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QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
3 FEBBRAIO 2003

pagina 6

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SOPPRESSIONE DELL'AIPA E DEL CENTRO TECNICO ED ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 è stata pubblicata la Legge 16 gennaio 2003, n. 6, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Fra le varie norme relative all'innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione, segnaliamo in particolare l'art. 27, comma, 10, che conferma l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica e la contestuale soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e del Centro tecnico istituito dall'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'assistenza agli utenti della RUPA. Sostituendo l'art. 29, comma 6, della Legge finanziaria 2002, che attribuiva alla CONSIP i compiti del Centro Tecnico, l'articolo in esame conferisce al Governo il compito di emanare, entro giugno 2003, un regolamento che apporti tali cambiamenti ed attribuisca alla nuova Agenzia in fase di costituzione i compiti e le funzioni degli enti soppressi. Allo stato, l'Aipa continua ad operare, in quanto il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie potrà cominciare ad avvalersi dell'operato della nuova Agenzia solo dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Completata la fase procedurale l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico ed anche nelle loro funzioni con eccezione di quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: FONDO PER I PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO
L'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo alle disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la promozione di progetti volti a sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella pubblica amministrazione. Secondo quanto previsto dal comma 8 il Ministro deve, in particolare, provvedere alla diffusione della carta nazionale dei servizi e delle firme elettroniche, allo sviluppo delle procedure telematiche fornite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, ed al diritto di accesso al procedimento amministrativo esperibile per via telematica. Per il sostegno economico di tali progetti, la legge ha istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", in cui rifluiscono le spese già autorizzate per il triennio 2002 - 2004 e le risorse destinate dalla legge finanziaria 2002 al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico. 

E-COMMERCE: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/31/CE 
Venerdì 24 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Il provvedimento si compone di 22 articoli. In merito al contenuto degli artt. 14, 15, 16 e 17, che disciplinano la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, segnaliamo, in particolare, l'art.17 che esclude per i soggetti sopraindicati l'obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano e l'obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Sempre secondo tale articolo il prestatore di servizi della società dell'informazione è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi solo se, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto o se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. Il decreto legislativo sarà ora esaminato delle competenti Commissioni della Camera e del Senato che, entro 40 giorni, dovranno esprimere il loro parere. Acquisito il parere consultivo del Parlamento il Consiglio dei Ministri dovrà approvare in via definitiva il decreto che, dopo la firma del Presidente della Repubblica, andrà in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro i 30 giorni successivi. 

USA: CODICE DI CONDOTTA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI ONLINE 
Le imprese americane che operano nel settore dell'e-commerce hanno approvato un codice di autoregolamentazione sulla raccolta delle informazioni a carattere personale riguardanti gli internauti, che è stato approntato dal US Postal Service e da operatori del settore (DoubleClick e Microsoft) Precisiamo che tale codice di condotta, però, non ha carattere obbligatorio. Le imprese, che decideranno di adottarlo, avranno l'obbligo di informare gli internauti circa gli strumenti informatici che utilizzano per raccogliere informazioni, il tipo di dati raccolti e le finalità per cui vengono utilizzati. Le stesse imprese dovranno ottenere il consenso degli interessati prima di cedere a terzi le informazioni personali di cui dispongono (come indirizzi e-mail o numeri di telefono). Grazie al codice di condotta dovrebbe risultare regolamentato l'utilizzo dei dispositivi informatici invisibili che consentono di monitorare il traffico su un sito internet, raccogliere nominativi per l'invio massiccio di messaggi di posta elettronica a contenuto commerciale o consentire alle agenzie pubblicitarie di disporre di profili dettagliati sulle abitudini degli internauti (Web bugs). Il loro uso suscita le proteste di coloro che ritengono che la raccolta di dati personali, senza il consenso degli interessati, integri una violazione del diritto alla privacy. 

INCENTIVI AUTOMATICI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ELETTRONICO 
E' stato attivato il II° bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico che rende operativo l'art. 103 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della Legge 5 marzo 2001, n. 57: Le agevolazioni possono essere richieste da soggetti promotori, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente dalla singola impresa. Le agevolazioni riguardano le iniziative che mirano allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuato tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonché dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri. Le spese ammissibili, che non potranno essere inferiori a Euro 7.500,00, sono quelle effettuate dopo il 28 dicembre 2002 per l'acquisizione di hardware e software, per consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, consulenze su organizzazione logistica, sul marketing e sul controllo di qualità, per aumentare la competitività e per la pubblicazione di informazioni commerciali comuni, nonché tutoraggio con un limite del 20% dell'investimento complessivo, sia nella fase di progetto che nella fase di realizzazione e di esercizio e per la formazione del personale e spese per e-learning nel limite del 20% dell'investimento complessivo. Il progetto deve essere totalmente completato (integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione) entro 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse. Entro lo stesso termine devono essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore all'80 per cento dei costi ammessi alle agevolazioni. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti e documentati da ciascuna impresa operante in raggruppamenti composti da 1 a 14 imprese ed il 60% dei costi sostenuti e documentati agevolabili, nei raggruppamenti composti da 15 imprese o più. La domanda di prenotazione delle risorse deve essere redatta sulla modulistica appositamente prevista (www.minidustria.it) ed inoltrata, nel periodo compreso fra il 27 febbraio ed il 28 maggio 2003, al Gestore presso la sua sede legale sita in Via Piemonte n. 51, 00187 Roma, ovvero agli uffici del Gestore tramite gli sportelli bancari abilitati, mediante consegna diretta, a mano o in via telematica con firma digitale, nel qual caso verrà rilasciata ricevuta contenente la data di ricezione, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

USA: LEGALE IL COPYRIGHT EXTENSION ACT 
La settimana scorsa avevamo dato notizia della cause in corso negli Stati Uniti in merito alla tutela del diritto d'autore. Oggi possiamo comunicare che il 15 gennaio 2003 la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso tendente a far dichiarare incostituzionale il Copyright Extension Act del 1998. Con tale provvedimento il Congresso aveva prolungato di venti anni la scadenza dei diritti d'autore. 

INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE 
Sul sito www.agenziaentrate.it  sono disponibili i nuovi modelli per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate. Le comunicazioni devono essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 28 febbraio 2003. Secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate i modelli possono già essere prelevati dal sito internet senza attendere la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per le procedure tecniche necessarie alla trasmissione telematica da parte degli utenti abilitati (internet o entratel), la stessa Agenzia delle Entrate ha realizzato un prodotto informatico denominato "Report 388", che può essere prelevato, gratuitamente, dal suo sito internet già dallo scorso 30 gennaio 2003. 

CUMULO PENSIONE E REDDITO DA LAVORO: LE ISTRUZIONI DELL'INPS 
L'Inps con la circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 ha riepilogato le novità previste dall'art. 44 della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003) sulle regole che da quest'anno disciplinano il cumulo tra pensione e reddito da lavoro. In particolare l'Istituto previdenziale ha comunicato che a febbraio saranno inviate ai pensionati, titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2003 e soggetti ancora al divieto di cumulo con i redditi da lavoro, delle lettere per informarli sulla possibilità di evitare la trattenuta sulla pensione, tramite il versamento di una somma una tantum, entro il 17 marzo 2003. Per coloro la cui pensione di anzianità decorre dal 1º gennaio 2003 in poi, la stessa è interamente cumulabile con i redditi, da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, se alla data di decorrenza il lavoratore è in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed ha compiuto 58 anni di età. Per determinare i 37 anni di contributi si considerano tutti i contributi utili per il raggiungimento del diritto alla pensione, ovvero, se più favorevole, quelli utili per la misura del trattamento pensionistico. Ricordiamo che dal 1º gennaio 2001, in base a quanto previsto dalla Legge n. 388/00, sono pienamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di anzianità liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Per quanto riguarda i pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2003, la circolare dell'Inps precisa che essi possono usufruire del cumulo totale a decorre dal 1º gennaio 2003, versando, se in attività al 30 novembre 2002, un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile (402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, pari a 95 (cioè 37 più 58), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età posseduti alla data del pensionamento (i contributi e l'età si arrotondano al primo decimale e la loro somma all'intero più vicino. Se l'importo risultante da tale operazione è inferiore al 20% dell'importo lordo della pensione spettante al 1º gennaio del 2003, dovrà essere versato comunque il 20% dell'importo del trattamento pensionistico. Il versamento non può essere superiore a tre volte l'importo lordo della pensione spettante al 1º gennaio 2003. La somma dovrà essere versata entro il 17 marzo 2003, in unica soluzione o in forma rateale pagando il 30% del dovuto sempre entro il 17 marzo 2003. Per quanto riguarda i pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2003, la circolare dell'Inps precisa che essi possono usufruire del cumulo totale a decorre dal 1º gennaio 2003, versando, se non in attività lavorativa al 30 novembre 2002 l'una tantum anche dopo il 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. In questo caso la base di calcolo è costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando le regole sopra illustrate. La stessa circolare illustra anche le modalità che debbono seguire coloro che non hanno adempiuto agli obblighi previsti in materia di divieto totale o parziale del cumulo, per evitare di incorrere nelle relative penalità e sanzioni. E' possibile versare, per il periodo fino al 31 marzo 2003, un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificata l'inadempienza. In questo caso il versamento non potrà essere superiore a 4 volte l'importo lordo della pensione spettante al 1º gennaio 2003.

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