NOTIZIARIO
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GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
7 APRILE 2003
pagina 6
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GARANTE PER LA PRIVACY: NUOVO SITO
E' on-line il nuovo sito ufficiale del
Garante per la protezione dei dati personali, che si è rinnovato nei
contenuti, nella grafica, nelle funzioni di ricerca. Al sito possono ora
accedere anche utenti non vedenti, grazie a software che permettono di
allargare l'ambito della comunicazione. I documenti relativi agli atti e ai
provvedimenti dell'Autorità saranno numerati e consultabili attraverso un
sistema di ricerca avanzato, anche full text. Sul sito potranno essere
trovati risposte a quesiti più frequenti, pagine di documentazione,
facsimile per istanze e adempimenti, riferimenti ad eventi istituzionali in
corso.
CONTRATTI A DISTANZA: PROTEZIONE DEL
CONSUMATORE
Per quanto riguarda la disciplina di tale argomento occorre fare sempre
riferimento al Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che recepisce
nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 97/7, relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, e che è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999. La normativa
si aggiunge alle disposizioni di tutela del consumatore previste dal Decreto
legislativo n. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali
commerciali e dal Decreto Legislativo n. 114/98, relativo alla riforma del
commercio, e definisce il quadro dei diritti attribuiti al consumatore nei
contratti a distanza e che lo stesso provvedimento considera irrinunciabili:
ogni pattuizione contraria alle garanzie previste dalla legge a favore del
consumatore, infatti, è considerata nulla. In particolare il decreto
legislativo regola i seguenti aspetti: soggetti del rapporto: il
consumatore, quale persona che agisce al di fuori di un'attività
professionale, e il fornitore, persona fisica o giuridica che agisce invece
nel quadro della propria attività professionale; oggetto del rapporto: il
contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione che prescindono dalla
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore; tecniche di
comunicazione a distanza: individuate in qualsiasi mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto (posta elettronica, fax, lettera
circolare, catalogo, radio, televisione, videotelefono, telefono con o senza
intervento di operatore); ambito applicativo del provvedimento: sono esclusi
i servizi finanziari (comprese le operazioni di assicurazione e
riassicurazione, le operazioni riguardanti i fondi pensione e altri servizi
finanziari), le vendite tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati, i contratti conclusi con gli operatori di telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici, i contratti relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti su beni immobili (con la sola eccezione delle
locazioni), le vendite all'asta; informazioni che, prima della conclusione
del contratto, il fornitore è tenuto a inviare al consumatore: identità
del fornitore, caratteristiche del bene o del servizio, altre condizioni
contrattuali. Le comunicazioni devono essere chiare e comprensibili e
rispondere ai principi di buona fede e di lealtà nelle transazioni
commerciali; diritto di recesso del consumatore: esercitabile senza penalità
e senza dover specificare il motivo del recesso, con l'invio, entro il
termine di 10 giorni o di 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma, telex o fax a condizione che sia confermata entro 48 ore con
lettera raccomandata; rimborso delle somme versate dal consumatore in caso
di intervenuto recesso: le somme devono essere rimborsate gratuitamente nel
minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il
fornitore è venuto a conoscenza del recesso del consumatore; esclusione del
diritto di recesso: prevista in caso di forniture il cui prezzo sia legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, o il cui oggetto sia
costituito da beni personalizzati o confezionati su misura, da prodotti
audiovisivi o software sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali,
periodici e riviste; esecuzione del contratto: salvo diverso accordo fra le
parti, entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ordine. In caso di
indisponibilità del bene o del servizio, il fornitore deve informare il
consumatore e provvedere al rimborso delle somme eventualmente già
corrispostegli; forniture non richieste: espressamente vietate nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; mancata risposta a una
proposta contrattuale: mai interpretabile come consenso del consumatore;
legge applicabile: se le parti scelgono di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dalla legge italiana.
ASTE ON LINE
A richiesta di un lettore che ci ha proposto un quesito in materia di aste
on line, rispondiamo indicando in primo luogo la normativa cui occorre fare
riferimento per valutarne la legittimità: R.D. n. 827/24 (per chi che
concerne la localizzazione fisica dell'asta e contestuale presenza del
banditore e delle parti), art. 534 c.p.c., art. 115 del TULPS, emanato con
R.D. n. 733/91 (che è tuttora l'ossatura della disciplina delle aste on
line), art. 18, 5° comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 -
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cosiddetta
Legge Bersani. Segnaliamo, poi, che è fondamentale la circolare n. 3547/C
del 19 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive, avente per
oggetto il "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il commercio
elettronico e le indicazioni sulle aste on line". Dopo aver indicato
gli obiettivi di tutela delle imprese e degli utenti, il provvedimento
fornisce una serie di elementi normativi e contrattuali, che possono
costituire anche una bozza di autoregolamentazione per le imprese del
settore. La circolare ha superato, definitivamente, il dibattito sulla
liceità delle aste on line B2B (businness to businness), mantenendo il
divieto, solo ed esclusivamente, all'ambito applicativo del D. lgs. n.
114/98, per cui il divieto vale solo per la vendita al dettaglio. La
circolare ha poi fissato la disciplina alla quale si devono conformare tutti
i soggetti che operano nel settore La prima parte della circolare è
descrittiva e rappresenta un testo normativo per le modalità di asta più
comuni. La seconda parte della circolare è precettiva, ricostruisce il
quadro delle principali norme applicabili direttamente alle aste on line,
cominciando proprio dalle disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi
di P.S. (Tulps). La terza parte della circolare è interpretativa ed
interviene sulle questioni più dibattute del commercio elettronico: valore
giuridico da riconoscere al bando d'asta e luogo di conclusione di un
contratto via internet. Per quanto riguarda il primo aspetto la circolare
affermare che "... salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi
dell'art. 1336 cod. civ., la vendita all'asta è una offerta al pubblico e
non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore d'asta (o il
venditore qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto di accettare o
meno la proposta". Per quanto riguarda la conclusione del contratto,
che di norma si conclude nel momento dell'aggiudicazione e nel luogo in cui
si trova il venditore, secondo la circolare, " .... trattandosi di
vendita effettuata tramite internet non è agevole stabilire quale sia il
luogo di conclusione del contratto. Al riguardo si ritiene che, in mancanza
di indicazioni contrarie da parte del venditore, il contratto si concluda
presso la sede dell'impresa ovvero il domicilio se questi è un
consumatore". La quarta ed ultima parte della circolare fornisce
indicazioni interessanti su vari aspetti delle aste on line, come, ad
esempio, le indicazioni per gli operatori. Segnaliamo infine che è in fase
di recepimento nel nostro ordinamento giuridico l'art. 5 della Direttiva
comunitaria n. 2000/31 CE.
LAVORO OCCASIONALE
L'art. 4 della Legge delega n. 30/03 prevede che non rientrano nella nozione
di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto al
contributo da versare alla gestione separata Inps, i rapporti di lavoro
meramente occasionali. La disposizione fornisce finalmente una definizione
di rapporto occasionale: la durata del rapporto non deve superare i 30
giorni con lo stesso committente ed il compenso non deve essere superiore a
Euro 5.000. Se il compenso supera i 5.000 Euro, indipendentemente dalla
durata (anche un sol giorno) il rapporto non si considera più di tipo
occasionale. Per cui la prestazione deve essere inquadrata come rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero come lavoro autonomo svolto
nell'ambito dell'esercizio di una professione intellettuale.
CORTE DEI CONTI: IL SITO WEB UFFICIALE
Anche il sito ufficiale della Corte dei Conti ha arricchito i suoi
contenuti, cambiato la veste grafica e si è dotato di vari motori di
ricerca che consentono di ottenere atti ed informazioni selezionando la
materia che interessa. Ricordiamo che la Corte dei conti è un organo di
rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato
cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (art.100
costituzione) e giurisdizionali (art.103 costituzione). Nella banca dati
contenente le decisioni delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti
è possibile trovare il testo integrale di sentenze ed ordinanze adottate
dalle Sezioni Giurisdizionali a partire dal 1° gennaio 2001. Ad ogni atto
pubblicato sul sito è associato il riferimento alle norme richiamate ed
applicate. La loro consultazione può essere fatta anche autonomamente
attraverso la sezione "osservatorio parlamentare", che contiene
una selezione di leggi di maggior rilievo in materia contabile ovvero anche
attraverso la sezione osservatorio comunitario, che contiene una selezione
dei provvedimenti dell'Unione europea. Nella sezione la Corte nelle regioni
italiane, poi, vengono pubblicati per i cittadini e le amministrazioni
controllate vari risultati dei controlli sulla gestione effettuati dalla
Corte.
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