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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi
di e mail scottigio@tin.it LUNEDI' pagina 6
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GARANTI
EUROPEI: INDICAZIONI IN MERITO ALLE IMPRONTE DIGITALI ED IRIDE I
Garanti europei, riuniti a Bruxelles nel Gruppo presieduto da Stefano Rodotà,
hanno approvato un documento dal quale risulta che l'impiego di sistemi
biometrici non è lecito se non è proporzionato agli scopi che si vogliono
raggiungere, in particolare nei casi in cui ci si propone di creare archivi
centralizzati. Le informazioni fisiologiche (impronte digitali, iride,
contorno della mano, Dna) o le informazioni di tipo comportamentale
(andatura, analisi della tipologia di digitazione su tastiera), infatti,
sono particolarmente delicate e il loro uso, se da un lato può contribuire
a salvaguardare la privacy, riducendo il ricorso ad altri dati personali
quali nome, indirizzo o domicilio, dall'altro può comportare rischi legati
all'utilizzazione indebita o indiscriminata di informazioni desunte da
tracce fisiche (come le impronte digitali) che una persona può lasciare
anche senza rendersene conto. I Garanti si sono riservati di tornare sul
tema in futuro di modo che le imprese ed i soggetti interessati all'impiego
di sistemi biometrici sviluppino dispositivi sempre più "a misura di
privacy". Il Gruppo ha ribadito l'opportunità di redigere appositi
codici deontologici che fissino i criteri da seguire nello sviluppo e
nell'utilizzo di sistemi biometrici. I Garanti hanno elaborato una serie di
indicazioni che intendono fornire un quadro di riferimento omogeneo a
livello europeo sia per l'industria dei sistemi biometrici sia per gli
utenti di tali sistemi. In primo luogo, i Garanti ribadiscono che il
trattamento di dati biometrici è un trattamento di dati personali. Il dato
biometrico resta assolutamente personale anche in forma di "template",
ossia di modello matematico - essendo possibile considerarlo come
un'informazione relativa ad una persona fisica "identificata o
identificabile" anche attraverso "uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica". Dunque si applicano
integralmente i principi della Direttiva in materia di protezione dei dati
personali, fin dalla fase di "arruolamento" sopra descritta. E'
necessario identificare con chiarezza le finalità del ricorso a sistemi
biometrici e valutare se tale ricorso sia realmente proporzionato rispetto
alle finalità stesse, ossia se lo scopo che ci si prefigge può essere
raggiunto egualmente attraverso modalità meno invasive. E' questo uno dei
principi-cardine della direttiva, dal quale discende anche la preferenza
accordata dai Garanti al trattamento di dati che possano essere memorizzati
su un dispositivo periferico (smart card, tessera magnetica), anziché in un
archivio centralizzato: così facendo, si riducono i rischi per i diritti e
le libertà fondamentali degli interessati (possibili incroci di dati,
interconnessioni, accessi non autorizzati). Il rispetto del principio di
finalità comporta inoltre il divieto di utilizzare i dati biometrici per
finalità incompatibili con quelle per cui essi sono stati raccolti -
dunque, se il dato biometrico viene raccolto per verificare l'accesso dei
dipendenti a determinate aree o settori, non può essere utilizzato per
monitorarne l'attività lavorativa. Se si decide di ricorrere a sistemi
centralizzati, ad esempio per installazioni di massima sicurezza, i Garanti
ritengono che i rischi possibili per i diritti e le libertà fondamentali
degli interessati impongano un controllo preliminare ai sensi dell'art. 20
della Direttiva da parte delle singole autorità nazionali. Restano fermi
anche tutti i requisiti legati all'informazione degli interessati -
ovviamente con il divieto di utilizzare dati biometrici raccolti
all'insaputa di questi ultimi (e in questo senso, i rischi legati a sistemi
basati sulla raccolta di impronte digitali o sul riconoscimento vocale
sembrano più consistenti). Anche la legittimità del trattamento deve
basarsi sui principi stabiliti nella Direttiva (art. 7), fra i quali il
consenso del singolo interessato - che deve essere veramente
"specifico" e "libero". BEST
WESTERN: LE NOVITÀ SU INTERNET Best
Western, la più grande catena di alberghi in Italia (134 strutture
affiliate in 91 località) e nel Mondo, ha arricchito il proprio sito
internet con ulteriori servizi dedicati al turista: schede informative sulle
località italiane, calendari delle manifestazioni locali, possibilità di
prenotare aerei e noleggiare automobili. Nell'area del sito
www.Bestwestern.it dedicata agli hotel, infatti, il turista trova schede che
forniscono informazioni generali sulle località, i monumenti e le
principali attrazioni. Se vuole approfondire gli argomenti l'interessato può
linkare sui vari siti di riferimento. Sono visibili anche i calendari degli
appuntamenti d'arte e dei concerti di musica leggera e di musica classica,
con l'indicazione di orari, prezzi, location e i richiami per prenotazioni o
notizie aggiuntive. Nella stessa schermata è possibile verificare le
offerte speciali Best Western sulla destinazione scelta, oppure consultare
l'archivio turistico, che contiene l'elenco di tutte le località
disponibili. Stabilita la meta, si può accedere al servizio meteo per
conoscere previsioni e temperature, oppure utilizzare il Trip Planner, che
permette di visualizzare il percorso stradale inserendo la destinazione di
partenza e di arrivo. Flavio Serra, Direttore Generale Best Western Italia,
ha affermato in merito che "l'obiettivo di Best Western è quello di
fornire ai nostri clienti un servizio a 360°, che vada oltre le
prenotazioni alberghiere. Abbiamo voluto creare una fonte di notizie
aggiornata e completa per il turista fai da te, ma anche uno strumento di
lavoro rapido ed efficace per le agenzie di viaggio, che possono utilizzare
le nostre informazioni a beneficio dei consumatori". CERTIFICAZIONE
"PREMIER" PER LO STANDARD DI ECCELLENZA BEST WESTERN Dopo
aver condotto, con focus group ed interviste a clienti finali ed agenzie
viaggi, accurate ricerche a livello internazionale (Stati Uniti, Australia,
diversi paesi europei tra cui l'Italia), che hanno evidenziato una sempre
maggiore propensione della clientela verso strutture ricettive in grado di
coniugare charme, personalità e comfort elevati, Best Western ha lanciato
il nuovo standard d'eccellenza "Premier" che certifica gli
alberghi del gruppo con un alto livello di servizio e di qualità ed una
ricercata attenzione per la coerenza e l'armonia degli elementi di design.
"Dopo un lavoro di studio durato 5 anni e costato oltre 1 milione di
dollari - ha chiarito Celso De Scrilli, Presidente di Best Western Italia -
abbiamo messo a punto un preciso processo di "certificazione di
eccellenza" per premiare gli alberghi con dotazioni aggiuntive e una
notevole caratterizzazione di stile. Premier completa la filosofia di Best
Western orientata a un'offerta turistica di qualità e si pone come
un'ulteriore garanzia nei confronti di un cliente sempre più attento ed
esigente che, senza rinunciare ai comfort, cerca un albergo d'atmosfera, in
grado di trasmettere emozioni, armonia e sintonia con i luoghi". Oltre
ai consueti "standard internazionali", garantiti dagli hotel Best
Western in tutto il mondo, gli alberghi Premier offrono 27 servizi
aggiuntivi tra cui strutture ricreative (es. Fitness, piscina), suites, Tv
satellitare in tutte le camere, videoregistratore o lettore Dvd in camera,
articoli di cortesia aggiuntivi, quotidiano gratuito, controllo individuale
della temperatura in ogni camera. Ad oggi il progetto ha portato alla
certificazione di 46 alberghi in Europa tra cui 4 alberghi italiani: il Best
Western Premier Hotel Cappello D'oro di Bergamo, il Best Western Premier
Hotel Globus City di Forlì, il Best Western Premier Park Hotel Brasilia di
Lido di Jesolo e il Best Western Premier Park Hotel di Piacenza. "GENERAZIONE
SICUREZZA": RAS LANCIA LA POLIZZA RC AUTO DEDICATA AI GIOVANI FINO A 26
ANNI Dal
primo ottobre Ras distribuisce attraverso le sue agenzie Generazione
sicurezza, il nuovo prodotto Rc Auto destinato ai clienti under 26. La
filosofia della nuova polizza è quella di premiare la prudenza. Generazione
sicurezza, infatti, riconosce la storia assicurativa dei giovani,
ricompensando chi mostra di possedere un buon stile di guida e una
propensione alla sicurezza. Il giovane che non provoca incidenti può
passare dal ciclomotore alla moto e da questa all'automobile, vedendosi
valorizzare la classe di bonus malus guadagnata con una guida virtuosa, e
godere di sconti maggiori rispetto al semplice riconoscimento del bonus. Un
assicurato junior, con una maturità di guida comprovata dall'attestato di
rischio, può finalmente beneficiare della propria storia pregressa e godere
dei benefici tariffari che si è meritato on the road. Con Generazione
sicurezza, chi non ha avuto sinistri ed è assicurato da almeno due anni
(anche se proveniente da altre compagnie), avrà uno sconto del 10% per
l'assicurazione del motociclo nella fascia di età fino ai 20 anni, del 10%
per l'assicurazione auto fino a 21 anni, e del 5% per l'assicurazione auto
se tra i 22 e i 25 anni. Vi sono inoltre altre agevolazioni tariffarie che
si possono cumulare ai vantaggi proposti dal nuovo prodotto Ras per i
giovani: come gli sconti per la formula guida esclusiva, per i nuclei
familiari, l'assistenza su strada e altro ancora. CODICE
DELLA STRADA: ULTERIORE AGGIORNAMENTO In
merito alla patente a punti, un imprenditore ci ha chiesto di chiarire a chi
sia applicata la sanzione nel caso in cui le violazioni siano commesse da
rappresentanti o dipendenti di una persona giuridica, di un ente o di una
associazione priva di personalità giuridica o comunque di imprenditore
nell'esercizio delle proprie funzioni. Poiché la persona giuridica è
inclusa nel novero dei soggetti cui si applica la sanzione di decurtazione
di punteggio, quest'ultima viene applicata al legale rappresentante o al suo
delegato quando l'organo di polizia della strada non ottiene le informazioni
relative al conducente che ha effettivamente commesso l'infrazione a bordo
di una vettura aziendale. Per evitare ciò, è opportuno che le imprese, che
hanno vetture aziendali, istituiscano un apposito registro, aggiornato
giorno per giorno, in cui riportare l'indicazione dei conducenti a bordo dei
vari veicoli al momento delle infrazioni, limitando così, a livello
pragmatico, il contenzioso che, comunque, in queste prime fasi di
applicazione del Codice della strada, si profila molto diffuso. 10
OTTOBRE 2003: GIORNATA MONDIALE SU SOVRAPPESO E SALUTE In
occasione della 3a giornata mondiale su sovrappeso e salute, che cadrà
venerdì 10 ottobre 2003, vi segnaliamo un utile sito, www.Obesityday.org che fornisce utili consigli per vivere meglio la città e
mantenersi in forma. Il sito è stato realizzato dall'Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi), società scientifica senza fini di
lucro che raggruppa fra i soci esperti della nutrizione (medici e dietisti)
che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali. In
considerazione anche del fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha dichiarato già dal 1997 l'obesità "malattia sociale", l'Adi
ha promosso un progetto di sensibilizzazione al fine di fornire alla
popolazione informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di
questa patologia, ancora oggi spesso considerata e gestita come problema
puramente estetico. Le varie Unità Operative di Dietetica e Nutrizione
Clinica e le Unità di Nutrizione aderenti a questa iniziativa forniscono
informazioni e consigli nel campo specifico della prevenzione e della cura
dell'obesità e del sovrappeso. STATO
MEMBRO DELL'UE CHE NON APPLICA UNA DIRETTIVA: CONSEGUENZE Un
lettore desidera sapere quali sono le conseguenze per uno Stato membro
dell'Unione europea, che, nel termine impartito, non provvede a dare
attuazione (o procede ad una attuazione non corretta) ad una direttiva, atto
comunitario vincolante ed obbligatorio per tutti gli Stati membri
dell'Unione e, nei limiti in cui contiene prescrizioni chiare, precise e
incondizionate, tale da far sorgere diritti in capo ai singoli cittadini,
anche in caso di mancata o incompleta attuazione. La Commissione, custode
dei Trattati, può iniziare, ai sensi dell'art. 226 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, un'azione di infrazione. La Commissione ha
predisposto un apposito formulario di denuncia, che le permette di essere
informata sui casi di cattiva applicazione del diritto comunitario. In primo
luogo la Commissione provvede ad instaurare una fase precontenziosa,
mediante la quale chiede informazioni allo Stato sul suo inadempimento e
verifica che lo Stato provveda a dare attuazione alla direttiva ed in caso
contrario adotta un parere motivato. Quindi, se lo Stato non si è
conformato a tale parere motivato, la Commissione può adire la Corte di
Giustizia, che dovrà accertare se l'inadempimento dello Stato è provato.
Ai sensi dell'art . 228 del Trattato, se la Corte emette una sentenza di
condanna lo Stato è vincolato ad adottare i provvedimenti necessari per
assicurarne l'attuazione. Lo Stato decide liberamente come dare esecuzione
alla sentenza. Se lo Stato condannato non provvede a dare attuazione alla
sentenza di accertamento dell'infrazione, la Commissione può chiedere alla
Corte di condannarlo al pagamento di una multa o una penalità di mora. DIRITTO
DI SOGGIORNO NELL'UE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI: RECENTE SENTENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA La
Corte di giustizia con la sentenza del 23 settembre 2003, pronunciata nella
causa C-109/01, Secretary of State for the Home Department / Hacene Akrich ,
ha affermato che un cittadino extracomunitario, sposato con una cittadina
dell'Unione europea, ha il diritto di soggiornare nello Stato d'origine
della moglie quando questa, dopo avere fruito del suo diritto alla libera
circolazione, vi ritorna con lui per ivi lavorare, a condizione che lui
abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro. Le intenzioni che
spingono una coppia a trasferirsi verso un altro Stato membro non sono
rilevanti, anche se tale trasferimento è diretto a far sorgere - in vista
del ritorno nel primo Stato membro in cui il coniuge extracomunitario non
disponeva del diritto di soggiorno nel momento in cui la coppia si è
stabilita in un altro Stato membro - un diritto di soggiorno per mezzo del
diritto comunitario Dal 1989, Hacene Akrich, cittadino marocchino, ha
provato più volte ad entrare e a risiedere nel Regno Unito. Le sue domande
di permesso di soggiorno sono sempre state respinte. Nel 1992, meno di uno
mese dopo essere stato espulso per la seconda volta, il sig. Akrich tornava
clandestinamente nel Regno Unito. Mentre vi soggiornava illegalmente, nel
1996 sposava una cittadina britannica e, in qualità di coniuge di
quest'ultima, richiedeva un permesso di soggiorno. Nell'agosto 1997 egli
veniva espulso verso Dublino, dove sua moglie si era stabilita dal giugno
1997 e lavorava come lavoratrice dipendente (dall'agosto 1997 al giugno
1998). Ad essa veniva offerto un impiego nel Regno Unito a partire
dall'agosto 1998. All'inizio del 1998, il sig. Akrich richiedeva alle
autorità britanniche un permesso di entrare nello Stato in qualità di
coniuge di una persona stabilita nel Regno Unito. Egli si fondava sulla
sentenza della Corte di giustizia "Singh". In tale sentenza, la
Corte ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro, che ha lavorato
come lavoratore subordinato ai sensi del diritto comunitario in un altro
Stato membro, ha la possibilità, quando rientra nel proprio paese, di farsi
accompagnare dal suo coniuge, indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Quest'ultimo gode, in forza della normativa comunitaria, di un diritto di
ingresso e di soggiorno che può fare valere direttamente nei confronti
dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino. In occasione della
loro domanda, il sig. E la sig.Ra Akrich venivano interrogati da un
funzionario dell'ambasciata del Regno Unito a Dublino. Ne emergeva che essi
avevano deciso di tornare nel Regno Unito, avendo "sentito parlare di
diritti comunitari in base ai quali, restando sei mesi, si poteva in seguito
rientrare nel Regno Unito". La
domanda veniva respinta dal "Secretary of State for the Home Department".
Esso riteneva che il
trasferimento in Irlanda non fosse altro che un'assenza temporanea,
deliberatamente diretta a far sorgere un diritto di soggiorno per il sig.
Akrich e ad eludere la normativa del Regno Unito. Il sig. Akrich proponeva
ricorso contro tale rifiuto. Infine, l'"Immigration Appeal
Tribunal", investito della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia
se, in tali circostanze, lo Stato membro d'origine possa rifiutare al
coniuge cittadino di un paese terzo il diritto di entrare e possa prendere
in considerazione l'intenzione dei coniugi di reclamare il beneficio di
diritti derivanti dal diritto comunitario al loro ritorno nello Stato membro
d'origine. La Corte ricorda la sua sentenza Singh, secondo cui il diritto
comunitario obbliga uno Stato membro ad autorizzare l'entrata e il soggiorno
nel suo territorio del coniuge del cittadino di tale Stato che si sia
recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per
esercitarvi un'attività subordinata e che ritorni a stabilirsi nel
territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, la Corte
sottolinea che il diritto comunitario, e precisamente il regolamento del
Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori,
riguarda solo la libera circolazione all'interno della Comunità e non
dispone nulla in merito all'esistenza dei diritti di un cittadino di un
paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, relativi all'accesso al
territorio della Comunità. Per poter fruire del diritto di stabilirsi con
il cittadino dell'Unione, tale coniuge deve, secondo la Corte, soggiornare
legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo
trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione
emigra. La Corte rileva che lo stesso vale quando il cittadino dell'Unione,
coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nello Stato membro di
cui è cittadino per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata. Quanto
alla questione dell'abuso, la Corte ricorda che le intenzioni del cittadino
che vuole cercare occupazione in un altro Stato membro non sono pertinenti
per valutare la situazione giuridica della coppia al momento del ritorno
nello Stato membro d'origine. Un comportamento del genere non può
costituire un abuso anche se il coniuge extracomunitario, nel momento in cui
la coppia si è stabilita in un altro Stato membro, non era titolare di un
diritto di soggiorno nello Stato d'origine. La Corte dichiara che si
verificherebbe un abuso se i diritti derivanti dal diritto comunitario
fossero stati richiamati nell'ambito di matrimoni di comodo contratti al
fine di eludere le disposizioni nazionali in materia d'immigrazione. Sulla
base di tali considerazioni, la Corte osserva poi che quando un matrimonio
è autentico e, nel momento in cui un cittadino di uno Stato membro,
coniugato con un cittadino di un paese terzo, ritorna nello Stato d'origine,
dove il suo coniuge non fruisce dei diritti derivanti dal diritto
comunitario, non avendo soggiornato legalmente nel territorio di un altro
Stato membro, le autorità dello Stato d'origine devono tuttavia tener conto
del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della
Convenzione sui diritti dell'uomo. Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7
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