NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
MARTEDI'
7 GENNAIO 2003
pagina 6
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LA
NAMING AUTHORITY ESCE DI SCENA
Entro
il 15 gennaio 2003 i provider/mantainer debbono firmare un nuovo contratto
con lo IIT del CNR a seguito della cessazione delle funzioni di gestione e
orientamento affidate finora alla Naming Authority. L'organismo a partire
dal 1994, infatti, ha stabilito le regole e le procedure di naming
(registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD it), ma . ha anche gestito
i vari cambiamenti del web italiano (registrazione dei domini a pagamento,
istituzione dei maintainer, eliminazione del limite di un dominio per ogni
intestatario). Lo IIT del CNR, l'ente pubblico che svolge le funzioni
operative di Registration Authority per l'Italia, in fase di riscrittura
delle condizioni generali del nuovo contratto per la registrazione dei
domini .it, ha eliminato l'impegno, a carico dell'utente, a riconoscere e
rispettare le norme decise dalla N.A., sostituendolo con un impegno a
rispettare le norme stabilite da un comitato tecnico nominato al suo interno
dalla stessa RA. Secondo Assoprovider " ... in questi giorni è in atto
un gravissimo ed inaccettabile tentativo ad opera del direttore della
Registration Authority di esautorare la Naming Authority dal suo compito
istituzionale, avocando a se il potere di farsi le regole oltre che
applicarle ...". Register.it, società impegnata nel business della
registrazione dei domini internet, invece, ha affermato che la divisione dei
compiti tra Naming e Registration Authority portava la " ... difficile
attribuzione di responsabilità ..." e " ... un complessivo
rallentamento nelle procedure ..." e che, con l'accorpamento di tutte
le funzioni all'interno della R.A., saranno garantite maggiore trasparenza
per gli utenti ed " ... intransigenza nei confronti degli operatori che
non rispettano gli adempimenti previsti dal nuovo contratto ...".
Digitando l'indirizzo internet http://na.bertola.eu.org/
chi fosse interessato può sottoscrivere una petizione contro l'iniziativa
della R.A. Nel documento si contesta anche il "Tavolo dei domini"
governativo, con una proposta alternativa.
REGISTRO
IMPRESE ON LINE: PROROGA A GIUGNO 2003
L'art. 13-ter del Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito nella
Legge 27 dicembre 2002, n. 284, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 303
del 28 dicembre 2002, ha sancito il rinvio per l'entrata in funzione del
registro imprese on line. La disposizione, infatti, ha previsto che fino al
30 giugno 2003 le formalità richieste per l'iscrizione delle imprese al
relativo registro in forma on line dovranno essere eseguite, in caso di
assenza di firma digitale, mediante allegazione degli originali o di copia
in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
INVIO
DI E-MAIL A CATENA: ILLECITO
Il Garante della privacy è nuovamente intervenuto contro lo spamming. Un
navigatore, credendo di partecipare ad un gioco, aveva inviato ad alcuni
indirizzi, reperiti anche casualmente in rete, un messaggio di posta
elettronica. Si è così trovato, inconsapevolmente, a mettere in atto una
pratica illegale in quanto aveva inviato, in maniera indiscriminata, e-mail
commerciali non richieste. Un destinatario dell'e-mail aveva richiesto al
mittente di sapere dove erano stati reperiti i dati personali che lo
riguardavano e che gli stessi non venissero più utilizzati. Non avendo
ricevuto una risposta adeguata alla richiesta si era rivolto all'Autorità
per essere tutelato. Nel ricorso al Garante l'interessato ma chiedeva anche
il rimborso delle spese sostenute per il procedimento instaurato. Chiamato
dinanzi all'Autorità per giustificare l'invio della e-mail, il mittente
precisava che non era un'azienda, ma solo un soggetto privato, che non si
occupava di attività promozionali e che aveva trovato l'indirizzo del
ricorrente navigando in internet. Il mittente manifesta, quindi, il parere
di poter utilizzare liberamente l'indirizzo di posta elettronica in quanto
ottenuto da una fonte pubblica, precisando anche che non aveva alcuna
intenzione di inviare altri messaggi e che aveva cancellato dai propri
archivi l'indirizzo e-mail. L'Autorità ha ricordato, però, che è soggetto
all'applicazione della legge sulla privacy anche il trattamento dei dati
personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. L'autorità ha ritenuto che il
caso rientrasse nell'ambito di applicazione della Legge n. 675/96 e che le
giustificazioni addotte dal mittente non fossero fondate, Tuttavia, avendo
comunque adempiuto alle richieste del ricorrente, il Garante ha dichiarato
non luogo a provvedere, ponendo a carico del mittente le spese del ricorso,
nella misura forfettaria di 250 euro.
PENSIONI
PER L'ANNO 2003
Il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5
dicembre 2002, n. 285, ha fissato nella misura del 2,4 per cento l'aumento
di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale
per l'anno 2003. Lo stesso provvedimento ha confermato, nella misura del 2,7
per cento, l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2002 già
applicato in via previsionale. Anche per il rinnovo dell'anno 2003 sono
state applicate le disposizioni previste dall'art. 34 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il
calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti
erogati dall'Inps e da enti diversi, presenti nel casellario centrale dei
pensionati, per ciascun pensionato.
TASSO
DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE
L'Inps con la circolare n. 187 del 30 dicembre 2002 ha comunicato la
variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. Per le rateazioni concesse a partire dall'11 dicembre 2002
l'interesse di dilazione dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso
del 8,75% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,75% si applica a partire
dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002. Per il ritardato
pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei
termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30
giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la nuova misura delle
sanzioni civili è pari al TUR (2,75%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi,
all'8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a)
e lettera b- secondo periodo. Per il mancato pagamento dei contributi
accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla
scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il
tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata
Legge n. 388/00 art.116 c.8 lettera b). Per le inadempienze sorte dal 1°
ottobre 2000 previste al comma 10 del citato art. 116 e semprechè il
versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato
dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8.25% annuo. Per le
procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate" deve
intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2,75 %).
Ricordiamo alle aziende che ci leggono che l'importo della sanzione ridotta
non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è
noto, è quello degli interessi legali.
NUOVE
DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO
La legge finanziaria 2003 ha previsto l'abolizione del cumulo tra pensioni
di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione prevede che a
decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72, comma 1,
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità
contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia
compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto
del pensionamento. Le pensioni di anzianità per le quali risultano
soddisfatti i requisiti richiesti dalla nuova norma (sussistenza di 58 anni
di età e 37 anni di contribuzione alla decorrenza originaria della
pensione) sono pertanto totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente ed autonomo dal 1° gennaio 2003. Da tale data non viene più
operata a tali soggetti, che avevano comunicato di svolgere un'attività di
lavoro autonomo, la trattenuta per la quota incumulabile.
DIRIGENTI
INDUSTRALI: CONFLUENZA DELL'INPDAI NELL'INPS E RELATIVI ADEMPIMENTI
CONTRIBUTIVI
L'articolo 42 della Legge Finanziaria 2003 prevede la confluenza delle
strutture e delle funzioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei
Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1° gennaio 2003. A decorrere da
tale data l'Inps è subentrato nei rapporti attivi e passivi già facenti
capo all'Inpdai ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i
titolari di trattamenti pensionistici risultano automaticamente iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). A decorrere dal 1° gennaio
2003 le aziende industriali che assumono dirigenti devono denunciarne il
rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell'Inps. I dirigenti già
iscritti all'Inpdai al 31 dicembre 2002 risultano automaticamente assicurati
alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps con evidenza
contabile separata e con una codifica informatica che ne individua la
provenienza. Le aziende debbono determinare la misura dei contributi facendo
riferimento all'intera retribuzione imponibile senza applicazione del
massimale già previsto dall'art 3, comma 7, del D.lgs. n. 181/97. Resta
invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito
dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95. Le aliquote contributive ai
fini pensionistici rimangono invariate sia per la quota a carico del
dirigente che per quella a carico dell'azienda. Il contributo dovuto al
Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della
retribuzione lorda imponibile. A partire dalla retribuzione di gennaio 2003
la denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi deve essere
effettuata con modello DM10/2 (che sostituisce il modello GV/EURO) ed i
versamenti dei contributi (già contraddistinti dai codici "SB e SC"
nella sezione INPDAI dell'F24) debbono essere effettuati utilizzando il
modello F24 - sezione INPS - indicando il codice sede INPS e la matricola
azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e
specificando come causale contributo "DM10". Le prime istruzioni
per i vari adempimenti si possono trovare nella sezione novità del sito
dell'Inpdai ovvero digitando direttamente l'indirizzo internet http://www.inpdai.it/novita/contenuti/ConfluenzaINPDAI_INPS.htm
che da accesso alla circolare n. 146061 del 27 dicembre 2002.
MANDATO
DI PAGAMENTO INFORMATICO ANCHE PER GLI STIPENDI PUBBLICI Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto ministeriale ha
ammesso l'utilizzo di modalità informatiche di pagamento anche per gli
stipendi spettanti ai dipendenti pubblici. Le disposizioni che semplificano
il pagamento delle pensioni, previste dal D.P.R. 29 aprile 2002, n. 123,
sono così estese alle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Dal 1° gennaio
2003 il pagamento degli oltre 14 milioni di stipendi pagati annualmente
viene disposto dal Centro di elaborazione dati di Latina con ordinativi
collettivi di pagamento. I titoli di spesa sono sottoscritti dal
responsabile del pagamento mediante firma digitale con validità legale e
trasmessi alla Banca d'Italia in via telematica. Con le nuove procedure si
eliminano i tempi ed i costi eccessivi finora richiesti per la stampa e
l'invio di tutti i supporti cartacei, l'intervallo temporale intercorrente
tra l'emissione del titolo di spesa e la data di riscossione, nonché
possibili disguidi nel recapito dei plichi contenenti gli ordini di
pagamento. A partire dall'aprile 2003, le stesse procedure saranno estese
anche alle pensioni di guerra e tabellari militari (circa 5 milioni di
pensioni pagate ogni anno) rimasti a carico dello Stato.
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