NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
12
NOVEMBRE
2001
pagina 6
La nostra vetrina dei
PRODOTTI
ARTIGIANALI
e' aperta... visitatela
Entrate nell'
AREA
DELLE NOVITA'
troverete esposti molti
prodotti interessanti
L'esposizione dei
PRODOTTI
PER IL LAVORO
è aperta visitatela
|
NOMI DI DOMINIO E MARCHI DI IMPRESA
In carenza di una disciplina specifica in materia, abbiamo potuto rilevare
la difficoltà della magistratura nel decidere le cause loro sottoposte
relative alla natura giuridica dei nomi di dominio ed alla loro funzione in
relazione allo svolgimento di attività economiche online. Uno dei problemi
più dibattuti, ad esempio, è quello della possibilità o meno di applicare ai
nomi di dominio i principi generali vigenti in materia di tutela del marchio
d'impresa. Abbiamo trovato in merito varie sentenze, caratterizzate da
motivazioni disparate, con la conseguenza che molte sentenze sono in
contrasto fra di loro e non è ancora possibile delineare un orientamento
uniforme. Spesso sono emesse pronunce discordanti e contraddittorie anche
all'interno dello stesso tribunale ....
NOMI DI DOMINIO: PRONUNCE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
Per fare un esempio di come si muova allo stato la magistratura esaminiamo
alcune sentenze emesse dallo stesso tribunale. Il Tribunale di Firenze,
Sezione II, con l'ordinanza 28 maggio 2001, n. 2794, ha stabilito che non è
lecito utilizzare come domain name per il proprio sito il marchio registrato
da un'altra impresa, al fine di sfruttarne la notorietà, qualora vi sia
un'identità, anche parziale, dell'oggetto sociale delle due società. Tale
pronuncia ha riformato l'ordinanza del 23 novembre 2000 con cui lo stesso
Tribunale, sezione distaccata di Empoli, aveva respinto il ricorso con il
quale la Robert Bosch S.p.a. aveva chiesto la tutela del proprio marchio "Blaupunkt",
registrato come domain name da una società concorrente ed aveva riconosciuto
il diritto della società titolare del marchio registrato "Blaupunkt" di
vietare l'utilizzo, da parte di una società concorrente, del nome di dominio
blaupunkt.it. Con l'ordinanza del 23 novembre 2000 il ricorso, invece, era
stato respinto affermando che il nome a dominio rappresenta soltanto un
indirizzo di rete, al quale non è applicabile la tutela prevista dalla
normativa sui marchi contenuta nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e dalla
disciplina codicistica in materia di concorrenza sleale. Il tribunale aveva
affermato che "... non può ritenersi corretta la parificazione del domain
name al marchio o all'insegna di un'impresa essendo lampante la differenza
esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che
possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una
impresa, ed il domain name che può essere formato soltanto da lettere o
numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente
di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo...". Nell'ordinanza n.
2794/01, invece, la seconda sezione del Tribunale di Firenze ha affermato
che il nome di dominio non può essere considerato un mero indirizzo
telematico, in quanto svolge anche "... la funzione ulteriore di segno
distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è soggetto pertanto alla
relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo
con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento di
Internet...". Il Tribunale fiorentino ha, quindi, affermato che l'uso del
marchio altrui nell'indirizzo del proprio sito internet, con modalità
contrarie alla legge, tali da generare confusione sul mercato, al fine di
ricavare un indebito vantaggio dalla notorietà dei segni distintivi di altre
imprese, integra un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598
cod. civ. La regola propria dell'ordinamento di Internet, del "first come,
first served", non può trovare applicazione quando " ...le comunicazioni
nella rete telematica abbiano assunto rilevanza per settori della vita
civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale...". Ed
ancora .... Sempre il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza 7 giugno 2001,
n. 3155, emessa sempre in tema di parificazione del nome di dominio al
marchio di impresa, ha riconosciuto maggiore rilevanza al principio del
"first come, first served" ed ha richiamato la qualificazione del nome di
dominio quale "indirizzo telematico". In questa occasione il Tribunale ha
precisato che "... non è indifferente che lo stesso sia composto da una
certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché
detta sequenza, se corrispondente a un segno distintivo, è capace di
orientare le scelte del consumatore...." Quindi, secondo la Corte, in
considerazione delle peculiari caratteristiche dei nomi di dominio,
l'esistenza di un'affinità merceologica dei settori di uso dei segni, ai
fini dell'operatività delle norme a tutela dei marchi, deve essere valutata
in relazione alla possibilità per il consumatore di ricondurre un
determinato servizio all'attività d'impresa del titolare del marchio, la cui
notorietà viene sfruttata da chi registra il sito Internet. Perciò, ai nomi
di dominio si applica la disciplina sui segni distintivi dell'azienda.
L'affinità merceologica dei settori di uso dei segni distintivi, però, deve
essere valutata in relazione alla peculiarità dei nomi di dominio e
all'idoneità di uno specifico nome di dominio a sfruttare la notorietà
dell'identico marchio altrui. Applicando questi principi, il Tribunale ha
confermato il provvedimento cautelare precedentemente concesso a favore
della società Novamarine 2, col quale era stato inibito alla Gema S.r.l.
l'uso del nome di dominio "novamarine.it".
NOMI DI DOMINIO: RESPONSABILITA' DEL PROVIDER
Il Tribunale di Firenze, con la stessa ordinanza 7 giugno 2001, n. 3155, ha
chiarito che non è configurabile la responsabilità del provider "... al di
fuori dell'ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad
un marchio di tale risonanza da indurre necessariamente il provider, secondo
le normali regole di prudenza, ad astenersi dall'eseguire la prestazione,
essendo di immediata evidenza l'illecito dell'utente finale". In caso
contrario, secondo la corte si addosserebbe al provider la responsabilità
del giudizio sulla liceità o meno della registrazione del nome di dominio,
vale a dire una serie di valutazioni che sicuramente non gli competono.
Nell'ordinanza si legge anche che neppure l'Ufficio Italiano Marchi e
Brevetti è in grado di verificare tutte le priorità in materia di marchi
registrati, ".... onde è impensabile che un tale compito possa essere
affidato ad un provider....".
NOMI DI DOMINIO: TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza del 19 luglio 2001, ha deciso che
la questione sottopostagli dalla società editrice della rivista "La Moto"
che aveva reclamato per inibire a un'altra società concorrente l'utilizzo
del nome di dominio "lamoto.it". Il giudice delegato con ordinanza del 10
maggio 2001 aveva rigettato l'istanza ritenendo il titolo della rivista, per
la sua genericità, un marchio debole e sostenendo che la modificazione della
lettera maiuscola in una minuscola, operata dalla società che ha registrato
il nome di dominio, impedisce di applicare la normativa posta a tutela del
marchio d'impresa e del diritto al nome. Il Tribunale, in sede di riesame,
invece, ha riformato la precedente decisione, non ha ritenuto significativa
la presenza di una lettera minuscola al posto di una maiuscola (la
registrazione di qualsiasi nome di dominio, infatti, viene effettuata
riportando solo lettere minuscole, per ragioni di carattere tecnico interne
al sistema Internet) ed ha affermato che la registrazione di un nome di
dominio, identico al titolo di una rivista e operante con finalità di
evidente concorrenza con questa, "... è sicuramente un fatto suscettibile di
creare confusione tra i potenziali consumatori... " e, pertanto, costituisce
condotta vietata sia in materia di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598, 1° comma, n. 1, cod. civ. che in tema di diritto d'autore ai sensi
dell'art. 100 della Legge n. 633/41. Questo articolo tutela non solo l'opera
in se stessa, m anche il suo titolo con la conseguenza che "... costituisce
violazione del diritto dell'autore all'uso del nome della propria opera in
tutte le sue manifestazioni e utilizzazioni economiche ..." anche la
riproduzione sic et simpliciter del nome dell'opera da parte di un terzo, al
fine di sfruttarne la notorietà.
USA: TASSE SUL WEB
Negli USA stanno per scadere i tre anni, previsti dall'Internet Tax Freedom
Act del 1998, durante i quali non si sono pagate le tasse per agevolare il
business digitale. Il Parlamento americano deve tornare sull'argomento ed
affrontare i tanti, molti interessi che sono in campo. Gli stati federali,
ad esempio, sono intenzionati a portare avanti una battaglia per recuperare
maggiori introiti fiscali. La crisi delle dot.com invece richiede
un'ulteriore proroga dell'attuale normativa. I fatti dell'11 settembre, poi,
hanno offuscato l'attenzione su molti temi considerati secondari per il
Paese. Allo stato è difficile prevedere se ci sarà un'ulteriore moratoria in
sordina o con nuovi provvedimenti fiscali presentati e approvati
velocemente.
LA LEGGE DEI CENTO GIORNI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 è stata pubblicata la
Legge n.383 del 18 ottobre 2001, comunemente detta legge dei 100 giorni, che
è entrata in vigore il 25 ottobre u.s. Il provvedimento contiene i primi
interventi per il rilancio dell'economia attraverso una serie di strumenti
quali: la soppressione dell'imposta di successione, la detassazione di parte
del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito (Tremonti-bis), la
soppressione di adempimenti inutili (come la vidimazione del libro giornale,
del libro degli inventari e dei registri IVA), la semplificazione degli
adempimenti fiscali (quali l'eliminazione dell'obbligo di presentare le
dichiarazioni periodiche IVA a decorrere dal prossimo anno), gli incentivi
fiscali e contributivi per favorire l'emersione del lavoro nero.
VIDIMAZIONI INIZIALI: SOPPRESSIONE
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 92 del 22 ottobre 2001 ha
fornito i chiarimenti per l'applicazione dell'art. 8 della Legge n. 383/01,
che prevede la soppressione e la semplificazione degli adempimenti in
materia di libri contabili obbligatori. In particolare il provvedimento
dispone che non è più richiesta la bollatura o vidimazione iniziale del
libro giornale, di quello degli inventari e di altri registri tributari.
EMERSIONE DAL SOMMERSO: LA DISCIPLINA
Gli artt. da 1 a 3 della Legge n.383/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
n. 248 del 24 ottobre 2001, e consultabile nel sito del Ministero delle
Finanze all'indirizzo internet
http://www.agenziaentrate.it/documentazione
insieme con la circolare n. 88 dell'11 ottobre 2001 dell'Agenzia delle
Entrate, prevedono interventi atti a favorire l'emersione del cosiddetto
"lavoro sommerso", per restituire legalità ai rapporti di lavoro fino ad ora
svolti in violazione delle vigenti norme di carattere contributivo e
tributario. Le entrate tributarie derivanti dalle procedure di emersione
affluiranno al fondo istituito dall'art. 5 della Legge n. 388/00 e
serviranno a ridurre l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
l'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa.
EMERSIONE DAL SOMMERSO: I SOGGETTI INTERESSATI
Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa
indipendentemente dalla loro veste giuridica (persone fisiche, società di
persone, persone giuridiche, società, enti) ed i soggetti titolari di
reddito di lavoro autonomo, che, per lo svolgimento delle proprie attività,
hanno impiegato lavoratori non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi
obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva. Possono avvalersi
dell'agevolazione anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato
redditi d'impresa e che intendono far emergere la propria attività ed i
lavoratori irregolari impegnati in essa. Possono essere regolarizzati tutti
i lavoratori irregolari, con contratto di lavoro a tempo determinato o a
tempo indeterminato, nonché i collaboratori coordinati e continuativi. Sono
esclusi da ogni possibile regolarizzazione solo i titolari di redditi di
lavoro autonomo professionale o occasionale. Le disposizioni agevolative non
si applicano neppure nei confronti del lavoro irregolare prestato
dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di
età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti nonché dei
familiari partecipanti all'impresa familiare. Per usufruire delle
agevolazioni, l'imprenditore deve presentare entro il 30 novembre 2001 una
dichiarazione, redatta su apposito modello, contenente il progetto di
emersione. Segnaliamo che il Governo ha presentato un maxi emendamento alla
legge di conversione del Decreto legge n. 350/01 sull'Euro per prorogare
tale termine al prossimo 28 febbraio 2002.
EMERSIONE DAL SOMMERSO: AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'IMPRENDITORE
Sull'incremento di reddito imponibile dichiarato rispetto a quello del
periodo precedente, a seguito dell'emersione, viene applicata un'aliquota
agevolata pari al 10% per il primo periodo d'imposta, al 15% per il secondo
periodo d'imposta e al 20% per il terzo periodo di imposta. L'agevolazione
può essere fatta valere per un incremento di reddito fino al triplo del
costo di lavoro emerso nel 2001 con la dichiarazione. L'imposta è
sostitutiva di IRPEF, IRPEG ed IRAP Il versamento dell'imposta sostitutiva
deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riferimento. Tali somme non sono compensabili né sono deducibili da altre
imposte e tasse. I redditi assoggettati a tassazione sostitutiva non
rilevano ai fini delle addizionali all'IRPEF e l'imposta sostitutiva non
genera credito d'imposta, ai sensi dell'art. 14 del
TUIR. EMERSIONE DAL SOMMERSO: AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LAVORATORE
Il lavoratore, per manifestare la propria adesione al programma di emersione
predisposto dal proprio datore di lavoro, deve sottoscrivere una
dichiarazione, consegnandola al proprio datore. Sui redditi di lavoro emersi
è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 6% per l'anno in cui è
presentata la dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro,
all'8% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. I redditi
assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva non concorrono a formare
il reddito complessivo del contribuente e devono essere indicati dal datore
di lavoro nella certificazione unica (modello CUD). L'applicazione di tale
imposta ed il versamento della stessa sono effettuati dai datori di lavoro,
con le modalità previste in materia di effettuazione delle ritenute alla
fonte. L'imposta sostitutiva dovrà essere trattenuta con riferimento alle
retribuzioni erogate in ciascun periodo di paga.
EMERSIONE DAL SOMMERSO: CONCORDATO FISCALE E PREVIDENZIALE PER
L'IMPRENDITORE ED IL LAVORATORE
La dichiarazione di emersione per i periodi precedenti vale come proposta di
concordato fiscale e previdenziale. Il concordato consiste nel pagamento
dell'8% della base imponibile costituita dal costo del lavoro irregolarmente
utilizzato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed
interessi. L'adesione al concordato può avvenire con pagamento in un'unica
soluzione con riduzione del 25% della somma dovuta entro il 30 novembre 2001
ovvero con pagamento in 24 rate mensili, senza interessi. L'agevolazione
fiscale per il lavoratore consiste nel pagamento, a tassazione separata, di
un'imposta sostitutiva sui redditi di lavoro emersi pari al 6% per il primo
periodo di imposta, all'8% per il secondo periodo d'imposta e al 10% per il
terzo periodo di imposta. L'adesione al concordato per il lavoratore
consiste nel pagamento della somma fissa di 200.000 lire per ogni periodo
d'imposta. La dichiarazione preclude ogni accertamento sui redditi di lavoro
dipendente per i periodi regolarizzati. Il pagamento può avvenire in
un'unica soluzione entro il 30 novembre 2001 (28 febbraio 2001, se la
proroga sarà confermata) nel qual caso si applica lo sconto del 25% della
somma dovuta o in 24 rate mensili, senza interessi. E' previsto anche il
concordato previdenziale sia per l'imprenditore che per il lavoratore, sulla
quale rimandiamo alla circolare del Nucleo Previdenza. L'adesione al
concordato preclude ogni ulteriore azione d'accertamento da parte degli
uffici della Finanza per ciascuno dei periodi d'imposta regolarizzati, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare dichiarato. Il
pagamento integrale dell'importo dovuto a seguito al concordato produce
effetti estintivi anche sul piano della responsabilità penale per reati
connessi all'utilizzo di lavoro irregolare mentre l'eventuale rateazione del
pagamento determina la sospensione dei termini di prescrizione dei delitti
suddetti.
Pagina 1 Pagina 2
Pagina 3
Pagina
4 Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Titoli
Home
Archivio news
|