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GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
27 MAGGIO 2002
pagina 6
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E-GOVERNMENT:
PROROGATO AL 10 GIUGNO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI
Digitando
l'indirizzo internet http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml
è possibile leggere la notizia con cui il Dipartimento per l'Innovazione e
le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto di
aver prorogato il termine di chiusura del primo Avviso per la selezione di
progetti per l'attuazione dell'e-government negli enti locali. Il termine di
presentazione dei progetti da parte degli enti locali, che originariamente
era fissato al 31 maggio, è stato spostato alle ore 12,00 del 10 giugno
2002. La richiesta di proroga del termine era stata avanzata dai
rappresentanti delle Regioni. Di parere contrario erano invece i
rappresentanti dei Comuni. Il Ministro Stanca, tuttavia, ha spostato al 10
giugno la data di scadenza per la presentazione dei progetti. Tutta la
documentazione relativa all'Avviso di selezione, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002, come già anticipato in una precedente
web, è disponibile all'indirizzo internet http://www.pianoegov.it/open.asp?cat=248&doc=64
GARANTE
DELLA PRIVACY: CONDANNATA UNA SOCIETA' CHE INVIAVA E-MAIL PUBBLICITARIE
SENZA CONSENSO
Il Garante della Privacy, accogliendo in parte il ricorso di un consumatore,
ha ribadito che è illegittimo utilizzare a scopi commerciali un indirizzo
e-mail, che non compare in elenchi pubblici, senza il consenso del
destinatario. Pertanto, ha stoppato un fornitore di servizi su internet, che
inviava messaggi pubblicitari non richiesti tramite posta elettronica, ed ha
imposto alla società di rifondere al consumatore le spese sostenute per il
procedimento. Il ricorrente aveva ricevuto da una società, che opera su
internet, una e-mail con un'offerta di hosting per un dominio web.
L'interessato, poiché non aveva preventivamente prestato alcun consenso a
tale invio, aveva richiesto alla società di conoscere come avesse acquisito
i suoi dati e il nominativo del responsabile del trattamento. Non avendo
avuto alcun riscontro, si era rivolto al Garante per chiedere, oltre alla
compensazione delle spese sostenute per il ricorso, anche il risarcimento
del danno morale. La società, invitata dall'Autorità a fornire
chiarimenti, affermava di non avere designato un responsabile del
trattamento e che l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato era
stato acquisito da una società di marketing. Accogliendo la richiesta del
consumatore il Garante ha ordinato alla società di interrompere
l'utilizzazione illegittima dei dati personali e di astenersi da ogni loro
ulteriore trattamento. In base alla Legge n. 675/96 in materia di privacy ed
al Decreto legislativo n. 185/99, relativa alla protezione dei consumatori
nei contratti a distanza, infatti, l'invio di materiale pubblicitario
rientra nei casi in cui è vietato l'impiego della posta elettronica da
parte di un fornitore senza il consenso preventivo del consumatore. Il
Garante ha proceduto, anche, d'ufficio all'apertura di un procedimento
autonomo per la verifica della liceità e della correttezza del trattamento
complessivo dei dati e per valutare i presupposti per l'applicazione di
eventuali sanzioni. Dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di
risarcimento dei danni, in quanto la stessa può essere rivolta solo al
giudice ordinario, il Garante ha condannato la società al pagamento di 250
euro per le spese del procedimento, da versare al consumatore.
IL
TURISTA VITTIMA DELLA CATTIVA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI VIAGGIO
"TUTTO COMPRESO" PUÒ CHIEDERE UN INDENNIZZO PER IL DANNO MORALE
DERIVANTE DAL MANCATO GODIMENTO DELLA VACANZA
La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 12 marzo 2002, pronunciata
nella causa C-168/00, ha affermato che il turista, vittima della cattiva
esecuzione di un contratto di viaggio "tutto compreso" può
chiedere un indennizzo per il danno morale derivante dal mancato godimento
delle vacanze. Gli Stati membri dell'Unione europea, come ad esempio
l'Austria, in cui la responsabilità per un danno morale di tale natura non
è presa in considerazione dalla normativa nazionale, devono, ciononostante,
dare piena applicazione alla direttiva. Una famiglia austriaca aveva
acquistato presso un'agenzia organizzatrice di viaggi un viaggio "tutto
compreso" presso un club in Turchia per un periodo di 15 giorni nel
luglio 1997. Alcuni giorni dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio
turistico una delle componenti della famiglia ha iniziato ad accusare i
sintomi di un'intossicazione da salmonella dovuta alle vivande servite nel
club, intossicazione durata per l'intero soggiorno e che è continuata in
seguito, rovinando completamente le vacanze a tutta la famiglia. I turisti
hanno citato la società organizzatrice del viaggio tutto compreso, dinanzi
ai giudici austriaci per il risarcimento dei danni subiti nel corso del
soggiorno trascorso in Turchia. Il giudice di primo grado ha riconosciuto
solo il risarcimento dei danni materiali per le sofferenze fisiche causate
dall'intossicazione alimentare ed ha respinto per il resto la domanda basata
sul danno causato dal mancato godimento della vacanza - differente tipologia
di danno morale - dato che il diritto austriaco non prevede espressamente il
risarcimento di un danno di tale natura. Il giudice d'appello di secondo
grado che ha adito la Corte di Giustizia delle Comunità europee per
chiedere se la direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso" dev'essere interpretata nel
senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento
del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". La
direttiva comunitaria impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie
normative una serie di regole a favore del consumatore (turista), ivi
compreso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o
dalla cattiva esecuzione del contratto di viaggio "tutto
compreso"; tuttavia essa non precisa quali siano i tipi di danno che
vengono in considerazione, citando tuttavia "i danni diversi da quelli
corporali". In tal modo si pone il problema di stabilire se i danni
morali derivanti da "vacanze rovinate" debbano venire anch'essi
risarciti. La Corte di Giustizia ha rilevato che la direttiva ha per scopo
l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei
diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso. Orbene, la Corte
rileva che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di
un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua
mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle notevoli distorsioni della
concorrenza, tenuto conto del fatto che in tale settore si constatano spesso
danni morali. Inoltre la Corte rileva che la direttiva mira a tutelare i
consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del
danno causato dal mancato godimento della vacanza ha un'importanza notevole
per gli stessi. Secondo la Corte la direttiva riconosce implicitamente
l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi dai danni
corporali, tra cui il danno morale. La Corte giudica che la direttiva
comunitaria attribuisce in linea di principio al consumatore il diritto al
risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto
compreso".
FASTWEB:
ANCHE SU ADSL
FastWeb, la società del gruppo e.Biscom, che fornisce servizi integrati di
telecomunicazione a larga banda per famiglie e aziende delle città di
Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli e Bologna, prosegue nella sua strategia
basata sullo sviluppo di un'infrastruttura di rete in fibra ottica,
alternativa rispetto a quella della Telecom Italia, che consente di offrire
servizi a larga banda integrati grazie all'impiego della tecnologia IP
(Internet Protocol). Non solo, ma se da un lato la rete FastWeb si sta
sviluppano a ritmi accelerati e in modo capillare nelle città italiane
interessate dal cablaggio, dall'altro, nei quartieri non ancora raggiunti
dalla fibra, FastWeb estende la propria offerta di servizi a larga banda
basati sul protocollo IP anche con tecnologia ADSL, sfruttando le proprie
dorsali in fibra e proponendo così servizi per telefonia e internet
realmente alternativi. Con questa soluzione tecnologica, anche i clienti
ADSL di FastWeb hanno a disposizione, oltre alla linea telefonica, la
navigazione Internet a larga banda a velocità fino a 1,28 Mbit/s. FastWeb
propone pacchetti a consumo o flat, a seconda delle diverse abitudini di
comunicazione domestiche. Nel momento in cui la rete raggiunge il
condominio, dall'ADSL si può passare gratuitamente alla fibra ed a questo
punto, oltre alla linea telefonica e alla Mega Internet, il cliente riceve
il mondo della televisione interattiva. Tramite la Videostation (apposito
apparecchio dotato di tastiera e telecomando) lo spettatore si può
connettere direttamente alla rete dal televisore e, senza muoversi da casa,
in maniera interattiva, accedere nel momento desiderato a un archivio in
continua evoluzione di 1800 titoli tra il canale e.BisMedia (con
l'informazione de IlNuovoTG, i film campioni di incasso di Universal,
Dreamworks, BBC, Discovery Channel) e Rai Click (contenuti RAI storici e
attuali). E' inoltre possibile abbonarsi ai canali di Tele+ e Stream senza
bisogno di parabola e di decoder. Con la Tv di FastWeb, i clienti
residenziali possono usufruire di VideoRec, vale a dire un servizio di
videoregistrazione da remoto che permette di scegliere nell'ambito del delle
principali emittenti televisive nazionali e, cliccando semplicemente sul
titolo prescelto, di registrare e/o di rivedere le trasmissioni televisive
senza l'ausilio di videocassette e videoregistratore. La registrazione può
essere programmata non solo dal televisore ma anche da qualunque PC
collegato a Internet. I programmi registrati rimangono a disposizione per 30
giorni e possono essere visti tutte le volte che si desidera. I programmi
vengono cancellati automaticamente dopo 30 giorni. Possono essere anche
cancellati prima, se lo si desidera, e lo spazio torna sempre a disposizione
per altre registrazioni. Con VideoREC si hanno a disposizione tutte le
funzionalità di un videoregistratore tradizionale: avanti veloce, indietro
veloce, pausa, stop. Sul sito www.fastweb.it si possono trovare altre
informazioni, nonché tariffe e modalità per abbonamenti differenziati a
seconda che l'utilizzazione del VideoREC sia occasionale o frequente.
FEDERALBERGHI:
INCONTRO CON LA COMMISSIONE POLITICHE REGIONALI, TRASPORTI E TURISMO DEL
PARLAMENTO EUROPEO
Una delegazione della Confturismo (la Confederazione che raggruppa le
organizzazioni del turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Rescasa,
Federnautica e Fittel, in seno alla Confcommercio) guidata dal Presidente,
Bernabò Bocca, si è incontrata a Bruxelles con la Commissione politiche
regionali, trasporti e turismo del Parlamento Europeo, rappresentata dal
Presidente, Luciano Caveri. L'incontro è coinciso con l'approvazione
definitiva del Progetto di risoluzione del Consiglio europeo sul futuro del
turismo nei Paesi membri dell'Unione. Il Progetto riconosce il settore come
" ... uno dei principali settori dell'economia europea, dal momento che
favorisce un alto livello di occupazione e di benessere sociale, una
migliore qualità della vita e l'integrazione europea e così pure la
coesione sociale ed economica ..." Secondo Bocca il documento "
...interpreta correttamente il ruolo di stimolo e di sostegno per lo
sviluppo del modello turistico italiano, fatto di innumerevoli imprese
medio-piccole, fortemente ancorate al territorio ...". Luciano Caveri,
Presidente della Commissione politiche regionali, trasporti e turismo, a sua
volta, ha sottolineato " ... la sensibilità del Parlamento Europeo al
peso che il settore ha già ed ancor più avrà in futuro ...",
assicurando un maggior coordinamento tra le Istituzioni e Confturismo, in
vista, anche, del primo Forum sul turismo europeo, che si terrà il prossimo
10 dicembre.
LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
A richiesta di un lettore precisiamo che il Decreto Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, contenente il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea. è stato
pubblicato sul supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta ufficiale del 9
aprile 2002, n. 83. Tale provvedimento abroga la precedente disciplina
contenuta nel Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
detta i principi, le procedure e gli adempimenti per l'ingresso, ed il
soggiorno in Italia dei cittadini comunitari, nonché le norme per
l'espatrio dei cittadini italiani nel Stati
UE.
LEGGE COMUNITARIA 2001
Nel supplemento ordinario n. 54/L alla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo
2002 è stata pubblicata la Legge 1° marzo 2002, n. 39 recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità Europee. Legge Comunitaria 2001. La legge si compone di 56
articoli e 2 allegati e riguarda norme comunitarie direttamente recepite,
norme per le quali la delega fissa alcuni principi generali rimandando a
successivi decreti legislativi e elencazioni di direttive che il nostro
legislatore si impegna a recepire nell'ordinamento italiano entro un anno.
Il testo completo del provvedimento può essere consultato sul sito del
Parlamento italiano, digitando l'indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm
DICHIARAZIONE
STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 3, 4 E 5 MAGGIO 2002
Nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002 sono stati pubblicati i
DPCM 9 maggio 2002, con i quali viene dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo
stato di emergenza in alcuni comuni delle province lombarde di Varese, Como,
Milano e Bergamo e di quelle piemontesi di Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Biella ed Alessandria a seguito delle avversità atmosferiche dei
giorni 3, 4 e 5 maggio 2002. Successivamente sarà emessa l'ordinanza del
Ministro dell'Interno con gli stanziamenti finalizzati ai primi interventi
urgenti.
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