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LUNEDI'
20 MAGGIO 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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IL PORTALE NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il ministro dell'Innovazione tecnologica. Lucio Stanca, ha annunciato l'attivazione, dalla fine del corrente mese di maggio, del dominio di secondo livello ".gov.it" e del nuovo portale nazionale. Digitando l'indirizzo internet www.italia.gov.it i cittadini potranno facilmente individuare i siti delle amministrazioni pubbliche, garantiti per quel che riguarda la sicurezza e l'affidabilità delle informazioni in essi contenute, da un'efficace azione di coordinamento sul piano amministrativo - organizzativo e su quello tecnico - informatico dal parte del ministero. Il dominio di secondo livello ".gov.it" (al pari di ".gouv.fr" esistente in Francia, ".gov.uk" nel Regno Unito, ".gob.es" in Spagna) può essere utilizzato da tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta, permette un'uniforme denominazione, per cui i siti governativi potranno tutti presentare lo stesso nome (ad esempio "innovazione.gov.it" o "industria.gov.it") e le informazioni in esso contenute debbono garantire un accesso universale. I siti, in cui la navigazione deve essere semplice e chiara, debbono essere strutturati in modo tale da permettere al navigatore di reperire facilmente le informazioni richieste. I siti devono essere chiari, affidabili, esaustivi ed aggiornati continuamente. I servizi offerti online debbono essere efficienti e in grado di garantire il completamento della pratica amministrativa. Naturalmente i siti debbono, in tempi brevi, avere tutte le specificità tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza e la tutela della privacy. 

TURISMO CONGRESSUALE: MODIFICATO IL DL 63/2002 
Tre settimane fa avevamo comunicato che dal 18 aprile 2002 i farmaci costano meno per effetto della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Decreto legge n. 63/02, taglia deficit, che ha reso operativo il taglio dei prezzi a carico del servizio pubblico del 5%. Avevamo sottolineato che all'art. 3, comma 3 e 4, il provvedimento stabilisce, di fatto, che le imprese farmaceutiche, per far fronte ai diminuiti introiti di bilancio derivanti dal taglio del 5% dei prezzi delle medicine, dovranno non superare del 50% le spese sostenute nel 2001 per l'organizzazione, la partecipazione o il finanziamento, anche indiretto, di convegni, congressi, seminari o riunioni. Ora apprendiamo che la Camera dei Deputati, in fase di trasformazione in legge del Decreto sui farmaci, con cinque emendamenti ha modificato tale articolo. Uno in particolare riguarda la prevista penalizzazione del turismo congressuale: non ci sarà alcun taglio, né per numero né per finanziamenti, ai convegni ed ai congressi organizzati in Italia dalle case farmaceutiche. Pertanto esse potranno continuare a svolgere i loro congressi in Italia, riducendo, invece, per il 50% l'importo per le spese dei congressi effettuati all'estero. Bernabò Bocca, Presidente della Federalberghi-Confturismo, si è dimostrato soddisfatto di ciò in quanto " ... favorisce una crescita delle manifestazioni in località nazionali che, invece, rischiavano di perdere reddito e posti di lavoro ...". 

IL VIAGGIO "TUTTO COMPRESO" INCLUDE IL VIAGGIO ORGANIZZATO SU RICHIESTA DEL CONSUMATORE 
La Corte di giustizia europea, nella causa C-400/00, conclusa con la sentenza del 30 aprile 2002, ha affermato nella definizione di viaggi "tutto compreso" rientrano anche i cosiddetti viaggi "su misura". Un cittadino portoghese ha acquistato nel suo Paese, da un'agenzia di viaggi un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco. L'agenzia si è rivolta ad un'altra di viaggi, che ha provveduto alle prenotazioni, all'elaborazione del programma di soggiorno ed alla determinazione del prezzo complessivo. Al suo arrivo nel villaggio turistico, il turista e la sua famiglia hanno trovato il luogo infestato da migliaia di vespe. La sua richiesta di un trasferimento non ha potuto essere soddisfatta per l'impossibilità di predisporre, tempestivamente, una valida alternativa. Al suo rientro in Portogallo, il cliente si è rifiutato di pagare il prezzo pattuito. L'agenzia gli ha fatto causa ed il giudice nazionale ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi tutto compreso, per determinare se l'espressione di viaggio "tutto compreso" includa anche i viaggi "su misura", vale a dire i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste. La Corte nella sua motivazione ha rilevato, innanzitutto, che la direttiva intende tutelare, in particolare, i consumatori che acquistano viaggi "tutto compreso" ed ha ricordato che, secondo le sue disposizioni, perché un servizio possa essere qualificato "tutto compreso", è sufficiente che la combinazione di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei seguenti tre tipi di servizi: il trasporto, l'alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso e che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. Secondo la Corte di giustizia, in tale definizione non vi è alcun elemento che consenta di escludere i viaggi "su misura". Tale interpretazione è confermata dall'allegato della direttiva, che permette di includere, tra gli elementi del contratto, i particolari desideri che il consumatore e l'agenzia di viaggi hanno definito al momento della prenotazione. 

TURISMO: MARZANO, PAGARE PER VEDERE I BENI ARTISTICI 
Il ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, intervenendo alla 52ma assemblea della Federalberghi, svoltosi ad Ischia, ha affermato che in Italia '' ... siamo troppo generosi ...'', riferendosi al fatto che i turisti vengono in Italia, ma non contribuiscono a mantenerne le bellezze. In Italia, ha spiegato Marzano, '' ... si viene e non si paga ed è così che poi non si trovano le risorse per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni artistici e culturali che rappresentano una delle attrattive più importanti ...'' del Paese. '' ... Bisogna prendere esempio dagli Stati Uniti ...'', ha proseguito il Ministro, dove '' ... appena si scopre un totem questo viene recintato e per farlo vedere si fa pagare il biglietto ...''. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, davanti ai rappresentanti dei 25 mila albergatori riuniti ad Ischia, ha rilanciato che '' ... ha ragione Marzano a dire che siamo troppo generosi, del resto, in Italia invece d reperire fondi per i comuni turistici e far pagare a tutti in parte uguale la fruizione dei nostri beni, si preferisce stabilire della tasse di scopo che colpiscono solo alcune categorie di operatori turistici, in particolare gli albergatori''. Bocca ha fatto l'esempio di Firenze dove, ha spiega, '' ... è stato calcolato che con l'aumento di un solo euro per i biglietti di entrata dei musei sarebbero entrati nelle casse comunali quattro milioni e mezzo di euro all'anno in più. La stessa cifra, cioè, che servirebbe al mantenimento dei beni culturali della città ...''. Il Ministro Marzano ha anche annunciato di voler '' ... destinare al turismo una parte più consistente dei fondi a disposizione del ministero nel capitolo degli incentivi per l'economia, proprio al turismo ...''.Per quest'anno, ha precisato '' ... non potevamo andare oltre i 600 miliardi stanziati, ma per il futuro, l'impegno è di orientare più fondi per il vostro settore ...''. Marzano, che ha più volte sottolineato l'esigenza che in Italia vengano garantite maggiori strutture come, campi da golf e porticcioli turistici, ha colto l'occasione per invitare l'Enit e l'Ice a fare di più.'' ... L'Enit e l'Ice - ha detto il Ministro - devono lavorare molto per una maggiore promozione dell'Italia ... '' e, in questo senso, ha suggerito che '' ... sarebbe opportuno mettere in rete tutti i siti turistici italiani ...''. Verificheremo se questo auspicio si tradurrà in realtà e come. 

TURISMO RELIGIOSO: UN GIRO D'AFFARI DI 3,5 MILIARDI DI EURO 
Nel corso dell'assemblea generale ordinaria della Federalberghi è stato presentato il primo studio realizzato in Italia, proprio per conto della Federazione, dalla società di ricerche Mercury di Firenze che ha fotografato uno spaccato decisamente particolare di clientela turistica, finora privo di rilevazioni statistiche ufficiali. In Italia esistono 100 mila chiese ma solo 1.763 sono anche santuari. In più i santuari famosi ed in grado di attirare una clientela propriamente turistica sono relativamente solo un ventina, pur determinando considerevoli flussi turistici, come nel caso di San Giovanni Rotondo (Puglia), Assisi (Umbria), Loreto (Marche) e Pompei (Campania). Il 92% di coloro che si muovono in Italia per turismo religioso sceglie l'albergo quale sede del proprio soggiorno ed in termini di offerta complessiva si stima che le camere alberghiere destinate ad accogliere questo tipo di clientela siano 100 mila, pari al 12% dell'intera rete ricettiva alberghiera. Annualmente questo segmento del settore turismo (comprensivo sia dei viaggi a carattere esclusivamente religioso, sia con significativa motivazione religiosa) registra circa 12 milioni di pernottamenti alberghieri, produce un giro d'affari pari a 3,5 miliardi di Euro (il 5% del fatturato annuo nazionale) e riguarda essenzialmente le strutture ricettive alberghiere. " ... Il turismo religioso, quindi, - ha affermato il Presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca - dimostra di essere un elemento di vero interesse sia per la categoria sia per il turismo in generale. Nel futuro esso sarà sempre più una ricchezza per il Paese, capace di generare flussi turistici anche in bassa stagione e contribuirà, con tali sue caratteristiche, ad una ottimale gestione alberghiera, continuando a garantire posti di lavoro a chi è impegnato nelle imprese operanti in queste aree ...". 

INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E DI GESTIONE AMBIENTALE 
La Camera di Commercio di Milano ha stanziato 361.519,83 Euro per agevolare gli interventi finalizzati all'adozione di sistemi aziendali di garanzia della qualità e di gestione ambientale. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, con sede e/o unità operativa nella provincia di Milano. Sono agevolabili le spese per la certificazione, per la relativa consulenza e per la formazione del personale, sostenute dal 2 maggio 2002 al 31 dicembre 2002, per interventi relativi alla qualità ed all'ambiente. Per la qualità l'intervento deve riguardare la prima certificazione di conformità alle norme UNI-EN-ISO 9001-2000 del Sistema di Gestione della Qualità rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato dal SINCERT od Organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation). Le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a Euro 3.000,00 al netto di Iva. Per l'ambiente l'intervento deve riguardare la prima certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del Sistema di Gestione ambientale da parte di un Organismo di Certificazione accreditato dal SINCERT od Organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation). Le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a Euro 5.000,00 al netto di Iva. Sono rimborsabili anche le spese sostenute per la prima registrazione del sito presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - sezione EMAS in conformità al regolamento C.E. 761/2001 "EMAS. Ogni impresa può presentare domanda limitatamente ad uno di tali interventi. L'agevolazione è un contributo pari al - ?40% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un massimo di Euro 5.000,00, Iva esclusa, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di conformità alle norme UNI-EN-ISO 9001-2000 del Sistema di Gestione della Qualità di cui all'art. 3 lett. A - ?40% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un massimo di Euro 7.000,00, Iva esclusa, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di conformità alle norme ISO 14001 del Sistema di Gestione ambientale di cui all'art. 3 lett. B punto 1 - ?40% delle spese riconosciute ammissibili, fino ad un massimo di Euro 8000,00, Iva esclusa, alle imprese che hanno ottenuto la registrazione del sito presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - sezione EMAS di cui all'art. 3 lett. B punto 2. I contributi assegnati sulla base del bando in esame sono concessi secondo le modalità del regime de minimis. Le domande, redatte su apposito modulo reperibile nel sito della Camera di Commercio di Milano ( www.mi.camcom.it/agevolazioni.html ), devono essere inoltrate alla Camera stessa entro il 31 dicembre 2002. 

E' LECITO CONTROLLARE IL TELEFONO AZIENDALE 
La Corte di Cassazione con la sentenza 3 aprile 2002, n. 4746, ha dichiarato che è legittimo il controllo compiuto dal datore di lavoro sull'uso del telefono aziendale da parte dei dipendenti. Secondo la Suprema Corte, " ...ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'articolo 4 della Legge n. 300/70, è necessario che il controllo riguardi, direttamente o indirettamente, l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate ...". L'art. 4 della Legge n. 300/70, lo ricordiamo, vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (esempio le telecamere) e prevede che per gli impianti e le apparecchiature di controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Se queste non sono presenti " ... provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti ...". Pertanto, secondo la Corte il controllo sull'utilizzazione del telefono aziendale non rientra nella fattispecie descritta dal citato art. 4 e, conseguentemente, eventuali inadempimenti possono costituire una valida motivazione per sostenere l'applicazione di una sanzione disciplinare. 

OFFESE SU INTERNET: GIUDICE COMPETENTE 
Con l'ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002, la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha stravolto il precedente indirizzo giurisprudenziale, modificando le norme che valgono per la stampa e scegliendo come Tribunale territorialmente legittimato a decidere in tema di diffamazione on line quello del domicilio della vittima. Nelle ventiquattro pagine di testo è stata tracciata una netta linea divisoria tra il processo penale ed il processo civile e tra il reato di diffamazione a mezzo stampa e quello di diffamazione via Internet. Le regole della diffamazione a mezzo stampa stabiliscono che il giudice naturale per decidere sulla materia è quello del luogo in cui il giornale viene stampato o quello nel quale chi ha diffamato ha la residenza o il domicilio. Ma la Corte di Cassazione ha affermato che tali regole non valgono per la diffamazione on-line e la richiesta dei conseguenti danni. Pertanto, colui che si sente offeso per un documento scritto apparso su Internet - secondo la sentenza in esame della Corte Suprema - si può rivolgere al Tribunale della sua città per chiedere la liquidazione del risarcimento conseguente al danno patrimoniale e morale causato dalla frase offensiva su un newsgroup della rete, una sorta di bacheca telematica accessibile a tutti. La Cassazione ha chiarito che, quando un soggetto immette un messaggio in rete, utilizzando uno spazio web, creando un sito o utilizzando un newsgroup (forum cui possono accedere tutti gli iscritti), la comunicazione che ne deriva deve essere considerata come effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti al gruppo di discussione. L'immissione del messaggio in rete diventa offesa alla reputazione quando i visitatori entreranno nel sito oppure quando i partecipanti al forum leggeranno il messaggio. Il luogo in cui si verifica l'offesa, prosegue la Cassazione, potrebbe essere individuato come quello in cui il primo visitatore del sito ha letto la notizia ritenuta offensiva. Ma ciò " ... in astratto diventa di difficilissima se non di impossibile individuazione ..." contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. La Corte ha proseguito affermando che, quando si tratta di internet il provider mette a disposizione dell'utilizzatore uno spazio web che viene allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei dati in questo spazio non dipende da alcuna ulteriore attività del provider nè di altro soggetto che si trovi presso il provider stesso o presso il server, ma dipende esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore dello spazio web. 

ANORESSIA E PENSIONE DI INVALIDITÀ 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6500 della Sezione Lavoro ha dato il via libera al riconoscimento della pensione di invalidità per le persone colpite da anoressia. Il riconoscimento è avvenuto nei confronti di una persona che pesa solo 37 chili. I giudici hanno affermato che, per determinare la percentuale di invalidità, non bisogna valutare solo il deficit intellettivo, ma occorre tenere presente anche i relativi disturbi del comportamento e soprattutto il rifiuto ad alimentarsi, che, nel caso di specie, perdurano da diversi anni ed hanno determinato "una complessa condizione che ne inficia la possibilità di recupero". In pratica, i giudici della Corte di Cassazione hanno accertato che la donna, alla quale è stata riconosciuta la piena invalidità, non era in grado di " ... svolgere un proficuo lavoro e smetteva di alimentarsi se non veniva seguita con costanza dai familiari ... ". Con la stessa sentenza la Suprema Corte ha, anche, invitato il Ministero dell'Interno a non attenersi rigidamente ai parametri tabellari di invalidità, ma a compiere una "valutazione complessiva" quando si trova a valutare la situazione di persone colpite dalla "sindrome della magrezza".

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