NOTIZIARIO
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GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
3 FEBBRAIO 2003
pagina 6
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: SOPPRESSIONE DELL'AIPA E DEL CENTRO TECNICO ED ISTITUZIONE
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Nella
Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 è stata pubblicata la Legge 16
gennaio 2003, n. 6, recante disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione. Fra le varie norme relative all'innovazione
tecnologica nella Pubblica Amministrazione, segnaliamo in particolare l'art.
27, comma, 10, che conferma l'istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica e la contestuale soppressione dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e del Centro tecnico
istituito dall'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per
l'assistenza agli utenti della RUPA. Sostituendo l'art. 29, comma 6, della
Legge finanziaria 2002, che attribuiva alla CONSIP i compiti del Centro
Tecnico, l'articolo in esame conferisce al Governo il compito di emanare,
entro giugno 2003, un regolamento che apporti tali cambiamenti ed
attribuisca alla nuova Agenzia in fase di costituzione i compiti e le
funzioni degli enti soppressi. Allo stato, l'Aipa continua ad operare, in
quanto il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie potrà cominciare ad
avvalersi dell'operato della nuova Agenzia solo dopo l'entrata in vigore del
regolamento di attuazione. Completata la fase procedurale l'Agenzia subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico ed anche
nelle loro funzioni con eccezione di quelle attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: FONDO PER I PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO
L'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo alle disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione affida al Ministro per
l'innovazione e le tecnologie la promozione di progetti volti a sviluppare
l'utilizzazione dell'informatica nella pubblica amministrazione. Secondo
quanto previsto dal comma 8 il Ministro deve, in particolare, provvedere
alla diffusione della carta nazionale dei servizi e delle firme
elettroniche, allo sviluppo delle procedure telematiche fornite dalla CONSIP
per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica
amministrazione, ed al diritto di accesso al procedimento amministrativo
esperibile per via telematica. Per il sostegno economico di tali progetti,
la legge ha istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico", in cui rifluiscono le spese già
autorizzate per il triennio 2002 - 2004 e le risorse destinate dalla legge
finanziaria 2002 al finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.
E-COMMERCE:
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE
Venerdì 24 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di
decreto legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno. Il provvedimento si compone di 22 articoli. In merito al contenuto
degli artt. 14, 15, 16 e 17, che disciplinano la responsabilità dei
prestatori di servizi della società dell'informazione, segnaliamo, in
particolare, l'art.17 che esclude per i soggetti sopraindicati l'obbligo di
sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano e l'obbligo di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite. Sempre secondo tale articolo il prestatore di servizi
della società dell'informazione è civilmente responsabile del contenuto di
tali servizi solo se, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto
contenuto o se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del contenuto
di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne
l'autorità competente. Il decreto legislativo sarà ora esaminato delle
competenti Commissioni della Camera e del Senato che, entro 40 giorni,
dovranno esprimere il loro parere. Acquisito il parere consultivo del
Parlamento il Consiglio dei Ministri dovrà approvare in via definitiva il
decreto che, dopo la firma del Presidente della Repubblica, andrà in
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro i 30 giorni successivi.
USA:
CODICE DI CONDOTTA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI ONLINE
Le imprese americane che operano nel settore dell'e-commerce hanno approvato
un codice di autoregolamentazione sulla raccolta delle informazioni a
carattere personale riguardanti gli internauti, che è stato approntato dal
US Postal Service e da operatori del settore (DoubleClick e Microsoft)
Precisiamo che tale codice di condotta, però, non ha carattere
obbligatorio. Le imprese, che decideranno di adottarlo, avranno l'obbligo di
informare gli internauti circa gli strumenti informatici che utilizzano per
raccogliere informazioni, il tipo di dati raccolti e le finalità per cui
vengono utilizzati. Le stesse imprese dovranno ottenere il consenso degli
interessati prima di cedere a terzi le informazioni personali di cui
dispongono (come indirizzi e-mail o numeri di telefono). Grazie al codice di
condotta dovrebbe risultare regolamentato l'utilizzo dei dispositivi
informatici invisibili che consentono di monitorare il traffico su un sito
internet, raccogliere nominativi per l'invio massiccio di messaggi di posta
elettronica a contenuto commerciale o consentire alle agenzie pubblicitarie
di disporre di profili dettagliati sulle abitudini degli internauti (Web
bugs). Il loro uso suscita le proteste di coloro che ritengono che la
raccolta di dati personali, senza il consenso degli interessati, integri una
violazione del diritto alla privacy.
INCENTIVI
AUTOMATICI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ELETTRONICO
E' stato attivato il II° bando per le incentivazioni in favore del
commercio elettronico che rende operativo l'art. 103 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 e successive integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della
Legge 5 marzo 2001, n. 57: Le agevolazioni possono essere richieste da
soggetti promotori, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti
all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente dalla
singola impresa. Le agevolazioni riguardano le iniziative che mirano allo
sviluppo per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti
effettuato tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonché dei
consumatori finali, nei mercati interni o esteri. Le spese ammissibili, che
non potranno essere inferiori a Euro 7.500,00, sono quelle effettuate dopo
il 28 dicembre 2002 per l'acquisizione di hardware e software, per
consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle
nuove tecnologie, consulenze su organizzazione logistica, sul marketing e
sul controllo di qualità, per aumentare la competitività e per la
pubblicazione di informazioni commerciali comuni, nonché tutoraggio con un
limite del 20% dell'investimento complessivo, sia nella fase di progetto che
nella fase di realizzazione e di esercizio e per la formazione del personale
e spese per e-learning nel limite del 20% dell'investimento complessivo. Il
progetto deve essere totalmente completato (integrale fornitura, messa in
esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione) entro 14 mesi dalla
data del decreto di prenotazione delle risorse. Entro lo stesso termine
devono essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore all'80 per
cento dei costi ammessi alle agevolazioni. L'agevolazione consiste in un
credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti e documentati da ciascuna
impresa operante in raggruppamenti composti da 1 a 14 imprese ed il 60% dei
costi sostenuti e documentati agevolabili, nei raggruppamenti composti da 15
imprese o più. La domanda di prenotazione delle risorse deve essere redatta
sulla modulistica appositamente prevista (www.minidustria.it) ed inoltrata,
nel periodo compreso fra il 27 febbraio ed il 28 maggio 2003, al Gestore
presso la sua sede legale sita in Via Piemonte n. 51, 00187 Roma, ovvero
agli uffici del Gestore tramite gli sportelli bancari abilitati, mediante
consegna diretta, a mano o in via telematica con firma digitale, nel qual
caso verrà rilasciata ricevuta contenente la data di ricezione, oppure
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
USA:
LEGALE IL COPYRIGHT EXTENSION ACT
La settimana scorsa avevamo dato notizia della cause in corso negli Stati
Uniti in merito alla tutela del diritto d'autore. Oggi possiamo comunicare
che il 15 gennaio 2003 la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il
ricorso tendente a far dichiarare incostituzionale il Copyright Extension
Act del 1998. Con tale provvedimento il Congresso aveva prolungato di venti
anni la scadenza dei diritti d'autore.
INVESTIMENTI
NELLE AREE SVANTAGGIATE
Sul sito www.agenziaentrate.it
sono disponibili i nuovi modelli per la comunicazione dei dati relativi agli
investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate. Le comunicazioni
devono essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica nel
periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 28 febbraio 2003. Secondo quanto
precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate i modelli possono già essere
prelevati dal sito internet senza attendere la loro pubblicazione in
Gazzetta ufficiale. Per le procedure tecniche necessarie alla trasmissione
telematica da parte degli utenti abilitati (internet o entratel), la stessa
Agenzia delle Entrate ha realizzato un prodotto informatico denominato
"Report 388", che può essere prelevato, gratuitamente, dal suo
sito internet già dallo scorso 30 gennaio 2003.
CUMULO
PENSIONE E REDDITO DA LAVORO: LE ISTRUZIONI DELL'INPS
L'Inps con la circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 ha riepilogato le novità
previste dall'art. 44 della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003) sulle regole
che da quest'anno disciplinano il cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
In particolare l'Istituto previdenziale ha comunicato che a febbraio saranno
inviate ai pensionati, titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1º
gennaio 2003 e soggetti ancora al divieto di cumulo con i redditi da lavoro,
delle lettere per informarli sulla possibilità di evitare la trattenuta
sulla pensione, tramite il versamento di una somma una tantum, entro il 17
marzo 2003. Per coloro la cui pensione di anzianità decorre dal 1º gennaio
2003 in poi, la stessa è interamente cumulabile con i redditi, da lavoro
autonomo e da lavoro dipendente, se alla data di decorrenza il lavoratore è
in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed ha
compiuto 58 anni di età. Per determinare i 37 anni di contributi si
considerano tutti i contributi utili per il raggiungimento del diritto alla
pensione, ovvero, se più favorevole, quelli utili per la misura del
trattamento pensionistico. Ricordiamo che dal 1º gennaio 2001, in base a
quanto previsto dalla Legge n. 388/00, sono pienamente cumulabili con il
reddito da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di anzianità liquidate
con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Per quanto
riguarda i pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1º gennaio
2003, la circolare dell'Inps precisa che essi possono usufruire del cumulo
totale a decorre dal 1º gennaio 2003, versando, se in attività al 30
novembre 2002, un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese
di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile
(402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la
somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, pari a
95 (cioè 37 più 58), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e
di età posseduti alla data del pensionamento (i contributi e l'età si
arrotondano al primo decimale e la loro somma all'intero più vicino. Se
l'importo risultante da tale operazione è inferiore al 20% dell'importo
lordo della pensione spettante al 1º gennaio del 2003, dovrà essere
versato comunque il 20% dell'importo del trattamento pensionistico. Il
versamento non può essere superiore a tre volte l'importo lordo della
pensione spettante al 1º gennaio 2003. La somma dovrà essere versata entro
il 17 marzo 2003, in unica soluzione o in forma rateale pagando il 30% del
dovuto sempre entro il 17 marzo 2003. Per quanto riguarda i pensionati di
anzianità con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2003, la circolare dell'Inps
precisa che essi possono usufruire del cumulo totale a decorre dal 1º
gennaio 2003, versando, se non in attività lavorativa al 30 novembre 2002
l'una tantum anche dopo il 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio
dell'attività lavorativa. In questo caso la base di calcolo è costituita
dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente
l'inizio dell'attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto
agli importi determinati applicando le regole sopra illustrate. La stessa
circolare illustra anche le modalità che debbono seguire coloro che non
hanno adempiuto agli obblighi previsti in materia di divieto totale o
parziale del cumulo, per evitare di incorrere nelle relative penalità e
sanzioni. E' possibile versare, per il periodo fino al 31 marzo 2003, un
importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003,
moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificata
l'inadempienza. In questo caso il versamento non potrà essere superiore a 4
volte l'importo lordo della pensione spettante al 1º gennaio 2003.
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