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GIOVANNI SCOTTI
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LUNEDI'
1 SETTEMBRE 2003
pagina 6
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COMMISSIONE
EUROPEA: MISURE PER CONTRASTARE LO SPAMMING
La
Commissione europea ha definito una serie di misure per far fronte allo
spamming, vale a dire alla proliferazione di messaggi commerciali di posta
elettronica non richiesti. Lo spamming, infatti, rappresenta quasi il 50 per
cento del traffico mondiale di e-mail, tanto da rappresentare un grave
ostacolo per lo sviluppo sia del commercio elettronico che della società
dell'informazione e vanificare i principali vantaggi di servizi quali la
posta elettronica e gli SMS. Il fenomeno colpisce sia privati cittadini che
imprese. Nel corso del 2002 il fenomeno avrebbe comportato per le imprese
europee una perdita di produttività per un importo complessivo di 2,5
miliardi di euro. In proposito il Commissario europeo per le Imprese e la
Società dell'informazione, Erkki Liikanen, ha affermato che la lotta a
questo fenomeno riguarda tutte le parti interessate: "L'UE, gli Stati
membri, l'industria ed i consumatori hanno tutti un ruolo da svolgere nella
lotta allo spamming, sia a livello nazionale sia internazionale. È
necessario intervenire prima che gli utenti di e-mail ed SMS cessino di
usare Internet o i servizi mobili, o ne limitino l'utilizzo più di quanto
sarebbe stato altrimenti necessario". Per contrastare il fenomeno dello
spamming, Liikanen ritiene che occorra affrontare varie questioni di natura
giuridica, tecnica, sociale e didattica. Per quanto riguarda l'aspetto
giuridico del fenomeno, l'Unione europea ha adottato nel luglio 2002 una
direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni,
definendo un regime di "opt-in" (accettazione esplicita) secondo
il quale le e-mail commerciali, gli SMS e gli MMS non richiesti possono
essere inviati agli utenti soltanto previo loro consenso, invitando gli
Stati membri a vietare lo spamming e ad applicare la direttiva. "Spetta
ora agli Stati membri - secondo Liikanen - tener fede agli impegni assunti e
rispettare la scadenza prevista. Il perseguimento dei trasgressori che
operano all'interno del paese deve costituire per loro una priorità".
Per quanto riguarda la ricerca di soluzioni tecniche contro lo spamming,
Liikanen ha annunciato l'adozione di appropriate misure per consentire ai
fornitori di servizi Internet (Isp) ed all'industria di sviluppare servizi
software capaci di bloccare, nella maniera più efficace possibile, e-mail,
Sms ed altri Mms non desiderati. Il Commissario ha dichiarato che "è
necessario offrire agli abbonati la possibilità di filtrare le e-mail
commerciali non desiderate o fornire loro questa funzione di filtro, sotto
forma di servizio base per i clienti". Fra le altre azioni indicate da
Liikanen figurano la sensibilizzazione dei consumatori nei confronti delle
regole di base applicabili allo spamming e del software utilizzato per
impedire l'invio di tali messaggi. "Le misure di sensibilizzazione
vanno rivolte altresì all'industria, che dovrebbe essere in grado di
distinguere fra prassi commerciali ammissibili e non ammissibili", ha
aggiunto il Commissario europeo. Tuttavia, poiché gran parte dello spamming
ha origine al di fuori dell'UE, Liikanen ha dichiarato che è necessario
affrontare il fenomeno dello spamming a livello internazionale. In merito ha
citato gli sforzi che Stati Uniti ed Australia stanno già compiendo verso
l'adozione di leggi contro lo spamming ed ha sottolineato che è importante
collaborare per garantire l'uniformità di tali leggi: "Più le leggi
saranno uniformi, migliore sarà la loro applicazione a livello
internazionale". Al fine di introdurre azioni multilaterali contro lo
spamming, Liikanen ha annunciato che la Commissione ospiterà nel gennaio
2004, a Bruxelles, un seminario dei paesi Ocse (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) dedicato a questo tema. La Commissione
ha proposto altresì di inserire la questione dello spamming nel piano
d'azione per la società dell'informazione, che dovrà essere approvato al
prossimo Vertice mondiale sulla società dell'informazione, previsto per
dicembre. A livello comunitario, Liikanen ha dichiarato che le misure
proposte saranno ulteriormente dibattute con tutte le parti interessate, in
occasione di un seminario che si terrà ad ottobre. Si prevede altresì che
tali azioni saranno inserite in una comunicazione sullo spamming, che verrà
adottata in autunno.
JUNK
E-MAIL O E-MAIL NON SOLLECITATE
Nel luglio 2002 l'Unione europea ha adottato la direttiva n. 2002/58/CE
sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, che gli Stati membri sono tenuti a recepire nell'ordinamento
nazionale. Il provvedimento integra la Direttiva n. 95/46/Ce ed abroga la
direttiva 97/66/Ce, nota come "direttiva ISDN", che era stata
recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo n.
171/98. La direttiva conduce ad un divieto paneuropeo dello spamming
destinato ai privati cittadini. Il 1° paragrafo dell'art. 13, infatti,
stabilisce il principio dell'opt-in, cioè i messaggi possono essere inviati
solo agli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.
Precisiamo subito che la soluzione europea è opposta a quella adottata
dagli Stati Uniti, definita, a sua volta, opt-out, che legalizza tutte le
e-mail, a meno che il destinatario non abbia specificatamente notificato di
non volerle ricevere. L'art. 13, disciplinando le comunicazioni indesiderate
di tutti i tipi, include fra queste, esplicitamente, anche la posta
elettronica, ma solo a fini di commercializzazione diretta e lascia fuori
tutta le comunicazioni politiche, i messaggi "umanitari" e la
spazzatura varia che ingombra le nostre mailbox. In base al secondo
paragrafo, che indica l'eccezione, la commercializzazione diretta ai propri
clienti è consentita solo in questi casi: se il cliente non si è
"inizialmente" opposto all'uso delle proprie coordinate e se in
ogni comunicazione è indicata "in modo chiaro e distinto" la
possibilità di opporsi a ulteriori utilizzi. Il terzo paragrafo, invece,
facendo un mezzo passo indietro, lascia ai singoli Stati membri la facoltà
di decidere tra opt-in e opt-out. Per le chiamate non automatiche potrebbe
essere scelta la soluzione dell'opt-out. Secondo il successivo 4°
paragrafo, in ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta
elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando
l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata,
o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una
richiesta di cessazione di tali comunicazioni. Il 5° paragrafo specifica
che queste disposizioni si applicano agli abbonati che siano persone fisiche
e rimanda alle normative nazionali per quelli che la Legge n. 675/96
definisce "altri soggetti". La persona fisica o giuridica, che
ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica
nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della
Direttiva n. 95/46/CE, può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi
di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a
condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento
della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la
possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali
coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente
tale uso. Il regime europeo, detto di 'opt-in', disciplina anche i messaggi
SMS e gli altri messaggi elettronici ricevuti su terminali mobili o fissi.
UNIONE
EUROPEA: NUOVE NORME PER LA TASSAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Dal 1° luglio scorso è in vigore la Direttiva n. 2002/38/CE, emanata dal
Consiglio europeo del 7 maggio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee L128 del 15 maggio 2002, con cui è stata, tra
l'altro, modificata temporaneamente, per un periodo di tre anni a decorrere
da tale data, la Direttiva n. 77/388/CEE sull'Iva, per quanto riguarda il
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite
mezzi elettronici. Nella Direttiva 77/388/CEE risulta così inserito l'art.
26 quater, che introduce un regime particolare per i soggetti passivi non
stabiliti - che non hanno fissato la sede della propria attività economica
né hanno costituito un centro di attività stabile nel territorio della
Comunità - che prestano servizi elettronici (fornitura di siti web e
web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di
software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e
informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica,
film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o
manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di
intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza).
Secondo tale articolo, gli Stati membri debbono autorizzare un soggetto
passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non
sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente
in uno Stato membro, ad utilizzare un regime particolare. In base all'art. 2
della direttiva, il soggetto passivo non stabilito deve dichiarare, per via
elettronica, allo Stato membro di identificazione - quello che il soggetto
passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio
la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della
Comunità - l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di
soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non
soddisfi più le condizioni per l'applicazione del regime particolare. Le
informazioni, da parte del soggetto passivo non stabilito, allo Stato membro
di identificazione, relative all'inizio delle sue attività in qualità di
soggetto passivo ai fini dell'identificazione devono contenere il nome o la
denominazione, l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici (inclusi i
siti web), il numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una
dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto all'interno della Comunità. Lo Stato membro di
identificazione assegna ad ogni soggetto passivo non stabilito un numero
individuale, notificandoglielo per via elettronica mentre, sulla base delle
informazioni utilizzate per l'identificazione, gli Stati membri di consumo -
quelli cioè in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici -
possono costituire propri sistemi di identificazione. Lo Stato membro di
identificazione esclude dal registro di identificazione il soggetto passivo
non stabilito quando notifica di non fornire più servizi elettronici, si può
presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate, non
soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare e
continua a non osservare le norme relative al regime particolare. L'art. 1
della direttiva stabilisce che il soggetto passivo non stabilito deve
presentare allo Stato membro di identificazione, sempre per via elettronica,
entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la
dichiarazione si riferisce, una dichiarazione dell'imposta sul valore
aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un
servizio elettronico sia stato o no fornito. Tale dichiarazione deve
contenere il numero di identificazione e - per ogni Stato membro di consumo
in cui è dovuta l'imposta - il valore totale, detratta l'imposta sul valore
aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di
riferimento e l'importo totale dell'imposta corrispondente. Devono inoltre
essere indicate le aliquote applicabili e l'importo totale dell'imposta
dovuta. L 'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata al momento della
presentazione della dichiarazione. Il soggetto passivo non stabilito deve
conservare una documentazione sufficientemente dettagliata delle transazioni
effettuate a questo proposito, per consentire all'amministrazione fiscale
dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere fornita
elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo
Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di dieci anni a
partire dalla fine dell'anno in cui la transazione è stata effettuata.
L'IVA
NELL'E-COMMERCE
Pur se in ritardo rispetto al termine del 1° luglio indicato dall'Unione
europea e ribadito nel precedente articolo, il nostro Governo ha finalmente
licenziato un decreto legislativo, che recepisce il nuovo regime Iva sul
commercio elettronico previsto dalla Direttiva n. 2002/38/Ce e che avrà
valore, salvo proroghe, fino al 30 giugno 2006. Rispetto all'attuale
disciplina normativa, prevista del Decreto legislativo n. 633/72, segnaliamo
in particolare le modifiche apportate all'art. 7, relativo alla
territorialità dell'imposta, e l'introduzione di un nuovo articolo
(74-quinqies) che renderà operativo in Italia il regime speciale previsto
per i soggetti extracomunitari. Per quanto riguarda l'e-commerce, il luogo
di tassazione sarà determinato in riferimento al luogo in cui viene
consumato il bene, che, di norma, coincide con il domicilio del committente.
Quindi saranno sottoposte ad Iva nazionale tutte le operazioni commerciali e
le transazioni on line realizzate da operatore extracomunitario nei
confronti di un committente privato consumatore italiano, mentre saranno
escluse dall'applicazione dell'Iva le transazioni on line fornite da
operatore nazionale verso un committente privato extracomunitario. In base
al nuovo articolo i prestatori comunitari che realizzeranno servizi nei
confronti di privati consumatori italiani potranno fatturare le transazioni
verso i consumatori finali, assumendo una posizione Iva in un qualunque
stato membro dell'Unione europea. Per ogni transazione, quindi, si applicherà
l'aliquota standard prevista dallo Stato di domicilio del committente.
INTERESSI
DI MORA NEI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI PER IL
SECONDO SEMESTRE 2003
In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, 1° comma, del Decreto
legislativo n. 231/02, il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di
riferimento per il calcolo degli interessi di mora relativi al secondo
semestre del 2003. La comunicazione del Ministero dell'Economia è stata
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003. In
particolare, il tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei
casi di ritardo di pagamento per il semestre che va dal 1° luglio al 31
dicembre 2003 è pari a 2,10%. Il tasso di riferimento deve essere
maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti per i prodotti deteriorabili). E'
riconosciuta alle parti la facoltà di stabilire un tasso di interesse
differente, sempreché non sia gravemente iniquo per il creditore.
Dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi i tassi di riferimento
fissati sono i seguenti: Periodo: 1° luglio - 31 dicembre 2002- Tassi
3,35%; Periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 - Tassi 2,85%; Periodo 1°
luglio - 31 dicembre 2003 Tassi 2,10%.
TESTO
UNICO SULLA PRIVACY: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che entrerà in vigore dal prossimo 1°
gennaio 2004, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il testo completo del Codice
può essere scaricato dal seguente indirizzo internet www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2003-07-29&redazione=003G0218&numgu=
174&progpag=1&sw1=0&numprov=196 Marzano e Stanca: un
pacchetto di misure per la diffusione dell'innovazione tecnologica nelle
imprese Il Ministro per le Attività Produttive, Antonio Marzano, e il
Ministro per l'Innovazione, Lucio Stanca, hanno messo a punto un pacchetto
di misure volte a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati
in innovazione tecnologica digitale nei settori tradizionali e ad alta
tecnologia. Il pacchetto si articola in due fasi, una a breve termine e una
a medio termine. Per quanto riguarda la prima fase, occorre utilizzare gli
strumenti agevolativi già esistenti (i cui bandi dovrebbero essere emanati
entro l'autunno): Legge n. 46/82, con un bando tematico dedicato agli
investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione con una
dotazione finanziaria complessiva di 62 milioni di euro (30 mil. del DIT e
32 mil. del MAP), meccanismi di premialità per chi investe anche in
innovazione tecnologica attraverso la Legge n. 488/92, Legge n. 388/00
(venture capital) la cui attuale dotazione finanziaria è di 227 milioni di
euro ed utilizzo di una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro,
relativa alla ripartizione del fondo di cui all'art.56 della Finanziaria
2003, dedicata alla ricerca nei settori ICT. Per quanto riguarda la seconda
fase, invece, dovrebbe essere inserita nella prossima Finanziaria la
previsione di una specifica legge volta ad attivare interventi di carattere
economico finanziario (misure fiscali, vouchers e misure di sostegno a
spin-off ed early stages). I due Ministri prenderanno anche iniziative
necessarie per tutelare brevetti e proprietà industriale, per favorire la
comunicazione, la formazione e la diffusione della cultura dell'innovazione
nelle imprese e per creare un Comitato per il raccordo delle iniziative
promosse dalle Istituzioni competenti in materia di innovazione tecnologica
nelle imprese.
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