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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
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WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
6  OTTOBRE 2003

pagina 6

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GARANTI EUROPEI: INDICAZIONI IN MERITO ALLE IMPRONTE DIGITALI ED IRIDE

I Garanti europei, riuniti a Bruxelles nel Gruppo presieduto da Stefano Rodotà, hanno approvato un documento dal quale risulta che l'impiego di sistemi biometrici non è lecito se non è proporzionato agli scopi che si vogliono raggiungere, in particolare nei casi in cui ci si propone di creare archivi centralizzati. Le informazioni fisiologiche (impronte digitali, iride, contorno della mano, Dna) o le informazioni di tipo comportamentale (andatura, analisi della tipologia di digitazione su tastiera), infatti, sono particolarmente delicate e il loro uso, se da un lato può contribuire a salvaguardare la privacy, riducendo il ricorso ad altri dati personali quali nome, indirizzo o domicilio, dall'altro può comportare rischi legati all'utilizzazione indebita o indiscriminata di informazioni desunte da tracce fisiche (come le impronte digitali) che una persona può lasciare anche senza rendersene conto. I Garanti si sono riservati di tornare sul tema in futuro di modo che le imprese ed i soggetti interessati all'impiego di sistemi biometrici sviluppino dispositivi sempre più "a misura di privacy". Il Gruppo ha ribadito l'opportunità di redigere appositi codici deontologici che fissino i criteri da seguire nello sviluppo e nell'utilizzo di sistemi biometrici. I Garanti hanno elaborato una serie di indicazioni che intendono fornire un quadro di riferimento omogeneo a livello europeo sia per l'industria dei sistemi biometrici sia per gli utenti di tali sistemi. In primo luogo, i Garanti ribadiscono che il trattamento di dati biometrici è un trattamento di dati personali. Il dato biometrico resta assolutamente personale anche in forma di "template", ossia di modello matematico - essendo possibile considerarlo come un'informazione relativa ad una persona fisica "identificata o identificabile" anche attraverso "uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica". Dunque si applicano integralmente i principi della Direttiva in materia di protezione dei dati personali, fin dalla fase di "arruolamento" sopra descritta. E' necessario identificare con chiarezza le finalità del ricorso a sistemi biometrici e valutare se tale ricorso sia realmente proporzionato rispetto alle finalità stesse, ossia se lo scopo che ci si prefigge può essere raggiunto egualmente attraverso modalità meno invasive. E' questo uno dei principi-cardine della direttiva, dal quale discende anche la preferenza accordata dai Garanti al trattamento di dati che possano essere memorizzati su un dispositivo periferico (smart card, tessera magnetica), anziché in un archivio centralizzato: così facendo, si riducono i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (possibili incroci di dati, interconnessioni, accessi non autorizzati). Il rispetto del principio di finalità comporta inoltre il divieto di utilizzare i dati biometrici per finalità incompatibili con quelle per cui essi sono stati raccolti - dunque, se il dato biometrico viene raccolto per verificare l'accesso dei dipendenti a determinate aree o settori, non può essere utilizzato per monitorarne l'attività lavorativa. Se si decide di ricorrere a sistemi centralizzati, ad esempio per installazioni di massima sicurezza, i Garanti ritengono che i rischi possibili per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati impongano un controllo preliminare ai sensi dell'art. 20 della Direttiva da parte delle singole autorità nazionali. Restano fermi anche tutti i requisiti legati all'informazione degli interessati - ovviamente con il divieto di utilizzare dati biometrici raccolti all'insaputa di questi ultimi (e in questo senso, i rischi legati a sistemi basati sulla raccolta di impronte digitali o sul riconoscimento vocale sembrano più consistenti). Anche la legittimità del trattamento deve basarsi sui principi stabiliti nella Direttiva (art. 7), fra i quali il consenso del singolo interessato - che deve essere veramente "specifico" e "libero".

BEST WESTERN: LE NOVITÀ SU INTERNET

Best Western, la più grande catena di alberghi in Italia (134 strutture affiliate in 91 località) e nel Mondo, ha arricchito il proprio sito internet con ulteriori servizi dedicati al turista: schede informative sulle località italiane, calendari delle manifestazioni locali, possibilità di prenotare aerei e noleggiare automobili. Nell'area del sito www.Bestwestern.it dedicata agli hotel, infatti, il turista trova schede che forniscono informazioni generali sulle località, i monumenti e le principali attrazioni. Se vuole approfondire gli argomenti l'interessato può linkare sui vari siti di riferimento. Sono visibili anche i calendari degli appuntamenti d'arte e dei concerti di musica leggera e di musica classica, con l'indicazione di orari, prezzi, location e i richiami per prenotazioni o notizie aggiuntive. Nella stessa schermata è possibile verificare le offerte speciali Best Western sulla destinazione scelta, oppure consultare l'archivio turistico, che contiene l'elenco di tutte le località disponibili. Stabilita la meta, si può accedere al servizio meteo per conoscere previsioni e temperature, oppure utilizzare il Trip Planner, che permette di visualizzare il percorso stradale inserendo la destinazione di partenza e di arrivo. Flavio Serra, Direttore Generale Best Western Italia, ha affermato in merito che "l'obiettivo di Best Western è quello di fornire ai nostri clienti un servizio a 360°, che vada oltre le prenotazioni alberghiere. Abbiamo voluto creare una fonte di notizie aggiornata e completa per il turista fai da te, ma anche uno strumento di lavoro rapido ed efficace per le agenzie di viaggio, che possono utilizzare le nostre informazioni a beneficio dei consumatori".

CERTIFICAZIONE "PREMIER" PER LO STANDARD DI ECCELLENZA BEST WESTERN

Dopo aver condotto, con focus group ed interviste a clienti finali ed agenzie viaggi, accurate ricerche a livello internazionale (Stati Uniti, Australia, diversi paesi europei tra cui l'Italia), che hanno evidenziato una sempre maggiore propensione della clientela verso strutture ricettive in grado di coniugare charme, personalità e comfort elevati, Best Western ha lanciato il nuovo standard d'eccellenza "Premier" che certifica gli alberghi del gruppo con un alto livello di servizio e di qualità ed una ricercata attenzione per la coerenza e l'armonia degli elementi di design. "Dopo un lavoro di studio durato 5 anni e costato oltre 1 milione di dollari - ha chiarito Celso De Scrilli, Presidente di Best Western Italia - abbiamo messo a punto un preciso processo di "certificazione di eccellenza" per premiare gli alberghi con dotazioni aggiuntive e una notevole caratterizzazione di stile. Premier completa la filosofia di Best Western orientata a un'offerta turistica di qualità e si pone come un'ulteriore garanzia nei confronti di un cliente sempre più attento ed esigente che, senza rinunciare ai comfort, cerca un albergo d'atmosfera, in grado di trasmettere emozioni, armonia e sintonia con i luoghi". Oltre ai consueti "standard internazionali", garantiti dagli hotel Best Western in tutto il mondo, gli alberghi Premier offrono 27 servizi aggiuntivi tra cui strutture ricreative (es. Fitness, piscina), suites, Tv satellitare in tutte le camere, videoregistratore o lettore Dvd in camera, articoli di cortesia aggiuntivi, quotidiano gratuito, controllo individuale della temperatura in ogni camera. Ad oggi il progetto ha portato alla certificazione di 46 alberghi in Europa tra cui 4 alberghi italiani: il Best Western Premier Hotel Cappello D'oro di Bergamo, il Best Western Premier Hotel Globus City di Forlì, il Best Western Premier Park Hotel Brasilia di Lido di Jesolo e il Best Western Premier Park Hotel di Piacenza.

"GENERAZIONE SICUREZZA": RAS LANCIA LA POLIZZA RC AUTO DEDICATA AI GIOVANI FINO A 26 ANNI

Dal primo ottobre Ras distribuisce attraverso le sue agenzie Generazione sicurezza, il nuovo prodotto Rc Auto destinato ai clienti under 26. La filosofia della nuova polizza è quella di premiare la prudenza. Generazione sicurezza, infatti, riconosce la storia assicurativa dei giovani, ricompensando chi mostra di possedere un buon stile di guida e una propensione alla sicurezza. Il giovane che non provoca incidenti può passare dal ciclomotore alla moto e da questa all'automobile, vedendosi valorizzare la classe di bonus malus guadagnata con una guida virtuosa, e godere di sconti maggiori rispetto al semplice riconoscimento del bonus. Un assicurato junior, con una maturità di guida comprovata dall'attestato di rischio, può finalmente beneficiare della propria storia pregressa e godere dei benefici tariffari che si è meritato on the road. Con Generazione sicurezza, chi non ha avuto sinistri ed è assicurato da almeno due anni (anche se proveniente da altre compagnie), avrà uno sconto del 10% per l'assicurazione del motociclo nella fascia di età fino ai 20 anni, del 10% per l'assicurazione auto fino a 21 anni, e del 5% per l'assicurazione auto se tra i 22 e i 25 anni. Vi sono inoltre altre agevolazioni tariffarie che si possono cumulare ai vantaggi proposti dal nuovo prodotto Ras per i giovani: come gli sconti per la formula guida esclusiva, per i nuclei familiari, l'assistenza su strada e altro ancora.

CODICE DELLA STRADA: ULTERIORE AGGIORNAMENTO

In merito alla patente a punti, un imprenditore ci ha chiesto di chiarire a chi sia applicata la sanzione nel caso in cui le violazioni siano commesse da rappresentanti o dipendenti di una persona giuridica, di un ente o di una associazione priva di personalità giuridica o comunque di imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni. Poiché la persona giuridica è inclusa nel novero dei soggetti cui si applica la sanzione di decurtazione di punteggio, quest'ultima viene applicata al legale rappresentante o al suo delegato quando l'organo di polizia della strada non ottiene le informazioni relative al conducente che ha effettivamente commesso l'infrazione a bordo di una vettura aziendale. Per evitare ciò, è opportuno che le imprese, che hanno vetture aziendali, istituiscano un apposito registro, aggiornato giorno per giorno, in cui riportare l'indicazione dei conducenti a bordo dei vari veicoli al momento delle infrazioni, limitando così, a livello pragmatico, il contenzioso che, comunque, in queste prime fasi di applicazione del Codice della strada, si profila molto diffuso.

10 OTTOBRE 2003: GIORNATA MONDIALE SU SOVRAPPESO E SALUTE

In occasione della 3a giornata mondiale su sovrappeso e salute, che cadrà venerdì 10 ottobre 2003, vi segnaliamo un utile sito, www.Obesityday.org  che fornisce utili consigli per vivere meglio la città e mantenersi in forma. Il sito è stato realizzato dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi), società scientifica senza fini di lucro che raggruppa fra i soci esperti della nutrizione (medici e dietisti) che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali. In considerazione anche del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato già dal 1997 l'obesità "malattia sociale", l'Adi ha promosso un progetto di sensibilizzazione al fine di fornire alla popolazione informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa patologia, ancora oggi spesso considerata e gestita come problema puramente estetico. Le varie Unità Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica e le Unità di Nutrizione aderenti a questa iniziativa forniscono informazioni e consigli nel campo specifico della prevenzione e della cura dell'obesità e del sovrappeso.

STATO MEMBRO DELL'UE CHE NON APPLICA UNA DIRETTIVA: CONSEGUENZE

Un lettore desidera sapere quali sono le conseguenze per uno Stato membro dell'Unione europea, che, nel termine impartito, non provvede a dare attuazione (o procede ad una attuazione non corretta) ad una direttiva, atto comunitario vincolante ed obbligatorio per tutti gli Stati membri dell'Unione e, nei limiti in cui contiene prescrizioni chiare, precise e incondizionate, tale da far sorgere diritti in capo ai singoli cittadini, anche in caso di mancata o incompleta attuazione. La Commissione, custode dei Trattati, può iniziare, ai sensi dell'art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, un'azione di infrazione. La Commissione ha predisposto un apposito formulario di denuncia, che le permette di essere informata sui casi di cattiva applicazione del diritto comunitario. In primo luogo la Commissione provvede ad instaurare una fase precontenziosa, mediante la quale chiede informazioni allo Stato sul suo inadempimento e verifica che lo Stato provveda a dare attuazione alla direttiva ed in caso contrario adotta un parere motivato. Quindi, se lo Stato non si è conformato a tale parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, che dovrà accertare se l'inadempimento dello Stato è provato. Ai sensi dell'art . 228 del Trattato, se la Corte emette una sentenza di condanna lo Stato è vincolato ad adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Lo Stato decide liberamente come dare esecuzione alla sentenza. Se lo Stato condannato non provvede a dare attuazione alla sentenza di accertamento dell'infrazione, la Commissione può chiedere alla Corte di condannarlo al pagamento di una multa o una penalità di mora.

DIRITTO DI SOGGIORNO NELL'UE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI: RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di giustizia con la sentenza del 23 settembre 2003, pronunciata nella causa C-109/01, Secretary of State for the Home Department / Hacene Akrich , ha affermato che un cittadino extracomunitario, sposato con una cittadina dell'Unione europea, ha il diritto di soggiornare nello Stato d'origine della moglie quando questa, dopo avere fruito del suo diritto alla libera circolazione, vi ritorna con lui per ivi lavorare, a condizione che lui abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro. Le intenzioni che spingono una coppia a trasferirsi verso un altro Stato membro non sono rilevanti, anche se tale trasferimento è diretto a far sorgere - in vista del ritorno nel primo Stato membro in cui il coniuge extracomunitario non disponeva del diritto di soggiorno nel momento in cui la coppia si è stabilita in un altro Stato membro - un diritto di soggiorno per mezzo del diritto comunitario Dal 1989, Hacene Akrich, cittadino marocchino, ha provato più volte ad entrare e a risiedere nel Regno Unito. Le sue domande di permesso di soggiorno sono sempre state respinte. Nel 1992, meno di uno mese dopo essere stato espulso per la seconda volta, il sig. Akrich tornava clandestinamente nel Regno Unito. Mentre vi soggiornava illegalmente, nel 1996 sposava una cittadina britannica e, in qualità di coniuge di quest'ultima, richiedeva un permesso di soggiorno. Nell'agosto 1997 egli veniva espulso verso Dublino, dove sua moglie si era stabilita dal giugno 1997 e lavorava come lavoratrice dipendente (dall'agosto 1997 al giugno 1998). Ad essa veniva offerto un impiego nel Regno Unito a partire dall'agosto 1998. All'inizio del 1998, il sig. Akrich richiedeva alle autorità britanniche un permesso di entrare nello Stato in qualità di coniuge di una persona stabilita nel Regno Unito. Egli si fondava sulla sentenza della Corte di giustizia "Singh". In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro, che ha lavorato come lavoratore subordinato ai sensi del diritto comunitario in un altro Stato membro, ha la possibilità, quando rientra nel proprio paese, di farsi accompagnare dal suo coniuge, indipendentemente dalla sua cittadinanza. Quest'ultimo gode, in forza della normativa comunitaria, di un diritto di ingresso e di soggiorno che può fare valere direttamente nei confronti dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino. In occasione della loro domanda, il sig. E la sig.Ra Akrich venivano interrogati da un funzionario dell'ambasciata del Regno Unito a Dublino. Ne emergeva che essi avevano deciso di tornare nel Regno Unito, avendo "sentito parlare di diritti comunitari in base ai quali, restando sei mesi, si poteva in seguito rientrare nel Regno Unito". La domanda veniva respinta dal "Secretary of State for the Home Department". Esso riteneva che il trasferimento in Irlanda non fosse altro che un'assenza temporanea, deliberatamente diretta a far sorgere un diritto di soggiorno per il sig. Akrich e ad eludere la normativa del Regno Unito. Il sig. Akrich proponeva ricorso contro tale rifiuto. Infine, l'"Immigration Appeal Tribunal", investito della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia se, in tali circostanze, lo Stato membro d'origine possa rifiutare al coniuge cittadino di un paese terzo il diritto di entrare e possa prendere in considerazione l'intenzione dei coniugi di reclamare il beneficio di diritti derivanti dal diritto comunitario al loro ritorno nello Stato membro d'origine. La Corte ricorda la sua sentenza Singh, secondo cui il diritto comunitario obbliga uno Stato membro ad autorizzare l'entrata e il soggiorno nel suo territorio del coniuge del cittadino di tale Stato che si sia recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività subordinata e che ritorni a stabilirsi nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, la Corte sottolinea che il diritto comunitario, e precisamente il regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, riguarda solo la libera circolazione all'interno della Comunità e non dispone nulla in merito all'esistenza dei diritti di un cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, relativi all'accesso al territorio della Comunità. Per poter fruire del diritto di stabilirsi con il cittadino dell'Unione, tale coniuge deve, secondo la Corte, soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione emigra. La Corte rileva che lo stesso vale quando il cittadino dell'Unione, coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata. Quanto alla questione dell'abuso, la Corte ricorda che le intenzioni del cittadino che vuole cercare occupazione in un altro Stato membro non sono pertinenti per valutare la situazione giuridica della coppia al momento del ritorno nello Stato membro d'origine. Un comportamento del genere non può costituire un abuso anche se il coniuge extracomunitario, nel momento in cui la coppia si è stabilita in un altro Stato membro, non era titolare di un diritto di soggiorno nello Stato d'origine. La Corte dichiara che si verificherebbe un abuso se i diritti derivanti dal diritto comunitario fossero stati richiamati nell'ambito di matrimoni di comodo contratti al fine di eludere le disposizioni nazionali in materia d'immigrazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte osserva poi che quando un matrimonio è autentico e, nel momento in cui un cittadino di uno Stato membro, coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nello Stato d'origine, dove il suo coniuge non fruisce dei diritti derivanti dal diritto comunitario, non avendo soggiornato legalmente nel territorio di un altro Stato membro, le autorità dello Stato d'origine devono tuttavia tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

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