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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 3 SETTEMBRE 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: USI SUI CONTRATTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER La Camera di Commercio di Milano, tramite il Servizio Regolazione del Mercato, ha concluso gli accertamenti degli usi in materia di internet providers predisponendo un testo composto da 10 articoli. Di seguito ne sintetizziamo gli aspetti più importanti:
il contratto può essere concluso anche on-line, ma deve essere confermato per iscritto.
Sottoscrivendo il contratto, il provider, a sua volta, si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso, a custodire i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza, a compilare e custodire il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantenere la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità espressamente autorizzate dalla Legge n. 675/96, il provider è tenuto a fornirle.
Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei servizi, salvo nei casi di: - forza maggiore o caso fortuito; - manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi; - errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente; - mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.
Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.
I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità appositamente autorizzate dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO:GLOSSARIO SUI RAPPORTI TRA NAVIGATORI E PROVIDER Contestualmente all'elaborazione degli usi in materia di internet providers la Camera di Commercio di Milano, tramite il Servizio Regolazione del Mercato, ha predisposto anche il seguente glossario: Accesso: possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L'accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati utenti dotati di un Personal Identification Number (PIN) o di una password. Cliente: soggetto che stipula l'abbonamento con il provider. Configurazione: predisposizione delle risorse tecniche del computer per consentire l'accesso. Internet: agglomerato di reti telematiche connesse tra loro, che, a loro volta, connettono fra loro più computers, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni. Log: registrazione della singola azione elementare effettuata dall'utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di navigazione effettuati dallo stesso utente. Netiquette: norme di buon comportamento per gli utenti. Online (in linea): stato di trasmissibilità in rete dei dati. Password: parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell'utente ed è richiesta per consentire l'accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. Provider: soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, gratuitamente o a pagamento. Username: nome che identifica un cliente o utente. Utente: colui che accede alla rete e naviga al suo interno nell'ambito di un abbonamento con un determinato provider che gli consente almeno il servizio di accesso alla rete.
FARMACI GENERICI Da sabato 1° settembre, con due mesi di ritardo rispetto all'annuncio che il Ministero della Sanità aveva suo tempo dato e che più volte è stato ripreso in questa rubrica, è possibile acquistare, gratuitamente, i farmaci generici, vale a dire quelli che costano di meno perché sono le copie di 121 confezioni di medicinali di marca con il brevetto scaduto. I farmaci generici sono perfettamente uguali per qualità ed efficacia ai farmaci con nomi di fantasia e subiscono gli stessi controlli. Questi farmaci sono venduti in farmacia con il nome del principio attivo e non con un nome di fantasia. Per essi non si paga nulla. Chi vuole continuare ad acquistare le specialità di marca dovrà, invece, pagare la differenza fra il prezzo medio di quella categoria di farmaci e il farmaco scelto. Toccherà ai medici verificare quali sono i prodotti per i quali esiste una forma generica e consigliare il paziente ad usarli. Anche singoli cittadini possono però accedere al sito del Ministero della Salute, digitando sempre l'indirizzo www.sanità.it per consultare la lista dei farmaci generici. A titolo esemplificativo si segnalano le forme generiche, completamente gratuite, di alcune specialità, per le quali occorre pagare una differenza:
SITO INTERNET SU PMI E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE Digitando l'indirizzo internet www.wipo.int/sme/en è possibile accedere al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il sito, dedicato ai problemi delle Piccole e Medie Imprese, offre una serie di informazioni utili per l'utilizzo e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, come brevetti, marchi, disegni, modelli o diritto d'autore. L'OMPI offre anche servizi di informazione e consulenza di base e tende al rafforzamento delle capacità dei vari paesi di sviluppare politiche favorevoli alla proprietà intellettuale.
OSTEOPATIA: SITO E CORSO DI FORMAZIONE Digitando l'indirizzo internet www.soma-osteopatia.it è possibile accedere al sito della School of Osteopathic Manipulation (SOMA), che mette a disposizione un database di articoli di osteopatia in italiano e i links in rete alle riviste, agli articoli e ai testi utili per l'osteopata. L’osteopatia è una medicina complementare manipolativa, nata alla fine dell’ottocento negli Stati Uniti, quando il medico americano Andrew Taylor Still intuì la relazione tra l’equilibrio funzionale del corpo umano e la sua naturale tendenza verso la salute e l’autoguarigione. La medicina osteopatica affronta i sintomi specifici attraverso un approccio terapeutico indirizzato all’intera persona: gli osteopati, infatti, analizzano l’interconnessione e l’influenza reciproca tra i sistemi corporei con particolare attenzione al sistema muscoloscheletrico, in quanto strumento della vita di relazione ed espressione dello stato di salute. La metodologia diagnostica e terapeutica in ambito osteopatico si basa sul principio di relazione tra struttura e funzione. L’osteopata si avvale quindi di test di mobilità per individuare le disfunzioni somatiche e provvede al ripristino della mobilità fisiologica, con un conseguente miglioramento del metabolismo tessutale, mediante opportune tecniche manipolative. L’osteopata collabora con diverse figure mediche specialistiche quali, ad esempio, ortopedici, fisiatri, neurochirurghi, oculisti, odontoiatri, ginecologi o otorinolaringoiatri. L’approccio multidisciplinare tra osteopati e medici specialisti integra e migliora l’inquadramento diagnostico e l’iter terapeutico a vantaggio del paziente. Fra le varie iniziative presenti nel sito segnaliamo l'incontro, che si terrà presso la sede di Via Litta Modignani 55 - 20161 a Milano il 15 settembre 2001 alle ore 9.00 e quello che avrà luogo presso la Sala Polivalente della Casa di Riposo V. Rizzini di Via Vicolo Volto 16 - 46040 Guidizzolo (MN) il 22 settembre 2001 sempre alle ore 9.00 per la presentazione del Corso di Formazione in Osteopatia. Nel sito è possibile consultare anche la rivista trimestrale Terapia Manuale & Riabilitazione, che tratta dei vari problemi collegati alla terapia manuale, alla riabilitazione ed alla clinica del movimento umano.
DIRITTO ANNUALE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA Il termine per il pagamento da parte delle aziende del diritto annuale di iscrizione alle camere di commercio, industria e artigianato è stato spostato dal 20 luglio al prossimo 31 ottobre 2001. Lo ha comunicato il Ministero delle Attività Produttive che, d'accordo con il Ministero dell'Economia, ha emanato un decreto del 18 luglio 2001. Per i versamenti effettuati entro il suddetto termine continuerà ad essere corrisposta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, già dovuta per i versamenti effettuati tra il 20 giugno e il 20 luglio.
SFRATTI: PROROGA DEL BLOCCO FINO A 31 DICEMBRE Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2001, n.332 che ha convertito il Decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.Il provvedimento sancisce la proroga della esecutività degli sfratti dal 31 giugno fino a tutto il 31 dicembre 2001 per gli inquilini che presentano nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o hanno handicappati gravi, e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA Nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che da attuazione alla delega contenuta nella Legge n. 300/00, per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per alcune fattispecie di reato commesse a loro vantaggio dai dipendenti. Esulano dall’applicazione della disciplina lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il provvedimento individua i reati la cui commissione fa sorgere questo tipo di responsabilità e le sanzioni applicabili. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è decisa dal giudice penale, competente a decidere della responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato, con le regole procedurali e le garanzie proprie del processo penale. Gli artt. 24 e 25 chiariscono che la responsabilità dell’ente sorge nei casi di: - corruzione e concussione; - indebita percezione di erogazioni; - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - frode informatica in danno di uno Stato o di un ente pubblico. Una volta accertata la responsabilità penale della persona fisica per la commissione dei reati previsti dal decreto, il giudice deve anche stabilire se l’ente possa essere considerato responsabile per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati. La responsabilità dell’ente può essere esclusa anche quando manchi una colpa di organizzazione dell’ente. L’ente non è ritenuto responsabile quando abbia adottato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati considerati, affidando il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo al suo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Pertanto, la responsabilità non sorge quando, nonostante l’adozione dei modelli ed il rispetto dei controlli, il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. Il capo I, sez. II, invece elenca le sanzioni che sono di natura amministrativa e consistono in: sanzioni pecuniarie, applicate in quote, in un numeroso compreso tra cento e mille. L’importo di una quota può andare da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 3.000.000. Tra i criteri per commisurare la responsabilità si annoverano la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente, l’attività preventiva svolta, gli sforzi per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito; sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, nell’eventualità in cui l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni, sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca, relativa al prezzo o al profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; pubblicazione della sentenza, che può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.
FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER L'ANNO 2001 Con decreto del 12 luglio 2001 (disponibile sul sito Internet), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elevato da 83.000 a 89.400 il numero massimo di autorizzazioni da concedersi per l'ingresso di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro nell'anno 2001. Il richiamato decreto dispone, infatti, l'ingresso di ulteriori 6400 cittadini extracomunitari, che vanno ad aggiungersi alle 83.000 unità già previste dal DPCM del 9 aprile 2001 (cfr. nostra circolare 16620 del 21 maggio 2001). Le nuove autorizzazioni, motivate dalla necessità di far fronte ai fabbisogni di manodopera straniera indicati dal settore agricolo e dal settore alberghiero, possono essere concesse unicamente per lavoro stagionale, nonché nelle misure territoriali massime stabilite dal provvedimento. Come da prassi, le autorizzazioni disposte per l'intera Regione dovranno poi essere ripartite, a cura della Direzione regionale del Lavoro, a livello delle singole Province. EVENTI CALAMITOSI ( TROMBA D'ARIA) IN ALCUNI COMUNI DELLA LOMBARDIA A seguito dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno dell'11 luglio 2001, con la quale sono stati, tra l'altro, stanziati 150 Mld per far fronte agli interventi infrastrutturali, dei privati e delle attività produttive in alcuni Comuni della Brianza e della provincia di Bergamo, danneggiati dalla tromba d'aria del 7 luglio scorso, è stato emanato, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Decreto del 12 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti da tali eventi calamitosi. Il provvedimento prevede che sono sospesi - dal 7 luglio al 10 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001, avevano il domicilio fiscale nei Comuni della Regione Lombardia di cui all'Ordinanza ed al DPCM 11.7.2001, le cui abitazioni ed i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% dei beni (attestato mediante perizia giurata). La sospensione si applica anche, in via automatica, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche (imprese) che, alla data dell'evento, svolgevano nei suddetti territori, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano la sede legale, la sede legale ed operativa o la sede operativa (in questo caso le suddette disposizioni sono applicabili limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nel citato territorio). Sono sospese, a richiesta degli interessati, le ritenute alla fonte operate a titolo d'acconto ed indicate negli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, c. 2 e 29 del DPR n. 600/73 (lavoro dipendente, autonomo, rapporto di agenzia, ecc.). |