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GIOVANNI SCOTTI
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LUNEDI'
24 FEBBRAIO 2003
pagina 6
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DIRETTIVA MIT 9 DICEMBRE 2002
A richiesta di un nostro lettore
precisiamo i contenuti della Direttiva sulla "Trasparenza dell'azione
amministrativa e la gestione dei flussi documentali", il cosiddetto
protocollo informatico, di cui il Ministro per l'Innovazione e le
Tecnologie, Lucio Stanca, ed il Ministro per la Funzione Pubblica, Luigi
Mazzella, hanno dato notizia nel corso del Consiglio dei Ministri n. 83 del
6 dicembre 2002. Scopo della direttiva è non solo un più efficace utilizzo
del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di
documenti ed atti tra amministrazioni, ma anche la trasparenza dell'azione
amministrativa. Il provvedimento individua il quadro normativo che regola
gli aspetti concernenti la gestione elettronica dei documenti
amministrativi, adottate in seguito alla Legge n. 59/97 che ha dato validità
giuridica al documento informatico: - il D.P.R. n. 428/98, confluito nel
D.P.R. n. 445/00, e le regole tecniche previste dal D.P.C.M. 31 ottobre
2000, che disciplinano la tenuta dei sistemi di protocollo informatico;
Ricordiamo che il D.P.R. n. 445/00 ha fissa al 1° gennaio 2004 il termine
per la realizzazione dei sistemi di gestione del protocollo informatico e
dei procedimenti amministrativi. Lo stesso provvedimento ha lasciato a
ciascuna amministrazione la scelta delle soluzioni tecnologiche da adottare.
Le amministrazioni debbono quindi provvedere ad avviare progetti per la
diffusione della gestione dei documenti elettronici al loro interno e negli
scambi con i soggetti esterni; - la circolare Aipa n. 28 del 7 maggio 2001
sull'interoperabilità di tali sistemi di protocollo. Per quanto riguarda
questo aspetto è stato realizzato un sistema di posta elettronica
certificata che renda operativo l'art. 14 del D.P.R. n. 445/00, al fine di
fornire alle amministrazioni uno strumento sicuro di scambio di messaggi
ufficiali. Successivamente tale strumento sarà utilizzato anche come canale
di comunicazione tra la pubblica amministrazione, il cittadino e l'impresa;
- le deliberazioni Aipa n. 24 del 30 luglio 1998 e n. 42 del 13 dicembre
2001, disciplinanti l'archiviazione del documento elettronico in conformità
alla normativa sui sistemi di protocollo; - il Decreto legislativo n. 10/02
che da attuazione alla Direttiva n. 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche. Ai sensi dell'art. 50, 4° comma, del
D.P.R. n. 445/00 la direttiva prescrive l'individuazione delle aree
organizzative omogenee (AOO) per i sistemi di gestione elettronica dei
documenti.. Le amministrazioni sono quindi impegnate a definire un piano
d'azione dettagliato, che tenga conto della scadenza del 1° gennaio 2004 e
che dovrà essere comunicato al Centro Tecnico entro il 28 febbraio 2003.
PATENTE A PUNTI: PROROGA DELL'ENTRATA
IN VIGORE AL 30 GIUGNO 2003
A richiesta di un nostro lettore precisiamo che sulla Gazzetta ufficiale n.
303 del 28 dicembre 2002 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2002, n.
284 di conversione del Decreto legge n. 236/02, con la quale sono stati
prorogati taluni termini legislativi in scadenza. L'art, 10 prevede la
proroga del termine di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9 in merito alla cosiddetta "patente a punti", la cui
disciplina, per effetto di tale provvedimento, entrerà in vigore a partire
dal 30 giugno 2003 e non più dal 1° gennaio 2003. Altre disposizioni
contenute nel Decreto legislativo n. 9/02, invece, sono come, ad esempio,
l'obbligo di tenere accesi, anche durante il giorno, i fari anabbaglianti
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali già entrate in
vigore, per effetto della Legge 1° agosto 2002, n. 168.
ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ:
NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003 è stata pubblicata la
Legge 5 febbraio 2003, n. 17 contenente nuove norme per l'esercizio del
diritto di voto da parte elettori affetti da gravi infermità. L'art. 1
permette a tal elettore di votare in un qualsiasi comune della Repubblica e
l'art. 2 precisa che l'annotazione del diritto al voto assistito è
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed in particolare della Legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
INFORMATIZZAZIONE DELLA NORMATIVA
VIGENTE
Nella Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 Febbraio 2003 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003 di
attuazione dell'art. 107 della legge finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre
2000, n. 388). L'art. 107 istituiva un fondo destinato al finanziamento
delle attività di informatizzazione e classificazione della normativa
vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita. A
favore del fondo, la finanziaria per il 2001 autorizzava la spesa di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il Decreto, con
il quale il Governo ha determinato il programma, le forme organizzative e le
modalità di funzionamento del fondo, prevede, in particolare: la
compilazione del testo degli atti normativi emanati dallo Stato, da mettere
a disposizione gratuita del cittadino, che potrà reperirli, con strumenti
informatici e telematici, attraverso appositi portali e siti Internet; la
classificazione dei documenti secondo parametri atti a favorire la ricerca
per via informatica e telematica, nonché la predisposizione di idonei
apparati critici atti ad individuare profili di incompatibilità ed
abrogazioni implicite fra disposizioni; lo studio e l'applicazione di
strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché
di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di
classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria
dell'attività di riordino normativo; la realizzazione di appositi portali e
siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, ai fini delle attività
di cui alle lettere precedenti; la ulteriore definizione delle attività del
programma tenendo conto delle iniziative già avviate nel campo della
informatizzazione della documentazione giuridica pubblica dalle Istituzioni
(Corte costituzionale, Corte suprema di Cassazione, Magistratura
amministrativa e contabile, Ministero della giustizia, Istituto Poligrafico
e Zecca della Stato, AIPA, regioni e province autonome, ecc.); la
realizzazione del programma mediante progetti proposti dagli organi
costituzionali, dalle pubbliche amministrazioni e da privati; la
costituzione di un Comitato guida, formato dai segretari generali di Camera,
Senato e Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la determinazione degli
indirizzi generali per l'attuazione del programma, la definizione dei
requisiti di ammissione dei progetti, con relative modalità e termini per
la redazione e la presentazione; l'approvazione dei progetti da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle determinazioni
del comitato guida. L'attività preparatoria delle determinazioni del
Comitato guida è curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di
lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, costituito da personale designato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti,
nell'ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.
DIRITTO DI ACCESSO ALLE TELEFONATE IN
ENTRATA
Dichiarando inammissibile la richiesta di un abbonato, che voleva conoscere
tutti i numeri in entrata sulla sua linea telefonica, esercitando il diritto
di accesso ai dati personali, il Garante della privacy ha riconosciuto agli
utenti chiamanti le più ampie tutele introdotte nella disciplina della
privacy dal Decreto legislativo n. 467/01, entrato in vigore nel febbraio di
quest'anno. Secondo il Garante, proteggere l'anonimato di chi chiama, salvo
che ciò non provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive (Legge n. 397/00) è un primo bilanciamento tra il diritto
dell'interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla
riservatezza di terzi. Nel caso di specie, il ricorrente, in possesso di una
carta telefonica prepagata, aveva richiesto dapprima alla società
telefonica, ma inutilmente, e poi all'Autorità di conoscere i dati di
traffico "in entrata e in uscita" relativi alla carta in un
determinato periodo. La società di telefonia, invitata dal Garante a
soddisfare le richieste dell'abbonato e a fornire le motivazioni del suo
comportamento omissivo, ha provveduto a trasmettere copia dei tabulati
relativi al traffico telefonico effettuato in uscita dall'utenza
ricaricabile di cui l'interessato era unico possessore, dichiarando di non
poter soddisfare, la richiesta relativa al traffico in entrata, a seguito
delle innovazioni introdotte in materia di telefonia dal Decreto n. 467/01.
Il ricorrente, non ancora soddisfatto, ha quindi richiesto al Garante di
"disapplicare" la legge italiana, da lui ritenuta in contrasto con
la normativa comunitaria, per consentirgli di conoscere quanto richiesto. Il
Garante non ha accolto le tesi del ricorrente ed ha ribadito l'applicazione
dell'art. 14, comma 1, lett. e-bis) della Legge n. 675/96, come modificato
dal Decreto legislativo n. 467/01, secondo il quale il diritto di accesso
alle telefonate in entrata è limitato ai soli casi nei quali la mancata
conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni
difensive.
"YOUR VOICE IN EUROPE":
CONSULTAZIONI SULLE POLITICHE EUROPEE
La Commissione europea ha inaugurato "La vostra voce in Europa",
un nuovo portale grazie al quale i cittadini europei possono farsi sentire
nel quadro del processo decisionale dell'Unione europea. Il portale permette
ai cittadini, alle imprese e a tutte le altre parti interessate di far
conoscere alla Commissione il proprio pensiero sulle nuove iniziative
politiche e di concorrere alla valutazione delle politiche in atto. E' parte
integrante del progetto Interactive Policy Making attraverso il quale la
Commissione europea utilizza le risorse della democrazia elettronica.
"La vostra voce in Europa" è il punto unico di accesso ad
un'ampia gamma di sondaggi d'opinione (consultazioni: chi desidera esprimere
la propria opinione sulle politiche dell'Unione europea ed influenzarne
l'andamento può rispondere ai sondaggi d'opinione in corso. Nella sezione
sono presentati anche i risultati di consultazioni già concluse, effettuate
a partire dal dicembre 2001) e discussioni (argomenti del giorno, forum,
chat on line con i leader europei).
"YOUR VOICE IN EUROPE": LE 10 DOMANDE
Per facilitare la consultazione e prepararsi prima dell'accesso al portale
riportiamo di seguito per esteso le 10 domande che sono state formulate
dalla Commissione per stimolare il dibattito sul futuro della politica di
coesione.
1) Quale sarà il ruolo della politica di coesione in
un'Unione allargata con circa 30 Stati in un contesto di rapidi mutamenti
economici e sociali ? In quale modo è possibile promuovere la convergenza
economica e mantenere il modello europeo di società?
2)
In quale modo si dovrebbero rendere più coerenti le
politiche comunitarie come si dovrebbe migliorare il contributo delle altre
politiche comunitarie al perseguimento della coesione ?
3) Quali modifiche si dovrebbero apportare alla politica di coesione
in vista di un allargamento senza precedenti dell'Unione
4) La politica di coesione dovrebbe affrontare anche la coesione
territoriale per tenere maggior conto dei principali squilibri spaziali
nell'Unione
5) In quale modo la politica di coesione può concentrarsi sulle misure che
presentano un elevato valore aggiunto comunitario
6) Quali dovrebbero essere le priorità per favorire uno sviluppo
territoriale equilibrato e sostenibile dell'Unione
7) In quale modo si dovrebbe incoraggiare la convergenza economica delle
regioni in ritardo di sviluppo dell'Unione
8) Quale genere di intervento comunitario è necessario per le altre regioni
9) Quali metodi si dovrebbero utilizzare per determinare la distribuzione
dei finanziamenti fra Stati membri e fra regioni? A quali principi ci si
dovrebbe attenere per attuare gli interventi comunitari
10) Quale dovrebbe essere la risposta alle accresciute esigenze riguardo
alle dimensioni economica, sociale e territoriale della coesione? E'
possibile intervenire in italiano.
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