durerà tre anni e si occuperà delle applicazioni di Internet all'economia aziendale, ramificandosi, poi, in più aree di specializzazione. I dottori in Internet saranno in grado di entrare sia nelle imprese della old economy che in quelle della new economy.

 

MEDAGLIETTA:COM
Digitando l'indirizzo internet www.medaglietta.com è possibile accedere ad un sito che offre un servizio, a pagamento, particolarmente interessante per i possessori di cani e gatti. gli animali, infatti, vengono registrati utilizzando la famosa medaglietta che usano i militari americani ed i soldati di mezzo mondo. la medaglietta è in acciaio inossidabile, leggera ed indistruttibile. le scritte non si consumano perché i caratteri sono punzonati in rilievo e saranno sempre leggibili. la medaglietta è così una vera e propria carta di identità per cani e gatti, una sorta di assicurazione per essere sicuri di poter ritrovare l'animale nel caso si perda, contando sull'enorme diffusione di internet. ogni animale è identificato in quattro righe di testo che, oltre al nome del cane o del gatto ed eventuali numeri telefonici del proprietario, contengono anche un codice alfanumerico, unico in tutto il mondo. il codice costituisce la "targa" personale dell'animale ed è composta da una lettera che indica la sua nazionalità, la sigla della provincia di residenza del proprietario ed un codice progressivo anagrafico.

 

EUROLANDIA: LA FINE DELLA FASE PREPARATORIA
Proseguiamo nel nostro cammino verso l'euro indicando le tappe di quest'anno: Da settembre 2001 inizierà la distribuzione di monete in euro a circa 26mila sportelli bancari e 14mila uffici postali. Da novembre 2001 si completerà la distribuzione di banconote in euro, sempre alle banche e agli uffici postali. Da dicembre 2001 inizierà la distribuzione di "starter-kit" (pacchetti di monete di vario taglio) ai cittadini. Al 31 dicembre 2001 si concluderà la fase preparatoria, che ha visto la produzione di banconote e monete in euro per la prima emissione; il loro trasporto e stoccaggio, la alimentazione del sistema economico e la riduzione del circolante in lire. Sempre entro tale data le banche provvederanno, automaticamente e senza applicare alcuna commissione, alla conversione in euro dei conti correnti. Ed ancora … se ho un assegno emesso prima del 30 dicembre 2001 es espresso in lire potrò incassarlo il 2 gennaio 2002, senza alcuna particolare procedura, ma l'importo sarà corrisposto in euro, seguendo le regole della conversione e dell'arrotondamento che abbiamo illustrato nel precedente notiziario. Per cambiare le lire in euro occorrerà recarsi in banca o agli sportelli postali. Nessuno potrà presentarsi a casa di singoli cittadini per ritirare le lire con la promessa di convertirle in euro. Un'apposita campagna di sensibilizzazione indurrà i cittadini a depositare in banca o in posta il contante in lire e saranno attivate iniziative a scopo benefico per eliminare così le monete in lire.

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