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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
17  NOVEMBRE 2003

pagina 6

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 Il Decreto legislativo n. 273/03, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/38/Ce del 7 maggio 2002, in particolare, ha integrato l’art. 7, comma 4, del ­D.p.r. N. 633/72 e vi ha aggiunto l’art. 74 quater. La regola generale prevede la tassazione nello Stato beneficiario dei servizi: in questo modo sono soggetti a tassazione nella Comunità europea i servizi resi, a titolo oneroso, da prestatori extracomunitari a consumatori comunitari stabiliti nella Comunità, mentre sono esclusi dalla tassazione i servizi resi da prestatori comunitari a committenti extracomunitari. L’aliquota Iva applicata, trattandosi di servizi, è sempre quella ordinaria. Non possono verificarsi ipotesi di ap­plicazione di aliquote ri­dotte, diverse da quella ordinaria. Trattandosi di prestazioni di servizi, inoltre, non sono mai dovuti i dazi, se il prestatore è un soggetto extracomunitario.

GARANTE DELLA PRIVACY: IL LAVORATORE NON PUÒ CHIEDERE ALL'AZIENDA LA CREAZIONE DI DATI NON ESISTENTI NEGLI ARCHIVI O UNA RIELABORAZIONE PERSONALIZZATA
La precisazione è contenuta Nel provvedimento con il quale sono stati definiti i ricorsi presentati da due lavoratori, insoddisfatti delle risposte fornite dal loro ex datore di lavoro, il Garante della privacy ha precisato che il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali detenuti dall'azienda ed ottenerne la comunicazione in forma completa e intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli archivi o che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo criteri da lui indicati. Nel caso di specie i dipendenti, ora trasferiti in un'altra società, lamentavano l'incompletezza dei dati forniti dall'azienda presso la quale lavoravano, dai quali non sarebbe risultato il percorso professionale, l'indicazione dell'appartenenza ed i passaggi a vari settori e le mansioni svolte, nonché i motivi del trasferimento. Nel corso del procedimento l'azienda ha comunicato ai dipendenti altri dati oltre quelli già forniti, contenenti alcune delle informazioni richieste, in particolare su corsi di aggiornamento effettuati, strutture alle quali sono stati assegnati nel corso degli anni, attestati ottenuti, erogazione di un premio annuale. Le funzioni e le mansioni svolte - secondo l'azienda - risultavano essere quelle proprie del livello di inquadramento. Nulla da comunicare invece per quanto riguarda le ragioni del trasferimento. La società, infatti, che ha affermato di aver comunicato tutti i dati in suo possesso, si è giustificata ritenendo di non essere obbligata a creare dati o certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze del lavoratore. Il Garante ha precisato che la risposta fornita dalla società corrisponde a quanto previsto dalla legge sulla privacy in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 17 D.p.r. N. 501/98 ora art. 10 del Codice). La disposizione consente, infatti, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati non esistenti in tali archivi o l'organizzazione secondo criteri delineati dall'interessato.

IL PASSAPORTO EUROPEO
Il passaporto europeo è un documento di modello uniforme, comune agli Stati membri, istituito con la risoluzione del 23 giugno 1981, più volte modificata. Gli Stati membri dell'Unione europea rilasciano i passaporti nazionali secondo il modello del passaporto europeo. La competenza al rilascio dei passaporti spetta alle autorità dello Stato di cui il richiedente è cittadino. Tutti coloro che sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea sono al contempo cittadini dell'Unione europea. L'art. 17 del Trattato di Roma recita: «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un completamento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima». L'unione europea non rilascia alcun documento di identità da cui risulti la cittadinanza dell'Unione, proprio perché, come si evince dalla lettura dell'art. 17 citato, essa è corollario necessario della cittadinanza di uno Stato membro.

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE PMI, REGOLAMENTO EMAS E NORMA UNI EN ISO 14001/96
Sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto 7 maggio 2003 del Ministero dell'Ambiente con il quale si concedono contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per servizi di consulenza volti ad attivare sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/Ce (Emas) e/o della norma internazionale Uni En Iso 14001/96. Il decreto fissa criteri, modalità e termini per accedere al fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, avviato dall'art. 109 della Legge n. 388/00 (finanziaria 2001) e disciplinati dalla delibera del Cipe n. 63/02. Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese produttrici di beni e/o servizi ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di commercio alla data di pubblicazione del presente bando e che svolgano la loro attività nei settori: estrazione di minerali; attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; costruzioni; alberghi; smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili. Sono escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione di alcuni prodotti e nei settori connessi all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione. Non possono presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro. I contributi di cui al provvedimento in esame sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle Pmi per la verifica e la registrazione dell'organizzazione ai sensi del regolamento 761/2001/Ce (Emas), la certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001, la verifica e la registrazione Emas di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001/96. La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal 5 novembre 2003, per posta, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o Cd Rom), attraverso raccomandata a.R. Copia integrale del decreto, nonché i modelli di domanda e di allegato tecnico, e tute le informazioni relative al bando sono reperibili sul sito del Ministero www.Minambiente.it Abbiamo chiesto al Dottor Antonio Pasquinelli, legale rappresentante della C.d.a. S.a.s. Di illustrarci lo scopo e l'utilità della Certificazione del sistema Ambientale: "la certificazione serve a dare garanzia che tutti gli impatti delle attività dell’azienda sono sotto controllo e vengono sistematicamente monitorati attraverso un apposito piano. Procedure organizzative ed istruzioni verificate permettono di governare in modo efficace tutte le attività aziendali con impatti ambientali significativi. La modulistica appositamente predisposta da evidenza dell’avvenuto controllo ambientale". Quali sono i vantaggi che l’azienda può avere nell’ottenere la certificazione ambientale? "La certificazione fa si che l'azienda sia rispettosa dell’ambiente, concorra a ridurre l’inquinamento, risparmi le risorse naturali ( acqua, energia, e risorse naturali in genere) ed effettui una corretta gestione dei rifiuti prodotti, riducendoli. La registrazione Emas, rispetto alla Certificazione Uni En Iso 14001, che comporta la preparazione di una dichiarazione ambientale in cui sono riportati tutti gli aspetti significativi delle attività dell’azienda con i dati quantitativi, rende trasparente e di dominio pubblico quanto viene fatto dall’azienda in questo importante settore".

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Per sostenere le piccole e medie imprese della provincia che realizzano interventi aziendali a garanzia della qualità, a favore di uno sviluppo sostenibile, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per il rispetto di principi etici-sociali, la Camera di Commercio di Milano ha emesso il bando 2003, che prevede lo stanziamento complessivo di 800.000 euro destinato all’erogazione di contributi in conto capitale a fronte di investimenti finalizzati all’ottenimento di certificazione di sistema di gestione della qualità (400.000 euro), certificazione di sistema di gestione ambientale (150.000 euro), certificazione di sistema di gestione per la salute e la sicurezza (125.000 euro) e certificazione di sistema di gestione per la responsabilità sociale (125.000 euro). Sono ammesse ai benefici del bando 2003 le imprese di tutti i settori, loro cooperative e consorzi, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale e nella definizione di impresa artigiana, con sede e/o unità operativa nella provincia di Milano. Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati nel periodo dal 5 novembre 2003 al 30 settembre 2004 per il conseguimento: - per l'intervento Qualita’, della certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Qualità alle norme Uni En Iso 9001:2000 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sincert od organismo riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a 3.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento Ambiente 1, della certificazione di conformità del Sistema di Gestione ambientale alle norme Uni En Iso 14001:1996 da parte di un organismo di certificazione accreditato dal Sincert od organismo riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a 5.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento Ambiente 2, della registrazione del sito presso il comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sezione Emas in conformità al regolamento C.e. 761/2001 Emas. Tale registrazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a 6.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento Salute E Sicurezza, della certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro alla norma Oshas 18001:1999 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sincert od organismo riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a 5.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento Responsabilità Sociale, della certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale alla norma Sa 8000:2001 rilasciata da ente di certificazione accreditato dal Sai, Social Accountability International. Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a 5.000 euro al netto di Iva. Sono ammesse le spese per la certificazione, la consulenza, la formazione del personale sostenute nell'ambito degli interventi sopra elencati. Il contributo a fondo perduto è pari al 40% delle spese riconosciute ammissibili, sino ad un massimo di 5.000 euro per l’intervento Qualità, di 7.000 euro per l’intervento Ambiente 1, per l’intervento Salute e Sicurezza, per l’intervento Responsabilità Sociale e di 8.000 euro per l’intervento Ambiente 2. E’ prevista una maggiorazione del 20% del contributo spettante nel caso di percorsi di certificazione integrata, finalizzati alla realizzazione di almeno due tipi di intervento. Le domande possono essere inviate per posta tramite raccomandata a.R. Alla Camera di Commercio di Milano, via Meravigli 9/b, 20123 Milano o recapitate a mano all’Ufficio Protocollo o presso tutte le sedi decentrate entro il 30 settembre 2004. Il contributo sarà assegnato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione entro tre mesi dalla scadenza del bando.

TERME ANTICA QUERCIOLAIA: OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
La fonte termale Antica Querciolaia di Rapolano Terme (Via Trieste, 22, cap 53040 Rapolano Terme, Si, Tel. 0577/724091 - fax 0577/725470) ha ottenuto la certificazione Uni En Iso 14001, che viene rilasciata alle aziende capaci di avere elevati standard per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, l’emissione e la gestione dei rifiuti, il riciclo dei materiali e la prevenzione dell’inquinamento e garantisce, quindi, il pieno rispetto delle procedure per la tutela ambientale. “Siamo il primo complesso termale in Toscana – ha affermato il presidente di Antica Querciolaia Roberto Vivarelli – ad ottenere questa importante certificazione e il secondo in tutta Italia. E’ questo motivo di grandissima soddisfazione, perché premia il lavoro di tutto il nostro staff. Ed è una garanzia ulteriore per i nostri clienti. La tutela ambientale è una caratteristica su cui si basa tutta l’attività della fonte termale Antica Querciolaia.” “Un riconoscimento – secondo il direttore dello stabilimento Alessandro Fabbrini – molto importante che va ad aggiungersi alla certificazione di qualità, Uni En Iso 9001, ottenuta ad inizio anno. La certificazione Iso 14001 è stata ottenuta tramite la messa a punto di un sistema di gestione ambientale, con l’adeguamento alla vigente legislazione in materia di emissioni, riciclo di materiali, e l’attuazione di una gestione orientata alla prevenzione dell’inquinamento.” Grazie all'avvenuta certificazione l'azienda, che attua anche risparmi di risorse energetiche e naturali e riduce il rischio di incidenti, ha così attestato la propria capacità di soddisfare le esigenze espresse ed implicite del cliente. La fonte termale Antica Querciolaia è stata sottoposta ad accertamenti da parte dell’Uniter, organismo di normazione e certificazione di sistemi di gestioni aziendali commercio, turismo e servizi, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e a livello internazionale. Anche l’assessore regionale al turismo Susanna Cenni ha espresso grande soddisfazione per la certificazione ambientale ottenuta dalle terme Antica Querciolaia: "questa certificazione si inserisce bene all’interno del piano di rilancio che la Regione Toscana porta avanti fin dal 2001, attraverso importanti interventi finanziari. E si inserisce bene anche nelle politiche di sostenibilità che stiamo attuando su tutto il territorio regionale”. "La certificazione ottenuta da Antica Querciolaia - secondo la Cenni - riempie di soddisfazione ed è stato un bel biglietto da visita della Regione Toscana per l’Euromeeting 2003 che si è svolto ieri a Firenze". La terza edizione di Euromeeting, dal titolo "Regioni Europee, turismo sostenibile dal globale al locale" è stata inserita nel programma della manifestazione "Sviluppo sostenibile e competitività del turismo in Europa", organizzato da Regione Toscana e Il Sole 24 Ore. Per ulteriori informazioni sulla struttura, sui trattamenti offerti, su programmi e pacchetti possono essere ottenuti consultando il sito internet www.Termeaq.it

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA: DIMISSIONI DEL LAVORATORE PER GIUSTA CAUSA
Di norma l'indennità di disoccupazione ordinaria spetta in caso di licenziamento del lavoratore. Ora l'Inps, con la circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, accogliendo l'orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17 - 24 giugno 2002, ha previsto il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche in caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa (art. 2119 c.C.). Con riferimento alle dimissioni per "giusta causa", l'Inps può riconoscere l'indennità di disoccupazione soltanto nei seguenti casi, già individuati dalla giurisprudenza: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda ad altre persone fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra senza che sussistano "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (art.2103 c.C.), comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione avrà carattere provvisorio fino alla comunicazione dell'esito della controversia con il datore di lavoro. Qualora l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero delle somme pagate a titolo di indennità di disoccupazione.

RIDUZIONE DA UN ANNO A SEI MESI DELL'ARCO TEMPORALE ENTRO CUI VIGE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - RIFLESSI SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
L'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 297/02 (nuova disciplina in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) ha ridotto da un anno a sei mesi l'arco temporale entro cui vige il diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora l'azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti alle qualifiche possedute dai lavoratori licenziati. Tale modifica incide anche ai fini della concessione del contributo mensile, previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 223/91, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore: tale contributo, infatti, è previsto dalla legge solo nel caso in cui l'azienda non sia tenuta ad riassumere gli stessi lavoratori in base al suddetto diritto di precedenza. Pertanto, l'Inps, con il messaggio n. 124 del 15 ottobre 2003, ha richiamato l'attenzione su tale modifica legislativa. Per quanto riguarda l'altra agevolazione prevista dalla Legge n. 223/91 in caso di assunzioni dalla mobilità (contribuzione pari a quella degli apprendisti per 12 o 18 mesi, a seconda che si tratti rispettivamente di assunzione a termine o a tempo indeterminato), l'Inps ricorda che la concessione della stessa è comunque subordinata alla norma (art.8, comma 4bis) che la esclude "con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo". In sostanza, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori potrà riassumerli usufruendo di entrambe le agevolazioni una volta che siano trascorsi sei mesi.

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