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LUNEDI'
21 GENNAIO 2002


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MANIFESTAZIONI A PREMIO: NUOVE REGOLE

In una precedente rubrica avevamo dato notizia della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, che contiene il regolamento per la revisione organica dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali.

A richiesta di un lettore ribadiamo le caratteristiche di tali manifestazioni e chiarimao le differenze fra concorsi ed operazioni a premio.

La principale novità introdotta dal regolamento è l'abolizione, a partire del prossimo 12 aprile 2002, della autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni a premio e delle vendite di merci al pubblico con offerte di premi e regali sotto qualsiasi forma.

Le manifestazioni a premio possono essere realizzate da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni e dei servizi promozionali e da organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative. Le imprese potranno anche non essere residenti nel territorio nazionale, agendo, in questo caso per il tramite di un rappresentante residente in Italia.

Destinatari di tali manifestazioni possono essere consumatori, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti.

I premi messi in palio, che devono essere consegnati agli aventi diritto entro sei mesi dalla data di richiesta degli stessi o dalla chiusura della manifestazione, possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, e debbono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva ex art. 19, 8°comma, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (20% del prezzo di acquisto dei premi, da versare, utilizaando il modello F24, con il codice tributo 1672 "Imposta sostitutiva - Premi non imponibili imposta sul valore aggiunto"). I premi messi in palio possono essere costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali, ma mai da denaro, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda la durata dei concorsi e delle operazioni a premio, che come vedremo è diversa, il regolamento precisa che in essa sono compresi anche le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio.

 

CONCORSI A PREMIO

I concorsi a premio, che possono durare al massimo un anno, sono caratterizzati dal fatto che l'assegnazione di premi può effere fatta solo ad alcuni partecipanti, che possono essere individuati in base alla sorte, all'abilità o a congegni aleatori.

A partire dal prossimo 12 aprile 2002 chi volesse dar vita ad un concorso non è più tenuto a richedere una preventiva autorizzazione, ma semplicemente a darne preventiva comunicazione alla Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato del Ministero delle Attività Produttive, tramite apposito modulo, che dovrà contenere i dati relativi ai soggetti, al concorso, alla devoluzione dei beni, nonché alle garanzie ed ai vari adempimenti. In tale occasione occorre anche documentare la presentazione della cauzione, che deve essere prestata calcolando il valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta del valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

I premi, che non sono richiesti o assegnati, sono devoluti a enti o organizzazioni non profit ex art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

OPERAZIONI A PREMIO

Le operazioni a premio, invece, prevedono la concessione di un regalo a tutti coloro che acquistano un determinato prodotto o un certo quantitativo di prodotti (raccolte punti e simili).

A differenza dei concorsi, le operazioni a premio possono durare al massimo cinque anni e possono anche prevedere un contributo (non superiore al 75% del costo) da parte dell'acquirente, quando il premio consista in altro prodotto.

Per avviare l'operazione è sufficiente autocertificare con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'apposito regolamento. L'autocertificazione deve essere conservata nella sede della ditta promotrice fino a 12 mesi dopo la chiusura della manifestazione.

Sempre per garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni, deve essere prestata una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi. La cauzione non è dovuta se il premio viene corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

 

MEDICO COMPETENTE

In sede di conversione in legge dell Decreto legge 12 novembre 2001, n. 40, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, il legislatore ha ampliato la definizione di medico competente.

L'art. 2, infatti, ha provveduto a modificare l'art. 2, 1° comma, lett. d, n. 1, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, disponendo che nella nozione di "medico competente" rientra anche quello specializzato in "igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

 

INFORMAZIONI SU PRESTITI

Digitando l'indirizzo internet www.mi.camcom.it/regolazione.mercato si accede alla pagina del sito della Camera di Commercio di Milano che presenta una serie di usi nel settore dei prestiti ed anche una prima forma di regolamentazione normativa.

E' possibile così reparite le informazioni utili per richiedere ed ottenere in forma corretta un prestito mendiate la formula della cessione del quinto dello stipendio.

E' possibile, infatti, ottenere da banche o intermediari finanziari un finanziamento che viene, poi, restituito dal lavoratore subordinato mensilmente mediante una trattenuta sullo stipendio che, non può essere superiore al quinto dello stesso.

 

FISCO: CALL CENTER E CONTACT CENTER

Da circa due anni cinque call center e cinque mini call center (Albenga, Pisa, Terni, Bari e Reggio Calabria) attivati presso gli uffici locali, offrono informazioni, chiarimenti ed anche interventi per annullare in tutto o in parte richieste di pagamento infondate.

L'esperienza positiva dei quei centri di risposta telefonici ha indotto l'Agenzia delle Entrate, da un lato, a valutare l'opportunità di ampliare l'offerta non solo potenziando gli attuali centri, ma creandone altri, ad esempio un altro call center a Salerno e almeno 5 mini call-center, e dall'altro a rendere polifunzionale la struttura dei centri: passando dal semplice call center al contact center.

In una prima fase, sarà allestito, all'interno dei call center già in attività, un concact center con e-mail e fax, a beneficio di un'utenza specializzata (professionisti, Caf, associazioni di categoria ecc.), successivamente sarà adottato un nuovo modello lavorativo che prevede la ricezione delle istanze da parte della struttura tramite e-mail e fax alle quali sarà data risposta in differita, dopo l'esame e lo studio del quesito, utilizzando gli stessi canali di comunicazione.

 

FINANZIARIA 2002:DEDUZIONI PER SPESE A FAVORE DI ASILI NIDO

E' prevista l'emanazione di un decreto ministeriale con cui saranno riconosciute, a genitori e datori di lavoro, deduzioni dall'imposta sul reddito per spese di partecipazione alla gestione di micronidi e di nidi nei luoghi di lavoro.

 

INCREMENTO DELLE PENSIONI PER SOGGETTI DISAGIATI

Sul sito dell'Inps, all'indirizzo internet www.inps.it , è possibile consultare la circolare n. 17 del 16 gennaio 2002 con cui sono state fornite le indicazioni per mettere i pensionati disagiati nella condizione di percepire l'incremento della pensione fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002.

I requisiti richiesti sono due: l'età e il reddito.

L'interessato deve avere 70 anni di età. Per gli infrasettantenni l'età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo.

L'aumento spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV, e per i titolari di pensione di inabilità ex Legge n. 222/84.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, deve essere inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000).

La maggiorazione viene concessa in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti.

Dal sito dell'Inps è possibile scaricare anche la modulistica necessaria per attestare l'esistenza dei suddetti requisiti.

 

L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

I lavoratori licenziati possono iscriversi nelle liste di disoccupazione e percepire la relativa indennità economica.

Dal 1° gennaio 1999 l'indennità di disoccupazione non è più riconosciuta nei confronti dei lavoratori che si sono dimessi volontariamente. E' rimasta solo l'eccezione della lavoratrice in maternità.

Per pecepire tale indennità il lavoratore deve far valere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità decorre dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'indennità, di norma, viene corrisposta per 180 giorni. Dal 1°gennaio 2001, però, il disoccupato, che ha superato i 50 anni di età, può percepire l'indennità fino a nove mesi.

La domanda deve essere presentata all'Inps entro il termine massimo di 68 giorni dal licenziamento.

L'indennità è corrisposta nella misura del 40 % della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la effettiva cessazione dal lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2001 è di L 1.471.235 elevato a L 1.768.283 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a L 3.182.908. Per l'anno in corso stiamo ancora aspettando che l'Inps comunichi i nuovi importi.

L'indennità, che viene pagata mese per mese, cessa quando il lavoratore ha percepito tutte le 180 giornate di indennità, è avviato ad un nuovo lavoro, viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

 

PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 Gennaio 2002 è stato pubblicato il Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, contenente disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della Legge 24 marzo 2001, n. 127.

Le disposizioni, di norma, entrano in vigore il 1 febbraio 2002, con le eccezioni espressamente previste dall'art. 24, in base al quale quelle degli artt. 3, comma 3, 4, 22 e 23 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002, i provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 2, e 9 saranno adottati, in sede di prima applicazione del provvedimento, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.

Entro giungo 2002, invece, il Garante deve promuovere la sottoscrizione di codici deontologici. In aggiunta a quelli già adottati per i settori del giornalismo o della ricerca storica, si dovranno avere codici anche per altri settori strategici interessati al trattamento dei dati, come, ad esempio, internet, videosorveglianza, direct marketing, rapporti di lavoro, centrali rischi, banche dati pubbliche.

In sostanza sono state introdotte delle semplificazioni per le imprese, maggiori garanzie e tutele per i cittadini, ma sono stati anche aumentati i poteri del Garante e le sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 15,493,7 euro.

Il provvedimento, modificando il Decreto legislativo n. 171/98, prevede altresì che le società di Tlc non possono rendere noti, tranne che in caso di indagini giudiziarie, i tabulati delle telefonate in entrata. I numeri di emergenza, invece, potranno sempre conoscere il numero del chiamante.

Per quanto riguarda i nuovi poteri dati al Garante, segnaliamo, in particolare, quello di bloccare il trattamento dei dati personali se risulta illecito o se il titolare del trattamento non si adegua alle indicazioni dell'Autorità.

Concludiamo con uno sguardo alle multe.

Quella per la violazione delle regole dell'informativa sarà da 3 a 18 milioni che diventano da 5 a 30 milioni se la violazione riguarda la raccolta di dati sensibili o se si tratta di informazioni in grado di recare un grave pregiudizio all'interessato. La somma potrà essere triplicata se in base alle condizioni economiche del contravventore, la multa iniziale risultasse inefficace.

Quella relativa al mancato invio al Garante di documenti o informazioni richieste sarà da 5 a 30 milioni.

Per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza da parte delle aziende e della pubblica amministrazione, è prevista la reclusione di due mesi o la multa da 10 a 80 milioni.

Per la dichiarazione al Garante di notizie false o la presentazione di documenti falsi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre per la mancata o falsa notificazione si paga una sanzione da 10 a 60 milioni di lire.

Infine, chi non adotta misure minime di sicurezza nel trattamento di dati per fini esclusivamente personali (come quelli sul computer di casa) non è più punibile.

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