NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
29 SETTEMBRE 2003
pagina 6
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COMMISSIONE
EUROPEA: CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI GIURIDICI DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL
COMMERCIO ELETTRONICO (E-BUSINESS)
La Commissione ha predisposto un questionario per una consultazione su
Internet della durata di otto settimane sugli ostacoli giuridici che le
imprese si trovano ancora ad affrontare quando operano nel commercio
elettronico ed in altri tipi di applicazioni per l'e-business. Tali problemi
possono insorgere, ad esempio, da disposizioni nazionali divergenti per la
fatturazione elettronica o per un trattamento divergente, sul piano
giuridico, delle transazioni commerciali condotte on-line e off-line. La
Commissione intende così raccogliere maggiori elementi sui motivi che
scoraggiano il commercio per via elettronica. La consultazione è aperta a
tutte le imprese fino al 7 novembre 2003. Per rispondere occorre utilizzare
l'e-mail entr-ict-e-business-law@cec.Eu.int I risultati saranno presentati e
discussi in una conferenza che si terrà a marzo-aprile 2004 a Bruxelles..
PUBBLICITÀ
E MARKETING ONLINE: APPROVATO IL CODICE DI CONDOTTA EUROPEO
Il Gruppo di Lavoro Wp29, istituito dalla Direttiva 95/46/Ce sulla privacy,
ha approvato il nuovo codice di condotta elaborato della Fedma (Federazione
Europea di Marketing Diretto). Tutti i membri diretti della Fedma dovranno
rispettare le norme stabilite dal codice di condotta, sotto riserva,
comunque, di conformarsi sempre alle legislazioni nazionali o alle
disposizioni di autoregolamentazione applicabili. Nel codice è possibile
ritrovare le normative relative, ad esempio, alla raccolta dati a fini
commerciali, alla diffusione di e-mail pubblicitarie, alla cessione di dati,
al diritto di opposizione al trattamento dei dati a carattere personale
nonché disposizioni specifiche riguardanti i bambini, il ruolo delle
associazioni nazionali di marketing diretto nell’applicazione del codice e
la risoluzione delle controversie ad esso relative. Un comitato, creato
presso la Fedma, valuterà l’applicazione del codice, facendo periodici
rapporti settimanali al Consiglio della Federazione. Il Comitato riferirà
mensilmente anche al Gruppo Wp29.
NUOVO
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Riprendiamo, per la sua importanza, un argomento già trattato: il Codice in
materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo
n.196 del 30 giugno 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 123/L alla
Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il Codice sostituisce la Legge
n. 675/96 e le successiva disposizioni di legge e di regolamento dettate in
materia ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2004, Il Codice si
compone di tre parti, che contengono, rispettivamente le disposizioni
generali (riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento
dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali
regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o
privati), le disposizioni particolari per specifici trattamenti (che
integrano o fanno eccezione alle disposizioni generali) e le disposizioni
relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio.
In primo luogo, precisiamo che il Codice reca alcune nuove disposizioni,
direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare
quanto era già contenuto nel Decreto legislativo n. 171/98 alle regole
della Direttiva n. 2002/58/Ce (relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche), per completare o perfezionare il recepimento della Direttiva
n. 1995/46/Ce ed in ordine al trattamento dei dati in ambito sanitario e per
scopi di marketing, di lavoro e previdenza sociale. Con gennaio 2004,
quindi, per disciplinare il trattamento dei dati personali opererà un testo
unico di matrice legislativa, che assorbe o elimina varie disposizioni
regolamentari. Anche secondo il nuovo Codice le sanzioni, previste per
coloro che non dovessero essere in regola con la normativa, sono di natura
amministrativa e penale. Quelle amministrative vanno da un minimo di Euro
3.000 ad un massimo di Euro 60.000 (omessa o inidonea informativa
all’interessato; omessa o inidonea notificazione, omessa informazione o
esibizione al Garante), mentre quelle penali consistono nella reclusione da
sei a tre anni (trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante, mancata adozione delle misure minime di
sicurezza).
TUTELA
GIURIDICA DELLE BANCHE DATI
A richiesta di un lettore precisiamo che, con l'entrata in vigore del
Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169, che integra la Legge n. 633/41,
anche per le banche dati c'è la tutela giuridica Oggetto del provvedimento
sono le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale, più dettagliatamente definite
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al contenuto della
banca dati e ne lascia impregiudicati diritti esistenti. All'autore di una
banca dati è riconosciuto il diritto esclusivo di eseguirne o autorizzarne
la riproduzione permanente o temporanea, la traduzione, l'adattamento e ogni
altra modifica, la distribuzione di originali o copie e la presentazione in
pubblico. L'autorizzazione dell'autore non è prevista in caso di accesso e
consultazione per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca
scientifica, al di fuori dell'ambito di un'impresa, purché si indichi la
fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale. Le
eventuali operazioni di riproduzione permanente sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto. La Legge n. 633/41 è integrata
con una serie di disposizioni relative alla nuova figura del "costitutore",
colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica o
la presentazione di una banca dati, impegnando a tal fine mezzi finanziari,
tempo e lavoro. Al costitutore è riconosciuto il diritto di vietare
utilizzazioni della banca dati stessa, quali il reimpiego o il trasferimento
su altro supporto della totalità o di una parte sostanziale della banca
dati. Il provvedimento definisce i diritti e gli obblighi dell'utente, il
quadro sanzionatorio e l'ambito temporale di applicazione per quanto
riguarda banche dati già costituite.
DIRITTO
ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO: CONDONO
Sul sito internet dell'Unioncamere è stata pubblicata una guida al condono
per il diritto camerale. La guida contiene anche i riferimenti normativi in
base ai quali è possibile condonare, entro il prossimo 30 novembre 2003,
per ciascun anno di riferimento gli importi dovuti per la sede legale
dell'impresa e/o le sue unità locali dell'impresa nonché gli importi
dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di
commercio (art. 18, 6° comma, Legge n. 580/93). Possono avvalersi della
possibilità di condono: i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme
in vigore all'epoca, per ciascuna annualità condonabile, gli eredi degli
obbligati, in solido e disgiuntamente, i contribuenti non in regola per
annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto ed i
contribuenti con in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. Sono, invece, esclusi dal condono i
contribuenti che hanno versato in ritardo e per intero il diritto dovuto.
Questi soggetti saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art.
5-quater, 2° comma, Legge n. 27/03). È possibile condonare le violazioni
per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio
1997 fino al 31 dicembre 2002. Il decreto prevede la possibilità di
adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell'art. 2, fa riferimento
ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello
stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni
2001 e 2002. Ciascuna camera di commercio, con la deliberazione di adesione
al condono, dovrà anche stabilire le modalità pratico operative del
condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi
condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede
l'applicazione di sanzioni o meno. Le camere di commercio dovranno anche
stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei
procedimenti giurisdizionali. Tale termine dovrà essere posteriore al 30
novembre 2003 (termine di scadenza per l'adesione al condono) e dovrà
essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti
effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono. Le
Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono solo le seguenti:
Aquila – Avellino – Bari – Benevento – Brindisi – Campobasso –
Caserta – Catania – Catanzaro – Chieti – Cosenza – Crotone –
Enna – Foggia – Frosinone – Grosseto – Isernia – Lecce – Matera
– Napoli – Nuoro – Oristano – Pesaro e Urbino – Reggio Calabria
– Rieti – Roma – Salerno – Siracusa – Taranto – Teramo –
Trapani – Vibo Valentia.
DATI
DEI PASSEGGERI ITALIANI DIRETTI NEGLI USA
In merito alle notizie apparse su alcuni quotidiani riguardo alla
trasmissione dei dati personali dei passeggeri italiani alle autorità Usa
da parte della compagnia area di bandiera, il Garante per la protezione dei
dati personali ha precisato che l’Authority ha richiamato l’attenzione
sull’applicazione della legge sulla privacy, voluta ed approvata dal
Parlamento italiano e che rispecchia, peraltro, un quadro normativo sancito
dalla direttiva “madre” europea 95/46 sulla riservatezza dei dati. Il
Garante, pur consapevole della assoluta necessità di assicurare un'efficace
lotta al terrorismo e salvaguardare la sicurezza nazionale ed
internazionale, si è impegnato, anche in sede europea, nella individuazione
di soluzioni e garanzie che consentano di raggiungere questo obiettivo senza
che siano negati i diritti di libertà individuali.
IL TRASFERIMENTO DEI DATI IN USA PUÒ AVVENIRE SOLO NEL RISPETTO DELLA
PRIVACY
La
25ma Conferenza internazionale delle Autorità Garanti per la protezione dei
dati personali, svoltasi a Sidney dal 10 al 12 settembre scorsi, si è
conclusa con una Risoluzione sul trasferimento dei dati dei passeggeri aerei
alle autorità americane. Come è noto la questione è al centro di un lungo
e laborioso confronto tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, a seguito
della richiesta avanzata dagli americani di poter accedere ai dati dei
passeggeri del trasporto aereo a fini di sicurezza nazionale e di lotta al
terrorismo. La risoluzione, votata all’unanimità dai rappresentanti di più
di 40 Paesi presenti a Sidney, consapevoli che la richiesta americana si
inserisce nella lotta legittima contro il terrorismo e la criminalità
organizzata, chiede che i dati dei viaggiatori diretti in Usa possano essere
acquisiti e trasferiti soltanto all’interno di un contesto che tenga conto
della protezione dei dati e sulla base di un accordo internazionale volto a
garantire la correttezza e la certezza delle finalità nell'acquisizione dei
dati di chi viaggia. In particolare la richiesta è stata formulata
dall’Autorità federale svizzera per la protezione dei dati,
dall’Ufficio per la protezione dei dati personali della Repubblica Ceca,
dall’Ombudsman per la protezione dei dati della Finlandia e dall’Autorità
federale tedesca per la protezione dei dati.
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: TASSAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI
L'agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003 ha chiarito i
criteri di tassazione della polizza assicurativa che garantisce la copertura
delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori ed i
dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di
responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei
confronti della società, da terzi lesi da atti compiuti dai soggetti dianzi
richiamati nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni. Il criterio
dell'onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente può
subire delle deroghe in caso di somme che non costituiscono arricchimento
del lavoratore e se le erogazioni sono effettuate nell'esclusivo interesse
del datore di lavoro. Confermando quanto già affermato nella circolare n.
326/E del 23 dicembre 1997 e nella circolare n. 55/E del 4 marzo 1999,
l'Agenzia delle Entrate conclude che non costituiscono benefici in natura
per il lavoratore e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito di
lavoro dipendente per i soggetti beneficiari i premi assicurativi
corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle
perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori od i dipendenti
della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità
civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della
società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi
amministratori o dipendenti nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni.
Naturalmente non rientrano in ciò gli atti dolosi o fraudolenti e profitti
e vantaggi personali ottenuti dagli assicurati o compensi ricevuti, cui non
avevano diritto.
NON
E' LECITO L'USO DEL FAX PER PUBBLICITÀ NON RICHIESTA
L'autorità per la Privacy ha confermato che non è lecito inviare pubblicità
tramite fax, effettuare ricerche di mercato o vendite dirette od altre
operazioni di comunicazione commerciale, senza aver prima acquisito il
consenso espresso dell'abbonato destinatario. Tale comportamento viola la
legge, lede i diritti del destinatario (persona fisica, società,
amministrazione) - e può dare adito ad una denuncia all'autorità
giudiziaria. Il consenso dell'interessato a ricevere comunicazioni
commerciali deve essere sempre acquisito, anche se il numero telefonico
compare in un elenco cosiddetto pubblico. La questione è stata sollevata da
un avvocato che, con un ricorso presentato all'Autorità, aveva contestato
l'invio da parte di una società di materiale pubblicitario non richiesto al
numero di fax del suo studio. Il professionista, infastidito dalla
comunicazione commerciale indesiderata, si era rivolto anzitutto alla società
che gli aveva inviato la proposta, ai sensi della disciplina sulla privacy,
opponendosi all'ulteriore utilizzazione dei propri dati personali e
chiedendo di conoscere, tra l'altro, la loro origine e il nominativo
dell'eventuale responsabile del trattamento. Insoddisfatto della risposta
ricevuta aveva ribadito le richieste presentando ricorso al Garante. La
società, a giustificazione del suo operato, dichiarava di aver reperito il
numero di fax da un sito internet che permette di visualizzare gli elenchi
degli avvocati di una determinata area geografica e di averlo usato per
pubblicizzare la propria attività commerciale, ritenendo di poterlo
utilizzare liberamente, senza il consenso dell'interessato, perché a suo
avviso proveniente da elenchi accessibili a chiunque. Il Garante,
riconoscendo la fondatezza delle richieste del professionista, aveva
disposto che la società si attenesse all'art. 10 del Decreto legislativo n.
171/98 (ora art. 130 del Codice sulla privacy), che disciplina l'uso del fax
in caso di comunicazioni commerciali, secondo la quale non si può
prescindere dall'acquisire il consenso dell'abbonato. Il Garante ha
constatato la violazione, ma, alla luce delle particolari circostanze
accertate nel corso del procedimento, ha ritenuto che non ricorressero nel
caso concreto i presupposti per la denuncia di reato. La società ha anche
assicurato di interrompere l'indebito utilizzo del numero di fax ed ha
soddisfatto, anche se in ritardo, le richieste del professionista. Per
quanto sopra l'Autorità ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso
e ha addebitato parte delle spese del procedimento alla società.
SMS
PUBBLICITARI SOLO CON IL CONSENSO DEL DESTINATARIO
Nella News letter n. 181 del 1- 7 settembre 2003 il Garante della Privacy ha
affermato che anche gli sms pubblicitari possono essere inviati solo con il
consenso del destinatario, dettando così regole specifiche per fornitori di
servizi telefonici e imprese private È illecito inviare sms pubblicitari
senza aver prima acquisito il consenso libero ed informato dell’abbonato.
L’espediente adottato da alcuni fornitori di servizi telefonici di
subordinare la stipula del contratto o l’attivazione della carta prepagata
alla prestazione del consenso a ricevere messaggi pubblicitari, o quello di
inserire tra gli obblighi contrattuali una dichiarazione standard di
“impegno” all’invio di sms commerciali è illecito. Il gestore non può
“nascondere” comunicazioni commerciali dietro fittizi “messaggi di
servizio” alla propria utenza e deve acquisire in ogni caso il consenso
libero del destinatario, sia se pubblicizza un servizio “altrui”, sia se
promuove un servizio della propria società. Queste le principali novità in
materia di invio di sms pubblicitari contenute in un provvedimento generale
adottato dal Garante per la protezione dei dati personali di recente
adozione ed al cui rispetto sono stati richiamati sia gestori telefonici,
sia imprese che intendono utilizzare questo mezzo di comunicazione
commerciale. Con questo provvedimento l’Autorità Garante ha indicato
specifiche regole per disciplinare un fenomeno che ha subito di recente una
notevole espansione, vista la particolare rapidità ed efficacia con cui
l’invio di sms permette di comunicare in tempo reale con un numero elevato
di interessati, ovunque si trovino, ma con modalità che però possono
risultare particolarmente invasive, specie in alcuni casi come la ricezione
del messaggio in orari notturni. L’uso degli sms richiede dunque,
particolari cautele, impiegando una serie di dati personali tra cui il
numero di telefono cellulare che è spesso strettamente privato. Il
principio del consenso informato opera anche nel caso in cui gli sms
pubblicitari siano inviati da soggetti diversi dai fornitori di servizi di
telefonia mobile. Può trattarsi in particolare di fornitori di servizi in
Internet (ad es. Gestori di siti web che offrano la possibilità di disporre
“gratuitamente” di una casella di posta elettronica), come pure di altri
soggetti operanti in diversi campi. Anche in questi casi i titolari del
trattamento che intendono inviare sms pubblicitari possono farlo solo dopo
aver raccolto una chiara e specifica manifestazione di volontà dei
destinatari. Ciò vale anche nel caso in cui i privati operino su richiesta
di una pubblica amministrazione per divulgare messaggi ritenuti di pubblico
interesse (già in provvedimento del Garante sugli sms istituzionali). Se
poi gli sms sono inviati da organismi politici o da terzi a destinatari
selezionati in base alla loro adesione a determinate idee o formazioni
politiche, oltre al consenso necessariamente scritto degli interessati
occorre verificare che il trattamento dei dati personali sia altresì
conforme alle autorizzazioni “generali” dal Garante in materia di dati
sensibili. L’intervento di carattere generale del Garante si è reso
necessario a seguito di ulteriori, e numerosi, reclami e segnalazioni di
abbonati a servizi di telefonia mobile e detentori di carte telefoniche
(compresi enti, associazioni e persone giuridiche) che si sono rivolti
all’Autorità contestando l’invio illecito di sms promozionali,
pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta da parte di
privati e da parte degli stessi fornitori di servizi di telefonia.
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