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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'

 12 NOVEMBRE  2001


pagina 6

 

 

 

 

 

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NOMI DI DOMINIO E MARCHI DI IMPRESA
In carenza di una disciplina specifica in materia, abbiamo potuto rilevare la difficoltà della magistratura nel decidere le cause loro sottoposte relative alla natura giuridica dei nomi di dominio ed alla loro funzione in relazione allo svolgimento di attività economiche online. Uno dei problemi più dibattuti, ad esempio, è quello della possibilità o meno di applicare ai nomi di dominio i principi generali vigenti in materia di tutela del marchio d'impresa. Abbiamo trovato in merito varie sentenze, caratterizzate da motivazioni disparate, con la conseguenza che molte sentenze sono in contrasto fra di loro e non è ancora possibile delineare un orientamento uniforme. Spesso sono emesse pronunce discordanti e contraddittorie anche all'interno dello stesso tribunale ....

NOMI DI DOMINIO: PRONUNCE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
Per fare un esempio di come si muova allo stato la magistratura esaminiamo alcune sentenze emesse dallo stesso tribunale. Il Tribunale di Firenze, Sezione II, con l'ordinanza 28 maggio 2001, n. 2794, ha stabilito che non è lecito utilizzare come domain name per il proprio sito il marchio registrato da un'altra impresa, al fine di sfruttarne la notorietà, qualora vi sia un'identità, anche parziale, dell'oggetto sociale delle due società. Tale pronuncia ha riformato l'ordinanza del 23 novembre 2000 con cui lo stesso Tribunale, sezione distaccata di Empoli, aveva respinto il ricorso con il quale la Robert Bosch S.p.a. aveva chiesto la tutela del proprio marchio "Blaupunkt", registrato come domain name da una società concorrente ed aveva riconosciuto il diritto della società titolare del marchio registrato "Blaupunkt" di vietare l'utilizzo, da parte di una società concorrente, del nome di dominio blaupunkt.it. Con l'ordinanza del 23 novembre 2000 il ricorso, invece, era stato respinto affermando che il nome a dominio rappresenta soltanto un indirizzo di rete, al quale non è applicabile la tutela prevista dalla normativa sui marchi contenuta nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e dalla disciplina codicistica in materia di concorrenza sleale. Il tribunale aveva affermato che "... non può ritenersi corretta la parificazione del domain name al marchio o all'insegna di un'impresa essendo lampante la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ed il domain name che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo...". Nell'ordinanza n. 2794/01, invece, la seconda sezione del Tribunale di Firenze ha affermato che il nome di dominio non può essere considerato un mero indirizzo telematico, in quanto svolge anche "... la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è soggetto pertanto alla relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria dell'ordinamento di Internet...". Il Tribunale fiorentino ha, quindi, affermato che l'uso del marchio altrui nell'indirizzo del proprio sito internet, con modalità contrarie alla legge, tali da generare confusione sul mercato, al fine di ricavare un indebito vantaggio dalla notorietà dei segni distintivi di altre imprese, integra un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. La regola propria dell'ordinamento di Internet, del "first come, first served", non può trovare applicazione quando " ...le comunicazioni nella rete telematica abbiano assunto rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale...". Ed ancora .... Sempre il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza 7 giugno 2001, n. 3155, emessa sempre in tema di parificazione del nome di dominio al marchio di impresa, ha riconosciuto maggiore rilevanza al principio del "first come, first served" ed ha richiamato la qualificazione del nome di dominio quale "indirizzo telematico". In questa occasione il Tribunale ha precisato che "... non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta sequenza, se corrispondente a un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore...." Quindi, secondo la Corte, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei nomi di dominio, l'esistenza di un'affinità merceologica dei settori di uso dei segni, ai fini dell'operatività delle norme a tutela dei marchi, deve essere valutata in relazione alla possibilità per il consumatore di ricondurre un determinato servizio all'attività d'impresa del titolare del marchio, la cui notorietà viene sfruttata da chi registra il sito Internet. Perciò, ai nomi di dominio si applica la disciplina sui segni distintivi dell'azienda. L'affinità merceologica dei settori di uso dei segni distintivi, però, deve essere valutata in relazione alla peculiarità dei nomi di dominio e all'idoneità di uno specifico nome di dominio a sfruttare la notorietà dell'identico marchio altrui. Applicando questi principi, il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare precedentemente concesso a favore della società Novamarine 2, col quale era stato inibito alla Gema S.r.l. l'uso del nome di dominio "novamarine.it".

NOMI DI DOMINIO: RESPONSABILITA' DEL PROVIDER
Il Tribunale di Firenze, con la stessa ordinanza 7 giugno 2001, n. 3155, ha chiarito che non è configurabile la responsabilità del provider "... al di fuori dell'ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un marchio di tale risonanza da indurre necessariamente il provider, secondo le normali regole di prudenza, ad astenersi dall'eseguire la prestazione, essendo di immediata evidenza l'illecito dell'utente finale". In caso contrario, secondo la corte si addosserebbe al provider la responsabilità del giudizio sulla liceità o meno della registrazione del nome di dominio, vale a dire una serie di valutazioni che sicuramente non gli competono. Nell'ordinanza si legge anche che neppure l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti è in grado di verificare tutte le priorità in materia di marchi registrati, ".... onde è impensabile che un tale compito possa essere affidato ad un provider....".

NOMI DI DOMINIO: TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza del 19 luglio 2001, ha deciso che la questione sottopostagli dalla società editrice della rivista "La Moto" che aveva reclamato per inibire a un'altra società concorrente l'utilizzo del nome di dominio "lamoto.it". Il giudice delegato con ordinanza del 10 maggio 2001 aveva rigettato l'istanza ritenendo il titolo della rivista, per la sua genericità, un marchio debole e sostenendo che la modificazione della lettera maiuscola in una minuscola, operata dalla società che ha registrato il nome di dominio, impedisce di applicare la normativa posta a tutela del marchio d'impresa e del diritto al nome. Il Tribunale, in sede di riesame, invece, ha riformato la precedente decisione, non ha ritenuto significativa la presenza di una lettera minuscola al posto di una maiuscola (la registrazione di qualsiasi nome di dominio, infatti, viene effettuata riportando solo lettere minuscole, per ragioni di carattere tecnico interne al sistema Internet) ed ha affermato che la registrazione di un nome di dominio, identico al titolo di una rivista e operante con finalità di evidente concorrenza con questa, "... è sicuramente un fatto suscettibile di creare confusione tra i potenziali consumatori... " e, pertanto, costituisce condotta vietata sia in materia di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, 1° comma, n. 1, cod. civ. che in tema di diritto d'autore ai sensi dell'art. 100 della Legge n. 633/41. Questo articolo tutela non solo l'opera in se stessa, m anche il suo titolo con la conseguenza che "... costituisce violazione del diritto dell'autore all'uso del nome della propria opera in tutte le sue manifestazioni e utilizzazioni economiche ..." anche la riproduzione sic et simpliciter del nome dell'opera da parte di un terzo, al fine di sfruttarne la notorietà.

USA: TASSE SUL WEB
Negli USA stanno per scadere i tre anni, previsti dall'Internet Tax Freedom Act del 1998, durante i quali non si sono pagate le tasse per agevolare il business digitale. Il Parlamento americano deve tornare sull'argomento ed affrontare i tanti, molti interessi che sono in campo. Gli stati federali, ad esempio, sono intenzionati a portare avanti una battaglia per recuperare maggiori introiti fiscali. La crisi delle dot.com invece richiede un'ulteriore proroga dell'attuale normativa. I fatti dell'11 settembre, poi, hanno offuscato l'attenzione su molti temi considerati secondari per il Paese. Allo stato è difficile prevedere se ci sarà un'ulteriore moratoria in sordina o con nuovi provvedimenti fiscali presentati e approvati velocemente.

LA LEGGE DEI CENTO GIORNI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 è stata pubblicata la Legge n.383 del 18 ottobre 2001, comunemente detta legge dei 100 giorni, che è entrata in vigore il 25 ottobre u.s. Il provvedimento contiene i primi interventi per il rilancio dell'economia attraverso una serie di strumenti quali: la soppressione dell'imposta di successione, la detassazione di parte del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito (Tremonti-bis), la soppressione di adempimenti inutili (come la vidimazione del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri IVA), la semplificazione degli adempimenti fiscali (quali l'eliminazione dell'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA a decorrere dal prossimo anno), gli incentivi fiscali e contributivi per favorire l'emersione del lavoro nero.

VIDIMAZIONI INIZIALI: SOPPRESSIONE
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 92 del 22 ottobre 2001 ha fornito i chiarimenti per l'applicazione dell'art. 8 della Legge n. 383/01, che prevede la soppressione e la semplificazione degli adempimenti in materia di libri contabili obbligatori. In particolare il provvedimento dispone che non è più richiesta la bollatura o vidimazione iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e di altri registri tributari.

EMERSIONE DAL SOMMERSO: LA DISCIPLINA
Gli artt. da 1 a 3 della Legge n.383/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, e consultabile nel sito del Ministero delle Finanze all'indirizzo internet
http://www.agenziaentrate.it/documentazione insieme con la circolare n. 88 dell'11 ottobre 2001 dell'Agenzia delle Entrate, prevedono interventi atti a favorire l'emersione del cosiddetto "lavoro sommerso", per restituire legalità ai rapporti di lavoro fino ad ora svolti in violazione delle vigenti norme di carattere contributivo e tributario. Le entrate tributarie derivanti dalle procedure di emersione affluiranno al fondo istituito dall'art. 5 della Legge n. 388/00 e serviranno a ridurre l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa.

EMERSIONE DAL SOMMERSO: I SOGGETTI INTERESSATI
Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla loro veste giuridica (persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, società, enti) ed i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, che, per lo svolgimento delle proprie attività, hanno impiegato lavoratori non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva. Possono avvalersi dell'agevolazione anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d'impresa e che intendono far emergere la propria attività ed i lavoratori irregolari impegnati in essa. Possono essere regolarizzati tutti i lavoratori irregolari, con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, nonché i collaboratori coordinati e continuativi. Sono esclusi da ogni possibile regolarizzazione solo i titolari di redditi di lavoro autonomo professionale o occasionale. Le disposizioni agevolative non si applicano neppure nei confronti del lavoro irregolare prestato dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti nonché dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Per usufruire delle agevolazioni, l'imprenditore deve presentare entro il 30 novembre 2001 una dichiarazione, redatta su apposito modello, contenente il progetto di emersione. Segnaliamo che il Governo ha presentato un maxi emendamento alla legge di conversione del Decreto legge n. 350/01 sull'Euro per prorogare tale termine al prossimo 28 febbraio 2002.

EMERSIONE DAL SOMMERSO: AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'IMPRENDITORE
Sull'incremento di reddito imponibile dichiarato rispetto a quello del periodo precedente, a seguito dell'emersione, viene applicata un'aliquota agevolata pari al 10% per il primo periodo d'imposta, al 15% per il secondo periodo d'imposta e al 20% per il terzo periodo di imposta. L'agevolazione può essere fatta valere per un incremento di reddito fino al triplo del costo di lavoro emerso nel 2001 con la dichiarazione. L'imposta è sostitutiva di IRPEF, IRPEG ed IRAP Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Tali somme non sono compensabili né sono deducibili da altre imposte e tasse. I redditi assoggettati a tassazione sostitutiva non rilevano ai fini delle addizionali all'IRPEF e l'imposta sostitutiva non genera credito d'imposta, ai sensi dell'art. 14 del

TUIR. EMERSIONE DAL SOMMERSO: AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LAVORATORE
Il lavoratore, per manifestare la propria adesione al programma di emersione predisposto dal proprio datore di lavoro, deve sottoscrivere una dichiarazione, consegnandola al proprio datore. Sui redditi di lavoro emersi è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 6% per l'anno in cui è presentata la dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, all'8% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. I redditi assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e devono essere indicati dal datore di lavoro nella certificazione unica (modello CUD). L'applicazione di tale imposta ed il versamento della stessa sono effettuati dai datori di lavoro, con le modalità previste in materia di effettuazione delle ritenute alla fonte. L'imposta sostitutiva dovrà essere trattenuta con riferimento alle retribuzioni erogate in ciascun periodo di paga.

EMERSIONE DAL SOMMERSO: CONCORDATO FISCALE E PREVIDENZIALE PER L'IMPRENDITORE ED IL LAVORATORE
La dichiarazione di emersione per i periodi precedenti vale come proposta di concordato fiscale e previdenziale. Il concordato consiste nel pagamento dell'8% della base imponibile costituita dal costo del lavoro irregolarmente utilizzato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi. L'adesione al concordato può avvenire con pagamento in un'unica soluzione con riduzione del 25% della somma dovuta entro il 30 novembre 2001 ovvero con pagamento in 24 rate mensili, senza interessi. L'agevolazione fiscale per il lavoratore consiste nel pagamento, a tassazione separata, di un'imposta sostitutiva sui redditi di lavoro emersi pari al 6% per il primo periodo di imposta, all'8% per il secondo periodo d'imposta e al 10% per il terzo periodo di imposta. L'adesione al concordato per il lavoratore consiste nel pagamento della somma fissa di 200.000 lire per ogni periodo d'imposta. La dichiarazione preclude ogni accertamento sui redditi di lavoro dipendente per i periodi regolarizzati. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2001 (28 febbraio 2001, se la proroga sarà confermata) nel qual caso si applica lo sconto del 25% della somma dovuta o in 24 rate mensili, senza interessi. E' previsto anche il concordato previdenziale sia per l'imprenditore che per il lavoratore, sulla quale rimandiamo alla circolare del Nucleo Previdenza. L'adesione al concordato preclude ogni ulteriore azione d'accertamento da parte degli uffici della Finanza per ciascuno dei periodi d'imposta regolarizzati, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare dichiarato. Il pagamento integrale dell'importo dovuto a seguito al concordato produce effetti estintivi anche sul piano della responsabilità penale per reati connessi all'utilizzo di lavoro irregolare mentre l'eventuale rateazione del pagamento determina la sospensione dei termini di prescrizione dei delitti suddetti.

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