NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
20 GENNAIO 2003
pagina 6
|
GARANTE DELLA PRIVACY: ISPEZIONE PER
DATI DEI CLIENTI DI UNA BANCA LETTI ATTRAVERSO INTERNET
Il Garante per la protezione dei dati
personali ha disposto un'ispezione del sistema informatico di una importante
banca on line. La decisione è stata assunta dall'Autorità per la privacy
dopo aver esaminato il ricorso di un cittadino, cliente della stessa banca,
che è riuscito attraverso nternet a consultare non solo i dati del suo
conto corrente, ma anche quelli di altri clienti della banca. L'Authority ha
ritenuto particoalrmente grave tale fatto, alla luce anche delle prospettive
di sviluppo del settore dell'e-banking e il coinvolgimento di molti
cittadini e operatori. Con l'ispezione il Garante intende verificare i
sistemi di sicurezza adottati dall'istituto di credito e il loro grado di
affidabilità riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali
della clientela. L'ispezione dovrà accertare come si sia potuto verificare
l'ingresso nella banca dati e quali diverse misure di sicurezza siano state
poi adottate per assicurare la confidenzialità e l'integrità dei dati
relativi alla clientela.
INTERNET: IL PUNTO SULLA NORMATIVA
A richiesta di un lettore ci accingiamo facciamo il punto sullo stato della
normativa relativa al fenomeno internet, vale a dire alle varie conseguenze
della interconnessione dei computer che, attraverso l'utilizzo delle reti di
telecomunicazioni esistenti, dialogano fra di loro, utilizzando protocolli
univoci e servizi di comunicazione standardizzati, fino a realizzare una
rete aperta, "senza padroni", come si suol dire, cui tutti possono
accedere liberamente. Allo stato, tale fenomeno non ha ancora avuto, nel
nostro paese, una specifica regolamentazione normativa. Nella passata
legislatura, il 12 aprile 2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
aveva presentato in parlamento il disegno di legge n. 4594, meglio noto come
disegno di legge Passigli. Il provvedimento, composto di due soli articoli,
recava disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in rete e cercava di dare una
prima regolamentazione nel settore dei domain names. L'art 1 del disegno di
legge prevedeva che non potevano essere utilizzati per l'identificazione di
domini da parte di chi non ne era titolare nomi identici o simili a quelli
che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni
di beni o persone e neppure nomi identici o simili a marchi di impresa o
alti segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno. Recependo un
consolidato indirizzo giurisprudenziale, il legislatore aveva posto,
chiaramente, segni distintivi tipici e domain names sullo stesso piano,
riconoscendo piena tutela al titolare del marchio, insegna, ditta, ecc, nei
confronti di chiunque avesse voluto farne uso come identificatore di un sito
internet. Secondo il provvedimento l'inosservanza del divieto avrebbe
costituito uso indebito di nomi e segni distintivi: gli atti, posti in
essere in contrasto con il divieto sarebbero stati nulli di diritto e
sarebbero scattati, conseguentemente, un ordine di cessazione dell'uso
stesso e il risarcimento del danno, nella misura minima di € 3.000,00. Il
disegno di legge, però, è decaduto, come altre iniziative con lo stesso
oggetto. Sull'argomento non esiste neppure una ricca giurisprudenza: i primi
provvedimenti dei giudici di merito risalgono al 1996, dovrebbero essere non
più di un centinaio e non è ancora stata pronunciata alcuna sentenza da
parte della Corte di Cassazione. Inoltre la maggior parte dei provvedimenti
non sono sentenze, ma ordinanze cautelari, con sommaria motivazione e
semplice accertamento della sussistenza della pretesa del ricorrente.
Tuttavia, grazie a contributi dottrinali sempre più approfonditi ed attenti
alle elaborazioni straniere (in particolar modo quelle sviluppate negli
USA), si possono ritenere ormai già formati orientamenti costanti per
l'applicazione, con gli opportuni adattamenti, a diversi e importanti
aspetti del fenomeno (es. applicabilità della disciplina della proprietà
intellettuale ed industriale) di modelli normativi e metodi di ragionamento
già in uso per altri fenomeni "già conosciuti". Cercheremo con
successivi interventi di dare concretezza a tale quadro facendo un'analisi
della giurisprudenza in merito ai vari illeciti (messaggi diffamatori,
violazione del diritto d'autore, condotte di concorrenza sleale) ed alle
conseguenti forme di responsabilità (civile e penale, di tipo contrattuale
- esempio tra titolare del sito e provider - ed extracontrattuale.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTRO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE E L'ANCI
Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, ed il
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Leonardo
Dominici, hanno sottoscritto a Roma, il 19 dicembre 2002, un protocollo
d'intesa per lo sviluppo e l'attuazione di strategie comuni nel processo di
modernizzazione della Pubblica Amministrazione italiana e per la promozione,
a livello locale, della Società dell'Informazione. Il testo dell'accordo
prevede la collaborazione su una serie di argomenti ritenuti strategici: tra
questi si segnala la creazione dello "Sportello elettronico per le
imprese", che dovrà essere il punto d'incontro tra i processi
innovativi già in corso (lo sportello unico per le attività produttive, il
Portale nazionale per le imprese, i servizi previsti dai progetti di
e-Government in via di realizzazione). Tra gli ambiti di collaborazione per
la promozione della "Società dell'Informazione", saranno, tra
l'altro, affrontati il tema degli strumenti di accesso alla rete per gli
utilizzatori dei servizi (con particolare riguardo alla Carta Nazionale dei
Servizi), lo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità nelle grandi aree
metropolitane, ed il tema dell'"inclusione sociale", che riguarda
i servizi per gli anziani, per i disabili, per gli abitanti dei centri
minori. Tra gli obiettivi del Protocollo, inoltre, lo sviluppo dell'e-learning
per il personale comunale, del telelavoro e della diffusione di
infrastrutture a banda larga nei territori comunali. La struttura chiamata a
dare attuazione al Protocollo d'intesa è la Commissione permanente per
l'innovazione e le tecnologie nei Comuni. La Commissione è costituita da un
Comitato strategico, che determina gli indirizzi e ne verifica l'attuazione,
e da un Comitato tecnico che agisce a livello operativo. La firma del
protocollo, è un ulteriore passo nella realizzazione di quella
"visione condivisa" nello sviluppo dell'e-Government che il
Ministro Stanca auspica per le future collaborazioni tra Governo, Regioni,
Enti locali. Il Ministro aveva già proposto tale "visione
condivisa" alle Regioni solo pochi giorni prima, il 28 novembre,
nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, individuandone i
punti strategici: il sistema pubblico di connettività; i portali locali e
nazionali come punti di accesso per l'erogazione dei servizi in rete al
cittadino; la sicurezza dei servizi pubblici on line; lo sviluppo di
"modelli per l'interoperabilità" come, ad esempio, il Sistema
Informativo del Lavoro, in grado di garantire l'incrocio tra domanda e
offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale. "Le Regioni e gli
Enti locali - ha detto Stanca - sono attori fondamentali per la
realizzazione del piano, rappresentando la massima espressione del
decentramento amministrativo, il punto di contatto tra Pubblica
Amministrazione e il cittadino".
COMMERCIO ELETTRONICO: DISEGNO DI LEGGE
PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE
Il 10 ottobre 2002 è stato presentato al Senato un disegno di legge (S.
1767) per recepire la Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo dell'8
giugno 2000 relativa alla disciplina di taluni aspetti giuridici del
commercio elettronico. Il provvedimento oltre al mero recepimento della
direttiva contiene anche, all'art. 11, un esplicito riferimento alla materia
della tutela del consumatore e, all'art. 12, la previsione di un Fondo di
garanzia a tutela della regolare conclusione della transazione on line. Per
quanto riguarda la tutela del consumatore, a fronte di un testo comunitario
ove viene prevista una disciplina comune ad ogni tipologia di utente dei
servizi della società dell'informazione, i presentatori del disegno di
legge hanno ritenuto opportuno prevedere espliciti riferimenti alla materia
della tutela del consumatore, la quale, ad oggi, viene regolamentata da
discipline di settore, al fine di evitare le esistenti frammentazioni delle
discipline applicabili alle contrattazioni tra consumatori ed imprese. Il
Fondo di garanzia è stato introdotto in quanto la pratica commerciale
rappresenta spesso situazioni di irrecuperabilità di crediti, o di
impossibilità di richiedere adeguata assistenza post-vendita, sino ai casi
di impossibilità di azionare procedure idonee a garantire la solvibilità
della parte resasi inadempiente alle obbligazioni oggetto del servizio on
line". Il Fondo di garanzia è già esistente nel nostro ordinamento:
infatti è previsto dal Decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 349 a tutela
del consumatore-viaggiatore.
I BANDI PER LE AGEVOLAZIONI AL
COMMERCIO ELETTRONICO E ALLA FILIERA DEL TESSILE, ABBIGLIAMENTO E
CALZATURIERO
Le due circolari del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre
2002 n. 900501 e n. 900502 relative, rispettivamente, alle agevolazioni in
favore degli investimenti per il commercio elettronico ed agli incentivi per
il collegamento telematico "Quick-response", sono state pubblicate
sulla Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre
2002. La domanda dovrà essere presentata, pena la sua nullità, non prima
di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della circolare in
gazzetta ufficiale e non oltre 90 giorni dalla data di inizio per la validità
della domanda. Se non sopravvengono ulteriori proroghe, il primo giorno
utile per la presentazione delle domande sarà il 27 febbraio 2003.
INDENNITA' DI MOBILITA': PRECISAZIONI
IN MERITO ALLA SUA ANTICIPAZIONE
L'Inps con la circolare n. 174 del 28 novembre 2002, ha fornito alcuni
chiarimenti per quanto riguarda la corresponsione dell'anticipo
dell'indennità di mobilità richiesto ai sensi dell'art. 7, 5° comma,
della Legge 23 luglio 1991, n. 223 il quale prevede che "... i
lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa ... possono ottenere
la corresponsione anticipata dell'indennità ...". A seguito della
sentenza della Corte di Cassazione n. 6679/01, l'Istituto ha rivisto la
precedente impostazione (anticipo solo a favore dei lavoratori che iniziano
un'attività autonoma successivamente al collocamento in mobilità),
riconoscendo l'estensione del diritto anche in favore di coloro che
intendono sviluppare a tempo pieno attività autonoma iniziata durante il
rapporto di lavoro dipendente. La domanda di anticipazione deve essere
avanzata entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o
dell'associazione in cooperativa, in analogia al termine previsto dall'art.
129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione delle domande
di disoccupazione.
TASSI USURARI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO
AL 31 MARZO 2003
Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, è stato pubblicato il
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre u.s.
contenente la "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini
dell'applicazione della legge sull'usura" (Legge n. 108/96). L'art. 2
di tale legge stabilisce che il Ministro del Tesoro, sentita la Banca
d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente i tassi di
interesse effettivi globali medi per categorie omogenee di operazioni
(tenuto conto della natura, dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle
garanzie delle stesse). I valori medi derivanti da tale rilevazione sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Lo stesso art. 2 stabilisce che il
limite, oltre il quale i tassi sono sempre usurari "è stabilito nel
tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta
ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà". I tassi di interesse effettivi
globali medi sono il frutto di una rilevazione che interessa l'intero
sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario. Sul sito
dell'Ufficio Italiano dei Cambi è possibile consultare i tassi effettivi
globali medi.
LA FIERA DI GENOVA TAGLIA IL TRAGUARDO
DELLA SPA
Dal 13 gennaio l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova si è
trasformato in Fiera di Genova SpA. Nella nuova società ha fatto il suo
ingresso la Regione Liguria. Il capitale sociale, pari a € 13.013.699, sarà
così ripartito: 32% Comune di Genova, 27% Regione Liguria (tramite Filse-
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), 22% Provincia di Genova, 17%
Camera di Commercio Industria Artigianato e 2% Autorità Portuale.
Presidente del Consiglio di Amministrazione - composto da nove membri - è
stato nominato Franco Gattorno, imprenditore nel settore marittimo e dei
trasporti, amministratore delegato e direttore generale Roberto Urbani, già
segretario generale dell'Ente dal 1999.
INDICE PREZZI AL CONSUMO
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI),
esclusi i tabacchi, è risultato a dicembre 2002 pari a 119,1. Pertanto tale
indice ha avuto un aumento dello 0,1% sul mese precedente e del 2,7% sul
dicembre 2001. Nella media del 2002 l'indice è aumentato del 2,4% rispetto
al 2001.
Pagina 1 Pagina 2
Pagina 3
Pagina
4 Pagina 5
Pagina 6
Titoli
Home Archivio news
|