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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
7 APRILE 2003

pagina 6

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GARANTE PER LA PRIVACY: NUOVO SITO

E' on-line il nuovo sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, che si è rinnovato nei contenuti, nella grafica, nelle funzioni di ricerca. Al sito possono ora accedere anche utenti non vedenti, grazie a software che permettono di allargare l'ambito della comunicazione. I documenti relativi agli atti e ai provvedimenti dell'Autorità saranno numerati e consultabili attraverso un sistema di ricerca avanzato, anche full text. Sul sito potranno essere trovati risposte a quesiti più frequenti, pagine di documentazione, facsimile per istanze e adempimenti, riferimenti ad eventi istituzionali in corso.

CONTRATTI A DISTANZA: PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
Per quanto riguarda la disciplina di tale argomento occorre fare sempre riferimento al Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 97/7, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, e che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999. La normativa si aggiunge alle disposizioni di tutela del consumatore previste dal Decreto legislativo n. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e dal Decreto Legislativo n. 114/98, relativo alla riforma del commercio, e definisce il quadro dei diritti attribuiti al consumatore nei contratti a distanza e che lo stesso provvedimento considera irrinunciabili: ogni pattuizione contraria alle garanzie previste dalla legge a favore del consumatore, infatti, è considerata nulla. In particolare il decreto legislativo regola i seguenti aspetti: soggetti del rapporto: il consumatore, quale persona che agisce al di fuori di un'attività professionale, e il fornitore, persona fisica o giuridica che agisce invece nel quadro della propria attività professionale; oggetto del rapporto: il contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore; tecniche di comunicazione a distanza: individuate in qualsiasi mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto (posta elettronica, fax, lettera circolare, catalogo, radio, televisione, videotelefono, telefono con o senza intervento di operatore); ambito applicativo del provvedimento: sono esclusi i servizi finanziari (comprese le operazioni di assicurazione e riassicurazione, le operazioni riguardanti i fondi pensione e altri servizi finanziari), le vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, i contratti conclusi con gli operatori di telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici, i contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti su beni immobili (con la sola eccezione delle locazioni), le vendite all'asta; informazioni che, prima della conclusione del contratto, il fornitore è tenuto a inviare al consumatore: identità del fornitore, caratteristiche del bene o del servizio, altre condizioni contrattuali. Le comunicazioni devono essere chiare e comprensibili e rispondere ai principi di buona fede e di lealtà nelle transazioni commerciali; diritto di recesso del consumatore: esercitabile senza penalità e senza dover specificare il motivo del recesso, con l'invio, entro il termine di 10 giorni o di 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, telex o fax a condizione che sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata; rimborso delle somme versate dal consumatore in caso di intervenuto recesso: le somme devono essere rimborsate gratuitamente nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza del recesso del consumatore; esclusione del diritto di recesso: prevista in caso di forniture il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, o il cui oggetto sia costituito da beni personalizzati o confezionati su misura, da prodotti audiovisivi o software sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali, periodici e riviste; esecuzione del contratto: salvo diverso accordo fra le parti, entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ordine. In caso di indisponibilità del bene o del servizio, il fornitore deve informare il consumatore e provvedere al rimborso delle somme eventualmente già corrispostegli; forniture non richieste: espressamente vietate nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; mancata risposta a una proposta contrattuale: mai interpretabile come consenso del consumatore; legge applicabile: se le parti scelgono di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla legge italiana.

ASTE ON LINE
A richiesta di un lettore che ci ha proposto un quesito in materia di aste on line, rispondiamo indicando in primo luogo la normativa cui occorre fare riferimento per valutarne la legittimità: R.D. n. 827/24 (per chi che concerne la localizzazione fisica dell'asta e contestuale presenza del banditore e delle parti), art. 534 c.p.c., art. 115 del TULPS, emanato con R.D. n. 733/91 (che è tuttora l'ossatura della disciplina delle aste on line), art. 18, 5° comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cosiddetta Legge Bersani. Segnaliamo, poi, che è fondamentale la circolare n. 3547/C del 19 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive, avente per oggetto il "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il commercio elettronico e le indicazioni sulle aste on line". Dopo aver indicato gli obiettivi di tutela delle imprese e degli utenti, il provvedimento fornisce una serie di elementi normativi e contrattuali, che possono costituire anche una bozza di autoregolamentazione per le imprese del settore. La circolare ha superato, definitivamente, il dibattito sulla liceità delle aste on line B2B (businness to businness), mantenendo il divieto, solo ed esclusivamente, all'ambito applicativo del D. lgs. n. 114/98, per cui il divieto vale solo per la vendita al dettaglio. La circolare ha poi fissato la disciplina alla quale si devono conformare tutti i soggetti che operano nel settore La prima parte della circolare è descrittiva e rappresenta un testo normativo per le modalità di asta più comuni. La seconda parte della circolare è precettiva, ricostruisce il quadro delle principali norme applicabili direttamente alle aste on line, cominciando proprio dalle disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi di P.S. (Tulps). La terza parte della circolare è interpretativa ed interviene sulle questioni più dibattute del commercio elettronico: valore giuridico da riconoscere al bando d'asta e luogo di conclusione di un contratto via internet. Per quanto riguarda il primo aspetto la circolare affermare che "... salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., la vendita all'asta è una offerta al pubblico e non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore d'asta (o il venditore qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto di accettare o meno la proposta". Per quanto riguarda la conclusione del contratto, che di norma si conclude nel momento dell'aggiudicazione e nel luogo in cui si trova il venditore, secondo la circolare, " .... trattandosi di vendita effettuata tramite internet non è agevole stabilire quale sia il luogo di conclusione del contratto. Al riguardo si ritiene che, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del venditore, il contratto si concluda presso la sede dell'impresa ovvero il domicilio se questi è un consumatore". La quarta ed ultima parte della circolare fornisce indicazioni interessanti su vari aspetti delle aste on line, come, ad esempio, le indicazioni per gli operatori. Segnaliamo infine che è in fase di recepimento nel nostro ordinamento giuridico l'art. 5 della Direttiva comunitaria n. 2000/31 CE.

LAVORO OCCASIONALE
L'art. 4 della Legge delega n. 30/03 prevede che non rientrano nella nozione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto al contributo da versare alla gestione separata Inps, i rapporti di lavoro meramente occasionali. La disposizione fornisce finalmente una definizione di rapporto occasionale: la durata del rapporto non deve superare i 30 giorni con lo stesso committente ed il compenso non deve essere superiore a Euro 5.000. Se il compenso supera i 5.000 Euro, indipendentemente dalla durata (anche un sol giorno) il rapporto non si considera più di tipo occasionale. Per cui la prestazione deve essere inquadrata come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero come lavoro autonomo svolto nell'ambito dell'esercizio di una professione intellettuale.

CORTE DEI CONTI: IL SITO WEB UFFICIALE
Anche il sito ufficiale della Corte dei Conti ha arricchito i suoi contenuti, cambiato la veste grafica e si è dotato di vari motori di ricerca che consentono di ottenere atti ed informazioni selezionando la materia che interessa. Ricordiamo che la Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (art.100 costituzione) e giurisdizionali (art.103 costituzione). Nella banca dati contenente le decisioni delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti è possibile trovare il testo integrale di sentenze ed ordinanze adottate dalle Sezioni Giurisdizionali a partire dal 1° gennaio 2001. Ad ogni atto pubblicato sul sito è associato il riferimento alle norme richiamate ed applicate. La loro consultazione può essere fatta anche autonomamente attraverso la sezione "osservatorio parlamentare", che contiene una selezione di leggi di maggior rilievo in materia contabile ovvero anche attraverso la sezione osservatorio comunitario, che contiene una selezione dei provvedimenti dell'Unione europea. Nella sezione la Corte nelle regioni italiane, poi, vengono pubblicati per i cittadini e le amministrazioni controllate vari risultati dei controlli sulla gestione effettuati dalla Corte.

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