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LUNEDI'
27 MAGGIO 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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E-GOVERNMENT: PROROGATO AL 10 GIUGNO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Digitando l'indirizzo internet http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml  è possibile leggere la notizia con cui il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver prorogato il termine di chiusura del primo Avviso per la selezione di progetti per l'attuazione dell'e-government negli enti locali. Il termine di presentazione dei progetti da parte degli enti locali, che originariamente era fissato al 31 maggio, è stato spostato alle ore 12,00 del 10 giugno 2002. La richiesta di proroga del termine era stata avanzata dai rappresentanti delle Regioni. Di parere contrario erano invece i rappresentanti dei Comuni. Il Ministro Stanca, tuttavia, ha spostato al 10 giugno la data di scadenza per la presentazione dei progetti. Tutta la documentazione relativa all'Avviso di selezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002, come già anticipato in una precedente web, è disponibile all'indirizzo internet http://www.pianoegov.it/open.asp?cat=248&doc=64

GARANTE DELLA PRIVACY: CONDANNATA UNA SOCIETA' CHE INVIAVA E-MAIL PUBBLICITARIE SENZA CONSENSO 
Il Garante della Privacy, accogliendo in parte il ricorso di un consumatore, ha ribadito che è illegittimo utilizzare a scopi commerciali un indirizzo e-mail, che non compare in elenchi pubblici, senza il consenso del destinatario. Pertanto, ha stoppato un fornitore di servizi su internet, che inviava messaggi pubblicitari non richiesti tramite posta elettronica, ed ha imposto alla società di rifondere al consumatore le spese sostenute per il procedimento. Il ricorrente aveva ricevuto da una società, che opera su internet, una e-mail con un'offerta di hosting per un dominio web. L'interessato, poiché non aveva preventivamente prestato alcun consenso a tale invio, aveva richiesto alla società di conoscere come avesse acquisito i suoi dati e il nominativo del responsabile del trattamento. Non avendo avuto alcun riscontro, si era rivolto al Garante per chiedere, oltre alla compensazione delle spese sostenute per il ricorso, anche il risarcimento del danno morale. La società, invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti, affermava di non avere designato un responsabile del trattamento e che l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato era stato acquisito da una società di marketing. Accogliendo la richiesta del consumatore il Garante ha ordinato alla società di interrompere l'utilizzazione illegittima dei dati personali e di astenersi da ogni loro ulteriore trattamento. In base alla Legge n. 675/96 in materia di privacy ed al Decreto legislativo n. 185/99, relativa alla protezione dei consumatori nei contratti a distanza, infatti, l'invio di materiale pubblicitario rientra nei casi in cui è vietato l'impiego della posta elettronica da parte di un fornitore senza il consenso preventivo del consumatore. Il Garante ha proceduto, anche, d'ufficio all'apertura di un procedimento autonomo per la verifica della liceità e della correttezza del trattamento complessivo dei dati e per valutare i presupposti per l'applicazione di eventuali sanzioni. Dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto la stessa può essere rivolta solo al giudice ordinario, il Garante ha condannato la società al pagamento di 250 euro per le spese del procedimento, da versare al consumatore. 

IL TURISTA VITTIMA DELLA CATTIVA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI VIAGGIO "TUTTO COMPRESO" PUÒ CHIEDERE UN INDENNIZZO PER IL DANNO MORALE DERIVANTE DAL MANCATO GODIMENTO DELLA VACANZA 
La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 12 marzo 2002, pronunciata nella causa C-168/00, ha affermato che il turista, vittima della cattiva esecuzione di un contratto di viaggio "tutto compreso" può chiedere un indennizzo per il danno morale derivante dal mancato godimento delle vacanze. Gli Stati membri dell'Unione europea, come ad esempio l'Austria, in cui la responsabilità per un danno morale di tale natura non è presa in considerazione dalla normativa nazionale, devono, ciononostante, dare piena applicazione alla direttiva. Una famiglia austriaca aveva acquistato presso un'agenzia organizzatrice di viaggi un viaggio "tutto compreso" presso un club in Turchia per un periodo di 15 giorni nel luglio 1997. Alcuni giorni dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio turistico una delle componenti della famiglia ha iniziato ad accusare i sintomi di un'intossicazione da salmonella dovuta alle vivande servite nel club, intossicazione durata per l'intero soggiorno e che è continuata in seguito, rovinando completamente le vacanze a tutta la famiglia. I turisti hanno citato la società organizzatrice del viaggio tutto compreso, dinanzi ai giudici austriaci per il risarcimento dei danni subiti nel corso del soggiorno trascorso in Turchia. Il giudice di primo grado ha riconosciuto solo il risarcimento dei danni materiali per le sofferenze fisiche causate dall'intossicazione alimentare ed ha respinto per il resto la domanda basata sul danno causato dal mancato godimento della vacanza - differente tipologia di danno morale - dato che il diritto austriaco non prevede espressamente il risarcimento di un danno di tale natura. Il giudice d'appello di secondo grado che ha adito la Corte di Giustizia delle Comunità europee per chiedere se la direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" dev'essere interpretata nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". La direttiva comunitaria impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie normative una serie di regole a favore del consumatore (turista), ivi compreso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso"; tuttavia essa non precisa quali siano i tipi di danno che vengono in considerazione, citando tuttavia "i danni diversi da quelli corporali". In tal modo si pone il problema di stabilire se i danni morali derivanti da "vacanze rovinate" debbano venire anch'essi risarciti. La Corte di Giustizia ha rilevato che la direttiva ha per scopo l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso. Orbene, la Corte rileva che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle notevoli distorsioni della concorrenza, tenuto conto del fatto che in tale settore si constatano spesso danni morali. Inoltre la Corte rileva che la direttiva mira a tutelare i consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno causato dal mancato godimento della vacanza ha un'importanza notevole per gli stessi. Secondo la Corte la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi dai danni corporali, tra cui il danno morale. La Corte giudica che la direttiva comunitaria attribuisce in linea di principio al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". 

FASTWEB: ANCHE SU ADSL 
FastWeb, la società del gruppo e.Biscom, che fornisce servizi integrati di telecomunicazione a larga banda per famiglie e aziende delle città di Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli e Bologna, prosegue nella sua strategia basata sullo sviluppo di un'infrastruttura di rete in fibra ottica, alternativa rispetto a quella della Telecom Italia, che consente di offrire servizi a larga banda integrati grazie all'impiego della tecnologia IP (Internet Protocol). Non solo, ma se da un lato la rete FastWeb si sta sviluppano a ritmi accelerati e in modo capillare nelle città italiane interessate dal cablaggio, dall'altro, nei quartieri non ancora raggiunti dalla fibra, FastWeb estende la propria offerta di servizi a larga banda basati sul protocollo IP anche con tecnologia ADSL, sfruttando le proprie dorsali in fibra e proponendo così servizi per telefonia e internet realmente alternativi. Con questa soluzione tecnologica, anche i clienti ADSL di FastWeb hanno a disposizione, oltre alla linea telefonica, la navigazione Internet a larga banda a velocità fino a 1,28 Mbit/s. FastWeb propone pacchetti a consumo o flat, a seconda delle diverse abitudini di comunicazione domestiche. Nel momento in cui la rete raggiunge il condominio, dall'ADSL si può passare gratuitamente alla fibra ed a questo punto, oltre alla linea telefonica e alla Mega Internet, il cliente riceve il mondo della televisione interattiva. Tramite la Videostation (apposito apparecchio dotato di tastiera e telecomando) lo spettatore si può connettere direttamente alla rete dal televisore e, senza muoversi da casa, in maniera interattiva, accedere nel momento desiderato a un archivio in continua evoluzione di 1800 titoli tra il canale e.BisMedia (con l'informazione de IlNuovoTG, i film campioni di incasso di Universal, Dreamworks, BBC, Discovery Channel) e Rai Click (contenuti RAI storici e attuali). E' inoltre possibile abbonarsi ai canali di Tele+ e Stream senza bisogno di parabola e di decoder. Con la Tv di FastWeb, i clienti residenziali possono usufruire di VideoRec, vale a dire un servizio di videoregistrazione da remoto che permette di scegliere nell'ambito del delle principali emittenti televisive nazionali e, cliccando semplicemente sul titolo prescelto, di registrare e/o di rivedere le trasmissioni televisive senza l'ausilio di videocassette e videoregistratore. La registrazione può essere programmata non solo dal televisore ma anche da qualunque PC collegato a Internet. I programmi registrati rimangono a disposizione per 30 giorni e possono essere visti tutte le volte che si desidera. I programmi vengono cancellati automaticamente dopo 30 giorni. Possono essere anche cancellati prima, se lo si desidera, e lo spazio torna sempre a disposizione per altre registrazioni. Con VideoREC si hanno a disposizione tutte le funzionalità di un videoregistratore tradizionale: avanti veloce, indietro veloce, pausa, stop. Sul sito www.fastweb.it si possono trovare altre informazioni, nonché tariffe e modalità per abbonamenti differenziati a seconda che l'utilizzazione del VideoREC sia occasionale o frequente. 

FEDERALBERGHI: INCONTRO CON LA COMMISSIONE POLITICHE REGIONALI, TRASPORTI E TURISMO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Una delegazione della Confturismo (la Confederazione che raggruppa le organizzazioni del turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Rescasa, Federnautica e Fittel, in seno alla Confcommercio) guidata dal Presidente, Bernabò Bocca, si è incontrata a Bruxelles con la Commissione politiche regionali, trasporti e turismo del Parlamento Europeo, rappresentata dal Presidente, Luciano Caveri. L'incontro è coinciso con l'approvazione definitiva del Progetto di risoluzione del Consiglio europeo sul futuro del turismo nei Paesi membri dell'Unione. Il Progetto riconosce il settore come " ... uno dei principali settori dell'economia europea, dal momento che favorisce un alto livello di occupazione e di benessere sociale, una migliore qualità della vita e l'integrazione europea e così pure la coesione sociale ed economica ..." Secondo Bocca il documento " ...interpreta correttamente il ruolo di stimolo e di sostegno per lo sviluppo del modello turistico italiano, fatto di innumerevoli imprese medio-piccole, fortemente ancorate al territorio ...". Luciano Caveri, Presidente della Commissione politiche regionali, trasporti e turismo, a sua volta, ha sottolineato " ... la sensibilità del Parlamento Europeo al peso che il settore ha già ed ancor più avrà in futuro ...", assicurando un maggior coordinamento tra le Istituzioni e Confturismo, in vista, anche, del primo Forum sul turismo europeo, che si terrà il prossimo 10 dicembre. 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA 
A richiesta di un lettore precisiamo che il Decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea. è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2002, n. 83. Tale provvedimento abroga la precedente disciplina contenuta nel Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, detta i principi, le procedure e gli adempimenti per l'ingresso, ed il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari, nonché le norme per l'espatrio dei cittadini italiani nel Stati 

UE. LEGGE COMUNITARIA 2001 
Nel supplemento ordinario n. 54/L alla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 è stata pubblicata la Legge 1° marzo 2002, n. 39 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2001. La legge si compone di 56 articoli e 2 allegati e riguarda norme comunitarie direttamente recepite, norme per le quali la delega fissa alcuni principi generali rimandando a successivi decreti legislativi e elencazioni di direttive che il nostro legislatore si impegna a recepire nell'ordinamento italiano entro un anno. Il testo completo del provvedimento può essere consultato sul sito del Parlamento italiano, digitando l'indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm

DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 3, 4 E 5 MAGGIO 2002 
Nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002 sono stati pubblicati i DPCM 9 maggio 2002, con i quali viene dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza in alcuni comuni delle province lombarde di Varese, Como, Milano e Bergamo e di quelle piemontesi di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni 3, 4 e 5 maggio 2002. Successivamente sarà emessa l'ordinanza del Ministro dell'Interno con gli stanziamenti finalizzati ai primi interventi urgenti. 

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