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ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
17 NOVEMBRE 2003
pagina 6
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Il Decreto legislativo n.
273/03, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/38/Ce del 7 maggio
2002, in
particolare, ha integrato l’art. 7, comma 4, del D.p.r. N. 633/72 e vi
ha aggiunto l’art. 74 quater. La regola generale prevede la tassazione
nello Stato beneficiario dei servizi: in questo modo sono soggetti a
tassazione nella Comunità europea i servizi resi, a titolo oneroso, da
prestatori extracomunitari a consumatori comunitari stabiliti nella Comunità,
mentre sono esclusi dalla tassazione i servizi resi da prestatori comunitari
a committenti extracomunitari. L’aliquota Iva applicata, trattandosi di
servizi, è sempre quella ordinaria. Non possono verificarsi ipotesi di applicazione
di aliquote ridotte, diverse da quella ordinaria. Trattandosi di
prestazioni di servizi, inoltre, non sono mai dovuti i dazi, se il
prestatore è un soggetto extracomunitario.
GARANTE DELLA PRIVACY: IL
LAVORATORE NON PUÒ CHIEDERE ALL'AZIENDA
LA CREAZIONE DI
DATI NON ESISTENTI NEGLI ARCHIVI O UNA RIELABORAZIONE PERSONALIZZATA
La precisazione è contenuta Nel provvedimento con il quale sono stati
definiti i ricorsi presentati da due lavoratori, insoddisfatti delle
risposte fornite dal loro ex datore di lavoro, il Garante della privacy ha
precisato che il lavoratore può avere accesso ai suoi dati personali
detenuti dall'azienda ed ottenerne la comunicazione in forma completa e
intelligibile, ma non può chiedere la creazione di dati non esistenti negli
archivi o che gli venga fornita una rielaborazione personalizzata secondo
criteri da lui indicati. Nel caso di specie i dipendenti, ora trasferiti in
un'altra società, lamentavano l'incompletezza dei dati forniti dall'azienda
presso la quale lavoravano, dai quali non sarebbe risultato il percorso
professionale, l'indicazione dell'appartenenza ed i passaggi a vari settori
e le mansioni svolte, nonché i motivi del trasferimento. Nel corso del
procedimento l'azienda ha comunicato ai dipendenti altri dati oltre quelli
già forniti, contenenti alcune delle informazioni richieste, in particolare
su corsi di aggiornamento effettuati, strutture alle quali sono stati
assegnati nel corso degli anni, attestati ottenuti, erogazione di un premio
annuale. Le funzioni e le mansioni svolte - secondo l'azienda - risultavano
essere quelle proprie del livello di inquadramento. Nulla da comunicare
invece per quanto riguarda le ragioni del trasferimento. La società,
infatti, che ha affermato di aver comunicato tutti i dati in suo possesso,
si è giustificata ritenendo di non essere obbligata a creare dati o
certificazioni ad hoc per soddisfare altre e diverse esigenze del
lavoratore. Il Garante ha precisato che la risposta fornita dalla società
corrisponde a quanto previsto dalla legge sulla privacy in tema di modalità
di esercizio del diritto di accesso (art. 17 D.p.r. N. 501/98 ora art. 10
del Codice). La disposizione consente, infatti, di ottenere la comunicazione
in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del
titolare, ma non consente il diritto di ottenere la creazione di dati non
esistenti in tali archivi o l'organizzazione secondo criteri delineati
dall'interessato.
IL PASSAPORTO EUROPEO
Il passaporto europeo è un documento di modello uniforme, comune agli Stati
membri, istituito con la risoluzione del 23 giugno 1981, più volte
modificata. Gli Stati membri dell'Unione europea rilasciano i passaporti
nazionali secondo il modello del passaporto europeo. La competenza al
rilascio dei passaporti spetta alle autorità dello Stato di cui il
richiedente è cittadino. Tutti coloro che sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea sono al contempo cittadini dell'Unione europea.
L'art. 17 del Trattato di Roma recita: «È istituita una cittadinanza
dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un completamento della
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima». L'unione europea
non rilascia alcun documento di identità da cui risulti la cittadinanza
dell'Unione, proprio perché, come si evince dalla lettura dell'art. 17
citato, essa è corollario necessario della cittadinanza di uno Stato
membro.
PROMOZIONE DEI SISTEMI DI
GESTIONE AMBIENTALE NELLE PMI, REGOLAMENTO EMAS E NORMA UNI EN ISO 14001/96
Sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003 è stato pubblicato il
decreto 7 maggio 2003 del Ministero dell'Ambiente con il quale si concedono
contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute dalle
piccole e medie imprese per servizi di consulenza volti ad attivare sistemi
di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del
Regolamento 761/2001/Ce (Emas) e/o della norma internazionale Uni En Iso
14001/96. Il decreto fissa criteri, modalità e termini per accedere al
fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, avviato dall'art. 109
della Legge n. 388/00 (finanziaria 2001) e disciplinati dalla delibera del
Cipe n. 63/02. Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie
imprese produttrici di beni e/o servizi ed attive sull'intero territorio
nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla
relativa camera di commercio alla data di pubblicazione del presente bando e
che svolgano la loro attività nei settori: estrazione di minerali; attività
manifatturiere; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua; costruzioni; alberghi; smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di
scarico e simili. Sono escluse le imprese operanti nel settore dei
trasporti, nei settori legati alla produzione, trasformazione o
commercializzazione di alcuni prodotti e nei settori connessi
all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la
produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione. Non possono
presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni
precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando,
abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari
o superiore a 100.000 euro. I contributi di cui al provvedimento in esame
sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle
Pmi per la verifica e la registrazione dell'organizzazione ai sensi del
regolamento 761/2001/Ce (Emas), la certificazione del sistema di gestione
ambientale ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001, la verifica
e la registrazione Emas di organizzazioni già certificate ai sensi della
norma internazionale Uni En Iso 14001/96. La domanda e l'allegato, nonché
tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale
del soggetto proponente a partire dal 5 novembre 2003, per posta, su
supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o Cd Rom),
attraverso raccomandata a.R. Copia integrale del decreto, nonché i modelli
di domanda e di allegato tecnico, e tute le informazioni relative al bando
sono reperibili sul sito del Ministero www.Minambiente.it Abbiamo chiesto al
Dottor Antonio Pasquinelli, legale rappresentante della C.d.a. S.a.s. Di
illustrarci lo scopo e l'utilità della Certificazione del sistema
Ambientale: "la certificazione serve a dare garanzia che tutti gli
impatti delle attività dell’azienda sono sotto controllo e vengono
sistematicamente monitorati attraverso un apposito piano. Procedure
organizzative ed istruzioni verificate permettono di governare in modo
efficace tutte le attività aziendali con impatti ambientali significativi.
La modulistica appositamente predisposta da evidenza dell’avvenuto
controllo ambientale". Quali sono i vantaggi che l’azienda può avere
nell’ottenere la certificazione ambientale? "La certificazione fa si
che l'azienda sia rispettosa dell’ambiente, concorra a ridurre
l’inquinamento, risparmi le risorse naturali ( acqua, energia, e risorse
naturali in genere) ed effettui una corretta gestione dei rifiuti prodotti,
riducendoli. La registrazione Emas, rispetto alla Certificazione Uni En Iso
14001, che comporta la preparazione di una dichiarazione ambientale in cui
sono riportati tutti gli aspetti significativi delle attività
dell’azienda con i dati quantitativi, rende trasparente e di dominio
pubblico quanto viene fatto dall’azienda in questo importante
settore".
CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO: CONTRIBUTI PER
LA CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Per sostenere le piccole e medie imprese della provincia che realizzano
interventi aziendali a garanzia della qualità, a favore di uno sviluppo
sostenibile, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per il rispetto
di principi etici-sociali,
la Camera
di Commercio di Milano ha emesso il bando 2003, che prevede lo stanziamento
complessivo di 800.000 euro destinato all’erogazione di contributi in
conto capitale a fronte di investimenti finalizzati all’ottenimento di
certificazione di sistema di gestione della qualità (400.000 euro),
certificazione di sistema di gestione ambientale (150.000 euro),
certificazione di sistema di gestione per la salute e la sicurezza (125.000
euro) e certificazione di sistema di gestione per la responsabilità sociale
(125.000 euro). Sono ammesse ai benefici del bando 2003 le imprese di tutti
i settori, loro cooperative e consorzi, che rientrano nella definizione di
piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello
nazionale e nella definizione di impresa artigiana, con sede e/o unità
operativa nella provincia di Milano. Sono ammessi al contributo gli
interventi realizzati nel periodo dal 5 novembre 2003 al 30 settembre 2004
per il conseguimento: - per l'intervento Qualita’, della certificazione di
conformità del Sistema di Gestione della Qualità alle norme Uni En Iso
9001:2000 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal
Sincert od organismo riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve
essere ottenuta per la prima volta e le spese sostenute per questo tipo di
intervento non devono risultare inferiori a 3.000 euro al netto di Iva; -
per l'intervento Ambiente 1, della certificazione di conformità del Sistema
di Gestione ambientale alle norme Uni En Iso 14001:1996 da parte di un
organismo di certificazione accreditato dal Sincert od organismo
riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve essere ottenuta per la
prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono
risultare inferiori a 5.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento
Ambiente 2, della registrazione del sito presso il comitato per l’Ecolabel
e per l’Ecoaudit sezione Emas in conformità al regolamento C.e. 761/2001
Emas. Tale registrazione deve essere ottenuta per la prima volta e le spese
sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare inferiori a
6.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento Salute E Sicurezza, della
certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro alla norma Oshas 18001:1999 rilasciata da un
organismo di certificazione accreditato dal Sincert od organismo
riconosciuto in sede Ea. Tale certificazione deve essere ottenuta per la
prima volta e le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono
risultare inferiori a 5.000 euro al netto di Iva; - per l'intervento
Responsabilità Sociale, della certificazione di conformità del Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale alla norma Sa 8000:2001 rilasciata da
ente di certificazione accreditato dal Sai, Social Accountability
International. Tale certificazione deve essere ottenuta per la prima volta e
le spese sostenute per questo tipo di intervento non devono risultare
inferiori a 5.000 euro al netto di Iva. Sono ammesse le spese per la
certificazione, la consulenza, la formazione del personale sostenute
nell'ambito degli interventi sopra elencati. Il contributo a fondo perduto
è pari al 40% delle spese riconosciute ammissibili, sino ad un massimo di
5.000 euro per l’intervento Qualità, di 7.000 euro per l’intervento
Ambiente 1, per l’intervento Salute e Sicurezza, per l’intervento
Responsabilità Sociale e di 8.000 euro per l’intervento Ambiente 2. E’
prevista una maggiorazione del 20% del contributo spettante nel caso di
percorsi di certificazione integrata, finalizzati alla realizzazione di
almeno due tipi di intervento. Le domande possono essere inviate per posta
tramite raccomandata a.R. Alla Camera di Commercio di Milano, via Meravigli
9/b, 20123 Milano o recapitate a mano all’Ufficio Protocollo o presso
tutte le sedi decentrate entro il 30 settembre 2004. Il contributo sarà
assegnato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La
liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione entro tre mesi
dalla scadenza del bando.
TERME ANTICA QUERCIOLAIA:
OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
La fonte termale Antica Querciolaia di Rapolano Terme (Via Trieste, 22, cap
53040 Rapolano Terme, Si, Tel. 0577/724091 - fax 0577/725470) ha ottenuto la
certificazione Uni En Iso 14001, che viene rilasciata alle aziende capaci di
avere elevati standard per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente,
l’emissione e la gestione dei rifiuti, il riciclo dei materiali e la
prevenzione dell’inquinamento e garantisce, quindi, il pieno rispetto
delle procedure per la tutela ambientale. “Siamo il primo complesso
termale in Toscana – ha affermato il presidente di Antica Querciolaia
Roberto Vivarelli – ad ottenere questa importante certificazione e il
secondo in tutta Italia. E’ questo motivo di grandissima soddisfazione,
perché premia il lavoro di tutto il nostro staff. Ed è una garanzia
ulteriore per i nostri clienti. La tutela ambientale è una caratteristica
su cui si basa tutta l’attività della fonte termale Antica Querciolaia.”
“Un riconoscimento – secondo il direttore dello stabilimento Alessandro
Fabbrini – molto importante che va ad aggiungersi alla certificazione di
qualità, Uni En Iso 9001, ottenuta ad inizio anno. La certificazione Iso
14001 è stata ottenuta tramite la messa a punto di un sistema di gestione
ambientale, con l’adeguamento alla vigente legislazione in materia di
emissioni, riciclo di materiali, e l’attuazione di una gestione orientata
alla prevenzione dell’inquinamento.” Grazie all'avvenuta certificazione
l'azienda, che attua anche risparmi di risorse energetiche e naturali e
riduce il rischio di incidenti, ha così attestato la propria capacità di
soddisfare le esigenze espresse ed implicite del cliente. La fonte termale
Antica Querciolaia è stata sottoposta ad accertamenti da parte dell’Uniter,
organismo di normazione e certificazione di sistemi di gestioni aziendali
commercio, turismo e servizi, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e a
livello internazionale. Anche l’assessore regionale al turismo Susanna
Cenni ha espresso grande soddisfazione per la certificazione ambientale
ottenuta dalle terme Antica Querciolaia: "questa certificazione si
inserisce bene all’interno del piano di rilancio che
la Regione Toscana
porta avanti fin dal 2001, attraverso importanti interventi finanziari. E si
inserisce bene anche nelle politiche di sostenibilità che stiamo attuando
su tutto il territorio regionale”. "La certificazione ottenuta da
Antica Querciolaia - secondo
la Cenni
- riempie di soddisfazione ed è stato un bel biglietto da visita della
Regione Toscana per l’Euromeeting 2003 che si è svolto ieri a
Firenze". La terza edizione di Euromeeting, dal titolo "Regioni
Europee, turismo sostenibile dal globale al locale" è stata inserita
nel programma della manifestazione "Sviluppo sostenibile e competitività
del turismo in Europa", organizzato da Regione Toscana e Il Sole 24
Ore. Per ulteriori informazioni sulla struttura, sui trattamenti offerti, su
programmi e pacchetti possono essere ottenuti consultando il sito internet www.Termeaq.it
INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA: DIMISSIONI DEL LAVORATORE PER GIUSTA CAUSA
Di norma l'indennità di disoccupazione ordinaria spetta in caso di
licenziamento del lavoratore. Ora l'Inps, con la circolare n. 163 del 20
ottobre 2003, accogliendo l'orientamento indicato nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 269 del 17 - 24 giugno
2002, ha
previsto il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche in
caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa (art. 2119 c.C.). Con
riferimento alle dimissioni per "giusta causa", l'Inps può
riconoscere l'indennità di disoccupazione soltanto nei seguenti casi, già
individuati dalla giurisprudenza: mancato pagamento della retribuzione,
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle
mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro
a seguito di cessione dell'azienda ad altre persone fisiche o giuridiche,
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra senza che sussistano
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (art.2103
c.C.), comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente. Il riconoscimento dell'indennità di
disoccupazione avrà carattere provvisorio fino alla comunicazione
dell'esito della controversia con il datore di lavoro. Qualora l'esito della
lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si
dovrà procedere al recupero delle somme pagate a titolo di indennità di
disoccupazione.
RIDUZIONE DA UN ANNO A
SEI MESI DELL'ARCO TEMPORALE ENTRO CUI VIGE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA
RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - RIFLESSI
SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
L'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo n. 297/02 (nuova disciplina in
materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) ha ridotto da un anno
a sei mesi l'arco temporale entro cui vige il diritto di precedenza nella
riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora
l'azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti
alle qualifiche possedute dai lavoratori licenziati. Tale modifica incide
anche ai fini della concessione del contributo mensile, previsto dall'art.
8, comma 4, della Legge n. 223/91, pari al 50% dell'indennità di mobilità
che sarebbe spettata al lavoratore: tale contributo, infatti, è previsto
dalla legge solo nel caso in cui l'azienda non sia tenuta ad riassumere gli
stessi lavoratori in base al suddetto diritto di precedenza. Pertanto, l'Inps,
con il messaggio n. 124 del 15 ottobre
2003, ha
richiamato l'attenzione su tale modifica legislativa. Per quanto riguarda
l'altra agevolazione prevista dalla Legge n. 223/91 in caso di assunzioni
dalla mobilità (contribuzione pari a quella degli apprendisti per 12 o 18
mesi, a seconda che si tratti rispettivamente di assunzione a termine o a
tempo indeterminato), l'Inps ricorda che la concessione della stessa è
comunque subordinata alla norma (art.8, comma 4bis) che la esclude "con
riferimento ai lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da
parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulti con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo". In sostanza, l'azienda che ha
posto in mobilità i lavoratori potrà riassumerli usufruendo di entrambe le
agevolazioni una volta che siano trascorsi sei mesi.
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