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LUNEDI'
 28 GENNAIO  2002


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PRIVACY: ULTERIORI PRECISAZIONI

Nel precedente aggiornamento avevamo dato notizia dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002 del Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, contenente disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della Legge 24 marzo 2001, n. 127.

Nel corso dell'articolo avevamo detto che il provvedimento, modificando il Decreto legislativo n. 171/98, prevede che le società di Tlc non possono rendere noti, tranne che in caso di indagini giudiziarie, i tabulati delle telefonate in entrata. I numeri di emergenza, invece, potranno sempre conoscere il numero del chiamante.

In merito precisiamo che la modifica non riguarda la possibilità di ricevere per un periodo massimo di 15 giorni (tramite un dispositivo Chi è) i numeri chiamanti anche quando essi vengono oscurati. Il nuovo comma 2 bis precisa, infatti, che d'ora in poi i servizi d'emergenza potranno ricevere l'informazione in modo permanente. La possibilità, necessaria per individuare eventuali disturbatori, continua ad esistere anche dopo la modifica, che non riguarda i commi 1 e 2 dell'art. 7.

Per completezza di informazione trascriviamo di seguito il nuovo testo dell'art. 7, relativo alle chiamate di disturbo e di emergenza:

"1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.

L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".

 

EMERSIONE DAL SOMMERSO: PRECISAZIONI E NOVITÀ

A seguito di un quesito pervenuto in redazione precisiamo quanto segue.

La Legge n. 409/01 e la Legge n. 448/01, la cosiddetta legge finanziaria per il 2002, hanno modificato la Legge n.383 del 18 ottobre 2001, che contiene la disciplina per l'emersione del sommerso.

Il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione, già fissato per il 30 novembre 2001 e già prorogato al 28 febbraio 2002 dalla Legge n. 409/01), è stato prorogato dalla legge finanziaria al 30 giugno 2002.

Le regolarizzazione riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti e, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 23 novembre 2001, non riguarda i collaboratori coordinati e continuativi.

Sull'incremento di reddito imponibile d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato, rispetto a quello del periodo precedente, a seguito dell'emersione, viene applicata un'aliquota agevolata, che per il primo periodo d'imposta è pari al 10%, per il secondo periodo d'imposta è pari al 15% e per il terzo periodo di imposta è pari al 20%. Tale imposta sostituisce l'Irpef e l'Irpeg.

L'Irap non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato.

Il periodo d'imposta precedente, cui fare riferimento, è quello antecedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, vale a dire il 2000.

 

INTEL E ANFALUM: ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Intel Srl, che organizza le mostre INTEL/World Light Show e Sicurezza, e ANFALUM, l'associazione spagnola dei produttori di illuminazione, hanno raggiunto un'intesa di cooperazione per aumentare la presenza di aziende e visitatori iberici al World Light Show, la rassegna internazionale che si svolgerà a Fiera Milano dal 20 al 24 maggio 2003.

Con l'accordo, ANFALUM, che può contare sull'adesione di circa 50 aziende, si impegna a promuovere verso i suoi associati la rassegna milanese e i servizi che INTEL Srl mette a disposizione delle aziende spagnole per ottimizzare la loro presenza nel nostro mercato, ivi compresa la diffusione del materiale promozionale spagnolo.

ANFALUM organizzerà incontri tra i rappresentanti di INTEL Srl e i potenziali espositori per presentare il World Light Show 2003 i servizi INTEL per le aziende, assicurerà una presenza comune ed ufficiale delle aziende spagnole alla rassegna milanese, organizzerà incontri con l'associazione spagnola di importatori, distributori e grossisti per stimolare la loro partecipazione alla rassegna ed inviterà operatori spagnoli particolarmente qualificati.

ANFALUM organizzerà in collaborazione con INTEL Srl delle conferenze stampa nell'autunno 2002 e/o a marzo 2003 e sarà presente in fiera con uno stand ospite di INTEL Srl.

 

BOLLO AUTO: L'IMPORTO ANNUO E I TERMINI DI PAGAMENTO

Riprendiamo un argomento già trattato per ribadire che per l'anno 2002 l'importo annuo del bollo è pari a € 2,58 a KW su tutto il territorio nazionale, tranne che per i residenti nel Veneto e nelle Marche.

Per questi ultimi, dal 1° gennaio 2002, si applica un aumento del 7,98, mentre per i residenti nel Veneto si applica un aumento del 10 per cento.

Pertanto l'importo annuo del bollo per un KW è pari a € 2,58 su tutto il territorio nazionale, a € 2,84 per il Veneto e a € 2,79 per le Marche.

Il valore del bollo auto si ottiene moltiplicando il suddetto importo per i KW dell'autovettura.

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max". In questo caso l'importo annuo del bollo a CV è pari a € 1,90 su tutto il territorio nazionale, € 2,09 per il Veneto e € 2,05 per le Marche

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. Per il rinnovo occorre collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.

Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento consigliamo di accedere direttamente al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, digitando l'indirizzo internet http://www.agenziaentrate.it/servizi/bollo/informazioni/index.htm

Il sito fornisce tutte le informazioni utili in merito all'importo da pagare, i criteri di arrotondamento, le modalità di versamento e le sanzioni.

E' possibile trovare, tra l'altro, anche le informazioni specifiche relative ad auto e moto con almeno 30 anni e a quelle storiche fra 20 e 30 anni nonché le esenzioni per i disabili.

 

PRIVACY: AUTORIZZAZIONI GENERALI

Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso è stata pubblicata la deliberazione del 31 dicembre 2001, con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha differito al 31 gennaio 2002, il termine di efficacia delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che erano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000.

L'intervento del Garante si è reso necessario per la necessità di adeguare il regime autorizzatorio, attualmente previsto dagli artt. 22 e 24, della Legge n. 675/96, alle disposizioni integrative e correttive di quest'ultima, che sono state introdotte dal Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, che entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio 2002.

 

BOLLINO ANTIPIRATERIA: IMPORTO IN EURO

Nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio2002 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2001, che ha per oggetto la determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

L'art. 1 del provvedimento ha fissato in 0,0310 euro l'importo che i richiedenti del bollino Siae antipirateria dovranno versare alla Società degli autori e editori per ciascun contrassegno.

Tale importo è ridotto a 0,0181 euro se il contrassegno è destinato a supporti editoriali distribuiti gratuitamente oppure in abbinamento a pubblicazioni messe in vendita senza maggiorazione di prezzo.

L'importo fissato dal provvedimento in esame indica le spese e gli oneri, anche per il controllo, a carico del richiedente del servizio di contrassegnatura svolto dalla Siae.

Gli importi in questione si riferiscono a tutta l'attività svolta dalla Siae in materia di apposizione del contrassegno, inclusa quella ispettiva e di gestione amministrativa e informatica dei dati.

 

REGIONE LOMBARDIA: ADDIZIONALI IRPEF

Nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2001 è stata pubblicata ha pubblicato la Legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27 che fissa nuove aliquote per l'addizionale IRPEF a valere dal 2002.

In base alle nuove disposizioni l'addizionale regionale, precedentemente stabilita nella misura uniforme dello 0,90%, è ora diversificata a in scaglioni per reddito:

 

Imponibile IRPEF % Rispetto al 2001
fino a Euro 15.493,71 1,20 + 0,30
oltre Euro15.493,71 e fino a Euro 30.987,41 1,30 + 0,40
oltre Euro 30.987,41 1,40 + 0,50

L'aliquota dello 0,90 % resta solo per chi ha redditi esclusivamente derivanti da pensione e prima casa ed entro Euro 10.329,14.

Con l'occasione, nell'invitare a vedere le normative valide per le altre regioni, ricordiamo, comunque, che l'addizionale regionale riguarda i residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Di fatto essa interessa coloro che hanno la residenza nella Regione il 2 novembre dell'anno di riferimento, in quanto, per legge, il mutamento del domicilio fiscale ha effetto 60 giorni dopo l'evento.

Di norma l'addizionale regionale deve essere calcolata in sede di conguaglio di fine anno e può essere prelevata ratealmente entro il novembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Per i rapporti di lavoro che cessano nell'anno, l'addizionale va calcolata con riguardo alla residenza a quella data e va prelevata per l'intero.

 

DIRETTIVA N. 98/24/CE: RECEPIMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva n. 98/24/CE sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, in attuazione della delega, in scadenza il prossimo 4 febbraio, attribuita al Governo dalla Legge comunitaria per il 2000.

La Direttiva investe la quasi totalità delle attività lavorative e stabilisce prescrizioni minime contro i rischi derivanti dall'uso di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. Riservandoci di tornare sui contenuti del provvedimento dopo la sua approvazione, segnaliamo fin d'ora che esso definisce in maniera organica gli adempimenti aziendali connessi all'utilizzo di tali sostanze e razionalizza il quadro normativo vigente.

 

UFFICI FISCALI IN LOMBARDIA: CHIUSURA DI SABATO

Da sabato 2 febbraio 2002 gli uffici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi nella giornata di sabato.

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha comunicato che eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte telefonicamente anche nella mattinata del sabato, ai call-center (numero 848800444).

In proposito ricordiamo che i call center sono abilitati, in taluni casi, anche a rettificare o annullare avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità e che il deposito di atti o documenti, il cui termine di scadenza cade improrogabilmente nella giornata di sabato, potrà avvenire attraverso il servizio postale.

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