NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
20 MAGGIO 2002
pagina 6
La nostra vetrina dei
PRODOTTI
ARTIGIANALI
e' aperta... visitatela
Entrate nell'
AREA
DELLE NOVITA'
troverete esposti molti
prodotti interessanti
L'esposizione dei
PRODOTTI
PER IL LAVORO
è aperta visitatela
|
IL
PORTALE NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il
ministro dell'Innovazione tecnologica. Lucio Stanca, ha annunciato
l'attivazione, dalla fine del corrente mese di maggio, del dominio di
secondo livello ".gov.it" e del nuovo portale nazionale. Digitando
l'indirizzo internet www.italia.gov.it i cittadini potranno facilmente
individuare i siti delle amministrazioni pubbliche, garantiti per quel che
riguarda la sicurezza e l'affidabilità delle informazioni in essi
contenute, da un'efficace azione di coordinamento sul piano amministrativo -
organizzativo e su quello tecnico - informatico dal parte del ministero. Il
dominio di secondo livello ".gov.it" (al pari di ".gouv.fr"
esistente in Francia, ".gov.uk" nel Regno Unito, ".gob.es"
in Spagna) può essere utilizzato da tutte le amministrazioni che ne faranno
richiesta, permette un'uniforme denominazione, per cui i siti governativi
potranno tutti presentare lo stesso nome (ad esempio "innovazione.gov.it"
o "industria.gov.it") e le informazioni in esso contenute debbono
garantire un accesso universale. I siti, in cui la navigazione deve essere
semplice e chiara, debbono essere strutturati in modo tale da permettere al
navigatore di reperire facilmente le informazioni richieste. I siti devono
essere chiari, affidabili, esaustivi ed aggiornati continuamente. I servizi
offerti online debbono essere efficienti e in grado di garantire il
completamento della pratica amministrativa. Naturalmente i siti debbono, in
tempi brevi, avere tutte le specificità tecniche e organizzative necessarie
per la sicurezza e la tutela della privacy.
TURISMO
CONGRESSUALE: MODIFICATO IL DL 63/2002
Tre settimane fa avevamo comunicato che dal 18 aprile 2002 i farmaci costano
meno per effetto della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Decreto
legge n. 63/02, taglia deficit, che ha reso operativo il taglio dei prezzi a
carico del servizio pubblico del 5%. Avevamo sottolineato che all'art. 3,
comma 3 e 4, il provvedimento stabilisce, di fatto, che le imprese
farmaceutiche, per far fronte ai diminuiti introiti di bilancio derivanti
dal taglio del 5% dei prezzi delle medicine, dovranno non superare del 50%
le spese sostenute nel 2001 per l'organizzazione, la partecipazione o il
finanziamento, anche indiretto, di convegni, congressi, seminari o riunioni.
Ora apprendiamo che la Camera dei Deputati, in fase di trasformazione in
legge del Decreto sui farmaci, con cinque emendamenti ha modificato tale
articolo. Uno in particolare riguarda la prevista penalizzazione del turismo
congressuale: non ci sarà alcun taglio, né per numero né per
finanziamenti, ai convegni ed ai congressi organizzati in Italia dalle case
farmaceutiche. Pertanto esse potranno continuare a svolgere i loro congressi
in Italia, riducendo, invece, per il 50% l'importo per le spese dei
congressi effettuati all'estero. Bernabò Bocca, Presidente della
Federalberghi-Confturismo, si è dimostrato soddisfatto di ciò in quanto
" ... favorisce una crescita delle manifestazioni in località
nazionali che, invece, rischiavano di perdere reddito e posti di lavoro
...".
IL
VIAGGIO "TUTTO COMPRESO" INCLUDE IL VIAGGIO ORGANIZZATO SU
RICHIESTA DEL CONSUMATORE
La Corte di giustizia europea, nella causa C-400/00, conclusa con la
sentenza del 30 aprile 2002, ha affermato nella definizione di viaggi
"tutto compreso" rientrano anche i cosiddetti viaggi "su
misura". Un cittadino portoghese ha acquistato nel suo Paese, da
un'agenzia di viaggi un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio
per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco.
L'agenzia si è rivolta ad un'altra di viaggi, che ha provveduto alle
prenotazioni, all'elaborazione del programma di soggiorno ed alla
determinazione del prezzo complessivo. Al suo arrivo nel villaggio
turistico, il turista e la sua famiglia hanno trovato il luogo infestato da
migliaia di vespe. La sua richiesta di un trasferimento non ha potuto essere
soddisfatta per l'impossibilità di predisporre, tempestivamente, una valida
alternativa. Al suo rientro in Portogallo, il cliente si è rifiutato di
pagare il prezzo pattuito. L'agenzia gli ha fatto causa ed il giudice
nazionale ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla
direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi tutto compreso, per
determinare se l'espressione di viaggio "tutto compreso" includa
anche i viaggi "su misura", vale a dire i viaggi organizzati su
domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e
conformemente alle loro richieste. La Corte nella sua motivazione ha
rilevato, innanzitutto, che la direttiva intende tutelare, in particolare, i
consumatori che acquistano viaggi "tutto compreso" ed ha ricordato
che, secondo le sue disposizioni, perché un servizio possa essere
qualificato "tutto compreso", è sufficiente che la combinazione
di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo
forfettario comprenda due dei seguenti tre tipi di servizi: il trasporto,
l'alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso e
che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. Secondo la
Corte di giustizia, in tale definizione non vi è alcun elemento che
consenta di escludere i viaggi "su misura". Tale interpretazione
è confermata dall'allegato della direttiva, che permette di includere, tra
gli elementi del contratto, i particolari desideri che il consumatore e
l'agenzia di viaggi hanno definito al momento della prenotazione.
TURISMO:
MARZANO, PAGARE PER VEDERE I BENI ARTISTICI
Il ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, intervenendo alla
52ma assemblea della Federalberghi, svoltosi ad Ischia, ha affermato che in
Italia '' ... siamo troppo generosi ...'', riferendosi al fatto che i
turisti vengono in Italia, ma non contribuiscono a mantenerne le bellezze.
In Italia, ha spiegato Marzano, '' ... si viene e non si paga ed è così
che poi non si trovano le risorse per garantire la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni artistici e culturali che rappresentano una delle
attrattive più importanti ...'' del Paese. '' ... Bisogna prendere esempio
dagli Stati Uniti ...'', ha proseguito il Ministro, dove '' ... appena si
scopre un totem questo viene recintato e per farlo vedere si fa pagare il
biglietto ...''. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, davanti ai
rappresentanti dei 25 mila albergatori riuniti ad Ischia, ha rilanciato che
'' ... ha ragione Marzano a dire che siamo troppo generosi, del resto, in
Italia invece d reperire fondi per i comuni turistici e far pagare a tutti
in parte uguale la fruizione dei nostri beni, si preferisce stabilire della
tasse di scopo che colpiscono solo alcune categorie di operatori turistici,
in particolare gli albergatori''. Bocca ha fatto l'esempio di Firenze dove,
ha spiega, '' ... è stato calcolato che con l'aumento di un solo euro per i
biglietti di entrata dei musei sarebbero entrati nelle casse comunali
quattro milioni e mezzo di euro all'anno in più. La stessa cifra, cioè,
che servirebbe al mantenimento dei beni culturali della città ...''. Il
Ministro Marzano ha anche annunciato di voler '' ... destinare al turismo
una parte più consistente dei fondi a disposizione del ministero nel
capitolo degli incentivi per l'economia, proprio al turismo ...''.Per
quest'anno, ha precisato '' ... non potevamo andare oltre i 600 miliardi
stanziati, ma per il futuro, l'impegno è di orientare più fondi per il
vostro settore ...''. Marzano, che ha più volte sottolineato l'esigenza che
in Italia vengano garantite maggiori strutture come, campi da golf e
porticcioli turistici, ha colto l'occasione per invitare l'Enit e l'Ice a
fare di più.'' ... L'Enit e l'Ice - ha detto il Ministro - devono lavorare
molto per una maggiore promozione dell'Italia ... '' e, in questo senso, ha
suggerito che '' ... sarebbe opportuno mettere in rete tutti i siti
turistici italiani ...''. Verificheremo se questo auspicio si tradurrà in
realtà e come.
TURISMO
RELIGIOSO: UN GIRO D'AFFARI DI 3,5 MILIARDI DI EURO
Nel corso dell'assemblea generale ordinaria della Federalberghi è stato
presentato il primo studio realizzato in Italia, proprio per conto della
Federazione, dalla società di ricerche Mercury di Firenze che ha
fotografato uno spaccato decisamente particolare di clientela turistica,
finora privo di rilevazioni statistiche ufficiali. In Italia esistono 100
mila chiese ma solo 1.763 sono anche santuari. In più i santuari famosi ed
in grado di attirare una clientela propriamente turistica sono relativamente
solo un ventina, pur determinando considerevoli flussi turistici, come nel
caso di San Giovanni Rotondo (Puglia), Assisi (Umbria), Loreto (Marche) e
Pompei (Campania). Il 92% di coloro che si muovono in Italia per turismo
religioso sceglie l'albergo quale sede del proprio soggiorno ed in termini
di offerta complessiva si stima che le camere alberghiere destinate ad
accogliere questo tipo di clientela siano 100 mila, pari al 12% dell'intera
rete ricettiva alberghiera. Annualmente questo segmento del settore turismo
(comprensivo sia dei viaggi a carattere esclusivamente religioso, sia con
significativa motivazione religiosa) registra circa 12 milioni di
pernottamenti alberghieri, produce un giro d'affari pari a 3,5 miliardi di
Euro (il 5% del fatturato annuo nazionale) e riguarda essenzialmente le
strutture ricettive alberghiere. " ... Il turismo religioso, quindi, -
ha affermato il Presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca - dimostra di
essere un elemento di vero interesse sia per la categoria sia per il turismo
in generale. Nel futuro esso sarà sempre più una ricchezza per il Paese,
capace di generare flussi turistici anche in bassa stagione e contribuirà,
con tali sue caratteristiche, ad una ottimale gestione alberghiera,
continuando a garantire posti di lavoro a chi è impegnato nelle imprese
operanti in queste aree ...".
INTERVENTI
FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E
DI GESTIONE AMBIENTALE
La Camera di Commercio di Milano ha stanziato 361.519,83 Euro per agevolare
gli interventi finalizzati all'adozione di sistemi aziendali di garanzia
della qualità e di gestione ambientale. Possono beneficiare delle
agevolazioni le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, con
sede e/o unità operativa nella provincia di Milano. Sono agevolabili le
spese per la certificazione, per la relativa consulenza e per la formazione
del personale, sostenute dal 2 maggio 2002 al 31 dicembre 2002, per
interventi relativi alla qualità ed all'ambiente. Per la qualità
l'intervento deve riguardare la prima certificazione di conformità alle
norme UNI-EN-ISO 9001-2000 del Sistema di Gestione della Qualità rilasciata
da un Organismo di Certificazione accreditato dal SINCERT od Organismo
riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation). Le spese
sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a
Euro 3.000,00 al netto di Iva. Per l'ambiente l'intervento deve riguardare
la prima certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del Sistema di
Gestione ambientale da parte di un Organismo di Certificazione accreditato
dal SINCERT od Organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for
Accreditation). Le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono
risultare inferiori a Euro 5.000,00 al netto di Iva. Sono rimborsabili anche
le spese sostenute per la prima registrazione del sito presso il Comitato
per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - sezione EMAS in conformità al regolamento
C.E. 761/2001 "EMAS. Ogni impresa può presentare domanda limitatamente
ad uno di tali interventi. L'agevolazione è un contributo pari al - ?40%
delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un massimo di Euro 5.000,00,
Iva esclusa, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di conformità
alle norme UNI-EN-ISO 9001-2000 del Sistema di Gestione della Qualità di
cui all'art. 3 lett. A - ?40% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad
un massimo di Euro 7.000,00, Iva esclusa, alle imprese che hanno ottenuto la
certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del Sistema di Gestione
ambientale di cui all'art. 3 lett. B punto 1 - ?40% delle spese riconosciute
ammissibili, fino ad un massimo di Euro 8000,00, Iva esclusa, alle imprese
che hanno ottenuto la registrazione del sito presso il Comitato per l'Ecolabel
e per l'Ecoaudit - sezione EMAS di cui all'art. 3 lett. B punto 2. I
contributi assegnati sulla base del bando in esame sono concessi secondo le
modalità del regime de minimis. Le domande, redatte su apposito modulo
reperibile nel sito della Camera di Commercio di Milano ( www.mi.camcom.it/agevolazioni.html
), devono essere inoltrate alla Camera stessa entro il 31 dicembre
2002.
E'
LECITO CONTROLLARE IL TELEFONO AZIENDALE
La Corte di Cassazione con la sentenza 3 aprile 2002, n. 4746, ha dichiarato
che è legittimo il controllo compiuto dal datore di lavoro sull'uso del
telefono aziendale da parte dei dipendenti. Secondo la Suprema Corte, "
...ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per
il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'articolo
4 della Legge n. 300/70, è necessario che il controllo riguardi,
direttamente o indirettamente, l'attività lavorativa, mentre devono
ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i
controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd.
controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso
ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate
ingiustificate ...". L'art. 4 della Legge n. 300/70, lo ricordiamo,
vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (esempio le
telecamere) e prevede che per gli impianti e le apparecchiature di
controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Se queste non sono
presenti " ... provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti ...". Pertanto,
secondo la Corte il controllo sull'utilizzazione del telefono aziendale non
rientra nella fattispecie descritta dal citato art. 4 e, conseguentemente,
eventuali inadempimenti possono costituire una valida motivazione per
sostenere l'applicazione di una sanzione disciplinare.
OFFESE
SU INTERNET: GIUDICE COMPETENTE
Con l'ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002, la terza Sezione civile della
Corte di Cassazione ha stravolto il precedente indirizzo giurisprudenziale,
modificando le norme che valgono per la stampa e scegliendo come Tribunale
territorialmente legittimato a decidere in tema di diffamazione on line
quello del domicilio della vittima. Nelle ventiquattro pagine di testo è
stata tracciata una netta linea divisoria tra il processo penale ed il
processo civile e tra il reato di diffamazione a mezzo stampa e quello di
diffamazione via Internet. Le regole della diffamazione a mezzo stampa
stabiliscono che il giudice naturale per decidere sulla materia è quello
del luogo in cui il giornale viene stampato o quello nel quale chi ha
diffamato ha la residenza o il domicilio. Ma la Corte di Cassazione ha
affermato che tali regole non valgono per la diffamazione on-line e la
richiesta dei conseguenti danni. Pertanto, colui che si sente offeso per un
documento scritto apparso su Internet - secondo la sentenza in esame della
Corte Suprema - si può rivolgere al Tribunale della sua città per chiedere
la liquidazione del risarcimento conseguente al danno patrimoniale e morale
causato dalla frase offensiva su un newsgroup della rete, una sorta di
bacheca telematica accessibile a tutti. La Cassazione ha chiarito che,
quando un soggetto immette un messaggio in rete, utilizzando uno spazio web,
creando un sito o utilizzando un newsgroup (forum cui possono accedere tutti
gli iscritti), la comunicazione che ne deriva deve essere considerata come
effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti al
gruppo di discussione. L'immissione del messaggio in rete diventa offesa
alla reputazione quando i visitatori entreranno nel sito oppure quando i
partecipanti al forum leggeranno il messaggio. Il luogo in cui si verifica
l'offesa, prosegue la Cassazione, potrebbe essere individuato come quello in
cui il primo visitatore del sito ha letto la notizia ritenuta offensiva. Ma
ciò " ... in astratto diventa di difficilissima se non di impossibile
individuazione ..." contrariamente a quanto avviene in tema di offesa
arrecata attraverso la stampa. La Corte ha proseguito affermando che, quando
si tratta di internet il provider mette a disposizione dell'utilizzatore uno
spazio web che viene allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei
dati in questo spazio non dipende da alcuna ulteriore attività del provider
nè di altro soggetto che si trovi presso il provider stesso o presso il
server, ma dipende esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore dello
spazio web.
ANORESSIA
E PENSIONE DI INVALIDITÀ
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6500 della Sezione Lavoro ha dato
il via libera al riconoscimento della pensione di invalidità per le persone
colpite da anoressia. Il riconoscimento è avvenuto nei confronti di una
persona che pesa solo 37 chili. I giudici hanno affermato che, per
determinare la percentuale di invalidità, non bisogna valutare solo il
deficit intellettivo, ma occorre tenere presente anche i relativi disturbi
del comportamento e soprattutto il rifiuto ad alimentarsi, che, nel caso di
specie, perdurano da diversi anni ed hanno determinato "una complessa
condizione che ne inficia la possibilità di recupero". In pratica, i
giudici della Corte di Cassazione hanno accertato che la donna, alla quale
è stata riconosciuta la piena invalidità, non era in grado di " ...
svolgere un proficuo lavoro e smetteva di alimentarsi se non veniva seguita
con costanza dai familiari ... ". Con la stessa sentenza la Suprema
Corte ha, anche, invitato il Ministero dell'Interno a non attenersi
rigidamente ai parametri tabellari di invalidità, ma a compiere una
"valutazione complessiva" quando si trova a valutare la situazione
di persone colpite dalla "sindrome della magrezza".
Pagina 1
Pagina 2 Pagina 3
Pagina
4
Pagina 5
Pagina 6
Titoli
Home
Archivio news
|